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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2024, n. 4497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4497 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15614 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: mutuo
TRA
( , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Basile
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Curti Giardina Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI: le parti costituite reiteravano quelle dei rispettivi atti di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 867 /2021 del Giudice di Pace di Napoli con la quale era stata accolta l'opposizione proposta da e per l'effetto revocato il D.I. n. Controparte_1
675772018 emesso dal GdP di Napoli con condanna della parte opposta al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente . CP_1
Deduceva la parte appellante, a sostegno del gravame, come articolati motivi, la erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice nel ritenere fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente
Instauratosi il contraddittorio la parte appellata resisteva al gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Deve ritenersi che il primo giudice ha correttamente accolto l'opposizione avverso il D.I. emesso in favore dell'attuale appellante per la ragione più “liquida” in accoglimento della eccezione di prescrizione sollevata, fin dall'atto di opposizione introduttivo del giudizio di primo grado, dal . CP_1
Invero pur ritenendo applicabile l'ordinario termine decennale (decorrente secondo l'ipotesi più favorevole alla parte appellante dal 2003 a seguito della perdita del beneficio del termine) il termine di prescrizione risulta ampiamente superato atteso che fino alla notifica del D.I. poi opposto non risultano idonei atti interruttivi della prescrizione.
Invero, come ritenuto dal primo giudice, il ha decisamente e specificamente CP_1
contestato (argomentando diffusamente anche in ordine alle ragioni di tale contestazione) la conformità agli originali dei documenti (pretesi atti interruttivi della prescrizione) esibiti solo in fotocopia dalla attuale appellante.
A fronte di tale contestazione specifica l'attuale appellante non solo non ha esibito gli originali né ha chiesto di esser autorizzata ad esibirli né tantomeno ha dedotto l'impossibilità di esibirli per non esserne in possesso ma si è limitata, tardivamente ed inammissibilmente, a chiederne la verificazione.
Per completezza deve sottolinearsi come del tutto irrilevanti sono le missive che sarebbero state inviate dal 2024 in avanti atteso che a quella epoca il credito si era già ampiamente prescritto per decorso del termine ordinario decennale.
La sentenza impugnata va perciò confermata.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della assai lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata e condanna la parte appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore della parte appellata spese che liquida in Controparte_1
complessive Euro 1.150,oo (di cui Euro 1.050,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 100,oo per spese vive), oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Massimiliano Curti Giardina;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle parti appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli lì 30 aprile 2024
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15614 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: mutuo
TRA
( , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Basile
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Curti Giardina Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI: le parti costituite reiteravano quelle dei rispettivi atti di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 867 /2021 del Giudice di Pace di Napoli con la quale era stata accolta l'opposizione proposta da e per l'effetto revocato il D.I. n. Controparte_1
675772018 emesso dal GdP di Napoli con condanna della parte opposta al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente . CP_1
Deduceva la parte appellante, a sostegno del gravame, come articolati motivi, la erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice nel ritenere fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente
Instauratosi il contraddittorio la parte appellata resisteva al gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Deve ritenersi che il primo giudice ha correttamente accolto l'opposizione avverso il D.I. emesso in favore dell'attuale appellante per la ragione più “liquida” in accoglimento della eccezione di prescrizione sollevata, fin dall'atto di opposizione introduttivo del giudizio di primo grado, dal . CP_1
Invero pur ritenendo applicabile l'ordinario termine decennale (decorrente secondo l'ipotesi più favorevole alla parte appellante dal 2003 a seguito della perdita del beneficio del termine) il termine di prescrizione risulta ampiamente superato atteso che fino alla notifica del D.I. poi opposto non risultano idonei atti interruttivi della prescrizione.
Invero, come ritenuto dal primo giudice, il ha decisamente e specificamente CP_1
contestato (argomentando diffusamente anche in ordine alle ragioni di tale contestazione) la conformità agli originali dei documenti (pretesi atti interruttivi della prescrizione) esibiti solo in fotocopia dalla attuale appellante.
A fronte di tale contestazione specifica l'attuale appellante non solo non ha esibito gli originali né ha chiesto di esser autorizzata ad esibirli né tantomeno ha dedotto l'impossibilità di esibirli per non esserne in possesso ma si è limitata, tardivamente ed inammissibilmente, a chiederne la verificazione.
Per completezza deve sottolinearsi come del tutto irrilevanti sono le missive che sarebbero state inviate dal 2024 in avanti atteso che a quella epoca il credito si era già ampiamente prescritto per decorso del termine ordinario decennale.
La sentenza impugnata va perciò confermata.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della assai lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata e condanna la parte appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore della parte appellata spese che liquida in Controparte_1
complessive Euro 1.150,oo (di cui Euro 1.050,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 100,oo per spese vive), oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Massimiliano Curti Giardina;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle parti appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli lì 30 aprile 2024
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco