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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/03/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 3130 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2018, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Daniele Claudio Nicola Sciaraffia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Acerenza alla via Cirillo n. 34, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione,
ATTRICE
E
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Rosanna Agatiello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla via
Carlo Bò n. 19, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione depositato in data 03/11/2018, l'attrice Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, la Sig.ra per ivi CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni morali, esistenziali e non patrimoniali, cagionati all' odierna attrice, liquidandoli nell' importo di € 25.000,00; in via subordinata, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni morali, esistenziali e non patrimoniali cagionati all' odierna attrice, liquidandoli in via equitativa ex artt. 1126 e
2056 c.c. nella diversa somma ritenuta più di giustizia, attualizzata al momento della decisione;
in ogni caso, con condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo”. A sostegno, l'istante deduceva che dal marzo 2014 sull'utenza telefonica n. 0971741015 intestata a padre dell'attrice, venivano ricevute innumerevoli Controparte_2
telefonate dal contenuto ingiurioso e diffamatorio. A seguito di ciò Controparte_2
provvedeva a sporgere formale denuncia/querela nei confronti di persona ignota, di sesso femminile;
in alcune delle telefonate la chiamante, riferendosi alla propria figlia, odierna attrice, la apostrofava con epiteti diffamatori e ingiuriosi. All'esito delle indagini (Proc. pen. n. 121/2015 RGNR) espletate dai Carabinieri di Acerenza su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, si accertava che l'utenza da cui provenivano le telefonate, indicate dal denunciante, era la rete mobile n.
3349721409 intestata a quindi, la Procura chiedeva procedersi per CP_1
l'accertamento della penale responsabilità, della odierna convenuta, con citazione diretta a giudizio per il reato p. e p. dall'art. 660 c.p..
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 07/03/2019 si costituiva in giudizio che chiedeva all'adito Tribunale di voler “in via preliminare di merito CP_1
dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art.164, comma IV, c.p.c., attesa la mancata esposizione dei fatti di cui al nn 3 e 4 dell' art.163 c.p.c.; n via principale di merito rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata per le motivazioni suesposte, con espressa richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c.; n via subordinata - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore, si chiede una valutazione del danno equitativa che sia correlata al fatto/reato oggetto di valutazione del giudice penale. Con vittoria di spese ed onorari, come per legge”.
Deduceva la convenuta che il procedimento penale indicato nell'atto di citazione con n.
121/2015 R.G.n.r. - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza-, traeva origine dalla denuncia/querela sporta contro ignoti dal sig. intestatario Controparte_2 dell'utenza , per molestia e disturbo ricevute dall'utenza mobile della sig.ra P.IVA_1
che veniva tratta a giudizio per rispondere del reato previsto e punito CP_1 dall'art.660 c.p. Quindi, la pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice è collegata alla sola imputazione del reato contravvenzionale di cui all'art.660 c.p., e non al reato di ingiuria
(depenalizzato) o diffamazione, poiché nella fattispecie mancano gli elementi concretizzanti dei relativi reati.
***
La causa istruita per via documentale ed orale all'udienza del 20/11/2024, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3) Preliminarmente, sulla eccepita nullità dell'atto di citazione ex art.164, comma
IV, c.p.c., attesa la mancata esposizione dei fatti di cui ai nn. 3 e 4 dell' art.163 c.p.c. si osserva che evidenzia quanto segue: “se nell'atto di citazione risulta omesso o incerto il petitum oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda, si verifica una nullità ma la valutazione che deve fare il giudice, in merito, deve tenere conto nell'identificazione dell'oggetto alla domanda dell'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e nei documenti allegati. La nullità si verifica solo se a seguito di tale esame l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto" (Cass. civ. S.U. del
22/05/2012 n. 8077). La valutazione deve essere fatta con riferimento al caso specifico tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati. Bisogna anche tenere conto che la nullità della citazione per incertezza della domanda ha la sua ratio nell'esigenza di consentire al convenuto di apprestare le sue difese.
Nella fattispecie la convenuta ha svolto compiutamente le proprie difese poiché dagli atti e dalla documentazione non vi è alcuna incertezza sull'oggetto della domanda e sui fatti posti a fondamento della stessa.
Pertanto, anche la tale eccezione non merita di essere accolta.
4) In diritto. Parte attrice ha prospettato una condotta ingiuriosa e diffamatoria ai propri danni a seguito delle telefonate ricevute sull'utenza telefonica intestata al padre,
a tal uopo è bene osservare, come noto, che l'art. 594 c.p. puniva con la “reclusione fino a 6 mesi e con la multa fino a 516 euro” chiunque “... offende l'onore e il decoro di una persona presente...”.
Con il D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il reato di ingiuria è stato depenalizzato con contestuale introduzione di una sanzione pecuniaria sul piano civile. A norma dell'art. 4 del D.lgs. n. 7 del 2016 l'autore dell'ingiuria, “Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila: a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa...”. Inoltre, i successivi commi del menzionato art. 4 dispongono che “... Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori.
3. Non è sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”. La previsione di una sanzione pecuniaria, tuttavia, è condizionata dalla presenza del dolo in capo all'autore del fatto illecito, ma non incide sul risarcimento del danno atteso che, ai sensi dell'art. 3 “I fatti previsti dall'articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita.
2. Si osserva la disposizione di cui all'articolo 2947, primo comma, del codice civile”.
Sotto il profilo soggettivo, peraltro, va ricordato in via generale, che ad integrare il
“pregresso” reato di ingiuria e, oggi, l'illecito “tipico” sanzionato con pena pecuniaria civile (costituente, in ogni caso, illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. in quanto lesivo di interessi, quali l'onore e il decoro, afferenti i diritti fondamentali della persona) è sufficiente il c.d. dolo generico, ossia la consapevolezza, da parte dell'autore dell'illecito, della valenza “offensiva” delle parole utilizzate anche prescindendo dall'esistenza o meno del c.d. animus iniurandi e, dunque, della specifica volontà di offesa.
Dunque, l'intervenuta abrogazione della fattispecie penale e la qualificazione della stessa come illecito civile a seguito del D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 non comporta il venir meno della pretesa risarcitoria in capo al soggetto leso;
la stessa giurisprudenza penale, sul punto, ha espressamente riconosciuto alla parte offesa la possibilità di agire ex novo per il risarcimento del danno in sede civile (Cass. pen. sent. n. 12768/2017;
Trib. Perugia, sent. n. 1258/2021). Mentre, il delitto di diffamazione è un reato contro l'onore previsto e punito all'art. 595 c.p.
Mentre, il bene giuridico tutelato dall'art. 595 c.p. è l'onore, che racchiude la definizione di decoro, ossia l'insieme delle doti morali (onestà, lealtà, ecc.), intellettuali
(intelligenza, istruzione, ecc.), fisiche (sanità, prestanza, ecc.) e delle altre qualità che concorrono a determinare il pregio dell'individuo nell'ambiente in cui vive. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'art. 595 c.p. tutela l'onore “nel suo riflesso in termini di valutazione sociale (alias reputazione) di ciascun cittadino” (Cass. pen. Sez. V, 19/10/2012, n. 5654). Il bene giuridico dell'onore tutelato ex art. 595 c.p. ha quindi un riflesso oggettivo come percezione che la collettività ha delle qualità essenziali di una persona. L'onore, sotto il profilo soggettivo inteso come sentimento del proprio valore sociale era tutelato invece dal delitto di ingiuria ex art. 594 c.p. Ed invero, la differenza sostanziale tra i predetti delitti consisteva nel fatto che il delitto di ingiuria veniva commesso in presenza della persona offesa, mentre il delitto di diffamazione è commesso in assenza della persona offesa. 5) La condotta illecita. Ai fini del decidere occorre, dunque, accertare la condotta illecita allegata dall'attrice - consistente nella valenza ingiuriosa o diffamatorie delle espressioni utilizzate da E' regola consolidata che il giudicato penale CP_1 esime l'attore dal dover fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa ai sensi dell'art. 2697 c.c., tale regola prevede che l'attore il quale invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., e cioè: a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un “danno ingiusto”, e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela (c.d. danno evento), con la puntualizzazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria (art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
Quindi, ove non sussiste alcun giudicato penale, l'attore è tenuto a provare il fatto costitutivo della lesione, il danno sofferto ed il nesso causale con il fatto illecito che va accertato in questa sede.
Come evidenziato dalla convenuta il processo penale è stato celebrato per il solo reato di cui all'art. 660 c.p. per molestia e disturbo, la sentenza dichiarava di non doversi procedere nei confronti di siccome estinto a seguito di oblazione pagata, CP_1
ritenendo, il giudice penale, che non sussistevano gli elementi da imporre una sentenza di assoluzione ex art. 129, comma secondo cpp.
6) Ai fini del decidere, quindi, è necessario puntualizzare, innanzitutto, che nella fattispecie non sussistono i presupposti del delitto di ingiuria che recitava: “Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila: a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa...”, quindi, il fatto deve essere consumato alla presenza della persona offesa, mentre, nel caso di specie le telefonate erano effettuate presso l'abitazione dei genitori di sull'utenza intestata a il quale era chi materialmente Parte_1 Controparte_2 ha sempre risposto alle telefonate. Pertanto, manca l'elemento essenziale della presenza dell'attrice, perché si possa configurare la fattispecie del depenalizzato reato di ingiuria. 6.1) Però, non ricorre neppure l'ipotesi del risarcimento per il reato accertato in sede penale, della molestia e del disturbo a mezzo telefono ex art. 660 c.p., in quanto la domanda doveva essere presentata in sede civile dai genitori dell'odierna attrice che erano coloro i quali ricevevano le telefonate moleste, così come hanno provveduto a formalizzare la denuncia/querela contro ignoti.
6.2) Ciò posto, ragioni di logica argomentativa impongono di svolgere qualche breve notazione di carattere generale sulla fattispecie della diffamazione che, ai fini dell'azione civilistica risarcitoria, deve essere delibata dal giudice incidenter tantum.
Ebbene, ai sensi dell'art. 595 c.p., commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. Ai fini della configurabilità di tale illecito penale è necessario che la persona offesa non sia presente o, almeno, che non sia stato in grado di percepire l'offesa.
L'assenza dell'offeso al momento dell'azione criminosa è requisito dedotto dall'inciso
“fuori dei casi indicati dall'articolo precedente” indicato nell'art. 595 c.p.
L'impossibilità che la persona offesa percepisca direttamente l'addebito diffamatorio per il quale non può difendersi o ritorcere l'offesa nell'immediato.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha statuito, in relazione al delitto di diffamazione commesso a mezzo posta elettronica, tuttavia, che integra il delitto ex art. 595
c.p. “l'invio di e-mail a contenuto offensivo anche nell'eventualità che tra i destinatari del messaggio di posta elettronica vi sia l'offeso” (Cass. pen., Sez. V, 04/03/2021, n.
13252). Il delitto di diffamazione è un reato di pericolo e, pertanto, l'offesa viene intesa come probabilità o possibilità che l'uso di parole o di atti destinati a ledere l'onore provochi una effettiva lesione.
Per comunicazione con più persone si intende che l'agente renda partecipi dell'addebito diffamatorio almeno due persone – tra le quali non vanno conteggiati, oltre al soggetto passivo, il soggetto attivo e gli eventuali concorrenti nel reato -, le quali siano state in grado di percepire l'offesa e di comprenderne il significato.
Su quest'ultimo requisito, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che sussiste il delitto ex art. 595 c.p. anche quando il colpevole comunica l'offesa a una sola persona purché questa, a sua volta, la comunichi ad altre, e ciò si sia verificato. Ed infatti, la
Corte di Cassazione ha chiarito che “perché ricorra il delitto di diffamazione, è sufficiente che l'agente comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona ma con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri”. Tale requisito, peraltro, deve presumersi qualora l'espressione offensiva sia contenuta in un documento che, per sua natura, sia destinato ad essere visionato da più persone (cfr.
Cass. pen., Sez. V, 26/05/2016, n. 522. Fattispecie relativa a frasi offensive inserite in un vaglia postale, che per necessità operative del servizio postale, non resta riservato tra il mittente ed il destinatario).
Anche la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) di messaggi contenenti espressioni lesive dell'altrui reputazione integra il reato di diffamazione aggravata anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione ad un solo indirizzo
“mail”, in quanto la certificazione garantisce la prova dell'invio e della consegna della comunicazione ma non ne esclude di per sé la potenziale accessibilità a terzi diversi dal destinatario a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, per la cui prevedibilità in concreto è richiesto, tuttavia, un rafforzato onere di giustificazione”.
(Cass. pen. Sez. V Sent., 23/10/2020, n. 34831).
7) Svolte queste brevi osservazioni in punto di diritto, occorre ora procedere a esaminare le prove su cui si poggia la richiesta di risarcimento danni.
Innanzitutto, va evidenziato che all'udienza del 31/03/2023 la convenuta , CP_1
confermava di aver effettuato con la propria utenza mobile telefonate al n. 0971.741015 di mentre negava che le telefonate fossero a contenuto diffamatorio. Controparte_2
All'udienza del 03/11/2023, veniva escusso il teste padre, dell'attrice, Controparte_2 il quale riferiva di aver “… ricevuto telefonate moleste sempre verso le ore 22 di sera
… di aver presentato querela … che le telefonate venivano fatte da una donna offendendo l'onore della famiglia ed in modo specifico offendevano mia figlia”. Alla medesima udienza veniva escussa madre dell'attrice, che riferiva Persona_1
“E' vero che a partire dal marzo 2014 abbiamo ricevuto … telefonate moleste nei confronti della mia famiglia e di mia figlia … io ero sempre presente perché mio marito rispondeva dalla camera da letto dove eravamo andati a dormire, quindi, ascoltavo le telefonate perché ero vicino a mio marito”.
8) Orbene, all'esito dell'istruttoria compiuta, e stante la ritenuta attendibilità dei testi escussi può ragionevolmente affermarsi la configurazione della fattispecie obiettiva del reato di diffamazione, poiché l'odierna convenuta non ha negato di aver proceduto ad effettuare con la propria utenza mobile le telefonate all'utenza del telefonate CP_2
che per le modalità in cui sono state effettuate non possono ritenersi di cortesia o conviviali, pertanto, è verosimile che ha profferito frasi come “tua figlia CP_1 va alla ragioneria a fare la zoccola” offendendo l'onore dell'attrice. Così come risulta verosimile che effettuava le telefonate lesive alla presenza di altre CP_1
persone, avendo utilizzato il proprio cellulare.
Quanto immediatamente precede conduce questo giudice a ritenere che le telefonate offensive ledano l'onore e la dignità personale dell'odierna attrice, integrando l'elemento materiale della fattispecie diffamatoria.
In relazione, poi, alla sussistenza dell'elemento soggettivo, come noto, è necessario e sufficiente che ricorra il dolo generico, anche nelle forme del dolo eventuale, cioè la consapevolezza di offendere l'onore e la reputazione altrui, la quale, nel caso di specie, si può desumere dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni usate.
Tanto puntualizzato in ordine all'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie diffamatoria, occorre accertare la consistenza dei pregiudizi patiti da in Parte_1
conseguenza alle telefonate lesive.
Al riguardo, preme evidenziare che non possa essere condiviso l'assunto per cui il danno non patrimoniale da lesione dell'onore e della reputazione sia un danno in re ipsa, ciò contrastando con l'attuale, e ormai consolidatosi (a partire dalle pronunce delle Sezioni
Unite del 2008: si vada segnatamente, Cass., 11 novembre 2008, n. 26972, sino alla recente Cass., sez. un., 22 luglio 2015, n. 15350), orientamento che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato
(Cass., 12 aprile 2011, n. 8421), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass., 26 settembre 2013, n. 22100; Cass.,
15 luglio 2014, n. 16133; in tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo: Cass., 26 maggio 2009, n. 12242), sia, infine, che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, e, tra questi, il diritto all'immagine (anche di enti collettivi:
Cass., 13 ottobre 2016, n. 20643) e, segnatamente, il diritto all'onore ed alla reputazione della persona fisica (Cass., 18 novembre 2014, n. 24474).
Le conclusioni che precedono traggono alimento dal superamento della teorica del c.d.
"danno evento", elaborata compiutamente, come è noto, dalla sentenza n. 184 del 1986 della Corte costituzionale in tema di danno biologico e oggetto di revirement da parte della stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 372 del 1994. Orbene, il danno risarcibile, nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma dell'art. 2043 c.c., cui è da ricondurre la struttura stessa dell'illecito aquiliano, non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione
(Cass. n. 16133 del 2014). Detta ricostruzione muove anzitutto dal riconoscimento che l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dal citato art. 2043, senza differenziazioni in termini di prova (cfr. Cass., sez. un. n. 26972 del 2008, cit.).
Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole (ossia, una perdita ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., quale norma richiamata dall'art. 2056 c.c.) di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene, a tale ultimo fine, possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici, là dove, proprio in materia di danno causato da diffamazione, idonei parametri di riferimento possono rinvenirsi, tra gli altri, dalla rilevanza dell'offesa e dalla posizione sociale della vittima.
In applicazione di tali parametri, dunque, pare equo liquidare il danno non patrimoniale subito dall'attrice in € 2.000,00, anche in mancanza di elementi che inducano a ritenere ragionevolmente un danno di ammontare superiore. Ed invero, alcuna prova specifica è stata dedotta in ordine alle effettive condizioni di turbamento di prodottesi Parte_1
in seguito e in conseguenza delle telefonate lesive.
9) Ciò posto, essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass.17/2/1995 n.1712), ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
È stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore. Tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in danaro. Se quindi il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, l'attrice ha diritto anche agli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo sopra precisato devalutato alla data del sinistro, in base agli indici ISTAT, e cioè dall'ottobre 2014 e, quindi, anno per anno, ed a partire dalla predetta data e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sul totale sopra liquidato all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
10) Non resta che statuire sulle spese di lite, le quali sono liquidate come in dispositivo in applicazione del principio di soccombenza e tenuto conto delle questioni oggetto di trattazione, del decisum e dell'impegno defensionale profuso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 3130/2018 tra (attrice) e Parte_1 CP_1
(convenuta), ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda dell'attrice nei limiti sopra specificati per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, della somma di € 2.000,00, somma già rivalutata ad oggi, e agli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma devalutata alla data dell'ottobre 2014 fino alla presente pronuncia, oltre agli interessi al tasso legale dalla pronuncia e fino al soddisfo;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, che liquida in € 2.552,00, oltre accessori di legge e spese per contributo unificato riconosciuto al 50%, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Potenza in data 11/03/2025
Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 3130 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2018, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Daniele Claudio Nicola Sciaraffia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Acerenza alla via Cirillo n. 34, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione,
ATTRICE
E
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Rosanna Agatiello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla via
Carlo Bò n. 19, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione depositato in data 03/11/2018, l'attrice Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, la Sig.ra per ivi CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni morali, esistenziali e non patrimoniali, cagionati all' odierna attrice, liquidandoli nell' importo di € 25.000,00; in via subordinata, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni morali, esistenziali e non patrimoniali cagionati all' odierna attrice, liquidandoli in via equitativa ex artt. 1126 e
2056 c.c. nella diversa somma ritenuta più di giustizia, attualizzata al momento della decisione;
in ogni caso, con condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo”. A sostegno, l'istante deduceva che dal marzo 2014 sull'utenza telefonica n. 0971741015 intestata a padre dell'attrice, venivano ricevute innumerevoli Controparte_2
telefonate dal contenuto ingiurioso e diffamatorio. A seguito di ciò Controparte_2
provvedeva a sporgere formale denuncia/querela nei confronti di persona ignota, di sesso femminile;
in alcune delle telefonate la chiamante, riferendosi alla propria figlia, odierna attrice, la apostrofava con epiteti diffamatori e ingiuriosi. All'esito delle indagini (Proc. pen. n. 121/2015 RGNR) espletate dai Carabinieri di Acerenza su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, si accertava che l'utenza da cui provenivano le telefonate, indicate dal denunciante, era la rete mobile n.
3349721409 intestata a quindi, la Procura chiedeva procedersi per CP_1
l'accertamento della penale responsabilità, della odierna convenuta, con citazione diretta a giudizio per il reato p. e p. dall'art. 660 c.p..
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 07/03/2019 si costituiva in giudizio che chiedeva all'adito Tribunale di voler “in via preliminare di merito CP_1
dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art.164, comma IV, c.p.c., attesa la mancata esposizione dei fatti di cui al nn 3 e 4 dell' art.163 c.p.c.; n via principale di merito rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata per le motivazioni suesposte, con espressa richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c.; n via subordinata - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore, si chiede una valutazione del danno equitativa che sia correlata al fatto/reato oggetto di valutazione del giudice penale. Con vittoria di spese ed onorari, come per legge”.
Deduceva la convenuta che il procedimento penale indicato nell'atto di citazione con n.
121/2015 R.G.n.r. - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza-, traeva origine dalla denuncia/querela sporta contro ignoti dal sig. intestatario Controparte_2 dell'utenza , per molestia e disturbo ricevute dall'utenza mobile della sig.ra P.IVA_1
che veniva tratta a giudizio per rispondere del reato previsto e punito CP_1 dall'art.660 c.p. Quindi, la pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice è collegata alla sola imputazione del reato contravvenzionale di cui all'art.660 c.p., e non al reato di ingiuria
(depenalizzato) o diffamazione, poiché nella fattispecie mancano gli elementi concretizzanti dei relativi reati.
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La causa istruita per via documentale ed orale all'udienza del 20/11/2024, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3) Preliminarmente, sulla eccepita nullità dell'atto di citazione ex art.164, comma
IV, c.p.c., attesa la mancata esposizione dei fatti di cui ai nn. 3 e 4 dell' art.163 c.p.c. si osserva che evidenzia quanto segue: “se nell'atto di citazione risulta omesso o incerto il petitum oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda, si verifica una nullità ma la valutazione che deve fare il giudice, in merito, deve tenere conto nell'identificazione dell'oggetto alla domanda dell'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e nei documenti allegati. La nullità si verifica solo se a seguito di tale esame l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto" (Cass. civ. S.U. del
22/05/2012 n. 8077). La valutazione deve essere fatta con riferimento al caso specifico tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati. Bisogna anche tenere conto che la nullità della citazione per incertezza della domanda ha la sua ratio nell'esigenza di consentire al convenuto di apprestare le sue difese.
Nella fattispecie la convenuta ha svolto compiutamente le proprie difese poiché dagli atti e dalla documentazione non vi è alcuna incertezza sull'oggetto della domanda e sui fatti posti a fondamento della stessa.
Pertanto, anche la tale eccezione non merita di essere accolta.
4) In diritto. Parte attrice ha prospettato una condotta ingiuriosa e diffamatoria ai propri danni a seguito delle telefonate ricevute sull'utenza telefonica intestata al padre,
a tal uopo è bene osservare, come noto, che l'art. 594 c.p. puniva con la “reclusione fino a 6 mesi e con la multa fino a 516 euro” chiunque “... offende l'onore e il decoro di una persona presente...”.
Con il D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il reato di ingiuria è stato depenalizzato con contestuale introduzione di una sanzione pecuniaria sul piano civile. A norma dell'art. 4 del D.lgs. n. 7 del 2016 l'autore dell'ingiuria, “Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila: a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa...”. Inoltre, i successivi commi del menzionato art. 4 dispongono che “... Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori.
3. Non è sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”. La previsione di una sanzione pecuniaria, tuttavia, è condizionata dalla presenza del dolo in capo all'autore del fatto illecito, ma non incide sul risarcimento del danno atteso che, ai sensi dell'art. 3 “I fatti previsti dall'articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita.
2. Si osserva la disposizione di cui all'articolo 2947, primo comma, del codice civile”.
Sotto il profilo soggettivo, peraltro, va ricordato in via generale, che ad integrare il
“pregresso” reato di ingiuria e, oggi, l'illecito “tipico” sanzionato con pena pecuniaria civile (costituente, in ogni caso, illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. in quanto lesivo di interessi, quali l'onore e il decoro, afferenti i diritti fondamentali della persona) è sufficiente il c.d. dolo generico, ossia la consapevolezza, da parte dell'autore dell'illecito, della valenza “offensiva” delle parole utilizzate anche prescindendo dall'esistenza o meno del c.d. animus iniurandi e, dunque, della specifica volontà di offesa.
Dunque, l'intervenuta abrogazione della fattispecie penale e la qualificazione della stessa come illecito civile a seguito del D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 non comporta il venir meno della pretesa risarcitoria in capo al soggetto leso;
la stessa giurisprudenza penale, sul punto, ha espressamente riconosciuto alla parte offesa la possibilità di agire ex novo per il risarcimento del danno in sede civile (Cass. pen. sent. n. 12768/2017;
Trib. Perugia, sent. n. 1258/2021). Mentre, il delitto di diffamazione è un reato contro l'onore previsto e punito all'art. 595 c.p.
Mentre, il bene giuridico tutelato dall'art. 595 c.p. è l'onore, che racchiude la definizione di decoro, ossia l'insieme delle doti morali (onestà, lealtà, ecc.), intellettuali
(intelligenza, istruzione, ecc.), fisiche (sanità, prestanza, ecc.) e delle altre qualità che concorrono a determinare il pregio dell'individuo nell'ambiente in cui vive. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'art. 595 c.p. tutela l'onore “nel suo riflesso in termini di valutazione sociale (alias reputazione) di ciascun cittadino” (Cass. pen. Sez. V, 19/10/2012, n. 5654). Il bene giuridico dell'onore tutelato ex art. 595 c.p. ha quindi un riflesso oggettivo come percezione che la collettività ha delle qualità essenziali di una persona. L'onore, sotto il profilo soggettivo inteso come sentimento del proprio valore sociale era tutelato invece dal delitto di ingiuria ex art. 594 c.p. Ed invero, la differenza sostanziale tra i predetti delitti consisteva nel fatto che il delitto di ingiuria veniva commesso in presenza della persona offesa, mentre il delitto di diffamazione è commesso in assenza della persona offesa. 5) La condotta illecita. Ai fini del decidere occorre, dunque, accertare la condotta illecita allegata dall'attrice - consistente nella valenza ingiuriosa o diffamatorie delle espressioni utilizzate da E' regola consolidata che il giudicato penale CP_1 esime l'attore dal dover fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa ai sensi dell'art. 2697 c.c., tale regola prevede che l'attore il quale invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., e cioè: a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un “danno ingiusto”, e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela (c.d. danno evento), con la puntualizzazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria (art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
Quindi, ove non sussiste alcun giudicato penale, l'attore è tenuto a provare il fatto costitutivo della lesione, il danno sofferto ed il nesso causale con il fatto illecito che va accertato in questa sede.
Come evidenziato dalla convenuta il processo penale è stato celebrato per il solo reato di cui all'art. 660 c.p. per molestia e disturbo, la sentenza dichiarava di non doversi procedere nei confronti di siccome estinto a seguito di oblazione pagata, CP_1
ritenendo, il giudice penale, che non sussistevano gli elementi da imporre una sentenza di assoluzione ex art. 129, comma secondo cpp.
6) Ai fini del decidere, quindi, è necessario puntualizzare, innanzitutto, che nella fattispecie non sussistono i presupposti del delitto di ingiuria che recitava: “Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila: a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa...”, quindi, il fatto deve essere consumato alla presenza della persona offesa, mentre, nel caso di specie le telefonate erano effettuate presso l'abitazione dei genitori di sull'utenza intestata a il quale era chi materialmente Parte_1 Controparte_2 ha sempre risposto alle telefonate. Pertanto, manca l'elemento essenziale della presenza dell'attrice, perché si possa configurare la fattispecie del depenalizzato reato di ingiuria. 6.1) Però, non ricorre neppure l'ipotesi del risarcimento per il reato accertato in sede penale, della molestia e del disturbo a mezzo telefono ex art. 660 c.p., in quanto la domanda doveva essere presentata in sede civile dai genitori dell'odierna attrice che erano coloro i quali ricevevano le telefonate moleste, così come hanno provveduto a formalizzare la denuncia/querela contro ignoti.
6.2) Ciò posto, ragioni di logica argomentativa impongono di svolgere qualche breve notazione di carattere generale sulla fattispecie della diffamazione che, ai fini dell'azione civilistica risarcitoria, deve essere delibata dal giudice incidenter tantum.
Ebbene, ai sensi dell'art. 595 c.p., commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. Ai fini della configurabilità di tale illecito penale è necessario che la persona offesa non sia presente o, almeno, che non sia stato in grado di percepire l'offesa.
L'assenza dell'offeso al momento dell'azione criminosa è requisito dedotto dall'inciso
“fuori dei casi indicati dall'articolo precedente” indicato nell'art. 595 c.p.
L'impossibilità che la persona offesa percepisca direttamente l'addebito diffamatorio per il quale non può difendersi o ritorcere l'offesa nell'immediato.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha statuito, in relazione al delitto di diffamazione commesso a mezzo posta elettronica, tuttavia, che integra il delitto ex art. 595
c.p. “l'invio di e-mail a contenuto offensivo anche nell'eventualità che tra i destinatari del messaggio di posta elettronica vi sia l'offeso” (Cass. pen., Sez. V, 04/03/2021, n.
13252). Il delitto di diffamazione è un reato di pericolo e, pertanto, l'offesa viene intesa come probabilità o possibilità che l'uso di parole o di atti destinati a ledere l'onore provochi una effettiva lesione.
Per comunicazione con più persone si intende che l'agente renda partecipi dell'addebito diffamatorio almeno due persone – tra le quali non vanno conteggiati, oltre al soggetto passivo, il soggetto attivo e gli eventuali concorrenti nel reato -, le quali siano state in grado di percepire l'offesa e di comprenderne il significato.
Su quest'ultimo requisito, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che sussiste il delitto ex art. 595 c.p. anche quando il colpevole comunica l'offesa a una sola persona purché questa, a sua volta, la comunichi ad altre, e ciò si sia verificato. Ed infatti, la
Corte di Cassazione ha chiarito che “perché ricorra il delitto di diffamazione, è sufficiente che l'agente comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona ma con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri”. Tale requisito, peraltro, deve presumersi qualora l'espressione offensiva sia contenuta in un documento che, per sua natura, sia destinato ad essere visionato da più persone (cfr.
Cass. pen., Sez. V, 26/05/2016, n. 522. Fattispecie relativa a frasi offensive inserite in un vaglia postale, che per necessità operative del servizio postale, non resta riservato tra il mittente ed il destinatario).
Anche la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) di messaggi contenenti espressioni lesive dell'altrui reputazione integra il reato di diffamazione aggravata anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione ad un solo indirizzo
“mail”, in quanto la certificazione garantisce la prova dell'invio e della consegna della comunicazione ma non ne esclude di per sé la potenziale accessibilità a terzi diversi dal destinatario a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, per la cui prevedibilità in concreto è richiesto, tuttavia, un rafforzato onere di giustificazione”.
(Cass. pen. Sez. V Sent., 23/10/2020, n. 34831).
7) Svolte queste brevi osservazioni in punto di diritto, occorre ora procedere a esaminare le prove su cui si poggia la richiesta di risarcimento danni.
Innanzitutto, va evidenziato che all'udienza del 31/03/2023 la convenuta , CP_1
confermava di aver effettuato con la propria utenza mobile telefonate al n. 0971.741015 di mentre negava che le telefonate fossero a contenuto diffamatorio. Controparte_2
All'udienza del 03/11/2023, veniva escusso il teste padre, dell'attrice, Controparte_2 il quale riferiva di aver “… ricevuto telefonate moleste sempre verso le ore 22 di sera
… di aver presentato querela … che le telefonate venivano fatte da una donna offendendo l'onore della famiglia ed in modo specifico offendevano mia figlia”. Alla medesima udienza veniva escussa madre dell'attrice, che riferiva Persona_1
“E' vero che a partire dal marzo 2014 abbiamo ricevuto … telefonate moleste nei confronti della mia famiglia e di mia figlia … io ero sempre presente perché mio marito rispondeva dalla camera da letto dove eravamo andati a dormire, quindi, ascoltavo le telefonate perché ero vicino a mio marito”.
8) Orbene, all'esito dell'istruttoria compiuta, e stante la ritenuta attendibilità dei testi escussi può ragionevolmente affermarsi la configurazione della fattispecie obiettiva del reato di diffamazione, poiché l'odierna convenuta non ha negato di aver proceduto ad effettuare con la propria utenza mobile le telefonate all'utenza del telefonate CP_2
che per le modalità in cui sono state effettuate non possono ritenersi di cortesia o conviviali, pertanto, è verosimile che ha profferito frasi come “tua figlia CP_1 va alla ragioneria a fare la zoccola” offendendo l'onore dell'attrice. Così come risulta verosimile che effettuava le telefonate lesive alla presenza di altre CP_1
persone, avendo utilizzato il proprio cellulare.
Quanto immediatamente precede conduce questo giudice a ritenere che le telefonate offensive ledano l'onore e la dignità personale dell'odierna attrice, integrando l'elemento materiale della fattispecie diffamatoria.
In relazione, poi, alla sussistenza dell'elemento soggettivo, come noto, è necessario e sufficiente che ricorra il dolo generico, anche nelle forme del dolo eventuale, cioè la consapevolezza di offendere l'onore e la reputazione altrui, la quale, nel caso di specie, si può desumere dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni usate.
Tanto puntualizzato in ordine all'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie diffamatoria, occorre accertare la consistenza dei pregiudizi patiti da in Parte_1
conseguenza alle telefonate lesive.
Al riguardo, preme evidenziare che non possa essere condiviso l'assunto per cui il danno non patrimoniale da lesione dell'onore e della reputazione sia un danno in re ipsa, ciò contrastando con l'attuale, e ormai consolidatosi (a partire dalle pronunce delle Sezioni
Unite del 2008: si vada segnatamente, Cass., 11 novembre 2008, n. 26972, sino alla recente Cass., sez. un., 22 luglio 2015, n. 15350), orientamento che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato
(Cass., 12 aprile 2011, n. 8421), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass., 26 settembre 2013, n. 22100; Cass.,
15 luglio 2014, n. 16133; in tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo: Cass., 26 maggio 2009, n. 12242), sia, infine, che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, e, tra questi, il diritto all'immagine (anche di enti collettivi:
Cass., 13 ottobre 2016, n. 20643) e, segnatamente, il diritto all'onore ed alla reputazione della persona fisica (Cass., 18 novembre 2014, n. 24474).
Le conclusioni che precedono traggono alimento dal superamento della teorica del c.d.
"danno evento", elaborata compiutamente, come è noto, dalla sentenza n. 184 del 1986 della Corte costituzionale in tema di danno biologico e oggetto di revirement da parte della stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 372 del 1994. Orbene, il danno risarcibile, nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma dell'art. 2043 c.c., cui è da ricondurre la struttura stessa dell'illecito aquiliano, non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione
(Cass. n. 16133 del 2014). Detta ricostruzione muove anzitutto dal riconoscimento che l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dal citato art. 2043, senza differenziazioni in termini di prova (cfr. Cass., sez. un. n. 26972 del 2008, cit.).
Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole (ossia, una perdita ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., quale norma richiamata dall'art. 2056 c.c.) di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene, a tale ultimo fine, possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici, là dove, proprio in materia di danno causato da diffamazione, idonei parametri di riferimento possono rinvenirsi, tra gli altri, dalla rilevanza dell'offesa e dalla posizione sociale della vittima.
In applicazione di tali parametri, dunque, pare equo liquidare il danno non patrimoniale subito dall'attrice in € 2.000,00, anche in mancanza di elementi che inducano a ritenere ragionevolmente un danno di ammontare superiore. Ed invero, alcuna prova specifica è stata dedotta in ordine alle effettive condizioni di turbamento di prodottesi Parte_1
in seguito e in conseguenza delle telefonate lesive.
9) Ciò posto, essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass.17/2/1995 n.1712), ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
È stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore. Tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in danaro. Se quindi il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, l'attrice ha diritto anche agli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo sopra precisato devalutato alla data del sinistro, in base agli indici ISTAT, e cioè dall'ottobre 2014 e, quindi, anno per anno, ed a partire dalla predetta data e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sul totale sopra liquidato all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
10) Non resta che statuire sulle spese di lite, le quali sono liquidate come in dispositivo in applicazione del principio di soccombenza e tenuto conto delle questioni oggetto di trattazione, del decisum e dell'impegno defensionale profuso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 3130/2018 tra (attrice) e Parte_1 CP_1
(convenuta), ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda dell'attrice nei limiti sopra specificati per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, della somma di € 2.000,00, somma già rivalutata ad oggi, e agli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma devalutata alla data dell'ottobre 2014 fino alla presente pronuncia, oltre agli interessi al tasso legale dalla pronuncia e fino al soddisfo;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, che liquida in € 2.552,00, oltre accessori di legge e spese per contributo unificato riconosciuto al 50%, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Potenza in data 11/03/2025
Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante