Ordinanza cautelare 27 novembre 2025
Sentenza breve 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 28/01/2026, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00408/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04060/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4060 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Pulvirenti e Francesco Giamborino, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, via Valparaiso n. 10;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro subordinato/attesa occupazione presentato a mezzo kit postale in data 31.08.2021 codice assicurata n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 5 Agosto 2025, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa VI AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che
con il provvedimento impugnato la Questura di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza con cui il sig. -OMISSIS- - cittadino pakistano entrato in Italia ancora minorenne e affidato ai servizi sociali del Comune di -OMISSIS- - ha chiesto la conversione del permesso di soggiorno, che gli era stato rilasciato per motivi di minore età, in permesso per motivi di lavoro subordinato/attesa occupazione;
l’amministrazione, dopo avere rilevato l’assenza di nomina di un tutore e la mancata documentazione di un percorso di alfabetizzazione – circostanze che, tuttavia, non ha posto a fondamento del diniego – ha motivato il rigetto per la mancata acquisizione del parere della direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, richiesto all’art. 32, c. 1 bis e 1 ter, d.lgs. n. 286/1998;
il motivo con cui viene dedotto il vizio di violazione dell’art. 32, comma 1 e 1 bis, d.lgs. n. 286/1998 è fondato;
l’art. 32, d.lgs. n. 286/1998 individua i presupposti per la conversione del permesso di soggiorno rilasciato ai minori non accompagnati in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, prevedendo due distinte ipotesi: la prima riguarda i minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’art. 2 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, per i quali l’Autorità di Pubblica Sicurezza è tenuta ad acquisire il parere del “Comitato per i minori stranieri” (oggi di competenza della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali); la seconda ipotesi riguarda i minori stranieri non accompagnati, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 2 aprile 2019 n. 2184; T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, n. 246/2019; T.A.R. Lazio, n. 239/2016; Cons. Stato, Sez. III, n. 526/2018);
per giurisprudenza costante l’acquisizione del parere del Comitato per i minori stranieri è un adempimento che grava sull'amministrazione e non può essere posto a carico dell'istante (cfr. Tar Lombardia, Milano sent. n. 3149/2023; Tar Toscana, sent. n. 153/2025; Tar Veneto, sent. n. 2318/2025; Consiglio di Stato, III, ord. 18 marzo 2022, n. 1258; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, I, 28 novembre 2022, n. 951; I, 7 febbraio 2019, n. 136; T.A.R. Lombardia, Milano, I, 12 novembre 2018, n. 2550; 2 maggio 2018, n. 1166; T.A.R. Toscana, II, 17 aprile 2018, n. 534; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, I, 3 febbraio 2016, n. 147; T.A.R. Lazio, Roma, II, 4 gennaio 2016, n. 26);
deve quindi trovare applicazione la previsione generale dell’art. 6, comma 1, lett. b, l. n. 241/1990, secondo la quale il responsabile del procedimento “accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria”;
il parere di competenza della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione – come viene affermato anche nel provvedimento impugnato - costituisce un atto endoprocedimentale obbligatorio ma non vincolante per l'amministrazione dell'interno, che mantiene il potere decisorio sulla conversione del titolo di soggiorno richiesta (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 maggio 2023 n. 4730; 25 marzo 2021, n. 2525; 10 maggio 2023 n. 4730);
il provvedimento impugnato è pertanto viziato per violazione dell’art. 32, d.lgs. n. 286/1998, non avendo l’amministrazione provveduto ad acquisire il parere della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, successivamente, a valutare la posizione lavorativa del ricorrente;
per le ragioni esposte il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto;
per la peculiarità della questione le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AD US, Presidente
VI AT, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI AT | RI AD US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.