TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1087/2018
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 12.3.2025
Il Giudice
dott. Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1087 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa: da rappresentato e difeso dall'avv. Giannicola Scarciolla, elettivamente Parte_1
domiciliata in Teramo-Fraz. San , via G. Galilei n.118/A, presso il Parte_2 difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello appellante contro
cessionaria di Controparte_1 Controparte_2
incorporata in rappresentato e difeso dall'avv. Andrea
[...] Controparte_3
Capuano, elettivamente domiciliato in Teramo, via G. Milli n. 10, presso il difensore, giusta procura in calce alla all'atto di citazione in appello del 22.3.2018, notificato in data
23.3.2018 appellato per la riforma della sentenza n. 569/2017 del Giudice di Pace di Teramo
OGGETTO: lesione personale pagina 2 di 13 CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte appellante: “In ossequio al decreto del Giudice Istruttore con il quale è stata disposta la trattazione scritta della causa in epigrafe meglio specificata, all'udienza del
12.03.2025 dinanzi al Giudice Istruttore, compare l'Avv. Giannicola Scarciolla del Foro di
Teramo, nella qualità di difensore e procuratore di parte appellante, Sig. Parte_1
il quale, si riporta integralmente ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto ed
[...]
eccepito anche in sede di udienze e meglio e trascritte nei relativi processi verbali, dichiara altresì di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte e/o comunque sulle modifiche di quelle già formulate in atti in quanto tardive ed irrituali.
Preliminarmente, l'Avv. Scarciolla per l'appellante torna ad insistere nell'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado e non ammesse dal Giudice di Prime cure e così come meglio riproposte e specificate nell'atto di appello. In ogni caso, l'Avv.
Scarciolla, per l'appellante, si riporta a tutti i propri scritti difensivi e, quindi anche alla
Memoria conclusionale del 24.02.2025, ed a tutto quanto dedotto ed eccepito, insistendo nell'integrale accoglimento delle ivi rassegnate conclusioni. Per le ragioni tutte ivi esposte
e per i motivi tutti esposti nei propri scritti difensivi del presente giudizio, l'Avv.
Giannicola Scarciolla del Foro di Teramo, nella qualità di difensore e procuratore di parte appellante, Sig. precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi Parte_1
ai propri scritti difensivi ed alla Memoria conclusionale del 24.02.2025 ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo nell'integrale accoglimento delle stesse”;
per parte appellata: “Il sottoscritto procuratore, in nome e per conto dell'appellata
[...]
in ossequio al provvedimento del giorno 12/01/2025, con le Controparte_4 presenti note di trattazione scritta, ribadita l'opposizione all'ammissione di nuova CTU medico-legale richiesta da parte appellante;
rievidenziata l'eccepita violazione ad opera di controparte del divieto dello ius novorum in ordine alla produzione di nuovi documenti, così come richiamata alla lettera A pag. 2 comparsa conclusionale ritualmente depositata in data 21/02/2025;discute la causa riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi e precisa le conclusioni così come già rassegnate in comparsa di costituzione e risposta e nella successiva comparsa conclusionale, che qui abbiansi per
pagina 3 di 13 integralmente riportate e trascritte. Chiede pertanto che la causa venga trattenuta in decisione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 23.3.2018, Parte_1
proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 569/2017 con cui il Giudice di Pace di
Teramo, in accoglimento parziale della domanda proposta dall'odierno appellante nei confronti di condannava quest'ultima al pagamento della somma Controparte_3 di € 1.724,47 a titolo di risarcimento del danno alla persona, subito dal quale Parte_1 terzo trasportato nel sinistro del 28.12.2009, oltre interessi dalla data dell'evento al saldo, spese di c.t.u. e di lite.
Alla base della propria pronuncia, il Giudice di primo grado, preso atto della mancata contestazione sull'an del sinistro da parte della compagnia assicurativa, riconosceva in favore dell'odierno appellante la somma di € 7.224,47 a titolo di risarcimento del danno biologico e per spese mediche sostenute, oltre all'importo di €
1.700,00 per la protesi dentaria, così come indicato dalla dott.ssa , Persona_1 decurtato l'acconto di € 5.500,00 già corrisposto dalla compagnia in sede stragiudiziale, così per un totale di € 1.724,47 oltre interessi dalla data del sinistro al saldo;
nulla veniva riconosciuto a titolo di danno morale, poiché tale voce di danno veniva conteggiata nella invalidità temporanea riconosciuta in base alla c.t.u. espletata nel giudizio.
La sentenza era impugnata da per i seguenti motivi di appello: Parte_1
1. omessa motivazione, ingiustizia manifesta, mancata valutazione delle risultanze istruttorie, erronea applicazione dei principi in materia di valutazione delle prove, illogicità, contraddittorietà, omessa o errata valutazione della c.t.u. in ordine alla protesi dentaria (violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 191-195
c.p.c.) per avere il Giudice di pace ritenuto maggiormente attendibile il preventivo di spesa indicato dal c.t.p. relativo alla somma necessaria per le spese di cura del danneggiato, in luogo delle valutazioni del c.t.u., senza specifica motivazione sul punto e sulla scorta di una testimonianza illegittima e non utilizzabile;
2. ingiustizia manifesta, illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia, errata interpretazione dei principi in materia di pagina 4 di 13 personalizzazione del danno (violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2059 c.c.) per avere il Giudice di primo grado ritenuto che il danno morale era compreso nella liquidazione dell'invalidità temporanea e per non avere fornito congrua motivazione sull'omessa personalizzazione del danno biologico;
3. errata applicazione dei principi in materia di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria (violazione dell'art. 115 c.p.c.), violazione di legge e dei principi informatori dell'ordinamento giuridico, illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione per avere il Giudice di pace statuito solo in ordine agli interessi sul risarcimento riconosciuto, omettendo di provvedere sulla rivalutazione monetaria.
Alla luce dei superiori motivi, l'appellante chiedeva di riformare l'impugnata sentenza, riconoscendo la compagnia assicurativa tenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti e indiretti, subiti e subendi da in Parte_1 conseguenza del sinistro stradale del 28.12.2009, quantificati in € 12.173,97 o nella diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio cessionaria di Controparte_1
incorporata in evidenziando Controparte_2 Controparte_3
la correttezza delle valutazioni del Giudice di Pace e deducendo in particolare:
1. l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.;
2. la violazione del divieto di ius novorum da parte dell'appellante per avere depositato un preventivo di spesa non prodotto nel corso del giudizio di primo grado;
3. la correttezza nell'ammissione e valutazione della testimonianza del c.t.p. di parte attrice e la possibilità per il giudice di disattendere le risultanze della c.t.u., laddove la decisione risulti logicamente motivata;
4. l'omessa dimostrazione del danno morale lamentato dal Parte_1
5. la sussistenza di un debito di valuta, essendo stato l'importo riconosciuto a titolo di danno liquidato all'attualità.
La causa, medio tempore assegnata alla scrivente magistrato, giungeva all'udienza del 12.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione.
pagina 5 di 13 ***
Secondo l'ordine logico delle questioni da trattare, deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione sollevata da parte appellata relativa all'inammissibilità dell'appello per carenza di una ragionevole probabilità di essere accolto.
Tale eccezione deve intendersi già implicitamente disattesa, essendo il presente giudizio approdato alla naturale fase decisoria, là dove la richiamata disposizione consente al giudice di arrestare il giudizio di secondo grado ai suoi esordi, dichiarando inammissibile con ordinanza l'impugnazione che risulti inconsistente all'esito di prima delibazione e, comunque, fuori dei casi in cui l'inammissibilità o l'improcedibilità debbano essere dichiarate con sentenza.
Deve essere, altresì, rigettata la contestazione della parte appellata relativa alla violazione del divieto di ius novorum, non risultando in atti alcuna produzione documentale ulteriore rispetto a quella versata nel processo di primo grado.
Passando all'esame delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione, il primo motivo di appello, con cui il si duole del riconoscimento in suo favore della Parte_1 somma di € 1.700,00 per la protesi dentaria, come indicato dal proprio c.t.p., in luogo di quella pari a € 10.700,00 riconosciuta dal c.t.u. è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Giova sottolineare che il c.t.u. nominato nel corso del giudizio di primo grado ha rilevato che a seguito del sinistro si è verificata una “avulsione post -traumatica degli elementi dentari 11, 12, e 21”.
L'esperto, in risposta alle osservazioni del c.t.p. indicato dall'odierna appellata, con cui veniva contestato il giudizio di congruità del preventivo di spesa per la protesi dentaria per € 10.700,00 espresso dal c.t.u., ha specificato di aver chiesto al periziando di sottoporsi ad ulteriore esame pantomografico, da cui “emerge una diffusa parodontopatia tale per cui il paziente non potrà effettuare lavori di protesi fissa né tantomeno in scheletrito… è quindi valutabile per quanto concerne l'arcata superiore di nostro interesse, un intervento di protesi parziale mobile che secondo i criteri legislativi hanno un termine di utilizzo fisiologico massimo di anni 7 (sette). Considerata l'età del paziente (nato nel 1962) e quindi l'aspettativa di vita media pari a circa 80 anni (ISTAT 2015) dovrebbe aver bisogno di ulteriori cinque interventi di protesi parziale il cui costo attualmente oscilla tra i 1000 e
pagina 6 di 13 i 2000 euro. Tenuto conto di ciò al sottoscritto appare congruo il quantum richiesto nel preventivo se consideriamo il fatto che il paziente dovrà andare incontro all'intervento protesico per almeno 5 volte”.
Occorre, altresì, evidenziare, in punto di diritto, che, in materia di valutazione delle prove, il giudice può disattendere le risultanze della consulenza tecnica disposta, motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per giungere alla decisione, dovendo specificare le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 25/11/2021, n. 36638).
Nella specie, la valutazione compiuta dal c.t.u. sulle spese per la protesi dentaria si fonda su considerazioni del tutto astratte, riferite genericamente a spese future, calcolate sulla base dell'aspettativa di vita del periziando e al probabile numero di interventi protesici che lo stesso potrebbe trovarsi ad affrontare nel corso della propria vita, senza che sia stato fornito alcun elemento concreto sul nesso causale fra l'eventuale necessità di tali plurimi interventi e l'evento dannoso.
Le risultanze della c.t.u., infatti, tendono a ricondurre il pregiudizio subito dal periziando non tanto (o comunque non solo) alle conseguenze immediatamente riconducibili al sinistro, quanto piuttosto alla normale usura dell'impianto protesico, involgendo un obbligo risarcitorio comprensivo anche di conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno.
Del resto, lo stesso c.t.u. ha sottolineato l'impossibilità di eseguire sul periziando
“lavori di protesi fissa né tantomeno in scheletrito” in ragione di una “diffusa parodontopatia”; tale situazione patologica pregressa costituisce un elemento idoneo ad elidere la connessione tra l'evento dannoso ed i successivi interventi implantologici.
Ciò considerato, devono condividersi le valutazioni del Giudice di pace sulla congruità della spesa per l'impianto protesico pari a € 1.700,00, sulla scorta della convergenza tra le considerazioni degli stessi c.t.p., nonché delle dichiarazioni rese a chiarimento dalla dott.ssa , laddove ha affermato “riconosco il certificato Per_1
medico del 25.6.2010 che mi viene mostrato come allegato n. 7 fascicolo parte attrice unitamente alla mia sottoscrizione;
in ordine alla quantificazione del relativo danno (€
10.700,00) di cui al preventivo in atti, ne disconosco assolutamente la determinazione che
pagina 7 di 13 effettivamente ammonta a € 1.700,00 (millesettecento/00) e quindi trattasi probabilmente di mero errore materiale” (verbale di udienza del 6.12.2016).
Il giudice, infatti, può fondare la propria decisione sulle risultanze di una consulenza tecnica di parte, purché tale scelta sia motivata adeguatamente, atteso che le valutazioni del consulente tecnico di parte, in quanto contenute in documenti processuali, non sono inammissibili e possono essere apprezzate, alla luce dell'art. 116 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. I, 01/07/2024, n.17994).
Al rigetto di tale motivo di impugnazione segue il rigetto della richiesta di ammissione di c.t.u. medico legale.
Del pari deve ritenersi infondato il secondo motivo di appello, con cui l'appellante lamenta l'omessa liquidazione del danno morale e, comunque, l'omessa personalizzazione del danno non patrimoniale.
In materia di risarcimento del danno non patrimoniale, è da prestare ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nell'identità personale, senza lamentare degenerazioni
pagina 8 di 13 patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato” (Cass. civ., sez. un., 11.11.2008, n. 26972).
Alla luce di quanto sopra, appare superfluo qualificare i pregiudizi lamentati come morali o biologici, attesa la loro definitiva trasmigrazione - non come autonome categorie di danno , ma come entità descrittive della conformazione che l'unitaria figura del danno non patrimoniale di volta in volta assume in concreto - nell'area normativa dell'art. 2059
c.c.. Il principio della unicità del risarcimento è destinato a coniugarsi, peraltro, con lo speculare principio della sua integralità, dovendo esso estendersi a tutti i danni conseguenti alla lesione di diritti costituzionalmente tutelati, anche diversi dalla salute.
La questione essenziale diviene, allora, quella della prova del danno, come affermato da Cass. civ., sez. III, sent. n.11851/2015, secondo cui “La questione si sposta così sul piano della prova del danno, la cui formazione in giudizio postula, va sottolineato ancora una volta, la consapevolezza della unicità e irripetibilità della vicenda umana sottoposta alla cognizione del giudice, altro non significando il richiamo "alle condizioni soggettive del danneggiato" che il legislatore ha opportunamente trasfuso in norma. Prova che, come efficacemente rammentato della sentenze delle sezioni unite del 2008, potrà essere fornita senza limiti, e dunque avvalendosi (anche) anche delle presunzioni e del notorio. E di tali mezzi di prova il giudice di merito potrà disporre alla luce di una ideale scala discendente di valore dimostrativo, volta che essi, in una dimensione speculare
pagina 9 di 13 rispetto alla gravità della lesione, rivestiranno efficacia tanto maggiore quanto più sia ragionevolmente presumibile la gravità delle conseguenze, intime e relazionali, sofferte dal danneggiato”.
Si tratta, dunque, di valutare gli elementi che siano stati allegati e provati dal danneggiato, con riguardo alla singola fattispecie concreta, posto che il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare nella vittima un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un'alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche “vuoti” risarcitori.
In applicazione delle citate coordinate ermeneutiche, correttamente il Giudice di primo grado nulla ha liquidato a titolo di danno morale ed extrapatrimoniale, in quanto, nel caso concreto, non sono emerse circostanze di cui il parametro tabellare applicato non possa già tenere conto.
Parte appellante, infatti, non ha offerto prova di un patema d'animo o di sofferenza soggettiva né dell'incidenza del danno sulla vita relazionale, risolvendosi peraltro le deduzioni sul punto in allegazioni del tutto generiche.
Deve, invece, essere accolto il terzo motivo di impugnazione relativo all'omessa applicazione della rivalutazione monetaria.
Com'è noto “ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/06/2016, n.11899); da ciò deriva che
“nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria -quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni- e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo,
pagina 10 di 13 incorrere in ultrapetizione” (cfr. Cassazione civile sez. II, 17/10/2024, n.26929; Cass.,
4/11/2020, n. 24468; Cass., 17/9/2015, n. 18243; Cass., 7/10/2005, n. 19636).
In punto di liquidazione del danno, quindi, non colgono nel segno le deduzioni della parte appellata sulla qualificazione del risarcimento da fatto illecito come debito di valuta e sul riferimento alla liquidazione compiuta all'attualità.
Il risarcimento del danno da fatto illecito, infatti, costituisce debito di valore (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 28/02/2023, n.5958), sicché in caso di relativo ritardato pagamento, gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato qual era all'epoca del prodursi del danno e la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria;
ne consegue che, “impugnato il capo della sentenza contenente la liquidazione del danno, non può invocarsi il giudicato in ordine alla misura legale degli interessi precedentemente attribuiti, e anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione degli interessi prescelta dal giudice precedente, il giudice dell'impugnazione può procedere alla riliquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore (riconoscendo gli interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure non riconoscendoli affatto, potendo utilizzare parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria o dalla redditività media del denaro nel periodo considerato), restando irrilevante che vi sia stata impugnazione o meno in relazione agli interessi già conseguiti e alla misura degli stessi” (cfr. Cass., Sez. Un., 5/4/2007, n. 8520, e, conformemente, Cass.,
26/4/2010, n. 9926).
In altri termini, va ribadito che, integrando il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale un tipico debito di valore, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, in sede di liquidazione (oltre alla svalutazione, che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito: c.d. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario).
pagina 11 di 13 Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza (a differenza che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale) dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso
(cfr. Cass., 20/11/2018, n. 29830; Cass., 10/4/2018, n. 8766; Cass., 3/3/2009, n. 5054).
Invero, la sentenza di primo grado contiene nel dispositivo un mero riferimento agli interessi da applicare sulla “somma residua” pari a € 1.724,47, senza alcuna pronuncia esplicita su riconoscimento e liquidazione della rivalutazione e degli interessi compensativi;
peraltro, anche dalla motivazione non emerge chiaramente l'integrale attualizzazione, mediante il riconoscimento della rivalutazione e degli interessi, né il criterio di calcolo eventualmente utilizzato.
In applicazione dei suesposti principi, ai fini del risarcimento del danno, dalla somma riconosciuta, pari a € 7.224,47, deve essere decurtato l'acconto ricevuto dal danneggiato, pari a € 5.500,00 e sull'importo così determinato, pari a € 1.724,47, va riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi - secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1712/95) - sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno (28.12.2009) sino al tempo della liquidazione.
Così, tenuto conto di questo criterio, previa devalutazione alla data del fatto
(28.12.2009) delle somme espresse in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dal 28.12.2009 fino alla data odierna.
Dalla presente sentenza, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata.
L'esito complessivo delle domande giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi, mentre il restante terzo viene posto a carico dell'appellato in ragione della parziale soccombenza.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa n. r.g. 1087/2018, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza del Giudice di pace n. 568/2017 e, per l'effetto, condanna Controparte_1
cessionaria di incorporata in Controparte_2 Controparte_3
al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno, della Parte_1
somma di € 1.724,47, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
- compensa le spese di lite del secondo grado di giudizio nella misura di 2/3;
- condanna l'appellato a corrispondere all'appellante, a titolo di rimborso di 1/3 delle spese di giudizio di secondo grado, per detta frazione, la somma di € 1.692,33 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Teramo, il 12.3.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 13 di 13
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 12.3.2025
Il Giudice
dott. Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1087 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa: da rappresentato e difeso dall'avv. Giannicola Scarciolla, elettivamente Parte_1
domiciliata in Teramo-Fraz. San , via G. Galilei n.118/A, presso il Parte_2 difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello appellante contro
cessionaria di Controparte_1 Controparte_2
incorporata in rappresentato e difeso dall'avv. Andrea
[...] Controparte_3
Capuano, elettivamente domiciliato in Teramo, via G. Milli n. 10, presso il difensore, giusta procura in calce alla all'atto di citazione in appello del 22.3.2018, notificato in data
23.3.2018 appellato per la riforma della sentenza n. 569/2017 del Giudice di Pace di Teramo
OGGETTO: lesione personale pagina 2 di 13 CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte appellante: “In ossequio al decreto del Giudice Istruttore con il quale è stata disposta la trattazione scritta della causa in epigrafe meglio specificata, all'udienza del
12.03.2025 dinanzi al Giudice Istruttore, compare l'Avv. Giannicola Scarciolla del Foro di
Teramo, nella qualità di difensore e procuratore di parte appellante, Sig. Parte_1
il quale, si riporta integralmente ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto ed
[...]
eccepito anche in sede di udienze e meglio e trascritte nei relativi processi verbali, dichiara altresì di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte e/o comunque sulle modifiche di quelle già formulate in atti in quanto tardive ed irrituali.
Preliminarmente, l'Avv. Scarciolla per l'appellante torna ad insistere nell'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado e non ammesse dal Giudice di Prime cure e così come meglio riproposte e specificate nell'atto di appello. In ogni caso, l'Avv.
Scarciolla, per l'appellante, si riporta a tutti i propri scritti difensivi e, quindi anche alla
Memoria conclusionale del 24.02.2025, ed a tutto quanto dedotto ed eccepito, insistendo nell'integrale accoglimento delle ivi rassegnate conclusioni. Per le ragioni tutte ivi esposte
e per i motivi tutti esposti nei propri scritti difensivi del presente giudizio, l'Avv.
Giannicola Scarciolla del Foro di Teramo, nella qualità di difensore e procuratore di parte appellante, Sig. precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi Parte_1
ai propri scritti difensivi ed alla Memoria conclusionale del 24.02.2025 ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo nell'integrale accoglimento delle stesse”;
per parte appellata: “Il sottoscritto procuratore, in nome e per conto dell'appellata
[...]
in ossequio al provvedimento del giorno 12/01/2025, con le Controparte_4 presenti note di trattazione scritta, ribadita l'opposizione all'ammissione di nuova CTU medico-legale richiesta da parte appellante;
rievidenziata l'eccepita violazione ad opera di controparte del divieto dello ius novorum in ordine alla produzione di nuovi documenti, così come richiamata alla lettera A pag. 2 comparsa conclusionale ritualmente depositata in data 21/02/2025;discute la causa riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi e precisa le conclusioni così come già rassegnate in comparsa di costituzione e risposta e nella successiva comparsa conclusionale, che qui abbiansi per
pagina 3 di 13 integralmente riportate e trascritte. Chiede pertanto che la causa venga trattenuta in decisione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 23.3.2018, Parte_1
proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 569/2017 con cui il Giudice di Pace di
Teramo, in accoglimento parziale della domanda proposta dall'odierno appellante nei confronti di condannava quest'ultima al pagamento della somma Controparte_3 di € 1.724,47 a titolo di risarcimento del danno alla persona, subito dal quale Parte_1 terzo trasportato nel sinistro del 28.12.2009, oltre interessi dalla data dell'evento al saldo, spese di c.t.u. e di lite.
Alla base della propria pronuncia, il Giudice di primo grado, preso atto della mancata contestazione sull'an del sinistro da parte della compagnia assicurativa, riconosceva in favore dell'odierno appellante la somma di € 7.224,47 a titolo di risarcimento del danno biologico e per spese mediche sostenute, oltre all'importo di €
1.700,00 per la protesi dentaria, così come indicato dalla dott.ssa , Persona_1 decurtato l'acconto di € 5.500,00 già corrisposto dalla compagnia in sede stragiudiziale, così per un totale di € 1.724,47 oltre interessi dalla data del sinistro al saldo;
nulla veniva riconosciuto a titolo di danno morale, poiché tale voce di danno veniva conteggiata nella invalidità temporanea riconosciuta in base alla c.t.u. espletata nel giudizio.
La sentenza era impugnata da per i seguenti motivi di appello: Parte_1
1. omessa motivazione, ingiustizia manifesta, mancata valutazione delle risultanze istruttorie, erronea applicazione dei principi in materia di valutazione delle prove, illogicità, contraddittorietà, omessa o errata valutazione della c.t.u. in ordine alla protesi dentaria (violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 191-195
c.p.c.) per avere il Giudice di pace ritenuto maggiormente attendibile il preventivo di spesa indicato dal c.t.p. relativo alla somma necessaria per le spese di cura del danneggiato, in luogo delle valutazioni del c.t.u., senza specifica motivazione sul punto e sulla scorta di una testimonianza illegittima e non utilizzabile;
2. ingiustizia manifesta, illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia, errata interpretazione dei principi in materia di pagina 4 di 13 personalizzazione del danno (violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2059 c.c.) per avere il Giudice di primo grado ritenuto che il danno morale era compreso nella liquidazione dell'invalidità temporanea e per non avere fornito congrua motivazione sull'omessa personalizzazione del danno biologico;
3. errata applicazione dei principi in materia di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria (violazione dell'art. 115 c.p.c.), violazione di legge e dei principi informatori dell'ordinamento giuridico, illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione per avere il Giudice di pace statuito solo in ordine agli interessi sul risarcimento riconosciuto, omettendo di provvedere sulla rivalutazione monetaria.
Alla luce dei superiori motivi, l'appellante chiedeva di riformare l'impugnata sentenza, riconoscendo la compagnia assicurativa tenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti e indiretti, subiti e subendi da in Parte_1 conseguenza del sinistro stradale del 28.12.2009, quantificati in € 12.173,97 o nella diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio cessionaria di Controparte_1
incorporata in evidenziando Controparte_2 Controparte_3
la correttezza delle valutazioni del Giudice di Pace e deducendo in particolare:
1. l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.;
2. la violazione del divieto di ius novorum da parte dell'appellante per avere depositato un preventivo di spesa non prodotto nel corso del giudizio di primo grado;
3. la correttezza nell'ammissione e valutazione della testimonianza del c.t.p. di parte attrice e la possibilità per il giudice di disattendere le risultanze della c.t.u., laddove la decisione risulti logicamente motivata;
4. l'omessa dimostrazione del danno morale lamentato dal Parte_1
5. la sussistenza di un debito di valuta, essendo stato l'importo riconosciuto a titolo di danno liquidato all'attualità.
La causa, medio tempore assegnata alla scrivente magistrato, giungeva all'udienza del 12.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione.
pagina 5 di 13 ***
Secondo l'ordine logico delle questioni da trattare, deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione sollevata da parte appellata relativa all'inammissibilità dell'appello per carenza di una ragionevole probabilità di essere accolto.
Tale eccezione deve intendersi già implicitamente disattesa, essendo il presente giudizio approdato alla naturale fase decisoria, là dove la richiamata disposizione consente al giudice di arrestare il giudizio di secondo grado ai suoi esordi, dichiarando inammissibile con ordinanza l'impugnazione che risulti inconsistente all'esito di prima delibazione e, comunque, fuori dei casi in cui l'inammissibilità o l'improcedibilità debbano essere dichiarate con sentenza.
Deve essere, altresì, rigettata la contestazione della parte appellata relativa alla violazione del divieto di ius novorum, non risultando in atti alcuna produzione documentale ulteriore rispetto a quella versata nel processo di primo grado.
Passando all'esame delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione, il primo motivo di appello, con cui il si duole del riconoscimento in suo favore della Parte_1 somma di € 1.700,00 per la protesi dentaria, come indicato dal proprio c.t.p., in luogo di quella pari a € 10.700,00 riconosciuta dal c.t.u. è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Giova sottolineare che il c.t.u. nominato nel corso del giudizio di primo grado ha rilevato che a seguito del sinistro si è verificata una “avulsione post -traumatica degli elementi dentari 11, 12, e 21”.
L'esperto, in risposta alle osservazioni del c.t.p. indicato dall'odierna appellata, con cui veniva contestato il giudizio di congruità del preventivo di spesa per la protesi dentaria per € 10.700,00 espresso dal c.t.u., ha specificato di aver chiesto al periziando di sottoporsi ad ulteriore esame pantomografico, da cui “emerge una diffusa parodontopatia tale per cui il paziente non potrà effettuare lavori di protesi fissa né tantomeno in scheletrito… è quindi valutabile per quanto concerne l'arcata superiore di nostro interesse, un intervento di protesi parziale mobile che secondo i criteri legislativi hanno un termine di utilizzo fisiologico massimo di anni 7 (sette). Considerata l'età del paziente (nato nel 1962) e quindi l'aspettativa di vita media pari a circa 80 anni (ISTAT 2015) dovrebbe aver bisogno di ulteriori cinque interventi di protesi parziale il cui costo attualmente oscilla tra i 1000 e
pagina 6 di 13 i 2000 euro. Tenuto conto di ciò al sottoscritto appare congruo il quantum richiesto nel preventivo se consideriamo il fatto che il paziente dovrà andare incontro all'intervento protesico per almeno 5 volte”.
Occorre, altresì, evidenziare, in punto di diritto, che, in materia di valutazione delle prove, il giudice può disattendere le risultanze della consulenza tecnica disposta, motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per giungere alla decisione, dovendo specificare le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 25/11/2021, n. 36638).
Nella specie, la valutazione compiuta dal c.t.u. sulle spese per la protesi dentaria si fonda su considerazioni del tutto astratte, riferite genericamente a spese future, calcolate sulla base dell'aspettativa di vita del periziando e al probabile numero di interventi protesici che lo stesso potrebbe trovarsi ad affrontare nel corso della propria vita, senza che sia stato fornito alcun elemento concreto sul nesso causale fra l'eventuale necessità di tali plurimi interventi e l'evento dannoso.
Le risultanze della c.t.u., infatti, tendono a ricondurre il pregiudizio subito dal periziando non tanto (o comunque non solo) alle conseguenze immediatamente riconducibili al sinistro, quanto piuttosto alla normale usura dell'impianto protesico, involgendo un obbligo risarcitorio comprensivo anche di conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno.
Del resto, lo stesso c.t.u. ha sottolineato l'impossibilità di eseguire sul periziando
“lavori di protesi fissa né tantomeno in scheletrito” in ragione di una “diffusa parodontopatia”; tale situazione patologica pregressa costituisce un elemento idoneo ad elidere la connessione tra l'evento dannoso ed i successivi interventi implantologici.
Ciò considerato, devono condividersi le valutazioni del Giudice di pace sulla congruità della spesa per l'impianto protesico pari a € 1.700,00, sulla scorta della convergenza tra le considerazioni degli stessi c.t.p., nonché delle dichiarazioni rese a chiarimento dalla dott.ssa , laddove ha affermato “riconosco il certificato Per_1
medico del 25.6.2010 che mi viene mostrato come allegato n. 7 fascicolo parte attrice unitamente alla mia sottoscrizione;
in ordine alla quantificazione del relativo danno (€
10.700,00) di cui al preventivo in atti, ne disconosco assolutamente la determinazione che
pagina 7 di 13 effettivamente ammonta a € 1.700,00 (millesettecento/00) e quindi trattasi probabilmente di mero errore materiale” (verbale di udienza del 6.12.2016).
Il giudice, infatti, può fondare la propria decisione sulle risultanze di una consulenza tecnica di parte, purché tale scelta sia motivata adeguatamente, atteso che le valutazioni del consulente tecnico di parte, in quanto contenute in documenti processuali, non sono inammissibili e possono essere apprezzate, alla luce dell'art. 116 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. I, 01/07/2024, n.17994).
Al rigetto di tale motivo di impugnazione segue il rigetto della richiesta di ammissione di c.t.u. medico legale.
Del pari deve ritenersi infondato il secondo motivo di appello, con cui l'appellante lamenta l'omessa liquidazione del danno morale e, comunque, l'omessa personalizzazione del danno non patrimoniale.
In materia di risarcimento del danno non patrimoniale, è da prestare ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nell'identità personale, senza lamentare degenerazioni
pagina 8 di 13 patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato” (Cass. civ., sez. un., 11.11.2008, n. 26972).
Alla luce di quanto sopra, appare superfluo qualificare i pregiudizi lamentati come morali o biologici, attesa la loro definitiva trasmigrazione - non come autonome categorie di danno , ma come entità descrittive della conformazione che l'unitaria figura del danno non patrimoniale di volta in volta assume in concreto - nell'area normativa dell'art. 2059
c.c.. Il principio della unicità del risarcimento è destinato a coniugarsi, peraltro, con lo speculare principio della sua integralità, dovendo esso estendersi a tutti i danni conseguenti alla lesione di diritti costituzionalmente tutelati, anche diversi dalla salute.
La questione essenziale diviene, allora, quella della prova del danno, come affermato da Cass. civ., sez. III, sent. n.11851/2015, secondo cui “La questione si sposta così sul piano della prova del danno, la cui formazione in giudizio postula, va sottolineato ancora una volta, la consapevolezza della unicità e irripetibilità della vicenda umana sottoposta alla cognizione del giudice, altro non significando il richiamo "alle condizioni soggettive del danneggiato" che il legislatore ha opportunamente trasfuso in norma. Prova che, come efficacemente rammentato della sentenze delle sezioni unite del 2008, potrà essere fornita senza limiti, e dunque avvalendosi (anche) anche delle presunzioni e del notorio. E di tali mezzi di prova il giudice di merito potrà disporre alla luce di una ideale scala discendente di valore dimostrativo, volta che essi, in una dimensione speculare
pagina 9 di 13 rispetto alla gravità della lesione, rivestiranno efficacia tanto maggiore quanto più sia ragionevolmente presumibile la gravità delle conseguenze, intime e relazionali, sofferte dal danneggiato”.
Si tratta, dunque, di valutare gli elementi che siano stati allegati e provati dal danneggiato, con riguardo alla singola fattispecie concreta, posto che il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare nella vittima un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un'alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche “vuoti” risarcitori.
In applicazione delle citate coordinate ermeneutiche, correttamente il Giudice di primo grado nulla ha liquidato a titolo di danno morale ed extrapatrimoniale, in quanto, nel caso concreto, non sono emerse circostanze di cui il parametro tabellare applicato non possa già tenere conto.
Parte appellante, infatti, non ha offerto prova di un patema d'animo o di sofferenza soggettiva né dell'incidenza del danno sulla vita relazionale, risolvendosi peraltro le deduzioni sul punto in allegazioni del tutto generiche.
Deve, invece, essere accolto il terzo motivo di impugnazione relativo all'omessa applicazione della rivalutazione monetaria.
Com'è noto “ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/06/2016, n.11899); da ciò deriva che
“nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria -quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni- e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo,
pagina 10 di 13 incorrere in ultrapetizione” (cfr. Cassazione civile sez. II, 17/10/2024, n.26929; Cass.,
4/11/2020, n. 24468; Cass., 17/9/2015, n. 18243; Cass., 7/10/2005, n. 19636).
In punto di liquidazione del danno, quindi, non colgono nel segno le deduzioni della parte appellata sulla qualificazione del risarcimento da fatto illecito come debito di valuta e sul riferimento alla liquidazione compiuta all'attualità.
Il risarcimento del danno da fatto illecito, infatti, costituisce debito di valore (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 28/02/2023, n.5958), sicché in caso di relativo ritardato pagamento, gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato qual era all'epoca del prodursi del danno e la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria;
ne consegue che, “impugnato il capo della sentenza contenente la liquidazione del danno, non può invocarsi il giudicato in ordine alla misura legale degli interessi precedentemente attribuiti, e anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione degli interessi prescelta dal giudice precedente, il giudice dell'impugnazione può procedere alla riliquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore (riconoscendo gli interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure non riconoscendoli affatto, potendo utilizzare parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria o dalla redditività media del denaro nel periodo considerato), restando irrilevante che vi sia stata impugnazione o meno in relazione agli interessi già conseguiti e alla misura degli stessi” (cfr. Cass., Sez. Un., 5/4/2007, n. 8520, e, conformemente, Cass.,
26/4/2010, n. 9926).
In altri termini, va ribadito che, integrando il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale un tipico debito di valore, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, in sede di liquidazione (oltre alla svalutazione, che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito: c.d. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario).
pagina 11 di 13 Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza (a differenza che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale) dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso
(cfr. Cass., 20/11/2018, n. 29830; Cass., 10/4/2018, n. 8766; Cass., 3/3/2009, n. 5054).
Invero, la sentenza di primo grado contiene nel dispositivo un mero riferimento agli interessi da applicare sulla “somma residua” pari a € 1.724,47, senza alcuna pronuncia esplicita su riconoscimento e liquidazione della rivalutazione e degli interessi compensativi;
peraltro, anche dalla motivazione non emerge chiaramente l'integrale attualizzazione, mediante il riconoscimento della rivalutazione e degli interessi, né il criterio di calcolo eventualmente utilizzato.
In applicazione dei suesposti principi, ai fini del risarcimento del danno, dalla somma riconosciuta, pari a € 7.224,47, deve essere decurtato l'acconto ricevuto dal danneggiato, pari a € 5.500,00 e sull'importo così determinato, pari a € 1.724,47, va riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi - secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1712/95) - sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno (28.12.2009) sino al tempo della liquidazione.
Così, tenuto conto di questo criterio, previa devalutazione alla data del fatto
(28.12.2009) delle somme espresse in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dal 28.12.2009 fino alla data odierna.
Dalla presente sentenza, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata.
L'esito complessivo delle domande giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi, mentre il restante terzo viene posto a carico dell'appellato in ragione della parziale soccombenza.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa n. r.g. 1087/2018, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza del Giudice di pace n. 568/2017 e, per l'effetto, condanna Controparte_1
cessionaria di incorporata in Controparte_2 Controparte_3
al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno, della Parte_1
somma di € 1.724,47, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
- compensa le spese di lite del secondo grado di giudizio nella misura di 2/3;
- condanna l'appellato a corrispondere all'appellante, a titolo di rimborso di 1/3 delle spese di giudizio di secondo grado, per detta frazione, la somma di € 1.692,33 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Teramo, il 12.3.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 13 di 13