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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3214 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 854/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Distefano Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 854/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIORGIO DE Parte_1 C.F._1
VINCENTI, elettivamente domiciliata in piazza Liberta' n. 12 21016 Luino presso il difensore appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARA BIGATTI, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in piazza Cacciatori delle Alpi 1 Varese presso il difensore appellata avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni per Parte_1
Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza e in totale riforma dell'impugnata sentenza n.1038/2024 del Tribunale di Varese, ritenere fondati i motivi esposti con il pagina 1 di 8 presente gravame, e per l'effetto, NEL MERITO contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Società convenuta nella causazione del sinistro descritto in narrativa, e per l'effetto condannare la stessa in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, con sede legale in Vercelli, Via Nelson Mandela n.4 (P.I.: , al pagamento a P.IVA_1 titolo di risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra della somma di € 25.189,21= Parte_1
(venticinquemilacentottantanove/21), come in atti determinata, o di quella diversa che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede che venga ammessa prova testimoniale sul seguente capitolo di prova: 2 1) “Vero che, in seguito al sinistro occorso in data 30.4.2021 all'interno del supermercato di proprietà della Parte_2 sito in Luino (VA), Via Ghiringhelli n.1, la sig.ra ha consegnato al
[...] Parte_1 personale del medesimo il documento di cui all'all.13) che mi si rammostra”. A teste si Parte_3 indica: sig. in qualità di Direttore Commerciale del Supermercato COOP di Luino, Testimone_1
Via Ghiringhelli n.
1. Si chiede inoltre disporsi, in caso di contestazione sul quantum debeatur, CTU medico legale sulla persona della sig.ra Con ogni più ampia riserva istruttoria. Parte_1
Conclusioni per CP_1
Voglia L'Ill.ma Corte rejectis, così giudicare: D'Appello adita, adversis nel merito: disattendere e respingere la domanda d'appello proposta da nei confronti di in quanto Parte_1 CP_1 infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui alla premessa, confermata quindi la sentenza impugnata n. 1038/2025 resa inter partes dal Tribunale di Varese, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza, liquidare il danno a favore dell'attrice nella misura che parrà di giustizia, tenuto conto di quanto corrisposto a titolo di indennizzo assicurativo da Controparte_2
– ora - in virtù di polizza 1 assicurativa a seguito dell'evento di danno per cui è Controparte_3 causa, da detrarsi dal dovuto. Per le spese la legge. in via istruttoria: ci si oppone alla richiesta CTU, stante l'infondatezza dell'appello ex adverso proposto. Ci si oppone all'ammissione del capitolo n. 1 in quanto capitolo non ammesso dal Giudice di primo grado, ininfluente al fine del decidere e inammissibile per i motivi di cui in premessa. Si reitera per tuziorismo la richiesta formulata in sede del giudizio di primo grado, che il Giudice ordini a parte attrice e/o a ora Controparte_2 CP_3 ex art. 210 c.p.c. di esibire copia della polizza assicurativa stipulata da con
[...] Controparte_2
pagina 2 di 8 l'attrice e la quietanza comprovante l'avvenuto pagamento in favore di quest'ultima dell'indennizzo assicurativo corrisposto per l'infortunio occorso in data 30/4/2021.
Svolgimento del processo
1. conveniva innanzi al Tribunale di Varese la chiedendone la Parte_1 CP_1 condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 25.189,21 oltre interessi e rivalutazione monetaria, danni riportati a seguito del sinistro occorso il
30.04.2021 nel supermercato sito in Luino, Via Ghiringhelli n.1, di proprietà della parte convenuta. L'attrice, infatti, sosteneva la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051
c.c., assumendo di essere scivolata su di un residuo di ortaggi, mentre transitava tra le corsie del supermercato e in tali circostanze non aveva la visuale libera stea causa della presenza di un carrello della spesa.
2. Il giudice di prime cure, con la sentenza n. 1038/2025, richiamati i consolidati orientamenti di legittimità quanto alla disposizione di cui all'art. 2051 c.c., ritenuto esistente il rapporto di custodia tra la convenuta ed i locali del supermercato (peraltro non contestato), riteneva, invece, insussistente la prova del nesso di causa tra i danni lamentati e la cosa stessa in custodia. A tale riguardo sottolineava la genericità delle allegazioni attoree, ribadendo l'inammissibilità dell'unico capitolo di prova articolato dalla difesa e sottolineando l'ininfluenza, sul punto, della documentazione medica versata in atti. Da tali considerazioni seguiva il rigetto delle domande e la condanna di parte attorea alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_4
3. Avverso la decisione di primo grado ha interposto gravame la chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle domande, previa ammissione dell'unico capitolo di prova.
4. Parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione ed anche delle richieste istruttorie.
5. All'udienza di prima comparizione in data 23.9.2025 la causa era rimessa in decisione ai sensi degli artt. 352 e 127 ter c.p.c. all'udienza dell'11.11.2025, con assegnazione di giorni 40 per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica e sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
pagina 3 di 8 Motivi della decisione
6. La difesa di censura la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice Parte_1 ha ritenuto le allegazioni attoree del tutto generiche e sfornite di adeguata prova documentale;
in particolare, non condivide la motivazione con cui il Tribunale ha giudicato “inammissibile in quanto avente ad oggetto circostanze tardivamente allegate” il capitolo di prova formulato e tendente a dimostrare l'avvenuta consegna, al personale del supermercato, della dichiarazione scritta dalla stessa in merito alla descrizione dell'evento dannoso. Evidenzia, infatti, Parte_1
l'appellante che detto documento era stato ritualmente prodotto con la memoria ex art. 171 ter,
n. 2 c.p.c. e che pertanto non era tardivo. Del resto, anche la stessa apertura della pratica da parte di unitamente all'offerta risarcitoria confortava la fondatezza della domanda, CP_2 come chiaramente desumibile dal carteggio sub doc. ti nn. 10 – 12. Ad ulteriore supporto vi era, poi, la documentazione sanitaria costituita dal verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Luino, circostanza ulteriore, che, unitamente agli altri elementi, integrava gli indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a condurre all'accoglimento delle domande.
7. Opinione della Corte quanto all'unico motivo di appello. La Corte richiama, quanto alla ripartizione degli oneri probatori in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità , secondo cui "la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità
(Cass. civ., n. 2480/2018; Cass. civ, n. 15761/2016), comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma
1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. civ., n.
pagina 4 di 8 2774/2018). Ebbene, è proprio alla luce di tali principi che la Corte deve esaminare il materiale istruttorio per verificare la sussistenza, anche in via indiziaria, del necessario nesso causale.
8. In primo luogo, si esamina il capitolo di prova articolato nella memoria ex art. 171 ter, n. 2
c.p.c., reiterato in sede di precisazione delle conclusioni del primo grado e ulteriormente nell'atto di citazione in appello e relative conclusioni. Per comodità si riporta testualmente tale capitolo: “vero che, in seguito al sinistro occorso in data 30.4.2021 all'interno del supermercato di proprietà della Società ito in Luino (VA), Via Ghiringhelli CP_1
n.1, la sig.ra ha consegnato al personale del medesimo Supermercato il Parte_1 documento di cui all'all.13) che mi si rammostra”. Come evidente, si tratta di circostanza afferente la consegna, da parte della del documento n. 13 che si riporta di seguito: Parte_1
“io sottoscritta nata a [...] il [...] residente in [...]con PI Parte_1
e Veddasca vie Garibaldi 14 DICHIARO: il giorno 30/04/2021 alle ore 11:15 circa stavo facendo la spesa al supermercato NovaCoop di Luino via Ghiringhelli 1, quando accidentalmente sono scivolata su residui di verdura presenti sul pavimento del reparto ortofrutta, nella caduta ho storto la caviglia dx accusando un forte dolore e sentendo un
'crack'. Mi si sono avvicinate due gentili signore anziane per accertarsi che stessi bene, ed al momento pensavo fosse solo una storta, rialzata ho raggiunto il carrello per potermi sorre erme cercare l'addetto ortofrutta per far presente l'accaduto, intanto i| dolore si acutizzava, in pochi attimi il dolore è diventato insopportabile al punto di non riuscire più a camminare nemmeno sorreggendomi al carrello, così ho contattato mio marito che fortunatamente era nelle vicinanze del supermercato, è sopraggiunto e mi ha aiutata ad arrivare alla cassa, dove la premurosa cassiera si è accorta di quanto stessi soffrendo tanto da essere in procinto di svenire
e mi ha offerto una sedia, Dopo qualche minuto recuperati i sensi e un po' di forza, recata al vicino PS hanno accertato la frattura del malleolo clx come da referto allegato, allego anche copia dello scontrino così da risalire agli addetti presenti al momento dell'accaduto.
[...]
Veddasca 03/05/2021”. Parte_4
9. In sostanza, il predetto documento altro non è che una dichiarazione proveniente dalla stessa parte danneggiata, in cui la provvedeva a illustrare le modalità di accadimento del Parte_1 fatto, ossia l'avvenuto scivolamento a causa, a suo dire, di un residuo di verdura presente sul pavimento del supermercato. Tuttavia, nessun teste è stato chiamato a supportare una tale circostanza e neppure le “due gentili signore anziane” citate nella predetta dichiarazione che, pagina 5 di 8 proprio, perché avvicinatesi per accertarsi delle condizioni della signora, ben avrebbero potuto essere escusse e precisare le condizioni del pavimento. Conseguentemente, il predetto capitolo non era assolutamente rilevante, in quanto involgeva una condotta, quale l'avvenuta consegna, da parte della di una dichiarazione dalla stessa confezionata, nei confronti del Parte_1 personale dipendente del supermercato, a distanza di tre giorni dal sinistro
10. In secondo luogo, il carteggio tra, da un lato, l'ufficio liquidazione dell'assicuratore e, dall'altro, il legale della ( doc. ti nn. 10 – 12 di parte attrice in primo grado) relativo Parte_1 alla proposta risarcitoria ed al rifiuto della stessa da parte della danneggiata non costituisce elemento fondativo della responsabilità, ben potendo le proposte transattive essere basate sulle più disparate e legittime ragioni, anche a carattere commerciale.
11. In terzo luogo, la documentazione medica, costituita dal verbale di Pronto Soccorso n.
2021603065 del 30.4.2021 ( doc. n. 3 di parte attorea in prime cure) nulla aggiunge in punto di nesso causale, dando atto solo dell'avvenuta caduta accidentale e delle conseguenze costituite da frattura del malleolo esterno.
12. In quarto luogo, la Corte osserva come anche la fotografia prodotta sub doc. n. 2 del fascicolo della parte danneggiata non sia indicativo di un possibile nesso causale, oltre tutto ricavato – secondo la prospettazione dell'appellante - in negativo dal mancato utilizzo di scarpe con tacchi. Premesso infatti che la fotografia in questione è in bianco e nero e che la scarpa utilizzata è visibile solo parzialmente nella parte inferiore sinistra della fotografia, è a dirsi che non può ricavarsi positivamente la prova, anche indiziaria, del nesso causale tra la caduta e la superficie scivolosa;
in altri termini, il mancato uso di scarpe con tacchi non depone automaticamente per il carattere scivoloso del pavimento.
13. Infine, non sono desumibili elementi di sorta a favore della danneggiata dalla proposta conciliativa effettuata dal giudice che, come noto, non pregiudica certamente l'esito del giudizio.
14. Conclusivamente, la Corte ritiene che la difesa della non abbia assolto al proprio Parte_1 onere probatorio, non fornendo la benché minima prova, anche a carattere indiziario, della sussistenza del nesso causale tra il pavimento e la caduta. La avrebbe, infatti, dovuto Parte_1 allegare e dimostrare che, secondo l'iniziale prospettazione, il residuo di verdura era situato in modo certamente non visibile sul pavimento e, invece, a tale riguardo, ha fatto riferimento alla pagina 6 di 8 presenza di un carrello della spesa, carrello di cui nessun teste ha riferito alcunché. Men che meno è emersa una qualche difettosità o scivolosità del pavimento di caratteristiche tali da provocare ragionevolmente la caduta in una persona mediamente avveduta e ancora meno una situazione di pericolo perdurante nel tempo.
15. L'esito del secondo grado comporta la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della parte appellata, avuto riguardo ai parametri medi rapportati al valore della domanda proposta, e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
16. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 854/2025 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
1038/2025, emessa dal Tribunale di Varese;
II. condanna a rimborsare, in favore di le spese Parte_1 Controparte_1 processuali del grado, che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 19.11.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Francesco Distefano
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Distefano Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 854/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIORGIO DE Parte_1 C.F._1
VINCENTI, elettivamente domiciliata in piazza Liberta' n. 12 21016 Luino presso il difensore appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARA BIGATTI, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in piazza Cacciatori delle Alpi 1 Varese presso il difensore appellata avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni per Parte_1
Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza e in totale riforma dell'impugnata sentenza n.1038/2024 del Tribunale di Varese, ritenere fondati i motivi esposti con il pagina 1 di 8 presente gravame, e per l'effetto, NEL MERITO contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Società convenuta nella causazione del sinistro descritto in narrativa, e per l'effetto condannare la stessa in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, con sede legale in Vercelli, Via Nelson Mandela n.4 (P.I.: , al pagamento a P.IVA_1 titolo di risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra della somma di € 25.189,21= Parte_1
(venticinquemilacentottantanove/21), come in atti determinata, o di quella diversa che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede che venga ammessa prova testimoniale sul seguente capitolo di prova: 2 1) “Vero che, in seguito al sinistro occorso in data 30.4.2021 all'interno del supermercato di proprietà della Parte_2 sito in Luino (VA), Via Ghiringhelli n.1, la sig.ra ha consegnato al
[...] Parte_1 personale del medesimo il documento di cui all'all.13) che mi si rammostra”. A teste si Parte_3 indica: sig. in qualità di Direttore Commerciale del Supermercato COOP di Luino, Testimone_1
Via Ghiringhelli n.
1. Si chiede inoltre disporsi, in caso di contestazione sul quantum debeatur, CTU medico legale sulla persona della sig.ra Con ogni più ampia riserva istruttoria. Parte_1
Conclusioni per CP_1
Voglia L'Ill.ma Corte rejectis, così giudicare: D'Appello adita, adversis nel merito: disattendere e respingere la domanda d'appello proposta da nei confronti di in quanto Parte_1 CP_1 infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui alla premessa, confermata quindi la sentenza impugnata n. 1038/2025 resa inter partes dal Tribunale di Varese, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza, liquidare il danno a favore dell'attrice nella misura che parrà di giustizia, tenuto conto di quanto corrisposto a titolo di indennizzo assicurativo da Controparte_2
– ora - in virtù di polizza 1 assicurativa a seguito dell'evento di danno per cui è Controparte_3 causa, da detrarsi dal dovuto. Per le spese la legge. in via istruttoria: ci si oppone alla richiesta CTU, stante l'infondatezza dell'appello ex adverso proposto. Ci si oppone all'ammissione del capitolo n. 1 in quanto capitolo non ammesso dal Giudice di primo grado, ininfluente al fine del decidere e inammissibile per i motivi di cui in premessa. Si reitera per tuziorismo la richiesta formulata in sede del giudizio di primo grado, che il Giudice ordini a parte attrice e/o a ora Controparte_2 CP_3 ex art. 210 c.p.c. di esibire copia della polizza assicurativa stipulata da con
[...] Controparte_2
pagina 2 di 8 l'attrice e la quietanza comprovante l'avvenuto pagamento in favore di quest'ultima dell'indennizzo assicurativo corrisposto per l'infortunio occorso in data 30/4/2021.
Svolgimento del processo
1. conveniva innanzi al Tribunale di Varese la chiedendone la Parte_1 CP_1 condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 25.189,21 oltre interessi e rivalutazione monetaria, danni riportati a seguito del sinistro occorso il
30.04.2021 nel supermercato sito in Luino, Via Ghiringhelli n.1, di proprietà della parte convenuta. L'attrice, infatti, sosteneva la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051
c.c., assumendo di essere scivolata su di un residuo di ortaggi, mentre transitava tra le corsie del supermercato e in tali circostanze non aveva la visuale libera stea causa della presenza di un carrello della spesa.
2. Il giudice di prime cure, con la sentenza n. 1038/2025, richiamati i consolidati orientamenti di legittimità quanto alla disposizione di cui all'art. 2051 c.c., ritenuto esistente il rapporto di custodia tra la convenuta ed i locali del supermercato (peraltro non contestato), riteneva, invece, insussistente la prova del nesso di causa tra i danni lamentati e la cosa stessa in custodia. A tale riguardo sottolineava la genericità delle allegazioni attoree, ribadendo l'inammissibilità dell'unico capitolo di prova articolato dalla difesa e sottolineando l'ininfluenza, sul punto, della documentazione medica versata in atti. Da tali considerazioni seguiva il rigetto delle domande e la condanna di parte attorea alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_4
3. Avverso la decisione di primo grado ha interposto gravame la chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle domande, previa ammissione dell'unico capitolo di prova.
4. Parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione ed anche delle richieste istruttorie.
5. All'udienza di prima comparizione in data 23.9.2025 la causa era rimessa in decisione ai sensi degli artt. 352 e 127 ter c.p.c. all'udienza dell'11.11.2025, con assegnazione di giorni 40 per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica e sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
pagina 3 di 8 Motivi della decisione
6. La difesa di censura la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice Parte_1 ha ritenuto le allegazioni attoree del tutto generiche e sfornite di adeguata prova documentale;
in particolare, non condivide la motivazione con cui il Tribunale ha giudicato “inammissibile in quanto avente ad oggetto circostanze tardivamente allegate” il capitolo di prova formulato e tendente a dimostrare l'avvenuta consegna, al personale del supermercato, della dichiarazione scritta dalla stessa in merito alla descrizione dell'evento dannoso. Evidenzia, infatti, Parte_1
l'appellante che detto documento era stato ritualmente prodotto con la memoria ex art. 171 ter,
n. 2 c.p.c. e che pertanto non era tardivo. Del resto, anche la stessa apertura della pratica da parte di unitamente all'offerta risarcitoria confortava la fondatezza della domanda, CP_2 come chiaramente desumibile dal carteggio sub doc. ti nn. 10 – 12. Ad ulteriore supporto vi era, poi, la documentazione sanitaria costituita dal verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Luino, circostanza ulteriore, che, unitamente agli altri elementi, integrava gli indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a condurre all'accoglimento delle domande.
7. Opinione della Corte quanto all'unico motivo di appello. La Corte richiama, quanto alla ripartizione degli oneri probatori in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità , secondo cui "la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità
(Cass. civ., n. 2480/2018; Cass. civ, n. 15761/2016), comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma
1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. civ., n.
pagina 4 di 8 2774/2018). Ebbene, è proprio alla luce di tali principi che la Corte deve esaminare il materiale istruttorio per verificare la sussistenza, anche in via indiziaria, del necessario nesso causale.
8. In primo luogo, si esamina il capitolo di prova articolato nella memoria ex art. 171 ter, n. 2
c.p.c., reiterato in sede di precisazione delle conclusioni del primo grado e ulteriormente nell'atto di citazione in appello e relative conclusioni. Per comodità si riporta testualmente tale capitolo: “vero che, in seguito al sinistro occorso in data 30.4.2021 all'interno del supermercato di proprietà della Società ito in Luino (VA), Via Ghiringhelli CP_1
n.1, la sig.ra ha consegnato al personale del medesimo Supermercato il Parte_1 documento di cui all'all.13) che mi si rammostra”. Come evidente, si tratta di circostanza afferente la consegna, da parte della del documento n. 13 che si riporta di seguito: Parte_1
“io sottoscritta nata a [...] il [...] residente in [...]con PI Parte_1
e Veddasca vie Garibaldi 14 DICHIARO: il giorno 30/04/2021 alle ore 11:15 circa stavo facendo la spesa al supermercato NovaCoop di Luino via Ghiringhelli 1, quando accidentalmente sono scivolata su residui di verdura presenti sul pavimento del reparto ortofrutta, nella caduta ho storto la caviglia dx accusando un forte dolore e sentendo un
'crack'. Mi si sono avvicinate due gentili signore anziane per accertarsi che stessi bene, ed al momento pensavo fosse solo una storta, rialzata ho raggiunto il carrello per potermi sorre erme cercare l'addetto ortofrutta per far presente l'accaduto, intanto i| dolore si acutizzava, in pochi attimi il dolore è diventato insopportabile al punto di non riuscire più a camminare nemmeno sorreggendomi al carrello, così ho contattato mio marito che fortunatamente era nelle vicinanze del supermercato, è sopraggiunto e mi ha aiutata ad arrivare alla cassa, dove la premurosa cassiera si è accorta di quanto stessi soffrendo tanto da essere in procinto di svenire
e mi ha offerto una sedia, Dopo qualche minuto recuperati i sensi e un po' di forza, recata al vicino PS hanno accertato la frattura del malleolo clx come da referto allegato, allego anche copia dello scontrino così da risalire agli addetti presenti al momento dell'accaduto.
[...]
Veddasca 03/05/2021”. Parte_4
9. In sostanza, il predetto documento altro non è che una dichiarazione proveniente dalla stessa parte danneggiata, in cui la provvedeva a illustrare le modalità di accadimento del Parte_1 fatto, ossia l'avvenuto scivolamento a causa, a suo dire, di un residuo di verdura presente sul pavimento del supermercato. Tuttavia, nessun teste è stato chiamato a supportare una tale circostanza e neppure le “due gentili signore anziane” citate nella predetta dichiarazione che, pagina 5 di 8 proprio, perché avvicinatesi per accertarsi delle condizioni della signora, ben avrebbero potuto essere escusse e precisare le condizioni del pavimento. Conseguentemente, il predetto capitolo non era assolutamente rilevante, in quanto involgeva una condotta, quale l'avvenuta consegna, da parte della di una dichiarazione dalla stessa confezionata, nei confronti del Parte_1 personale dipendente del supermercato, a distanza di tre giorni dal sinistro
10. In secondo luogo, il carteggio tra, da un lato, l'ufficio liquidazione dell'assicuratore e, dall'altro, il legale della ( doc. ti nn. 10 – 12 di parte attrice in primo grado) relativo Parte_1 alla proposta risarcitoria ed al rifiuto della stessa da parte della danneggiata non costituisce elemento fondativo della responsabilità, ben potendo le proposte transattive essere basate sulle più disparate e legittime ragioni, anche a carattere commerciale.
11. In terzo luogo, la documentazione medica, costituita dal verbale di Pronto Soccorso n.
2021603065 del 30.4.2021 ( doc. n. 3 di parte attorea in prime cure) nulla aggiunge in punto di nesso causale, dando atto solo dell'avvenuta caduta accidentale e delle conseguenze costituite da frattura del malleolo esterno.
12. In quarto luogo, la Corte osserva come anche la fotografia prodotta sub doc. n. 2 del fascicolo della parte danneggiata non sia indicativo di un possibile nesso causale, oltre tutto ricavato – secondo la prospettazione dell'appellante - in negativo dal mancato utilizzo di scarpe con tacchi. Premesso infatti che la fotografia in questione è in bianco e nero e che la scarpa utilizzata è visibile solo parzialmente nella parte inferiore sinistra della fotografia, è a dirsi che non può ricavarsi positivamente la prova, anche indiziaria, del nesso causale tra la caduta e la superficie scivolosa;
in altri termini, il mancato uso di scarpe con tacchi non depone automaticamente per il carattere scivoloso del pavimento.
13. Infine, non sono desumibili elementi di sorta a favore della danneggiata dalla proposta conciliativa effettuata dal giudice che, come noto, non pregiudica certamente l'esito del giudizio.
14. Conclusivamente, la Corte ritiene che la difesa della non abbia assolto al proprio Parte_1 onere probatorio, non fornendo la benché minima prova, anche a carattere indiziario, della sussistenza del nesso causale tra il pavimento e la caduta. La avrebbe, infatti, dovuto Parte_1 allegare e dimostrare che, secondo l'iniziale prospettazione, il residuo di verdura era situato in modo certamente non visibile sul pavimento e, invece, a tale riguardo, ha fatto riferimento alla pagina 6 di 8 presenza di un carrello della spesa, carrello di cui nessun teste ha riferito alcunché. Men che meno è emersa una qualche difettosità o scivolosità del pavimento di caratteristiche tali da provocare ragionevolmente la caduta in una persona mediamente avveduta e ancora meno una situazione di pericolo perdurante nel tempo.
15. L'esito del secondo grado comporta la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della parte appellata, avuto riguardo ai parametri medi rapportati al valore della domanda proposta, e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
16. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 854/2025 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
1038/2025, emessa dal Tribunale di Varese;
II. condanna a rimborsare, in favore di le spese Parte_1 Controparte_1 processuali del grado, che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 19.11.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Francesco Distefano
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