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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/09/2025, n. 3039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3039 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11416/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11416/2023
Oggi 25 settembre 2025 innanzi al dott. Mario Ferreri, viste le note depositate dalle parti su udienza cartolare, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11416/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza la sig.ra Parte_1 conviene in giudizio contestando la validità del contratto di apertura di linea di credito CP_1 sottoscritto in data 17 maggio 2002 contestualmente al contratto di finanziamento per l'acquisto di elettrodomestico e pertanto chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni :“ a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite”
Si costituisce la società che contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “- preliminarmente, dichiari l'incompetenza del
Tribunale di Firenze, in favore di Tribunale di Savona quale foro del consumatore o, in subordine, del
Tribunale di Savona quale luogo ove l'obbligazione è sorta, o di Firenze laddove essa deve essere eseguita;
- sempre preliminarmente, dichiari l'improcedibilità dell'azione ex D. Lvo n. 28/2010; - in subordine, sempre preliminarmente, dichiari la carenza di interesse ad agire in capo a Parte_1 nonché inammissibili e, comunque, infondate in diritto ed in fatto tutte le sue domande per le ragioni esposte in premessa;
- nel merito, respinga tutte le domande avanzate dalla ricorrente, anche in via
pagina 2 di 4 istruttoria, poiché inammissibili, infondate e temerarie sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Esperito con esito negato il procedimento di mediazione, il Tribunale rinvia la causa prima al 17 dicembre 2024, successivamente al 10 giugno 2025 ed infine al 25 settembre 2025 ai sensi dell'ex art
281 sexies cpc autorizzando le parti al deposito di memorie conclusionali e note cartolari.
Nel merito la domanda di parte ricorrente merita accoglimento.
Preliminarmente non può trovare accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società resistente tenuto conto che il consumatore può scegliere il foro diverso da quello di sua residenza se lo ritiene più conveniente. Il foro del consumatore è inderogabile esclusivamente se a svantaggio del consumatore che rappresenta “il contraente debole” del rapporto negoziale.
Nel merito le eccezioni tutte sollevate da parte resistente sono superate dal recente orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 12838/2025 del 14/03/2025 in coerenza con la quale occorre affermare la nullità del contratto oggetto di causa sebbene stipulato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010, ai sensi dell'art. 1418 c.c. tenuto conto che la promozione del credito revolving da parte di soggetti non iscritti all'U.I.C. costituisce violazione di norme imperative a tutela dell'ordine economico e del consumatore. Il contratto è, dunque, nullo.
In tal senso il credito revolving non è una semplice carta di pagamento, ma un vero e proprio strumento di finanziamento;
e nel rispetto della normativa antecedente al d.lgs. 141/2010 e quindi in osservanza a quanto disposto dal d.lgs 374/1999 tale attività era riservata ai soggetti iscritti all'elenco e Pt_2 pertanto l'intervento del venditore, se non autorizzato, comporta la nullità dell'intera operazione, anche se non parte formale del contratto.
Ed è tale la circostanza che ricorre nel caso in esame trattandosi di contratto sottoscritto nell'anno
2002.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, ogni diversa domanda ed eccezione, disattesa o assorbita così provvede:
1) dichiara nullo il contratto di finanziamento revolving stipulato fra il ricorrente e TI CA;
pagina 3 di 4 2) dichiara l'obbligo di parte ricorrente di restituire esclusivamente le somme in capitale ricevute al tasso legale di volta in volta vigente;
3) condanna TI CA s.p.a. al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2500,00 per compensi, € 254,00 per esborsi oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge disponendone il pagamento in favore dell'avv. Andrea Ruocco, procuratore antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Firenze, 25 settembre 2025
Il Giudice dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11416/2023
Oggi 25 settembre 2025 innanzi al dott. Mario Ferreri, viste le note depositate dalle parti su udienza cartolare, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11416/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza la sig.ra Parte_1 conviene in giudizio contestando la validità del contratto di apertura di linea di credito CP_1 sottoscritto in data 17 maggio 2002 contestualmente al contratto di finanziamento per l'acquisto di elettrodomestico e pertanto chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni :“ a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite”
Si costituisce la società che contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “- preliminarmente, dichiari l'incompetenza del
Tribunale di Firenze, in favore di Tribunale di Savona quale foro del consumatore o, in subordine, del
Tribunale di Savona quale luogo ove l'obbligazione è sorta, o di Firenze laddove essa deve essere eseguita;
- sempre preliminarmente, dichiari l'improcedibilità dell'azione ex D. Lvo n. 28/2010; - in subordine, sempre preliminarmente, dichiari la carenza di interesse ad agire in capo a Parte_1 nonché inammissibili e, comunque, infondate in diritto ed in fatto tutte le sue domande per le ragioni esposte in premessa;
- nel merito, respinga tutte le domande avanzate dalla ricorrente, anche in via
pagina 2 di 4 istruttoria, poiché inammissibili, infondate e temerarie sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Esperito con esito negato il procedimento di mediazione, il Tribunale rinvia la causa prima al 17 dicembre 2024, successivamente al 10 giugno 2025 ed infine al 25 settembre 2025 ai sensi dell'ex art
281 sexies cpc autorizzando le parti al deposito di memorie conclusionali e note cartolari.
Nel merito la domanda di parte ricorrente merita accoglimento.
Preliminarmente non può trovare accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società resistente tenuto conto che il consumatore può scegliere il foro diverso da quello di sua residenza se lo ritiene più conveniente. Il foro del consumatore è inderogabile esclusivamente se a svantaggio del consumatore che rappresenta “il contraente debole” del rapporto negoziale.
Nel merito le eccezioni tutte sollevate da parte resistente sono superate dal recente orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 12838/2025 del 14/03/2025 in coerenza con la quale occorre affermare la nullità del contratto oggetto di causa sebbene stipulato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010, ai sensi dell'art. 1418 c.c. tenuto conto che la promozione del credito revolving da parte di soggetti non iscritti all'U.I.C. costituisce violazione di norme imperative a tutela dell'ordine economico e del consumatore. Il contratto è, dunque, nullo.
In tal senso il credito revolving non è una semplice carta di pagamento, ma un vero e proprio strumento di finanziamento;
e nel rispetto della normativa antecedente al d.lgs. 141/2010 e quindi in osservanza a quanto disposto dal d.lgs 374/1999 tale attività era riservata ai soggetti iscritti all'elenco e Pt_2 pertanto l'intervento del venditore, se non autorizzato, comporta la nullità dell'intera operazione, anche se non parte formale del contratto.
Ed è tale la circostanza che ricorre nel caso in esame trattandosi di contratto sottoscritto nell'anno
2002.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, ogni diversa domanda ed eccezione, disattesa o assorbita così provvede:
1) dichiara nullo il contratto di finanziamento revolving stipulato fra il ricorrente e TI CA;
pagina 3 di 4 2) dichiara l'obbligo di parte ricorrente di restituire esclusivamente le somme in capitale ricevute al tasso legale di volta in volta vigente;
3) condanna TI CA s.p.a. al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2500,00 per compensi, € 254,00 per esborsi oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge disponendone il pagamento in favore dell'avv. Andrea Ruocco, procuratore antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Firenze, 25 settembre 2025
Il Giudice dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4