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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/07/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 6854 dell'anno 2024 TRA
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Oliva Agata Rosa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente – CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tedone, giusta procura generale alle liti;
- Resistente – In data 07.07.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.09.2024 il ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire la pensione ordinaria di inabilità ovvero l'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole alla parte ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del CP_1 possesso in capo a quest'ultima di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti. L'art. 1 della l. n. 222/1984 definisce invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato la cui capacità di Controparte_1 lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Il diritto a percepire l'assegno sussiste anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità. L'art. 2 della medesima legge definisce inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato Controparte_1
o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della
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presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito ha ritenuto che, malgrado le patologie sofferte dal ricorrente, la capacità lavorativa dello stesso in occupazioni confacenti alle sue attitudini non sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo. In particolare, il CTU ha affermato che “Le patologie da cui è affetto il periziato si concretizzano in
“Spondiloartrosi diffusa;
Sdr del tunnel carpale bilaterale di grado lieve;
BPCO sintomatica con esiti di pregressa TBC polmonare;
Disturbo d'ansia generalizzato” (ICD9-CM: 737.39 30% per analogia;
491.2-3 45%; 300.02 10%) (D.M. Sanità 5.2.1992 7006 35% per analogia;
6014 45%; 2207 15%) che non determinano una riduzione permanente a meno di un terzo della sua normale capacità lavorativa. Tale quadro clinico era già raggiunto alla data della domanda amministrativa. Si sottolinea però, che per quanto attiene alla valutazione del requisito sanitario si tratta comunque di una valutazione approssimativa in quanto per l'Inabilità Ordinaria al lavoro non si può fare pedissequo rimando alle tabelle di legge e purtroppo non c'è alcuna tabella specifica di riferimento. A differenza dell'invalidità civile, che presuppone una valutazione della capacità lavorativa generica (cioè uguale per tutti) e per tale motivo vede ogni patologia tabellata con un grado di invalidità fisso, per la IO la valutazione deve essere fatta in concreto [capacità lavorativa specifica] tenendo conto non solo degli stati patologici, ma anche dei fattori extrapatologici, quali età, grado di istruzione, attitudini psicofisiche, ambiente socioeconomico, ecc. Infatti, per “capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini” si intende l'idoneità psicofisica dell'individuo in occupazioni confacenti il suo “patrimonio bioattitudinale e professionale”: età, sesso, ambiente familiare, livello d'istruzione, esperienza professionale, predisposizione per particolari attività, ecc.
[…] Tutto ciò premesso e analizzando la mansione svolta dal ricorrente, ovvero bracciante agricolo addetto alla cernita e confezionamento di frutta e verdura in una azienda dedita all'export, si ritiene che la capacità lavorativa sia stata solo moderatamente inficiata dalla patologia osteoarticolare che sebbene riguardi più distretti corporei, non è stata sufficientemente indagata al fine di verificare le ricadute della stessa sulla capacità lavorativa specifica, secondo la documentazione presente in atti;
per le discopatie non è stata documentata la sofferenza neurogena e una parte consistente della documentazione agli atti è prevalentemente finalizzata a determinare i postumi della pregressa infezione tubercolare. Allo stato attuale, l'esame obiettivo non evidenzia particolari deficit osteoarticolari” (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia). Ebbene, i risultati della CTU come sopra esposti appaiono chiari ed esaustivi, nonché esenti da vizi logici tanto da poter essere posti a base della presente decisione. Invero, il Consulente ha dato prova di aver correttamente valutato le condizioni di salute del ricorrente (vedasi la dettagliata anamnesi in perizia), la documentazione medica agli atti e l'incidenza delle patologie sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente. Per cui, non sussistono elementi tali da mettere in discussione la correttezza dell'elaborato peritale. Dunque, la percentuale di invalidità accertata è inidonea ad integrare il requisito sanitario per ottenere alcuna delle provvidenze richieste. Pertanto, la domanda deve essere rigettata. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, nulla può essere liquidato in danno del ricorrente (nonostante la soccombenza) ed in favore dell' , essendo presente in atti la CP_1 dichiarazione di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 16.09.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
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1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese dell' ex art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 07.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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