Cass. civ., sez. I, sentenza 03/01/2003, n. 15
CASS
Sentenza 3 gennaio 2003

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In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, secondo comma, cod. proc. civ. e 90, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi. Tuttavia, ove il consulente di ufficio rinvii le operazioni a data da destinare e successivamente le riprenda, egli ha l'obbligo di avvertire nuovamente le parti, e l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia effettivamente comportato, con riguardo alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa (nella specie, la S.C. ha altresì precisato, con riguardo ad una "ctu" ematologica per l'accertamento della paternità naturale in relazione alla quale il ricorrente sosteneva che l'inizio delle operazioni peritali dovesse coincidere con il trattamento dei campioni anziché con il momento antecedente del prelievo, che l'inizio delle operazioni peritali non può non identificarsi con il momento in cui il consulente comincia a prestare la propria attività, ancorché consistente in operazioni materiali strumentali allo svolgimento dell'indagine tecnica a lui affidata).

Non dà luogo a nullità della consulenza tecnica l'omessa verbalizzazione delle operazioni compiute senza l'intervento del giudice, così come delle osservazioni e delle istanze delle parti e dei loro consulenti, potendo il "ctu" limitarsi a farne relazione nel proprio elaborato, ai sensi dell'art. 195, secondo comma, cod. proc. civ., e non essendo comminata alcuna nullità in relazione a dette omissioni.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/01/2003, n. 15
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15
Data del deposito : 3 gennaio 2003

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