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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/11/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2229/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2229/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PINOCHI BARBARA e dell'avv. FERRETTI ALBERTO, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. PIANTINI BARBARA,
APPELLATO avverso la sentenza n. 3116/2024 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il
09/10/2024
CONCLUSIONI
In data 22.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 17 Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze:
- nel merito e in totale riforma della sentenza n. 3116/2024 emessa dal Tribunale di Firenze in data 9 ottobre 2024, rigettare integralmente ogni domanda contenuta nell'atto di citazione notificato dal nei confronti della Controparte_1 convenuta società omunque, con ogni Parte_1 conseguenza di ragione e di legge e con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, dichiarare infondato il gravame avversario per tutti le ragioni di cui alla parte motiva della comparsa di costituzione in appello e confermare la sentenza impugnata in ogni suo punto. Con vittoria di spese e compensi, anche per la fase relativa al procedimento di inibitoria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La curatela del conveniva davanti al Tribunale di Controparte_1
Firenze la società per chiedere che venissero Parte_1 dichiarati inefficaci alcune cessioni di crediti, con condanna della società convenuta alla restituzione delle somme incassate, pari a € 49.147,70, oltre al maggior danno ed interessi legali.
A sostegno della propria domanda la Curatela deduceva che dall'esame della contabilità della società fallita era emerso che, nel periodo dal 12.08.2019 al
12.08.2020, era stata effettuata dalla società già in stato di CP_1 insolvenza, la cessione in favore della dei crediti Parte_1 risultanti dalle seguenti fatture emesse nei confronti di società attive nel settore conciario:
- fattura n. 46 del 31.3.2020 per 4.879,51 euro;
- fattura n. 22 del 15.2.2020 per 5.791,34 euro;
- fattura n. 240 del 31.12.2019 per 8.277,88; pagina 2 di 17 - fattura n. 232 del 15.12.2019 per 3.091,91;
- fattura n. 212 del 15.11.2019 per 7.804,34;
- fattura n. 188 del 31.10.2019 per 7.741,51;
-fattura n. 160 del 31.8.2019 per 5.869,30.
A giudizio della parte attrice tali cessioni avevano una finalità solutoria e per tale ragione costituivano atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento e, poiché effettuati nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, erano revocabili ai sensi dell'art. 67, c. 1 n. 2) l.f.
Infatti, non vi era prova del fatto che lo strumento della cessione del credito fosse stato pattuito dalle parti quale mezzo normale di pagamento delle fatture emesse da , dal momento che fino a tutto il 2017 le forniture Parte_1 di erano state pagate a mezzo assegni/bonifici e Parte_1 che soltanto a decorrere dal 2018 (quando la società poi fallita già era in stato di insolenza) ai mezzi “normali” di pagamento erano seguiti plurimi atti “anomali” di cessione di crediti, sia per il pagamento di debiti già esistenti, sia per il pagamento di debiti successivi fino alla dichiarazione di fallimento.
L'intervenuta modifica dei termini e delle modalità usuali di pagamento intercorsa tra le parti, poi, veniva considerata un sintomo della consapevolezza, da parte del creditore , dell'insolvenza dell'imprenditore e/o della Parte_1 situazione di dissesto, circostanza comunque nota nel Comprensorio del Cuoio e delle Pelli di Santa Croce e Ponte a Egola, costituito da una cerchia ristretta di imprese.
Si costituiva tempestivamente la deducendo che a Parte_1 decorrere dal 2018 si occupava soltanto della prima fase della CP_1 conciatura del pellame per conto terzi, per cui erano stati modificati i precedenti accordi, nel senso di prevedere che il pagamento delle forniture di prodotti chimici effettuate da avvenisse attraverso la cessione di corrispondenti ed Parte_1 equivalenti crediti vantati nei confronti dei committenti. Questa modalità di pagina 3 di 17 pagamento, pattuita contestualmente all'emissione delle fatture di acquisto emesse da parte di , era quindi divenuta l'unica ed Parte_1 esclusiva, e conseguentemente il normale metodo di pagamento invalso tra le parti.
In ogni caso, i pagamenti dovevano essere ritenuti esenti dalla revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a) L.F., trattandosi di pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.
La causa veniva istruita esclusivamente a mezzo di produzioni documentali e giungeva quindi in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 3116/2024 pubblicata il 09/10/2024 il Tribunale di Firenze così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inefficaci nei confronti della
[...] le cessioni di credito di cui alle seguenti fatture: Controparte_2
- fattura n. 46 del 31.3.2020 per 4.879,51 euro (creditore ceduto Ecocalf Italy);
- fattura n. 22 del 15.2.2020 per 5.791,34 euro (creditore ceduto Real Split);
- fattura n. 240 del 31.12.2019 per 8.277,88 (creditore ceduto Real Split);
- fattura n. 232 del 15.12.2019 per 3.091,91 (creditore ceduto Ecocalf Italy);
- fattura n. 212 del 15.11.2019 per 7.804,34 (creditore ceduto Gazzarrini RI
s.r.l.);
- fattura n. 188 del 31.10.2019 per 7.741,51 (creditore ceduto Manifattura
Toscana Pellami s.r.l.);
-fattura n. 160 del 31.8.2019 per 5.869,30 (creditore ceduto La Riviera 2 srl);
e per l'effetto condanna la società , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme incassate per effetto delle suddette cessioni pari a € 49.147,70 con gli interessi legali dalla domanda.
Condanna parte convenuta a rimborsare alla curatela le spese del giudizio che pagina 4 di 17 liquida in € 7.616,00 per onorari ed € 518,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15% come per legge”.
Nello specifico il giudice riteneva provato che avesse intrattenuto CP_1 rapporti commerciali con sin dall'anno 2016, Parte_1 acquistando da quest'ultima prodotti chimici per l'attività di conceria, e che in tale conteso avesse maturato una costante esposizione debitoria durante il corso di tutti gli esercizi sociali dal 2016 al 2020, come desumibile dall'analisi dei partitari e dagli estratti conto della società fallita.
Tra il 15 febbraio 2019 ed il 31 luglio 2019, ossia nella finestra temporale antecedente al c.d. periodo sospetto, risultavano operate n. 12 cessioni di credito da parte di sorte non contestualmente all'emissione di fatture e CP_1 per importi che non trovavano corrispondenza con quelli delle fatture di acquisto emesse da . Nel c.d. periodo sospetto tra il Parte_1
12.8.2019 ed il 12.8.2020, poi, erano state documentate cessioni di credito a diminuzione dell'esposizione debitoria di esposizione che alla CP_1 data del 31.7.2019 ammontava da partitario ad euro 6.191,86.
Da queste emergenze veniva desunto che la cessione dei crediti era avvenuta con funzione solutoria, in quanto funzionale all'estinzione di debiti scaduti in precedenza, o comunque a ridurre una condizione preesistente di passività, e per questo motivo doveva essere considerata una modalità estintiva delle obbligazioni anomala e revocabile ex art. 67, comma 1, n. 2) l.f., in quanto modalità non pattuita ab origine o contestualmente al sorgere dei rispettivi debiti.
Non veniva poi accolta l'eccezione volta ad ottenere l'applicazione dell'esenzione da revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, l.f., in quanto incombeva sull'accipiens l'onere di provare puntualmente quali fossero i termini d'uso invalsi (o accettati diversamente) tra le parti. Infatti, la causa solutoria delle cessioni, ed il fatto che esse fossero state previste quali modalità eccezionali e conseguenti all'insolvenza di debiti pregressi, escludeva a giudizio del decidente che i pagamenti potessero essere considerati come effettuati nei termini d'uso. Inoltre, la parte convenuta pagina 5 di 17 non aveva provato la sussistenza di nuove consolidate e specifiche pattuizioni in essere tra le parti da cui far desumere che le estinzioni delle obbligazioni mediante cessione di crediti potessero configurare un esatto adempimento, i.e. pagamenti eseguiti nei termini d'uso.
Dalla anomala forma di pagamento, poi, veniva desunta presuntivamente la conoscenza dello stato di insolvenza, anche a prescindere dal fatto che spettava al cessionario dimostrare di non essere stato concretamente a conoscenza di tale situazione.
La domanda restitutoria veniva quindi accolta, con riconoscimento degli interessi sulla somma richiesta, escludendo invece la rivalutazione monetaria.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Parte_1
(di seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte
[...] di Appello il (di seguito anche APPELLATO) Controparte_1 proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, n. 2) L.f. applicabile ratione temporis per aver il Tribunale ritenuto “che le cessioni di credito de quo non risultano sorte contestualmente al sorgere dei debiti né per importi coincidenti tra i debiti e i crediti -differentemente da quanto dedotto da parte convenuta – depongono sia per l'intento solutorio delle cessioni sia per l'anormalità dei negozi di cessioni di credito invalsi tra le parti durante il periodo sospetto tra il 12.8.2019 ed il 12.8.2020, perciò revocabili ex art.
67, primo comma, n. 2) l.f.”;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 3, L.f. applicabile ratione temporis per avere il Tribunale respinto “l'eccezione di non revocabilità sollevata da parte convenuta … ai sensi dell'art. 67 comma 3, l.f.”, anormalità intrinseca del mezzo di pagamento” la quale “consente di pagina 6 di 17 presumere la “scientia decotionis” … “con la conseguenza che spetta all'accipiens provare l'insussistenza di tale requisito … tale prova non solo non è stata fornita, ma il relativo onere è stato illegittimamente ribaltato sull'appellato”.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, il fallimento contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo viene criticata la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le cessioni dei crediti costituissero dei mezzi anormali di pagamento, in quanto tali revocabili ai sensi dell'art. 67 comma 3 L.F., deducendo che erano intervenuti accordi tra le parti per introdurre questa modalità quale strumento ordinario di pagamento delle forniture.
pagina 7 di 17 A tale riguardo è opportuno premettere che il fatto che siano intervenute le cessioni dei crediti di cui alla domanda di revocatoria non è oggetto di contestazione, oltre ad essere documentalmente provato.
Ciò di cui si discute è esclusivamente se tali negozi siano stati compiuti in forza di un accordo intercorso tra le parti per modificare la modalità di pagamento originariamente individuata, come afferma l'appellante, ovvero si sia trattato di pagamenti solutori di debiti già scaduti, come sostenuto dal giudice di prime cure.
Per dirimere tale questione occorre avere riguardo al fatto che, in tema di revocatoria fallimentare, con riferimento agli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili, di cui all'art. 67, comma 1, n. 2 L.F., non esistono in assoluto mezzi normali e mezzi anomali di pagamento, in quanto la normalità e, specularmente, la anormalità delle caratteristiche dipendono dalle pratiche commerciali in uso in un dato periodo di tempo e in una determinata zona di mercato (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26241 del 28/09/2021).
La giurisprudenza precisa però che la cessione del credito in funzione solutoria, quando non sia prevista al momento del sorgere dell'obbligazione, ovvero non sia attuata nell'ambito della disciplina della cessione dei crediti di impresa, di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, integra sempre gli estremi di un mezzo anormale di pagamento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25284 del 11/11/2013).
Come correttamente evidenziato anche nella sentenza impugnata, la giurisprudenza di legittimità è univocamente orientata nel senso che “La cessione di credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali, tanto da sottrarsi alla revocabilità esclusivamente qualora sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito che venga così estinto. Tuttavia, allorché le parti pattuiscano "ab origine", nell'ambito di un rapporto di durata, specifiche modalità di pagamento che prevedano il ricorso generalizzato alla cessione in parola, è alle pagina 8 di 17 regole di tale accordo contrattuale a monte e alle modalità seguite in concreto, che il giudice deve aver riguardo per apprezzare se l'"accipiens" sia stato effettivamente in grado di rendersi conto di un adempimento sintomatico del dissesto del debitore” (Sez. 1, Ordinanza n. 14002 del 31/05/2018).
L'effettiva funzione solutoria della cessione "pro solvendo" di un credito va comunque accertata in concreto, in ragione della sua eventuale destinazione all'estinzione o alla riduzione di una pregressa esposizione passiva.
Ciò che risulta dirimente, quindi, è stabilire se vi sia stato un accordo ab origine finalizzato ad individuare come specifica modalità di pagamento la cessione del credito, ovvero se si sia trattato di negozi stipulati in funzione solutoria di debiti già scaduti.
In punto di fatto è pacifico, venendo allegato da entrambe le parti, che fino a tutto il 2017 le forniture della sono state pagate a Parte_1 mezzo di assegno/bonifico, mentre a decorrere dal 2018 tale mezzo di pagamento
è stato sostituito con la cessione di credito.
Ciò su cui non combacia la ricostruzione delle parti è il fatto che questa innovazione sia stato il frutto di un accordo a monte per sostituire la modalità di pagamento, rendendo quindi “normale” la cessione del credito, come sostiene l'appellante, ovvero che attraverso tali cessioni si sia andato ad estinguere una situazione debitoria pregressa, come sostiene la Curatela.
Non vi sono elementi per collegare le singole cessioni a specifici debiti, così da verificare se fossero o meno contestuali alla loro insorgenza, visto che nei singoli negozi tale elemento non viene specificato.
Il giudice di primo grado, nell'aderire alla seconda impostazione, ha innanzitutto valorizzato il contenuto del partitario 2017, dal quale ha tratto l'evidenza di insoluti antecedenti alle prime cessioni del credito, nonché dal 2020, dal CP_3 quale è stato desunto che la posizione debitoria di non veniva CP_1 estinta interamente tramite le cessioni, tanto che il debito complessivo era salito da 6.113,90 a € 28.747,83. pagina 9 di 17 Il valore probatorio di tali documenti viene però contestato dall'odierna appellante, la quale deduce che:
“il partitario non risulta far parte dei libri contabili dei quali per legge le aziende sono obbligate a dotarsi e, pertanto, già a fortiori risulta inidoneo a fornire prova
“dei fatti” dallo stesso risultanti in confronto di altro “imprenditore” e, dunque, di offrire a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c. dimostrazione, ed a fortiori prova, dei fatti contabili dagli stessi risultanti, vieppiù quando chi vuol trarne vantaggio (ndr.
Curatela) proceda a scinderne il contenuto, producendo solo e eventualmente i mastrini con la controparte (ndr. ) e non anche quelli delle altre Parte_1 parti interessate dagli accordi in questione (leggasi: debitori ceduti); risultando altresì certo che “Il curatore che intenda giovarsi di documenti provenienti dal fallito ne assume la medesima posizione processuale, con la conseguenza che rispetto a quei documenti egli non può più considerarsi terzo” (da ultimo, Cass. civ., sez. I, 12/12/2023, n. 34605);
- il partitario risulta, nella migliore delle ipotesi, suscettibile di registrare al più operazioni contabili e, pertanto, alcun rilievo assume quando, come nella fattispecie, si tratta di indagare non in ordine al momento in cui si concretizza
l'operazione oggetto della registrazione, ma, al contrario, l'accordo di cui quella operazione costituisce la successiva attuazione;
- in ogni caso delle eventuali risultanze del partitario niente e nulla la Curatela ha detto e/o altrimenti esposto tanto nel corso e ambito della fase stragiudiziale, quanto in citazione e financo seconda memorie ex art. 183 c.p.c., versate agli atti del giudizio di primo grado”.
A tale riguardo si osserva che “L'art. 2710 c.c., che attribuisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, individua l'ambito operativo della sua speciale disciplina nel riferimento, necessariamente collegato, all'imprenditore ed al rapporto di impresa, sicché non può trovare applicazione con riguardo al curatore del fallimento, il quale, agendo in revocatoria nella sua funzione di gestione del pagina 10 di 17 patrimonio del fallito, assume, rispetto ai rapporti tra quest'ultimo ed il creditore, la qualità di terzo” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18682 del 27/07/2017 ed in senso conforme Sez. U, Sentenza n. 4213 del 20/02/2013).
Nei rapporti tra la curatela ed i terzi, quindi, i partitari, a prescindere dal fatto che non rientrano tra le scritture obbligatorie, costituiscono documenti, il cui valore probatorio potrà essere apprezzato dal giudice.
Nel caso in esame il contenuto degli estratti conto dei rapporti tra e Parte_1 non è stato contestato espressamente, né nel primo grado, né nel CP_1 presente giudizio.
A ciò si aggiunge che nel documento in cui accetta Parte_1 la proposta di cessione del credito relativa alle singole fatture afferma di
“accettare la cessione pro solvendo del suddetto credito e di ridurre di pari importo il credito da noi vantato nei confronti della Vostra società successivamente al puntuale adempimento del debitore ceduto”, utilizzando una formula che lascia supporre che il debito estinto con la cessione fosse pregresso.
Questo sconfessa la tesi secondo cui le cessioni di credito erano state pattuite ab origine o contestualmente al sorgere dei debiti.
Inoltre, l'ipotesi che le cessioni servissero a pagare il corrispettivo della fornitura dei prodotti chimici necessari per effettuare la specifica lavorazione contrasta con il fatto oggettivo che la fattura emessa nei confronti del committente da doveva necessariamente essere di importo superiore rispetto al CP_1 costo dei materiali, comprendendo anche il costo della manodopera ed il margine di profitto. E' quindi evidente che la cessione del credito avveniva per un importo superiore al valore della fornitura che si riferiva alla specifica lavorazione e che la cessione doveva per sua natura remunerare debiti di natura eterogenea, che per lo meno in parte non potevano che essere pregressi e già scaduti, rendendo evidente la loro solutoria dell'accordo (sulla natura solutoria di tale accordo si veda Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26063 del 02/11/2017).
pagina 11 di 17 Ad ulteriore conferma del fatto che non vi fosse un accordo precedente al sorgere del debito per l'utilizzo della cessione del credito quale mezzo ordinario di pagamento interviene poi il fatto che nelle fatture emesse da nei Parte_1 confronti di viene sempre indicato, anche per il 2019 e 2020, che la CP_1 modalità di pagamento pattuita era il bonifico (cfr. docc. 27 e 28 contenuti nel fascicolo di primo grado del fallimento).
Risulta pertanto corretta la decisione nella parte in cui ha ritenuto che nel caso che ci occupa le cessioni del credito costituivano mezzi non normali di pagamento, difettando la prova di un accordo pregresso per renderle lo strumento ordinario di estinzione del debito, non essendo dirimente in tal senso l'utilizzo generalizzato dello strumento. Né del resto risulta decisivo neppure il fatto che nella mail di invio della cessione (doc. 3 di ) si facesse riferimento a precedenti Parte_1 accordi, posto che questo non dimostra affatto l'esistenza di un patto di carattere generale per modificare la modalità di pagamento, richiamando evidentemente un accordo per la cessione dello specifico credito.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, poi, non solo difetta la prova dell'ignoranza dello stato di insolvenza, ma nel caso in esame è lo stesso ricorso a questa anomala modalità di pagamento che fa presumere che fosse Parte_1
a conoscenza di tale circostanza, denotando il timore che i flussi di cassa non consentissero di garantire la certezza dei pagamenti.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo l'appellante critica la decisione nella parte in cui ha escluso l'applicabilità dell'esenzione di cui al terzo comma lett. a) dell'art. 67 L.F., affermando che nel caso in esame si sarebbe trattato del pagamento di forniture nei “termini d'uso”.
Il giudice di prime cure, infatti, ha ritenuto che non fosse stato assolto all'onere probatorio circa il rispetto dei termini d'uso, in quanto “l'analisi fattuale e le evidenze circa la causa solutoria delle cessioni, ed il fatto che esse siano state previste quali modalità eccezionali e conseguenti all'insolvenza di debiti pregressi pagina 12 di 17 esclude di per sé che i pagamenti possano considerarsi effettuati nei termini
d'uso. In aggiunta, merita osservare che parte convenuta non ha allegato documentazione alcuna né avanzato istanze istruttorie atte a fornire la prova della sussistenza di nuove consolidate e specifiche pattuizioni in essere tra le parti da cui far desumere che le estinzioni delle obbligazioni mediante cessione di crediti possano configurare esatto adempimento, i.e. pagamenti eseguiti nei termini d'uso. Risulta invero provato documentalmente che, quantomeno sino a tutto il 2017, il rapporto commerciale e di dare/avere tra le parti fosse – e dovesse essere- regolato mediante pagamenti eseguiti con rimessa bancaria entro il giorno 10 del mese successivo ai 60 gg d.f.m., od anche mediante assegni
o bonifici. Soltanto a decorrere dal 2018, a tale mezzo “normale” di pagamento è seguito quello “anomalo” della cessione di credito, per la riduzione di debiti già esistenti (si veda come il mastrino 2018 apre già con un debito pregresso nei confronti di di 14.144,74 euro e come il mastrino 2020 chiude con Parte_1 un debito di 24.747,83 euro). Come dedotto da parte attrice, e non contestato, a partire dal 2019 vi è altresì prova documentale dell'intervenuta modifica delle originarie pattuizioni, atteso che nelle nuove fatture di acquisto emesse da
[...]
era da allora richiesta rimessa diretta anticipata, con Parte_1 esigibilità iva immediata, e modalità pagamento solo a mezzo bonifico (senza riferimenti alcuni alle cessioni di credito). Infine, al fine di escludere l'esenzione da revocatoria, è altresì dirimente rilevare che dai termini di pagamento delle cessioni oggetto di domanda non può ricavarsi o desumersi la prova ex se di
“adempimenti eseguiti con nuove caratteristiche” o la consolidazione di nuovi termini d'uso tra le parti, atteso che questi ultimi risultano incostanti e/o indeterminabili ex ante. Le cessioni di crediti oggetto di domanda prevedono infatti, con ogni evidenza, termini di pagamento completamente diversi tra di loro”.
Risulta in proposito corretto quanto afferma la parte appellante, ovvero che la norma è finalizzata a garantire la continuità aziendale, pur in una situazione di pagina 13 di 17 crisi, evitando che i committenti possano interrompere le forniture per non correre il rischio di vedersi revocati i pagamenti. In un tale contesto, quindi, vengono esentati dalla revocatoria i pagamenti che siano stati eseguiti nei termini contrattualmente previsti, oppure in termini diversi quando, per effetto del comportamento complessivo delle parti, possa ritenersi che essi non fossero da considerare "in ritardo", essendo ormai divenuti esatti adempimenti (v. Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 27939 del 07/12/2020).
La disposizione costituisce una deroga al disposto dei commi precedenti, per cui trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i pagamenti siano avvenuti con mezzi di pagamento non normali. Anche per questi pagamenti, qualora emerga che possano essere considerati degli esatti adempimenti, in quanto eseguiti nei termini, non sarà possibile pronunciare la revocatoria.
A tale riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., volta a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi, esclude la revocabilità dei pagamenti di forniture riferibili all'oggetto tipico dell'attività imprenditoriale, che, seppur eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono corrispondenti a pratiche commerciali consolidate
e stabili, in precedenza invalse tra le parti, salvo che esse non siano in concreto individuabili, trattandosi di forniture effettuate per la prima volta o regolate in modo diverso dai precedenti, ipotesi in cui il parametro di riferimento ai fini della valutazione torna ad essere costituito dalle condizioni contrattualmente pattuite”
(Sez. 1, Ordinanza n. 30127 del 22/11/2024).
Nel caso specifico è pacifico che le cessioni dei crediti sono avvenuti in pagamento di forniture di prodotti chimici utilizzati da per la sua attività. CP_1
Dalle fatture prodotte dal fallimento relative agli anni 2019 e Controparte_1
2020 (docc. 27 e 28), non emerge la previsione di una speciale tempistica di pagamento, essendo lasciato vuoto lo spazio destinato all'indicazione della data di pagina 14 di 17 scadenza e venendo solo indicato lo strumento del bonifico, laddove negli anni precedenti era stato previsto l'uso della ricevuta bancaria a 60 gg.
In assenza di un diverso termine, quindi, deve supporsi che la scadenza del termine di pagamento fosse immediata.
A fronte di tale pattuizione, risulta che nella pratica per tutto il biennio cui si riferiscono le fatture ha accettato quale forma di pagamento Parte_1 alternativa le cessioni di credito, che non erano contestuali all'emissione delle fatture ed erano relative ad importi che differivano necessariamente da quelli delle singole forniture. Tale diversa modalità di pagamento risulta essere stata l'unica intervenuta tra le parti e non emerge che vi sia mai stata alcuna contestazione da parte della creditrice in merito alle tempistiche dei pagamenti.
Sulla base di tale presupposto, la parte appellante afferma che sia invalsa una prassi tra le parti tale da modificare le originarie pattuizioni, facendo sì che le tempistiche delle cessioni dei crediti divenissero i nuovi “termini d'uso”.
Tale impostazione non è condivisibile.
Per individuare quali fossero i termini d'uso, infatti, occorre avere riguardo alla prassi in essere durante la fase fisiologica del rapporto e non può aversi riguardo all'atteggiamento tenuto dalle parti nel momento in cui, a causa della crisi finanziaria della debitrice, la parte creditrice abbia iniziato ad accettare pagamenti anche non esatti.
Il riferimento ai termini d'uso, infatti, non può che rimandare alla prassi consolidata del rapporto, in quanto solo in questo senso il pagamento può rientrare entro parametri di normalità, costituendo la prosecuzione dell'attività di procacciamento dei beni e servizi necessari per lo svolgimento dell'attività di impresa.
Del resto, qualora si volesse attribuire rilevanza anche alle modifiche degli accordi negoziali in punto di termini di pagamento intervenute durante la fase di conclamata crisi aziendale si finirebbe per rendere generalizzato il ricorso pagina 15 di 17 all'esenzione di cui al terzo comma dell'art. 67 L.F., che andrebbe a costituire la regola, invece dell'eccezione.
Nel caso in esame, quindi, è indubbio che i pagamenti non sono stati eseguiti nei termini d'uso, essendo intervenuti con tempistiche del tutto scisse rispetto al sorgere del debito, oltre che con modalità difformi rispetto a quanto indicato nelle singole fatture.
Anche sotto questo aspetto, quindi, la sentenza merita di essere confermata.
3. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella Parte_1 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 3116/2024 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Firenze e pubblicata il 09/10/2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna la a rifondere al Parte_1 [...] le spese di costituzione nel presente giudizio, che liquida Controparte_1 in complessivi € 6.946, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. dichiara l'appellante tenuta a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02, introdotto dall'art.1, comma 17 della legge n. 228 del 24.12.12.
pagina 16 di 17 Firenze, camera di consiglio del 17 novembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2229/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PINOCHI BARBARA e dell'avv. FERRETTI ALBERTO, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. PIANTINI BARBARA,
APPELLATO avverso la sentenza n. 3116/2024 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il
09/10/2024
CONCLUSIONI
In data 22.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 17 Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze:
- nel merito e in totale riforma della sentenza n. 3116/2024 emessa dal Tribunale di Firenze in data 9 ottobre 2024, rigettare integralmente ogni domanda contenuta nell'atto di citazione notificato dal nei confronti della Controparte_1 convenuta società omunque, con ogni Parte_1 conseguenza di ragione e di legge e con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, dichiarare infondato il gravame avversario per tutti le ragioni di cui alla parte motiva della comparsa di costituzione in appello e confermare la sentenza impugnata in ogni suo punto. Con vittoria di spese e compensi, anche per la fase relativa al procedimento di inibitoria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La curatela del conveniva davanti al Tribunale di Controparte_1
Firenze la società per chiedere che venissero Parte_1 dichiarati inefficaci alcune cessioni di crediti, con condanna della società convenuta alla restituzione delle somme incassate, pari a € 49.147,70, oltre al maggior danno ed interessi legali.
A sostegno della propria domanda la Curatela deduceva che dall'esame della contabilità della società fallita era emerso che, nel periodo dal 12.08.2019 al
12.08.2020, era stata effettuata dalla società già in stato di CP_1 insolvenza, la cessione in favore della dei crediti Parte_1 risultanti dalle seguenti fatture emesse nei confronti di società attive nel settore conciario:
- fattura n. 46 del 31.3.2020 per 4.879,51 euro;
- fattura n. 22 del 15.2.2020 per 5.791,34 euro;
- fattura n. 240 del 31.12.2019 per 8.277,88; pagina 2 di 17 - fattura n. 232 del 15.12.2019 per 3.091,91;
- fattura n. 212 del 15.11.2019 per 7.804,34;
- fattura n. 188 del 31.10.2019 per 7.741,51;
-fattura n. 160 del 31.8.2019 per 5.869,30.
A giudizio della parte attrice tali cessioni avevano una finalità solutoria e per tale ragione costituivano atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento e, poiché effettuati nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, erano revocabili ai sensi dell'art. 67, c. 1 n. 2) l.f.
Infatti, non vi era prova del fatto che lo strumento della cessione del credito fosse stato pattuito dalle parti quale mezzo normale di pagamento delle fatture emesse da , dal momento che fino a tutto il 2017 le forniture Parte_1 di erano state pagate a mezzo assegni/bonifici e Parte_1 che soltanto a decorrere dal 2018 (quando la società poi fallita già era in stato di insolenza) ai mezzi “normali” di pagamento erano seguiti plurimi atti “anomali” di cessione di crediti, sia per il pagamento di debiti già esistenti, sia per il pagamento di debiti successivi fino alla dichiarazione di fallimento.
L'intervenuta modifica dei termini e delle modalità usuali di pagamento intercorsa tra le parti, poi, veniva considerata un sintomo della consapevolezza, da parte del creditore , dell'insolvenza dell'imprenditore e/o della Parte_1 situazione di dissesto, circostanza comunque nota nel Comprensorio del Cuoio e delle Pelli di Santa Croce e Ponte a Egola, costituito da una cerchia ristretta di imprese.
Si costituiva tempestivamente la deducendo che a Parte_1 decorrere dal 2018 si occupava soltanto della prima fase della CP_1 conciatura del pellame per conto terzi, per cui erano stati modificati i precedenti accordi, nel senso di prevedere che il pagamento delle forniture di prodotti chimici effettuate da avvenisse attraverso la cessione di corrispondenti ed Parte_1 equivalenti crediti vantati nei confronti dei committenti. Questa modalità di pagina 3 di 17 pagamento, pattuita contestualmente all'emissione delle fatture di acquisto emesse da parte di , era quindi divenuta l'unica ed Parte_1 esclusiva, e conseguentemente il normale metodo di pagamento invalso tra le parti.
In ogni caso, i pagamenti dovevano essere ritenuti esenti dalla revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a) L.F., trattandosi di pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.
La causa veniva istruita esclusivamente a mezzo di produzioni documentali e giungeva quindi in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 3116/2024 pubblicata il 09/10/2024 il Tribunale di Firenze così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inefficaci nei confronti della
[...] le cessioni di credito di cui alle seguenti fatture: Controparte_2
- fattura n. 46 del 31.3.2020 per 4.879,51 euro (creditore ceduto Ecocalf Italy);
- fattura n. 22 del 15.2.2020 per 5.791,34 euro (creditore ceduto Real Split);
- fattura n. 240 del 31.12.2019 per 8.277,88 (creditore ceduto Real Split);
- fattura n. 232 del 15.12.2019 per 3.091,91 (creditore ceduto Ecocalf Italy);
- fattura n. 212 del 15.11.2019 per 7.804,34 (creditore ceduto Gazzarrini RI
s.r.l.);
- fattura n. 188 del 31.10.2019 per 7.741,51 (creditore ceduto Manifattura
Toscana Pellami s.r.l.);
-fattura n. 160 del 31.8.2019 per 5.869,30 (creditore ceduto La Riviera 2 srl);
e per l'effetto condanna la società , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme incassate per effetto delle suddette cessioni pari a € 49.147,70 con gli interessi legali dalla domanda.
Condanna parte convenuta a rimborsare alla curatela le spese del giudizio che pagina 4 di 17 liquida in € 7.616,00 per onorari ed € 518,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15% come per legge”.
Nello specifico il giudice riteneva provato che avesse intrattenuto CP_1 rapporti commerciali con sin dall'anno 2016, Parte_1 acquistando da quest'ultima prodotti chimici per l'attività di conceria, e che in tale conteso avesse maturato una costante esposizione debitoria durante il corso di tutti gli esercizi sociali dal 2016 al 2020, come desumibile dall'analisi dei partitari e dagli estratti conto della società fallita.
Tra il 15 febbraio 2019 ed il 31 luglio 2019, ossia nella finestra temporale antecedente al c.d. periodo sospetto, risultavano operate n. 12 cessioni di credito da parte di sorte non contestualmente all'emissione di fatture e CP_1 per importi che non trovavano corrispondenza con quelli delle fatture di acquisto emesse da . Nel c.d. periodo sospetto tra il Parte_1
12.8.2019 ed il 12.8.2020, poi, erano state documentate cessioni di credito a diminuzione dell'esposizione debitoria di esposizione che alla CP_1 data del 31.7.2019 ammontava da partitario ad euro 6.191,86.
Da queste emergenze veniva desunto che la cessione dei crediti era avvenuta con funzione solutoria, in quanto funzionale all'estinzione di debiti scaduti in precedenza, o comunque a ridurre una condizione preesistente di passività, e per questo motivo doveva essere considerata una modalità estintiva delle obbligazioni anomala e revocabile ex art. 67, comma 1, n. 2) l.f., in quanto modalità non pattuita ab origine o contestualmente al sorgere dei rispettivi debiti.
Non veniva poi accolta l'eccezione volta ad ottenere l'applicazione dell'esenzione da revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, l.f., in quanto incombeva sull'accipiens l'onere di provare puntualmente quali fossero i termini d'uso invalsi (o accettati diversamente) tra le parti. Infatti, la causa solutoria delle cessioni, ed il fatto che esse fossero state previste quali modalità eccezionali e conseguenti all'insolvenza di debiti pregressi, escludeva a giudizio del decidente che i pagamenti potessero essere considerati come effettuati nei termini d'uso. Inoltre, la parte convenuta pagina 5 di 17 non aveva provato la sussistenza di nuove consolidate e specifiche pattuizioni in essere tra le parti da cui far desumere che le estinzioni delle obbligazioni mediante cessione di crediti potessero configurare un esatto adempimento, i.e. pagamenti eseguiti nei termini d'uso.
Dalla anomala forma di pagamento, poi, veniva desunta presuntivamente la conoscenza dello stato di insolvenza, anche a prescindere dal fatto che spettava al cessionario dimostrare di non essere stato concretamente a conoscenza di tale situazione.
La domanda restitutoria veniva quindi accolta, con riconoscimento degli interessi sulla somma richiesta, escludendo invece la rivalutazione monetaria.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Parte_1
(di seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte
[...] di Appello il (di seguito anche APPELLATO) Controparte_1 proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, n. 2) L.f. applicabile ratione temporis per aver il Tribunale ritenuto “che le cessioni di credito de quo non risultano sorte contestualmente al sorgere dei debiti né per importi coincidenti tra i debiti e i crediti -differentemente da quanto dedotto da parte convenuta – depongono sia per l'intento solutorio delle cessioni sia per l'anormalità dei negozi di cessioni di credito invalsi tra le parti durante il periodo sospetto tra il 12.8.2019 ed il 12.8.2020, perciò revocabili ex art.
67, primo comma, n. 2) l.f.”;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 3, L.f. applicabile ratione temporis per avere il Tribunale respinto “l'eccezione di non revocabilità sollevata da parte convenuta … ai sensi dell'art. 67 comma 3, l.f.”, anormalità intrinseca del mezzo di pagamento” la quale “consente di pagina 6 di 17 presumere la “scientia decotionis” … “con la conseguenza che spetta all'accipiens provare l'insussistenza di tale requisito … tale prova non solo non è stata fornita, ma il relativo onere è stato illegittimamente ribaltato sull'appellato”.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, il fallimento contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo viene criticata la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le cessioni dei crediti costituissero dei mezzi anormali di pagamento, in quanto tali revocabili ai sensi dell'art. 67 comma 3 L.F., deducendo che erano intervenuti accordi tra le parti per introdurre questa modalità quale strumento ordinario di pagamento delle forniture.
pagina 7 di 17 A tale riguardo è opportuno premettere che il fatto che siano intervenute le cessioni dei crediti di cui alla domanda di revocatoria non è oggetto di contestazione, oltre ad essere documentalmente provato.
Ciò di cui si discute è esclusivamente se tali negozi siano stati compiuti in forza di un accordo intercorso tra le parti per modificare la modalità di pagamento originariamente individuata, come afferma l'appellante, ovvero si sia trattato di pagamenti solutori di debiti già scaduti, come sostenuto dal giudice di prime cure.
Per dirimere tale questione occorre avere riguardo al fatto che, in tema di revocatoria fallimentare, con riferimento agli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili, di cui all'art. 67, comma 1, n. 2 L.F., non esistono in assoluto mezzi normali e mezzi anomali di pagamento, in quanto la normalità e, specularmente, la anormalità delle caratteristiche dipendono dalle pratiche commerciali in uso in un dato periodo di tempo e in una determinata zona di mercato (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26241 del 28/09/2021).
La giurisprudenza precisa però che la cessione del credito in funzione solutoria, quando non sia prevista al momento del sorgere dell'obbligazione, ovvero non sia attuata nell'ambito della disciplina della cessione dei crediti di impresa, di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, integra sempre gli estremi di un mezzo anormale di pagamento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25284 del 11/11/2013).
Come correttamente evidenziato anche nella sentenza impugnata, la giurisprudenza di legittimità è univocamente orientata nel senso che “La cessione di credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali, tanto da sottrarsi alla revocabilità esclusivamente qualora sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito che venga così estinto. Tuttavia, allorché le parti pattuiscano "ab origine", nell'ambito di un rapporto di durata, specifiche modalità di pagamento che prevedano il ricorso generalizzato alla cessione in parola, è alle pagina 8 di 17 regole di tale accordo contrattuale a monte e alle modalità seguite in concreto, che il giudice deve aver riguardo per apprezzare se l'"accipiens" sia stato effettivamente in grado di rendersi conto di un adempimento sintomatico del dissesto del debitore” (Sez. 1, Ordinanza n. 14002 del 31/05/2018).
L'effettiva funzione solutoria della cessione "pro solvendo" di un credito va comunque accertata in concreto, in ragione della sua eventuale destinazione all'estinzione o alla riduzione di una pregressa esposizione passiva.
Ciò che risulta dirimente, quindi, è stabilire se vi sia stato un accordo ab origine finalizzato ad individuare come specifica modalità di pagamento la cessione del credito, ovvero se si sia trattato di negozi stipulati in funzione solutoria di debiti già scaduti.
In punto di fatto è pacifico, venendo allegato da entrambe le parti, che fino a tutto il 2017 le forniture della sono state pagate a Parte_1 mezzo di assegno/bonifico, mentre a decorrere dal 2018 tale mezzo di pagamento
è stato sostituito con la cessione di credito.
Ciò su cui non combacia la ricostruzione delle parti è il fatto che questa innovazione sia stato il frutto di un accordo a monte per sostituire la modalità di pagamento, rendendo quindi “normale” la cessione del credito, come sostiene l'appellante, ovvero che attraverso tali cessioni si sia andato ad estinguere una situazione debitoria pregressa, come sostiene la Curatela.
Non vi sono elementi per collegare le singole cessioni a specifici debiti, così da verificare se fossero o meno contestuali alla loro insorgenza, visto che nei singoli negozi tale elemento non viene specificato.
Il giudice di primo grado, nell'aderire alla seconda impostazione, ha innanzitutto valorizzato il contenuto del partitario 2017, dal quale ha tratto l'evidenza di insoluti antecedenti alle prime cessioni del credito, nonché dal 2020, dal CP_3 quale è stato desunto che la posizione debitoria di non veniva CP_1 estinta interamente tramite le cessioni, tanto che il debito complessivo era salito da 6.113,90 a € 28.747,83. pagina 9 di 17 Il valore probatorio di tali documenti viene però contestato dall'odierna appellante, la quale deduce che:
“il partitario non risulta far parte dei libri contabili dei quali per legge le aziende sono obbligate a dotarsi e, pertanto, già a fortiori risulta inidoneo a fornire prova
“dei fatti” dallo stesso risultanti in confronto di altro “imprenditore” e, dunque, di offrire a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c. dimostrazione, ed a fortiori prova, dei fatti contabili dagli stessi risultanti, vieppiù quando chi vuol trarne vantaggio (ndr.
Curatela) proceda a scinderne il contenuto, producendo solo e eventualmente i mastrini con la controparte (ndr. ) e non anche quelli delle altre Parte_1 parti interessate dagli accordi in questione (leggasi: debitori ceduti); risultando altresì certo che “Il curatore che intenda giovarsi di documenti provenienti dal fallito ne assume la medesima posizione processuale, con la conseguenza che rispetto a quei documenti egli non può più considerarsi terzo” (da ultimo, Cass. civ., sez. I, 12/12/2023, n. 34605);
- il partitario risulta, nella migliore delle ipotesi, suscettibile di registrare al più operazioni contabili e, pertanto, alcun rilievo assume quando, come nella fattispecie, si tratta di indagare non in ordine al momento in cui si concretizza
l'operazione oggetto della registrazione, ma, al contrario, l'accordo di cui quella operazione costituisce la successiva attuazione;
- in ogni caso delle eventuali risultanze del partitario niente e nulla la Curatela ha detto e/o altrimenti esposto tanto nel corso e ambito della fase stragiudiziale, quanto in citazione e financo seconda memorie ex art. 183 c.p.c., versate agli atti del giudizio di primo grado”.
A tale riguardo si osserva che “L'art. 2710 c.c., che attribuisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, individua l'ambito operativo della sua speciale disciplina nel riferimento, necessariamente collegato, all'imprenditore ed al rapporto di impresa, sicché non può trovare applicazione con riguardo al curatore del fallimento, il quale, agendo in revocatoria nella sua funzione di gestione del pagina 10 di 17 patrimonio del fallito, assume, rispetto ai rapporti tra quest'ultimo ed il creditore, la qualità di terzo” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18682 del 27/07/2017 ed in senso conforme Sez. U, Sentenza n. 4213 del 20/02/2013).
Nei rapporti tra la curatela ed i terzi, quindi, i partitari, a prescindere dal fatto che non rientrano tra le scritture obbligatorie, costituiscono documenti, il cui valore probatorio potrà essere apprezzato dal giudice.
Nel caso in esame il contenuto degli estratti conto dei rapporti tra e Parte_1 non è stato contestato espressamente, né nel primo grado, né nel CP_1 presente giudizio.
A ciò si aggiunge che nel documento in cui accetta Parte_1 la proposta di cessione del credito relativa alle singole fatture afferma di
“accettare la cessione pro solvendo del suddetto credito e di ridurre di pari importo il credito da noi vantato nei confronti della Vostra società successivamente al puntuale adempimento del debitore ceduto”, utilizzando una formula che lascia supporre che il debito estinto con la cessione fosse pregresso.
Questo sconfessa la tesi secondo cui le cessioni di credito erano state pattuite ab origine o contestualmente al sorgere dei debiti.
Inoltre, l'ipotesi che le cessioni servissero a pagare il corrispettivo della fornitura dei prodotti chimici necessari per effettuare la specifica lavorazione contrasta con il fatto oggettivo che la fattura emessa nei confronti del committente da doveva necessariamente essere di importo superiore rispetto al CP_1 costo dei materiali, comprendendo anche il costo della manodopera ed il margine di profitto. E' quindi evidente che la cessione del credito avveniva per un importo superiore al valore della fornitura che si riferiva alla specifica lavorazione e che la cessione doveva per sua natura remunerare debiti di natura eterogenea, che per lo meno in parte non potevano che essere pregressi e già scaduti, rendendo evidente la loro solutoria dell'accordo (sulla natura solutoria di tale accordo si veda Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26063 del 02/11/2017).
pagina 11 di 17 Ad ulteriore conferma del fatto che non vi fosse un accordo precedente al sorgere del debito per l'utilizzo della cessione del credito quale mezzo ordinario di pagamento interviene poi il fatto che nelle fatture emesse da nei Parte_1 confronti di viene sempre indicato, anche per il 2019 e 2020, che la CP_1 modalità di pagamento pattuita era il bonifico (cfr. docc. 27 e 28 contenuti nel fascicolo di primo grado del fallimento).
Risulta pertanto corretta la decisione nella parte in cui ha ritenuto che nel caso che ci occupa le cessioni del credito costituivano mezzi non normali di pagamento, difettando la prova di un accordo pregresso per renderle lo strumento ordinario di estinzione del debito, non essendo dirimente in tal senso l'utilizzo generalizzato dello strumento. Né del resto risulta decisivo neppure il fatto che nella mail di invio della cessione (doc. 3 di ) si facesse riferimento a precedenti Parte_1 accordi, posto che questo non dimostra affatto l'esistenza di un patto di carattere generale per modificare la modalità di pagamento, richiamando evidentemente un accordo per la cessione dello specifico credito.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, poi, non solo difetta la prova dell'ignoranza dello stato di insolvenza, ma nel caso in esame è lo stesso ricorso a questa anomala modalità di pagamento che fa presumere che fosse Parte_1
a conoscenza di tale circostanza, denotando il timore che i flussi di cassa non consentissero di garantire la certezza dei pagamenti.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo l'appellante critica la decisione nella parte in cui ha escluso l'applicabilità dell'esenzione di cui al terzo comma lett. a) dell'art. 67 L.F., affermando che nel caso in esame si sarebbe trattato del pagamento di forniture nei “termini d'uso”.
Il giudice di prime cure, infatti, ha ritenuto che non fosse stato assolto all'onere probatorio circa il rispetto dei termini d'uso, in quanto “l'analisi fattuale e le evidenze circa la causa solutoria delle cessioni, ed il fatto che esse siano state previste quali modalità eccezionali e conseguenti all'insolvenza di debiti pregressi pagina 12 di 17 esclude di per sé che i pagamenti possano considerarsi effettuati nei termini
d'uso. In aggiunta, merita osservare che parte convenuta non ha allegato documentazione alcuna né avanzato istanze istruttorie atte a fornire la prova della sussistenza di nuove consolidate e specifiche pattuizioni in essere tra le parti da cui far desumere che le estinzioni delle obbligazioni mediante cessione di crediti possano configurare esatto adempimento, i.e. pagamenti eseguiti nei termini d'uso. Risulta invero provato documentalmente che, quantomeno sino a tutto il 2017, il rapporto commerciale e di dare/avere tra le parti fosse – e dovesse essere- regolato mediante pagamenti eseguiti con rimessa bancaria entro il giorno 10 del mese successivo ai 60 gg d.f.m., od anche mediante assegni
o bonifici. Soltanto a decorrere dal 2018, a tale mezzo “normale” di pagamento è seguito quello “anomalo” della cessione di credito, per la riduzione di debiti già esistenti (si veda come il mastrino 2018 apre già con un debito pregresso nei confronti di di 14.144,74 euro e come il mastrino 2020 chiude con Parte_1 un debito di 24.747,83 euro). Come dedotto da parte attrice, e non contestato, a partire dal 2019 vi è altresì prova documentale dell'intervenuta modifica delle originarie pattuizioni, atteso che nelle nuove fatture di acquisto emesse da
[...]
era da allora richiesta rimessa diretta anticipata, con Parte_1 esigibilità iva immediata, e modalità pagamento solo a mezzo bonifico (senza riferimenti alcuni alle cessioni di credito). Infine, al fine di escludere l'esenzione da revocatoria, è altresì dirimente rilevare che dai termini di pagamento delle cessioni oggetto di domanda non può ricavarsi o desumersi la prova ex se di
“adempimenti eseguiti con nuove caratteristiche” o la consolidazione di nuovi termini d'uso tra le parti, atteso che questi ultimi risultano incostanti e/o indeterminabili ex ante. Le cessioni di crediti oggetto di domanda prevedono infatti, con ogni evidenza, termini di pagamento completamente diversi tra di loro”.
Risulta in proposito corretto quanto afferma la parte appellante, ovvero che la norma è finalizzata a garantire la continuità aziendale, pur in una situazione di pagina 13 di 17 crisi, evitando che i committenti possano interrompere le forniture per non correre il rischio di vedersi revocati i pagamenti. In un tale contesto, quindi, vengono esentati dalla revocatoria i pagamenti che siano stati eseguiti nei termini contrattualmente previsti, oppure in termini diversi quando, per effetto del comportamento complessivo delle parti, possa ritenersi che essi non fossero da considerare "in ritardo", essendo ormai divenuti esatti adempimenti (v. Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 27939 del 07/12/2020).
La disposizione costituisce una deroga al disposto dei commi precedenti, per cui trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i pagamenti siano avvenuti con mezzi di pagamento non normali. Anche per questi pagamenti, qualora emerga che possano essere considerati degli esatti adempimenti, in quanto eseguiti nei termini, non sarà possibile pronunciare la revocatoria.
A tale riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., volta a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi, esclude la revocabilità dei pagamenti di forniture riferibili all'oggetto tipico dell'attività imprenditoriale, che, seppur eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono corrispondenti a pratiche commerciali consolidate
e stabili, in precedenza invalse tra le parti, salvo che esse non siano in concreto individuabili, trattandosi di forniture effettuate per la prima volta o regolate in modo diverso dai precedenti, ipotesi in cui il parametro di riferimento ai fini della valutazione torna ad essere costituito dalle condizioni contrattualmente pattuite”
(Sez. 1, Ordinanza n. 30127 del 22/11/2024).
Nel caso specifico è pacifico che le cessioni dei crediti sono avvenuti in pagamento di forniture di prodotti chimici utilizzati da per la sua attività. CP_1
Dalle fatture prodotte dal fallimento relative agli anni 2019 e Controparte_1
2020 (docc. 27 e 28), non emerge la previsione di una speciale tempistica di pagamento, essendo lasciato vuoto lo spazio destinato all'indicazione della data di pagina 14 di 17 scadenza e venendo solo indicato lo strumento del bonifico, laddove negli anni precedenti era stato previsto l'uso della ricevuta bancaria a 60 gg.
In assenza di un diverso termine, quindi, deve supporsi che la scadenza del termine di pagamento fosse immediata.
A fronte di tale pattuizione, risulta che nella pratica per tutto il biennio cui si riferiscono le fatture ha accettato quale forma di pagamento Parte_1 alternativa le cessioni di credito, che non erano contestuali all'emissione delle fatture ed erano relative ad importi che differivano necessariamente da quelli delle singole forniture. Tale diversa modalità di pagamento risulta essere stata l'unica intervenuta tra le parti e non emerge che vi sia mai stata alcuna contestazione da parte della creditrice in merito alle tempistiche dei pagamenti.
Sulla base di tale presupposto, la parte appellante afferma che sia invalsa una prassi tra le parti tale da modificare le originarie pattuizioni, facendo sì che le tempistiche delle cessioni dei crediti divenissero i nuovi “termini d'uso”.
Tale impostazione non è condivisibile.
Per individuare quali fossero i termini d'uso, infatti, occorre avere riguardo alla prassi in essere durante la fase fisiologica del rapporto e non può aversi riguardo all'atteggiamento tenuto dalle parti nel momento in cui, a causa della crisi finanziaria della debitrice, la parte creditrice abbia iniziato ad accettare pagamenti anche non esatti.
Il riferimento ai termini d'uso, infatti, non può che rimandare alla prassi consolidata del rapporto, in quanto solo in questo senso il pagamento può rientrare entro parametri di normalità, costituendo la prosecuzione dell'attività di procacciamento dei beni e servizi necessari per lo svolgimento dell'attività di impresa.
Del resto, qualora si volesse attribuire rilevanza anche alle modifiche degli accordi negoziali in punto di termini di pagamento intervenute durante la fase di conclamata crisi aziendale si finirebbe per rendere generalizzato il ricorso pagina 15 di 17 all'esenzione di cui al terzo comma dell'art. 67 L.F., che andrebbe a costituire la regola, invece dell'eccezione.
Nel caso in esame, quindi, è indubbio che i pagamenti non sono stati eseguiti nei termini d'uso, essendo intervenuti con tempistiche del tutto scisse rispetto al sorgere del debito, oltre che con modalità difformi rispetto a quanto indicato nelle singole fatture.
Anche sotto questo aspetto, quindi, la sentenza merita di essere confermata.
3. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella Parte_1 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 3116/2024 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Firenze e pubblicata il 09/10/2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna la a rifondere al Parte_1 [...] le spese di costituzione nel presente giudizio, che liquida Controparte_1 in complessivi € 6.946, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. dichiara l'appellante tenuta a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02, introdotto dall'art.1, comma 17 della legge n. 228 del 24.12.12.
pagina 16 di 17 Firenze, camera di consiglio del 17 novembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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