Sentenza 3 gennaio 2003
Massime • 2
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, secondo comma, cod. proc. civ. e 90, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi. Tuttavia, ove il consulente di ufficio rinvii le operazioni a data da destinare e successivamente le riprenda, egli ha l'obbligo di avvertire nuovamente le parti, e l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia effettivamente comportato, con riguardo alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa (nella specie, la S.C. ha altresì precisato, con riguardo ad una "ctu" ematologica per l'accertamento della paternità naturale in relazione alla quale il ricorrente sosteneva che l'inizio delle operazioni peritali dovesse coincidere con il trattamento dei campioni anziché con il momento antecedente del prelievo, che l'inizio delle operazioni peritali non può non identificarsi con il momento in cui il consulente comincia a prestare la propria attività, ancorché consistente in operazioni materiali strumentali allo svolgimento dell'indagine tecnica a lui affidata).
Non dà luogo a nullità della consulenza tecnica l'omessa verbalizzazione delle operazioni compiute senza l'intervento del giudice, così come delle osservazioni e delle istanze delle parti e dei loro consulenti, potendo il "ctu" limitarsi a farne relazione nel proprio elaborato, ai sensi dell'art. 195, secondo comma, cod. proc. civ., e non essendo comminata alcuna nullità in relazione a dette omissioni.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/01/2003, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI IA Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe IA - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC IC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso l'Avvocato ETTORE BOSCHI, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato DANIELA GAMBARDELLA giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
OY DO NA MA, in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore OM OY DO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL SEMINARIO 85, presso l'avvocato CARLO SRUBEK TOMASSY, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e nei confronti di: Procurat. Gen.le c/o Corte Appello Roma - sez. minori
- intimato -
avverso la sentenza n. 4075/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 18/12/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2002 dal Consigliere Dott. IA Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato BOSCHI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato SRUBEK TOMASSY, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 25 - 27 giugno 1998 il Tribunale per i Minorenni di Roma ammetteva AN IA LO ON alla proposizione dell'azione per la dichiarazione di paternità naturale del proprio figlio minore TO nei confronti di CA LI. Con ricorso depositato il 12 settembre 1998 la LO ON chiedeva al medesimo Tribunale di dichiarare la paternità naturale del LI nei confronti di detto minore. Costituitosi il contraddittorio e disposta consulenza immuno-ematologica, che evidenziava una probabilità di paternità pari al 99,998%, con sentenza del 13 aprile - 2 giugno 2000 il Tribunale adito accoglieva la domanda.
L'appello proposto dal LI era rigettato dalla Corte di Appello di Roma, sezione per i Minorenni, con sentenza del 15 giugno - 18 dicembre 2001. Rilevava in motivazione la Corte territoriale che la censura dell'appellante di violazione del principio del contraddittorio per non essere stato consentito alla consulente da lui nominata di partecipare alle singole fasi dell'indagine tecnica era da disattendere, non avendo egli dedotto la violazione dell'unico onere gravante sul consulente di ufficio, di comunicare il giorno e l'ora di inizio delle attività, e d'altro canto non essendovi prova che detto consulente di ufficio avesse posto in essere comportamenti diretti ad impedire la presenza di quello di parte alle successive operazioni;
che pertanto non poteva trovare accoglimento la richiesta di rinnovazione delle indagini peritali. Osservava altresì che i rilievi critici sul metodo seguito nell'espletamento dell'incarico erano altrettanto infondati, atteso che il metodo dei sistemi microsatellitari adottato era da considerare molto più evoluto di quello suggerito dal consulente di parte e risultava ormai accettato dalla medicina forense europea ed assunto quale protocollo presso i maggiori laboratori di genetica forense, anche perché idoneo a raggiungere una probabilità di paternità quasi prossima alla certezza assoluta.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il LI deducendo due motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso la LO ON.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 194 comma 2 c.p.c, si sostiene che la Corte di Appello ha disatteso le censure relative alla violazione del principio del contraddittorio nello svolgimento delle indagini peritali non tenendo conto che con istanze depositate il 27 settembre 1999 e 30 novembre 1999 il LI aveva dedotto che il consulente di ufficio aveva sistematicamente impedito al proprio consulente di assistere alle operazioni, ed aveva quindi eccepito la nullità dell'indagine ed invocato la sua rinnovazione. Si sostiene altresì che l'attività di prelievo dei campioni ematici ai fini dell'esame del DNA attiene ad una fase precedente l'inizio delle operazioni peritali, che va identificato nel momento del trattamento dei campioni stessi, e che nella specie non vi era stata alcuna comunicazione della data dell'inizio così determinato delle indagini. Si asserisce inoltre che è stata proposta querela di falso avverso le dichiarazioni del c.t.u. secondo le quali il consulente del LI avrebbe partecipato alle operazioni stesse.
Il motivo è infondato. Correttamente invero la sentenza impugnata ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale ai sensi degli artt. 194 comma 2 c.p.c. e 90 comma 1 disp. att. c.p.c. va data comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo sulle stesse parti, che a tali operazioni hanno diritto di presenziare, l'onere di informarsi sul loro successivo svolgimento al fine di parteciparvi (Cass. 2001 n. 14489; 2001 n. 5775; 1996 n. 986; 1995 n. 1457; 1994 n. 1459; 1990 n. 3615). Si è al riguardo precisato che soltanto ove il consulente di ufficio rinvii le operazioni a data da destinare e successivamente le riprenda egli ha l'obbligo di avvertire nuovamente le parti, e che l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia effettivamente comportato, con riguardo alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio del diritto di difesa (Cass. 1997 n. 4511, S.U. 1988 n. 2481). Nella specie la Corte di Appello ha legittimamente negato la sussistenza della dedotta nullità, rilevando da un lato che la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'inizio delle operazioni non era stata neppure denunciata ed osservando d'altro lato che non era riscontrabile alcuno specifico comportamento del consulente di ufficio volto ad ostacolare la presenza del consulente di parte o comunque ad impedire che il medesimo avesse conoscenza delle date via via fissate per il prosieguo delle operazioni. Con quest'ultimo rilievo la Corte di merito ha implicitamente, ma chiaramente disatteso le istanze con le quali si erano denunciate condotte del consulente di ufficio dirette ad impedire la presenza di quello di parte ed ha svolto un accertamento in fatto non suscettibile di riesame in questa sede.
Nè il ricorrente può essere seguito nel tentativo di far coincidere l'inizio delle operazioni con quello del trattamento dei campioni, anziché con quello antecedente del prelievo, cui il proprio consulente ebbe effettivamente a partecipare, atteso che detto inizio non può non identificarsi con il momento in cui il consulente comincia a prestare la propria attività, pur se consistente in operazioni materiali strumentali allo svolgimento dell'indagine tecnica a lui affidata. L'ultimo profilo di censura, con il quale si fa riferimento ad una querela di falso asseritamente proposta avverso le dichiarazioni del consulente tecnico di ufficio, è inammissibile, in quanto prospetta una circostanza della quale non è traccia nella sentenza impugnata. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c, inesistenza ed omissione di motivazione, si sostiene che la Corte di Appello non ha tenuto conto delle contestazioni volte a porre in luce la carenza tecnica della consulenza, priva di ogni indicazione circa il metodo seguito, non corredata di verbali e di grafici, carente di specificazioni sul soggetto che aveva trattato i campioni e sul metodo adottato, così da non consentire di confrontare il grafico definitivo con i risultati.
Si osserva al riguardo che in secondo grado era stata specificamente dedotta la nullità della consulenza stessa per la mancanza di riscontri documentali e che tale eccezione non è stata affatto valutata, neppure per implicito, nella sentenza impugnata. Si rileva infine che gli errori dei giudici di merito sono resi ancor più gravi dal rilievo che nessuna altra prova è stata fornita del rapporto genitoriale dedotto in causa e dalla ulteriore circostanza che il LI non si era mai opposto, ma aveva anzi sollecitato le prove immuno-ematologiche.
Anche tale motivo è infondato. Per quanto attiene al primo profilo, diretto a far valere carenze motivazionali della sentenza impugnata in ordine al valore tecnico della consulenza, è da rilevare che la Corte di Appello ha esposto con motivazione congrua e logica, e quindi non censurabile in questa sede, le ragioni per le quali ha ritenuto scientificamente valido il metodo dei sistemi microsatellitari adottato, del quale ha peraltro evidenziato il maggior grado di attendibilità rispetto a quello suggerito dal consulente di parte. Per ciò che concerne gli ulteriori profili di doglianza, va ricordato che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte non da luogo a nullità della consulenza l'omessa verbalizzazione delle operazioni compiute senza l'intervento del giudice, così come delle osservazioni e delle istanze delle parti e dei loro consulenti, potendo il consulente di ufficio limitarsi a fare relazione di dette deduzioni nel proprio elaborato, ai sensi dell'art. 195 comma 2 c.p.c, e non essendo comminata alcuna nullità in relazione a dette omissioni (così Cass. 2001 n. 14489, cit.; 1999 n. 3680; 1994 n. 1459, cit). Peraltro le censure del ricorrente sul punto appaiono segnate da marcata genericità, avendo egli omesso di indicare in modo specifico quali conseguenze negative siano derivate dalla omessa verbalizzazione e dalla carente acquisizione della documentazione indicata.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE:
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.100,00, di cui euro 3.000,00 per onorario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2003