Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 24/04/2025, n. 8007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8007 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08007/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08456/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8456 del 2024, proposto da
UL EL, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Univerista' e della Ricerca, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di prima fascia per il settore concorsuale 08/E1, disegno, pubblicato sul sito istituzionale del ministero e conosciuto dalla candidata in data 27.06.2024, nonché della relazione riassuntiva e dei precedenti verbali tutti ivi richiamati e non;
- del giudizio collegiale e dei giudizi individuali di non abilitazione;
- del verbale n. 1 del 31 gennaio 2024 della commissione nella parte in cui fissa e determina le modalità ed i criteri di valutazione;
- del verbale n. 8 del 10 giugno 2024 di valutazione della EL UL;
- dei verbali della commissione nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, e 10 della commissione;
- di tutti i verbali della commissione, anche non conosciuti;
- del bando di concorso D.R. 1796 del 27 ottobre 2023 e relativi allegati, anche in parte qua e nella parte in cui occorra e possa e anche nella parte in cui anche interpretato leda parte ricorrente;
- di ogni atto prodromico, consequenziale, anche non conosciuto, a quelli sopra impugnati e nella parte in cui, anche interpretata, lede la posizione di parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna il giudizio negativo per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia Settore Concorsuale 08/E1 DISEGNO, affidando il ricorso ai seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 120/2016 E D.R. 1796/2023 E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 120/2016. OMESSA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA DI ADEGUATA ISTRUTTORIA. IRRAZIONALITÀ.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 120/2016 E D.R. 589/2018 E FALSA APPLICAZIONE DEL D.R. 553/2018. OMESSA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. IRRAZIONALITÀ.
III. SULLA VALUTAZIONE DEI TITOLI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L. 7 AGOSTO 1990, N. 241. VIOLAZIONE DEL D.R. 1796/2023. DPR 95/2016. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA DI ADEGUATA ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 7 GIUGNO 2016 N. 120. ERRORE MANIFESTO.
Si è costituita l’Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 19 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato nei limiti di quanto segue e merita accoglimento.
Preliminarmente appare opportuno effettuare un breve richiamo alla normativa applicabile all’odierno giudizio in tema di ASN, muovendo dall’art. 16 della legge n. 240/2010 che ha istituito la abilitazione scientifica nazionale, al fine di attestare «la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori» (co. 1). Stando al richiamato dettato normativo, l’abilitazione è riconosciuta da una commissione nazionale, chiamata ad esprimere un «motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il CUN e l'ANVUR» (co. 3).
La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che i candidati devono possedere e il cui accertamento è svolto sulla base di parametri, indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità tecnica della Commissione «nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo» (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).
In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato «Valutazione della qualificazione scientifica per l'abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia», che «1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi».
Per quanto precede, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 120/2016 l’abilitazione scientifica può essere attribuita esclusivamente ai candidati che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
- siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione;
- ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il Settore Concorsuale dal D.M. n. 589/2018;
- presentino pubblicazioni, ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all'articolo 4 del citato Decreto e giudicate complessivamente di qualità “elevata”, come sopra precisato.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:
a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca.
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare, la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;
b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che «la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all'allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione».
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: «La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;
b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi».
L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale «si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale»
Nel caso di specie, risulta che la Commissione abbia riconosciuto alla ricorrente il possesso di tre titoli ed il superamento delle mediane. Il giudizio collegiale negativo, così come i giudizi individuali, si fondano, pertanto in maniera dirimente, sulla valutazione delle pubblicazioni; pur avendo l’organo valutatore attestato che «La produzione scientifica risulta di buona consistenza e, con riferimento al periodo dal 2014 al 2024, pubblicata con continuità̀», ed espresso un giudizio positivo rispetto alla collocazione editoriale, conclusivamente ritiene che «La qualità̀ delle pubblicazioni presentate ex art. 7 D.M. 120/2016, NON raggiunge una valutazione complessivamente elevata, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo».
La ricorrente, citando la giurisprudenza consolidata di questo Tribunale in materia di ASN, deduce che le pubblicazioni non possono essere «liquidate globalmente con una valutazione lapidaria e tautologica, che si limita a ripetere in modo stereotipato la formula della qualità non elevata» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 20 novembre 2017, n.11441 e 2 novembre 2017, n.10943), dovendo la Commissione procedere ad un sintetica descrizione del contenuto delle pubblicazioni e chiarire in modo esaustivo le ragioni per cui non sono state valutate favorevolmente; il che, più in particolare, è sostenuto dal fatto che «A prescindere da ogni considerazione sull’opinabilità del giudizio, si rileva che esso è stato reso in assenza di un quantomeno sintetico esame del contenuto di ciascuna pubblicazione a cui sia seguito, e su cui si sia fondata, una chiara individuazione delle ragioni che ne hanno giustificato la formulazione» (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 10 febbraio 2020, n.1758).
Per la ricorrente, dunque, l’operato della Commissione, nel caso di specie, collide con tutti i principi richiamati, risultando il giudizio collegiale affetto da un lato, da un vizio motivazionale rispetto la qualità della produzione scientifica, e, dall’altro, affidato a formule stereotipate, prive di un qualsivoglia riferimento alle singole pubblicazioni e al contenuto delle medesime.
Il sintetizzato profilo di censura, ad un attento esame di questo Collegio, è fondato e va conseguentemente accolto.
La lamentata carenza di motivazione, invero, anticipa il Collegio, emerge a chiare note dall’assunto apodittico e, pertanto, inidoneo a soddisfare l’onere motivazionale gravante sulla Commissione nei casi di diniego di riconoscimento dell’abilitazione scientifica, sopra riprodotto e che è opportuno riportare: « La qualità delle pubblicazioni presentate ex art. 7 D.M. 120/2016, NON raggiunge una valutazione complessivamente elevata, sulla base dell’originalità̀, del rigore metodologico e del carattere innovativo».
Si rileva, difatti, che la stessa Commissione nel giudizio collegiale, non abbia proceduto ad una sintetica esposizione del contenuto della produzione scientifica (composta da pubblicazioni e monografie), limitandosi invece a richiamare le stesse nel proprio titolo, accompagnata dalla valutazione sui criteri di cui all’art. 4 del D.M. 120/2016 con formule apodittiche e tautologiche, le quali, non permettono alla candidata di avere contezza dell’iter logico-motivazionale che ha indotto la Commissione a ritenere la produzione scientifica di qualità complessivamente non elevata.
Nella motivazione collegiale, difatti, si ripetono per tutte le pubblicazioni e le monografie prodotte, esclusivamente le seguenti locuzioni: «c) Discreta qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo»; «c) Sufficiente qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo»; « c) Buona qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo»; « c) Limitata qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;». Analoghe formulazioni si riscontrano, peraltro, anche in relazione agli ulteriori criteri di valutazione previsti dal medesimo articolo, con riferimento alla coerenza tematica e alla collocazione editoriale.
Una siffatta articolazione del giudizio si rivela viziata sotto il profilo motivazionale, in quanto fondata sull’utilizzo di espressioni standardizzate e prive di specificità, non accompagnate da una concreta e puntuale analisi del contenuto scientifico delle pubblicazioni, in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza consolidata e con le prescrizioni della normativa vigente.
In punto di diritto evidenzia in proposito il Collegio che la norma di carattere generale di cui all’art. 3 l. n. 241/1990 va letta ed applicata in combinato disposto con l'art. 3 del D.M. n. 120/2016, sopra riportato, disposizione di carattere settoriale specificamente dettata per il buon governo della motivazione da esternare nell’espressione del giudizio di attribuzione ovvero di diniego di riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale che quindi rappresenta una declinazione e una attualizzazione contestualizzata allo specifico settore che ci occupa, del generale obbligo di motivazione. Tale articolo si accompagna all’art. 4 del D.M. cit, secondo il quale la Commissione è tenuta a valutare le pubblicazioni sulla base dei criteri ivi previsti e sopra ricordati.
A tal fine, questo Tribunale, ha avuto già modo di precisare che, in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate, sia ad un sintetico esame delle stesse, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo ( TAR Lazio Sez IV Quater n. 6822/2025).
Si è ulteriormente chiarito al riguardo che “In sostanza se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 28 maggio 2019, n. 6706)”.
Tutti i cennati principi sono stati più di recente schematizzati e ribaditi dalla Sezione nei termini che seguono: “Per quanto concerne, le pubblicazioni presentate, in relazione alle quali statisticamente si innerva la stragrande maggioranza delle controversie in materia, il Collegio sottolinea che:
a) l’art. 4 prevede una serie di criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti affinché la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri;
b) in tale contesto, quindi, stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all'interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto;
c) in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo;
d) in sostanza se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità.” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 10 febbraio 2020, n.1758).
Alla luce della giurisprudenza e delle normative sopra richiamate, è di tutta evidenza, per questo Collegio, che la Commissione, nel formulare il giudizio collegiale, abbia omesso di svolgere una valutazione critica, ancorché sintetica, dei contenuti delle singole pubblicazioni e monografie presentate dalla candidata, con riferimento a tutti i criteri previsti dall’art. 4 del D.M. n. 120/2016. In particolare, la motivazione resa, si limita a richiamare tour court la non sussistenza del criterio controverso, in assenza delle necessarie indicazioni circa le ragioni concrete per cui la produzione scientifica sarebbe stata ritenuta priva del requisito della qualità elevata, richiesto dall’art. 7 del medesimo decreto, non esplicando le ragioni per le quali il contributo della candidata, non fornisca, né è presumibile che fornisca, «un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale» (all. B al D.M. 120/2016).
Tale carenza motivazionale, che incide sull’intelligibilità del percorso logico-argomentativo seguito dall’organo valutatore, si riflette direttamente sulla legittimità dell’operato della Commissione, integrando un evidente vizio di motivazione suscettibile di sindacato giurisdizionale.
Oltre i profili sopra evidenziati il Collegio, ravvisa ulteriori vizi quali l’intrinseca contraddittorietà tra la presenza di giudizi positivi in merito alla qualità delle pubblicazioni e l’utilizzo della formula stereotipata – “la qualità delle pubblicazioni […] non raggiunge una valutazione complessivamente elevata, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo […]” – che non viene ulteriormente argomentata e spiegata, né nel giudizio collegiale né nei giudizi individuali. Difatti, a fronte di valutazioni quali discreta, sufficiente, buona qualità della produzione scientifica, non appare evidente come, successivamente, la Commissione sia giunta a qualificare l’intera produzione scientifica della ricorrente come di non elevata qualità, palesandosi una contraddittorietà intrinseca. Non si comprende dunque quali elementi o quali carenze siano state ritenute dalla Commissione indicatrici della mancanza del requisito di qualità elevata, a fronte dell’utilizzo di espressioni di apprezzamento e di riconoscimento, senza che questa contraddizione trovi una spiegazione logica e coerente nella motivazione.
Tale evidente discrasia tra l’esito del giudizio e la motivazione addotta a supporto dello stesso, che qualifica positivamente la qualità della produzione scientifica, integra un vizio di manifesta incongruenza logica e argomentativa, che rende il giudizio espresso dalla Commissione non soltanto illegittimo sotto il profilo motivazionale, ma anche sindacabile nel merito da parte di questo Giudice Amministrativo, nei limiti propri del sindacato sulla discrezionalità tecnica, ove, come nella specie, siano ravvisabili profili di manifesta illogicità e contraddittorietà interna della valutazione.
A tal proposito, questo Collegio richiama il costante orientamento di questa Sezione, secondo cui le censure sollevate dalla parte ricorrente attengono a profili tecnico - discrezionali, sindacabili dal Giudice Amministrativo nelle sole ipotesi di motivazione manifestamente illogica, contraddittoria ed irragionevole (vedi: T.A.R. Lazio, Sezione IV quater, sentenza del 31 marzo 2025, n. 6460).
In conclusione, il ricorso deve dunque essere accolto sotto tale profilo con assorbimento di ogni altro motivo, dovendo essere il provvedimento impugnato annullato in parte qua, in relazione alla (sola) parte relativa alla valutazione delle pubblicazioni presentate dalla parte ricorrente, nei sensi e nei termini indicati in premessa e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’ abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di giorni 90 (novanta) giorni (di cui giorni 30 per la nomina della nuova Commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari - ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza - dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni presentate, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.
In considerazione dell’esito complessivo del giudizio e della particolare complessità, in punto di fatto e di diritto delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
Ordina all'Amministrazione di rivalutare l'interessato entro novanta giorni (di cui giorni 30 per la nomina dei nuovi Commissari e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO