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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/04/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4110/2022 R.G. promossa da
in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.I. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Domenico Francesco Giardina P.IVA_1
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avvocato Giuseppe Nastasi;
CONVENUTO
, nata ad [...] il [...], C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._2
dall'avvocato Rosaria Guarino;
CONVENUTA
Avente ad oggetto: responsabilità contrattuale
Con decreto del 10 gennaio 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 14.9.2022 la adiva questo tribunale e Pt_1
premesso di aver ricevuto in data 9.7.2021 in ricovero presso la propria officina di Catania, in quanto rifornitore del gruppo e dei prodotti automobilistici AUDI, un autoveicolo marca Audi CP_3
A3, targata GC365DY di proprietà di che era stata fornita un'autovettura di Controparte_2
proprietà della concessionaria sostitutiva consegnata in comodato al di lei marito, CP_1
, esponeva che dopo circa un'ora dalla consegna dell'autovettura di cortesia il
[...] CP_1 era ritornato in concessionaria rendendo apposita dichiarazione scritta nella quale affermava di aver errato nel rifornimento del carburante dell'auto di cortesia, avendo immesso quello errato;
che veniva redatto un secondo contratto in forza del quale veniva consegnata in comodato una seconda autovettura sostitutiva.
Lamentava la ricorrente che a causa dei danni causati dal all'autovettura di cortesia CP_1
oggetto del primo contratto di comodato, si era reso necessario un intervento di riparazione quantificabile nella somma di € 8.329,64, il cui pagamento era stato vanamente richiesto al e alla che promosso giudizio di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. CP_1 CP_2
4550/2021 r.g. era stato nominato CTU l'ing. che aveva riscontrato la fondatezza dell'assunto Per_1
difensivo della società , quantificando i danni materiali patiti ( somme occorrenti per la Pt_1 riduzione in pristino dell'autoveicolo) nella somma di euro 8.642,27 e chiedendo la condanna di entrambi i convenuti oltre che alla rimessione in pristino dell'autovettura anche alla condanna del danno da fermo tecnico per mancato utilizzo dell'autovettura dal 09.07.2021 al 26.07.2022 il tutto per il complessivo importo di € 31.942,29, di cui € 23.300,02 quale danno da fermo tecnico, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.01.2023 si costituiva in giudizio Controparte_1
deducendo la infondatezza in fatto e in diritto della domanda e ne chiedeva il rigetto con condanna alle spese per lite temeraria.
In particolare dichiarava di disconoscere il contenuto della scrittura privata datata 9/7/2021 , comunque chiedendo dichiararsi la decaduta dall'azione per decorso del termine per la Parte_1
denuncia dei vizi.
Con comparsa di costituzione depositata in data 02.01.2023 si costituiva in giudizio anche CP_2
articolando le medesime eccezioni difensive del e chiedendo il rigetto del ricorso.
[...] CP_1
Alla prima udienza parte ricorrente chiedeva la verificazione della firma apposta dietro al contratto di comodato da e si opponeva alle eccezioni dei resistenti. Il G.I. acquisito il fascicolo del CP_1
procedimento di ATP, alla successiva udienza del 9.03.2023 mutava il rito e concedeva i termini ex art.183, comma 6 cpc, a seguito di richiesta di entrambe le parti.
Con ordinanza del 27.09.2023 veniva disposta CTU calligrafia al fine di verificare la riferibilità al della firma apposta come sua nelle sottoscrizioni apposte nei due contratti di comodato CP_1
versati in atti dalla ricorrente, recanti la data del 9.7.2021; che nel corso dell'espletamento dell'incarico da parte del nominato CTU dava atto del fatto che il riconosceva come CP_1
proprie le due firme apposte ai contratti ma invece disconosceva la dichiarazione apposta al secondo contratto. All'esito della compiuta istruttoria nel corso della quale si faceva luogo alla escussione dei testi indicati da entrambe le parti, con decreto del 10 gennaio 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
*********
Va preliminarmente rilevata la carenza di legittimazione passiva di nei cui Controparte_2
confronti la domanda di condanna deve essere rigettata.
In proposito va solo rilevato che la non risulta parte del contratto di comodato in esito al CP_2 quale al è stata consegnata l'autovettura del cui danneggiamento si discute e in forza del CP_1
quale è stato proposto il presente giudizio.
E' dato incontestabile che sia il contratto di comodato il titolo posto a fondamento dell'odierna azione risarcitoria contrattuale e che lo stesso è stato sottoscritto solo dal , sicchè solo in capo a CP_1
costui, quale comodatario, sorge l'obbligo di cui all'art. 1804 c.c. che stabilisce che il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia.
Del tutto privo di supporto probatorio – mancando anche elementi fattuali presuntivi - è rimasto l'assunto difensivo di parte attrice secondo cui il avrebbe agito anche in nome e per conto Pt_2
della , la cui responsabilità per i danni occorsi all'autovettura presa in comodato da altro CP_2
soggetto è rimasta priva di fondamento derivandone comunque il rigetto nei di lei confronti della proposta domanda risarcitoria.
Infondata deve inoltre ritenersi la eccezione di parte convenuta con cui è stata rilevata la decadenza della AT dall'azione risarcitoria, essendo i vizi dell'autovettura stati contestati oltre il termine di otto giorni.
In proposito vale solo la pena di osservare che essendo il contratto invocato per la proposta azione risarcitoria un contratto di comodato , non è previsto, a differenza del contratto di compravendita, alcun termine per la denuncia dei vizi rilevati dal comodante dopo la restituzione del bene.
Né peraltro può dubitarsi del fatto che l' azione spettante al comodante sia stata esercitata in conformità ai principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, che si inseriscono nell'assetto del contratto e ne informano la esecuzione per entrambe le parti (vedi sul punto Cassazione civ. n. 18334/2023), in forza dei quali il comodante è tenuto a contestare i danni entro un tempo ragionevole dalla data di restituzione del bene, per consentire al comodatario di verificare la fondatezza delle contestazioni ed eventualmente difendersi.
Infatti non vi è dubbio che nel caso di specie vi sia senz'altro la correttezza dell'operato della comodante in quanto a fronte della restituzione dell'auto concessa in comodato avvenuta in data Pt_1
09.07.2021, la società trasmetteva al comodatario la lettera di messa in mora con la quale denunciava i rilevati danni all'automezzo a mezzo raccomandata a/r. in data 23.07.2021, assegnandogli anche un congruo lasso temporale per fornire le dovute giustificazioni, che non intervenivano.
In via generale poi quanto alla pretesa risarcitoria azionata dalla ricorrente nei confronti del deve ritenersi superata ogni questione sulla riferibilità al della firme apposte ai CP_1 CP_1
due contratti di comodato in esito alle stesse ammissioni dallo stesso rese dinnanzi al nominato CTU calligrafo nel corso delle operazioni peritali durante le quali il ha dichiarato, CP_1
contraddicendo le affermazioni difensive contenute nell'atto di costituzione, di non disconoscere le firme apposte nei contratti di comodato succedutisi il 9.7.2022, ma piuttosto di esserne l'autore, affermando invece di disconoscere solamente il contenuto della dichiarazione allegata al secondo contratto di comodato.
A fronte di ciò va rilevato che tale affermazione, deve ritenersi del tutto ininfluente sia per la sua genericità, in quanto fondata su un fatto impeditivo la presentazione di querela di falso, che quale atto proveniente dallo stesso dichiarante di per sé non può avere alcuna decisiva incidenza probatoria sulla ricostruzione dei fatti e sul giudizio di non veridicità della dichiarazione.
In ogni caso poi tale argomento difensivo non supera il vaglio di verosimiglianza e di plausibilità, mancando concordanti elementi fattuali che conducano a ritenere provato che il avrebbe CP_1
apposto al contratto di comodato ( il secondo) la propria firma, senza leggere o travisando il contenuto della dichiarazione che andava a firmare, non essendovi elementi per ritenere viziata la volontà dallo stesso manifestata.
Fondata deve ritenersi ad avviso di questo giudice la responsabilità attribuita al quale CP_1
comodatario nei confronti della società per violazione degli obblighi derivanti dal contratto di comodato, essendovi dalle acquisizioni processuali elementi idonei a dimostrarne la responsabilità in ordine ai danni materiali rilevati nell'autovettura di cortesia consegnatagli dalla società ricorrente in forza del primo dei due contratti stipulati il 9.7.2022.
Senz'altro decisiva sul punto deve ritenersi la relazione redatta dal CTU nominato nel procedimento di ATP – concordemente acquisita al presente giudizio - le cui conclusioni vanno ritenute senz'altro condivisibili in quanto immuni da vizio logico e giuridico.
In particolare il CTU precisa in ordine ai danni materiali riscontrati ai cilindri dell'autovettura esaminata(vedi pag. 12)“..dagli smontaggi già effettuati, è stato immediato evincere i danneggiamenti presenti sul propulsore della autovettura, che mostrava i 3/3 cilindri del propulsore con presenza di strisciamenti/scalfiture … Tali scalfiture, presentano andamento rettilineo lungo le generatrici dei cilindri, larghezza dei danneggiamenti/strisciamenti/scalfiture variabile nei 3 cilindri (i danneggiamenti maggiori si concentrano nel secondo cilindro) e sono per lo più concentrate sulla superficie cilindrica identificabile con “lato abitacolo”.
Ha precisato il CTU ancora “ di aver rinvenuto della benzina all'interno del serbatoio e a parte un recipiente riportante “ contenente combustibile di colore approssimabile ad “arancione” compatibile ad un “mix” di benzina e gasolio per un volume stimato pari a circa 20-23 litri, sul quale era riportata una “targhetta” riportante il numero di targa del veicolo oggetto del guasto” .
In ordine a tale reperto il CTU riferiva che il CTP di parte attrice, poi escusso quale teste, aveva riferito che si trattava di combustibile contenuto all'interno del veicolo oggetto del guasto de quo al momento della consegna da parte del;
che tale carburante era stato scaricato dal serbatoio CP_1 dell'autoveicolo e “conservato” nel recipiente al fine di “ispezionare” il combustibile rifornito dal convenuto” .
Riferiva altresì il CTU di aver analizzato il test della prova di compressione sul motore effettuata dalla pochi giorni dopo la consegna del veicolo da parte del concludeva affermando Pt_1 CP_1 la piena compatibilità del guasto con l'inserimento di un carburante errato all'interno del motore e in particolare dichiarando che… i danneggiamenti/guasto oggi presenti sul propulsore della autovettura
Audi A3 targa GC365DY, visionati dallo scrivente in sede di operazioni peritali, sono pienamente compatibili con un errato rifornimento di carburante (gasolio) della autovettura oggetto del guasto.”
Precisava altresì il CTU che era stata riscontrata la presenza dell'adesivo all'interno dello sportello di chiusura della bocca del serbatoio del veicolo contenente l'indicazione del tipo di combustibile necessario ad alimentare il veicolo e cioè la benzina.
Quantificava infine il CTU “..l'ammontare complessivo necessario per la riparazione del veicolo nella somma di euro 8.329,64 iva compresa al 22%.”.
Le conclusioni cui è addivenuto il CTU in ordine alle modalità di verificazione dell'evento dannoso e alla imputabilità dello stesso al comodatario offrono un adeguato supporto dimostrativo, in uno all'esito della escussa prova per testi, per provare il nesso causale fra il danno rilevato nell'autovettura oggetto del contratto di comodato ( il primo) e la condotta negligente del comodatario.
La riconducibilità causale del danno materiale riscontrato nell'autovettura con la condotta posta in essere dal comodatario ricostruita secondo la regola del più probabile che non, offre adeguato supporto probatorio, in uno all'esito della prova per testi escussa nel presente giudizio, alle modalità di verificazione dell'evento sì come descritte dall'attrice a sostegno della propria domanda, dimostrando la responsabilità del quale comodatario. CP_1
Non possono essere condivise le argomentazioni svolte da parte del in ordine a pretese CP_1
criticità relative alle modalità di esecuzione dell'accertamento peritale e segnatamente in ordine al fatto che lo stesso sarebbe avvenuto in carenza di contraddittorio. Invero è senza dubbio plausibile secondo l'id quod plerumque accidit quanto affermato dallo stesso
CTU, e confermato anche dal teste che le componenti danneggiate (cilindri e Testimone_1
pistoni del propulsore) erano state smontate in quanto risultavano ancora installate all'interno del propulsore;
che lo smontaggio operato dai tecnici aveva riguardato solo le componenti Parte_1
della testata che permettevano di poter diagnosticare il guasto .
Ciò che rileva comunque è in ogni caso quanto affermato dal CTU in sede di ATP ovvero la piena compatibilità secondo la regola del più probabile che non, dell'assetto del cilindro del motore riferito all'auto danneggiata esaminato dall'ausiliario con la condotta colpevole attribuita al , del CP_1
resto dallo stesso ammessa proprio nella dichiarazione resa nel corpo del secondo CP_1
contratto di comodato, oggetto del disconoscimento , nella quale lui riferiva di aver per errore immesso carburante sbagliato nel fare rifornimento.
A ulteriore supporto di tale elemento va poi richiamato quanto dichiarato dal teste della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, il quale ha riferito che la circostanza che lo stesso autorizzava espressamente la a procedere con la diagnosi del guasto CP_1 Parte_1 manifestato dall'autovettura targata GC365DY e, dunque, a svolgere tutte le operazioni tecniche necessarie alla sua individuazione ed alla predisposizione di un preventivo degli interventi di ripristino da eseguire sul veicolo, assumendone anche l'impegno economico .
Conseguentemente, ritenuta adeguatamente fondata la responsabilità del quale CP_1
comodatario per inadempimento all'obbligo restitutorio lo stesso va condannato al pagamento in favore della della somma di euro 8.329,64 a titolo di risarcimento del danno materiale Pt_1
occorso , liquidato all'attualità.
Sulla somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito ( 9.7.2022) sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209).
Non può essere accolta la domanda con cui la ricorrente società chiede di essere risarcita anche dei danni da fermo tecnico.
In proposito va richiamato e condiviso l'indirizzo giurisprudenziale del Supremo Collegio secondo cui “… il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito
o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo”( così da ultimo Cass. n. 32946/2024) .
In particolare secondo tale richiamato indirizzo l'onere di allegazione e prova incombente sul danneggiato per ottenere il risarcimento di questa voce di danno non si risolve nell'affermazione della mera indisponibilità del mezzo “…..occorrendo fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per aver dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo” (Cass. n. 9348/2019; n. 13718/2017; Cass. n. 20620/2015).
A fronte di tale concordante indirizzo giurisprudenziale , da cui questo giudice ritiene di non discostarsi, la mera produzione in giudizio di fatture facenti riferimento ad altri veicoli dello stesso tipo e di una brochure informativa sul corrispettivo del noleggio delle autovetture, non può certo ritenersi idonea a soddisfare l'onere probatorio richiesto al danneggiato se solo si considera che la evidente equivocità di tali elementi fattuali in considerazione del fatto che la ricorrente società si occupa dell'assistenza delle autovettura del medesimo marchio di quelle interessate , delle quali quindi può ampiamente disporre qualunque titolo, e non mancando poi una prova inerente alla effettiva richiesta di noleggio per il periodo in questione, alla quale si riferirebbe presuntivamente il mancato guadagno, e la relativa impossibilità di noleggiare altri veicoli.
Non può essere quindi essere accolta la domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico mancando elementi idonei a fornirne anche presuntivamente la prova che non può essere certo compensata con la liquidazione in via equitativa.
Quanto alle spese processuali , ivi comprese anche quelle della CTU disposta in sede di ATP come in atti liquidate, quelle corrisposte seppur solo a titolo di acconto al CTU calligrafo- inutilmente nominato vista la condotta contraddittoria del vanno poste a carico del , vistane CP_1 CP_1
la prevalente soccombenza, seppur limitatamente a tre quarti, considerato il parziale accoglimento della domanda attorea e possono liquidarsi come da dispositivo che segue ai sensi del DM n.
55/2014
Quanto alle spese processuali relative ai rapporti fra la società attrice e la vanno CP_2
integralmente compensate atteso che la predetta, pur non essendo firmataria del contratto di comodato ha comunque supportato la ricostruzione dei fatti allegata infondatamente dal , CP_1
soccombente sconfessata dalle acquisizioni istruttorie che ha dato luogo alla pendenza di tale giudizio nella lunga fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa C. Maiore, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 4110/2022
r.g. in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta da nei confronti di Pt_1
e di così dispone: Controparte_1 Controparte_2
- condanna al pagamento in favore della della somma di € 8.329,64 Controparte_1 Parte_1
oltre interessi dalla data del fatto alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- RIGETTA ogni altra domanda;
- Condanna il al rimborso in favore della delle spese processuali , ivi CP_1 Pt_1
comprese anche le spese liquidate per i compensi al CTU nel procedimento di ATP e quelle corrisposte al dott. a titolo di acconto, nei limiti di tre quarti , liquidandosi per Per_2
l'intero nella complessiva somma di euro 5.077,00 oltre al rimborso spese generali, iva e
CPA ;
- DICHIARA compensate le spese processuali nei rapporti fra la ricorrente e la . CP_2
Siracusa, 9 aprile 2025 Il Giudice
C.Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4110/2022 R.G. promossa da
in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.I. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Domenico Francesco Giardina P.IVA_1
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avvocato Giuseppe Nastasi;
CONVENUTO
, nata ad [...] il [...], C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._2
dall'avvocato Rosaria Guarino;
CONVENUTA
Avente ad oggetto: responsabilità contrattuale
Con decreto del 10 gennaio 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 14.9.2022 la adiva questo tribunale e Pt_1
premesso di aver ricevuto in data 9.7.2021 in ricovero presso la propria officina di Catania, in quanto rifornitore del gruppo e dei prodotti automobilistici AUDI, un autoveicolo marca Audi CP_3
A3, targata GC365DY di proprietà di che era stata fornita un'autovettura di Controparte_2
proprietà della concessionaria sostitutiva consegnata in comodato al di lei marito, CP_1
, esponeva che dopo circa un'ora dalla consegna dell'autovettura di cortesia il
[...] CP_1 era ritornato in concessionaria rendendo apposita dichiarazione scritta nella quale affermava di aver errato nel rifornimento del carburante dell'auto di cortesia, avendo immesso quello errato;
che veniva redatto un secondo contratto in forza del quale veniva consegnata in comodato una seconda autovettura sostitutiva.
Lamentava la ricorrente che a causa dei danni causati dal all'autovettura di cortesia CP_1
oggetto del primo contratto di comodato, si era reso necessario un intervento di riparazione quantificabile nella somma di € 8.329,64, il cui pagamento era stato vanamente richiesto al e alla che promosso giudizio di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. CP_1 CP_2
4550/2021 r.g. era stato nominato CTU l'ing. che aveva riscontrato la fondatezza dell'assunto Per_1
difensivo della società , quantificando i danni materiali patiti ( somme occorrenti per la Pt_1 riduzione in pristino dell'autoveicolo) nella somma di euro 8.642,27 e chiedendo la condanna di entrambi i convenuti oltre che alla rimessione in pristino dell'autovettura anche alla condanna del danno da fermo tecnico per mancato utilizzo dell'autovettura dal 09.07.2021 al 26.07.2022 il tutto per il complessivo importo di € 31.942,29, di cui € 23.300,02 quale danno da fermo tecnico, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.01.2023 si costituiva in giudizio Controparte_1
deducendo la infondatezza in fatto e in diritto della domanda e ne chiedeva il rigetto con condanna alle spese per lite temeraria.
In particolare dichiarava di disconoscere il contenuto della scrittura privata datata 9/7/2021 , comunque chiedendo dichiararsi la decaduta dall'azione per decorso del termine per la Parte_1
denuncia dei vizi.
Con comparsa di costituzione depositata in data 02.01.2023 si costituiva in giudizio anche CP_2
articolando le medesime eccezioni difensive del e chiedendo il rigetto del ricorso.
[...] CP_1
Alla prima udienza parte ricorrente chiedeva la verificazione della firma apposta dietro al contratto di comodato da e si opponeva alle eccezioni dei resistenti. Il G.I. acquisito il fascicolo del CP_1
procedimento di ATP, alla successiva udienza del 9.03.2023 mutava il rito e concedeva i termini ex art.183, comma 6 cpc, a seguito di richiesta di entrambe le parti.
Con ordinanza del 27.09.2023 veniva disposta CTU calligrafia al fine di verificare la riferibilità al della firma apposta come sua nelle sottoscrizioni apposte nei due contratti di comodato CP_1
versati in atti dalla ricorrente, recanti la data del 9.7.2021; che nel corso dell'espletamento dell'incarico da parte del nominato CTU dava atto del fatto che il riconosceva come CP_1
proprie le due firme apposte ai contratti ma invece disconosceva la dichiarazione apposta al secondo contratto. All'esito della compiuta istruttoria nel corso della quale si faceva luogo alla escussione dei testi indicati da entrambe le parti, con decreto del 10 gennaio 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
*********
Va preliminarmente rilevata la carenza di legittimazione passiva di nei cui Controparte_2
confronti la domanda di condanna deve essere rigettata.
In proposito va solo rilevato che la non risulta parte del contratto di comodato in esito al CP_2 quale al è stata consegnata l'autovettura del cui danneggiamento si discute e in forza del CP_1
quale è stato proposto il presente giudizio.
E' dato incontestabile che sia il contratto di comodato il titolo posto a fondamento dell'odierna azione risarcitoria contrattuale e che lo stesso è stato sottoscritto solo dal , sicchè solo in capo a CP_1
costui, quale comodatario, sorge l'obbligo di cui all'art. 1804 c.c. che stabilisce che il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia.
Del tutto privo di supporto probatorio – mancando anche elementi fattuali presuntivi - è rimasto l'assunto difensivo di parte attrice secondo cui il avrebbe agito anche in nome e per conto Pt_2
della , la cui responsabilità per i danni occorsi all'autovettura presa in comodato da altro CP_2
soggetto è rimasta priva di fondamento derivandone comunque il rigetto nei di lei confronti della proposta domanda risarcitoria.
Infondata deve inoltre ritenersi la eccezione di parte convenuta con cui è stata rilevata la decadenza della AT dall'azione risarcitoria, essendo i vizi dell'autovettura stati contestati oltre il termine di otto giorni.
In proposito vale solo la pena di osservare che essendo il contratto invocato per la proposta azione risarcitoria un contratto di comodato , non è previsto, a differenza del contratto di compravendita, alcun termine per la denuncia dei vizi rilevati dal comodante dopo la restituzione del bene.
Né peraltro può dubitarsi del fatto che l' azione spettante al comodante sia stata esercitata in conformità ai principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, che si inseriscono nell'assetto del contratto e ne informano la esecuzione per entrambe le parti (vedi sul punto Cassazione civ. n. 18334/2023), in forza dei quali il comodante è tenuto a contestare i danni entro un tempo ragionevole dalla data di restituzione del bene, per consentire al comodatario di verificare la fondatezza delle contestazioni ed eventualmente difendersi.
Infatti non vi è dubbio che nel caso di specie vi sia senz'altro la correttezza dell'operato della comodante in quanto a fronte della restituzione dell'auto concessa in comodato avvenuta in data Pt_1
09.07.2021, la società trasmetteva al comodatario la lettera di messa in mora con la quale denunciava i rilevati danni all'automezzo a mezzo raccomandata a/r. in data 23.07.2021, assegnandogli anche un congruo lasso temporale per fornire le dovute giustificazioni, che non intervenivano.
In via generale poi quanto alla pretesa risarcitoria azionata dalla ricorrente nei confronti del deve ritenersi superata ogni questione sulla riferibilità al della firme apposte ai CP_1 CP_1
due contratti di comodato in esito alle stesse ammissioni dallo stesso rese dinnanzi al nominato CTU calligrafo nel corso delle operazioni peritali durante le quali il ha dichiarato, CP_1
contraddicendo le affermazioni difensive contenute nell'atto di costituzione, di non disconoscere le firme apposte nei contratti di comodato succedutisi il 9.7.2022, ma piuttosto di esserne l'autore, affermando invece di disconoscere solamente il contenuto della dichiarazione allegata al secondo contratto di comodato.
A fronte di ciò va rilevato che tale affermazione, deve ritenersi del tutto ininfluente sia per la sua genericità, in quanto fondata su un fatto impeditivo la presentazione di querela di falso, che quale atto proveniente dallo stesso dichiarante di per sé non può avere alcuna decisiva incidenza probatoria sulla ricostruzione dei fatti e sul giudizio di non veridicità della dichiarazione.
In ogni caso poi tale argomento difensivo non supera il vaglio di verosimiglianza e di plausibilità, mancando concordanti elementi fattuali che conducano a ritenere provato che il avrebbe CP_1
apposto al contratto di comodato ( il secondo) la propria firma, senza leggere o travisando il contenuto della dichiarazione che andava a firmare, non essendovi elementi per ritenere viziata la volontà dallo stesso manifestata.
Fondata deve ritenersi ad avviso di questo giudice la responsabilità attribuita al quale CP_1
comodatario nei confronti della società per violazione degli obblighi derivanti dal contratto di comodato, essendovi dalle acquisizioni processuali elementi idonei a dimostrarne la responsabilità in ordine ai danni materiali rilevati nell'autovettura di cortesia consegnatagli dalla società ricorrente in forza del primo dei due contratti stipulati il 9.7.2022.
Senz'altro decisiva sul punto deve ritenersi la relazione redatta dal CTU nominato nel procedimento di ATP – concordemente acquisita al presente giudizio - le cui conclusioni vanno ritenute senz'altro condivisibili in quanto immuni da vizio logico e giuridico.
In particolare il CTU precisa in ordine ai danni materiali riscontrati ai cilindri dell'autovettura esaminata(vedi pag. 12)“..dagli smontaggi già effettuati, è stato immediato evincere i danneggiamenti presenti sul propulsore della autovettura, che mostrava i 3/3 cilindri del propulsore con presenza di strisciamenti/scalfiture … Tali scalfiture, presentano andamento rettilineo lungo le generatrici dei cilindri, larghezza dei danneggiamenti/strisciamenti/scalfiture variabile nei 3 cilindri (i danneggiamenti maggiori si concentrano nel secondo cilindro) e sono per lo più concentrate sulla superficie cilindrica identificabile con “lato abitacolo”.
Ha precisato il CTU ancora “ di aver rinvenuto della benzina all'interno del serbatoio e a parte un recipiente riportante “ contenente combustibile di colore approssimabile ad “arancione” compatibile ad un “mix” di benzina e gasolio per un volume stimato pari a circa 20-23 litri, sul quale era riportata una “targhetta” riportante il numero di targa del veicolo oggetto del guasto” .
In ordine a tale reperto il CTU riferiva che il CTP di parte attrice, poi escusso quale teste, aveva riferito che si trattava di combustibile contenuto all'interno del veicolo oggetto del guasto de quo al momento della consegna da parte del;
che tale carburante era stato scaricato dal serbatoio CP_1 dell'autoveicolo e “conservato” nel recipiente al fine di “ispezionare” il combustibile rifornito dal convenuto” .
Riferiva altresì il CTU di aver analizzato il test della prova di compressione sul motore effettuata dalla pochi giorni dopo la consegna del veicolo da parte del concludeva affermando Pt_1 CP_1 la piena compatibilità del guasto con l'inserimento di un carburante errato all'interno del motore e in particolare dichiarando che… i danneggiamenti/guasto oggi presenti sul propulsore della autovettura
Audi A3 targa GC365DY, visionati dallo scrivente in sede di operazioni peritali, sono pienamente compatibili con un errato rifornimento di carburante (gasolio) della autovettura oggetto del guasto.”
Precisava altresì il CTU che era stata riscontrata la presenza dell'adesivo all'interno dello sportello di chiusura della bocca del serbatoio del veicolo contenente l'indicazione del tipo di combustibile necessario ad alimentare il veicolo e cioè la benzina.
Quantificava infine il CTU “..l'ammontare complessivo necessario per la riparazione del veicolo nella somma di euro 8.329,64 iva compresa al 22%.”.
Le conclusioni cui è addivenuto il CTU in ordine alle modalità di verificazione dell'evento dannoso e alla imputabilità dello stesso al comodatario offrono un adeguato supporto dimostrativo, in uno all'esito della escussa prova per testi, per provare il nesso causale fra il danno rilevato nell'autovettura oggetto del contratto di comodato ( il primo) e la condotta negligente del comodatario.
La riconducibilità causale del danno materiale riscontrato nell'autovettura con la condotta posta in essere dal comodatario ricostruita secondo la regola del più probabile che non, offre adeguato supporto probatorio, in uno all'esito della prova per testi escussa nel presente giudizio, alle modalità di verificazione dell'evento sì come descritte dall'attrice a sostegno della propria domanda, dimostrando la responsabilità del quale comodatario. CP_1
Non possono essere condivise le argomentazioni svolte da parte del in ordine a pretese CP_1
criticità relative alle modalità di esecuzione dell'accertamento peritale e segnatamente in ordine al fatto che lo stesso sarebbe avvenuto in carenza di contraddittorio. Invero è senza dubbio plausibile secondo l'id quod plerumque accidit quanto affermato dallo stesso
CTU, e confermato anche dal teste che le componenti danneggiate (cilindri e Testimone_1
pistoni del propulsore) erano state smontate in quanto risultavano ancora installate all'interno del propulsore;
che lo smontaggio operato dai tecnici aveva riguardato solo le componenti Parte_1
della testata che permettevano di poter diagnosticare il guasto .
Ciò che rileva comunque è in ogni caso quanto affermato dal CTU in sede di ATP ovvero la piena compatibilità secondo la regola del più probabile che non, dell'assetto del cilindro del motore riferito all'auto danneggiata esaminato dall'ausiliario con la condotta colpevole attribuita al , del CP_1
resto dallo stesso ammessa proprio nella dichiarazione resa nel corpo del secondo CP_1
contratto di comodato, oggetto del disconoscimento , nella quale lui riferiva di aver per errore immesso carburante sbagliato nel fare rifornimento.
A ulteriore supporto di tale elemento va poi richiamato quanto dichiarato dal teste della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, il quale ha riferito che la circostanza che lo stesso autorizzava espressamente la a procedere con la diagnosi del guasto CP_1 Parte_1 manifestato dall'autovettura targata GC365DY e, dunque, a svolgere tutte le operazioni tecniche necessarie alla sua individuazione ed alla predisposizione di un preventivo degli interventi di ripristino da eseguire sul veicolo, assumendone anche l'impegno economico .
Conseguentemente, ritenuta adeguatamente fondata la responsabilità del quale CP_1
comodatario per inadempimento all'obbligo restitutorio lo stesso va condannato al pagamento in favore della della somma di euro 8.329,64 a titolo di risarcimento del danno materiale Pt_1
occorso , liquidato all'attualità.
Sulla somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito ( 9.7.2022) sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209).
Non può essere accolta la domanda con cui la ricorrente società chiede di essere risarcita anche dei danni da fermo tecnico.
In proposito va richiamato e condiviso l'indirizzo giurisprudenziale del Supremo Collegio secondo cui “… il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito
o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo”( così da ultimo Cass. n. 32946/2024) .
In particolare secondo tale richiamato indirizzo l'onere di allegazione e prova incombente sul danneggiato per ottenere il risarcimento di questa voce di danno non si risolve nell'affermazione della mera indisponibilità del mezzo “…..occorrendo fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per aver dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo” (Cass. n. 9348/2019; n. 13718/2017; Cass. n. 20620/2015).
A fronte di tale concordante indirizzo giurisprudenziale , da cui questo giudice ritiene di non discostarsi, la mera produzione in giudizio di fatture facenti riferimento ad altri veicoli dello stesso tipo e di una brochure informativa sul corrispettivo del noleggio delle autovetture, non può certo ritenersi idonea a soddisfare l'onere probatorio richiesto al danneggiato se solo si considera che la evidente equivocità di tali elementi fattuali in considerazione del fatto che la ricorrente società si occupa dell'assistenza delle autovettura del medesimo marchio di quelle interessate , delle quali quindi può ampiamente disporre qualunque titolo, e non mancando poi una prova inerente alla effettiva richiesta di noleggio per il periodo in questione, alla quale si riferirebbe presuntivamente il mancato guadagno, e la relativa impossibilità di noleggiare altri veicoli.
Non può essere quindi essere accolta la domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico mancando elementi idonei a fornirne anche presuntivamente la prova che non può essere certo compensata con la liquidazione in via equitativa.
Quanto alle spese processuali , ivi comprese anche quelle della CTU disposta in sede di ATP come in atti liquidate, quelle corrisposte seppur solo a titolo di acconto al CTU calligrafo- inutilmente nominato vista la condotta contraddittoria del vanno poste a carico del , vistane CP_1 CP_1
la prevalente soccombenza, seppur limitatamente a tre quarti, considerato il parziale accoglimento della domanda attorea e possono liquidarsi come da dispositivo che segue ai sensi del DM n.
55/2014
Quanto alle spese processuali relative ai rapporti fra la società attrice e la vanno CP_2
integralmente compensate atteso che la predetta, pur non essendo firmataria del contratto di comodato ha comunque supportato la ricostruzione dei fatti allegata infondatamente dal , CP_1
soccombente sconfessata dalle acquisizioni istruttorie che ha dato luogo alla pendenza di tale giudizio nella lunga fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa C. Maiore, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 4110/2022
r.g. in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta da nei confronti di Pt_1
e di così dispone: Controparte_1 Controparte_2
- condanna al pagamento in favore della della somma di € 8.329,64 Controparte_1 Parte_1
oltre interessi dalla data del fatto alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- RIGETTA ogni altra domanda;
- Condanna il al rimborso in favore della delle spese processuali , ivi CP_1 Pt_1
comprese anche le spese liquidate per i compensi al CTU nel procedimento di ATP e quelle corrisposte al dott. a titolo di acconto, nei limiti di tre quarti , liquidandosi per Per_2
l'intero nella complessiva somma di euro 5.077,00 oltre al rimborso spese generali, iva e
CPA ;
- DICHIARA compensate le spese processuali nei rapporti fra la ricorrente e la . CP_2
Siracusa, 9 aprile 2025 Il Giudice
C.Maiore