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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/11/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1479/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1479/2017 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PO SE
ATTORE-CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
TE NI
CONVENUTO-ATTORE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
e hanno precisato le conclusioni come da note Parte_1 Controparte_1 scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate, rispettivamente, il 15.04.2025 e il 14.04.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 10.04.2017, ha Parte_1 allegato:
pagina 1 di 13 − che, con sentenza n. 1183/2015 dell'1.10.2015, emessa all'esito del procedimento n.
r.g. 4488/2010, il Tribunale di Reggio Calabria aveva accertato e dichiarato che esso ricorrente era divenuto proprietario del magazzino posto al piano terra del maggior fabbricato sito in Reggio Calabria via Arangea n. 11, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 2, particella 990, subalterno
30, per successione ereditaria del defunto a far data Persona_1 dall'apertura della successine di quest'ultimo,
− che, con la predetta sentenza, era stato condannato a rilasciare Controparte_1 tale immobile e a corrispondere ad esso istante, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 22.111,40 per l'illegittima occupazione del bene da settembre 2009 a maggio 2013, oltre la somma maturata e maturanda da giugno 2013 fino al rilascio dell'immobile, da determinarsi in base ai parametri forniti dall'Agenzia del
Territorio - Banca dati delle quotazioni immobiliari, così come fatto dal Consulente tecnico d'ufficio nella propria relazione tecnica, con rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicati in motivazione a decorrere dalla data di apertura della successione di , Persona_1
− che aveva rilasciato l'immobile solo in data 29.12.2016. Controparte_1
Il ricorrente ha dedotto di avere diritto, in forza di quanto previsto dalla sentenza n.
1183/2015, al pagamento, da parte del convenuto , della somma di euro Controparte_1
26.422,95, comprensiva di interessi, per l'occupazione del magazzino dall'1.06.2013 al
31.12.2016 e ha concluso chiedendo al Tribunale di «accertare e dichiarare che il sig.
è debitore nei confronti dell'attore dei canoni relativi all'illegittima Controparte_1 detenzione dal 1° giugno 2013 al dicembre 2016 compreso, a causa dell'illegittima detenzione dell'immobile sito in Reggio Calabria Via Arangea n. 11 censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Reggio Calabria, al foglio n. 2 particella n. 990 subalterno 30 di mq. 78; condannare, pertanto, il sig. a corrispondere al sig. Controparte_1 Pt_1
nel domicilio eletto, la somma di € 26.422,95, oltre ai successivi interessi e
[...] rivalutazione monetaria (in base ai criteri di cui alla sentenza Cass. Sez. Unite n.
1712/1995 e Cass. Civ. 04.02.2010 n. 2602), dal gennaio 2017 all'effettivo soddisfo, o in
pagina 2 di 13 quella minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avvocato intestatario che rende la relativa dichiarazione».
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.09.2017, si è tempestivamente costituito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: «in via preliminare, Controparte_1 voglia l'Odierno Giudicante astenersi ex art. 51 c.p.c. per ragioni di opportunità; sempre in via preliminare, disporre la sospensione del presente giudizio ex art. 295 e 337 comma 2 cpc;
ancora in via preliminare, dichiarare la domanda inammissibile ex art. 702 bis – in subordine, disporre la trasformazione del rito ex art. 702 ter, non essendo causa di pronta spedizione, e, comunque, rigettare la domanda del ricorrente nei confronti del sig.
in quanto infondata in fatto ed in diritto sulla base delle motivazioni di Controparte_1 merito esplicate nel presente atto;
in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui
l'Ecc.mo Tribunale dovesse disattendere le motivazioni di merito esplicate nel presente atto all'odierno resistente e per l'effetto dovesse accertare il diritto del ricorrente al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia, Voglia l'Ecc.mo Giudicante, accertate le migliorie apportate al locale magazzino sito al piano terra del maggior fabbricato sito in
Reggio Calabria alla Via Arangea n. 11 Censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Reggio Calabria, al Fg. 2 particella n. 990 sub. 30 mq 78, dichiarare il diritto del sig.
a vedersi corrispondere da parte del sig. di una Controparte_1 Parte_1 somma pari all'importo dele migliorie apportate al predetto locale che si quantifica nella misura di €. 25.000,00 ovvero nella maggior misura che dovesse ritenere, anche in via equitativa, di giustizia e che vorrà quantificare l'On.le Giudicante. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa».
Con ordinanza dell'1.02.2018, il Giudice Istruttore ha chiarito che non vi erano ragioni che ne imponessero l'astensione e ha fissato l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
All'udienza dell'11.04.2018, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.
pagina 3 di 13 Con ordinanza dell'01.07.2019, il Giudice Istruttore, «- ritenuto, in merito alla richiesta di sospensione del processo ex artt. 295 e 337, comma 2, c.p.c., avanzata da parte convenuta che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass.
SS.UU. civili, n. 10027 del 19 giugno 2012 e Sez. VI-3, ord. n. 13035 del 24 maggio 2013), salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., come si deduce dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 cod. proc. civ.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado;
- rilevato che, nel caso di specie, il signor ha agito in giudizio invocando Parte_1
l'autorità della sentenza n. 1183/02015 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 1
Ottobre 2015;
- che non ha prospettato un diritto diverso da quello oggetto della sentenza di gravame;
- che, per altro, la domanda dell'istante afferisce al quantum debeatur, mentre il processo di gravame attiene anche all'an debeatur;
- che, pertanto, tra i due procedimenti non sussiste un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, ma solo logico, con esclusione del rischio di un conflitto di giudicati, in quanto, giusta l'art. 336, comma 2, c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza sull'an debeatur determina l'automatica caducazione di quella sul quantum;
- ritenuto che non risultano dedotte dalla parte convenuta né si profilano ragioni per le quali l'odierno Tribunale non deve “poggiare” la propria decisione sull'autorità della sentenza già emessa e gravata di appello, senza con ciò ritenere fondata la domanda attorea;
- che, quindi, alla luce della giurisprudenza richiamata e delle superiori considerazioni, non pare opportuna la sospensione del presente processo»,
pagina 4 di 13 ha rigettato la richiesta di sospensione del presente giudizio avanzata dal convenuto.
La causa è stata poi istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati dalle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
L'attore e il convenuto hanno poi precisato le conclusioni nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate, rispettivamente, il 15.04.2025 e il 14.04.2025; con ordinanza del
18.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. Con sentenza n. 1183/2015 dell'1.10.2015, emessa all'esito del procedimento n. r.g.
4488/2010, il Tribunale di Reggio Calabria ha accertato e dichiarato che è Parte_1 proprietario dell'immobile posto al piano terra del maggior fabbricato sito in Reggio
Calabria via Arangea n. 11, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 2, particella 990, subalterno 30, e ha condannato a Controparte_1 rilasciare tale immobile e a corrispondere al proprietario, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 22.111,40 per l'illegittima occupazione del bene da settembre 2009 a maggio 2013, nonché la somma maturata e maturanda da giugno 2013 fino al rilascio dell'immobile, da determinarsi, in base ai parametri forniti dall'Agenzia del Territorio -
Banca dati delle quotazioni immobiliari, così come aveva fatto il Consulente tecnico d'ufficio nella propria relazione tecnica, con rivalutazione monetaria e interessi legali come indicati in motivazione a decorrere dalla data di apertura della successione di
[...]
(cfr. all. 1 di parte attrice). Persona_1
Successivamente, premettendo che l'immobile era stato rilasciato da Parte_1 solo in data 29.12.2016, ha agito in giudizio al fine di ottenere il Controparte_1 risarcimento del danno per l'illegittima occupazione del bene da parte del convenuto dall'1.06.2013 fino alla data del rilascio dell'immobile, così come statuito dal Tribunale di
Reggio Calabria nella sentenza n. 1183/2015.
pagina 5 di 13 1.1 Nella comparsa di costituzione e risposta, il convenuto ha eccepito l'inammissibilità di tale domanda, in quanto fondata su una sentenza che non era ancora divenuta irrevocabile, data la pendenza del relativo giudizio di appello.
L'eccezione è infondata.
Il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica, infatti, la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario della lite, giustificando così sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado, che ben può essere invocata in un altro procedimento.
Nel caso in esame, ha agito in giudizio invocando l'autorità della Parte_1 sentenza n. 1183/02015 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 01.10.2015, senza prospettare un diritto diverso da quello oggetto della sentenza indicata.
La domanda avanzata dall'istante nel presente procedimento afferisce al quantum debeatur, mentre il processo di gravame attiene anche all'an debeatur.
In questi casi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tra i due procedimenti sussiste solo un rapporto di pregiudizialità in senso logico ed è dunque applicabile l'art. 337, comma 2, c.p.c., il quale, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest'ultimo procedimento (Cass. Civ., Sez. Un., 14060/2004).
La domanda proposta in questa sede da non è dunque inammissibile. Parte_1
Ad ogni modo, si deve evidenziare che, nelle more del giudizio, la questione è stata superata, atteso che la Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 429/2021, pubblicata l'8..07.2021 e divenuta definitiva (circostanza, questa, non documentata, ma allegata dal ricorrente e non contestata dal convenuto), in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 17.955,40, a titolo di risarcimento del danno dal 27.04.2010 al
06.05.2013, oltre che delle ulteriori somme successivamente maturate fino all'effettivo rilascio dell'immobile, da quantificarsi avuto riguardo al valore locativo mensile in base ai parametri forniti dall'Agenzia del Territorio - banca dati quotazioni immobiliari, ed oltre pagina 6 di 13 interessi legali maturati e rivalutazione monetaria sulle somme via via dovute per ciascun anno o frazione di anno, con decorrenza dal 27.04.2010 e fino al soddisfo;
ha poi confermato la sentenza appellata nelle restanti statuizioni (cfr. produzione documentale di parte attrice del 15.04.2025).
1.2 Nel merito, la domanda avanzata da deve essere accolta nei Parte_1 termini di seguito indicati.
Ai fini della determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima occupazione dell'immobile oggetto di causa da parte di Controparte_1 dall'1.06.2013 al 29.12.2016 è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'arch. . Persona_2
Il perito nominato dal Tribunale, dopo aver fornito una dettagliata descrizione del bene con indicazione delle relative caratteristiche intrinseche ed estrinseche, ha chiarito che «per la determinazione del più probabile valore locativo è stato fatto ricorso al metodo estimativo basato sui dati dell'Agenzia del Territorio – banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI). Il valore locativo sarà quindi fissato rispettando i dati/parametri forniti dall'OMI così come richiesto dal Giudice nel secondo quesito. L'OMI suddivide il territorio in zone territoriali omogenee definendo ciascuna zona (zona OMI) come un comparto uniforme del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uguaglianza di apprezzamento delle condizioni economiche e socio-ambientali. All'interno della ripartizione del territorio comunale di Reggio Calabria, il bene ricade nella
Microzona catastale classificata n.12; Codice di Zona D11 (fino all'anno 2013) e D16 (dal
[... 2014 ad oggi); periferia/CENTRI , ARANGEA Controparte_2
; destinazione Commerciale». CP_3
Il consulente tecnico d'ufficio ha poi rappresentato che «sulla base:
- delle caratteristiche estrinseche, con particolare riferimento alla localizzazione, servizi,
- delle caratteristiche intrinseche, con particolare riferimento allo stato conservativo che risulta buono,
pagina 7 di 13 - esaminati i valori OMI per la valutazione di tale immobile, si ritiene opportuno applicare il valore medio (mq/€) [tabella 2] mantenendo la superficie commerciale catastale di 78 mq rilevata in fase di sopralluogo riducendo solo la superficie dei locali accessori come da normativa (secondo quanto riportato nel DPR 23/03/1998
n°138 che per il Calcolo della superficie commerciale per uffici, studi, negozi, laboratori professionali e locali assimilabili riporta per negozi e locali ad essi assimilabili ad esempio bar, ristoranti ecc., la superficie dei locali accessori a servizio diretto va calcolata al 50%), per tenere conto del minore valore commerciale dei locali accessori (bagno ed antibagno)».
Ebbene, il valore medio tra le quotazioni minime e massime è il seguente:
− per il secondo semestre del 2013, euro 6,25/mq,
− per il primo semestre del 2014, euro 5,55/mq,
− per il secondo semestre del 2014, euro 7,30/mq,
− per il primo semestre del 2015, euro 7,30/mq,
− per il secondo semestre del 2015, euro 6,70/mq,
− per il primo semestre del 2016, euro 5,70/mq,
− per il secondo semestre del 2016, euro 5,70/mq.
L'arch. ha poi chiarito che «la superficie catastale commerciale è di Persona_2
78 mq. La superficie dei locali accessori Bagno ed antibagno è di 6.52 mq. Essendo i locali accessori a servizio diretto il valore commerciale considerato è del 50% di quello stimato per l'immobile commerciale. La somma, tra la superficie adibita ad attività commerciale e la superficie ragguagliata dei locali accessori, fornirà la superficie netta» di 74,74 mq.
Dopo aver indicato i coefficienti correttivi applicabili e aver determinato il coefficiente correttivo globale unico di 1,25, il consulente tecnico d'ufficio ha applicato tale coefficiente globale unico sulla quotazione media precedentemente rilevata, ottenendo così il seguente valore locativo:
− euro 583,71 al mese per il mese di giugno 2013 e per il secondo semestre del
2013,
− euro 518,79 al mese per il primo semestre del 2014,
pagina 8 di 13 − euro 682,00 al mese per il secondo semestre del 2014,
− euro 682,00 al mese per il primo semestre del 2015,
− euro 625,57 al mese per il secondo semestre del 2015,
− euro 532,15 per il primo semestre del 2016,
− euro 532,15 per il secondo semestre del 2016.
Ne deriva un valore locativo:
− di euro 4.085,97 per il secondo semestre del 2013,
− di euro 7.204,74 per l'anno 2014,
− di euro 7.845,42 per l'anno 2015,
− di euro 6.385,80 per l'anno 2016.
Totale dall'1.06.2013 al 31.12.2016 di euro 25.521,93.
Le conclusioni a cui è giunto il perito nominato dal Tribunale sono sorrette da un valido metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico.
Il consulente tecnico d'ufficio, con motivazione esaustiva ed esente da errori e vizi logici, ha inoltre adeguatamente risposto alle osservazioni avanzate da parte convenuta, chiarendo che la destinazione dell'immobile è relativa alla categoria C/1 Negozio, sicché i rilievi del convenuto, ribaditi anche negli scritti conclusivi, devono ritenersi privi di pregio
(si ricordi, in proposito, il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui «il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.», Cass. Civ. 282/2009).
pagina 9 di 13 Ritiene pertanto questo Giudice che le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio debbano essere integralmente recepite e poste a fondamento della decisione.
Ebbene, occorre a questo punto rilevare che il rilascio dell'immobile oggetto di causa è stato effettuato da in data 29.12.2016 (cfr. all. 4 di parte ricorrente); il Controparte_1 valore locativo mensile determinato dall'arch. dovrà pertanto essere Persona_2 proporzionalmente ridotto per il mese di decembre del 2016 (da euro 532,15 ad euro
497,81).
Tutto ciò considerato, deve essere condannato al pagamento, in Controparte_1 favore di della somma di euro 25.487,59 a titolo di risarcimento del Parte_1 danno per l'illegittima occupazione dell'immobile dall'1.06.2013 al 29.12.2016.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attore sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso (01.06.2013) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione.
Dalla data della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
2. ha chiesto al Tribunale, in via riconvenzionale, di condannare Controparte_1 al pagamento della somma di euro 25.000,00, corrispondente al valore Parte_1 delle opere/migliorie effettuate da esso convenuto-attore in riconvenzionale nell'immobile oggetto di causa.
La domanda non può essere accolta.
pagina 10 di 13 Ritiene infatti questo Giudice che , sul quale ricadeva il relativo onere Controparte_1 ex art. 2697 c.c., non abbia fornito adeguata prova dei lavori asseritamente eseguiti nell'immobile.
Sul punto, il convenuto-attore in riconvenzionale ha allegato che il bene de quo era stato consegnato a dall'impresa M.I. s.r.l. allo stato rustico e che il Persona_1 primo detentore dell'immobile – cioè esso convenuto-attore in riconvenzionale – aveva provveduto a proprie spese ad ultimare i lavori, in particolare intonacando e tinteggiando le pareti, ponendo la pavimentazione nei locali interni, realizzando i servizi igienici, installando un motore elettrico per l'apertura della serranda di ingresso e installando tre porte di legno all'interno dell'immobile.
Ebbene, non ha fornito alcuna prova documentale (fatture, preventivi Controparte_4 di spesa, corrispondenza con le varie imprese che si sarebbero occupate dei lavori, ecc.) idonea a dimostrare l'effettiva esecuzione di tali lavori, oltre che la relativa spesa, quantificata in ben 25.000,00 euro.
Inoltre, i testimoni del convenuto-attore in riconvenzionale escussi nel corso del giudizio hanno reso dichiarazioni tra loro contraddittorie.
In particolare, e hanno Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 genericamente confermato che i lavori di ultimazione dell'immobile erano stati effettuati da
(cfr. verbale dell'udienza del 12.09.2019). Controparte_1
Si tratta, tuttavia, di testimoni legati da rapporti lavorativi ( e Controparte_5 [...]
) o di parentela ( ) con , che dunque CP_6 Controparte_7 Controparte_1 ben potrebbero essere portati a riferire circostanze favorevoli al convenuto-attore in riconvenzionale.
, legale rappresentante di M.I. s.r.l., privo di rapporti con le parti in causa e Tes_1 dunque maggiormente credibile, dopo aver riferito di essere un costruttore e di aver costruito anche l'immobile di cui si discute su commissione di , Persona_1 ha invece dichiarato: «quando ho consegnato l'immobile, certamente entro il 2008 circa, lo stesso era rifinito e completato tant'è che era stata rilasciata l'agibilità dell'immobile o
pagina 11 di 13 meglio dell'edificio che io ho costruito. I lavori di ultimazione dell'immobile sono stati da me eseguiti su commissione del sig. , in forma di permuta come da Persona_1 contratto sottoscritto. Il fabbricato è stato rifinito per come stabilito nel capitolato» (cfr. verbale dell'udienza del 12.09.2019).
Peraltro, la testimonianza di trova riscontro nel certificato di agibilità n. 44 Tes_1 del 21.03.2008 allegato alla consulenza tecnica d'ufficio (cfr. all. 8 alla c.t.u.).
Tutto ciò considerato, si deve concludere che non ha fornito adeguata Controparte_1 dimostrazione dei lavori asseritamente eseguiti nell'immobile, né ha fornito alcuna prova della spesa di 25.000,00 asseritamente sostenuta.
Tale carenza di prova non può, del resto, essere colmata attraverso l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, che non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze tecniche.
Tale mezzo di indagine non può quindi essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è legittimamente negato qualora la parte tenda con lo stesso a supplire alla carenza delle proprie allegazioni o offerte di prova o a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, circostanze o fatti non provati (ex multis, Cass.
Civ., sez. VI, ord. 30218/2017 e Cass. Civ., sez. VI, ord. 3130/2011).
La domanda riconvenzionale avanzata da deve pertanto essere Controparte_1 rigettata.
3. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., CP_1
deve essere condannato a rifondere le spese di lite di , la cui
[...] Parte_1 liquidazione verrà effettuata direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia, con applicazione dei valori medi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale, ridotti, tuttavia, della metà in considerazione della semplicità delle questioni trattate. Le spese di lite pagina 12 di 13 dovranno essere distratte in favore del difensore di , avv. Giuseppe Parte_1
Pontari, ex art. 93 c.p.c.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito con decreto dell'11.09.2022, devono essere poste definitivamente a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 25.487,59 a titolo di risarcimento danno per l'illegittima occupazione dell'immobile oggetto di causa dall'1.06.2013 al 29.12.2016, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione,
2. rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da , Controparte_1
3. condanna a rimborsare le spese di lite di , che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in euro 2.538,50 per compenso ed in euro 309,62 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta
– e C.P.A., disponendone la distrazione in favore del difensore di , Parte_1 avv. Giuseppe Pontari, ex art. 93 c.p.c.,
4. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito in corso di causa, definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Reggio Calabria, in data 05/11/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1479/2017 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PO SE
ATTORE-CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
TE NI
CONVENUTO-ATTORE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
e hanno precisato le conclusioni come da note Parte_1 Controparte_1 scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate, rispettivamente, il 15.04.2025 e il 14.04.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 10.04.2017, ha Parte_1 allegato:
pagina 1 di 13 − che, con sentenza n. 1183/2015 dell'1.10.2015, emessa all'esito del procedimento n.
r.g. 4488/2010, il Tribunale di Reggio Calabria aveva accertato e dichiarato che esso ricorrente era divenuto proprietario del magazzino posto al piano terra del maggior fabbricato sito in Reggio Calabria via Arangea n. 11, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 2, particella 990, subalterno
30, per successione ereditaria del defunto a far data Persona_1 dall'apertura della successine di quest'ultimo,
− che, con la predetta sentenza, era stato condannato a rilasciare Controparte_1 tale immobile e a corrispondere ad esso istante, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 22.111,40 per l'illegittima occupazione del bene da settembre 2009 a maggio 2013, oltre la somma maturata e maturanda da giugno 2013 fino al rilascio dell'immobile, da determinarsi in base ai parametri forniti dall'Agenzia del
Territorio - Banca dati delle quotazioni immobiliari, così come fatto dal Consulente tecnico d'ufficio nella propria relazione tecnica, con rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicati in motivazione a decorrere dalla data di apertura della successione di , Persona_1
− che aveva rilasciato l'immobile solo in data 29.12.2016. Controparte_1
Il ricorrente ha dedotto di avere diritto, in forza di quanto previsto dalla sentenza n.
1183/2015, al pagamento, da parte del convenuto , della somma di euro Controparte_1
26.422,95, comprensiva di interessi, per l'occupazione del magazzino dall'1.06.2013 al
31.12.2016 e ha concluso chiedendo al Tribunale di «accertare e dichiarare che il sig.
è debitore nei confronti dell'attore dei canoni relativi all'illegittima Controparte_1 detenzione dal 1° giugno 2013 al dicembre 2016 compreso, a causa dell'illegittima detenzione dell'immobile sito in Reggio Calabria Via Arangea n. 11 censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Reggio Calabria, al foglio n. 2 particella n. 990 subalterno 30 di mq. 78; condannare, pertanto, il sig. a corrispondere al sig. Controparte_1 Pt_1
nel domicilio eletto, la somma di € 26.422,95, oltre ai successivi interessi e
[...] rivalutazione monetaria (in base ai criteri di cui alla sentenza Cass. Sez. Unite n.
1712/1995 e Cass. Civ. 04.02.2010 n. 2602), dal gennaio 2017 all'effettivo soddisfo, o in
pagina 2 di 13 quella minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avvocato intestatario che rende la relativa dichiarazione».
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.09.2017, si è tempestivamente costituito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: «in via preliminare, Controparte_1 voglia l'Odierno Giudicante astenersi ex art. 51 c.p.c. per ragioni di opportunità; sempre in via preliminare, disporre la sospensione del presente giudizio ex art. 295 e 337 comma 2 cpc;
ancora in via preliminare, dichiarare la domanda inammissibile ex art. 702 bis – in subordine, disporre la trasformazione del rito ex art. 702 ter, non essendo causa di pronta spedizione, e, comunque, rigettare la domanda del ricorrente nei confronti del sig.
in quanto infondata in fatto ed in diritto sulla base delle motivazioni di Controparte_1 merito esplicate nel presente atto;
in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui
l'Ecc.mo Tribunale dovesse disattendere le motivazioni di merito esplicate nel presente atto all'odierno resistente e per l'effetto dovesse accertare il diritto del ricorrente al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia, Voglia l'Ecc.mo Giudicante, accertate le migliorie apportate al locale magazzino sito al piano terra del maggior fabbricato sito in
Reggio Calabria alla Via Arangea n. 11 Censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Reggio Calabria, al Fg. 2 particella n. 990 sub. 30 mq 78, dichiarare il diritto del sig.
a vedersi corrispondere da parte del sig. di una Controparte_1 Parte_1 somma pari all'importo dele migliorie apportate al predetto locale che si quantifica nella misura di €. 25.000,00 ovvero nella maggior misura che dovesse ritenere, anche in via equitativa, di giustizia e che vorrà quantificare l'On.le Giudicante. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa».
Con ordinanza dell'1.02.2018, il Giudice Istruttore ha chiarito che non vi erano ragioni che ne imponessero l'astensione e ha fissato l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
All'udienza dell'11.04.2018, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.
pagina 3 di 13 Con ordinanza dell'01.07.2019, il Giudice Istruttore, «- ritenuto, in merito alla richiesta di sospensione del processo ex artt. 295 e 337, comma 2, c.p.c., avanzata da parte convenuta che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass.
SS.UU. civili, n. 10027 del 19 giugno 2012 e Sez. VI-3, ord. n. 13035 del 24 maggio 2013), salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., come si deduce dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 cod. proc. civ.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado;
- rilevato che, nel caso di specie, il signor ha agito in giudizio invocando Parte_1
l'autorità della sentenza n. 1183/02015 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 1
Ottobre 2015;
- che non ha prospettato un diritto diverso da quello oggetto della sentenza di gravame;
- che, per altro, la domanda dell'istante afferisce al quantum debeatur, mentre il processo di gravame attiene anche all'an debeatur;
- che, pertanto, tra i due procedimenti non sussiste un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, ma solo logico, con esclusione del rischio di un conflitto di giudicati, in quanto, giusta l'art. 336, comma 2, c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza sull'an debeatur determina l'automatica caducazione di quella sul quantum;
- ritenuto che non risultano dedotte dalla parte convenuta né si profilano ragioni per le quali l'odierno Tribunale non deve “poggiare” la propria decisione sull'autorità della sentenza già emessa e gravata di appello, senza con ciò ritenere fondata la domanda attorea;
- che, quindi, alla luce della giurisprudenza richiamata e delle superiori considerazioni, non pare opportuna la sospensione del presente processo»,
pagina 4 di 13 ha rigettato la richiesta di sospensione del presente giudizio avanzata dal convenuto.
La causa è stata poi istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati dalle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
L'attore e il convenuto hanno poi precisato le conclusioni nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate, rispettivamente, il 15.04.2025 e il 14.04.2025; con ordinanza del
18.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. Con sentenza n. 1183/2015 dell'1.10.2015, emessa all'esito del procedimento n. r.g.
4488/2010, il Tribunale di Reggio Calabria ha accertato e dichiarato che è Parte_1 proprietario dell'immobile posto al piano terra del maggior fabbricato sito in Reggio
Calabria via Arangea n. 11, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 2, particella 990, subalterno 30, e ha condannato a Controparte_1 rilasciare tale immobile e a corrispondere al proprietario, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 22.111,40 per l'illegittima occupazione del bene da settembre 2009 a maggio 2013, nonché la somma maturata e maturanda da giugno 2013 fino al rilascio dell'immobile, da determinarsi, in base ai parametri forniti dall'Agenzia del Territorio -
Banca dati delle quotazioni immobiliari, così come aveva fatto il Consulente tecnico d'ufficio nella propria relazione tecnica, con rivalutazione monetaria e interessi legali come indicati in motivazione a decorrere dalla data di apertura della successione di
[...]
(cfr. all. 1 di parte attrice). Persona_1
Successivamente, premettendo che l'immobile era stato rilasciato da Parte_1 solo in data 29.12.2016, ha agito in giudizio al fine di ottenere il Controparte_1 risarcimento del danno per l'illegittima occupazione del bene da parte del convenuto dall'1.06.2013 fino alla data del rilascio dell'immobile, così come statuito dal Tribunale di
Reggio Calabria nella sentenza n. 1183/2015.
pagina 5 di 13 1.1 Nella comparsa di costituzione e risposta, il convenuto ha eccepito l'inammissibilità di tale domanda, in quanto fondata su una sentenza che non era ancora divenuta irrevocabile, data la pendenza del relativo giudizio di appello.
L'eccezione è infondata.
Il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica, infatti, la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario della lite, giustificando così sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado, che ben può essere invocata in un altro procedimento.
Nel caso in esame, ha agito in giudizio invocando l'autorità della Parte_1 sentenza n. 1183/02015 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 01.10.2015, senza prospettare un diritto diverso da quello oggetto della sentenza indicata.
La domanda avanzata dall'istante nel presente procedimento afferisce al quantum debeatur, mentre il processo di gravame attiene anche all'an debeatur.
In questi casi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tra i due procedimenti sussiste solo un rapporto di pregiudizialità in senso logico ed è dunque applicabile l'art. 337, comma 2, c.p.c., il quale, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest'ultimo procedimento (Cass. Civ., Sez. Un., 14060/2004).
La domanda proposta in questa sede da non è dunque inammissibile. Parte_1
Ad ogni modo, si deve evidenziare che, nelle more del giudizio, la questione è stata superata, atteso che la Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 429/2021, pubblicata l'8..07.2021 e divenuta definitiva (circostanza, questa, non documentata, ma allegata dal ricorrente e non contestata dal convenuto), in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 17.955,40, a titolo di risarcimento del danno dal 27.04.2010 al
06.05.2013, oltre che delle ulteriori somme successivamente maturate fino all'effettivo rilascio dell'immobile, da quantificarsi avuto riguardo al valore locativo mensile in base ai parametri forniti dall'Agenzia del Territorio - banca dati quotazioni immobiliari, ed oltre pagina 6 di 13 interessi legali maturati e rivalutazione monetaria sulle somme via via dovute per ciascun anno o frazione di anno, con decorrenza dal 27.04.2010 e fino al soddisfo;
ha poi confermato la sentenza appellata nelle restanti statuizioni (cfr. produzione documentale di parte attrice del 15.04.2025).
1.2 Nel merito, la domanda avanzata da deve essere accolta nei Parte_1 termini di seguito indicati.
Ai fini della determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima occupazione dell'immobile oggetto di causa da parte di Controparte_1 dall'1.06.2013 al 29.12.2016 è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'arch. . Persona_2
Il perito nominato dal Tribunale, dopo aver fornito una dettagliata descrizione del bene con indicazione delle relative caratteristiche intrinseche ed estrinseche, ha chiarito che «per la determinazione del più probabile valore locativo è stato fatto ricorso al metodo estimativo basato sui dati dell'Agenzia del Territorio – banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI). Il valore locativo sarà quindi fissato rispettando i dati/parametri forniti dall'OMI così come richiesto dal Giudice nel secondo quesito. L'OMI suddivide il territorio in zone territoriali omogenee definendo ciascuna zona (zona OMI) come un comparto uniforme del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uguaglianza di apprezzamento delle condizioni economiche e socio-ambientali. All'interno della ripartizione del territorio comunale di Reggio Calabria, il bene ricade nella
Microzona catastale classificata n.12; Codice di Zona D11 (fino all'anno 2013) e D16 (dal
[... 2014 ad oggi); periferia/CENTRI , ARANGEA Controparte_2
; destinazione Commerciale». CP_3
Il consulente tecnico d'ufficio ha poi rappresentato che «sulla base:
- delle caratteristiche estrinseche, con particolare riferimento alla localizzazione, servizi,
- delle caratteristiche intrinseche, con particolare riferimento allo stato conservativo che risulta buono,
pagina 7 di 13 - esaminati i valori OMI per la valutazione di tale immobile, si ritiene opportuno applicare il valore medio (mq/€) [tabella 2] mantenendo la superficie commerciale catastale di 78 mq rilevata in fase di sopralluogo riducendo solo la superficie dei locali accessori come da normativa (secondo quanto riportato nel DPR 23/03/1998
n°138 che per il Calcolo della superficie commerciale per uffici, studi, negozi, laboratori professionali e locali assimilabili riporta per negozi e locali ad essi assimilabili ad esempio bar, ristoranti ecc., la superficie dei locali accessori a servizio diretto va calcolata al 50%), per tenere conto del minore valore commerciale dei locali accessori (bagno ed antibagno)».
Ebbene, il valore medio tra le quotazioni minime e massime è il seguente:
− per il secondo semestre del 2013, euro 6,25/mq,
− per il primo semestre del 2014, euro 5,55/mq,
− per il secondo semestre del 2014, euro 7,30/mq,
− per il primo semestre del 2015, euro 7,30/mq,
− per il secondo semestre del 2015, euro 6,70/mq,
− per il primo semestre del 2016, euro 5,70/mq,
− per il secondo semestre del 2016, euro 5,70/mq.
L'arch. ha poi chiarito che «la superficie catastale commerciale è di Persona_2
78 mq. La superficie dei locali accessori Bagno ed antibagno è di 6.52 mq. Essendo i locali accessori a servizio diretto il valore commerciale considerato è del 50% di quello stimato per l'immobile commerciale. La somma, tra la superficie adibita ad attività commerciale e la superficie ragguagliata dei locali accessori, fornirà la superficie netta» di 74,74 mq.
Dopo aver indicato i coefficienti correttivi applicabili e aver determinato il coefficiente correttivo globale unico di 1,25, il consulente tecnico d'ufficio ha applicato tale coefficiente globale unico sulla quotazione media precedentemente rilevata, ottenendo così il seguente valore locativo:
− euro 583,71 al mese per il mese di giugno 2013 e per il secondo semestre del
2013,
− euro 518,79 al mese per il primo semestre del 2014,
pagina 8 di 13 − euro 682,00 al mese per il secondo semestre del 2014,
− euro 682,00 al mese per il primo semestre del 2015,
− euro 625,57 al mese per il secondo semestre del 2015,
− euro 532,15 per il primo semestre del 2016,
− euro 532,15 per il secondo semestre del 2016.
Ne deriva un valore locativo:
− di euro 4.085,97 per il secondo semestre del 2013,
− di euro 7.204,74 per l'anno 2014,
− di euro 7.845,42 per l'anno 2015,
− di euro 6.385,80 per l'anno 2016.
Totale dall'1.06.2013 al 31.12.2016 di euro 25.521,93.
Le conclusioni a cui è giunto il perito nominato dal Tribunale sono sorrette da un valido metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico.
Il consulente tecnico d'ufficio, con motivazione esaustiva ed esente da errori e vizi logici, ha inoltre adeguatamente risposto alle osservazioni avanzate da parte convenuta, chiarendo che la destinazione dell'immobile è relativa alla categoria C/1 Negozio, sicché i rilievi del convenuto, ribaditi anche negli scritti conclusivi, devono ritenersi privi di pregio
(si ricordi, in proposito, il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui «il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.», Cass. Civ. 282/2009).
pagina 9 di 13 Ritiene pertanto questo Giudice che le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio debbano essere integralmente recepite e poste a fondamento della decisione.
Ebbene, occorre a questo punto rilevare che il rilascio dell'immobile oggetto di causa è stato effettuato da in data 29.12.2016 (cfr. all. 4 di parte ricorrente); il Controparte_1 valore locativo mensile determinato dall'arch. dovrà pertanto essere Persona_2 proporzionalmente ridotto per il mese di decembre del 2016 (da euro 532,15 ad euro
497,81).
Tutto ciò considerato, deve essere condannato al pagamento, in Controparte_1 favore di della somma di euro 25.487,59 a titolo di risarcimento del Parte_1 danno per l'illegittima occupazione dell'immobile dall'1.06.2013 al 29.12.2016.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attore sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso (01.06.2013) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione.
Dalla data della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
2. ha chiesto al Tribunale, in via riconvenzionale, di condannare Controparte_1 al pagamento della somma di euro 25.000,00, corrispondente al valore Parte_1 delle opere/migliorie effettuate da esso convenuto-attore in riconvenzionale nell'immobile oggetto di causa.
La domanda non può essere accolta.
pagina 10 di 13 Ritiene infatti questo Giudice che , sul quale ricadeva il relativo onere Controparte_1 ex art. 2697 c.c., non abbia fornito adeguata prova dei lavori asseritamente eseguiti nell'immobile.
Sul punto, il convenuto-attore in riconvenzionale ha allegato che il bene de quo era stato consegnato a dall'impresa M.I. s.r.l. allo stato rustico e che il Persona_1 primo detentore dell'immobile – cioè esso convenuto-attore in riconvenzionale – aveva provveduto a proprie spese ad ultimare i lavori, in particolare intonacando e tinteggiando le pareti, ponendo la pavimentazione nei locali interni, realizzando i servizi igienici, installando un motore elettrico per l'apertura della serranda di ingresso e installando tre porte di legno all'interno dell'immobile.
Ebbene, non ha fornito alcuna prova documentale (fatture, preventivi Controparte_4 di spesa, corrispondenza con le varie imprese che si sarebbero occupate dei lavori, ecc.) idonea a dimostrare l'effettiva esecuzione di tali lavori, oltre che la relativa spesa, quantificata in ben 25.000,00 euro.
Inoltre, i testimoni del convenuto-attore in riconvenzionale escussi nel corso del giudizio hanno reso dichiarazioni tra loro contraddittorie.
In particolare, e hanno Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 genericamente confermato che i lavori di ultimazione dell'immobile erano stati effettuati da
(cfr. verbale dell'udienza del 12.09.2019). Controparte_1
Si tratta, tuttavia, di testimoni legati da rapporti lavorativi ( e Controparte_5 [...]
) o di parentela ( ) con , che dunque CP_6 Controparte_7 Controparte_1 ben potrebbero essere portati a riferire circostanze favorevoli al convenuto-attore in riconvenzionale.
, legale rappresentante di M.I. s.r.l., privo di rapporti con le parti in causa e Tes_1 dunque maggiormente credibile, dopo aver riferito di essere un costruttore e di aver costruito anche l'immobile di cui si discute su commissione di , Persona_1 ha invece dichiarato: «quando ho consegnato l'immobile, certamente entro il 2008 circa, lo stesso era rifinito e completato tant'è che era stata rilasciata l'agibilità dell'immobile o
pagina 11 di 13 meglio dell'edificio che io ho costruito. I lavori di ultimazione dell'immobile sono stati da me eseguiti su commissione del sig. , in forma di permuta come da Persona_1 contratto sottoscritto. Il fabbricato è stato rifinito per come stabilito nel capitolato» (cfr. verbale dell'udienza del 12.09.2019).
Peraltro, la testimonianza di trova riscontro nel certificato di agibilità n. 44 Tes_1 del 21.03.2008 allegato alla consulenza tecnica d'ufficio (cfr. all. 8 alla c.t.u.).
Tutto ciò considerato, si deve concludere che non ha fornito adeguata Controparte_1 dimostrazione dei lavori asseritamente eseguiti nell'immobile, né ha fornito alcuna prova della spesa di 25.000,00 asseritamente sostenuta.
Tale carenza di prova non può, del resto, essere colmata attraverso l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, che non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze tecniche.
Tale mezzo di indagine non può quindi essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è legittimamente negato qualora la parte tenda con lo stesso a supplire alla carenza delle proprie allegazioni o offerte di prova o a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, circostanze o fatti non provati (ex multis, Cass.
Civ., sez. VI, ord. 30218/2017 e Cass. Civ., sez. VI, ord. 3130/2011).
La domanda riconvenzionale avanzata da deve pertanto essere Controparte_1 rigettata.
3. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., CP_1
deve essere condannato a rifondere le spese di lite di , la cui
[...] Parte_1 liquidazione verrà effettuata direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia, con applicazione dei valori medi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale, ridotti, tuttavia, della metà in considerazione della semplicità delle questioni trattate. Le spese di lite pagina 12 di 13 dovranno essere distratte in favore del difensore di , avv. Giuseppe Parte_1
Pontari, ex art. 93 c.p.c.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito con decreto dell'11.09.2022, devono essere poste definitivamente a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 25.487,59 a titolo di risarcimento danno per l'illegittima occupazione dell'immobile oggetto di causa dall'1.06.2013 al 29.12.2016, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione,
2. rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da , Controparte_1
3. condanna a rimborsare le spese di lite di , che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in euro 2.538,50 per compenso ed in euro 309,62 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta
– e C.P.A., disponendone la distrazione in favore del difensore di , Parte_1 avv. Giuseppe Pontari, ex art. 93 c.p.c.,
4. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito in corso di causa, definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Reggio Calabria, in data 05/11/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 13 di 13