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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 27/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 339/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 339 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente TRA P.I. Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
C.F. , e , C.F.
[...] CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliati in Cardito (NA), via C. Battisti, n. 24, presso lo studio C.F._2 dell'avv.to Biagio Riccio che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTI e
C.F. P.I. ; Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
OPPOSTA CONTUMACE nonché
C.F. rappresentata da C.F. Controparte_2 P.IVA_4 Controparte_3
elettivamente domiciliata in Foligno, via B. Cairoli, n. 38, presso lo studio P.IVA_5 dell'avv.to Lorenzo Battisti, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
INTERVENUTA
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 15/10/2024 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 24/11/2021, asseriva di essere Controparte_1 creditrice dell'importo complessivo pari ad euro 298.496,93 nei confronti di
[...]
di rispettivamente nella Parte_1 Parte_1 qualità di debitrice principale e di socio accomandatario, nonché fideiussore, e nei confronti di
, quale fideiussore, a titolo di esposizione debitoria derivante da: Parte_2
1)finanziamento n. 0I37063101725, per l'importo complessivo pari a euro 81.477,50 (di cui euro 72.558,38 a titolo di rate scadute ed euro 8.919,12 a titolo di interessi di mora);
2)finanziamento n. 0FC1048337345, per l'importo complessivo pari a euro 56.666,72;
3)scoperto di c/c n. 65077/1000/1465 (posizione a sofferenza n. 9501/00000529), per l'importo complessivo di euro 51.623,49; pagina 1 di 20 4)anticipo su fattura n. 65074/3800/00736647 (posizione a sofferenza n. 9501/00000528), per l'importo complessivo di euro 108.729,22. Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo di euro 298.496,93, con decreto provvisoriamente esecutivo, oltre ad interessi e spese di ingiunzione. In data 23/12/2021, il Tribunale adito ha emesso il decreto ingiuntivo n. 852 (R.G. n. 2460/2021), senza concedere la provvisoria esecuzione. Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, gli opponenti convenivano in giudizio parte opposta, chiedendo la revoca del decreto per “assoluta indeterminatezza del credito”, poiché non provato, nonché accertarsi la nullità parziale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e, per l'effetto, la applicazione dell'art. 1957 c.c. con conseguente liberazione dei garanti ovvero, previo inquadramento nel contratto autonomo di garanzia, accertare la fondatezza “dell'exceptio doli et nullitatis” in relazione all'art. 1957 c.c., con liberazione dei garanti e, infine, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannarsi parte opposta al pagamento della complessiva somma di euro 40.000,00 o quella diversa accertata in corso di causa, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. A fondamento della posizione processuale assunta, parte opponente formulava i seguenti motivi di opposizione: 1)quanto al conto corrente, mancata prova del credito, non avendo controparte prodotto gli estratti conto relativi all'intero rapporto in contestazione, ma solamente l'estratto ex art. 50 TUB non costituente prova del credito in caso di contestazione ed estratti parziali “generando un periodo non documentato di 16 anni” (dal 1994 alla fine 2009 e dalla fine 2012 alla fine 2016); lamentava che il documento datato 4/02/1994 confermava l'apertura di credito senza stabilire il limite dell'importo affidato e il valore dei tassi e delle commissioni, ragion per cui fino alla data del 10/06/2013 gli oneri (interessi, spese e commissioni) erano stati illecitamente applicati in mancanza di pattuizione scritta, anche con riferimento agli altri rapporti di credito e alle spese per assicurazioni o convenzioni non autorizzate dal correntista;
dal 10/06/2013 la banca aveva applicato tassi superiori rispetto a quelli indicati in contratto;
2)quanto al contratto di finanziamento n. 0FC1048337345 del 18/07/2019, non era stata data adeguata prova dell'importo pari a euro 56.666,72 genericamente indicato, non risultando allegato il piano finanziario sulla base del quale dedurre le rate pagate e quelle insolute, nonché le somme addebitate a titolo di penali, il valore degli interessi convenzionali e quello degli interessi di mora;
3)quanto al contratto di finanziamento n. 0I37063101725 del 15/06/2016, non era dato comprendere il modo in cui era stato determinato l'importo richiesto a titolo di interessi di mora, anche tenuto conto del tasso contrattualmente previsto, e la mancata allegazione della ricostruzione contabile impediva di determinare il valore del capitale residuo e quello degli interessi, lamentando quanto agli interessi la violazione delle norme in tema di trasparenza non essendo stato riportato il tasso su base annua, con una divergenza dal 7,736% al 7,843%;
4) quanto all'anticipo su fattura n. 65074/3800/00736647, non risultava alcuna documentazione probatoria allegata alla richiesta formulata, lamentando, comunque, che qualsiasi eventuale inadempimento generato da una fattura non pagata sarebbe stato addebitato sul conto corrente, circostanza non verificatasi, e, al contempo, la non debenza di interessi, spese e commissioni sino al 10/06/2013, in mancanza di pattuizione scritta, e illecita applicazione nel periodo successivo per violazione della normativa antiusura;
pagina 2 di 20 5) che gli opponenti avevano diritto alla restituzione degli importi illecitamente addebitati, che quantificavano nella complessiva somma di euro 40.000,00;
6)che le fideiussioni erano parzialmente nulle in quanto in violazione della normativa antitrust, con conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c. e liberazione dei garanti, tenuto conto del decorso di un arco temporale superiore ai sei mesi dalla comunicazione di decadenza del beneficio del termine il 31/03/2021 a fronte della notifica del decreto ingiuntivo il successivo 31/12/2021; 7) che le fideiussioni dovevano essere qualificate quali contratti autonomi di garanzia, con applicazione dell'art. 1957 c.c. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si costituiva in giudizio Controparte_4
dichiarata contumace nel corso del procedimento, mentre si costituiva in giudizio
[...] allegando il subentro nella titolarità del credito in virtù di contratto di Controparte_2 cessione di crediti in blocco concluso il 19/04/2022, e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, dichiararsi l'inammissibilità delle domande formulate per incompetenza del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale;
nel merito, chiedeva respingersi le avverse domande poiché infondate in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, chiedeva accertarsi il credito con condanna delle controparti al pagamento dell'importo di euro 298.496,93; con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata dagli opponenti, eccepiva la prescrizione decennale con riferimento alle operazioni compiute anteriormente all'8/02/2012 o, comunque, con riferimento alle rimesse solutorie intervenute nel periodo anteriore all'8/02/2012 in relazione a ciascun rapporto di conto dedotto in causa;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale proposta, con vittoria delle spese di lite. A sostegno della posizione processuale assunta, detta intervenuta deduceva:
1)che l'eccezione sollevata dai fideiussori relativa alla violazione della normativa antitrust determinava l'incompetenza del Tribunale Ordinario ex art. 3 d.lgs. n. 168/2003 in favore del Tribunale delle Imprese di Roma e, in denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione di incompetenza, era comunque infondata nel merito posto che le clausole in questione non potevano falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza, non erano configurabili pratiche concordate, doveva escludersi la nullità dei contratti a valle, l'ultima fideiussione era stata rilasciata a distanza di oltre 10 anni dal provvedimento della Banca d'Italia e, comunque, veniva in rilievo una fideiussione specifica;
che, in ogni caso, poteva trovare applicazione esclusivamente la nullità parziale, insuscettibile di travolgere la garanzia che sarebbe comunque stata stipulata, e, in ogni caso, l'art. 7 della fideiussione prevedeva il pagamento della banca a semplice richiesta scritta, circostanza idonea a configurare il negozio in termini di contratto autonomo di garanzia, con conseguente preclusione della possibilità di eccepire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., e comunque idonea a integrare una deroga pattizia di forma in ordine all'onere di procedere mediante azione giudiziale, rendendo sufficiente la richiesta stragiudiziale di pagamento, pienamente rispettata nel caso di specie;
2) che il decreto ingiuntivo era stato emesso legittimamente e, comunque, nel giudizio di opposizione venivano allegati gli estratti del conto corrente;
3)che la domanda riconvenzionale era generica e la violazione della normativa antiusura non provata e, in ogni caso, infondata, così come le doglianze svolte in punto di pagina 3 di 20 capitalizzazione trimestrale in considerazione della pari periodicità prevista e dell'adeguamento mediante pubblicazione in GU, con comunicazione nel primo estratto conto successivo;
4) che la cms era stata legittimamente applicata e svolgeva una funzione meritevole di tutela, come confermato dalla giurisprudenza;
5)che quanto all'anticipo fatture era legittima la richiesta in via monitoria sulla base delle risultanze delle scritture contabili e veniva in rilievo un rapporto autonomamente azionabile in giudizio insuscettibile di compensazione con il controcredito contestato e oggetto di domanda riconvenzionale;
6) che, quanto ai finanziamenti, non veniva in rilievo il credito al consumo e i contratti erano rispettosi del disposto di cui all'art. 117 TUB, essendo state indicate tutte le condizioni praticate e anche i maggiori oneri in caso di mora, non risultando necessaria l'indicazione del TAEG, mentre il richiamo all'Euribor appariva legittimo in quanto rinvio per relationem ad una fonte determinata;
7)che le domande svolte da controparte erano, inoltre, infondate in relazione ai rapporti cessati ante decennio per intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. ovvero, quanto agli interessi, per decorrenza del termine breve quinquennale ex art. 2948 c.c., così come erano prescritte le rimesse confluite sui conti ante decennio. Alla prima udienza del 5/07/2022, il GOP, in sostituzione del giudice titolare, rimetteva il procedimento al Presidente del Tribunale per la decisione in ordine alla concessione della provvisoria esecuzione. Con decreto del 13/07/2022, il Presidente di Sezione assegnava il procedimento ad altro giudice, il quale fissava in prosecuzione innanzi a sé l'udienza dell'11/10/2022. All'udienza dell'11/10/2022, il giudice designato dichiarava la contumacia della parte opposta, non costituita in giudizio benché ritualmente evocata, respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e disponeva procedersi alla mediazione, con rinvio in prosecuzione alla data del 21/02/2023. Assegnato il procedimento all'odierno giudice istruttore, l'udienza del 21/02/2023 veniva rinviata per mancata comparizione delle parti alla data del 14/03/2023. All'udienza del 14/03/2023, il giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 14/06/2023 e, all'esito della stessa, assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata dell'8/07/2023, il giudice disponeva CTU contabile e rinviava per il conferimento dell'incarico e la proposizione del quesito all'udienza del 4/10/2023. A detta udienza, conferito l'incarico al CTU nominato, il giudice rinviava per esame elaborato alla successiva udienza del 20/02/2024, udienza rinviata al 19/03/2024 in accoglimento della richiesta di proroga avanzata dal consulente nominato. All'udienza di esame dell'elaborato del 17/04/2024, rinviata in ragione della data di deposito della CTU, il giudice assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 17/05/2024, il giudice, tenuto conto della richiesta formulata dalla banca, fissava udienza al 19/06/2024 per consentire di formulare una proposta conciliativa, indicando quale udienza di precisazione delle conclusioni la data del 15/10/2024. All'udienza del 19/06/2024, parte opponente proponeva di conciliare la controversia mediante la corresponsione dell'importo onnicomprensivo di euro 30.000,00 e il giudice rinviava all'udienza del 15/10/2024 per eventuale formalizzazione dell'accordo o precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 20 All'udienza del 15/10/2024, il giudice, stante il mancato perfezionamento dell'accordo, tratteneva la causa in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.SULLE QUESTIONI DI RITO. CTU. ECCEZIONE DI INCOMPETENZA. MEDIAZIONE.
In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale già acquisite in atti, di talché deve trovare integrale conferma l'ordinanza che ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni. La CTU contabile espletata fornisce, difatti, elementi attendibili sui quali fondare il convincimento di questo giudice ai fini della soluzione della controversia in esame. Va, sul punto, richiamato l'orientamento costante del Supremo Collegio - che nella presente sede viene integralmente condiviso - alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016). Nel caso in esame, la CTU espletata appare aderente ai quesiti formulati sulla base dei principi di diritto condivisi nella presente sede (v. infra), scevra da vizi logici e non validamente contraddetta dalle parti all'esito della risposta alle osservazioni delle parti, alla cui lettura di rimanda, ragion per cui questo giudice ritiene di poter fondare sulle relative risultanze il proprio convincimento. Sempre in rito, va precisato che, la CTU nel caso di specie non presenta carattere esplorativo, dovendosi tenere in adeguata considerazione la necessità di assicurare la tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e il principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. in coerenza con l'art. 6 CEDU, determina una maggiore rilevanza dello scopo del processo, da individuare non già nella rigida applicazione di regole di ordine formale suscettibili di penalizzare la situazione giuridica azionata ma, piuttosto, nella strumentalità alla adozione della decisione sul merito della controversia, tanto più laddove
– come nel caso in esame – vengano in rilievo materie complesse suscettibili di condizionare le indagini in termini di specialità rispetto alla comune consulenza disposta in via ordinaria e di attenuare l'onere di allegazione che compete alle parti (Cass., Sez. Un., n. 6500/2022, in motivazione). Richiamata la possibile funzione percipiente della consulenza tecnica d'ufficio laddove vertente su elementi già allegati dalla parte che possano essere accertati esclusivamente mediante un tecnico in ragione delle conoscenze e dei mezzi di cui dispone (Cass., n. 13736/2020; Cass., n. 3717/2019), preme precisare che il giudice può ricorrere alla consulenza ogni qualvolta reputi necessario ai fini della definizione della lite l'acquisizione di conoscenze specifiche che esulano dal sapere comune poiché postulano una particolare competenza tecnica che egli non possiede.
pagina 5 di 20 In via pregiudiziale in rito, va disattesa l'eccezione di incompetenza per materia per essere in tesi il procedimento devoluto al Tribunale per le Imprese. L'eccezione riposa sul fatto che, avendo gli opponenti dedotto la nullità delle fideiussioni in atti perché predisposte in conformità del modello uniforme ABI e la conseguente configurabilità di una intesa restrittiva della concorrenza, verrebbe in rilievo la competenza della Sezione Specializzata in attuazione del disposto dell'art. 33, comma II, L. n. 287/1990. La tesi non può essere condivisa in virtù delle considerazioni di seguito esposte. Nel caso di specie nelle conclusioni rassegnate gli opponenti hanno richiesto la revoca del decreto ingiuntivo a fronte della nullità delle fideiussioni omnibus. In altri termini, gli stessi hanno sollevato l'eccezione di nullità al fine di ottenere il rigetto della pretesa della opposta mediante la revoca del decreto ingiuntivo e non hanno, invece, come è proprio della domanda riconvenzionale, chiesto un provvedimento giudiziale a loro favorevole che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale (v. Cass., n. 16314/2007: “A differenza della domanda riconvenzionale (con la quale il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, chiede un provvedimento giudiziale a sé favorevole, che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale), l'eccezione riconvenzionale esprime una richiesta che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, amplia il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall'attore un diritto idoneo a paralizzarlo”; Cass., n. 9044/2010; Cass., n. 4233/2012; Cass., n. 16339/2015). Dunque, il risultato processuale che gli opponenti tendono ad ottenere va individuato esclusivamente nel rigetto della domanda proposta da parte opposta, attrice sostanziale, ragion per cui nel caso in esame viene in rilievo una eccezione riconvenzionale e non una domanda riconvenzionale (Cass., n. 21472/2016). Si ritiene, pertanto, conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito prevalente (Tribunale Padova, sentenza 29/01/2019; Tribunale di Mantova, ordinanza del 16/01/2019; Tribunale di Verona 1°/10/2018) che la questione possa essere esaminata dal Tribunale adito, nonostante la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese (v. anche Cass., n. 18223/2002 e Cass., n. 287/2009). Sempre in via preliminare, ogni questione relativa alla procedibilità in relazione all'esperimento della mediazione risulta superata in fatto dall'espletamento della stessa (v. verbale attestante l'esito negativo nel fascicolo di parte opposta) nei termini previsti dalla disciplina vigente ossia una volta adottata la pronuncia sull'istanza ex art. 648 c.p.c.
2.SULLA TITOLARITA' DELLA SITUAZIONE GIURIDICA DAL LATO ATTIVO IN CAPO ALL'INTERVENUTA. Con riferimento alla titolarità sostanziale della situazione giuridica dedotta in lite dal lato attivo in capo alla parte intervenuta, si osserva che gli opponenti solamente nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. hanno eccepito il difetto di legittimazione ad agire in capo alla “per assoluta mancanza del titolo che dimostri Controparte_2
l'avvenuta cessione del credito di cui è causa”.
pagina 6 di 20 Nulla è stato dedotto sotto tale profilo nella prima udienza del 5/07/2022, né alla successiva udienza in prosecuzione dell'11/10/2022 (all'esito dell'assegnazione del procedimento ad altro giudice). Tale mancanza di tempestiva contestazione va messa in relazione con i riscontri documentali versati in atti da parte intervenuta in sede di costituzione in giudizio. In particolare, a sostegno della titolarità sostanziale della situazione giuridica dedotta in lite dal lato attivo parte intervenuta ha depositato:
-atto di fusione di Casse di Risparmio dell'Umbria S.p.a. in Controparte_4 del 9/11/2016, rep. n. 2490, racc. n. 1306;
-avviso di cessione in GU, parte II, n. 45, del 19/04/2022, contenente espresso avvertimento che i debitori ceduti e gli eventuali garanti potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti, “mediante comunicazione scritta all'indirizzo del Responsabile con sede legale in : Bastioni di Porta Nuova 19, Milano”;
-contratti;
-intimazioni di pagamento;
-estratti conto ex art. 50 TUB;
-estratti conto contenenti le movimentazioni integrali intervenute. A fronte di tale puntuale allegazione e dei riscontri documentali offerti, parte opponente nella prima difesa utile -da individuarsi nelle date di udienza sopra indicate- non ha mosso alcuna specifica contestazione alla titolarità del credito in capo alla opposta. Sul punto, preme evidenziare che l'onere di specifica contestazione gravante sulle parti costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, attualmente codificato nell'art. 115 c.p.c., che impone a ciascuna parte di prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione della controparte viene contestata -ad esempio, nel caso di specie sotto il profilo dell'esistenza della cessione o della portata oggettiva della stessa (Cass., n. 26908/2020; Cass., n. 18797/2021; Cass., n. 3306/2020; sull'espressa affermazione dell'operatività del principio di non contestazione nella tematica della cessione di credito in blocco: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione). Ebbene nel caso di specie, nonostante la possibilità di accedere con facilità alle informazioni relative alla cessione di cui all'avviso pubblicato in GU (v. sopra), gli opponenti nessuna tempestiva contestazione hanno mosso in ordine alla esistenza ed alla portata oggettiva della cessione, avuto particolare riguardo alla inclusione del credito nella cessione in blocco (sul punto, nella giurisprudenza di merito, v. Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, che sottolinea la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso). Alla stregua delle superiori considerazioni, ritiene, pertanto, l'odierno giudicante che la titolarità sostanziale del rapporto giuridico dedotto in lite dal lato attivo in capo alla parte intervenuta deve ritenersi provata in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., non essendo stata formulata alcuna specifica contestazione nel rispetto delle preclusioni processuali ad opera della parte opponente, in considerazione delle risultanze documentali ed in ragione della posizione processuale assunta dalla parte opposta interessata. Le sopradette richiamate risultanze documentali devono essere messe in relazione con la disponibilità dei contratti, degli estratti e delle diffide di pagamento in capo pagina 7 di 20 all'intervenuta e con il contegno processuale di parte opposta, la quale sebbene ritualmente evocata non si è costituita in giudizio e ha depositato il ricorso monitorio mediante l'assistenza dello stesso difensore dell'intervenuta. Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024) Dunque, tenuto conto, al contempo, del fatto che la pubblicazione in GU dell'avviso di cessione in blocco ha proprio la finalità di esonerare il creditore dall'obbligo di comunicazione al singolo debitore ceduto dell'atto traslativo (Cass., n. 20495/2020), le doglianze formulate sul punto da parte opponente devono essere disattese, potendosi ritenere provata la titolarità della situazione giuridica dedotta in lite in via presuntiva sulla base degli elementi suindicati. Nel merito, si osserva che l'odierna pretesa trae origine da una pluralità di rapporti intrattenuti con e, in particolare: Controparte_4
1)dal contratto di finanziamento n. 0I37063101725, sottoscritto dalla società
[...] in data 15/03/2016, avente a oggetto l'erogazione Parte_1 dell'importo pari a euro 150.000,00 e azionato per l'importo complessivo pari a euro 81.477,50 -di cui euro 72.558,38 a titolo di rate scadute ed euro 8.919,12 a titolo di interessi di mora (v. doc. 1 nel fascicolo di parte intervenuta); 2)dal contratto di finanziamento n. 0FC1048337345, sottoscritto dalla società
[...] in data 18/07/2018, avente a oggetto l'erogazione Parte_1 dell'importo pari a euro 45.000,00 mediante accredito sul conto corrente n. 65077/1000/1465, e azionato per l'importo complessivo pari a euro 56.666,72 (v. doc. 2 nel fascicolo di parte intervenuta); 3)dal contratto di c/c n. 65077/1000/1465 (posizione a sofferenza n. 9501/00000529), stipulato in data 4/02/1994 dalla società e Parte_1 azionato per l'importo complessivo di euro 51.623,49 (v. doc. 3 nel fascicolo di parte intervenuta);
pagina 8 di 20 4) dal contratto di anticipo su fattura n. 65074/3800/00736647 (posizione a sofferenza n. 9501/00000528), azionato per l'importo complessivo di euro 108.729,22 (v. doc. 4 nel fascicolo di parte intervenuta). Appare, pertanto, opportuno esaminare le doglianze formulate in relazione a ciascun rapporto. 1) CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 0I37063101725 DEL 15/03/2016 (PRETESA MONITORIA AZIONATA EURO 81.477,50).
Con riferimento a tale finanziamento, si osserva in fatto che il contratto in questione (v. doc. 1 nel fascicolo di parte intervenuta), prevede l'erogazione della somma pari a euro 150.000,00 e la restituzione in 60 rate mensili (la prima delle quali con scadenza al 15/04/2016 e l'ultima il 15/03/2021) al tasso d'interesse variabile ivi indicato (composto da una quota fissa dell'8% e da una quota variabile pari al tasso Euribor a un mese, base 360, e pari al momento della stipula al 7,736% nominale annuo), nonché gli interessi di mora al tasso nominale annuo maggiorato di 0,50%, con esclusione della capitalizzazione periodica e il computo degli interessi sulla base dell'effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso 36.500 su base annua. Il contratto prevede il TAEG (in misura pari all'8,71% annuo). Ciò premesso, deve essere osservato che parte intervenuta, sulla quale l'onere incombeva nella veste di attrice sostanziale (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021), ha provato mediante le produzioni documentali operate nella fase monitoria e nel giudizio di opposizione la pretesa creditoria avanzata. Al riguardo, va evidenziato che detta parte ha depositato il contratto di finanziamento sottoscritto, le cui sottoscrizioni devono ritenersi tacitamente riconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c., nonché, nel giudizio di opposizione, documentazione sufficiente a comprovare l'erogazione del credito (v. autorizzazione all'accredito della somma nel fascicolo di parte) - circostanza, peraltro, che rinviene conferma nel pagamento di alcune rate (che si desume dalla debenza di un importo inferiore rispetto a quello da restituire al momento della stipula del mutuo) che all'evidenza non sarebbe stato effettuato nel caso di mancata percezione dell'importo finanziato- ed ha allegato l'inadempimento della controparte (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010), spettando alla parte convenuta la prova di fatti estintivi in merito ad eventuali pagamenti superiori alla misura riconosciuta (Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione). Infine, gli elementi contenuti in contratto consentono di ricavare le somme dovute e il titolo delle stesse, dovendosi evidenziare che i conteggi prodotti (v. doc. 6 nel fascicolo di parte) espressamente indicano quanto dovuto a titolo di rate impagate (euro 72.558,38) e quanto dovuto a titolo di interessi di mora (euro 8.919,12). Del tutto generica, appare, infine, la doglianza relativa all'applicazione di un tasso divergente da quello enunciato in contratto, che, peraltro, sulla base della stessa allegazione configura discostamento minimale. Segue il rigetto dei motivi di opposizione come complessivamente formulati. 2) CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 0FC1048337345 DEL 18/07/2018 (PRETESA MONITORIA AZIONATA EURO 56.666,72.
Con riferimento a tale finanziamento, si osserva in fatto che il contratto in questione (v. doc. 2 nel fascicolo di parte intervenuta), prevede l'erogazione dell'importo pari a euro pagina 9 di 20 45.000,00 da restituire mediante 12 rate mensili al tasso d'interesse fisso pari al 7,50% nominale annuo (pari al 0,625% mensili), nonché il tasso di interesse di mora individuato mediante una maggiorazione del 2% e il TAEG in misura pari al 9,51% annuo. Il computo degli interessi viene disciplinato sulla base dell'effettivo numero dei giorni trascorsi con divisore fisso 36.500 (v. doc. 2 nel fascicolo di parte intervenuta, da cui si evince la contabile di accredito dell'importo pari a euro 44.325,00). Richiamato in diritto l'atteggiarsi dell'onere probatorio nei termini indicati al punto che precede, si osserva che anche in questo caso lo stesso risulta assolto mediante la produzione del contratto, la prova dell'erogazione (v. doc. 2 cit. e accredito evincibile dalle movimentazione del conto corrente in data 18/07/2018) e l'allegazione dell'inadempimento, spettando a parte opponente la prova di pagamenti in misura superiore rispetto a quella riconosciuta, dovendosi evidenziare che i conteggi prodotti (v. doc. 6 nel fascicolo di parte) espressamente indicano quanto dovuto a titolo di rate impagate (euro 46.682,62) e quanto dovuto a titolo di interessi di mora (euro 9.984,10).
Le doglianze formulate non possono, pertanto, trovare accoglimento. 3) CONTRATTO DI C/C N. 65077/1000/1465 STIPULATO IN DATA 4/02/1994 (PRETESA MONITORIA AZIONATA EURO 51.623,49) Con riferimento al rapporto di conto corrente, vanno svolte le considerazioni che seguono. Dal punto di vista metodologico, occorre evidenziare che nel caso di specie deve trovare applicazione il saldo zero, in quanto la banca è attrice sostanziale, ragion per cui la stessa è onerata della produzione di tutti gli estratti conto del rapporto, dall'origine fino alla conclusione. Ne consegue che la produzione parziale degli estratti del conto, determina l'azzeramento del primo saldo documentato, stante l'inadempimento dell'onere probatorio gravante sulla banca (Cass., n. 33321/2018). Ciò chiarito, dalla lettura del contratto stipulato nell'anno 1994 emerge la mancata pattuizione per iscritto del tasso di interesse debitore, posto che il testo prevede sul punto che “gli interessi dovuti da correntista all'azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito e producono a loro volta interessi nella stessa misura”. Ebbene, tale pattuizione intervenuta successivamente all'entrata in vigore della legge 17/02/1992, n. 154 deve ritenersi nulla in applicazione del disposto di cui all'art. 4 L. cit. che, notoriamente, ha introdotto la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi. Corretto appare, pertanto, l'operato del CTU, anche con riferimento alla sola considerazione del tasso debitore nominale di cui al contratto quadro di affidamento del 10/06/2013, successivamente stipulato, poiché rispettoso del tasso soglia antiusura (v. pag. 12 e 29 della CTU). Ne consegue che in tema di interessi debitori, deve trovare applicazione il tasso sostitutivo di cui all'art. 5 della L. n. 154/1992, ossia il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro, come operato dal CTU, fino alla sottoscrizione del contratto quadro del 10/06/2013. Con riferimento all'anatocismo, si osserva in fatto che le previsioni contrattuali sul punto sono del seguente tenore: “art.
7. I rapporti di dare e avere vengono chiusi
pagina 10 di 20 contabilmente, in via normale, al fine di dicembre di ogni anno, portando in conto gli interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento. I conti che risultino, anche saltuariamente debitori, vengono invece, chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè alla fine marzo, giugno, settembre e dicembre applicando agli interessi dovuti dal correntista e alle competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto, fermo restando che a fine d'anno, a norma del precedente comma, saranno accreditati gli interessi dovuti dall'Azienda di credito e operate le ritenute fiscali di legge”. In diritto, va richiamato il principio consolidato della Suprema Corte alla stregua del quale la clausola che prevede l'anatocismo è nulla per violazione dell'art. 1283 c.c.,
“poiché basata su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba far parte dell'ordinamento giuridico” (Cass. Sez. Un., n. 21095/2004). Né quanto indicato dalla banca in merito all'adeguamento alla reciprocità ed alla pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale consente di addivenire a diverse conclusioni. Al riguardo si osserva che la introduzione di una clausola anatocistica determina un peggioramento delle condizioni contrattuali ragion per cui con riferimento ai rapporti iniziati prima della entrata in vigore della delibera CICR 9/02/2000, come nel caso di specie, è, comunque, necessaria una specifica pattuizione scritta delle nuove modalità di capitalizzazione (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Alessandria, 21/02/2015; Tribunale Torino 2/07/2015; Tribunale Piacenza 27/10/2014; Tribunale Teramo 26/07/2016; Tribunale Ferrara 8/06/2017; Tribunale di Terni, 4/02/2020). Difatti, deve ritenersi ai fini della necessaria approvazione per iscritto della clientela ai sensi dell'art. 7 della delibera cit., che, posto che per il periodo precedente al 30/06/2000 è pacifico che la banca non potesse applicare l'anatocismo (v. sul punto Cass., Sez. Un., n. 21095/2004 cit. e la giurisprudenza conforme successiva: da ultimo Cass., n. 20172/2013), l'introduzione di tale meccanismo determina all'evidenza “un intuitivo peggioramento delle condizioni contrattuali applicate” (v. sul punto la chiara ricostruzione in motivazione del Tribunale Ferrara cit.; nella giurisprudenza di merito, v. anche Corte d'Appello Perugia, n. 175 del 25/03/2024 e n. 351 del 21/05/2024; da ultimo, v. Corte d'Appello Perugia, n. 488 del 5/07/2024 che ha chiarito come, in tema di contratti stipulati ante Delibera CICR del 9/02/2000, l'istituto di credito sia tenuto a provare in giudizio di aver provveduto all'espressa pattuizione in rinnovo in adeguamento alle prescrizioni della Delibera CICR del 9/02/2000, risultando irrilevanti la comunicazione unilaterale delle nuove condizioni, l'applicazione di fatto della pari periodicità e la pubblicazione in GU della comunicazione alla clientela dell'adeguamento). Tale impostazione è, allo stato, fatta propria da un orientamento della giurisprudenza di legittimità, con impostazione che si condivide, che ha chiarito che, stante la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi, non si può negare che l'adeguamento alle pagina 11 di 20 disposizioni della delibera CICR con riferimento ai contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, determini un peggioramento delle condizioni contrattuali, con conseguente applicazione del comma III dell'art. 7 della delibera CICR che impone la specifica approvazione della clientela (Cass., n. 26769/2019, in motivazione;
successive conformi: Cass., n. 9140/2020 che espressamente afferma la necessità della espressa pattuizione e Cass., n. 29420/2020, la quale si esprime in termini di “intenzione” del Collegio “di dare continuità applicativa … al principio secondo cui occorre sempre una nuova approvazione per iscritto delle clausole anatocistiche”; da ultimo, v. Cass., n. 35104 del 29/11/2022; per tale ragione, allo stato non viene accolta la diversa impostazione seguita da Cass., n. 5054, 5064 e 8639 del 2024). Al riguardo, va precisato che l'orientamento della Suprema Corte che nella presente sede viene condiviso è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nella misura in cui ha espressamente affermato l'intenzione di dare seguito al consolidato orientamento secondo il quale “stante l'inapplicabilità della modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera per inapplicabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in ragione della invalidità delle prime, siffatto adeguamento richiede, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservante l'art. 2 della delibera medesima” (Cass., n. 28215 del 4/11/2024). Con riferimento alla commissione di massimo scoperto, non risulta alcuna specifica pattuizione nel contratto del 1994, mentre a far data dalla sottoscrizione del contratto quadro del 10/06/2013 “risulta correttamente pattuita la commissione disponibilità fondi con la specifica modalità di calcolo” (v. pag. 13 della CTU), di talché nessuna somma può essere riconosciuta fino alla stipula del contratto quadro, così come in riferimento alle spese non pattuite. Infine, la valuta deve essere applicata dalla data di movimento in assenza di specifica pattuizione (v. pag. 13 della CTU). Con riferimento alla prescrizione, tempestivamente eccepita dalla intervenuta, con riferimento alla quale ad avviso di chi scrive la legittimazione passiva sussiste con riferimento all'azione di accertamento del credito che costituisce presupposto delle domande di restituzione svolte dal correntista, vanno svolte le considerazioni che seguono. Va, in primo luogo, richiamato in diritto l'orientamento della Suprema Corte, che si condivide, a mente del quale “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” (Cass., Sez. Un., n. 24418/2010; successiva conforme, Cass., n. 24051/2019). In altri termini, nell'ipotesi di versamenti nel corso del rapporto occorre verificare, ai fini della decorrenza della prescrizione, se gli stessi possano essere considerati quali pagamenti (e, quindi, suscettibili di formare oggetto di ripetizione nel caso in cui risultino pagina 12 di 20 indebiti), circostanza questa che si verifica nei casi in cui detti versamenti siano stati eseguiti su un conto in passivo (ovvero scoperto) cui non accede alcuna apertura di credito o siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (Cass., cit. in motivazione). In particolare, ritiene l'odierno giudicante di dover richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte in merito al fatto che l'onere di contestazione gravante sulla parte è proporzionale alla allegazione dei fatti gravante sulla parte attrice ed, in particolare, alle affermazioni contenute nei suoi scritti difensivi (Cass., n. 21075/2016; Cass., n. 22055/2017), di talché nel caso di specie –in cui in primis la difesa degli opponenti in punto di allegazione si caratterizza per la affermazione di principi generali in tema di illegittimità dell'operato degli istituti di credito - l'individuazione dei pagamenti intervenuti nel corso del rapporto da parte del CTU ai fini della decorrenza della prescrizione appare legittima (v. anche Cass., n. 18144/2018, in merito alla esclusione dell'onere in capo alla banca di individuare in maniera specifica le rimesse prescritte ai fini della valida proposizione della eccezione). In particolare, deve essere richiamato il recente orientamento della Suprema Corte secondo il quale “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass., Sez. Un., n. 15895/2019; Cass., n. 7013/2020; Cass., n. 18144/2018). Con riferimento al criterio da utilizzare per individuare i versamenti solutori, appare necessario operare la previa depurazione delle poste illegittime, trattandosi di operazione che rileva esclusivamente ai fini della individuazione delle rimesse solutorie che costituiscono mero presupposto della quantificazione delle somme da destinare al pagamento delle poste illegittime. Difatti, tale operazione non può avvenire sulla base delle risultanze delle originarie annotazioni contabili della banca poiché dette risultanze non sono corrette proprio in virtù della applicazione di poste illegittime. Sul punto, appare opportuno richiamare il recente orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass., n. 7721/2023; precedente conforme: Cass., n. 9141/2020; conforme nella giurisprudenza di merito, Corte d'Appello Perugia, n. 175 del 25/03/2024) . Facendo corretta applicazione di tali principi, il CTU ha verificato l'assenza di competenze prescritte (v. pag. 16 della CTU).
pagina 13 di 20 Con riferimento alla problematica dell'affidamento di fatto, indubbiamente emergente dalle movimentazioni del conto corrente (v. accertamenti della CTU:
“Dall'esame degli estratti conto, il CTU ha riscontrato che la banca, nel corso del tempo, ha concesso diverse linee di credito che possono considerarsi, a parere dello scrivente, come concessione di un fido di fatto in virtù dell'esplicita sottoscrizione di cui sopra carente di alcuni elementi fondamentali”), si ritiene, in accordo con un orientamento della giurisprudenza di merito, che la nullità dell'apertura di credito per mancato rispetto della forma scritta configuri una nullità di protezione che, dunque, può essere fatta valere esclusivamente dal cliente. Stante la possibilità per il cliente di richiedere l'esecuzione del contratto privo di forma scritta ad substantiam (in ragione della soprarichiamata nullità di protezione), deve ritenersi a maggior ragione ammessa quella di provare l'esistenza del contratto per presunzioni, come avvenuto nel caso di specie (si aderisce, sul punto, all'esaustiva motivazione di Tribunale di Firenze, 22/09/2022; v. anche Tribunale di Napoli,
13/09/2022; Corte di Appello Perugia, sentenza n. 175 del 35/03/2024, alla stregua della quale il cd. fido di fatto è configurabile anche per facta concludentia, venendo in rilievo una nullità di protezione che può essere fatta valere solo dal cliente, con richiamo a Cass., n. 19844/2022 che in motivazione, parimenti, ammette la stipula per facta concludentia; nello stesso senso, da ultimo, Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 506 del 29/07/2024). Si condivide, pertanto, la ricostruzione dell'ausiliario del giudice operata in aderenza ai principi sopra esposti. Alla stregua delle considerazioni che precedono deve trovare accoglimento l'ipotesi ricostruttiva sub A dell'elaborato poiché aderente ai principi di diritto sopra richiamati, con riconoscimento del saldo positivo a favore del correntista pari a euro 141.484,37 (ipotesi saldo ricostruito-fido di fatto). Resta da precisare, con riferimento alle osservazioni depositate da parte opponente, che l'importo sopra detto (euro 141.484,37) tiene conto del saldo negativo maturato dal correntista e girato a sofferenza (conteggio così ottenuto: poste da restituire al correntista in totale euro 104.895,84 - euro 98.645,07 di cui all'allegato 3 ed euro 6.250,77 di cui all'allegato 4- + 86.264,99 (saldo negativo iniziale) - 49.676,46 (giroconto a sofferenza)
-141.484,37). 4) CONTRATTO DI ANTICIPO SU FATTURA N. 65074/3800/00736647 (POSIZIONE MONITORIA AZIONATA 108.729,22. Con riferimento all'anticipo su fattura, parte opposta in via monitoria ha chiesto l'importo complessivo pari a euro 108.729,22, di cui euro 107.773,54 a titolo di credito vantato al netto rateo interessi di mora ed euro 955,68 a titolo di interessi di mora al tasso del 3,3027% (v. doc. 6, conteggi allegati al monitorio). In particolare, dalla documentazione prodotta a corredo del ricorso monitorio emerge che la somma richiesta per complessivi euro 107.773,54 a titolo di restituzione delle somme anticipate è così ripartita e documentata (v. doc. 4 nel fascicolo di opposizione): 1) euro 1.793,23, scadenza 27/12/2018; v. accredito su conto corrente in data 16- 12/07/2018 per euro 1.793,23; presentazione fattura del 12/07/2018 (pag. 3 del doc. 4, nel fascicolo di opposizione); fattura emessa da per l'importo Parte_1 di euro 1.793,23 (pag. 4 del doc. 4);
pagina 14 di 20 2) euro 4.420,95, scadenza 12/01/2019; accredito su conto corrente in data 16/07/2018 per euro 4.420,95; presentazione fattura del 12/07/2018 (v. pag. 6 del doc. 4 cit.); fattura emessa da CMO S.a.s. del 12/07/2018 per euro 2.426,58 (pag. 7 del doc. 4 cit.), fattura del 12/07/2018 per euro 648,55 (pag. 8 del doc. cit.), fattura del 12/07/2018 per euro 1.345,82 (pag. 9 del doc. cit.); 3) euro 1.252,94, scadenza 15/01/2019; accredito su conto corrente in data 13-
14/09/2018 per euro 1.252,94; accensione anticipo fattura del 13/09/2018 (pag. 11 del doc. 4 cit.), contenente l'indicazione del numero della fattura (005470063081343) e della data di emissione (13/09/2018); 4) euro 215,33, scadenza 10/02/2019; accredito su conto corrente in data 13-
14/09/2018 per euro 215,33; accensione anticipo fattura del 13/09/2018 (v. pag. 14 del doc. cit.), contenente l'indicazione del numero fattura (005470063081345) e della data di emissione (13/09/2018); 5) euro 317,20, scadenza 25/02/2019; accredito su conto corrente in data 13-
14/09/2018 per euro 317,20; accensione anticipo fattura del 13/09/2018 (v. pag. 17 del doc. cit.), contenente l'indicazione del numero fattura (005470063081341) e della data di emissione (13/09/2018); 6) euro 9.154,42, scadenza 10/03/2019; v. accredito su conto corrente in data 13- 14/09/2018 per euro 9.154,42; accensione anticipo fattura (v. pag. 20 del doc. cit.), contenente l'indicazione del numero fattura (005470063081344) e della data di emissione (13/09/2018);
7) euro 8.440,58, scadenza 19/03/2019; accredito su conto corrente in data 11-
8/10/2018 per euro 8.440,58; accensione anticipo fattura (v. pag. 24 del doc. cit.), contenente l'indicazione del numero fattura (005470063182901) e della data di emissione (8/10/2018); richiesta di presentazione fattura (v. pag. 26 del doc. cit.); fattura del 25/09/2018 per euro 3.041,01 (pag. 27 del doc. cit.), fattura del 26/09/2018 per euro 2.418,63 (pag. 28 del doc. cit.), fattura del 21/09/2018 per euro 1.714,59 (v. pag. 29 del doc. cit.); fattura del 19/09/2018 per euro 1.293,35 (pag. 30 del doc. cit.); 8) euro 5.261,35, scadenza 5/04/2019; accredito su conto corrente in data 11- 8/10/2018 per euro 5.261,35; presentazione di fattura dell'8/10/2018 (v. pag. 39 del doc. cit.); fattura del 5/10/2018 per euro 1.993,39 (v. pag. 40 del doc. cit.), fattura del 5/10/2018 per euro 999,85 (v. pag. 41 del doc. cit.), fattura del 5/10/2018 per euro 2.268,11 (pag. 42 del doc. cit.); 9) euro 3.947,83, scadenza 11/04/2019; accredito su conto corrente in data 29/10/2018 per euro 3.947,83; presentazione su fatture del 29/10/2018 (pag. 48 doc. cit.); fattura dell'11/10/2018 per euro 1.162,11 (v. pag. 49 del doc. cit.), fattura dell'11/10/2018 per euro 2.294,06 (v. pag. 51 del doc. cit.), fattura del 12/10/2018 per euro 491,66 (v. pag. 53 del doc. cit.); 10) euro 4.593,80, scadenza 23/04/2019; accredito su conto corrente in data 29/10/2018 per euro 4.593,80; presentazione di fatture del 29/10/2018 (v. pag. 55 del doc. cit.); fattura del 23/10/2018 per euro 1.060,23 (v. pag. 56 del doc. cit.), fattura del 23/10/2018, per euro 1.896,19 (v. pag. 57 del doc. cit.), fattura del 23/10/2018 per euro 891,97 (pag. 59 del doc. cit.); fattura del 24/10/2018 per euro 745,41 (v. pag. 60 del doc. cit.);
pagina 15 di 20 11) euro 2.203,99, scadenza 30/04/2019; accredito su conto corrente in data 14/11/2018 per euro 2.203,99; presentazione di fatture del 14/11/2018 (pag. 64 del doc. cit.); fattura del 31/10/2018 per euro 2.203,99 (v. pag. 65 del doc. cit.), 12) euro 9.496,98, scadenza 13/05/2019; accredito su conto corrente in data 14/11/2018 per euro 9.496,98; presentazione di fatture del 14/11/2018 (v. pag. 70 del doc. cit.); fattura del 13/11/2018 per euro 4.739,64 (v. pag. 71 del doc. cit.), fattura del 13/11/2018 per euro 590,54 (pag. 72 del doc. cit.), fattura del 13/11/2018 per euro 2.562,52 (pag. 73 del doc. cit.), fattura del 13/11/2018 per euro 1.604,26 (pag. 74 del doc. cit.); 13) euro 10.989,43, scadenza 15/05/2019; accredito su conto corrente in data
17/12/2018 per euro 10.989,43; presentazione fattura del 17/12/2018 (v. pag. 78 del doc. cit.); fattura del 15/11/2018 per euro 3.194,51 (v. pag. 79 del doc. cit.), fattura del 20/11/2018 per euro 6.825,00 (v. pag. 80 del doc. cit.), fattura del 30/11/2018 per euro 969,92 (v. pag. 81 del doc. cit.); 14) euro 23.364,85, scadenza 13/06/2019; accredito su conto corrente in data 17/12/2018 per euro 23.364,85; presentazione di fattura del 17/12/2018 (v. pag. 83 del doc. cit.); fattura del 13/12/2018 per euro 5.441,2 (v. pag. 84 del doc. cit.), fattura del 14/12/2018 per euro 4.752,41 (v. pag. 85 del doc. cit.), fattura del 17/12/2018 per euro 13.171,24 (v. pag. 86 del doc. cit.); 15) euro 11.041,18, scadenza 17/06/2019; accredito su conto corrente in data 8- 7/01/2019 per euro 11.041,18; presentazione di fattura del 6/01/2019 (v. pag. 88 del doc. cit.); fattura del 16/12/2018 per euro 1.392,40 (v. pag. 89 del doc. cit.), fattura del 18/12/2018 per euro 4.013,19 (v. pag. 90 del doc. cit.), fattura del 18/12/2018 per euro 1.489,62 (pag. 91 del doc. cit.), fattura del 17/12/2018 per euro 2.575,48 (pag. 92 del doc. cit.), fattura del 19/12/2018 per euro 635,74 (pag. 93 del doc. cit., fattura del 18/12/2018 per euro 934,75 (pag. 94 del doc. cit.); 16) euro 11.279,48, scadenza 30/06/2019; accredito su conto corrente in data 8-
7/01/2019 per euro11.279,48; presentazione di fatture (v. pag. 97 del doc. cit.); fattura del 31/12/2018 per euro 4.346,43 (v. pag. 98 doc. cit.), fattura del 31/12/2018 per euro 6.933,05 (v. pag. 99 del doc. cit.). Ritiene chi scrive che tali copiose produzioni documentali, contrariamente agli assunti di parte opponente, costituiscano idonea prova del credito, posto che parte intervenuta ha provato nel giudizio di opposizione di aver erogato le somme in relazione alla presentazione delle fatture indicate senza che risulti il successivo addebito degli importi sul conto corrente a titolo di insoluti, dovendosi solo precisare che secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, che si condivide, l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un mezzo di impugnazione del decreto ingiuntivo, volto a farne valere i vizi ovvero originarie ragioni di invalidità ma, piuttosto, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso ex art. 633 c.p.c., di talché la documentazione prodotta nel giudizio di opposizione appare idonea a integrare sufficiente prova del credito (Cass., n. 11302/2007; Cass., n. 5844/2006; Cass., n. 2573/2002), anche con riferimento alla somma richiesta a titolo di interessi di mora (per euro 955,68), tenuto conto del tasso applicato (3,3037%: v. doc. 6 conteggi allegato al fascicolo monitorio), inferiore a quello previsto dal contratto quadro (v. documento numerato sempre come doc. 4 nel quale si pagina 16 di 20 prevede espressamente un tasso di mora superiore), non potendosi condividere le doglianze formulate sul punto dagli opponenti nelle note del 15/04/2024. Si ritiene, pertanto, di riconoscere l'importo richiesto a tale titolo. Alla stregua delle considerazioni che precedono la società debitrice principale e il socio accomandatario quale socio accomandatario illimitatamente Parte_1 responsabile (Cass., n. 5428/2019 per l'affermazione del principio che il socio accomandatario di una società di persone è illimitatamente responsabile per effetto della mera titolarità dei poteri connessi alla qualifica richiesta, a prescindere dall'esercizio degli stessi), sono tenuti al pagamento in favore dell'intervenuta del complessivo importo pari a euro 105.389,07 (importo così ottenuto: 81.477,50 + 56.666,72 + 108.729,22=246.873,44
-141.484,37=105.389,07).
6.SULLA NULLITA' DELLA FIDEIUSSIONE PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTITRUST E SULLA INVOCATA APPLICAZIONE DELLA DECADENZA EX ART. 1957 C.C.
Giova, preliminarmente, rilevare che la trattazione della tematica relativa alla validità delle fideiussioni, viene esaminata esclusivamente con riferimento alla posizione della garante stante la responsabilità illimitata di Parte_2 Parte_1 quale socio accomandatario (v. considerazioni sopra svolte) che rende superfluo l'esame di tale posizione nella veste di fideiussore. Tanto premesso, si osserva in fatto che risulta prodotta la seguente documentazione a sostegno della garanzia invocata:
- Fideiussione omnibus fino a concorrenza dell'importo di euro 60.000,00 rilasciata in data 4/02/1994;
- Fideiussione omnibus fino a concorrenza dell'importo di euro 84.000,00 rilasciata in data 15/10/2003, con espressa indicazione che tale fideiussione “altro non è se non la prosecuzione ad ogni effetto e senza soluzione di continuità di quella rilasciata … in data 4/02/1994”;
- Fideiussione omnibus fino a concorrenza dell'importo di euro 96.000,00 rilasciata in data 5/12/2003;
- Aumento fino a concorrenza dell'importo di euro 126.000,00 in data 4/10/2007;
- Aumento fino a concorrenza dell'importo di euro 175.000,00 in data 28/02/2008;
- Fideiussione per operazione specifica rilasciata in data 15/03/2026 con riferimento al finanziamento n. 0I37063101725 del 15/03/2016. Per quanto concerne la invocata nullità della fideiussione in riferimento alla normativa antitrust, si evidenzia, in primo luogo, che la prima fideiussione omnibus, con clausole analoghe a quelle stipulate successivamente, è stata sottoscritta nell'anno 1994. Premesso che l'accertamento della Banca d'Italia in ordine all'esistenza dell'intesa vietata concerne il periodo compreso tra il 2002 e il maggio del 2005 ossia l'arco temporale in cui la stessa ha svolto attività istruttoria nella veste di autorità di vigilanza, parte opponente non ha specificamente allegato, né, in ogni caso, ha provato l'esistenza di un'intesa, anteriore alla stipulazione delle garanzie in contestazione, relative come sopra detto all'anno 1994 – ossia intervenute in epoca notevolmente antecedente al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005-, avente come oggetto o quale effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza pagina 17 di 20 all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari mediante la fissazione di specifiche condizioni contrattuali (Corte d'Appello di Ancona, 24/04/2023). Al riguardo, ritiene chi scrive che parte opponente non possa, pertanto, avvalersi nel caso di specie della presunzione di utilizzo uniforme dell'applicazione dello schema ABI che si verifica laddove la garanzia sia stata stipulata nel periodo temporale oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia, ma deve, piuttosto, a monte allegare e a valle provare ogni elemento costitutivo della fattispecie, tra cui rientra, appunto, quello della preesistente esistenza all'epoca della sottoscrizione dei contratti dell'intesa illecita, prova non integrata nel caso in esame (Tribunale Milano, Sez. Spec. Imprese, 27/03/2023; Tribunale Milano, Sez. Spec. Imprese, 2/02/2023; Tribunale Milano, Sez. Spec. Imprese, 19/01/2022; nella giurisprudenza della Suprema Corte, per l'onere della prova in capo al fideiussore della ricorrenza dei presupposti della dedotta nullità ossia che le lettere di fideiussione costituiscano un contratto a valle di una asserita intesa restrittiva della concorrenza, v. Cass., n. 10888 del 23/04/2024).
Inoltre, le fideiussioni in questione prevedono il pagamento a semplice richiesta scritta (v. artt. 7 delle fideiussioni sopra richiamate). Tale previsione, ad avviso di chi scrive non è suscettibile di essere apprezzata quale clausola vessatoria nella misura in cui il termine semestrale entro cui la banca deve agire rimane fermo, come previsto dall'art. 1957 c.c., mentre si deroga esclusivamente alle modalità con cui la richiesta deve essere effettuata (ossia anche in via stragiudiziale) e, al contempo, il contenuto della clausola non viene applicato sotto il profilo della limitazione della possibilità di proporre eccezioni (astrattamente sussumibile dell'art. 1469-bis c.c. e attualmente nell'art. 33, comma II, lett. t), possibilità che rimane ferma. In altri termini, tale clausola contrattuale non opera nei termini di esclusione del disposto normativo citato ma di esonero del creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria nel termine ivi contemplato, ammettendo la semplice richiesta stragiudiziale (Cass., n. 13078/2008; Cass., n. 7345/1995; per la possibilità di interpretare la clausola nei termini di esonero del creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria: v. anche Cass., n. 16825/2016 in motivazione, che conferma che detta previsione ben può essere finalizzata nella comune intenzione dei contraenti “ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. -ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, esonerando il credito dall'onere di proporre azione giudiziaria”, circostanza che assume rilievo nel caso di specie anche tenuto conto della correlazione sussistente per espressa previsione contrattuale tra diritti derivanti dalla fideiussione ed estinzione del credito verso il debitore;
v. anche Cass., n. 22346/2017 che valorizza che in presenza di un contratto in cui trova applicazione la clausola di decadenza ex art. 1957 c.c. ed è, al contempo, previsto il pagamento a prima richiesta, al fine di evitare la contraddizione tra le previsioni contrattuali “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale secondo la tradizionale esegesi della norma”; successiva conforme: Cass., n. 31509/2021 e Cass., n. 36343/2022; nella giurisprudenza di merito, v. Corte d'Appello Venezia, 10/08/2022; Tribunale Perugia, 23/08/2023), dovendosi precisare in fatto che parte opposta ha comprovato di aver richiesto il pagamento delle somme dovute sia alla debitrice pagina 18 di 20 principale sia ai fideiussori contestualmente alla decadenza dal beneficio del termine, con missive ricevute nel mese di aprile 2021, circostanza pacifica in ordine al ricevimento sulla base della stessa allegazione della parte opponente che ha invocato tali missive datate 31/03/2021 ai fini della decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. (v. doc. 2 nel fascicolo del giudizio di opposizione sopra richiamato e pag. 13 dell'atto di citazione in opposizione). Infine, e con riferimento al finanziamento n. 0I37063101725 del 15/03/2016 (importo azionato nella presente sede in misura pari a euro 81.477,50), occorre rilevare che, come sopra accennato, è stata rilasciata fideiussione specifica. Da tale elemento in fatto discende in diritto che i principi affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di nullità parziale delle clausole non possano trovare applicazione nel caso di specie in cui il garante si è impegnato in solido con la parte debitrice per una obbligazione determinata e richiamata dalla fideiussione (Cass., n. 10689 del 19/04/2024, in motivazione), secondo quanto già affermato dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (Tribunale Bologna, Sez. spec. Imprese, 13/01/2022, per l'affermazione dell'inapplicabilità del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 poiché tale provvedimento riguarda le fideiussioni omnibus che presentano
“una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile”; Tribunale Pescara, 6/03/2023, per l'inapplicabilità del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 alle fideiussioni specifiche;
nello stesso senso: Tribunale Ascoli Piceno n. 47 del 18/01/2024; Tribunale Milano, Sez. spec. Imprese, n. 5481 del 21/06/2022). Resta da precisare che l'inapplicabilità dei principi in tema di violazione della normativa antitrust nelle ipotesi di fideiussione specifica è stata di recente ribadita dalla Suprema Corte, che con decisione n. 33472 del 19/12/2024, in motivazione ha chiarito che “la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula, proprio per il contenuto di quest'ultimo, che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus, ipotesi pacificamente esclusa nella fattispecie” (detta sentenza richiama, al contempo, Cass., n. 19401 del 15/07/2024, che, in motivazione, rimarca “che la fideiussione sottoscritta … era chiaramente una “Fideiussione specifica” … e non “omnibus”, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus”). Infine, anche laddove si acceda all'inquadramento della fattispecie nel contratto autonomo di garanzia, deve, in ogni caso, essere esclusa a monte l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. (Cass., Sez. Un., n. 3947/2010; successiva conforme, Cass., n. 7883/2017). Da tali considerazioni discende il rigetto dei motivi di opposizione formulati con riferimento alla fideiussione. L'impostazione che precede determina l'accoglimento parziale dell'opposizione e la condanna solidale degli opponenti al pagamento dell'importo pari a euro 105.389,07, oltre interessi convenzionali, come richiesti. Le spese di lite, liquidate sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice, si compensano nella misura della metà, tenuto conto della notevole riduzione della pretesa all'esito del giudizio, mentre gli esborsi della CTU espletata, liquidati in corso di causa come da separato decreto, vengono definitivamente posti a carico della parte intervenuta pagina 19 di 20 in applicazione del principio di causalità poiché correlati alla necessità di esaminare i motivi di opposizione risultati fondati all'esito dell'istruttoria. L'abbandono del giudizio da parte dell'opposta a fronte del subentro della intervenuta nella posizione giuridica azionata giustifica la compensazione integrale con riferimento a tale posizione nel rapporto processuale con le altre parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore della parte intervenuta dell'importo pari a euro 105.389,07, oltre interessi convenzionali, come richiesti;
-condanna gli opponenti in solido al rimborso della metà delle spese di lite in favore di parte intervenuta, liquidando le stesse in euro 4.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
compensa la restante metà delle spese di lite (euro 4.000,00);
-pone gli esborsi della CTU espletata, liquidati in corso di causa come da separato decreto, definitivamente a carico della parte intervenuta;
-compensa integralmente le spese di lite tra parte opposta e le parti costituite. 27/01/2025 Scaduti i termini concessi Il giudice (Marzia Di Bari)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 339 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente TRA P.I. Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
C.F. , e , C.F.
[...] CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliati in Cardito (NA), via C. Battisti, n. 24, presso lo studio C.F._2 dell'avv.to Biagio Riccio che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTI e
C.F. P.I. ; Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
OPPOSTA CONTUMACE nonché
C.F. rappresentata da C.F. Controparte_2 P.IVA_4 Controparte_3
elettivamente domiciliata in Foligno, via B. Cairoli, n. 38, presso lo studio P.IVA_5 dell'avv.to Lorenzo Battisti, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
INTERVENUTA
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 15/10/2024 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 24/11/2021, asseriva di essere Controparte_1 creditrice dell'importo complessivo pari ad euro 298.496,93 nei confronti di
[...]
di rispettivamente nella Parte_1 Parte_1 qualità di debitrice principale e di socio accomandatario, nonché fideiussore, e nei confronti di
, quale fideiussore, a titolo di esposizione debitoria derivante da: Parte_2
1)finanziamento n. 0I37063101725, per l'importo complessivo pari a euro 81.477,50 (di cui euro 72.558,38 a titolo di rate scadute ed euro 8.919,12 a titolo di interessi di mora);
2)finanziamento n. 0FC1048337345, per l'importo complessivo pari a euro 56.666,72;
3)scoperto di c/c n. 65077/1000/1465 (posizione a sofferenza n. 9501/00000529), per l'importo complessivo di euro 51.623,49; pagina 1 di 20 4)anticipo su fattura n. 65074/3800/00736647 (posizione a sofferenza n. 9501/00000528), per l'importo complessivo di euro 108.729,22. Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo di euro 298.496,93, con decreto provvisoriamente esecutivo, oltre ad interessi e spese di ingiunzione. In data 23/12/2021, il Tribunale adito ha emesso il decreto ingiuntivo n. 852 (R.G. n. 2460/2021), senza concedere la provvisoria esecuzione. Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, gli opponenti convenivano in giudizio parte opposta, chiedendo la revoca del decreto per “assoluta indeterminatezza del credito”, poiché non provato, nonché accertarsi la nullità parziale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e, per l'effetto, la applicazione dell'art. 1957 c.c. con conseguente liberazione dei garanti ovvero, previo inquadramento nel contratto autonomo di garanzia, accertare la fondatezza “dell'exceptio doli et nullitatis” in relazione all'art. 1957 c.c., con liberazione dei garanti e, infine, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannarsi parte opposta al pagamento della complessiva somma di euro 40.000,00 o quella diversa accertata in corso di causa, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. A fondamento della posizione processuale assunta, parte opponente formulava i seguenti motivi di opposizione: 1)quanto al conto corrente, mancata prova del credito, non avendo controparte prodotto gli estratti conto relativi all'intero rapporto in contestazione, ma solamente l'estratto ex art. 50 TUB non costituente prova del credito in caso di contestazione ed estratti parziali “generando un periodo non documentato di 16 anni” (dal 1994 alla fine 2009 e dalla fine 2012 alla fine 2016); lamentava che il documento datato 4/02/1994 confermava l'apertura di credito senza stabilire il limite dell'importo affidato e il valore dei tassi e delle commissioni, ragion per cui fino alla data del 10/06/2013 gli oneri (interessi, spese e commissioni) erano stati illecitamente applicati in mancanza di pattuizione scritta, anche con riferimento agli altri rapporti di credito e alle spese per assicurazioni o convenzioni non autorizzate dal correntista;
dal 10/06/2013 la banca aveva applicato tassi superiori rispetto a quelli indicati in contratto;
2)quanto al contratto di finanziamento n. 0FC1048337345 del 18/07/2019, non era stata data adeguata prova dell'importo pari a euro 56.666,72 genericamente indicato, non risultando allegato il piano finanziario sulla base del quale dedurre le rate pagate e quelle insolute, nonché le somme addebitate a titolo di penali, il valore degli interessi convenzionali e quello degli interessi di mora;
3)quanto al contratto di finanziamento n. 0I37063101725 del 15/06/2016, non era dato comprendere il modo in cui era stato determinato l'importo richiesto a titolo di interessi di mora, anche tenuto conto del tasso contrattualmente previsto, e la mancata allegazione della ricostruzione contabile impediva di determinare il valore del capitale residuo e quello degli interessi, lamentando quanto agli interessi la violazione delle norme in tema di trasparenza non essendo stato riportato il tasso su base annua, con una divergenza dal 7,736% al 7,843%;
4) quanto all'anticipo su fattura n. 65074/3800/00736647, non risultava alcuna documentazione probatoria allegata alla richiesta formulata, lamentando, comunque, che qualsiasi eventuale inadempimento generato da una fattura non pagata sarebbe stato addebitato sul conto corrente, circostanza non verificatasi, e, al contempo, la non debenza di interessi, spese e commissioni sino al 10/06/2013, in mancanza di pattuizione scritta, e illecita applicazione nel periodo successivo per violazione della normativa antiusura;
pagina 2 di 20 5) che gli opponenti avevano diritto alla restituzione degli importi illecitamente addebitati, che quantificavano nella complessiva somma di euro 40.000,00;
6)che le fideiussioni erano parzialmente nulle in quanto in violazione della normativa antitrust, con conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c. e liberazione dei garanti, tenuto conto del decorso di un arco temporale superiore ai sei mesi dalla comunicazione di decadenza del beneficio del termine il 31/03/2021 a fronte della notifica del decreto ingiuntivo il successivo 31/12/2021; 7) che le fideiussioni dovevano essere qualificate quali contratti autonomi di garanzia, con applicazione dell'art. 1957 c.c. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si costituiva in giudizio Controparte_4
dichiarata contumace nel corso del procedimento, mentre si costituiva in giudizio
[...] allegando il subentro nella titolarità del credito in virtù di contratto di Controparte_2 cessione di crediti in blocco concluso il 19/04/2022, e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, dichiararsi l'inammissibilità delle domande formulate per incompetenza del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale;
nel merito, chiedeva respingersi le avverse domande poiché infondate in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, chiedeva accertarsi il credito con condanna delle controparti al pagamento dell'importo di euro 298.496,93; con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata dagli opponenti, eccepiva la prescrizione decennale con riferimento alle operazioni compiute anteriormente all'8/02/2012 o, comunque, con riferimento alle rimesse solutorie intervenute nel periodo anteriore all'8/02/2012 in relazione a ciascun rapporto di conto dedotto in causa;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale proposta, con vittoria delle spese di lite. A sostegno della posizione processuale assunta, detta intervenuta deduceva:
1)che l'eccezione sollevata dai fideiussori relativa alla violazione della normativa antitrust determinava l'incompetenza del Tribunale Ordinario ex art. 3 d.lgs. n. 168/2003 in favore del Tribunale delle Imprese di Roma e, in denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione di incompetenza, era comunque infondata nel merito posto che le clausole in questione non potevano falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza, non erano configurabili pratiche concordate, doveva escludersi la nullità dei contratti a valle, l'ultima fideiussione era stata rilasciata a distanza di oltre 10 anni dal provvedimento della Banca d'Italia e, comunque, veniva in rilievo una fideiussione specifica;
che, in ogni caso, poteva trovare applicazione esclusivamente la nullità parziale, insuscettibile di travolgere la garanzia che sarebbe comunque stata stipulata, e, in ogni caso, l'art. 7 della fideiussione prevedeva il pagamento della banca a semplice richiesta scritta, circostanza idonea a configurare il negozio in termini di contratto autonomo di garanzia, con conseguente preclusione della possibilità di eccepire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., e comunque idonea a integrare una deroga pattizia di forma in ordine all'onere di procedere mediante azione giudiziale, rendendo sufficiente la richiesta stragiudiziale di pagamento, pienamente rispettata nel caso di specie;
2) che il decreto ingiuntivo era stato emesso legittimamente e, comunque, nel giudizio di opposizione venivano allegati gli estratti del conto corrente;
3)che la domanda riconvenzionale era generica e la violazione della normativa antiusura non provata e, in ogni caso, infondata, così come le doglianze svolte in punto di pagina 3 di 20 capitalizzazione trimestrale in considerazione della pari periodicità prevista e dell'adeguamento mediante pubblicazione in GU, con comunicazione nel primo estratto conto successivo;
4) che la cms era stata legittimamente applicata e svolgeva una funzione meritevole di tutela, come confermato dalla giurisprudenza;
5)che quanto all'anticipo fatture era legittima la richiesta in via monitoria sulla base delle risultanze delle scritture contabili e veniva in rilievo un rapporto autonomamente azionabile in giudizio insuscettibile di compensazione con il controcredito contestato e oggetto di domanda riconvenzionale;
6) che, quanto ai finanziamenti, non veniva in rilievo il credito al consumo e i contratti erano rispettosi del disposto di cui all'art. 117 TUB, essendo state indicate tutte le condizioni praticate e anche i maggiori oneri in caso di mora, non risultando necessaria l'indicazione del TAEG, mentre il richiamo all'Euribor appariva legittimo in quanto rinvio per relationem ad una fonte determinata;
7)che le domande svolte da controparte erano, inoltre, infondate in relazione ai rapporti cessati ante decennio per intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. ovvero, quanto agli interessi, per decorrenza del termine breve quinquennale ex art. 2948 c.c., così come erano prescritte le rimesse confluite sui conti ante decennio. Alla prima udienza del 5/07/2022, il GOP, in sostituzione del giudice titolare, rimetteva il procedimento al Presidente del Tribunale per la decisione in ordine alla concessione della provvisoria esecuzione. Con decreto del 13/07/2022, il Presidente di Sezione assegnava il procedimento ad altro giudice, il quale fissava in prosecuzione innanzi a sé l'udienza dell'11/10/2022. All'udienza dell'11/10/2022, il giudice designato dichiarava la contumacia della parte opposta, non costituita in giudizio benché ritualmente evocata, respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e disponeva procedersi alla mediazione, con rinvio in prosecuzione alla data del 21/02/2023. Assegnato il procedimento all'odierno giudice istruttore, l'udienza del 21/02/2023 veniva rinviata per mancata comparizione delle parti alla data del 14/03/2023. All'udienza del 14/03/2023, il giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 14/06/2023 e, all'esito della stessa, assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata dell'8/07/2023, il giudice disponeva CTU contabile e rinviava per il conferimento dell'incarico e la proposizione del quesito all'udienza del 4/10/2023. A detta udienza, conferito l'incarico al CTU nominato, il giudice rinviava per esame elaborato alla successiva udienza del 20/02/2024, udienza rinviata al 19/03/2024 in accoglimento della richiesta di proroga avanzata dal consulente nominato. All'udienza di esame dell'elaborato del 17/04/2024, rinviata in ragione della data di deposito della CTU, il giudice assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 17/05/2024, il giudice, tenuto conto della richiesta formulata dalla banca, fissava udienza al 19/06/2024 per consentire di formulare una proposta conciliativa, indicando quale udienza di precisazione delle conclusioni la data del 15/10/2024. All'udienza del 19/06/2024, parte opponente proponeva di conciliare la controversia mediante la corresponsione dell'importo onnicomprensivo di euro 30.000,00 e il giudice rinviava all'udienza del 15/10/2024 per eventuale formalizzazione dell'accordo o precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 20 All'udienza del 15/10/2024, il giudice, stante il mancato perfezionamento dell'accordo, tratteneva la causa in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.SULLE QUESTIONI DI RITO. CTU. ECCEZIONE DI INCOMPETENZA. MEDIAZIONE.
In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale già acquisite in atti, di talché deve trovare integrale conferma l'ordinanza che ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni. La CTU contabile espletata fornisce, difatti, elementi attendibili sui quali fondare il convincimento di questo giudice ai fini della soluzione della controversia in esame. Va, sul punto, richiamato l'orientamento costante del Supremo Collegio - che nella presente sede viene integralmente condiviso - alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016). Nel caso in esame, la CTU espletata appare aderente ai quesiti formulati sulla base dei principi di diritto condivisi nella presente sede (v. infra), scevra da vizi logici e non validamente contraddetta dalle parti all'esito della risposta alle osservazioni delle parti, alla cui lettura di rimanda, ragion per cui questo giudice ritiene di poter fondare sulle relative risultanze il proprio convincimento. Sempre in rito, va precisato che, la CTU nel caso di specie non presenta carattere esplorativo, dovendosi tenere in adeguata considerazione la necessità di assicurare la tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e il principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. in coerenza con l'art. 6 CEDU, determina una maggiore rilevanza dello scopo del processo, da individuare non già nella rigida applicazione di regole di ordine formale suscettibili di penalizzare la situazione giuridica azionata ma, piuttosto, nella strumentalità alla adozione della decisione sul merito della controversia, tanto più laddove
– come nel caso in esame – vengano in rilievo materie complesse suscettibili di condizionare le indagini in termini di specialità rispetto alla comune consulenza disposta in via ordinaria e di attenuare l'onere di allegazione che compete alle parti (Cass., Sez. Un., n. 6500/2022, in motivazione). Richiamata la possibile funzione percipiente della consulenza tecnica d'ufficio laddove vertente su elementi già allegati dalla parte che possano essere accertati esclusivamente mediante un tecnico in ragione delle conoscenze e dei mezzi di cui dispone (Cass., n. 13736/2020; Cass., n. 3717/2019), preme precisare che il giudice può ricorrere alla consulenza ogni qualvolta reputi necessario ai fini della definizione della lite l'acquisizione di conoscenze specifiche che esulano dal sapere comune poiché postulano una particolare competenza tecnica che egli non possiede.
pagina 5 di 20 In via pregiudiziale in rito, va disattesa l'eccezione di incompetenza per materia per essere in tesi il procedimento devoluto al Tribunale per le Imprese. L'eccezione riposa sul fatto che, avendo gli opponenti dedotto la nullità delle fideiussioni in atti perché predisposte in conformità del modello uniforme ABI e la conseguente configurabilità di una intesa restrittiva della concorrenza, verrebbe in rilievo la competenza della Sezione Specializzata in attuazione del disposto dell'art. 33, comma II, L. n. 287/1990. La tesi non può essere condivisa in virtù delle considerazioni di seguito esposte. Nel caso di specie nelle conclusioni rassegnate gli opponenti hanno richiesto la revoca del decreto ingiuntivo a fronte della nullità delle fideiussioni omnibus. In altri termini, gli stessi hanno sollevato l'eccezione di nullità al fine di ottenere il rigetto della pretesa della opposta mediante la revoca del decreto ingiuntivo e non hanno, invece, come è proprio della domanda riconvenzionale, chiesto un provvedimento giudiziale a loro favorevole che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale (v. Cass., n. 16314/2007: “A differenza della domanda riconvenzionale (con la quale il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, chiede un provvedimento giudiziale a sé favorevole, che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale), l'eccezione riconvenzionale esprime una richiesta che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, amplia il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall'attore un diritto idoneo a paralizzarlo”; Cass., n. 9044/2010; Cass., n. 4233/2012; Cass., n. 16339/2015). Dunque, il risultato processuale che gli opponenti tendono ad ottenere va individuato esclusivamente nel rigetto della domanda proposta da parte opposta, attrice sostanziale, ragion per cui nel caso in esame viene in rilievo una eccezione riconvenzionale e non una domanda riconvenzionale (Cass., n. 21472/2016). Si ritiene, pertanto, conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito prevalente (Tribunale Padova, sentenza 29/01/2019; Tribunale di Mantova, ordinanza del 16/01/2019; Tribunale di Verona 1°/10/2018) che la questione possa essere esaminata dal Tribunale adito, nonostante la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese (v. anche Cass., n. 18223/2002 e Cass., n. 287/2009). Sempre in via preliminare, ogni questione relativa alla procedibilità in relazione all'esperimento della mediazione risulta superata in fatto dall'espletamento della stessa (v. verbale attestante l'esito negativo nel fascicolo di parte opposta) nei termini previsti dalla disciplina vigente ossia una volta adottata la pronuncia sull'istanza ex art. 648 c.p.c.
2.SULLA TITOLARITA' DELLA SITUAZIONE GIURIDICA DAL LATO ATTIVO IN CAPO ALL'INTERVENUTA. Con riferimento alla titolarità sostanziale della situazione giuridica dedotta in lite dal lato attivo in capo alla parte intervenuta, si osserva che gli opponenti solamente nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. hanno eccepito il difetto di legittimazione ad agire in capo alla “per assoluta mancanza del titolo che dimostri Controparte_2
l'avvenuta cessione del credito di cui è causa”.
pagina 6 di 20 Nulla è stato dedotto sotto tale profilo nella prima udienza del 5/07/2022, né alla successiva udienza in prosecuzione dell'11/10/2022 (all'esito dell'assegnazione del procedimento ad altro giudice). Tale mancanza di tempestiva contestazione va messa in relazione con i riscontri documentali versati in atti da parte intervenuta in sede di costituzione in giudizio. In particolare, a sostegno della titolarità sostanziale della situazione giuridica dedotta in lite dal lato attivo parte intervenuta ha depositato:
-atto di fusione di Casse di Risparmio dell'Umbria S.p.a. in Controparte_4 del 9/11/2016, rep. n. 2490, racc. n. 1306;
-avviso di cessione in GU, parte II, n. 45, del 19/04/2022, contenente espresso avvertimento che i debitori ceduti e gli eventuali garanti potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti, “mediante comunicazione scritta all'indirizzo del Responsabile con sede legale in : Bastioni di Porta Nuova 19, Milano”;
-contratti;
-intimazioni di pagamento;
-estratti conto ex art. 50 TUB;
-estratti conto contenenti le movimentazioni integrali intervenute. A fronte di tale puntuale allegazione e dei riscontri documentali offerti, parte opponente nella prima difesa utile -da individuarsi nelle date di udienza sopra indicate- non ha mosso alcuna specifica contestazione alla titolarità del credito in capo alla opposta. Sul punto, preme evidenziare che l'onere di specifica contestazione gravante sulle parti costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, attualmente codificato nell'art. 115 c.p.c., che impone a ciascuna parte di prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione della controparte viene contestata -ad esempio, nel caso di specie sotto il profilo dell'esistenza della cessione o della portata oggettiva della stessa (Cass., n. 26908/2020; Cass., n. 18797/2021; Cass., n. 3306/2020; sull'espressa affermazione dell'operatività del principio di non contestazione nella tematica della cessione di credito in blocco: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione). Ebbene nel caso di specie, nonostante la possibilità di accedere con facilità alle informazioni relative alla cessione di cui all'avviso pubblicato in GU (v. sopra), gli opponenti nessuna tempestiva contestazione hanno mosso in ordine alla esistenza ed alla portata oggettiva della cessione, avuto particolare riguardo alla inclusione del credito nella cessione in blocco (sul punto, nella giurisprudenza di merito, v. Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, che sottolinea la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso). Alla stregua delle superiori considerazioni, ritiene, pertanto, l'odierno giudicante che la titolarità sostanziale del rapporto giuridico dedotto in lite dal lato attivo in capo alla parte intervenuta deve ritenersi provata in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., non essendo stata formulata alcuna specifica contestazione nel rispetto delle preclusioni processuali ad opera della parte opponente, in considerazione delle risultanze documentali ed in ragione della posizione processuale assunta dalla parte opposta interessata. Le sopradette richiamate risultanze documentali devono essere messe in relazione con la disponibilità dei contratti, degli estratti e delle diffide di pagamento in capo pagina 7 di 20 all'intervenuta e con il contegno processuale di parte opposta, la quale sebbene ritualmente evocata non si è costituita in giudizio e ha depositato il ricorso monitorio mediante l'assistenza dello stesso difensore dell'intervenuta. Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024) Dunque, tenuto conto, al contempo, del fatto che la pubblicazione in GU dell'avviso di cessione in blocco ha proprio la finalità di esonerare il creditore dall'obbligo di comunicazione al singolo debitore ceduto dell'atto traslativo (Cass., n. 20495/2020), le doglianze formulate sul punto da parte opponente devono essere disattese, potendosi ritenere provata la titolarità della situazione giuridica dedotta in lite in via presuntiva sulla base degli elementi suindicati. Nel merito, si osserva che l'odierna pretesa trae origine da una pluralità di rapporti intrattenuti con e, in particolare: Controparte_4
1)dal contratto di finanziamento n. 0I37063101725, sottoscritto dalla società
[...] in data 15/03/2016, avente a oggetto l'erogazione Parte_1 dell'importo pari a euro 150.000,00 e azionato per l'importo complessivo pari a euro 81.477,50 -di cui euro 72.558,38 a titolo di rate scadute ed euro 8.919,12 a titolo di interessi di mora (v. doc. 1 nel fascicolo di parte intervenuta); 2)dal contratto di finanziamento n. 0FC1048337345, sottoscritto dalla società
[...] in data 18/07/2018, avente a oggetto l'erogazione Parte_1 dell'importo pari a euro 45.000,00 mediante accredito sul conto corrente n. 65077/1000/1465, e azionato per l'importo complessivo pari a euro 56.666,72 (v. doc. 2 nel fascicolo di parte intervenuta); 3)dal contratto di c/c n. 65077/1000/1465 (posizione a sofferenza n. 9501/00000529), stipulato in data 4/02/1994 dalla società e Parte_1 azionato per l'importo complessivo di euro 51.623,49 (v. doc. 3 nel fascicolo di parte intervenuta);
pagina 8 di 20 4) dal contratto di anticipo su fattura n. 65074/3800/00736647 (posizione a sofferenza n. 9501/00000528), azionato per l'importo complessivo di euro 108.729,22 (v. doc. 4 nel fascicolo di parte intervenuta). Appare, pertanto, opportuno esaminare le doglianze formulate in relazione a ciascun rapporto. 1) CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 0I37063101725 DEL 15/03/2016 (PRETESA MONITORIA AZIONATA EURO 81.477,50).
Con riferimento a tale finanziamento, si osserva in fatto che il contratto in questione (v. doc. 1 nel fascicolo di parte intervenuta), prevede l'erogazione della somma pari a euro 150.000,00 e la restituzione in 60 rate mensili (la prima delle quali con scadenza al 15/04/2016 e l'ultima il 15/03/2021) al tasso d'interesse variabile ivi indicato (composto da una quota fissa dell'8% e da una quota variabile pari al tasso Euribor a un mese, base 360, e pari al momento della stipula al 7,736% nominale annuo), nonché gli interessi di mora al tasso nominale annuo maggiorato di 0,50%, con esclusione della capitalizzazione periodica e il computo degli interessi sulla base dell'effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso 36.500 su base annua. Il contratto prevede il TAEG (in misura pari all'8,71% annuo). Ciò premesso, deve essere osservato che parte intervenuta, sulla quale l'onere incombeva nella veste di attrice sostanziale (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021), ha provato mediante le produzioni documentali operate nella fase monitoria e nel giudizio di opposizione la pretesa creditoria avanzata. Al riguardo, va evidenziato che detta parte ha depositato il contratto di finanziamento sottoscritto, le cui sottoscrizioni devono ritenersi tacitamente riconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c., nonché, nel giudizio di opposizione, documentazione sufficiente a comprovare l'erogazione del credito (v. autorizzazione all'accredito della somma nel fascicolo di parte) - circostanza, peraltro, che rinviene conferma nel pagamento di alcune rate (che si desume dalla debenza di un importo inferiore rispetto a quello da restituire al momento della stipula del mutuo) che all'evidenza non sarebbe stato effettuato nel caso di mancata percezione dell'importo finanziato- ed ha allegato l'inadempimento della controparte (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010), spettando alla parte convenuta la prova di fatti estintivi in merito ad eventuali pagamenti superiori alla misura riconosciuta (Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione). Infine, gli elementi contenuti in contratto consentono di ricavare le somme dovute e il titolo delle stesse, dovendosi evidenziare che i conteggi prodotti (v. doc. 6 nel fascicolo di parte) espressamente indicano quanto dovuto a titolo di rate impagate (euro 72.558,38) e quanto dovuto a titolo di interessi di mora (euro 8.919,12). Del tutto generica, appare, infine, la doglianza relativa all'applicazione di un tasso divergente da quello enunciato in contratto, che, peraltro, sulla base della stessa allegazione configura discostamento minimale. Segue il rigetto dei motivi di opposizione come complessivamente formulati. 2) CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 0FC1048337345 DEL 18/07/2018 (PRETESA MONITORIA AZIONATA EURO 56.666,72.
Con riferimento a tale finanziamento, si osserva in fatto che il contratto in questione (v. doc. 2 nel fascicolo di parte intervenuta), prevede l'erogazione dell'importo pari a euro pagina 9 di 20 45.000,00 da restituire mediante 12 rate mensili al tasso d'interesse fisso pari al 7,50% nominale annuo (pari al 0,625% mensili), nonché il tasso di interesse di mora individuato mediante una maggiorazione del 2% e il TAEG in misura pari al 9,51% annuo. Il computo degli interessi viene disciplinato sulla base dell'effettivo numero dei giorni trascorsi con divisore fisso 36.500 (v. doc. 2 nel fascicolo di parte intervenuta, da cui si evince la contabile di accredito dell'importo pari a euro 44.325,00). Richiamato in diritto l'atteggiarsi dell'onere probatorio nei termini indicati al punto che precede, si osserva che anche in questo caso lo stesso risulta assolto mediante la produzione del contratto, la prova dell'erogazione (v. doc. 2 cit. e accredito evincibile dalle movimentazione del conto corrente in data 18/07/2018) e l'allegazione dell'inadempimento, spettando a parte opponente la prova di pagamenti in misura superiore rispetto a quella riconosciuta, dovendosi evidenziare che i conteggi prodotti (v. doc. 6 nel fascicolo di parte) espressamente indicano quanto dovuto a titolo di rate impagate (euro 46.682,62) e quanto dovuto a titolo di interessi di mora (euro 9.984,10).
Le doglianze formulate non possono, pertanto, trovare accoglimento. 3) CONTRATTO DI C/C N. 65077/1000/1465 STIPULATO IN DATA 4/02/1994 (PRETESA MONITORIA AZIONATA EURO 51.623,49) Con riferimento al rapporto di conto corrente, vanno svolte le considerazioni che seguono. Dal punto di vista metodologico, occorre evidenziare che nel caso di specie deve trovare applicazione il saldo zero, in quanto la banca è attrice sostanziale, ragion per cui la stessa è onerata della produzione di tutti gli estratti conto del rapporto, dall'origine fino alla conclusione. Ne consegue che la produzione parziale degli estratti del conto, determina l'azzeramento del primo saldo documentato, stante l'inadempimento dell'onere probatorio gravante sulla banca (Cass., n. 33321/2018). Ciò chiarito, dalla lettura del contratto stipulato nell'anno 1994 emerge la mancata pattuizione per iscritto del tasso di interesse debitore, posto che il testo prevede sul punto che “gli interessi dovuti da correntista all'azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito e producono a loro volta interessi nella stessa misura”. Ebbene, tale pattuizione intervenuta successivamente all'entrata in vigore della legge 17/02/1992, n. 154 deve ritenersi nulla in applicazione del disposto di cui all'art. 4 L. cit. che, notoriamente, ha introdotto la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi. Corretto appare, pertanto, l'operato del CTU, anche con riferimento alla sola considerazione del tasso debitore nominale di cui al contratto quadro di affidamento del 10/06/2013, successivamente stipulato, poiché rispettoso del tasso soglia antiusura (v. pag. 12 e 29 della CTU). Ne consegue che in tema di interessi debitori, deve trovare applicazione il tasso sostitutivo di cui all'art. 5 della L. n. 154/1992, ossia il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro, come operato dal CTU, fino alla sottoscrizione del contratto quadro del 10/06/2013. Con riferimento all'anatocismo, si osserva in fatto che le previsioni contrattuali sul punto sono del seguente tenore: “art.
7. I rapporti di dare e avere vengono chiusi
pagina 10 di 20 contabilmente, in via normale, al fine di dicembre di ogni anno, portando in conto gli interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento. I conti che risultino, anche saltuariamente debitori, vengono invece, chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè alla fine marzo, giugno, settembre e dicembre applicando agli interessi dovuti dal correntista e alle competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto, fermo restando che a fine d'anno, a norma del precedente comma, saranno accreditati gli interessi dovuti dall'Azienda di credito e operate le ritenute fiscali di legge”. In diritto, va richiamato il principio consolidato della Suprema Corte alla stregua del quale la clausola che prevede l'anatocismo è nulla per violazione dell'art. 1283 c.c.,
“poiché basata su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba far parte dell'ordinamento giuridico” (Cass. Sez. Un., n. 21095/2004). Né quanto indicato dalla banca in merito all'adeguamento alla reciprocità ed alla pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale consente di addivenire a diverse conclusioni. Al riguardo si osserva che la introduzione di una clausola anatocistica determina un peggioramento delle condizioni contrattuali ragion per cui con riferimento ai rapporti iniziati prima della entrata in vigore della delibera CICR 9/02/2000, come nel caso di specie, è, comunque, necessaria una specifica pattuizione scritta delle nuove modalità di capitalizzazione (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Alessandria, 21/02/2015; Tribunale Torino 2/07/2015; Tribunale Piacenza 27/10/2014; Tribunale Teramo 26/07/2016; Tribunale Ferrara 8/06/2017; Tribunale di Terni, 4/02/2020). Difatti, deve ritenersi ai fini della necessaria approvazione per iscritto della clientela ai sensi dell'art. 7 della delibera cit., che, posto che per il periodo precedente al 30/06/2000 è pacifico che la banca non potesse applicare l'anatocismo (v. sul punto Cass., Sez. Un., n. 21095/2004 cit. e la giurisprudenza conforme successiva: da ultimo Cass., n. 20172/2013), l'introduzione di tale meccanismo determina all'evidenza “un intuitivo peggioramento delle condizioni contrattuali applicate” (v. sul punto la chiara ricostruzione in motivazione del Tribunale Ferrara cit.; nella giurisprudenza di merito, v. anche Corte d'Appello Perugia, n. 175 del 25/03/2024 e n. 351 del 21/05/2024; da ultimo, v. Corte d'Appello Perugia, n. 488 del 5/07/2024 che ha chiarito come, in tema di contratti stipulati ante Delibera CICR del 9/02/2000, l'istituto di credito sia tenuto a provare in giudizio di aver provveduto all'espressa pattuizione in rinnovo in adeguamento alle prescrizioni della Delibera CICR del 9/02/2000, risultando irrilevanti la comunicazione unilaterale delle nuove condizioni, l'applicazione di fatto della pari periodicità e la pubblicazione in GU della comunicazione alla clientela dell'adeguamento). Tale impostazione è, allo stato, fatta propria da un orientamento della giurisprudenza di legittimità, con impostazione che si condivide, che ha chiarito che, stante la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi, non si può negare che l'adeguamento alle pagina 11 di 20 disposizioni della delibera CICR con riferimento ai contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, determini un peggioramento delle condizioni contrattuali, con conseguente applicazione del comma III dell'art. 7 della delibera CICR che impone la specifica approvazione della clientela (Cass., n. 26769/2019, in motivazione;
successive conformi: Cass., n. 9140/2020 che espressamente afferma la necessità della espressa pattuizione e Cass., n. 29420/2020, la quale si esprime in termini di “intenzione” del Collegio “di dare continuità applicativa … al principio secondo cui occorre sempre una nuova approvazione per iscritto delle clausole anatocistiche”; da ultimo, v. Cass., n. 35104 del 29/11/2022; per tale ragione, allo stato non viene accolta la diversa impostazione seguita da Cass., n. 5054, 5064 e 8639 del 2024). Al riguardo, va precisato che l'orientamento della Suprema Corte che nella presente sede viene condiviso è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nella misura in cui ha espressamente affermato l'intenzione di dare seguito al consolidato orientamento secondo il quale “stante l'inapplicabilità della modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera per inapplicabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in ragione della invalidità delle prime, siffatto adeguamento richiede, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservante l'art. 2 della delibera medesima” (Cass., n. 28215 del 4/11/2024). Con riferimento alla commissione di massimo scoperto, non risulta alcuna specifica pattuizione nel contratto del 1994, mentre a far data dalla sottoscrizione del contratto quadro del 10/06/2013 “risulta correttamente pattuita la commissione disponibilità fondi con la specifica modalità di calcolo” (v. pag. 13 della CTU), di talché nessuna somma può essere riconosciuta fino alla stipula del contratto quadro, così come in riferimento alle spese non pattuite. Infine, la valuta deve essere applicata dalla data di movimento in assenza di specifica pattuizione (v. pag. 13 della CTU). Con riferimento alla prescrizione, tempestivamente eccepita dalla intervenuta, con riferimento alla quale ad avviso di chi scrive la legittimazione passiva sussiste con riferimento all'azione di accertamento del credito che costituisce presupposto delle domande di restituzione svolte dal correntista, vanno svolte le considerazioni che seguono. Va, in primo luogo, richiamato in diritto l'orientamento della Suprema Corte, che si condivide, a mente del quale “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” (Cass., Sez. Un., n. 24418/2010; successiva conforme, Cass., n. 24051/2019). In altri termini, nell'ipotesi di versamenti nel corso del rapporto occorre verificare, ai fini della decorrenza della prescrizione, se gli stessi possano essere considerati quali pagamenti (e, quindi, suscettibili di formare oggetto di ripetizione nel caso in cui risultino pagina 12 di 20 indebiti), circostanza questa che si verifica nei casi in cui detti versamenti siano stati eseguiti su un conto in passivo (ovvero scoperto) cui non accede alcuna apertura di credito o siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (Cass., cit. in motivazione). In particolare, ritiene l'odierno giudicante di dover richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte in merito al fatto che l'onere di contestazione gravante sulla parte è proporzionale alla allegazione dei fatti gravante sulla parte attrice ed, in particolare, alle affermazioni contenute nei suoi scritti difensivi (Cass., n. 21075/2016; Cass., n. 22055/2017), di talché nel caso di specie –in cui in primis la difesa degli opponenti in punto di allegazione si caratterizza per la affermazione di principi generali in tema di illegittimità dell'operato degli istituti di credito - l'individuazione dei pagamenti intervenuti nel corso del rapporto da parte del CTU ai fini della decorrenza della prescrizione appare legittima (v. anche Cass., n. 18144/2018, in merito alla esclusione dell'onere in capo alla banca di individuare in maniera specifica le rimesse prescritte ai fini della valida proposizione della eccezione). In particolare, deve essere richiamato il recente orientamento della Suprema Corte secondo il quale “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass., Sez. Un., n. 15895/2019; Cass., n. 7013/2020; Cass., n. 18144/2018). Con riferimento al criterio da utilizzare per individuare i versamenti solutori, appare necessario operare la previa depurazione delle poste illegittime, trattandosi di operazione che rileva esclusivamente ai fini della individuazione delle rimesse solutorie che costituiscono mero presupposto della quantificazione delle somme da destinare al pagamento delle poste illegittime. Difatti, tale operazione non può avvenire sulla base delle risultanze delle originarie annotazioni contabili della banca poiché dette risultanze non sono corrette proprio in virtù della applicazione di poste illegittime. Sul punto, appare opportuno richiamare il recente orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass., n. 7721/2023; precedente conforme: Cass., n. 9141/2020; conforme nella giurisprudenza di merito, Corte d'Appello Perugia, n. 175 del 25/03/2024) . Facendo corretta applicazione di tali principi, il CTU ha verificato l'assenza di competenze prescritte (v. pag. 16 della CTU).
pagina 13 di 20 Con riferimento alla problematica dell'affidamento di fatto, indubbiamente emergente dalle movimentazioni del conto corrente (v. accertamenti della CTU:
“Dall'esame degli estratti conto, il CTU ha riscontrato che la banca, nel corso del tempo, ha concesso diverse linee di credito che possono considerarsi, a parere dello scrivente, come concessione di un fido di fatto in virtù dell'esplicita sottoscrizione di cui sopra carente di alcuni elementi fondamentali”), si ritiene, in accordo con un orientamento della giurisprudenza di merito, che la nullità dell'apertura di credito per mancato rispetto della forma scritta configuri una nullità di protezione che, dunque, può essere fatta valere esclusivamente dal cliente. Stante la possibilità per il cliente di richiedere l'esecuzione del contratto privo di forma scritta ad substantiam (in ragione della soprarichiamata nullità di protezione), deve ritenersi a maggior ragione ammessa quella di provare l'esistenza del contratto per presunzioni, come avvenuto nel caso di specie (si aderisce, sul punto, all'esaustiva motivazione di Tribunale di Firenze, 22/09/2022; v. anche Tribunale di Napoli,
13/09/2022; Corte di Appello Perugia, sentenza n. 175 del 35/03/2024, alla stregua della quale il cd. fido di fatto è configurabile anche per facta concludentia, venendo in rilievo una nullità di protezione che può essere fatta valere solo dal cliente, con richiamo a Cass., n. 19844/2022 che in motivazione, parimenti, ammette la stipula per facta concludentia; nello stesso senso, da ultimo, Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 506 del 29/07/2024). Si condivide, pertanto, la ricostruzione dell'ausiliario del giudice operata in aderenza ai principi sopra esposti. Alla stregua delle considerazioni che precedono deve trovare accoglimento l'ipotesi ricostruttiva sub A dell'elaborato poiché aderente ai principi di diritto sopra richiamati, con riconoscimento del saldo positivo a favore del correntista pari a euro 141.484,37 (ipotesi saldo ricostruito-fido di fatto). Resta da precisare, con riferimento alle osservazioni depositate da parte opponente, che l'importo sopra detto (euro 141.484,37) tiene conto del saldo negativo maturato dal correntista e girato a sofferenza (conteggio così ottenuto: poste da restituire al correntista in totale euro 104.895,84 - euro 98.645,07 di cui all'allegato 3 ed euro 6.250,77 di cui all'allegato 4- + 86.264,99 (saldo negativo iniziale) - 49.676,46 (giroconto a sofferenza)
-141.484,37). 4) CONTRATTO DI ANTICIPO SU FATTURA N. 65074/3800/00736647 (POSIZIONE MONITORIA AZIONATA 108.729,22. Con riferimento all'anticipo su fattura, parte opposta in via monitoria ha chiesto l'importo complessivo pari a euro 108.729,22, di cui euro 107.773,54 a titolo di credito vantato al netto rateo interessi di mora ed euro 955,68 a titolo di interessi di mora al tasso del 3,3027% (v. doc. 6, conteggi allegati al monitorio). In particolare, dalla documentazione prodotta a corredo del ricorso monitorio emerge che la somma richiesta per complessivi euro 107.773,54 a titolo di restituzione delle somme anticipate è così ripartita e documentata (v. doc. 4 nel fascicolo di opposizione): 1) euro 1.793,23, scadenza 27/12/2018; v. accredito su conto corrente in data 16- 12/07/2018 per euro 1.793,23; presentazione fattura del 12/07/2018 (pag. 3 del doc. 4, nel fascicolo di opposizione); fattura emessa da per l'importo Parte_1 di euro 1.793,23 (pag. 4 del doc. 4);
pagina 14 di 20 2) euro 4.420,95, scadenza 12/01/2019; accredito su conto corrente in data 16/07/2018 per euro 4.420,95; presentazione fattura del 12/07/2018 (v. pag. 6 del doc. 4 cit.); fattura emessa da CMO S.a.s. del 12/07/2018 per euro 2.426,58 (pag. 7 del doc. 4 cit.), fattura del 12/07/2018 per euro 648,55 (pag. 8 del doc. cit.), fattura del 12/07/2018 per euro 1.345,82 (pag. 9 del doc. cit.); 3) euro 1.252,94, scadenza 15/01/2019; accredito su conto corrente in data 13-
14/09/2018 per euro 1.252,94; accensione anticipo fattura del 13/09/2018 (pag. 11 del doc. 4 cit.), contenente l'indicazione del numero della fattura (005470063081343) e della data di emissione (13/09/2018); 4) euro 215,33, scadenza 10/02/2019; accredito su conto corrente in data 13-
14/09/2018 per euro 215,33; accensione anticipo fattura del 13/09/2018 (v. pag. 14 del doc. cit.), contenente l'indicazione del numero fattura (005470063081345) e della data di emissione (13/09/2018); 5) euro 317,20, scadenza 25/02/2019; accredito su conto corrente in data 13-
14/09/2018 per euro 317,20; accensione anticipo fattura del 13/09/2018 (v. pag. 17 del doc. cit.), contenente l'indicazione del numero fattura (005470063081341) e della data di emissione (13/09/2018); 6) euro 9.154,42, scadenza 10/03/2019; v. accredito su conto corrente in data 13- 14/09/2018 per euro 9.154,42; accensione anticipo fattura (v. pag. 20 del doc. cit.), contenente l'indicazione del numero fattura (005470063081344) e della data di emissione (13/09/2018);
7) euro 8.440,58, scadenza 19/03/2019; accredito su conto corrente in data 11-
8/10/2018 per euro 8.440,58; accensione anticipo fattura (v. pag. 24 del doc. cit.), contenente l'indicazione del numero fattura (005470063182901) e della data di emissione (8/10/2018); richiesta di presentazione fattura (v. pag. 26 del doc. cit.); fattura del 25/09/2018 per euro 3.041,01 (pag. 27 del doc. cit.), fattura del 26/09/2018 per euro 2.418,63 (pag. 28 del doc. cit.), fattura del 21/09/2018 per euro 1.714,59 (v. pag. 29 del doc. cit.); fattura del 19/09/2018 per euro 1.293,35 (pag. 30 del doc. cit.); 8) euro 5.261,35, scadenza 5/04/2019; accredito su conto corrente in data 11- 8/10/2018 per euro 5.261,35; presentazione di fattura dell'8/10/2018 (v. pag. 39 del doc. cit.); fattura del 5/10/2018 per euro 1.993,39 (v. pag. 40 del doc. cit.), fattura del 5/10/2018 per euro 999,85 (v. pag. 41 del doc. cit.), fattura del 5/10/2018 per euro 2.268,11 (pag. 42 del doc. cit.); 9) euro 3.947,83, scadenza 11/04/2019; accredito su conto corrente in data 29/10/2018 per euro 3.947,83; presentazione su fatture del 29/10/2018 (pag. 48 doc. cit.); fattura dell'11/10/2018 per euro 1.162,11 (v. pag. 49 del doc. cit.), fattura dell'11/10/2018 per euro 2.294,06 (v. pag. 51 del doc. cit.), fattura del 12/10/2018 per euro 491,66 (v. pag. 53 del doc. cit.); 10) euro 4.593,80, scadenza 23/04/2019; accredito su conto corrente in data 29/10/2018 per euro 4.593,80; presentazione di fatture del 29/10/2018 (v. pag. 55 del doc. cit.); fattura del 23/10/2018 per euro 1.060,23 (v. pag. 56 del doc. cit.), fattura del 23/10/2018, per euro 1.896,19 (v. pag. 57 del doc. cit.), fattura del 23/10/2018 per euro 891,97 (pag. 59 del doc. cit.); fattura del 24/10/2018 per euro 745,41 (v. pag. 60 del doc. cit.);
pagina 15 di 20 11) euro 2.203,99, scadenza 30/04/2019; accredito su conto corrente in data 14/11/2018 per euro 2.203,99; presentazione di fatture del 14/11/2018 (pag. 64 del doc. cit.); fattura del 31/10/2018 per euro 2.203,99 (v. pag. 65 del doc. cit.), 12) euro 9.496,98, scadenza 13/05/2019; accredito su conto corrente in data 14/11/2018 per euro 9.496,98; presentazione di fatture del 14/11/2018 (v. pag. 70 del doc. cit.); fattura del 13/11/2018 per euro 4.739,64 (v. pag. 71 del doc. cit.), fattura del 13/11/2018 per euro 590,54 (pag. 72 del doc. cit.), fattura del 13/11/2018 per euro 2.562,52 (pag. 73 del doc. cit.), fattura del 13/11/2018 per euro 1.604,26 (pag. 74 del doc. cit.); 13) euro 10.989,43, scadenza 15/05/2019; accredito su conto corrente in data
17/12/2018 per euro 10.989,43; presentazione fattura del 17/12/2018 (v. pag. 78 del doc. cit.); fattura del 15/11/2018 per euro 3.194,51 (v. pag. 79 del doc. cit.), fattura del 20/11/2018 per euro 6.825,00 (v. pag. 80 del doc. cit.), fattura del 30/11/2018 per euro 969,92 (v. pag. 81 del doc. cit.); 14) euro 23.364,85, scadenza 13/06/2019; accredito su conto corrente in data 17/12/2018 per euro 23.364,85; presentazione di fattura del 17/12/2018 (v. pag. 83 del doc. cit.); fattura del 13/12/2018 per euro 5.441,2 (v. pag. 84 del doc. cit.), fattura del 14/12/2018 per euro 4.752,41 (v. pag. 85 del doc. cit.), fattura del 17/12/2018 per euro 13.171,24 (v. pag. 86 del doc. cit.); 15) euro 11.041,18, scadenza 17/06/2019; accredito su conto corrente in data 8- 7/01/2019 per euro 11.041,18; presentazione di fattura del 6/01/2019 (v. pag. 88 del doc. cit.); fattura del 16/12/2018 per euro 1.392,40 (v. pag. 89 del doc. cit.), fattura del 18/12/2018 per euro 4.013,19 (v. pag. 90 del doc. cit.), fattura del 18/12/2018 per euro 1.489,62 (pag. 91 del doc. cit.), fattura del 17/12/2018 per euro 2.575,48 (pag. 92 del doc. cit.), fattura del 19/12/2018 per euro 635,74 (pag. 93 del doc. cit., fattura del 18/12/2018 per euro 934,75 (pag. 94 del doc. cit.); 16) euro 11.279,48, scadenza 30/06/2019; accredito su conto corrente in data 8-
7/01/2019 per euro11.279,48; presentazione di fatture (v. pag. 97 del doc. cit.); fattura del 31/12/2018 per euro 4.346,43 (v. pag. 98 doc. cit.), fattura del 31/12/2018 per euro 6.933,05 (v. pag. 99 del doc. cit.). Ritiene chi scrive che tali copiose produzioni documentali, contrariamente agli assunti di parte opponente, costituiscano idonea prova del credito, posto che parte intervenuta ha provato nel giudizio di opposizione di aver erogato le somme in relazione alla presentazione delle fatture indicate senza che risulti il successivo addebito degli importi sul conto corrente a titolo di insoluti, dovendosi solo precisare che secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, che si condivide, l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un mezzo di impugnazione del decreto ingiuntivo, volto a farne valere i vizi ovvero originarie ragioni di invalidità ma, piuttosto, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso ex art. 633 c.p.c., di talché la documentazione prodotta nel giudizio di opposizione appare idonea a integrare sufficiente prova del credito (Cass., n. 11302/2007; Cass., n. 5844/2006; Cass., n. 2573/2002), anche con riferimento alla somma richiesta a titolo di interessi di mora (per euro 955,68), tenuto conto del tasso applicato (3,3037%: v. doc. 6 conteggi allegato al fascicolo monitorio), inferiore a quello previsto dal contratto quadro (v. documento numerato sempre come doc. 4 nel quale si pagina 16 di 20 prevede espressamente un tasso di mora superiore), non potendosi condividere le doglianze formulate sul punto dagli opponenti nelle note del 15/04/2024. Si ritiene, pertanto, di riconoscere l'importo richiesto a tale titolo. Alla stregua delle considerazioni che precedono la società debitrice principale e il socio accomandatario quale socio accomandatario illimitatamente Parte_1 responsabile (Cass., n. 5428/2019 per l'affermazione del principio che il socio accomandatario di una società di persone è illimitatamente responsabile per effetto della mera titolarità dei poteri connessi alla qualifica richiesta, a prescindere dall'esercizio degli stessi), sono tenuti al pagamento in favore dell'intervenuta del complessivo importo pari a euro 105.389,07 (importo così ottenuto: 81.477,50 + 56.666,72 + 108.729,22=246.873,44
-141.484,37=105.389,07).
6.SULLA NULLITA' DELLA FIDEIUSSIONE PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTITRUST E SULLA INVOCATA APPLICAZIONE DELLA DECADENZA EX ART. 1957 C.C.
Giova, preliminarmente, rilevare che la trattazione della tematica relativa alla validità delle fideiussioni, viene esaminata esclusivamente con riferimento alla posizione della garante stante la responsabilità illimitata di Parte_2 Parte_1 quale socio accomandatario (v. considerazioni sopra svolte) che rende superfluo l'esame di tale posizione nella veste di fideiussore. Tanto premesso, si osserva in fatto che risulta prodotta la seguente documentazione a sostegno della garanzia invocata:
- Fideiussione omnibus fino a concorrenza dell'importo di euro 60.000,00 rilasciata in data 4/02/1994;
- Fideiussione omnibus fino a concorrenza dell'importo di euro 84.000,00 rilasciata in data 15/10/2003, con espressa indicazione che tale fideiussione “altro non è se non la prosecuzione ad ogni effetto e senza soluzione di continuità di quella rilasciata … in data 4/02/1994”;
- Fideiussione omnibus fino a concorrenza dell'importo di euro 96.000,00 rilasciata in data 5/12/2003;
- Aumento fino a concorrenza dell'importo di euro 126.000,00 in data 4/10/2007;
- Aumento fino a concorrenza dell'importo di euro 175.000,00 in data 28/02/2008;
- Fideiussione per operazione specifica rilasciata in data 15/03/2026 con riferimento al finanziamento n. 0I37063101725 del 15/03/2016. Per quanto concerne la invocata nullità della fideiussione in riferimento alla normativa antitrust, si evidenzia, in primo luogo, che la prima fideiussione omnibus, con clausole analoghe a quelle stipulate successivamente, è stata sottoscritta nell'anno 1994. Premesso che l'accertamento della Banca d'Italia in ordine all'esistenza dell'intesa vietata concerne il periodo compreso tra il 2002 e il maggio del 2005 ossia l'arco temporale in cui la stessa ha svolto attività istruttoria nella veste di autorità di vigilanza, parte opponente non ha specificamente allegato, né, in ogni caso, ha provato l'esistenza di un'intesa, anteriore alla stipulazione delle garanzie in contestazione, relative come sopra detto all'anno 1994 – ossia intervenute in epoca notevolmente antecedente al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005-, avente come oggetto o quale effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza pagina 17 di 20 all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari mediante la fissazione di specifiche condizioni contrattuali (Corte d'Appello di Ancona, 24/04/2023). Al riguardo, ritiene chi scrive che parte opponente non possa, pertanto, avvalersi nel caso di specie della presunzione di utilizzo uniforme dell'applicazione dello schema ABI che si verifica laddove la garanzia sia stata stipulata nel periodo temporale oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia, ma deve, piuttosto, a monte allegare e a valle provare ogni elemento costitutivo della fattispecie, tra cui rientra, appunto, quello della preesistente esistenza all'epoca della sottoscrizione dei contratti dell'intesa illecita, prova non integrata nel caso in esame (Tribunale Milano, Sez. Spec. Imprese, 27/03/2023; Tribunale Milano, Sez. Spec. Imprese, 2/02/2023; Tribunale Milano, Sez. Spec. Imprese, 19/01/2022; nella giurisprudenza della Suprema Corte, per l'onere della prova in capo al fideiussore della ricorrenza dei presupposti della dedotta nullità ossia che le lettere di fideiussione costituiscano un contratto a valle di una asserita intesa restrittiva della concorrenza, v. Cass., n. 10888 del 23/04/2024).
Inoltre, le fideiussioni in questione prevedono il pagamento a semplice richiesta scritta (v. artt. 7 delle fideiussioni sopra richiamate). Tale previsione, ad avviso di chi scrive non è suscettibile di essere apprezzata quale clausola vessatoria nella misura in cui il termine semestrale entro cui la banca deve agire rimane fermo, come previsto dall'art. 1957 c.c., mentre si deroga esclusivamente alle modalità con cui la richiesta deve essere effettuata (ossia anche in via stragiudiziale) e, al contempo, il contenuto della clausola non viene applicato sotto il profilo della limitazione della possibilità di proporre eccezioni (astrattamente sussumibile dell'art. 1469-bis c.c. e attualmente nell'art. 33, comma II, lett. t), possibilità che rimane ferma. In altri termini, tale clausola contrattuale non opera nei termini di esclusione del disposto normativo citato ma di esonero del creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria nel termine ivi contemplato, ammettendo la semplice richiesta stragiudiziale (Cass., n. 13078/2008; Cass., n. 7345/1995; per la possibilità di interpretare la clausola nei termini di esonero del creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria: v. anche Cass., n. 16825/2016 in motivazione, che conferma che detta previsione ben può essere finalizzata nella comune intenzione dei contraenti “ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. -ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, esonerando il credito dall'onere di proporre azione giudiziaria”, circostanza che assume rilievo nel caso di specie anche tenuto conto della correlazione sussistente per espressa previsione contrattuale tra diritti derivanti dalla fideiussione ed estinzione del credito verso il debitore;
v. anche Cass., n. 22346/2017 che valorizza che in presenza di un contratto in cui trova applicazione la clausola di decadenza ex art. 1957 c.c. ed è, al contempo, previsto il pagamento a prima richiesta, al fine di evitare la contraddizione tra le previsioni contrattuali “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale secondo la tradizionale esegesi della norma”; successiva conforme: Cass., n. 31509/2021 e Cass., n. 36343/2022; nella giurisprudenza di merito, v. Corte d'Appello Venezia, 10/08/2022; Tribunale Perugia, 23/08/2023), dovendosi precisare in fatto che parte opposta ha comprovato di aver richiesto il pagamento delle somme dovute sia alla debitrice pagina 18 di 20 principale sia ai fideiussori contestualmente alla decadenza dal beneficio del termine, con missive ricevute nel mese di aprile 2021, circostanza pacifica in ordine al ricevimento sulla base della stessa allegazione della parte opponente che ha invocato tali missive datate 31/03/2021 ai fini della decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. (v. doc. 2 nel fascicolo del giudizio di opposizione sopra richiamato e pag. 13 dell'atto di citazione in opposizione). Infine, e con riferimento al finanziamento n. 0I37063101725 del 15/03/2016 (importo azionato nella presente sede in misura pari a euro 81.477,50), occorre rilevare che, come sopra accennato, è stata rilasciata fideiussione specifica. Da tale elemento in fatto discende in diritto che i principi affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di nullità parziale delle clausole non possano trovare applicazione nel caso di specie in cui il garante si è impegnato in solido con la parte debitrice per una obbligazione determinata e richiamata dalla fideiussione (Cass., n. 10689 del 19/04/2024, in motivazione), secondo quanto già affermato dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (Tribunale Bologna, Sez. spec. Imprese, 13/01/2022, per l'affermazione dell'inapplicabilità del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 poiché tale provvedimento riguarda le fideiussioni omnibus che presentano
“una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile”; Tribunale Pescara, 6/03/2023, per l'inapplicabilità del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 alle fideiussioni specifiche;
nello stesso senso: Tribunale Ascoli Piceno n. 47 del 18/01/2024; Tribunale Milano, Sez. spec. Imprese, n. 5481 del 21/06/2022). Resta da precisare che l'inapplicabilità dei principi in tema di violazione della normativa antitrust nelle ipotesi di fideiussione specifica è stata di recente ribadita dalla Suprema Corte, che con decisione n. 33472 del 19/12/2024, in motivazione ha chiarito che “la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula, proprio per il contenuto di quest'ultimo, che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus, ipotesi pacificamente esclusa nella fattispecie” (detta sentenza richiama, al contempo, Cass., n. 19401 del 15/07/2024, che, in motivazione, rimarca “che la fideiussione sottoscritta … era chiaramente una “Fideiussione specifica” … e non “omnibus”, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus”). Infine, anche laddove si acceda all'inquadramento della fattispecie nel contratto autonomo di garanzia, deve, in ogni caso, essere esclusa a monte l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. (Cass., Sez. Un., n. 3947/2010; successiva conforme, Cass., n. 7883/2017). Da tali considerazioni discende il rigetto dei motivi di opposizione formulati con riferimento alla fideiussione. L'impostazione che precede determina l'accoglimento parziale dell'opposizione e la condanna solidale degli opponenti al pagamento dell'importo pari a euro 105.389,07, oltre interessi convenzionali, come richiesti. Le spese di lite, liquidate sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice, si compensano nella misura della metà, tenuto conto della notevole riduzione della pretesa all'esito del giudizio, mentre gli esborsi della CTU espletata, liquidati in corso di causa come da separato decreto, vengono definitivamente posti a carico della parte intervenuta pagina 19 di 20 in applicazione del principio di causalità poiché correlati alla necessità di esaminare i motivi di opposizione risultati fondati all'esito dell'istruttoria. L'abbandono del giudizio da parte dell'opposta a fronte del subentro della intervenuta nella posizione giuridica azionata giustifica la compensazione integrale con riferimento a tale posizione nel rapporto processuale con le altre parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore della parte intervenuta dell'importo pari a euro 105.389,07, oltre interessi convenzionali, come richiesti;
-condanna gli opponenti in solido al rimborso della metà delle spese di lite in favore di parte intervenuta, liquidando le stesse in euro 4.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
compensa la restante metà delle spese di lite (euro 4.000,00);
-pone gli esborsi della CTU espletata, liquidati in corso di causa come da separato decreto, definitivamente a carico della parte intervenuta;
-compensa integralmente le spese di lite tra parte opposta e le parti costituite. 27/01/2025 Scaduti i termini concessi Il giudice (Marzia Di Bari)
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