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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3085 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 13619/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marzano Leonilda AnitaParte_1
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Salvo Riccardo come da procura CP_1 generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il ripristino dell'assegno mensile di assistenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.12.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per il ripristino dell'assegno mensile di assistenza, già precedentemente riconosciuta e poi revocato a seguito di visita di revisione del 6.09.2022; che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ciò premesso, lamentava come il consulente avesse sottovalutato l'effettiva gravità delle patologie documentate in atti. Chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire la prestazione previdenziale in oggetto, con condanna dell' al pagamento degli importi CP_1 conseguentemente dovuti sin dalla revoca disposta in sede amministrativa. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l che contestava gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta nuova CTU medico-legale e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
1 Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Tanto chiarito, venendo al merito, il ricorso è infondato.
La concessione dell'assegno mensile di assistenza presuppone la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74% ex art.13 legge n.118/71 secondo cui «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro … per tredici mensilità, CP_1 con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12 …».
Nel caso di specie, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott.
, ha accertato che le patologie da cui è affetta parte istante (“Esiti di pregresso Persona_1 intervento cardiochirurgico, Spondilodiscoartrosi, Asma allergico bronchiale, Disturbo depressivo minore”) determinano a carico della stessa una invalidità pari al 68%, dunque inferiore al 74% e come tale insufficiente a consentire l'accesso al chiesto beneficio (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 2.05.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Il C.T.U. fornendo i chiarimenti sulle osservazioni di parte ricorrente, richiesti dal Tribunale con ordinanza del 1.10.2025, ha evidenziato che “la non ebbe a subire una procedura cardiochirurgica Parte_1 di sola sostituzione valvolare aortica… ma una procedura di sostituzione totale della valvola e dell'aorta ascendente
…” il CTU ha rilevato: “- che lo scrivente ha rilevato e considerato che effettivamente la ricorrente ha subito un intervento cardiochirurgico di sostituzione valvolare aortica e della prima parte dell'aorta ascendente, - l'obiettività rilevata: ritmo di 78/m, aia cardiaca nelle dimensioni consuete, Toni cardiaci ritmici, click del 2° tono da protesi meccanica. Non segni periferici di stasi venosa, non insufficienza venosa AAII;
- che trattasi di una procedura chirurgica che permette di recuperare una qualità di vita apprezzabile, riducendo notevolmente le limitazioni
2 funzionali prima presenti e conseguenti a quella infermità, - che alla infermità 6442 (41-50%) è stata attribuita una percentuale del 42%, - che alla infermità 6442 si attribuisce la percentuale del 50% in presenza di un quadro clinico ben più grave rispetto a quello presentato dalla ricorrente (quindi in questo caso non si può attribuire la percentuale richiesta dall'Avvocato della Ricorrente)” (cfr. chiarimenti forniti dal dott. in data Per_1
1.12.2025).
Pertanto, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Invero, viene in evidenza una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal
CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, restano poste definitivamente a carico dell' in presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. att. CP_1
c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, 17.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 13619/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marzano Leonilda AnitaParte_1
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Salvo Riccardo come da procura CP_1 generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il ripristino dell'assegno mensile di assistenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.12.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per il ripristino dell'assegno mensile di assistenza, già precedentemente riconosciuta e poi revocato a seguito di visita di revisione del 6.09.2022; che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ciò premesso, lamentava come il consulente avesse sottovalutato l'effettiva gravità delle patologie documentate in atti. Chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire la prestazione previdenziale in oggetto, con condanna dell' al pagamento degli importi CP_1 conseguentemente dovuti sin dalla revoca disposta in sede amministrativa. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l che contestava gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta nuova CTU medico-legale e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
1 Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Tanto chiarito, venendo al merito, il ricorso è infondato.
La concessione dell'assegno mensile di assistenza presuppone la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74% ex art.13 legge n.118/71 secondo cui «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro … per tredici mensilità, CP_1 con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12 …».
Nel caso di specie, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott.
, ha accertato che le patologie da cui è affetta parte istante (“Esiti di pregresso Persona_1 intervento cardiochirurgico, Spondilodiscoartrosi, Asma allergico bronchiale, Disturbo depressivo minore”) determinano a carico della stessa una invalidità pari al 68%, dunque inferiore al 74% e come tale insufficiente a consentire l'accesso al chiesto beneficio (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 2.05.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Il C.T.U. fornendo i chiarimenti sulle osservazioni di parte ricorrente, richiesti dal Tribunale con ordinanza del 1.10.2025, ha evidenziato che “la non ebbe a subire una procedura cardiochirurgica Parte_1 di sola sostituzione valvolare aortica… ma una procedura di sostituzione totale della valvola e dell'aorta ascendente
…” il CTU ha rilevato: “- che lo scrivente ha rilevato e considerato che effettivamente la ricorrente ha subito un intervento cardiochirurgico di sostituzione valvolare aortica e della prima parte dell'aorta ascendente, - l'obiettività rilevata: ritmo di 78/m, aia cardiaca nelle dimensioni consuete, Toni cardiaci ritmici, click del 2° tono da protesi meccanica. Non segni periferici di stasi venosa, non insufficienza venosa AAII;
- che trattasi di una procedura chirurgica che permette di recuperare una qualità di vita apprezzabile, riducendo notevolmente le limitazioni
2 funzionali prima presenti e conseguenti a quella infermità, - che alla infermità 6442 (41-50%) è stata attribuita una percentuale del 42%, - che alla infermità 6442 si attribuisce la percentuale del 50% in presenza di un quadro clinico ben più grave rispetto a quello presentato dalla ricorrente (quindi in questo caso non si può attribuire la percentuale richiesta dall'Avvocato della Ricorrente)” (cfr. chiarimenti forniti dal dott. in data Per_1
1.12.2025).
Pertanto, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Invero, viene in evidenza una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal
CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, restano poste definitivamente a carico dell' in presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. att. CP_1
c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, 17.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
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