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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 5771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5771 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 74661 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
ATTORE Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Di Mauro
e
Controparte_1
CONVENUTO – CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
– nel convenire in giudizio il supercondominio in epigrafe – ha Parte_1
impugnato la delibera del 14.7.2022 adottata – in sua assenza – con cui è stato approvato il bilancio preventivo per l'anno 2022.
L'attore – nel chiedere la nullità o comunque l'annullamento di tale delibera – ne ha dedotto l'illegittimità in quanto:
1. contrasta con gli artt. 1136 e 1137 cod. civ. in quanto nel verbale trasmesso dall'amministratore con mail del 25.7.2022 non è indicato l'importo del preventivo approvato, mentre lo stesso è invece indicato nel verbale trasmesso in una successiva mail del 27.7.2022 che non può comunque essere sostitutivo del precedente;
2. viola gli artt. 1123 cod. civ. e 7 del regolamento in quanto il bilancio approvato contempla anche la retribuzione del portiere per l'attività svolta nelle parti comuni delle singole palazzine (“A”, “B” e “C”), laddove tale disposizione regolamentare prevede – diversamente – che “la retribuzione sia stabilita dagli
amministratori delle 3 palazzine” (cfr. all. 8) essendo quindi di autonoma competenza dei singoli condomini;
3. viola l'art. 1123 cod. civ. in quanto ha applicato un criterio di ripartizione in parti uguali delle spese del supercondominio in contrasto con la delibera del 4.3.2003
assunta all'unanimità dall'assemblea del condominio della con Parte_2
cui sono state approvate nuove tabelle millesimali che prevedono l'applicazione dei valori millesimali per la ripartizione delle spese afferenti alle parti comuni.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e la sua contumacia è stata CP_2
dichiarata all'udienza del 6.6.2023.
Depositate le autorizzate memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine trattenuta in decisione all'udienza dell'11.2.2025 con termine all'attore per il deposito della sola comparsa conclusionale.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – rileva quanto segue.
L'impugnazione è infondata. Sono infatti insussistenti i vizi dedotti da parte attrice a sostegno dell'illegittimità della delibera del 14.7.2022 con cui l'assemblea del supercondominio ha approvato il bilancio preventivo per l'anno 2022.
E' anzitutto infondato il vizio sub. 1 in quanto l'omissione contenuta nel primo verbale trasmesso via mail all'attore il 25.7.2022 deve necessariamente considerarsi alla stregua di un mero errore materiale tempestivamente sanato con la trasmissione del verbale in data 27.7.2022 recante la delibera impugnata contenente l'importo del bilancio preventivo approvato ed il riparto tra le palazzine facenti parte del supercondominio (diversamente opinando – infatti – non sussisterebbe nemmeno l'interesse all'impugnazione dell'attore relativamente ad una delibera di approvazione di un bilancio senza l'indicazione dell'importo).
E' parimenti infondato il vizio sub. 2 in quanto il preventivo approvato – ed il relativo riparto – contempla correttamente il “salario portiere, oneri contributivi portiere, TFR
2022” senza alcun riferimento in merito ad un'autonoma (e indimostrata) attività
lavorativa svolta a beneficio esclusivo dei singoli edifici, di talchè deve ritenersi che il relativo importo sia riferito alla sola attività svolta a vantaggio delle aree comuni del supercondominio in conformità alle previsioni regolamentari richiamate dallo stesso attore.
E' infine insussistente il vizio sub. 3 in quanto le spese relative al bilancio preventivo approvato – afferenti al supercondominio – sono state ripartite in parti uguali conformemente all'art. 6, lett. b, del regolamento del supercondominio (“la retribuzione del portiere, le spese inerenti all'alloggio del medesimo … saranno
ripartite in parti eguali fra tutti gli appartamenti di tutte e tre le palazzine”).
La delibera del 4.3.2003 richiamata da parte attrice con cui il condominio della palazzina “A” ha approvato le allegate tabelle millesimali – in proposito – è
inconferente in quanto concerne – evidentemente – la sola suddivisione “interna” delle spese comuni nell'ambito di tale palazzina, non potendo legittimamente incidere sul diverso regime generale di riparto delle spese comuni del supercondominio che rimane quello previsto nel relativo regolamento.
La mancata costituzione del convenuto induce ad escludere ogni statuizione sulle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta l'impugnativa.
15.4.2025.
IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 74661 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
ATTORE Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Di Mauro
e
Controparte_1
CONVENUTO – CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
– nel convenire in giudizio il supercondominio in epigrafe – ha Parte_1
impugnato la delibera del 14.7.2022 adottata – in sua assenza – con cui è stato approvato il bilancio preventivo per l'anno 2022.
L'attore – nel chiedere la nullità o comunque l'annullamento di tale delibera – ne ha dedotto l'illegittimità in quanto:
1. contrasta con gli artt. 1136 e 1137 cod. civ. in quanto nel verbale trasmesso dall'amministratore con mail del 25.7.2022 non è indicato l'importo del preventivo approvato, mentre lo stesso è invece indicato nel verbale trasmesso in una successiva mail del 27.7.2022 che non può comunque essere sostitutivo del precedente;
2. viola gli artt. 1123 cod. civ. e 7 del regolamento in quanto il bilancio approvato contempla anche la retribuzione del portiere per l'attività svolta nelle parti comuni delle singole palazzine (“A”, “B” e “C”), laddove tale disposizione regolamentare prevede – diversamente – che “la retribuzione sia stabilita dagli
amministratori delle 3 palazzine” (cfr. all. 8) essendo quindi di autonoma competenza dei singoli condomini;
3. viola l'art. 1123 cod. civ. in quanto ha applicato un criterio di ripartizione in parti uguali delle spese del supercondominio in contrasto con la delibera del 4.3.2003
assunta all'unanimità dall'assemblea del condominio della con Parte_2
cui sono state approvate nuove tabelle millesimali che prevedono l'applicazione dei valori millesimali per la ripartizione delle spese afferenti alle parti comuni.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e la sua contumacia è stata CP_2
dichiarata all'udienza del 6.6.2023.
Depositate le autorizzate memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine trattenuta in decisione all'udienza dell'11.2.2025 con termine all'attore per il deposito della sola comparsa conclusionale.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – rileva quanto segue.
L'impugnazione è infondata. Sono infatti insussistenti i vizi dedotti da parte attrice a sostegno dell'illegittimità della delibera del 14.7.2022 con cui l'assemblea del supercondominio ha approvato il bilancio preventivo per l'anno 2022.
E' anzitutto infondato il vizio sub. 1 in quanto l'omissione contenuta nel primo verbale trasmesso via mail all'attore il 25.7.2022 deve necessariamente considerarsi alla stregua di un mero errore materiale tempestivamente sanato con la trasmissione del verbale in data 27.7.2022 recante la delibera impugnata contenente l'importo del bilancio preventivo approvato ed il riparto tra le palazzine facenti parte del supercondominio (diversamente opinando – infatti – non sussisterebbe nemmeno l'interesse all'impugnazione dell'attore relativamente ad una delibera di approvazione di un bilancio senza l'indicazione dell'importo).
E' parimenti infondato il vizio sub. 2 in quanto il preventivo approvato – ed il relativo riparto – contempla correttamente il “salario portiere, oneri contributivi portiere, TFR
2022” senza alcun riferimento in merito ad un'autonoma (e indimostrata) attività
lavorativa svolta a beneficio esclusivo dei singoli edifici, di talchè deve ritenersi che il relativo importo sia riferito alla sola attività svolta a vantaggio delle aree comuni del supercondominio in conformità alle previsioni regolamentari richiamate dallo stesso attore.
E' infine insussistente il vizio sub. 3 in quanto le spese relative al bilancio preventivo approvato – afferenti al supercondominio – sono state ripartite in parti uguali conformemente all'art. 6, lett. b, del regolamento del supercondominio (“la retribuzione del portiere, le spese inerenti all'alloggio del medesimo … saranno
ripartite in parti eguali fra tutti gli appartamenti di tutte e tre le palazzine”).
La delibera del 4.3.2003 richiamata da parte attrice con cui il condominio della palazzina “A” ha approvato le allegate tabelle millesimali – in proposito – è
inconferente in quanto concerne – evidentemente – la sola suddivisione “interna” delle spese comuni nell'ambito di tale palazzina, non potendo legittimamente incidere sul diverso regime generale di riparto delle spese comuni del supercondominio che rimane quello previsto nel relativo regolamento.
La mancata costituzione del convenuto induce ad escludere ogni statuizione sulle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta l'impugnativa.
15.4.2025.
IL GIUDICE