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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 07/05/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2014/2024 R.G., vertente tra
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Massimo Proto (C.F. ), dall'Avv. Silvio Martuccelli (C.F. C.F._1
e dall'Avv. Carlo Maria Martino (C.F. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliati come in atti;
- appellante- contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_1 P.IVA_2
- appellato contumace –
e contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 P.IVA_3
difesa dall'avv. Elisa Faccioli (C.F. ), elettivamente domiciliata come in atti;
C.F._4
- appellata -
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n. 130/2024 del Giudice di Pace di Rovigo pubblicata il 9 maggio 2024:
1
1. in linea principale, accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato stante
l'assoluta indeterminatezza dell'atto impositivo e che di conseguenza nulla è dovuto – a qualsiasi titolo
- da al;
Pt_1 Controparte_1
2. in linea subordinata, accertare e dichiarare che nessun importo a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 è esigibile con riferimento all'attività svolta nel
Comune da soggetto che non occupa, neppure in via mediata, suolo pubblico e che CP_1 Pt_1
nessun importo è dovuto neanche a titolo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese;
per
l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
PER “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, confermare integralmente ed in CP_2 ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 130/2024 del Giudice di Pace di Rovigo accertativa della legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 2 del 12.07.2023 emesso da a CP_2 carico dell'appellante e, per l'effetto, respingere il presente atto di appello proposto da Parte_1
per i motivi tutti di cui in parte narrativa e mandare assolta dall'avversaria pretesa con CP_2
ogni conseguenziale statuizione di legge.
Con vittoria nelle spese competenze e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'attrice ha impugnato la sentenza n. 130/2024 del Giudice di Pace di Rovigo, depositata in data
9.5.2024 all'esito del procedimento recante n. R.G. 5588/2023 e terminato con una pronuncia di rigetto del ricorso introduttivo del giudizio proposto dall'odierno appellante.
La vicenda trae origine dall'opposizione all'avviso di accertamento n. 2 emesso da il CP_2
12.7.2023, notificato il 14.7.2023, per la somma di € 1.154,19, di cui € 830,40 a titolo di canone unico patrimoniale ai sensi dell'art. 1, commi 816 e 837, L 27 dicembre 2019 n. 160, riferito all'anno 2022, ed € 323,79 a titolo di sanzione, interessi e oneri.
In particolare, l'appellante ha articolato due motivi di impugnazione, dolendosi che il Giudice di Pace, nel confermare la validità dell'accertamento opposto, abbia ritenuto:
1) che l'avviso di accertamento notificato sia sufficientemente determinato tanto nei presupposti di fatto quanto in quelli di diritto;
2 2) che sia legittimata passiva qualificando come mediata la sua occupazione del suolo Pt_1
pubblico;
3) che la legge di interpretazione autentica n. 215/2021 non sia applicabile al settore delle telecomunicazioni;
Si è costituita in giudizio , contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e CP_2 insistendo, in particolare, sull'inapplicabilità della legge di interpretazione autentica n. 215/2021 al settore delle telecomunicazioni.
All'udienza del 7.5.2025, accertata la regolarità della notifica al rimasto contumace, Controparte_1
e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha invitato i difensori alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
2. È sufficiente esaminare il secondo motivo di impugnazione articolato dall'attrice in Pt_1
quanto assorbente rispetto a tutte le altre questioni.
Ebbene, è pacifico che:
- eroga, entro il territorio del Comune di , il servizio di telecomunicazioni in Pt_1 CP_1
relazione ad utenze fisse e mobili;
- si avvale di infrastrutture di rete che insistono sul territorio comunale e che sono di Pt_1
Par proprietà di .
Par
- , con le proprie infrastrutture di rete, occupa il territorio comunale, intrattiene con il
[...]
un rapporto di concessione, in forza del quale è tenuta al pagamento del Canone Controparte_1
Unico Patrimoniale a norma dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019.
Sulla scorta di tali elementi, sostiene che, ai sensi dell'art. 1, co. 831 della L. n. CP_2
160/2019, anche sarebbe tenuta al pagamento del Canone Unico. Pt_1
2.1 Tanto premesso, giova fornire una ricostruzione dell'evoluzione della disciplina applicabile al caso di specie, anche al fine di esaminare il motivo di opposizione svolto dall'attrice.
L'art. 1, comma 831 della L. n. 160/2019, è stato modificato dall'art. 1, comma 848, della L. n.
178/2020, entrata in vigore in data 1.1.2021.
All'esito della modifica, l'art. 1, comma 831, recita: “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo
3 pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”.
La norma, dunque, rispetto alla precedente formulazione, prevede un ulteriore e nuovo presupposto sia soggettivo sia oggettivo a fondamento della pretesa del canone, introducendo la fattispecie della occupazione mediata del territorio, operata da soggetti fornitori di servizi di pubblica utilità che, non essendo titolari di alcuna concessione per l'occupazione del territorio comunale, utilizzino materialmente infrastrutture di proprietà di soggetti terzi titolari di concessione.
L'art. 1, comma 831, nella sua nuova formulazione, prevede tuttavia che il Canone Unico sia dovuto dall'utilizzatore non concessionario solo nella ipotesi di una utilizzazione “materiale” delle infrastrutture.
Dunque, tale locuzione va intesa nel senso che il presupposto oggettivo del Canone Unico corrisponde comunque all'occupazione del territorio comunale.
In altri termini, l'imposizione del pagamento del Canone sia al concessionario proprietario delle infrastrutture, sia al loro utilizzatore, comporterebbe la duplicazione del pagamento del Canone Unico, in relazione ad un medesimo ed unico episodio di occupazione.
2.2 Orbene, ha fornito una ricostruzione specifica e dettagliata della modalità con cui, nel Pt_1
Par periodo di interesse, si è avvalsa della infrastruttura (Cfr. in particolare atto di citazione in appello, pp. da 15 a 18). In particolare, la società attrice ha precisato che “[…] nel Comune di , Pt_1 CP_1
si avvale delle seguenti tecnologie:
(i) Content Delivery Network (nell'acronimo inglese: “e-CDN”);
(ii) Fiber to the Home Open Stream (nell'acronimo inglese: “FTTH OS”);
(iii) Wholesale (nell'acronimo inglese: “WS”). Par Nessuna delle tecnologie appena indicate determina “utilizzo materiale” delle infrastrutture di e, dunque, occupazione di suolo pubblico in via mediata da parte di In particolare, giova Pt_1
precisare quanto segue. Tutte le tecnologie appena menzionate sono sottocategorie della VULA
Par (Virtual Unbundled Local Access), la quale è un servizio di accesso virtuale alla rete , che viene Par acquistato da a fronte del pagamento di un corrispettivo. acquista da il Pt_1 Pt_1
Par servizio di trasporto dati dal modem del cliente finale a una centrale , posta fuori dal territorio comunale, ove il traffico generato dai consumatori viene smistato e indirizzato sulle reti di trasporto degli operatori nazionali. Poiché si limita ad acquistare il servizio di trasporto dati sulla rete Pt_1 locale dell'operatore wholesale, senza installarvi alcun apparato, la tecnologia non determina un
4 Par
“utilizzo materiale” delle infrastrutture e, dunque, alcuna occupazione in via mediata di suolo pubblico” (Cfr. pag. 16 atto di citazione in appello). Par In altri termini, l'accesso alla infrastruttura è di carattere esclusivamente virtuale, in quanto Pt_1
non ha a disposizione il materiale collegamento alla stessa e non lo usa in via esclusiva.
[...]
A fronte della dettagliata ricostruzione della modalità di funzionamento del sistema e dell'accesso
“virtuale” all'infrastruttura, la convenuta costituita non ha svolto specifiche contestazioni, limitandosi ad affermare che, in ogni caso, trattasi di una occupazione mediata del suolo pubblico.
Dunque, si osserva che l'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019 è stata oggetto di interpretazione autentica, mediante l'art. 5, comma 14 quinquies, del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021.
L'art. 5, co. 14 quinquies dispone: “il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”.
A parere del Tribunale, il caso in esame è pienamente riconducibile al perimetro applicativo della
Par norma sopra riportata, atteso che è proprietaria di infrastrutture e in quanto tale titolare di atto di concessione concluso con il mentre , sulla scorta di rapporti contrattuali Controparte_1 Pt_1
Par intrattenuti con , è mero titolare dei contratti di vendita di un bene che viene distribuito
Par esclusivamente dalle infrastrutture di .
D'altronde, le argomentazioni, svolte dalla convenuta in ordine alla configurabilità nel caso di specie della occupazione in via mediata, non si confrontano debitamente proprio con la norma di interpretazione autentica sopra esaminata.
Infatti, la società convenuta ha dedotto che i casi in cui vi è una netta distinzione tra soggetto titolare delle infrastrutture e soggetto titolare del contratto di somministrazione essa è stata espressamente disciplinata dal legislatore, come occorso per distribuzione e vendita di gas e distribuzione e vendita di energia elettrica.
Tali deduzioni non appaiono condivisibili, in quanto ancorano la verifica circa l'esistenza del presupposto oggettivo e soggettivo per il CUP alla sola ipotesi di una disciplina legislativa, mentre il
5 richiamato art. 5, comma 14 quinquies, fa riferimento alla separazione “tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale”, anche fondata su “assetti contrattuali”.
Tale dato inequivoco non è infatti superato dalle difese svolte dalla convenuta, atteso che secondo la
Par stessa prospettazione della convenuta il titolare dell'infrastruttura ( ) è diverso da quello che distribuisce il bene alla clientela ( e non è contestato che tali rapporti siano regolati da Pt_1
contratto stipulato da questi due soggetti.
A norma dell'art. 5, comma 14 quinquies, del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, Pt_1
quanto all'anno 2022, non è dunque tenuta al pagamento al del Canone
[...] Controparte_1
Unico di cui all'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019.
In conclusione, accolto il secondo motivo di appello ed assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza di primo grado va riformata con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento opposto.
3. In punto di spese di lite, è costante nella giurisprudenza della Suprema Corte l'affermazione del principio, dal quale lo scrivente non intende discostarsi, secondo cui, in caso di riforma - totale o parziale - della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite;
infatti, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, cosicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, in quanto la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi (Cfr.
Cassazione civile sez. III, 22/02/2016, n. 3438).
Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e tenuto conto dell'attività svolta per entrambi i gradi di giudizio, in applicazione dell'art. 97 c.p.c..
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 130/2024 del Giudice di Pace di Rovigo, annulla l'avviso di accertamento esecutivo emesso da per conto del nei CP_2 Controparte_1
confronti di n data 12.7.2023, n. 2; Parte_1 accerta che nulla è tenuta a pagare al con riferimento all'anno Parte_1 Controparte_1
2022 a titolo di Canone Unico ex art. 1, comma 831, L. n. 160/2019 e relative indennità e sanzioni;
6 condanna e il in solido, al pagamento in favore dell'appellante, delle CP_2 Controparte_1
spese processuali del doppio grado di giudizio che si liquidano:
- per il primo grado di giudizio, in euro 731,00 di cui 98,00 per spese vive ed euro 633,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- per il presente grado di giudizio, in euro 1.425,00 di cui 147,00 per spese vive ed euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Rovigo, lì 7.5.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2014/2024 R.G., vertente tra
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Massimo Proto (C.F. ), dall'Avv. Silvio Martuccelli (C.F. C.F._1
e dall'Avv. Carlo Maria Martino (C.F. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliati come in atti;
- appellante- contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_1 P.IVA_2
- appellato contumace –
e contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 P.IVA_3
difesa dall'avv. Elisa Faccioli (C.F. ), elettivamente domiciliata come in atti;
C.F._4
- appellata -
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n. 130/2024 del Giudice di Pace di Rovigo pubblicata il 9 maggio 2024:
1
1. in linea principale, accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato stante
l'assoluta indeterminatezza dell'atto impositivo e che di conseguenza nulla è dovuto – a qualsiasi titolo
- da al;
Pt_1 Controparte_1
2. in linea subordinata, accertare e dichiarare che nessun importo a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 è esigibile con riferimento all'attività svolta nel
Comune da soggetto che non occupa, neppure in via mediata, suolo pubblico e che CP_1 Pt_1
nessun importo è dovuto neanche a titolo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese;
per
l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
PER “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, confermare integralmente ed in CP_2 ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 130/2024 del Giudice di Pace di Rovigo accertativa della legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 2 del 12.07.2023 emesso da a CP_2 carico dell'appellante e, per l'effetto, respingere il presente atto di appello proposto da Parte_1
per i motivi tutti di cui in parte narrativa e mandare assolta dall'avversaria pretesa con CP_2
ogni conseguenziale statuizione di legge.
Con vittoria nelle spese competenze e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'attrice ha impugnato la sentenza n. 130/2024 del Giudice di Pace di Rovigo, depositata in data
9.5.2024 all'esito del procedimento recante n. R.G. 5588/2023 e terminato con una pronuncia di rigetto del ricorso introduttivo del giudizio proposto dall'odierno appellante.
La vicenda trae origine dall'opposizione all'avviso di accertamento n. 2 emesso da il CP_2
12.7.2023, notificato il 14.7.2023, per la somma di € 1.154,19, di cui € 830,40 a titolo di canone unico patrimoniale ai sensi dell'art. 1, commi 816 e 837, L 27 dicembre 2019 n. 160, riferito all'anno 2022, ed € 323,79 a titolo di sanzione, interessi e oneri.
In particolare, l'appellante ha articolato due motivi di impugnazione, dolendosi che il Giudice di Pace, nel confermare la validità dell'accertamento opposto, abbia ritenuto:
1) che l'avviso di accertamento notificato sia sufficientemente determinato tanto nei presupposti di fatto quanto in quelli di diritto;
2 2) che sia legittimata passiva qualificando come mediata la sua occupazione del suolo Pt_1
pubblico;
3) che la legge di interpretazione autentica n. 215/2021 non sia applicabile al settore delle telecomunicazioni;
Si è costituita in giudizio , contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e CP_2 insistendo, in particolare, sull'inapplicabilità della legge di interpretazione autentica n. 215/2021 al settore delle telecomunicazioni.
All'udienza del 7.5.2025, accertata la regolarità della notifica al rimasto contumace, Controparte_1
e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha invitato i difensori alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
2. È sufficiente esaminare il secondo motivo di impugnazione articolato dall'attrice in Pt_1
quanto assorbente rispetto a tutte le altre questioni.
Ebbene, è pacifico che:
- eroga, entro il territorio del Comune di , il servizio di telecomunicazioni in Pt_1 CP_1
relazione ad utenze fisse e mobili;
- si avvale di infrastrutture di rete che insistono sul territorio comunale e che sono di Pt_1
Par proprietà di .
Par
- , con le proprie infrastrutture di rete, occupa il territorio comunale, intrattiene con il
[...]
un rapporto di concessione, in forza del quale è tenuta al pagamento del Canone Controparte_1
Unico Patrimoniale a norma dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019.
Sulla scorta di tali elementi, sostiene che, ai sensi dell'art. 1, co. 831 della L. n. CP_2
160/2019, anche sarebbe tenuta al pagamento del Canone Unico. Pt_1
2.1 Tanto premesso, giova fornire una ricostruzione dell'evoluzione della disciplina applicabile al caso di specie, anche al fine di esaminare il motivo di opposizione svolto dall'attrice.
L'art. 1, comma 831 della L. n. 160/2019, è stato modificato dall'art. 1, comma 848, della L. n.
178/2020, entrata in vigore in data 1.1.2021.
All'esito della modifica, l'art. 1, comma 831, recita: “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo
3 pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”.
La norma, dunque, rispetto alla precedente formulazione, prevede un ulteriore e nuovo presupposto sia soggettivo sia oggettivo a fondamento della pretesa del canone, introducendo la fattispecie della occupazione mediata del territorio, operata da soggetti fornitori di servizi di pubblica utilità che, non essendo titolari di alcuna concessione per l'occupazione del territorio comunale, utilizzino materialmente infrastrutture di proprietà di soggetti terzi titolari di concessione.
L'art. 1, comma 831, nella sua nuova formulazione, prevede tuttavia che il Canone Unico sia dovuto dall'utilizzatore non concessionario solo nella ipotesi di una utilizzazione “materiale” delle infrastrutture.
Dunque, tale locuzione va intesa nel senso che il presupposto oggettivo del Canone Unico corrisponde comunque all'occupazione del territorio comunale.
In altri termini, l'imposizione del pagamento del Canone sia al concessionario proprietario delle infrastrutture, sia al loro utilizzatore, comporterebbe la duplicazione del pagamento del Canone Unico, in relazione ad un medesimo ed unico episodio di occupazione.
2.2 Orbene, ha fornito una ricostruzione specifica e dettagliata della modalità con cui, nel Pt_1
Par periodo di interesse, si è avvalsa della infrastruttura (Cfr. in particolare atto di citazione in appello, pp. da 15 a 18). In particolare, la società attrice ha precisato che “[…] nel Comune di , Pt_1 CP_1
si avvale delle seguenti tecnologie:
(i) Content Delivery Network (nell'acronimo inglese: “e-CDN”);
(ii) Fiber to the Home Open Stream (nell'acronimo inglese: “FTTH OS”);
(iii) Wholesale (nell'acronimo inglese: “WS”). Par Nessuna delle tecnologie appena indicate determina “utilizzo materiale” delle infrastrutture di e, dunque, occupazione di suolo pubblico in via mediata da parte di In particolare, giova Pt_1
precisare quanto segue. Tutte le tecnologie appena menzionate sono sottocategorie della VULA
Par (Virtual Unbundled Local Access), la quale è un servizio di accesso virtuale alla rete , che viene Par acquistato da a fronte del pagamento di un corrispettivo. acquista da il Pt_1 Pt_1
Par servizio di trasporto dati dal modem del cliente finale a una centrale , posta fuori dal territorio comunale, ove il traffico generato dai consumatori viene smistato e indirizzato sulle reti di trasporto degli operatori nazionali. Poiché si limita ad acquistare il servizio di trasporto dati sulla rete Pt_1 locale dell'operatore wholesale, senza installarvi alcun apparato, la tecnologia non determina un
4 Par
“utilizzo materiale” delle infrastrutture e, dunque, alcuna occupazione in via mediata di suolo pubblico” (Cfr. pag. 16 atto di citazione in appello). Par In altri termini, l'accesso alla infrastruttura è di carattere esclusivamente virtuale, in quanto Pt_1
non ha a disposizione il materiale collegamento alla stessa e non lo usa in via esclusiva.
[...]
A fronte della dettagliata ricostruzione della modalità di funzionamento del sistema e dell'accesso
“virtuale” all'infrastruttura, la convenuta costituita non ha svolto specifiche contestazioni, limitandosi ad affermare che, in ogni caso, trattasi di una occupazione mediata del suolo pubblico.
Dunque, si osserva che l'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019 è stata oggetto di interpretazione autentica, mediante l'art. 5, comma 14 quinquies, del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021.
L'art. 5, co. 14 quinquies dispone: “il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”.
A parere del Tribunale, il caso in esame è pienamente riconducibile al perimetro applicativo della
Par norma sopra riportata, atteso che è proprietaria di infrastrutture e in quanto tale titolare di atto di concessione concluso con il mentre , sulla scorta di rapporti contrattuali Controparte_1 Pt_1
Par intrattenuti con , è mero titolare dei contratti di vendita di un bene che viene distribuito
Par esclusivamente dalle infrastrutture di .
D'altronde, le argomentazioni, svolte dalla convenuta in ordine alla configurabilità nel caso di specie della occupazione in via mediata, non si confrontano debitamente proprio con la norma di interpretazione autentica sopra esaminata.
Infatti, la società convenuta ha dedotto che i casi in cui vi è una netta distinzione tra soggetto titolare delle infrastrutture e soggetto titolare del contratto di somministrazione essa è stata espressamente disciplinata dal legislatore, come occorso per distribuzione e vendita di gas e distribuzione e vendita di energia elettrica.
Tali deduzioni non appaiono condivisibili, in quanto ancorano la verifica circa l'esistenza del presupposto oggettivo e soggettivo per il CUP alla sola ipotesi di una disciplina legislativa, mentre il
5 richiamato art. 5, comma 14 quinquies, fa riferimento alla separazione “tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale”, anche fondata su “assetti contrattuali”.
Tale dato inequivoco non è infatti superato dalle difese svolte dalla convenuta, atteso che secondo la
Par stessa prospettazione della convenuta il titolare dell'infrastruttura ( ) è diverso da quello che distribuisce il bene alla clientela ( e non è contestato che tali rapporti siano regolati da Pt_1
contratto stipulato da questi due soggetti.
A norma dell'art. 5, comma 14 quinquies, del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, Pt_1
quanto all'anno 2022, non è dunque tenuta al pagamento al del Canone
[...] Controparte_1
Unico di cui all'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019.
In conclusione, accolto il secondo motivo di appello ed assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza di primo grado va riformata con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento opposto.
3. In punto di spese di lite, è costante nella giurisprudenza della Suprema Corte l'affermazione del principio, dal quale lo scrivente non intende discostarsi, secondo cui, in caso di riforma - totale o parziale - della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite;
infatti, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, cosicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, in quanto la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi (Cfr.
Cassazione civile sez. III, 22/02/2016, n. 3438).
Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e tenuto conto dell'attività svolta per entrambi i gradi di giudizio, in applicazione dell'art. 97 c.p.c..
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 130/2024 del Giudice di Pace di Rovigo, annulla l'avviso di accertamento esecutivo emesso da per conto del nei CP_2 Controparte_1
confronti di n data 12.7.2023, n. 2; Parte_1 accerta che nulla è tenuta a pagare al con riferimento all'anno Parte_1 Controparte_1
2022 a titolo di Canone Unico ex art. 1, comma 831, L. n. 160/2019 e relative indennità e sanzioni;
6 condanna e il in solido, al pagamento in favore dell'appellante, delle CP_2 Controparte_1
spese processuali del doppio grado di giudizio che si liquidano:
- per il primo grado di giudizio, in euro 731,00 di cui 98,00 per spese vive ed euro 633,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- per il presente grado di giudizio, in euro 1.425,00 di cui 147,00 per spese vive ed euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Rovigo, lì 7.5.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
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