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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1033/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
AL AB, AT
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1049/2023 depositato il 22/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Konrad Roengten N. 3 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220026042839 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 febbraio 2023 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 296 2022 00260428 39 000, a lui notificata il 28 luglio 2022, emessa da Riscossione Sicilia S.p.a., per conto dell'Agenzia delle Entrate, per l'importo di euro 703,47 a titolo di tasse automobilistiche relative all'anno
2016, sanzioni e interessi.
Ha dedotto l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, nonchè la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla pretesa e la prescrizione del tributo, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate convenuta ha resistito contestando la fondatezza del ricorso essendo stato interrotto il decorso della prescrizione con processo verbale notificato il 27 giugno 2019 con raccomandata A/R, spedita a mezzo operatore postale (Nexive) al domicilio fiscale del contribuente all'epoca della notifica sito in Indirizzo_1 Palermo (Pa) e tornata al mittente con la dicitura “Invio Rifiutato”.
L'agente della riscossione non si è costituito.
Con memoria depositata il 3 ottobre 2025 il ricorrente ha eccepito la nullità della notifica dell'atto prodromico, sia perché eseguita da operatore postale privato privo, all'epoca, di licenza abilitativa alla notifica di atti giudiziari, sia perché non seguita da raccomandata informativa
La causa, all'udienza del 16 ottobre 2025, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Non può essere condivisa la doglianza riguardante l'asserita nullità della notifica dell'atto presupposto eseguita da un agente di poste private, non titolare di licenza. Oggetto della raccomandata, infatti, non era un atto giudiziario, ma un avviso di consegna del plico, per cui non opera, nel caso in esame, la preclusione riguardante le notifiche eseguite antecedentemente alla legge 124/2017. Come affermato dai giudici di legittimità (cfr. ordinanza n. 28896/24), in tema di notificazione di atti amministrativi e tributari, la notifica effettuata tramite operatore di posta privata nel periodo successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 58/2011
e anteriore alla L. n. 124/2017 è pienamente valida per gli atti diversi dalle notifiche di atti giudiziari e dalle contestazioni di violazioni al Codice della Strada. Infatti, la riserva in favore del fornitore del servizio universale
(Poste Italiane S.p.A.) è stata progressivamente limitata, a seguito del recepimento delle direttive europee sulla liberalizzazione dei servizi postali, fino a riguardare esclusivamente le notificazioni di atti giudiziari ex
L. n. 890/1982 e le notifiche delle violazioni al Codice della Strada ex art. 201 D.Lgs. n. 285/1992. La completa liberalizzazione del servizio si è realizzata solo con la L. n. 124/2017, che ha abrogato l'art. 4 D.Lgs. n. 261/1999. Ne consegue che per gli atti amministrativi e tributari diversi da quelli sopra indicati, la notifica effettuata tramite operatore privato dopo il 30.4.2011 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 58/2011) deve ritenersi valida ed efficace, non applicandosi i principi enunciati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 299/2020 in tema di nullità delle notifiche di atti giudiziari eseguite da operatori privati privi di titolo abilitativo.
Parimenti infondata è l'ulteriore eccezione, atteso che il rifiuto della notifica da parte del destinatario, come nel caso di specie, equivale a una notifica a mani proprie.
Con riguardo alla dedotta prescrizione si osserva che nella fattispecie in esame è pacifico e incontroverso tra le parti, che le tasse automobilistiche di cui alla cartella impugnata si riferiscono all'anno di imposta
2016 e che il relativo termine triennale, che sarebbe maturato il 31 dicembre 2019, è stato interrotto il 27 giugno 2019 con la notifica del processo verbale prodromico alla cartella, con la conseguenza che da tale data è iniziato a decorrere un ulteriore termine triennale, nuovamente interrotto con la notifica dell'atto impugnato.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Nulla va disposto per le spese con riferimento all'Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituitasi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese relative al presente grado di giudizio liquidate in euro 250, oltre oneri di legge. Nulla per le spese rispetto all'altra convenuta.
Così deciso all'udienza del 16 ottobre 2025.
Il giudice est. Il Presidente
LA NA RA AL
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
AL AB, AT
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1049/2023 depositato il 22/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Konrad Roengten N. 3 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220026042839 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 febbraio 2023 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 296 2022 00260428 39 000, a lui notificata il 28 luglio 2022, emessa da Riscossione Sicilia S.p.a., per conto dell'Agenzia delle Entrate, per l'importo di euro 703,47 a titolo di tasse automobilistiche relative all'anno
2016, sanzioni e interessi.
Ha dedotto l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, nonchè la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla pretesa e la prescrizione del tributo, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate convenuta ha resistito contestando la fondatezza del ricorso essendo stato interrotto il decorso della prescrizione con processo verbale notificato il 27 giugno 2019 con raccomandata A/R, spedita a mezzo operatore postale (Nexive) al domicilio fiscale del contribuente all'epoca della notifica sito in Indirizzo_1 Palermo (Pa) e tornata al mittente con la dicitura “Invio Rifiutato”.
L'agente della riscossione non si è costituito.
Con memoria depositata il 3 ottobre 2025 il ricorrente ha eccepito la nullità della notifica dell'atto prodromico, sia perché eseguita da operatore postale privato privo, all'epoca, di licenza abilitativa alla notifica di atti giudiziari, sia perché non seguita da raccomandata informativa
La causa, all'udienza del 16 ottobre 2025, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Non può essere condivisa la doglianza riguardante l'asserita nullità della notifica dell'atto presupposto eseguita da un agente di poste private, non titolare di licenza. Oggetto della raccomandata, infatti, non era un atto giudiziario, ma un avviso di consegna del plico, per cui non opera, nel caso in esame, la preclusione riguardante le notifiche eseguite antecedentemente alla legge 124/2017. Come affermato dai giudici di legittimità (cfr. ordinanza n. 28896/24), in tema di notificazione di atti amministrativi e tributari, la notifica effettuata tramite operatore di posta privata nel periodo successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 58/2011
e anteriore alla L. n. 124/2017 è pienamente valida per gli atti diversi dalle notifiche di atti giudiziari e dalle contestazioni di violazioni al Codice della Strada. Infatti, la riserva in favore del fornitore del servizio universale
(Poste Italiane S.p.A.) è stata progressivamente limitata, a seguito del recepimento delle direttive europee sulla liberalizzazione dei servizi postali, fino a riguardare esclusivamente le notificazioni di atti giudiziari ex
L. n. 890/1982 e le notifiche delle violazioni al Codice della Strada ex art. 201 D.Lgs. n. 285/1992. La completa liberalizzazione del servizio si è realizzata solo con la L. n. 124/2017, che ha abrogato l'art. 4 D.Lgs. n. 261/1999. Ne consegue che per gli atti amministrativi e tributari diversi da quelli sopra indicati, la notifica effettuata tramite operatore privato dopo il 30.4.2011 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 58/2011) deve ritenersi valida ed efficace, non applicandosi i principi enunciati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 299/2020 in tema di nullità delle notifiche di atti giudiziari eseguite da operatori privati privi di titolo abilitativo.
Parimenti infondata è l'ulteriore eccezione, atteso che il rifiuto della notifica da parte del destinatario, come nel caso di specie, equivale a una notifica a mani proprie.
Con riguardo alla dedotta prescrizione si osserva che nella fattispecie in esame è pacifico e incontroverso tra le parti, che le tasse automobilistiche di cui alla cartella impugnata si riferiscono all'anno di imposta
2016 e che il relativo termine triennale, che sarebbe maturato il 31 dicembre 2019, è stato interrotto il 27 giugno 2019 con la notifica del processo verbale prodromico alla cartella, con la conseguenza che da tale data è iniziato a decorrere un ulteriore termine triennale, nuovamente interrotto con la notifica dell'atto impugnato.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Nulla va disposto per le spese con riferimento all'Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituitasi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese relative al presente grado di giudizio liquidate in euro 250, oltre oneri di legge. Nulla per le spese rispetto all'altra convenuta.
Così deciso all'udienza del 16 ottobre 2025.
Il giudice est. Il Presidente
LA NA RA AL