Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2025, n. 3235
CASS
Sentenza 9 febbraio 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Agli enti di previdenza e assistenza complementari è consentito ricevere risorse pubbliche a condizione dell'adeguamento ai mutamenti normativi di settore intervenuti a partire dal d.lgs. n. 124 del 1993, sicché, qualora si accertino difformità del relativo regime giuridico rispetto alle modifiche del quadro normativo, va dichiarata la nullità sopravvenuta dei negozi di attribuzione di finanziamenti in loro favore. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, che aveva denunciato l'assenza di autorizzazione del Fondo di solidarietà, previdenza e mutuo soccorso della medesima Fondazione all'esercizio di attività di fondo pensione, ex art. 4, comma 3, del decreto citato, avente carattere di norma imperativa).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2025, n. 3235
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3235
    Data del deposito : 9 febbraio 2025

    Testo completo