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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/04/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Nella persona della Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice del lavoro, all'odierna udienza del 14 aprile 2025 ha pronunciato, la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1705 ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
(C.F. ). Parte_1 C.F._1
(Avv. VELLA BASILIO )
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con
[...]
sede legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento.
(Dott.ssa DI MINO SANDRA.)
RESISTENTE
1 OGGETTO: Accertamento Tecnico Preventivo- revisione requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza l.
118/71.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato il 27 maggio 2024 la parte ricorrente in epigrafe, già beneficiario dell'assegno mensile di invalidità di cui alla l. 118/71, ha convenuto in giudizio l' in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro-tempore perché si accertasse il possesso del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell' invalidità civile nella specie assegno mensile di assistenza l. 118/71 a decorrere dalla data di revoca a seguito di revisione . Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio l' convenuto ha eccepito CP_1
preliminarmente tra l'altro l' improponibilità del presente ricorso per difetto di domanda amministrativa di aggravamento rispetto alle condizioni sanitarie preesistenti, Nel merito, il suo rigetto, con favore di spese ed onorari di lite.
All'udienza cartolare del 28 ottobre 2024 il G.I. invitava la parte ricorrente ad interloquire sull'eccezione formulata dall' e rinviava la causa CP_1
per discussione e decisione con concesiane alle parti di termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza .
La causa, istruita solo documentalmente, all'odierna udienza del 14 aprile
2025 , sulle conclusioni dalla sola parte resitente , è decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c. della quale viene data lettura in udienza in assenza delle parti.
2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE.
Preliminarmente, si rileva come la presente fattispecie, relativa alla mancata carenza dell'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente per mancata presentazione della domanda amministrativa di aggravamento , in difetto di una espressa previsione normativa non prevista né regolata dall'art. 445 bis c.p.c e seg. sulle sorti che il procedimento giudiziario dovrebbe in questo caso seguire, in via interpretativa, deve ritenersi che il
Giudice possa definire tale fase adottando una sentenza di rigetto con la quale “chiude” il processo.
Deduce l'istituto in via preliminare l'improponibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa di aggravamento.
Con note di trattazione scritta del 26 febbraio 2025 il procuratore della parte ricorrente ha aderito alla richiesta di improcedibilità della domanda sollevata dall'istituto, con compensazione delle spese dell'odierno giudizio, delle quali invece, l'istituto chiede la condanna.
L'eccezione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Ebbene emerge per tabulas che gli esiti della visita di revisione 22 dicembre 2023 da parte della Commissione ED Invalidi Civili impugnata non ha comportato la revisione di un beneficio precedentemente riconosciuto (assegno di invalidità) e che il ricorrente non ha contestato gli esiti delle visite del 25 luglio 2022 ove era stato riconosciuto dalla CMIC invalido al 46% né quella di revisione del 22 dicembre 2023 ove sempre dalla medesima CMIC era stato riconosciuto non invalido (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa INFERIORE AD1/3 o minore non invalido).
Solo successivamente a quest' ultima visita di revisione del 22 dicembre
2023 il ricorrente ha agito in giudizio con ricorso per accertamento tecnico
3 preventivo ex art. 445-bis c.p.c., chiedendo il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza di cui alla l. 118/1971 senza aver preventivamente proposto domanda amministrativa di aggravamento.
La quaestio iuris rilevante è allora quella di stabilire se il ricorrente abbia l'onere, a pena di improponibilità del ricorso giudiziale, di presentare la domanda amministrativa di aggravamento all' o se, al contrario, la CP_1
Commissione ED , in sede di revisione, non sia chiamata soltanto CP_1
ad esprimersi sulla permanenza del grado di invalidità precedentemente accertato, ma abbia altresì il dovere di accertare l'eventuale situazione di aggravamento a prescindere dalla presentazione di una domanda amministrativa di aggravamento, con la conseguenza che, ove tale aggravamento non sia stato accertato, avverso i verbali delle CO
ED il ricorso ex art. 445-bis è proponibile pur in assenza di una domanda amministrativa di aggravamento.
Il dato normativo da cui non è possibile prescindere è rappresentato innanzitutto dall'art. 11 del d.lgs. n. 509/1988, richiamato dall'art. 1, comma 2, d.p.r. n. 698/1994, il quale prevede espressamente la presentazione di una domanda amministrativa di aggravamento corredata dal certificato medico che comprovi il mutamento delle condizioni del quadro clinico preesistente (art. 11 del d.lgs. n. 509/1988: “1. Le domande per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni visive sono prese in esame dalle competenti commissioni a condizione che siano corredate da una documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente. Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso”; art. 1, comma 2, d.p.r. n. 698/1994: “2. Per la presentazione delle
4 domande di aggravamento resta in vigore quanto disposto dall'art. 11 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509”).
Ulteriore ineludibile dato normativo da prendere in considerazione è l'art. 37 della l. n. 448/98, ai sensi del quale il verbale di revisione è finalizzato unicamente a verificare la permanenza delle condizioni di invalidità già riconosciute in precedenza.
Ebbene, costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato e costituente diritto vivente quello secondo cui in materia di benefici previdenziali e assistenziali la presentazione della domanda amministrativa di cui all'art. 7 della l. n. 533/1977 costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria è improponibile, determinandosi una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio (ex plurimis, da ultimo Cass. civ. n. 5149/2004;
n. 26146/2010; cfr. nello stesso senso Cass. civ. n. 3404/2006, nn. 392 e
4254 del 2009; n. 11075/2010; n. 6590/2014, nn. 4788 e 28445 del 2019;
n. 27914/2020, n. 4038/2021).
Dalle coordinate normative e giurisprudenziali richiamate deriva che il ricorrente, per far valere il diritto ad essere riconosciuto, previo accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., invalido con diritto all' assegno mensile di assistenza, avrebbe prima dovuto presentare domanda amministrativa di aggravamento: qualora, infatti, successivamente al procedimento amministrativo concluso dovessero insorgere aggravamenti tali da rendere possibile il riconoscimento di prestazioni diverse, l'interessato deve proporre una nuova domanda amministrativa, che darà inizio ad un nuovo ed ulteriore procedimento
Deve invece escludersi la sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere, in sede di revisione, una prestazione diversa da quella già in godimento né sussiste alcun obbligo della Commissione di accertare la sussistenza dei
5 requisiti sanitari per l'aggravamento a prescindere da una domanda amministrativa di aggravamento né infine sussiste alcun obbligo dell'Amministrazione di riconoscere d'ufficio una prestazione ulteriore e diversa da quella erogata.
Poiché non vi è prova agli atti della presentazione di una domanda amministrativa di aggravamento, essendosi il ricorrente limitato a contestare direttamente per via giudiziale con il ricorso ex art. 445-bis l'accertamento contenuto nel verbale della visita di revisione del 22 dicembre 2023 , il ricorso deve dichiararsi, per quanto sopra argomentato improponibile.
Le spese di lite seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza e vengono liquidati come in dispositivo tenuto conto delle sito della lite, della adesione all'eccezione sollevata dall' istituto da parte del ricorrente e
CP_ dalla partecipazione al giudizio dell' tramite un proprio dipendente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, nella persona della Dott.ssa
Tecla De Bono ogni contraria istanza ed eccezione respinta così definitivamente provvede nel contraddittorio delle parti nella causa iscritta al n. 1705/2024 R.G.:
dichiara il ricorso improponibile;
condanna la parte ricorrente a rifondere all' le spese del giudizio, che CP_1
– tenuto conto della riduzione prevista dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c., data la– liquida in complessivi € 500,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge;
Così deciso in Agrigento, all'udienza del 14 aprile 2025 il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Nella persona della Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice del lavoro, all'odierna udienza del 14 aprile 2025 ha pronunciato, la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1705 ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
(C.F. ). Parte_1 C.F._1
(Avv. VELLA BASILIO )
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con
[...]
sede legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento.
(Dott.ssa DI MINO SANDRA.)
RESISTENTE
1 OGGETTO: Accertamento Tecnico Preventivo- revisione requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza l.
118/71.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato il 27 maggio 2024 la parte ricorrente in epigrafe, già beneficiario dell'assegno mensile di invalidità di cui alla l. 118/71, ha convenuto in giudizio l' in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro-tempore perché si accertasse il possesso del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell' invalidità civile nella specie assegno mensile di assistenza l. 118/71 a decorrere dalla data di revoca a seguito di revisione . Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio l' convenuto ha eccepito CP_1
preliminarmente tra l'altro l' improponibilità del presente ricorso per difetto di domanda amministrativa di aggravamento rispetto alle condizioni sanitarie preesistenti, Nel merito, il suo rigetto, con favore di spese ed onorari di lite.
All'udienza cartolare del 28 ottobre 2024 il G.I. invitava la parte ricorrente ad interloquire sull'eccezione formulata dall' e rinviava la causa CP_1
per discussione e decisione con concesiane alle parti di termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza .
La causa, istruita solo documentalmente, all'odierna udienza del 14 aprile
2025 , sulle conclusioni dalla sola parte resitente , è decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c. della quale viene data lettura in udienza in assenza delle parti.
2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE.
Preliminarmente, si rileva come la presente fattispecie, relativa alla mancata carenza dell'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente per mancata presentazione della domanda amministrativa di aggravamento , in difetto di una espressa previsione normativa non prevista né regolata dall'art. 445 bis c.p.c e seg. sulle sorti che il procedimento giudiziario dovrebbe in questo caso seguire, in via interpretativa, deve ritenersi che il
Giudice possa definire tale fase adottando una sentenza di rigetto con la quale “chiude” il processo.
Deduce l'istituto in via preliminare l'improponibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa di aggravamento.
Con note di trattazione scritta del 26 febbraio 2025 il procuratore della parte ricorrente ha aderito alla richiesta di improcedibilità della domanda sollevata dall'istituto, con compensazione delle spese dell'odierno giudizio, delle quali invece, l'istituto chiede la condanna.
L'eccezione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Ebbene emerge per tabulas che gli esiti della visita di revisione 22 dicembre 2023 da parte della Commissione ED Invalidi Civili impugnata non ha comportato la revisione di un beneficio precedentemente riconosciuto (assegno di invalidità) e che il ricorrente non ha contestato gli esiti delle visite del 25 luglio 2022 ove era stato riconosciuto dalla CMIC invalido al 46% né quella di revisione del 22 dicembre 2023 ove sempre dalla medesima CMIC era stato riconosciuto non invalido (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa INFERIORE AD1/3 o minore non invalido).
Solo successivamente a quest' ultima visita di revisione del 22 dicembre
2023 il ricorrente ha agito in giudizio con ricorso per accertamento tecnico
3 preventivo ex art. 445-bis c.p.c., chiedendo il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza di cui alla l. 118/1971 senza aver preventivamente proposto domanda amministrativa di aggravamento.
La quaestio iuris rilevante è allora quella di stabilire se il ricorrente abbia l'onere, a pena di improponibilità del ricorso giudiziale, di presentare la domanda amministrativa di aggravamento all' o se, al contrario, la CP_1
Commissione ED , in sede di revisione, non sia chiamata soltanto CP_1
ad esprimersi sulla permanenza del grado di invalidità precedentemente accertato, ma abbia altresì il dovere di accertare l'eventuale situazione di aggravamento a prescindere dalla presentazione di una domanda amministrativa di aggravamento, con la conseguenza che, ove tale aggravamento non sia stato accertato, avverso i verbali delle CO
ED il ricorso ex art. 445-bis è proponibile pur in assenza di una domanda amministrativa di aggravamento.
Il dato normativo da cui non è possibile prescindere è rappresentato innanzitutto dall'art. 11 del d.lgs. n. 509/1988, richiamato dall'art. 1, comma 2, d.p.r. n. 698/1994, il quale prevede espressamente la presentazione di una domanda amministrativa di aggravamento corredata dal certificato medico che comprovi il mutamento delle condizioni del quadro clinico preesistente (art. 11 del d.lgs. n. 509/1988: “1. Le domande per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni visive sono prese in esame dalle competenti commissioni a condizione che siano corredate da una documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente. Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso”; art. 1, comma 2, d.p.r. n. 698/1994: “2. Per la presentazione delle
4 domande di aggravamento resta in vigore quanto disposto dall'art. 11 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509”).
Ulteriore ineludibile dato normativo da prendere in considerazione è l'art. 37 della l. n. 448/98, ai sensi del quale il verbale di revisione è finalizzato unicamente a verificare la permanenza delle condizioni di invalidità già riconosciute in precedenza.
Ebbene, costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato e costituente diritto vivente quello secondo cui in materia di benefici previdenziali e assistenziali la presentazione della domanda amministrativa di cui all'art. 7 della l. n. 533/1977 costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria è improponibile, determinandosi una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio (ex plurimis, da ultimo Cass. civ. n. 5149/2004;
n. 26146/2010; cfr. nello stesso senso Cass. civ. n. 3404/2006, nn. 392 e
4254 del 2009; n. 11075/2010; n. 6590/2014, nn. 4788 e 28445 del 2019;
n. 27914/2020, n. 4038/2021).
Dalle coordinate normative e giurisprudenziali richiamate deriva che il ricorrente, per far valere il diritto ad essere riconosciuto, previo accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., invalido con diritto all' assegno mensile di assistenza, avrebbe prima dovuto presentare domanda amministrativa di aggravamento: qualora, infatti, successivamente al procedimento amministrativo concluso dovessero insorgere aggravamenti tali da rendere possibile il riconoscimento di prestazioni diverse, l'interessato deve proporre una nuova domanda amministrativa, che darà inizio ad un nuovo ed ulteriore procedimento
Deve invece escludersi la sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere, in sede di revisione, una prestazione diversa da quella già in godimento né sussiste alcun obbligo della Commissione di accertare la sussistenza dei
5 requisiti sanitari per l'aggravamento a prescindere da una domanda amministrativa di aggravamento né infine sussiste alcun obbligo dell'Amministrazione di riconoscere d'ufficio una prestazione ulteriore e diversa da quella erogata.
Poiché non vi è prova agli atti della presentazione di una domanda amministrativa di aggravamento, essendosi il ricorrente limitato a contestare direttamente per via giudiziale con il ricorso ex art. 445-bis l'accertamento contenuto nel verbale della visita di revisione del 22 dicembre 2023 , il ricorso deve dichiararsi, per quanto sopra argomentato improponibile.
Le spese di lite seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza e vengono liquidati come in dispositivo tenuto conto delle sito della lite, della adesione all'eccezione sollevata dall' istituto da parte del ricorrente e
CP_ dalla partecipazione al giudizio dell' tramite un proprio dipendente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, nella persona della Dott.ssa
Tecla De Bono ogni contraria istanza ed eccezione respinta così definitivamente provvede nel contraddittorio delle parti nella causa iscritta al n. 1705/2024 R.G.:
dichiara il ricorso improponibile;
condanna la parte ricorrente a rifondere all' le spese del giudizio, che CP_1
– tenuto conto della riduzione prevista dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c., data la– liquida in complessivi € 500,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge;
Così deciso in Agrigento, all'udienza del 14 aprile 2025 il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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