Ordinanza cautelare 27 ottobre 2021
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 02/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00037/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03926/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3926 del 2021, proposto da
NI VE, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Maria Iaccarino, Rita Iaccarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Iaccarino in Napoli, via S. Pasquale A Chiaia 55;
contro
Prefetto di Napoli, non costituito in giudizio;
U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a) del decreto del Prefetto della Provincia di Napoli – Area I quater OSP – 21/5/21, prot. int. n.0157864, notificato il 3 giugno 2021, di rigetto dell'istanza di rinnovo della licenza di porto d'arma corta per difesa personale;
b) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, tra i quali, ove occorra, anche il verbale, non conosciuto ma richiamato nel decreto sub a, del Tavolo tecnico operativo 19/6/20 sulle linee di indirizzo per la valutazione del dimostrato bisogno ex art. 42 TULPS, nonché il preavviso di rigetto prefettizio del 30 aprile 2021, prot. n. 134003, ed ogni sconosciuto atto istruttorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2024 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato l’atto indicato in epigrafe per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita l’Avvocatura dello Stato.
In data 10/10/2024 il ricorrente ha chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere a spese compensate.
All’udienza odierna la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
3. L’accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Di Mario | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO