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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/11/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3797/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3797 R.G.A.C., anno 2023, avente ad oggetto: contratti bancari, passata in decisone all'udienza del 29 ottobre 2025, vertente
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1
legale dell'Avv. Lucio Massaro, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine della citazione
Attore
E
e dom.ta presso lo Controparte_1
studio dell'avv. Gaetano Di Martino, che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione
Convenuta
Conclusioni: come da verbale di udienza del 29.10.25, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo pagina 1 di 6 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Benevento, la Controparte_1
premettendo di aver stipulato, con la stessa, in data 3.3.2000, un rapporto di mutuo fondiario, viziato per l'applicazione di tassi superiori al tasso soglia di cui alla L. 108/96 e per la mancata indicazione del TAEG/ISC del rapporto, in violazione dei principi sulla trasparenza bancaria.
Chiedeva quindi la restituzione, da parte della di tutte le CP_1
somme versate in eccesso, in esecuzione del contratto di mutuo oggetto di causa.
Si costituiva la Controparte_1
contestando la domanda attorea ed eccependo la nullità della domanda.
Si procedeva all'istruttoria; venivano disposti accertamenti tecnici e, all'esito, la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
La domanda è infondata e va respinta.
Non è ravvisabile la lamentata nullità della citazione, che contiene i requisiti per consentire alla controparte un'adeguata difesa, essendo chiaramente individuabile il petitum e la causa petendi.
Nel merito, per verificare la fondatezza delle doglianze attoree sono state disposti accertamenti tecnici.
Il ctu nominato in istruttoria ha accuratamente esaminato la documentazione in atti, accertando che, nel contestato contratto, il TAN è fisso ed è pari al 7%, la commissione di estinzione anticipata pari al 2% sull'importo anticipatamente restituito. Il tasso di mora viene “stabilito in due punti in più del pagina 2 di 6 tasso tempo per tempo applicato alla presente operazione di mutuo” (art. 8 contratto) pertanto il tasso di mora è pari al 9%
(TAN 7% + 2 p.p. mora).
Il ctu ha verificato, preliminarmente, la congruità delle condizioni economiche indicate nel contratto originario rispetto alle condizioni indicate nel piano di ammortamento ricalcolato dal CTU.
Successivamente, ha rideterminato il TEG, pari al 7,225%, e lo ha confrontato con il tasso soglia, pari all'8,01%: dal confronto dei due tassi è emerso che il TEG è inferiore ai limiti di soglia usura (L. n.108/'96).
Il ctu ha confrontato il tasso di mora pari al 9,225% (TEG
7,225% + 2 p.p. mora) con il tasso soglia, pari all'8,01%, premettendo che soltanto a decorrere dal 01/04/2003 è stata prevista la sommatoria dello spread di mora al tasso soglia (v.
Cassazione SSUU n. 19597/2020).
Dal confronto tra il tasso di mora (9,225%) con il menzionato tasso soglia (8,01%) il ctu ha accertato il superamento del tasso di mora rispetto ai limiti di usura (L. n. 108/'96).
Ciò comporterebbe la conseguente applicazione del tasso corrispettivo del 7,00% (Cass. SSUU sentenza n. 19597/20) e non dell'art. 1815 c.c.
In proposito, deve osservarsi che, Secondo la S.C. (Cass. Sezioni
Unite n. 19597/2020) laddove il solo tasso di mora sia superiore al tasso soglia, non può dichiararsi la gratuità del mutuo, ma al più, il ricalcolo degli interessi moratori con l'applicazione del tasso corrispettivo legittimamente pattuito (“ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi di mora pagina 3 di 6 applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace. In tale evenienza, si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all'art. 1224 cod. civ., commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione”.
Secondo la Corte “Si applica l'art. 1815, comma 2, c.c, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”.
Nondimeno, il ctu ha precisato di non avere potuto accertare gli importi eventualmente pagati in ritardo, da parte attrice, a titolo di interessi moratori.
Infatti, dall'esame degli atti di causa, non emerge la prova che l'attore abbia pagato interessi moratori sul mutuo;
in proposito, va evidenziato che, trattandosi di domanda restitutoria, la stessa presuppone la prova del versamento della somma di cui si chiede la restituzione.
Secondo la S.C., i presupposti per il ricalcolo del mutuo derivanti dalla pattuizione di un tasso di mora usurario sono il concreto addebito di interessi di mora ad un tasso superiore al pagina 4 di 6 tasso soglia (potrebbe infatti verificarsi che il tasso di mora pattuito è usurario, ma quello in concreto applicato non lo è).
Nella specie, come si è detto, non sussistono i menzionati presupposti, non avendo il mutuatario dimostrato di avere versato interessi di mora, non fornendo alcuna prova dei pagamenti effettuati e quantificando gli interessi versati (di cui si chiede la restituzione) in € 42.902,11, somma pari all'importo degli interessi corrispettivi.
Quanto alla mancata indicazione del Taeg-Isc, anche a prescindere dal fatto che lo stesso è stato previsto successivamente alla stipula del contratto dedotto in lite, deve evidenziarsi che detta indicazione viene esclusa per contratti del genere di quello oggetto di causa (finanziamenti di importo inferiore a € 200 o superiore a € 75.000, finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento, finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili).
Tutte le altre sollevate eccezioni si ritengono assorbite.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato Parte_1
nei confronti di , ogni diversa Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda
2) Condanna l'attore al pagamento dele spese di lite, che liquida in € 850,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase pagina 5 di 6 introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria, € 1000,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e
Cpa secondo legge
Benevento 7.11.24
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3797 R.G.A.C., anno 2023, avente ad oggetto: contratti bancari, passata in decisone all'udienza del 29 ottobre 2025, vertente
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1
legale dell'Avv. Lucio Massaro, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine della citazione
Attore
E
e dom.ta presso lo Controparte_1
studio dell'avv. Gaetano Di Martino, che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione
Convenuta
Conclusioni: come da verbale di udienza del 29.10.25, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo pagina 1 di 6 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Benevento, la Controparte_1
premettendo di aver stipulato, con la stessa, in data 3.3.2000, un rapporto di mutuo fondiario, viziato per l'applicazione di tassi superiori al tasso soglia di cui alla L. 108/96 e per la mancata indicazione del TAEG/ISC del rapporto, in violazione dei principi sulla trasparenza bancaria.
Chiedeva quindi la restituzione, da parte della di tutte le CP_1
somme versate in eccesso, in esecuzione del contratto di mutuo oggetto di causa.
Si costituiva la Controparte_1
contestando la domanda attorea ed eccependo la nullità della domanda.
Si procedeva all'istruttoria; venivano disposti accertamenti tecnici e, all'esito, la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
La domanda è infondata e va respinta.
Non è ravvisabile la lamentata nullità della citazione, che contiene i requisiti per consentire alla controparte un'adeguata difesa, essendo chiaramente individuabile il petitum e la causa petendi.
Nel merito, per verificare la fondatezza delle doglianze attoree sono state disposti accertamenti tecnici.
Il ctu nominato in istruttoria ha accuratamente esaminato la documentazione in atti, accertando che, nel contestato contratto, il TAN è fisso ed è pari al 7%, la commissione di estinzione anticipata pari al 2% sull'importo anticipatamente restituito. Il tasso di mora viene “stabilito in due punti in più del pagina 2 di 6 tasso tempo per tempo applicato alla presente operazione di mutuo” (art. 8 contratto) pertanto il tasso di mora è pari al 9%
(TAN 7% + 2 p.p. mora).
Il ctu ha verificato, preliminarmente, la congruità delle condizioni economiche indicate nel contratto originario rispetto alle condizioni indicate nel piano di ammortamento ricalcolato dal CTU.
Successivamente, ha rideterminato il TEG, pari al 7,225%, e lo ha confrontato con il tasso soglia, pari all'8,01%: dal confronto dei due tassi è emerso che il TEG è inferiore ai limiti di soglia usura (L. n.108/'96).
Il ctu ha confrontato il tasso di mora pari al 9,225% (TEG
7,225% + 2 p.p. mora) con il tasso soglia, pari all'8,01%, premettendo che soltanto a decorrere dal 01/04/2003 è stata prevista la sommatoria dello spread di mora al tasso soglia (v.
Cassazione SSUU n. 19597/2020).
Dal confronto tra il tasso di mora (9,225%) con il menzionato tasso soglia (8,01%) il ctu ha accertato il superamento del tasso di mora rispetto ai limiti di usura (L. n. 108/'96).
Ciò comporterebbe la conseguente applicazione del tasso corrispettivo del 7,00% (Cass. SSUU sentenza n. 19597/20) e non dell'art. 1815 c.c.
In proposito, deve osservarsi che, Secondo la S.C. (Cass. Sezioni
Unite n. 19597/2020) laddove il solo tasso di mora sia superiore al tasso soglia, non può dichiararsi la gratuità del mutuo, ma al più, il ricalcolo degli interessi moratori con l'applicazione del tasso corrispettivo legittimamente pattuito (“ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi di mora pagina 3 di 6 applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace. In tale evenienza, si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all'art. 1224 cod. civ., commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione”.
Secondo la Corte “Si applica l'art. 1815, comma 2, c.c, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”.
Nondimeno, il ctu ha precisato di non avere potuto accertare gli importi eventualmente pagati in ritardo, da parte attrice, a titolo di interessi moratori.
Infatti, dall'esame degli atti di causa, non emerge la prova che l'attore abbia pagato interessi moratori sul mutuo;
in proposito, va evidenziato che, trattandosi di domanda restitutoria, la stessa presuppone la prova del versamento della somma di cui si chiede la restituzione.
Secondo la S.C., i presupposti per il ricalcolo del mutuo derivanti dalla pattuizione di un tasso di mora usurario sono il concreto addebito di interessi di mora ad un tasso superiore al pagina 4 di 6 tasso soglia (potrebbe infatti verificarsi che il tasso di mora pattuito è usurario, ma quello in concreto applicato non lo è).
Nella specie, come si è detto, non sussistono i menzionati presupposti, non avendo il mutuatario dimostrato di avere versato interessi di mora, non fornendo alcuna prova dei pagamenti effettuati e quantificando gli interessi versati (di cui si chiede la restituzione) in € 42.902,11, somma pari all'importo degli interessi corrispettivi.
Quanto alla mancata indicazione del Taeg-Isc, anche a prescindere dal fatto che lo stesso è stato previsto successivamente alla stipula del contratto dedotto in lite, deve evidenziarsi che detta indicazione viene esclusa per contratti del genere di quello oggetto di causa (finanziamenti di importo inferiore a € 200 o superiore a € 75.000, finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento, finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili).
Tutte le altre sollevate eccezioni si ritengono assorbite.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato Parte_1
nei confronti di , ogni diversa Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda
2) Condanna l'attore al pagamento dele spese di lite, che liquida in € 850,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase pagina 5 di 6 introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria, € 1000,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e
Cpa secondo legge
Benevento 7.11.24
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
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