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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 12986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12986 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 47084/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE V CIVILE -
All'udienza del 23.9.2025, aperto il verbale alle ore 10,30, è presente per l'attore l'Avvocato
Sandro Salvatore Rapisarda il quale insiste nella richiesta di accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di introduttivo del giudizio, con vittoria di spese;
chiede lo stralcio della memoria di replica avversaria.
Per la convenuta è presente l'Avvocato Nicola Passerini il quale si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa di risposta.
Il Giudice
dispone lo stralcio della memoria depositata dalla convenuta in data 5.5.2025; all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 17,49.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 47084/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione V civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
47084/2020, tra il SI. (Avvocato Sandro Salvatore Rapisarda); Parte_1
- attore -
e la SI.ra (Avvocato Nicola Passerini) CP_1
- convenuta - ai sensi DEart.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 23.9.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Il SI. agisce per sentir dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione di un'area sita in Pt_1
Roma a Via delle Amadriadi n.40.
2. Ai fini della definizione della presente causa, occorre valutare le risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio.
2a. Al riguardo, deve segnalarsi una significativa convergenza delle dichiarazioni testimoniali in ordine alla presenza del manufatto utilizzato in proprio dall'attore come magazzino.
2a1. I testi SIg.ri e , escussi all'udienza del 27.9.2022, nonché l'Ing. Testimone_1 Testimone_2
, sentito alla successiva udienza del 31.1.2023, hanno ribadito la presenza del Testimone_3
piccolo fabbricato, l'uso esclusivo, da parte del SI. dello stesso – quanto meno dal 1991 al Pt_1
2014 – quale ricovero per attrezzi e l'assenza – per quanto di conoscenza dei testimoni – di rivendicazioni ad opera di terzi.
2a2. Il SI. ha anche precisato come l'istante si occupasse della manutenzione della Tes_2
costruzione.
2a3. Il SI. e l'Ing. hanno confermato lo “sconfinamento” del manufatto che, Tes_2 Tes_3
dunque, insisteva su una parte del terreno già di proprietà della convenuta.
2a4. In particolare, l'Ing. ha dichiarato che la porzione DEedificio ricadente nella proprietà Tes_3
della cognata DEattore aveva forma irregolare, confermando – a seguito di verifica sulle planimetrie catastali – le misure dello “sconfinamento” indicate dal SI. nella citazione. Pt_1
3. Sulla base delle riportate testimonianze, questo giudicante ritiene che sussistano indizi a suffragio
DEesercizio di un possesso esclusivo ed incontestato del richiamato manufatto – che, a sua volta,
insisteva su una porzione di terreno già di proprietà della SI.ra – da parte CP_1 DEistante, elementi che, dunque, appaiono sufficienti per ritenere fondata la prospettazione attorea.
3a. Anzitutto, le dichiarazioni testimoniali hanno delineato l'elemento materiale consistente in condotte – nella gestione DEedificio che insiste (anche) sulla porzione di terreno rivendicata –
corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (ricovero di propri beni mobili, accesso esclusivo, manutenzione).
3b. In secondo luogo, i testimoni hanno fornito la rappresentazione della sussistenza DEelemento
psicologico (animus rem sibi habendi), rivelato da una gestione del manufatto in questione del tutto esclusiva ed in solo favore DEistante.
3c. Sussiste, poi, l'elemento cronologico, atteso che, secondo quanto riferito dai testi, l'esercizio del possesso risale quanto meno al periodo 1991 – 2014, oltre, dunque, il ventennio, di cui all'art.1158
c.c., necessario ai fini DEusucapione.
4. Sulla base di quanto sopra rappresentato è stata disposta una C.T.U. diretta a identificare con esattezza l'area usucapenda.
A seguito delle operazioni peritali, l'Ausiliaria nominata, TE , ha Persona_1
individuato il bene oggetto di rivendicazione – di proprietà della SI.ra CP_1
antecedentemente all'inizio del presente giudizio ed ora intestata ai SIg.ri Parte_2
(per 10/100) e (per 90/100) (cfr. relazione di C.T.U. depositata il 9.9.2024,
[...] CP_2
pag.3) – mediante i seguenti dati catastali: foglio 664, particella 1605, subalterno 503, categoria F/1
(area urbana di consistenza 7 mq) (cfr. relazione di C.T.U. depositata il 9.9.2024, pag.3).
5. Per quanto fin qui esposto, si ritiene meritevole di accoglimento la domanda attorea.
6. Attese la resistenza e la soccombenza della convenuta, quest'ultima deve essere condannata al pagamento delle spese di lite.
Peraltro, si ritiene equo porre definitivamente le spettanze di C.T.U. a carico di entrambe le parti in misura del 50% per ciascuna, con il vincolo della solidarietà tra le stesse nei confronti
DEAusiliaria.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accogliendo la domanda attorea, dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione, da parte del SI.
della proprietà DEunità immobiliare sita in Roma e catastalmente al foglio 664, Parte_1
particella 1605, subalterno 503, categoria F/1 (area urbana di consistenza 7 mq);
- ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero di responsabilità del Conservatore medesimo;
- pone definitivamente le spettanze di C.T.U., per il 50%, a carico del SI. e, per il Parte_1
restante 50%, a carico della SI.ra , con il vincolo della solidarietà passiva tra CP_1
gli stessi nei confronti DETE;
Persona_1
- condanna, infine, la SI.ra al pagamento, in favore del SI. delle CP_1 Parte_1
altre spettanze del presente giudizio che vengono liquidante in complessivi euro 98,00.= per esborsi ed euro 4.200,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 23 settembre 2025
Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE V CIVILE -
All'udienza del 23.9.2025, aperto il verbale alle ore 10,30, è presente per l'attore l'Avvocato
Sandro Salvatore Rapisarda il quale insiste nella richiesta di accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di introduttivo del giudizio, con vittoria di spese;
chiede lo stralcio della memoria di replica avversaria.
Per la convenuta è presente l'Avvocato Nicola Passerini il quale si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa di risposta.
Il Giudice
dispone lo stralcio della memoria depositata dalla convenuta in data 5.5.2025; all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 17,49.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 47084/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione V civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
47084/2020, tra il SI. (Avvocato Sandro Salvatore Rapisarda); Parte_1
- attore -
e la SI.ra (Avvocato Nicola Passerini) CP_1
- convenuta - ai sensi DEart.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 23.9.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Il SI. agisce per sentir dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione di un'area sita in Pt_1
Roma a Via delle Amadriadi n.40.
2. Ai fini della definizione della presente causa, occorre valutare le risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio.
2a. Al riguardo, deve segnalarsi una significativa convergenza delle dichiarazioni testimoniali in ordine alla presenza del manufatto utilizzato in proprio dall'attore come magazzino.
2a1. I testi SIg.ri e , escussi all'udienza del 27.9.2022, nonché l'Ing. Testimone_1 Testimone_2
, sentito alla successiva udienza del 31.1.2023, hanno ribadito la presenza del Testimone_3
piccolo fabbricato, l'uso esclusivo, da parte del SI. dello stesso – quanto meno dal 1991 al Pt_1
2014 – quale ricovero per attrezzi e l'assenza – per quanto di conoscenza dei testimoni – di rivendicazioni ad opera di terzi.
2a2. Il SI. ha anche precisato come l'istante si occupasse della manutenzione della Tes_2
costruzione.
2a3. Il SI. e l'Ing. hanno confermato lo “sconfinamento” del manufatto che, Tes_2 Tes_3
dunque, insisteva su una parte del terreno già di proprietà della convenuta.
2a4. In particolare, l'Ing. ha dichiarato che la porzione DEedificio ricadente nella proprietà Tes_3
della cognata DEattore aveva forma irregolare, confermando – a seguito di verifica sulle planimetrie catastali – le misure dello “sconfinamento” indicate dal SI. nella citazione. Pt_1
3. Sulla base delle riportate testimonianze, questo giudicante ritiene che sussistano indizi a suffragio
DEesercizio di un possesso esclusivo ed incontestato del richiamato manufatto – che, a sua volta,
insisteva su una porzione di terreno già di proprietà della SI.ra – da parte CP_1 DEistante, elementi che, dunque, appaiono sufficienti per ritenere fondata la prospettazione attorea.
3a. Anzitutto, le dichiarazioni testimoniali hanno delineato l'elemento materiale consistente in condotte – nella gestione DEedificio che insiste (anche) sulla porzione di terreno rivendicata –
corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (ricovero di propri beni mobili, accesso esclusivo, manutenzione).
3b. In secondo luogo, i testimoni hanno fornito la rappresentazione della sussistenza DEelemento
psicologico (animus rem sibi habendi), rivelato da una gestione del manufatto in questione del tutto esclusiva ed in solo favore DEistante.
3c. Sussiste, poi, l'elemento cronologico, atteso che, secondo quanto riferito dai testi, l'esercizio del possesso risale quanto meno al periodo 1991 – 2014, oltre, dunque, il ventennio, di cui all'art.1158
c.c., necessario ai fini DEusucapione.
4. Sulla base di quanto sopra rappresentato è stata disposta una C.T.U. diretta a identificare con esattezza l'area usucapenda.
A seguito delle operazioni peritali, l'Ausiliaria nominata, TE , ha Persona_1
individuato il bene oggetto di rivendicazione – di proprietà della SI.ra CP_1
antecedentemente all'inizio del presente giudizio ed ora intestata ai SIg.ri Parte_2
(per 10/100) e (per 90/100) (cfr. relazione di C.T.U. depositata il 9.9.2024,
[...] CP_2
pag.3) – mediante i seguenti dati catastali: foglio 664, particella 1605, subalterno 503, categoria F/1
(area urbana di consistenza 7 mq) (cfr. relazione di C.T.U. depositata il 9.9.2024, pag.3).
5. Per quanto fin qui esposto, si ritiene meritevole di accoglimento la domanda attorea.
6. Attese la resistenza e la soccombenza della convenuta, quest'ultima deve essere condannata al pagamento delle spese di lite.
Peraltro, si ritiene equo porre definitivamente le spettanze di C.T.U. a carico di entrambe le parti in misura del 50% per ciascuna, con il vincolo della solidarietà tra le stesse nei confronti
DEAusiliaria.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accogliendo la domanda attorea, dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione, da parte del SI.
della proprietà DEunità immobiliare sita in Roma e catastalmente al foglio 664, Parte_1
particella 1605, subalterno 503, categoria F/1 (area urbana di consistenza 7 mq);
- ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero di responsabilità del Conservatore medesimo;
- pone definitivamente le spettanze di C.T.U., per il 50%, a carico del SI. e, per il Parte_1
restante 50%, a carico della SI.ra , con il vincolo della solidarietà passiva tra CP_1
gli stessi nei confronti DETE;
Persona_1
- condanna, infine, la SI.ra al pagamento, in favore del SI. delle CP_1 Parte_1
altre spettanze del presente giudizio che vengono liquidante in complessivi euro 98,00.= per esborsi ed euro 4.200,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 23 settembre 2025
Il G.O.P. Simone Tablò