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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/03/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11174/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Racconigi, Piazza Roma 2 presso lo studio dell'avv. SABRE FRANCESCO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in SALUZZO CORSO CP_1 C.F._2
ROMA 14 presso lo studio dell'avv. GARELLIS ANNA MARIA* che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 28/2/2025 presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
VILLAFRANCA PIEMONTE il 19/01/2002.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE (atto n. 1 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
pagina 1 di 4 Dal matrimonio sono nati i figli: e il 17 ottobre 2011. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 20/06/2024 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi, poiché la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
chiedeva disporsi, anzitutto, sentenza di separazione in punto di status, l'affidamento condiviso con collocazione della prole presso di sé e, conseguentemente, l'assegnazione della casa coniugale, un calendario di viste figli-madre e un contributo diretto da parte di ciascun genitore, oltre al 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese.
Con comparsa dell'11/10/2024 si è costituita e ha contestato la ricostruzione attorea, CP_1 allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del marito. Chiedeva quindi di disporsi in proprio favore la collocazione dei minori, l'assegnazione della casa coniugale e un assegno per contributo al mantenimento di moglie e figli nella misura compressiva di euro 700,00 (euro 200,00 per lei e euro 500,00 per i minori) oltre il 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese.
Nelle more del procedimento, su richiesta di questo Tribunale, perveniva la relazione dei servizi sociali territorialmente competenti.
All'udienza del 13/11/2024 comparivano i rispettivi difensori, i quali rappresentano la volontà delle parti di addivenire ad un accordo.
Con istanza congiunta del 28/11/2025 le parti comunicavano di essere giunti ad un accordo di separazione e domandavano udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc.; pertanto, il giudice relatore fissava udienza con
“note scritte”.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
E' necessario disporre la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi territorialmente competenti accogliendo la proposta di attivare “un intervento di educativa territoriale che possa fare spazio di ascolto ai minori” (cfr. rel. del 29/10/2024); infatti, è emersa dalla relazione una condizione di disagio dei minori legata alle rispettive condizioni che richiede un'attività di monitoraggio essendo per altro entrambi già seguiti dalla NPI.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
pagina 2 di 4 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1)Disporsi l'affido condiviso alternato dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica dei minori presso la madre: e staranno, alternativamente, una settimana con la madre e Per_1 Per_2 quella successiva con il padre. I genitori provvederanno, nel periodo di permanenza presso ciascuno di loro, alle ordinarie esigenze quotidiane.
2) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per l'istruzione, educazione e salute dei figli e , Per_1 Per_2 tenendo conto delle loro aspirazioni, capacità, inclinazioni naturali. Ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale, nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà i figli con sé.
3) I figli e trascorreranno, durante le vacanze estive, una settimana con la madre e una Per_1 Per_2 con il padre, previo accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno e nel rispetto delle esigenze dei minori. Durante le festività natalizie i figli, previo accordo tra i genitori, trascorreranno alternativamente il giorno di Natale o Santo Stefano, il 31 dicembre o il 1° gennaio presso l'uno o l'altro genitore, dividendo equamente i periodi di vacanza. Durante le vacanze di Pasqua, alternativamente il giorno di
Pasqua o Pasquetta, sempre previo accordo tra i genitori e sempre nel rispetto di un'equa ripartizione dei giorni di vacanza.
4) Il padre verserà, a mezzo bonifico bancario la somma di € 400,00 (€ 200,00 cadauno) quale contributo al mantenimento dei figli minori, entro il giorno 5 di ogni mese e successivo adeguamento ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, in base al protocollo del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che:
Gli assegni unico e di frequenza ammontanti, ad oggi, a complessivi € 1224,00 verranno equamente divisi a metà. Verrà, altresì, diviso a metà tra i coniugi ogni ulteriore ed eventuale assegno erogato dalla pubblica amministrazione (quale l'assegno una tantum erogato dal Comune di Villafranca, pari ad € 520,00) a sostegno dell'infanzia e/o del nucleo familiare e/o astrattamente riconducibile al presente rapporto coniugale.
DISPONE che:
5) Il sig. verserà, altresì, entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 100,00 a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento della moglie, oltre adeguamento ISTAT.
DISPONE che:
6) La casa coniugale sita in Villafranca Piemonte, Via Roma n. 93, verrà assegnata al marito, con tutti gli arredi ivi contenuti.
7) La signora trasferirà altrove la propria residenza e si trasferirà nell'alloggio locato quando il CP_1 medesimo sarà arredato e reso abitabile e in ogni caso entro 80 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, previo sopralluogo sulla completezza degli arredi e degli elettrodomestici. Nelle denegata ipotesi in cui, per causa non imputabile ai coniugi, dovesse verificarsi un ritardo nell'arredo dell'alloggio, le parti si dichiarano sin d'ora disponibili a concedersi un'ulteriore breve proroga per permettere il completamento dell'arredo. Il marito, che sottoscriverà il contratto di locazione quale garante, si impegna pagina 3 di 4 a versare la somma di € 400,00 a titolo di locazione, direttamente al proprietario di casa. Le spese per le utenze domestiche (luce gas e quant'altro) saranno a carico della signora . CP_1
8) Le spese per l'arredamento dell'alloggio locato ed il trasloco saranno a carico del sig. . Il sig. Pt_1
dichiara sin d'ora e dà atto che si farà anche carico di ogni spesa (trasloco/arredi ecc.) nella Pt_1 denegata ipotesi in cui il contratto di locazione non venisse rinnovato dal locatore e si rendessero, pertanto, necessari ulteriori traslochi.
9) I genitori si prestano reciproco consenso al rilascio di passaporti validi per l'espatrio. Per il trasporto all'estero dei minori occorre il consenso i entrambi i genitori.
SPESE di lite compensate.
DISPONE la presa in carico dei minori e nati il 17 ottobre 2011 Persona_3 Persona_4 res.ti in Villafranca Piemonte da parte dei Servizi Sociali territoriali/NPI psicologia con finalità di monitoraggio e al fine di mettere in atto un intervento di educativa territoriale a loro sostegno.
Si comunichi a cura delle Assistenti Sociali in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/03/2025.
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11174/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Racconigi, Piazza Roma 2 presso lo studio dell'avv. SABRE FRANCESCO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in SALUZZO CORSO CP_1 C.F._2
ROMA 14 presso lo studio dell'avv. GARELLIS ANNA MARIA* che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 28/2/2025 presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
VILLAFRANCA PIEMONTE il 19/01/2002.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE (atto n. 1 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
pagina 1 di 4 Dal matrimonio sono nati i figli: e il 17 ottobre 2011. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 20/06/2024 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi, poiché la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
chiedeva disporsi, anzitutto, sentenza di separazione in punto di status, l'affidamento condiviso con collocazione della prole presso di sé e, conseguentemente, l'assegnazione della casa coniugale, un calendario di viste figli-madre e un contributo diretto da parte di ciascun genitore, oltre al 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese.
Con comparsa dell'11/10/2024 si è costituita e ha contestato la ricostruzione attorea, CP_1 allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del marito. Chiedeva quindi di disporsi in proprio favore la collocazione dei minori, l'assegnazione della casa coniugale e un assegno per contributo al mantenimento di moglie e figli nella misura compressiva di euro 700,00 (euro 200,00 per lei e euro 500,00 per i minori) oltre il 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese.
Nelle more del procedimento, su richiesta di questo Tribunale, perveniva la relazione dei servizi sociali territorialmente competenti.
All'udienza del 13/11/2024 comparivano i rispettivi difensori, i quali rappresentano la volontà delle parti di addivenire ad un accordo.
Con istanza congiunta del 28/11/2025 le parti comunicavano di essere giunti ad un accordo di separazione e domandavano udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc.; pertanto, il giudice relatore fissava udienza con
“note scritte”.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
E' necessario disporre la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi territorialmente competenti accogliendo la proposta di attivare “un intervento di educativa territoriale che possa fare spazio di ascolto ai minori” (cfr. rel. del 29/10/2024); infatti, è emersa dalla relazione una condizione di disagio dei minori legata alle rispettive condizioni che richiede un'attività di monitoraggio essendo per altro entrambi già seguiti dalla NPI.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
pagina 2 di 4 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1)Disporsi l'affido condiviso alternato dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica dei minori presso la madre: e staranno, alternativamente, una settimana con la madre e Per_1 Per_2 quella successiva con il padre. I genitori provvederanno, nel periodo di permanenza presso ciascuno di loro, alle ordinarie esigenze quotidiane.
2) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per l'istruzione, educazione e salute dei figli e , Per_1 Per_2 tenendo conto delle loro aspirazioni, capacità, inclinazioni naturali. Ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale, nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà i figli con sé.
3) I figli e trascorreranno, durante le vacanze estive, una settimana con la madre e una Per_1 Per_2 con il padre, previo accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno e nel rispetto delle esigenze dei minori. Durante le festività natalizie i figli, previo accordo tra i genitori, trascorreranno alternativamente il giorno di Natale o Santo Stefano, il 31 dicembre o il 1° gennaio presso l'uno o l'altro genitore, dividendo equamente i periodi di vacanza. Durante le vacanze di Pasqua, alternativamente il giorno di
Pasqua o Pasquetta, sempre previo accordo tra i genitori e sempre nel rispetto di un'equa ripartizione dei giorni di vacanza.
4) Il padre verserà, a mezzo bonifico bancario la somma di € 400,00 (€ 200,00 cadauno) quale contributo al mantenimento dei figli minori, entro il giorno 5 di ogni mese e successivo adeguamento ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, in base al protocollo del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che:
Gli assegni unico e di frequenza ammontanti, ad oggi, a complessivi € 1224,00 verranno equamente divisi a metà. Verrà, altresì, diviso a metà tra i coniugi ogni ulteriore ed eventuale assegno erogato dalla pubblica amministrazione (quale l'assegno una tantum erogato dal Comune di Villafranca, pari ad € 520,00) a sostegno dell'infanzia e/o del nucleo familiare e/o astrattamente riconducibile al presente rapporto coniugale.
DISPONE che:
5) Il sig. verserà, altresì, entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 100,00 a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento della moglie, oltre adeguamento ISTAT.
DISPONE che:
6) La casa coniugale sita in Villafranca Piemonte, Via Roma n. 93, verrà assegnata al marito, con tutti gli arredi ivi contenuti.
7) La signora trasferirà altrove la propria residenza e si trasferirà nell'alloggio locato quando il CP_1 medesimo sarà arredato e reso abitabile e in ogni caso entro 80 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, previo sopralluogo sulla completezza degli arredi e degli elettrodomestici. Nelle denegata ipotesi in cui, per causa non imputabile ai coniugi, dovesse verificarsi un ritardo nell'arredo dell'alloggio, le parti si dichiarano sin d'ora disponibili a concedersi un'ulteriore breve proroga per permettere il completamento dell'arredo. Il marito, che sottoscriverà il contratto di locazione quale garante, si impegna pagina 3 di 4 a versare la somma di € 400,00 a titolo di locazione, direttamente al proprietario di casa. Le spese per le utenze domestiche (luce gas e quant'altro) saranno a carico della signora . CP_1
8) Le spese per l'arredamento dell'alloggio locato ed il trasloco saranno a carico del sig. . Il sig. Pt_1
dichiara sin d'ora e dà atto che si farà anche carico di ogni spesa (trasloco/arredi ecc.) nella Pt_1 denegata ipotesi in cui il contratto di locazione non venisse rinnovato dal locatore e si rendessero, pertanto, necessari ulteriori traslochi.
9) I genitori si prestano reciproco consenso al rilascio di passaporti validi per l'espatrio. Per il trasporto all'estero dei minori occorre il consenso i entrambi i genitori.
SPESE di lite compensate.
DISPONE la presa in carico dei minori e nati il 17 ottobre 2011 Persona_3 Persona_4 res.ti in Villafranca Piemonte da parte dei Servizi Sociali territoriali/NPI psicologia con finalità di monitoraggio e al fine di mettere in atto un intervento di educativa territoriale a loro sostegno.
Si comunichi a cura delle Assistenti Sociali in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/03/2025.
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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