Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/05/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N° 144/24 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere relatore in esito alla scadenza del termine del 6 maggio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 144/24 R.G.L. e vertente
TRA
c.f. ), con sede Parte_1 P.IVA_1 in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzenii ( ), CodiceFiscale_1 E pec – fax 090 5724777) dell'avvocatura Email_1 dell'istituto e con lui domiciliato anche in Messina Via Armeria 1– appellante
CONTRO
nato il [...] a [...] e residente in [...]Controparte_1
Lucia del LA (Me), Via Umberto I, 58, c.f. rappresentato e CodiceFiscale_2 difeso dagli avv. Nicola Verderico (c.f. ) e Antonio Verderico C.F._3
(c.f. , fax 090/9705065, pec e C.F._4 Email_3
ed elettivamente domiciliato in Messina, Email_4 presso lo studio legale “Catania Todaro”, in Via T. Capra is. 301/bis – appellato
, in persona del legale rappresentante – Controparte_2 appellata contumace
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento 295 2022 900 2511607- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 535 pub- blicata in data 6 ottobre 2023
CONCLUSIONI
- Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato prescritti Pt_1
i contributi portati dall'avviso di addebito 5952016000518243000 notificato in data
05/12/2016; - dichiarata la giurisdizione del G.O. a scrutinare la domanda ricon- venzionale trasversale proposta dall' nei confronti di , rimettere gli atti Pt_1 CP_3 al giudice di primo grado ex art. 353 c.p.c. ratione temporis vigente e/o, ritenuta la non applicabilità di detta previsione in esito all'entrata in vigore del d.lgs 149/2022
a far tempo dal 28.02.2023, nel caso in cui si accertasse l'inesigibilità/prescrizione dei crediti per qualunque causa imputabile al concessionario, dichiarata la re- Pt_1 sponsabilità di quest'ultimo per inadempimento degli obblighi del mandato di ri- scossione, condannarlo a manlevare l o al giusto ristoro del danno patrimo- Pt_1 niale, nella misura almeno di euro € 44.143,99 (detratti eventualmente i contributi portati dall'avviso impugnato in caso di accoglimento del superiore motivo) oltre interessi e/o oneri di legge. Con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese di lite e alle competenze professionali del primo e secondo grado ex DM 147/2022.
: dichiarare inammissibile l'appello o comunque rigettarlo. Con vittoria CP_1 di spese e compensi del presente grado, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Barcellona P.G., propo- Controparte_1 neva opposizione all'intimazione di pagamento in oggetto, basata su una cartella e cinque avvisi di addebito relativi a crediti previdenziali.
Resistendo sia l titolare dei crediti, sia Pt_1 Controparte_4
il primo proponendo nei confronti del secondo riconvenzionale di risarci-
[...] mento del danno, con sentenza n° 535 depositata il 6 ottobre 2023 il giudice di primo grado ha accolto il ricorso del dichiarando la propria carenza di giu- CP_1 risdizione riguardo alla riconvenzionale dell compensando le spese fra e Pt_1 Pt_1
e e condannando quest'ultima a rimborsare le spese al CP_3 CP_1
L ha proposto appello con ricorso depositato in data 27 marzo 2024. Nella Pt_1 resistenza di , con ordinanza del 12 novembre 2024 è stata disposta l'inte- CP_1 grazione del contraddittorio nei confronti di entro il 4 aprile 2025. Depositate CP_3 note di trattazione scritta entro il 6 maggio 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
non è costituita. L ha integrato il contraddittorio con messaggio tem- CP_3 Pt_1 pestivamente consegnato (26 marzo 2025) alle caselle pec Email_5 Email_6
e t. Poiché la sentenza, all'e-
[...] Email_7 poca della notifica, era stata pubblicata da oltre un anno, la scelta è corretta ai sensi dell'art. 330 comma 3 c.p.c. nonostante si fosse costituita in primo grado con CP_3
l'avv. Antonella Esposito eleggendo domicilio presso la casella
[...]
Va pertanto dichiarata la contumacia di . Email_8 CP_3
Il tribunale, rilevata la tempestività dell'azione in quanto qualificabile come op- posizione all'esecuzione, ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione dei crediti per decorso del tempo successivo alla notifica della cartella e degli avvisi di adde- bito (17 gennaio 2001, 14 gennaio 2013, 23 dicembre 2013, 6 giugno 2014 e 5 N° 144/24 r.g.l.
dicembre 2016) perché l'intimazione risulta notificata il 6 maggio 2022 e dunque oltre il termine quinquennale previsto dall'art. 3 comma 9 legge 335/1995.
Il Giudice a quo ha ritenuto, in particolare, la carenza di prova in ordine alla no- tifica di un preavviso di fermo in data 18 luglio 2018, che sosteneva avere CP_3 funto da atto interruttivo.
Il tribunale ha poi escluso di potere entrare nel merito della domanda con la quale l chiedeva la condanna di a risarcire il danno per la mancata interruzione Pt_1 CP_3 della prescrizione, ritenendo la giurisdizione della Corte dei Conti.
L propone due diversi motivi di appello, il primo avente ad oggetto il proprio Pt_1 rapporto con e il secondo quello con il CP_3 CP_1
Rispetto a l sostiene che l'azione con la quale ha agito in via riconven- CP_3 Pt_1 zionale per ottenere il risarcimento da parte di per il ritardo con il quale si è CP_3 attivata per riscuotere il credito va rapportata ad un inadempimento colpevole di un contratto di mandato, non riferibile ad un servizio pubblico o comunque ad un'ob- bligazione di natura pubblicistica.
L non tiene tuttavia conto della specialità della disciplina in materia. L'art. Pt_1
83 d.P.R. 43 del 1988 prevedeva che l'ente che ha emesso il ruolo e al quale è stata presentata la domanda di rimborso, ove ritenga l'inesigibilità, annoti le proprie os- servazioni sulla domanda che, con l'allegata documentazione, viene trasmessa all'intendenza di finanza che, previa instaurazione di contraddittorio cartolare, de- cide sul rimborso trasmettendo il provvedimento motivato all'ente impositore che a sua volta lo notifica al concessionario.
Gli artt. 19 e 20 D. L.vo 112 del 1999 hanno introdotto sostanziali modifiche nella disciplina non solo delle ipotesi di inesigibilità, ma anche nel procedimento, e in particolare l'art. 20 prevede che "il competente ufficio del ministero delle finanze per le entrate di sua competenza ovvero l'ufficio indicato dall'ente creditore per le altre entrate" notifica apposito atto al concessionario che può produrre osservazioni entro trenta giorni, decorsi i quali il discarico è ammesso o rifiutato con un provve- dimento a carattere definitivo, cui consegue il dovere del concessionario di versare all'ente creditore entro dieci giorni un quarto della somma maggiorata di interessi e della totalità delle spese, spettando poi (art. 20 comma 6) a "ciascun ente creditore, nel rispetto dei propri ambiti di competenza interna" determinare "i criteri sulla base dei quali i propri uffici provvedono alla reiscrizione delle quote discaricate".
L'art. 85 d.P.R. 43/88 prevede che contro il provvedimento di rigetto del discarico
è ammesso ricorso amministrativo e, in ultima analisi, ricorso giurisdizionale in- nanzi alla Corte dei conti. Sul punto il D. L.vo 112 del 1999 non ha innovato.
Vero è che in questo caso il credito originario ha natura previdenziale, la cui co- gnizione è riservata alla giurisdizione del giudice ordinario. L'oggetto del conten- dere è però il credito dell'ente non più nei confronti dell'assicurato, ormai estinto, N° 144/24 r.g.l.
ma verso il concessionario, inerente non al rapporto previdenziale ma a quello con l'erario, e dunque a contabilità pubblica, e l'accertamento da effettuare è in defini- tiva quello sulla conformità a legge e convenzione della gestione svolta dall'agente della riscossione relativamente a beni pubblici.
La stessa ammissibilità di siffatta domanda è del resto discutibile, perché l'istituto non ha nemmeno indicato in questa sede quale sia l'ufficio amministrativo deputato a gestire il diniego di discarico e men che meno ha dedotto di avere adottato qual- sivoglia provvedimento definitivo impugnabile. Sulla questione dell'ammissibilità deve però pronunciarsi il Giudice che ha giurisdizione.
Con il secondo motivo di appello, l lamenta che il tribunale ha inserito fra i Pt_1 titoli prescritti anche l'avviso 595 2016 00051824 30, notificato il 5 dicembre 2016.
Evidenzia che, sebbene fossero trascorsi oltre cinque anni tra tale data e il 6 maggio
2022, bisognava considerare la sospensione da legislazione emergenziale Covid, per un totale di 311 giorni, ai sensi dell'art. 37 D.L. 18/2020 (conv. legge 27/2020)
e dell'art. 11 comma 9 D.L. 183/2020 (conv. legge 21/2021), che hanno introdotto sospensioni rispettivamente dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) per il pagamento dei contributi e, parallelamente, per i termini di prescrizione, in applicazione dell'art. 12 comma
1 legge 159/2015.
L'appellato sostiene che la sospensione non si applicherebbe perché il credito è stato trasmesso al concessionario della riscossione prima del periodo emergenziale.
La sospensione della prescrizione deriva tuttavia dal blocco non dei termini per l'adempimento, ma della possibilità di notifica di atti di riscossione e dunque di interrompere la prescrizione in quel periodo, fermo restando che l'art. 67 fa espresso riferimento anche ai crediti "derivanti da cartelle di pagamento", che presuppon- gono l'affidamento del ruolo (e la maturazione dei termini per il versamento) in epoca anteriore al 2020. I termini oggetto di sospensione sono del resto, testual- mente, quelli relativi anche "alle attività di riscossione e di contenzioso", nell'evi- dente presupposto, ben lumeggiato da nella memoria art. 436 c.p.c., che tutti CP_3
i carichi iscritti a ruolo sono "in scadenza" finché non venga effettuato il pagamento.
Il ripropone poi l'argomento secondo il quale il credito non esiste perché CP_1 basato su accertamento ispettivo dell sfociato nell'avviso di Controparte_2 accertamento tributario TYX01CD01105/2015, che è stato annullato dalla Com- missione tributaria di Messina con sentenza 6241/2018. Poiché la questione è stata ritenuta implicitamente assorbita dal tribunale, la mera riproposizione è sufficiente a investirne questa Corte.
La sentenza della CTP, come lo stesso ammette, è stata appellata, ma il CP_1 contribuente non invoca alcun vincolo di giudicato, quanto piuttosto l'applicazione dell'art. 24 comma 3 T.U. 46/1999 che, nel prevedere la non iscrivibilità a ruolo del N° 144/24 r.g.l.
credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giu- dice, qualora l'accertamento sul quale si basa la pretesa sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento può anche es- sere stato eseguito da altro ufficio pubblico diverso dall e segnatamente l Pt_1 [...]
, né è necessario che l sia informato dell'impugnazione in- Controparte_5 Pt_1 nanzi al giudice tributario (Cass. sez. lav. 8379/2014).
Dagli atti non emerge invero che l'avviso di accertamento e l'avviso di addebito siano collegati, ma l non contesta la circostanza. Pt_1
Dall'esame della copia della sentenza 6241/2018 risulta però che l'impugnazione dell'avviso di accertamento TYX01CD01105/2015 è avvenuta con ricorso deposi- tato il 25 gennaio 2016. Per dato incontestato fra le parti, e provvisto di principio di prova costituito dai file .xml di accettazione e consegna, l'avviso di addebito 595
2016 00051824 30 è stato notificato il 5 dicembre 2016, e pertanto il vizio poteva e doveva essere fatto valere entro i quaranta giorni successivi alla notifica dello stesso, cioè entro il 14 gennaio 2017. La difesa è quindi infondata.
L è dunque integralmente soccombente nei confronti di . Non essen- Pt_1 CP_3 dosi l'agente della riscossione costituito, non v'è luogo a provvedere sulle spese fra le due parti.
L'appellante è invece parzialmente vittorioso nei confronti del Poiché CP_1 tuttavia fra le due parti era già stata disposta la compensazione integrale, non emer- gono ragioni per modificare tale statuizione.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 27 marzo 2024 dall
[...] contro e nei confronti Parte_1 Controparte_1 di , avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Controparte_2
Barcellona P.G. n° 535 depositata in data 6 ottobre 2023, dichiara la contumacia di e, in parziali accoglimento dell'appello e riforma Controparte_4 della sentenza impugnata, che nel resto conferma, rigetta l'opposizione all'intima- zione 295 2022 900 2511607 limitatamente al credito portato dall'avviso di adde- bito 595 2016 00051824 30. Nulla per le spese relativamente all'agente della riscos- sione, spese del grado compensate fra e Pt_1 CP_1
Messina 7 maggio 2025 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)