TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/07/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3390/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Cugliandro Marcello;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Castellana Salvatore;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare dell'8/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta all'udienza cartolare del 4/12/2024;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Palermo, con sentenza n. 890/2024 del 12/12/2024;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
- le parti hanno documentato l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
I coniugi hanno, inoltre, compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che di seguito integralmente si riportano:
“ART. 2) La signora continuerà ad abitare presso la casa CP_1 coniugale, sita in Palermo, via Guadagna n. 1/L, condotta in affitto e per la quale la stessa provvederà personalmente al pagamento delle spese relative al detto immobile, tutte incluse e nessune escluse, ivi comprese anche quelle arretrate a titolo di: a) quote condominiali;
b) eventuali canoni di locazione e c) utenze varie.
ART. 3) I coniugi, entrambi economicamente indipendenti, dichiarano di aver già provveduto di comune accordo alla ripartizione dei loro effetti personali, sia in proprietà di entrambi che di personale appartenenza e che nulla rimane in comune per il prefato titolo, in dipendenza del matrimonio, con la sottoscrizione della presente. Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto di non avanzare alcuna pretesa, l'una nei confronti dell'altra, di carattere patrimoniale in forza dei loro pregressi rapporti.
ART. 4) Il signor si impegna ed obbliga a provvedere al Parte_1 pagamento delle rate (pari ad € 380,00 mensili) del finanziamento contratto con Unicredit S.p.A., recante n. 32393592, la cui estinzione totale è prevista per il 05.10.2030. ART. 5) I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, sono determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.. ART. 6) Le parti dichiarano di voler interamente compensare le spese del presente giudizio.”
3. Le superiori condizioni, espressione della conconde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni di legge, possono essere recepite dal Tribunale.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero definitivamente pronunciando così provvede:
1) visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in
Palermo il 13/09/2010, da nato a [...] il Parte_1
22/04/1973 e da , nata a [...] il [...], trascritto Controparte_1 nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 101, parte II, serie A, dell'anno 2010, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Monica Montante.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3390/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Cugliandro Marcello;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Castellana Salvatore;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare dell'8/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta all'udienza cartolare del 4/12/2024;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Palermo, con sentenza n. 890/2024 del 12/12/2024;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
- le parti hanno documentato l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
I coniugi hanno, inoltre, compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che di seguito integralmente si riportano:
“ART. 2) La signora continuerà ad abitare presso la casa CP_1 coniugale, sita in Palermo, via Guadagna n. 1/L, condotta in affitto e per la quale la stessa provvederà personalmente al pagamento delle spese relative al detto immobile, tutte incluse e nessune escluse, ivi comprese anche quelle arretrate a titolo di: a) quote condominiali;
b) eventuali canoni di locazione e c) utenze varie.
ART. 3) I coniugi, entrambi economicamente indipendenti, dichiarano di aver già provveduto di comune accordo alla ripartizione dei loro effetti personali, sia in proprietà di entrambi che di personale appartenenza e che nulla rimane in comune per il prefato titolo, in dipendenza del matrimonio, con la sottoscrizione della presente. Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto di non avanzare alcuna pretesa, l'una nei confronti dell'altra, di carattere patrimoniale in forza dei loro pregressi rapporti.
ART. 4) Il signor si impegna ed obbliga a provvedere al Parte_1 pagamento delle rate (pari ad € 380,00 mensili) del finanziamento contratto con Unicredit S.p.A., recante n. 32393592, la cui estinzione totale è prevista per il 05.10.2030. ART. 5) I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, sono determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.. ART. 6) Le parti dichiarano di voler interamente compensare le spese del presente giudizio.”
3. Le superiori condizioni, espressione della conconde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni di legge, possono essere recepite dal Tribunale.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero definitivamente pronunciando così provvede:
1) visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in
Palermo il 13/09/2010, da nato a [...] il Parte_1
22/04/1973 e da , nata a [...] il [...], trascritto Controparte_1 nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 101, parte II, serie A, dell'anno 2010, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Monica Montante.