Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/04/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 16 aprile
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 280/2024
TRA
, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Ilenia Parte_1 C.F._1
Genovese, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 17 gennaio 2024, esponeva: Parte_1
-di aver presentato, in data 10 maggio 2022, domanda per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, con esito negativo;
-in data 21 ottobre 2022 aveva presentato ricorso amministrativo, rigettato con provvedimento del 23 novembre 2022;
- aveva presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al n. 1170 /2023 R.G., per l'accertamento del requisito sanitario utile alla prestazione richiesta e, disposta ctu medico legale, il consulente nominato aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Rilevava la contraddittorietà delle conclusioni del ctu, osservando che, nonostante il riconoscimento delle malattie invalidanti documentalmente provate tramite certificati sanitari, il consulente aveva
Rappresentava che le gravi patologie che l'affliggevano, soprattutto quelle relative all'apparato osteoarticolare, riducevano notevolmente la sua capacità di svolgere l'occupazione di aiuto cuoco, per la quale era necessario un significativo sforzo fisico.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che era persona con un'infermità tale da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali con riconoscimento della corresponsione dei ratei relativi all'assegno ordinario d'invalidità sin dalla data della domanda amministrativa e/o da quella accertata in giudizio e che conseguentemente l' venisse condannato al pagamento della prestazione, con CP_1
vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna al CP_1 pagamento della prestazione e l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione dei motivi.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 16 aprile 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 1170 /2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, escludeva la sussistenza del requisito sanitario richiesto e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Parte ricorrente rileva in ricorso la contraddittorietà delle conclusioni del ctu osservando che, nonostante il riconoscimento delle malattie invalidanti documentalmente provate tramite certificati sanitari, il consulente ha negato il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità, basandosi erroneamente sul presupposto che le patologie da ella sofferte fossero di modesta entità; rappresenta che le gravi patologie che l'affliggono, soprattutto quelle relative all'apparato osteoarticolare, riducono notevolmente la sua capacità di svolgere l'occupazione di aiuto cuoco, per la quale è necessario un significativo sforzo fisico.
Al riguardo, va rilevato che il ctu nominato nel procedimento per atp ha ritenuto la ricorrente affetta da “cardiopatia ipertensiva in attuale buon compenso farmacologico ed emodinamico - esiti stabilizzati di pregressa artrodesi interlaminospinosa L4/L5 in soggetto con scoliosi lombare e discopatie multiple LS ed allegata artrite sieronegativa e fibromialgia a lieve incidenza funzionale – note ansiose reattive – allegato reflusso gastroesofageo – pregressa frattura del polso dx di cui in atto non reliquati clinico funzionali” ed ha concluso ritenendo che la ricorrente “può essere giudicata non invalido ex art. 1 della legge 12.06.1984 n. 222, non essendo ridotta in modo permanente a meno di un terzo la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali.”.
In seguito ai rilievi di parte ricorrente formulati in sede di atp, il ctu ha osservato che “La sig.ra
è affetta da patologia artrosica, prevalentemente localizzata alla colonna vertebrale e da Pt_1
alelgata fibromi algia ed artrite sieronegativa. La patologia si caratterizza da alterazioni strutturali evidenziabili radiograficamente a cui consegue una limitazione funzionale dei distretti interessati, che non sempre corrispondono al danno anatomico. Infatti la malattia si caratterizza da alternanza di periodi di riacutizzazione con impotenza funzionale a periodi di benessere nonostante le alterazioni radiografiche permanenti. Nel caso in esame l'obiettività clinica riscontrata in sede di
CTU, caratterizzata da “in regione LS presenza di cicatrice chirurgica di circa 5 cm di lunghezza ben consolidata e non dolente;
non contrattura dei muscoli paravertebrali. Accentuazione della cifosi dorsale con atteggiamento scoliotico. Riferita dolente la digitopressione delle apofisi spinose dei corpi vertebrali cervico – lombo - sacrali. Movimenti del rachide limitati di circa 1/3. Lasegue negativa bilateralmente. EO spalla destra e sinistra: normotonotrofismo dei mm. del cingolo scapolo
– omerale. Movimenti di elevazione possibili sino a 120°. Buona l'abduzione. Buona la forza di prensione. EO ginocchio dx e sx: asciutte, stabili, di articolarità libera e completa. Nulla a carico delle rimanenti articolazioni”, espressione di una live incidenza funzionale. Affetta da ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, patologia comune, in adeguato compenso farmacologico ed in assenza di segni di scompenso periferico, quali edemi agli arti inferiori, turgore delle giugulari ecc. L'esame obiettivo odierno (itto non visibile e non palpabile;
aia cardiaca percussoriamente nei limiti;
toni cardiaci, ritmici, validi a frequenza di 72 b/m'; Non segni di scompenso periferico), è espressione di un ottimale compenso tensivo arterioso ed emodinamico in atto. Il paziente cardiopatico in rapporto alla “limitazione funzionale” dell'attività quotidiana, intesa come ridotta tolleranza all'esercizio fisico, viene classificato in 4 classi (peggiorative) NYHA (New York Heart
Association). Tuttavia, tale classificazione è solo di tipo qualitativo, dato che i pazienti sono valutati in base alla maggiore o minore compromissione nello svolgimento delle attività “ordinarie” la cui intensità assoluta rimane peraltro ignota. È una classificazione di tipo anamnestico e rappresenta
l'interpretazione soggettiva, da parte del medico, di quanto riferito ed, in maniera altrettanto soggettiva, di quanto percepito dal paziente. Pertanto appare utile, e certamente più aderente alla realtà, correlare il riferito del paziente alla situazione “organica” cardiaca, e quindi riferita all'obiettività clinica e strumentale. In rapporto a tali considerazioni, in relazione alla sintomatologia riferita dal ricorrente, ma soprattutto in relazione all'obiettività clinico-strumentale ed alla terapia farmacologica praticata, la sig.ra può essere considerato un paziente in Pt_1 attuale 1° classe funzionale NYHA. Infatti, l'esame ecocardiografico allegato del 18.03.2022 dimostra un'ottima efficienza contrattile del ventricolo sx (ventricolo sx di normali dimensioni cavitarie con lieve incremento dello spessore del SIV. Normale funzione contrattile e di pompa (FE
65%). Atrio sx lievemente dilatato. Nei limiti le restanti cavità cardiache. Apparati valvolari con ecostruttura nei limiti. Al colordoppler live insufficienza mitralica), che certamente non giustifica
l'appartenenza ad una seconda classe funzionale NYHA. Infine per quanto riguarda la patologia psichica, la ricorrente presenta un quadro clinico caratterizzato da “paziente vigile, collaborante ed orientato nei parametri temporo-spaziali. Curato nell'aspetto; facies composita;
lievi turbe del tono dell'umore a carattere ansioso reattivo. Non deficit della memoria e dell'attenzione”, quindi un disturbo ansioso adeguatamente compensato dalla terapia farmacologica praticata. Non sono evidenziabili turbe della memoria, considerata la capacità di sintesi e di raccolta dell'anamnesi da parte della ricorrente. L'allegato reflusso gastro esofageo e biliare, non hanno alcuna incidenza sulla capacità lavorativa generica e specifica”.
Ora, il giudizio espresso dal Ctu non viene, affatto, scalfito dalle argomentazioni contenute nel presente ricorso.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti dunque con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata. Non appare dunque necessario un rinnovo della ctu medico legale.
5.- La domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
6.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp att cpc da parte della ricorrente quest'ultima viene esonerata dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp e le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 17 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga