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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/05/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale di Civitavecchia
Sezione Civile
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone all'udienza del 29.5.2025, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2167 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto “comodato", pendente tra
(c.f. quale erede della madre (c.f. Parte_1 C.F._1 Persona_1
) e (c.f. ) elettivamente domiciliati in C.F._2 Parte_2 C.F._3
Civitavecchia, Viale G. Baccelli n.9 presso lo studio dell'Avv. Adriano Sansonetti che li rappresenta in forza di mandato in atti
-attori- contro
(c.f. elettivamente domiciliato in Civitavecchia, CP_1 C.F._4
Piazzetta Santa Maria n.7 presso lo studio dell'Avv. Roberto Sorbo che lo rappresenta in forza di mandato in atti
-convenuto- E
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Civitavecchia, CP_2 C.F._5
Via Piero Gobetti n.11 presso lo studio dell'Avv. Daniela Salerni che la rappresenta in forza di mandato in atti
-intervenuta-
CONCLUSIONI : come in atti Fatto e diritto
Con atto di citazione notificato in data 10.7.2019 i signori e Persona_1 Parte_2 convenivano in giudizio il fratello, , per sentir: a) accertare e dichiarare che il CP_1 convenuto occupava senza titolo l'immobile sito in Civitavecchia, Via Terme di Traiano n.94 piano rialzato di proprietà comune atteso il venir meno del contratto di comodato gratuito inter partes del 6.8.2000 con il quale il bene era stato dagli attori, unitamente alla madre, , concesso al fratello con obbligo di restituzione a richiesta e Parte_3 CP_1 sentir ordinare il rilascio del bene;
b) condannare, in ogni caso, il resistente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi in conseguenza della illegittima occupazione da liquidarsi anche in via equitativa. Premettevano gli attori che in data 27.5.207 era deceduta e in data 18.5.2018 Parte_3 gli eredi avevano presentato la denuncia di successione e con raccomandata del 24.9.2018 tentata la mediazione e nuovamente invitato, con raccomandata del 27.11.2018, il germano al rilascio, senza esito;
che il contratto era cessato ai sensi dell'art.1810 c.c. CP_1
Si costituiva il convenuto che formulava preliminare eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione di cui al d.lvo n.28/2010: precisava che su espressa richiesta dei genitori si era trasferito con la famiglia nell'immobile di causa nel 1983-1984 realizzando il completamento della struttura esistente al piano rialzato della palazzina, atteso che il padre, aveva realizzato solo una approssimativa tamponatura CP_3 perimetrale esterna su pilastri già esistenti e investendo ivi i propri risparmi nei lavori;
che gli accordi con la controparte, di cui alla scrittura 8.9.2017 prevedevano che egli avrebbe rilasciato l'immobile ormai divenuto bene ereditario in caso di vendita del complesso immobiliare e che con tale accordo di fatto era stato modificato, in punto di durata, il termine del comodato, differito alla vendita del cespite;
che era pendente tra le parti il giudio (RG. 2168/2019) di divisione del compendio ereditario. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda. All'udienza del 24.3.21 veniva disposto il mutamento del rito in locatizio con termine alle parti per la integrazione degli atti. Con atto del 22.11.21 interveniva in giudizio la sig. coniuge del sig. CP_2 in forza di rito concordatario celebrato in data 5.6.83, in regime di comunione CP_1 dei beni, rappresentando che l'immobile di causa era stato adibito a casa coniugale;
che il coniuge si era allontanato spontaneamente da anni dall'immobile predetto che era stato interamente costruito dai coniugi in regime di comunione legale dei beni e, quindi, era divenuto di proprietà comune dei medesimi. Aderiva, quindi, alla originaria difesa del convenuto e chiedeva rigettarsi la domanda attorea di rilascio dell'immobile. Gli attori eccepivano la tardività dell'intervento e il convenuto dichiarava CP_1 di aderire alla domanda di rilascio del bene chiedendo la compensazione delle spese di lite. A seguito del decesso, in data 22.2.20 della signora si costituiva l'erede sig. Persona_1
Parte_1
In difetto di richieste istruttorie la causa veniva decisa all'udienza del 29.5.25. In via preliminare va osservato che la Sig.ra intervenuta nel giudizio solo in data CP_2
23.11.2021, quindi tardivamente, in quanto già spirato il termine per la costituzione del convenuto e già fissata l'udienza per la discussione. Ai sensi dell'art. 419 c.p.c. l'intervento volontario del terzo di cui all'art. 105 c.p.c. non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto. In ogni caso la sig. on formulava autonome domande. CP_2
La domanda degli attori nella qualità di comodanti in forza di contratto 6.8.20 è fondata e va accolta. Gli attori hanno assolto agli oneri di prova che sui predetti incombevano ex art. 2697 c.c. Secondo i noti principî in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo Cass. n°15659.2011: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. n°3373.2010; Cass. n°9351.2007; Cass. n°1743.2007; Cass. n°20073.2004). Nella fattispecie, gli attori hanno prodotto il contratto di comodato del 2000 regolarmente registrato. Parte convenuta, viceversa, non ha efficacemente contestato la domanda e peraltro in corso di causa ha sostanzialmente dichiarato di aderire a quella di rilascio dell'immobile. Va quindi ordinato al convenuto il rilascio del bene che non risulta essere avvenuto. Quanto alla posizione della intervenuta, la non vanta alcun diritto sull'immobile CP_2 neanche quello personale in forza della separazione coniugale atteso il contenuto del provvedimento presidenziale del 2.11.2021. La prospettazione di un diritto di ritenzione ex art.1152 c.c. è priva di pregio giuridico. Non vi è dubbio, infatti, che fosse rispetto al bene (oltre che comproprietario CP_1 ex iure successionis) un detentore qualificato attesa la esistenza del contratto di comodato di cui è causa: egli, quindi, esercitava un potere di fatto sul bene in virtù di un titolo, appunto, tale da riconoscere la altruità (almeno pro quota) del bene (che ciò che distingue il possessore dal detentore nomine alieno, quale il comodatario o il conduttore). La moglie del predetto (quale coniuge del comodatario) vanta una posizione simmetrica a quella del marito rispetto al bene e, quindi, non già di possessore ma, sempre, di detentore qualificato sicché non essendo un possessore vantare un diritto di ritenzione di cui all'art.1152 c.c. Peraltro anche rispetto al proprio coniuge e rispetto alla “casa familiare” la riveste la CP_2 qualità di detentore qualificato e non di possessore uti dominus (cfr. in tema sia pure riferita al convivente more uxorio , Cass. civ., sez. II, 21 marzo 2013, n. 7214: «La convivenza more uxorio, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare.”. Sulla impossibilità di estendere analogicamente l'art.1152 c.c. la giurisprudenza si è pronunciata anche di recente (vedi Cass. Civ. sez. III, 13/10/2022, n.29924: La previsione di cui all'articolo 1150 del codice civile, la quale attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa- è di natura eccezionale e non può essere pertanto applicata in via analogica al detentore qualificato, qual è il promissario acquirente di bene oggetto di contratto preliminare di compravendita, cui pertanto non spetta né il diritto all'indennità per i miglioramenti previsto dall'articolo 1150 del codice civile né quello di ritenzione previsto dall'articolo 1152 del codice civile, dalla legge attribuiti unicamente al possessore di buona fede, e non anche al detentore ancorché qualificato”.) La domanda risarcitoria generica nel dedotto e non provata né nell'an né nel quantum va respinta. Sussistono giustificati motivi atteso l'esito complessivo della controversia per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese id lite. Nulla per le spese tra la intervenuta e gli attori.
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa Roberta Nardone definitivamente decidendo sulla domanda proposta da ed nei Parte_2 Parte_1 confronti di e con l'intervento adesivo di , così provvede: CP_1 CP_2 accoglie la domanda attorea condanna al rilascio in favore degli attori CP_1 dell'immobile sito in Civitavecchia, Via Terme di Traiano n.94 piano rialzato;
rigetta la domanda risarcitoria;
dichiara le spese di lite interamente compensate tra attori e convenuto;
nulla per le spese tra attori e terza intervenuta. Civitavecchia 29.5.25
IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Nardone