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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/04/2024, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 22.01.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 1351/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e ivi residente in C/da Palombaro N^ Parte_1
3, C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. Gabriele BUTTO' ed CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato nel suo studio in Gioiosa Marea – ME – Via Lazio N^ 13 (C.F.
[...]
- E-mail PEC giusta procura in atti. C.F._2 Email_1 Email_2
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Messina (C.F.: ), in persona del
[...] P.IVA_1
Dirigente p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa Alessandra Meliadò (C.F.
), funzionario in servizio presso lo stesso ufficio territoriale, legalmente C.F._3 domiciliata per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 D.lgs. 165/2001, presso la sede del predetto , sita in Messina, Via San Paolo. 361 ex IAI, pec: Controparte_2
Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato il 01.05.2023, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, esponendo di avere presentato domanda di aggiornamento/inserimento ai fini della Controparte_1
costituzione delle Graduatorie, per il triennio 2021/2024. Sosteneva, inoltre, di aver svolto servizio militare dal 24/08/1986 al 04/08/1987.
Lamentava, che il convenuto non aveva riconosciuto tale periodo di servizio di leva ai CP_1 fini dell'inserimento in graduatoria, non riconoscendogli 6 punti, posto che l'articolo 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994, in materia di graduatorie scolastiche, prevede che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Pertanto, chiedeva l'accertamento del predetto diritto e la condanna del convenuto a CP_1
riconoscere 6 punti per il servizio militare di leva prestato.
Il si costituiva in giudizio con memoria del 01.12.2023, Controparte_1
sostenendo la correttezza del procedimento di attribuzione del punteggio eseguito dall'amministrazione, esponendo di non avere valutato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, il servizio di leva, in quanto tale titolo non è stato indicato dal ricorrente nella domanda di inserimento nelle graduatorie.
Rilevava, inoltre, l'inconferenza della normativa e giurisprudenza richiamata dal ricorrente a sostegno della propria domanda, atteso che la mancata considerazione del servizio militare in sede di attribuzione del punteggio non è frutto della discriminazione tra servizio di leva prestato, o meno, in costanza di servizio. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito ricorso è infondato per i seguenti motivi.
Il ricorrente, deducendo di avere presentato domanda di aggiornamento / inserimento nelle graduatorie per il personale ATA per il triennio 2021/2024, ha lamentato la mancata attribuzione del relativo punteggio, pari a 6 punti, per il servizio di leva prestato dal 24/08/1986 al 04/08/1987, avendo conseguito il diploma il 18.10.1992.
Di contro il convenuto, ha sostenuto di aver agito correttamente, attribuendo al ricorrente CP_1
il punteggio corrispondente ai titoli posseduti e dichiarati.
In particolare, ha rilevato che nella predetta domanda di inserimento nelle graduatorie Pt_1
ATA per triennio 2021/2024, non ha indicato tra i titoli in suo possesso, lo svolgimento del servizio di leva, che gli avrebbe dato diritto all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo.
In merito giova rammentare che, il Decreto Ministeriale n. 50/2021, che disciplina le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di terza fascia del personale ATA”, all'art. 6, comma 4, lett. f) prevede che: “Nell'istanza di partecipazione ogni istante dichiara: (…) f) i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate al presente decreto;
” A fronte di ciò, va rilevato che dall'esame della domanda di inserimento nelle graduatorie allegata al fascicolo del ricorrente non risulta che questi abbia indicato tra i titoli posseduti il servizio di leva prestato dal 24/08/1986 al 04/08/1987.
Difatti, la sezione dedicata all'eventuale inserimento del servizio di leva tra i titoli valutabili ai fini dell'attribuzione di un punteggio, risulta completamente mancante nella domanda.
Pur rilevando che parte ricorrente ha dichiarato nella domanda, di trovarsi in posizione regolare nei confronti del servizio di leva, avendo espressamente indicato alla sezione ALTRE
DICHIARAZIONI: “ posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale l'aspirante sia stato eventualmente chiamato (articolo 2, comma 7 bis del decreto della Repubblica n.693/1996), va rilevato che tale dichiarazione non è sufficiente ai fini della valutazione del titolo per l'attribuzione del relativo punteggio.
Dette dichiarazioni attengono ai requisiti generali di accesso ai pubblici impieghi, di cui all'art. 2, c.
7-bis del d.P.R. n. 487/1994, “I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo”, che nulla hanno a che vedere con i titoli di servizio valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio.
I requisiti generali, infatti, comuni a tutte le selezioni pubbliche, devono essere posseduti alla data di scadenza del bando per poter accedere agli impieghi civili nella pubblica amministrazione, ma non hanno alcun rilievo nella graduazione dei candidati in esito alla procedura selettiva.
I titoli professionali, viceversa, non sono di norma richiesti ai fini dell'ammissione alla selezione, ma sono utili in vista dell'aumento del punteggio in graduatoria.
In considerazione della differente natura e funzione dei titoli di servizio, rispetto ai requisiti generali di accesso ai pubblici impieghi e del diverso regime giuridico che li assiste, i requisiti di accesso non sono suscettibili di traslazione tout court tra i titoli oggetto di valutazione ai fini del punteggio attribuibile ed è conseguentemente precluso all'amministrazione, in ragione della mancanza di equivalenza o di equiparabilità, tenerne conto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, pena la violazione del basilare principio di par condicio tra i candidati che impone di valutare i soli titoli allegati dagli aspiranti.
Né, in caso di omessa allegazione, l'amministrazione, può sostituirsi al candidato e procedere ad un'arbitraria integrazione delle dichiarazioni mancanti, operando un'estensione impropria della nozione di soccorso istruttorio.
È difatti, unanime la giurisprudenza nell'affermare che: “l'indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest'ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati.
Pertanto, anche laddove i titoli siano già in possesso dell'Amministrazione è necessario comunque che, nella domanda di partecipazione al concorso, ci sia l'esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale, e in difetto di una puntuale indicazione dell'interessata non può assolutamente scattare il potere-dovere dell'Amministrazione di integrare la relativa documentazione”. (Consiglio di Stato, sez. II, sent. 5 agosto 2019, n. 5536).
Inoltre, in tema di procedure concorsuali, è principio generale, quello secondo cui l'inserimento dell'aspirante in graduatoria e l'aggiornamento della sua posizione avviene sulla base delle sue sole autodichiarazioni, non suscettibili di integrazione postuma, vieppiù ove tale integrazione sia richiesta per la prima volta in sede di giudizio;
in applicazione del principio di autoresponsabilità, ciascun candidato sopporta le conseguenze di eventuali errori e/o omissioni commessi nella presentazione della propria documentazione, specialmente ove le disposizioni del bando siano chiare e precise.
A fronte di ciò, è documentalmente provato che l'amministrazione abbia predisposto tutti gli strumenti affinché i candidati avessero la possibilità di compilare la domanda, dichiarando in maniera specifica di avere prestato il servizio di leva con il relativo periodo di svolgimento.
Ciononostante, non ha indicato il servizio militare di leva tra i titoli di servizio Parte_1
valutabili, essendosi limitato a dichiarare soltanto di avere assolto gli obblighi di leva tra le dichiarazioni generali, senza neanche indicare il periodo in cui è stato svolto il servizio militare, né ha dimostrato di avere allegato alla domanda documentazione da cui risulta che ha svolto il servizio militare e il periodo.
La mancata indicazione, nella domanda, del servizio militare svolto tra i titoli valutabili, ha precluso, dunque, all'amministrazione resistente la possibilità di assegnare un punteggio per il suindicato servizio.
In ogni caso, va rilevato che la domanda di parte ricorrente non avrebbe potuto trovare accoglimento neppure applicando il precedente orientamento della giurisprudenza di questo Ufficio, richiamato da parte ricorrente.
Ed infatti, anche secondo tale orientamento giurisprudenziale, “la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea) indispensabile all'accesso dell'insegnamento medesimo ”, in quanto, la valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporti di servizio (vedi T.A.R. del Lazio, sede di Roma, sezione III BIS, con sentenza n. 624/2011; T.A.R. della ordinanza n. 74/2006; T.A.R. CP_3
della , sede di Catania, ordinanza n. 982 /2005; Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza n. CP_1
2650/2003; Consiglio di Stato, sezione Il, ordinanza n. 529/1997).
Di contro, tenuto conto delle allegazioni documentali, è emerso che parte ricorrente ha svolto il servizio militare dal 24/08/1986 al 04/08/1987, in epoca antecedente al conseguimento del diploma di maturità, 18.10.992, titolo che gli avrebbe permesso l'inserimento in graduatoria.
Tanto premesso, ritenuto che l'Amministrazione resistente non avrebbe potuto attribuire alcun punteggio non essendo stato indicato alcun titolo che giustificava tale diritto, il ricorso va rigettato.
Tenuto conto della soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'amministrazione resistente che si liquidano, ex DM n. 147/22, in considerazione del valore indeterminabile, della bassa complessità, dell'assenza di istruzione, e applicata la riduzione del 20%, ai sensi dell'art. 152 bis, disp. att. c.p.c., come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sul ricorso come sopra proposto da : Parte_1
- Rigetta il ricorso.
- Condanna a rifondere al resistente le spese di lite, liquidate, ai Parte_1 CP_1
sensi del DM n. 147/22, e ridotte del venti per cento ai sensi dell'art. 152 bis, disp. att.
c.p.c., in complessivi € 2.950,00, per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, iva, cpa come per legge.
Patti, 13.4.2024
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata