Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 5234 / 2008 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – seconda sezione civile - nella persona del giudice
Marisa Attollino, ha pronunciato la seguente Oggetto: divisione endoesecutiva. sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al 5234 r.g.a.c. dell'anno 2008
tra
– già -, in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante p.t. (P.I. ), quale procuratrice di P.IVA_1 [...]
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_3 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Ruccia, domiciliatario,
giusta mandato in atti
- attrice -
e
(C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gianserafino Pinto, domiciliatario,
giusta procura in atti
( ) – deceduta nel corso Controparte_2 CodiceFiscale_2
del giudizio –, già rappresentata e difeo dall'avv. Gianserafino Pinto,
domiciliatario, giusta procura in atti
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_3 CodiceFiscale_3
Il giudice Marisa Attollino
dall'avv. Domenico Casciabanca, domiciliatario, giusta procura in atti
- convenuti –
(CF Controparte_4
), già P.IVA_3 Controparte_5
- convenuti contumaci –
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Conclusioni (dal verbale dell'udienza del 7 marzo 2025):
per l'attrice: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle già esposte in tutti i propri scritti
difensivi insistendo per l'attribuzione alla procedura esecutiva RGE 238/1997 della somma di €
28.764,85 nonché del bene assegnato in questa sede e per l'intero a chiedendo Controparte_3 altresì il pagamento delle spese sostenute, come da progetto divisionale, quantificate in €
6.678,20 e degli onorari di giudizio”;
per il convenuto “precisa le conclusioni riportandosi a Controparte_1 tutti i propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi formulate”;
per il convenuto : “precisa le proprie conclusioni riportandosi al contenuto dei Controparte_3 propri atti difensivi, insistendo nel totale accoglimento delle relative istanze ed eccezioni”.
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RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione ha ad oggetto la divisione giudiziale endoesecutiva dei seguenti immobili pignorati nella procedura n. 238/1997 RGE di questo ufficio:
- locale sito in Mola di Bari alla piazza XX Settembre n. 6, individuato in Catasto al fg. 47, p.lla 126/3;
- locale sito in Mola di Bari alla piazza XX Settembre n. 5, individuato in Catasto al fg. 47, p.lla 126/4;
- appartamento sito in Mola di Bari alla piazza XX Settembre n. 4,
individuato in Catasto al fg. 47, p.lla 126/5;
Il giudice Marisa Attollino n. 5234 / 2008 r.g.a.c.
- appartamento sito in Mola di Bari alla piazza XX Settembre n. 4,
individuato in Catasto al fg. 47, p.lla 126/6;
- immobile sito in Rutigliano, s.p. Rutigliano-Mola, individuato in
Catasto al fg. 11, p.lla 1;
- terreno sito in Rutigliano, s.p. Rutigliano-Mola, individuato in
Catasto al fg. 11, p.lla 1;
in comproprietà tra (debitore esecutato), Controparte_3 [...]
e Controparte_1 Controparte_2 CP_4
(condividenti non esecutati) – i primi tre nella quota di 13/50
[...]
ciascuno e l' in quella di 11/50. CP_4
Con sentenza parziale n. 3054/2017 del 13 giugno 2017 resa nel corso del giudizio è stato dichiarato lo scioglimento della comunione, nonché la sussistenza del diritto alla divisione in natura degli immobili staggiti tra gli originari condividenti e con separata ordinanza in pari data è
stato approvato il progetto di divisione in natura formato dall'arch.
in data 25 marzo 2015, disponendo che l'assegnazione dei Persona_1
singoli cespiti (con pagamento dei relativi conguagli) dovesse avvenire mediante sorteggio ex artt. 789 c.c. e ss. e secondo i criteri indicati nella richiamata sentenza parziale («il debitore pignorato, CP_3
, non può concorrere al sorteggio di quote che comportino, a carico
[...]
dell'assegnatario, il versamento di un conguaglio in denaro, avendo la
creditrice pignorante pure escluso di essere a tanto disponibile in luogo
dell'esecutato; al condividente non può essere assegnata Controparte_4
alcuna delle prime tre porzioni, atteso che i conguagli a ciascuna di esse
relativi sono commisurati a quote maggiori di quella cui egli è titolare»
cfr. par. II.3, sent. n. 3054/2017 Trib. Bari).
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Il giudizio è dunque proseguito con l'approvazione - giusta ordinanza del
1° giugno 2018 - del verbale delle operazioni di estrazione a sorte rimesse al professionista delegato ed eseguite il 21 novembre 2017 (atto rep.
33272 racc. 15129), ma è stato interrotto all'udienza del 1° ottobre 2019
per il decesso dell'avv. Salvatore Leo, difensore di Controparte_3
Alla tempestiva riassunzione anche nei confronti degli eredi di
[...]
- frattanto anch'essa deceduta - sono seguite le Controparte_2
operazioni di trasferimento, sicché la causa è giunta all'udienza del 7
marzo 2025, nella quale è stata trattenuta in decisione dopo la precisazione delle conclusioni e con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Operata la divisione in natura e assegnati ai condividenti i singoli cespiti costituenti l'intero compendio pignorato (decreto di assegnazione del 5 luglio – 3 settembre 2024, rep. 4217/24 con cui è stata attribuita all'esecutato – e quindi alla procedura esecutiva iscritta al n. 238/1997
R.E.I. di questo ufficio - la “seconda quota” corrispondente all'unità
immobiliare sita nel Comune di Mola di Bari, alla piazza XX settembre n.
4, in catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 47, p.lla 126 sub
6, oltre al conguaglio in denaro a carico di Controparte_1
di € 34.333,00, già depositato sul conto corrente n. 3324 intestato
[...]
al presente giudizio) residua unicamente la ripartizione delle spese sostenute nel presente giudizio.
Per quanto attiene a quelle anticipate dall'attrice e finalizzate alla divisione è stato di recente ribadito in materia di divisione giudiziale da Cass. civ. Sez. II Sent., 24/01/2020, n. 1635 che “Nei procedimenti di
divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della
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comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel
comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il
principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione
soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive
pretese o inutili resistenze alla divisione”.
Pertanto, normalmente devono porsi a carico della massa l'onorario del delegato/custode e le spese anticipate dall'attore per addivenire alla divisione (ossia gli oneri di c.t.u. e le eventuali integrazioni, le spese di trascrizione della domanda giudiziale, i costi di pubblicità e di esperimento dell'asta – nella specie questi ultimi nemmeno disposti), non però i compensi difensivi, comprensivi delle spese vive per contributo unificato, notifiche, ecc., che vanno regolati secondo l'ordinario criterio della soccombenza.
Regole diverse devono però valere in materia di divisione endoesecutiva,
giacché, mentre nell'ordinario giudizio di divisione fra condividenti è
interesse di tutte le parti pervenire alla ripartizione della cosa comune,
o in natura o per equivalente monetario, e gli atti a tal fine compiuti sono sempre resi nell'interesse comune dei condividenti, tanto che normalmente anche le spese processuali vengono liquidate a carico di tutti i condividenti con la sentenza che definisce il giudizio o con l'ordinanza ex art. 789 c.p.c. di approvazione del progetto divisionale, nella divisione endoesecutiva il creditore procedente che intraprende il giudizio divisorio e che anticipa le spese, non essendo comproprietario,
non è portatore di un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti, di talché
nei suoi confronti non è applicabile il principio di ripartizione a carico
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della massa.
Invero il giudizio è reso necessario non dall'interesse dei comproprietari ad ottenere la separazione della quota, ma dal comproprietario-debitore,
il quale ha dato causa con il suo inadempimento al giudizio di divisione endoesecutivo e per tale ragione va considerato soccombente rispetto al creditore-attore; con riguardo invece ai comproprietari troverà
applicazione il criterio del riparto delle spese in proporzione alle rispettive quote in ragione del comune interesse allo scioglimento della comunione.
In tal senso di recente Cass. civ. Sez. II Ord., 31/01/2023, n. 2787
secondo cui “Nella divisione endoesecutiva, occasionata dall'avvio di
procedura esecutiva per il soddisfacimento di un credito rimasto
inadempiuto, le spese di lite, che di norma sono poste a carico della
massa e sopportate "pro quota" da ciascun condividente, sono regolate dal
principio della soccombenza, atteso che il creditore procedente non è un
condividente e ha diritto al rimborso delle spese affrontate per il
miglior esito della procedura esecutiva, nell'interesse comune del ceto
creditorio, ivi comprese quelle processuali, stante il rapporto di
strumentalità che lega il giudizio di divisione incidentale
all'esecuzione”.
Ne consegue che le spese sostenute per addivenire alla divisione, ove anticipate dall'attrice nell'interesse dei condividenti, devono gravare solo su costoro, le spese processuali sostenute dai comproprietari costituiti possono fra loro essere interamente compensate, mentre gli oneri difensivi affrontati dall'attrice/procedente non possono che gravare solo su , debitore esecutato, poiché costui ha dato Controparte_3
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causa alla divisione;
la liquidazione è fatta secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, aggiornato con D.M. 147/2022, applicabile ratione
temporis, scaglione di valore sino ad € 520.000,00.
Il conto corrente intestato al presente giudizio non potrà essere immediatamente estinto in quanto vi rimarrà la quota assegnata ad CP_4
che, allo scadere del quinquennio dalla data odierna, ove non
[...]
ancora riscossa dall'avente diritto, dovrà essere rimessa al FUG.
Il processo esecutivo, invece, dovrà essere riassunto entro sei mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
p.q.m.
il Giudice del Tribunale di Bari – seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di divisione proposta con atto di citazione notificato in data 18 aprile 2008 da Pt_1
(già ), quale procuratrice di
[...] Parte_2 Parte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di
[...]
Controparte_1 Controparte_2
e , ogni contraria istanza ed eccezione Controparte_3 Controparte_4
disattesa, così provvede:
1. pone a carico di (e Controparte_3 Controparte_2
per la stessa i suoi eredi), e Controparte_1
in proporzione alle rispettive quote di proprietà Controparte_4
e con onere di rimborso in favore dell'attrice ove abbia già provveduto ad anticiparle: a) le spese di c.t.u. liquidate con decreto del 17
maggio 2011; b) i compensi del custode/delegato liquidati con decreto del 28 ottobre 2024; c) la somma di € 153,16 sostenuta per l'esperimento
dell'actio interrogatoria; d) le spese occorse per il completamento
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delle attività di trasferimento dei singoli cespiti assegnati ai condividenti – somme che le parti hanno già versato sul conto corrente intestato al presente giudizio;
2. condanna al pagamento in favore dell'attrice delle Controparte_3
spese processuali, che liquida in complessivi € 22.457,00, oltre €
584,55 per esborsi, 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. compensa fra le altre parti ogni spesa difensiva;
4. assegna alle parti interessate il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della procedura esecutiva;
5. dispone che il professionista delegato curi la predisposizione dei mandati di pagamento come da progetto di divisione/assegnazione già
approvato.
Bari, 3 giugno 2025
Il giudice
Marisa Attollino
Il giudice Marisa Attollino