TRIB
Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/04/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. 257/2024 R.G.P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Lecce
III Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Gabriella Perrone - Presidente dott. De Pasquale Italo Mirko - Giudice relatore dott. Annafrancesca Capone - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Lettoil ricorso depositato, ex art. 37, comma 2, CCII, depositato da Parte_1
( ) elettivamente domiciliato in Gallipoli, alla Via Vicenza n. 13 presso lo C.F._1 studio dell'avv. Andrea Cavalera e con separato ricorso dal sig. Parte_2
( ), elettivamente domiciliato in Gallipoli alla Via Vicenza n. 13 presso lo C.F._2 studio dell'avv. Fabio Vincenti, diretto ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di PI , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Gallipoli al Lit. S. Maria al Bagno nonché nei confronti del socio accomandatario illimitatamente responsabile (C.F. ) residente in CP_1 C.F._3
Gallipoli (LE) alla Via Abbruzzi s.n.;
a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 12.03.2025; udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;
esaminata la documentazione posta a fondamento dell'istanza di liquidazione giudiziale e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
ritenuta la propria competenza perché nella sua circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa e non sussistono evidenze per ritenere superata la presunzione di cui all'art 27 comma 3 CCII;
rilevata la regolarità della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile;
ritenutochericorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- il debitore è imprenditore commerciale;
- è rispettato il requisito dettato dall'art. 49, comma 5, CCII, infatti:
a) il credito vantato dai ricorrenti ammonta complessivamente ad € 5.902,42;
b) i debiti contributivi risultanti dagli archivi ammontano ad 83.549,74 (all. in atti); Pt_3
c) i debiti di natura tributaria risultanti dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate ammontano ad oltre € 23.000,00 (all. in atti);
1 che, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare sono quelli già approvati e depositati nel
Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2435 c.c.; che pertanto ove difettino tali requisiti, o essi non siano ritualmente osservati o, come nel caso di specie, non siano stati depositati, rimane, l'imprenditore, onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cassazione civile, sez. I, 31 Maggio 2017, n. 13746); considerato, altresì, che nella valutazione della documentazione offerta al fine di provare la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalla liquidazione giudiziale assume rilievo cruciale il punto rappresentato dalla valutazione dell'attendibilità ex art. 116 c.p.c. del materiale disponibile e del grado di fedeltà del dato rappresentatovi con l'effettiva realtà dell'impresa che viene considerata (v. Cassazione civile, sez. 1, 11 Marzo 2019, n. 6991); ritenuto, pertanto, che, nella fattispecie in esame, la mancanza della documentazione contabile relativa agli ultimi tre esercizi contabili comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'imprenditore, il quale, per non subire la liquidazione giudiziale, deve dimostrare in termini di adeguata certezza probatoria (e quindi, trattandosi di dati aventi una rappresentazione numerica, in termini di piena evidenza sulla base di documentazione contabile esaustiva ed attendibile) di non avere mai superato nel triennio precedente alla presentazione della domanda i limiti CCII;
accertatoaltresì il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
ritenuto che tale stato emerga con evidenza in quanto l'odierna resistente non ha provveduto a onorare, neanche parzialmente, il proprio debito nei confronti dei propri dipendenti e la società non risulta intestataria di beni mobili/ immobili su cui agire in via esecutiva.
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società PI ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Gallipoli al Lit. S. Maria al Bagno, nonché nei confronti del socio accomandatario illimitatamente responsabile (C.F. ) CP_1 C.F._3 residente in [...] alla Via Abbruzzi s.n.;
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Italo Mirko De Pasquale;
NOMINA
Curatore il dott. ; Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione e tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al
P.M.;
ORDINA
2 al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore/la curatrice dandone, contestualmente, notizia al P.M.;
INVITA il curatore/la curatrice ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni;
AUTORIZZA il curatore/la curatrice con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies
d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
AVVISA il curatore/la curatrice che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA il curatore/la curatrice che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Invita il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCIIL;
ORDINA
- al curatore/alla curatrice di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.;
3 - al curatore/alla curatrice di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al curatore/alla curatrice di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonchè l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
- al curatore/alla curatrice, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4
e 5, CCII;
- al curatore/alla curatrice ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al curatore/alla curatrice delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia;
- al curatore/alla curatrice di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonch della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
FISSA la data del 24.09.2025, h. 10,00, per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito;
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere
4 almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma
1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale e terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
ORDINA alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico
Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Lecce, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Così deciso in Lecce, 09.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente f.f. dott. Italo Mirko De Pasquale Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
5 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Lecce
III Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Gabriella Perrone - Presidente dott. De Pasquale Italo Mirko - Giudice relatore dott. Annafrancesca Capone - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Lettoil ricorso depositato, ex art. 37, comma 2, CCII, depositato da Parte_1
( ) elettivamente domiciliato in Gallipoli, alla Via Vicenza n. 13 presso lo C.F._1 studio dell'avv. Andrea Cavalera e con separato ricorso dal sig. Parte_2
( ), elettivamente domiciliato in Gallipoli alla Via Vicenza n. 13 presso lo C.F._2 studio dell'avv. Fabio Vincenti, diretto ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di PI , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Gallipoli al Lit. S. Maria al Bagno nonché nei confronti del socio accomandatario illimitatamente responsabile (C.F. ) residente in CP_1 C.F._3
Gallipoli (LE) alla Via Abbruzzi s.n.;
a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 12.03.2025; udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;
esaminata la documentazione posta a fondamento dell'istanza di liquidazione giudiziale e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
ritenuta la propria competenza perché nella sua circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa e non sussistono evidenze per ritenere superata la presunzione di cui all'art 27 comma 3 CCII;
rilevata la regolarità della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile;
ritenutochericorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- il debitore è imprenditore commerciale;
- è rispettato il requisito dettato dall'art. 49, comma 5, CCII, infatti:
a) il credito vantato dai ricorrenti ammonta complessivamente ad € 5.902,42;
b) i debiti contributivi risultanti dagli archivi ammontano ad 83.549,74 (all. in atti); Pt_3
c) i debiti di natura tributaria risultanti dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate ammontano ad oltre € 23.000,00 (all. in atti);
1 che, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare sono quelli già approvati e depositati nel
Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2435 c.c.; che pertanto ove difettino tali requisiti, o essi non siano ritualmente osservati o, come nel caso di specie, non siano stati depositati, rimane, l'imprenditore, onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cassazione civile, sez. I, 31 Maggio 2017, n. 13746); considerato, altresì, che nella valutazione della documentazione offerta al fine di provare la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalla liquidazione giudiziale assume rilievo cruciale il punto rappresentato dalla valutazione dell'attendibilità ex art. 116 c.p.c. del materiale disponibile e del grado di fedeltà del dato rappresentatovi con l'effettiva realtà dell'impresa che viene considerata (v. Cassazione civile, sez. 1, 11 Marzo 2019, n. 6991); ritenuto, pertanto, che, nella fattispecie in esame, la mancanza della documentazione contabile relativa agli ultimi tre esercizi contabili comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'imprenditore, il quale, per non subire la liquidazione giudiziale, deve dimostrare in termini di adeguata certezza probatoria (e quindi, trattandosi di dati aventi una rappresentazione numerica, in termini di piena evidenza sulla base di documentazione contabile esaustiva ed attendibile) di non avere mai superato nel triennio precedente alla presentazione della domanda i limiti CCII;
accertatoaltresì il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
ritenuto che tale stato emerga con evidenza in quanto l'odierna resistente non ha provveduto a onorare, neanche parzialmente, il proprio debito nei confronti dei propri dipendenti e la società non risulta intestataria di beni mobili/ immobili su cui agire in via esecutiva.
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società PI ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Gallipoli al Lit. S. Maria al Bagno, nonché nei confronti del socio accomandatario illimitatamente responsabile (C.F. ) CP_1 C.F._3 residente in [...] alla Via Abbruzzi s.n.;
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Italo Mirko De Pasquale;
NOMINA
Curatore il dott. ; Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione e tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al
P.M.;
ORDINA
2 al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore/la curatrice dandone, contestualmente, notizia al P.M.;
INVITA il curatore/la curatrice ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni;
AUTORIZZA il curatore/la curatrice con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies
d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
AVVISA il curatore/la curatrice che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA il curatore/la curatrice che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Invita il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCIIL;
ORDINA
- al curatore/alla curatrice di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.;
3 - al curatore/alla curatrice di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al curatore/alla curatrice di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonchè l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
- al curatore/alla curatrice, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4
e 5, CCII;
- al curatore/alla curatrice ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al curatore/alla curatrice delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia;
- al curatore/alla curatrice di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonch della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
FISSA la data del 24.09.2025, h. 10,00, per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito;
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere
4 almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma
1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale e terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
ORDINA alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico
Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Lecce, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Così deciso in Lecce, 09.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente f.f. dott. Italo Mirko De Pasquale Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
5 6