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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/09/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1590/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta tenutasi il 24.9.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Rombiolo, via Santa Maria, n. 63, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Marisa Badolato (PEC: che lo rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_1
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Metteotti, n. 74, presso lo studio dell'avv. Valeria Vasapollo (PEC: che la rappresenta Email_2
e difende giusta procura in atti. RESISTENTE e IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE. RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: opposizione all'esecuzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 31/07/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, riassumendo nel merito il giudizio, precedentemente instaurato presso il Giudice dell'Esecuzione, rappresentando l'illegittimità del pignoramento presso terzi ex art. 72-bis DPR n. 602/1973, procedura esecutiva n. 139/2022/61, per un importo complessivamente pari a 21.268,09€, in ragione dell'estinzione delle pretese per intervenuta prescrizione, in ragione dell'omessa ricezione di atti interruttivi nel periodo intercorrente fra la data di notifica delle cartelle sottese all'atto di pignoramento e la data di notifica dell'atto medesimo. Parte ricorrente deduceva l'infondatezza dell'atto impugnato anche al fine di ottenere lo svincolo di un credito, di
1 cui aveva richiesto il rimborso, di importo pari a 5.980,00€, bloccato proprio in ragione della sussistenza del debito contestato. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare l'illegittimità, l'infondatezza, l'inefficacia della procedura esecutiva ex art. 72 bis e 48 bis del DPR 602 del 1973 per la mancata notifica del pignoramento presso terzi e la mancata notifica dell'atto prodromico intimazione di pagamento n. 139 20229000142255000; - Accertare e dichiarare lo svincolo della somma per euro 5.980,00 illegittimamente trattenuta dal terzo
[...]
su Controparte_3 richiesta dell;
- Accertare e dichiarare, l'intervenuta prescrizione della Controparte_1 pretesa creditoria (contributi previdenziali)e per l'effetto dichiarare l'illegittima e/o inefficace e/o nulla le cartelle di pagamento richiamate nell'atto prodromico, altrettanto illegittimo, intimazione di pagamento n. 13920229000142255000 . - Condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. L
[...]
al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via Controparte_4 equitativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_5 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. Si dichiara, invece, la contumacia di , stante il tempestivo inoltro da parte del ricorrente CP_2 dell'atto introduttivo e la mancata costituzione dell'Ente. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'esito della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente, nei limiti che seguono.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza della pretesa richiamata dall'atto di pignoramento presso terzi, stante I) la nullità della notifica dell'atto medesimo perché proveniente da un indirizzo pec non presente nell'elenco ufficiale;
II) l'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione dalla data di notifica delle cartelle di pagamento contestate e la data di notifica dell'atto di pignoramento impugnato in via principale;
III) l'estinzione delle pretese per intervenuta prescrizione, con annesso svincolo del credito per cui aveva avanzato domanda di rimborso.
3. Preliminarmente, si segnala che, in merito alla deduzione dell'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento per mancata iscrizione nell'elenco ufficiale dell'indirizzo pec, come condivisibilmente statuito dalla “la normativa contenuta negli Controparte_6 artt. 26 DPR. n. 602/1973 e 60 DPR. n. 600/1973. …prevede che la notifica della cartella può essere eseguita a mezzo PEC all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata ("Ini-Pec") ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC da inserire nell'Ini-Pec all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. Quindi è necessario che l'iscrizione nei Registri sia riferita all'indirizzo PEC del destinatario della notificazione, e non anche al mittente della stessa. Rimane pertanto privo di rilievo che l abbia utilizzato, a fini di notificazione, altro indirizzo PEC rispetto a quello CP_1 iscritto nel Registro previsto dalla normativa. Né vi può essere dubbio circa la provenienza dell'atto da , che non può seriamente essere messa in discussione, essendo stato, in via generale, CP_5 ritenuto sufficiente a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario, che dal contenuto dell'atto si renda comunque possibile individuare l'autorità di provenienza. La disciplina normativa vigente ed il modello ministeriale della cartella, infatti, contemplano la stampigliatura della
2 denominazione della società cui è dato incarico di riscuotere, al fine di consentire al contribuente l'individuazione della relativa provenienza.” (CTP n.. 7205/2021). CP_3
3.1. Di tal senso, anche la recente sentenza della Suprema Corte, ha statuito come non sia da considerarsi nulla, una notifica effettuata tramite PEC utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non presente nei pubblici elenchi.
3.2. Da ciò discende la validità della notifica dell'atto di pignoramento, n. 1392022322000005005, impugnato, avvenuta il 15.4.2022. 4. Occorre, poi, segnalare che vertendosi in materia di contributi previdenziali, il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie -termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
5. Parte ricorrente ha dedotto, in questa sede, che le cartelle contestate sono state notificate nelle date di seguito indicate:
- n. 13920110006387822000 è stata notificata il 17.6.2011;
- n. 13920120003739426000 è stata notificata il 2.5.2012;
- n. 13920130003406124000 è stata notificata il 7.5.2013;
- n. 13920140003319470000 è stata notificata il 20.3.2015. 5.1. Il ha documentato di aver inoltrato a parte ricorrente, delle richieste di CP_7 pagamento, dirette ad interrompere i termini quinquennali di prescrizione. Esse sono:
- il preavviso di fermo amministrativo n. 13980201200002360000, contenente le cartelle n. 13920110006387822000, 13920120003739426000, è stato notificato il 18.12.2012;
- il preavviso di fermo n. 13980201500000869000, contenente la cartella n. 13920130003406124000, notificata il 7.4.2015;
3 - l'intimazione di pagamento n. 13920179001464867000, contenente le cartelle di pagamento n. 13920110006387822000, 13920120003739426000, notificata il 25.1.2018;
- l'intimazione di pagamento n. 13920179002683773000, contenente le cartelle di pagamento n. 13920110006387822000, 13920120003739426000, 13920130003406124000 e 13920140003319470000, notificata il 6.3.2018;
- l'intimazione di pagamento n. 13920229000142255000, contenente le cartelle di pagamento n. 13920110006387822000, 13920120003739426000, 13920130003406124000 e 13920140003319470000, notificata il 6.4.2022.
6. Sulla base di quanto detto, il ricorso può trovare accoglimento limitatamente alla questione relativa alle cartelle di pagamento n. 13920110006387822000, 13920120003739426000, perché dalla data di notifica delle stesse (rispettivamente: 17.6.2011 e 2.5.2012) a quella di notifica della richiesta di pagamento n. n. 13920179001464867000 (25.1.2018) è decorso il termine quinquennale di prescrizione, provocando l'estinzione delle pretese creditorie.
7. Nel resto, invece, il ricorso deve essere rigettato, perché dalla data di notifica delle cartelle di pagamento a quella di notifica del pignoramento impugnato, sono stati inoltrati al ricorrente delle richieste di pagamento utili ad interrompere i termini di prescrizione.
8. Per tutto quanto fin qui detto, il ricorso può trovare accoglimento solo parziale.
9. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, dichiara l'estinzione, per intervenuta prescrizione, delle pretese creditorie riportate dalle cartelle di pagamento n. 13920110006387822000 e 13920120003739426000, richiamati dall'atto di pignoramento impugnato in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 29/9/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta tenutasi il 24.9.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Rombiolo, via Santa Maria, n. 63, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Marisa Badolato (PEC: che lo rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_1
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Metteotti, n. 74, presso lo studio dell'avv. Valeria Vasapollo (PEC: che la rappresenta Email_2
e difende giusta procura in atti. RESISTENTE e IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE. RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: opposizione all'esecuzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 31/07/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, riassumendo nel merito il giudizio, precedentemente instaurato presso il Giudice dell'Esecuzione, rappresentando l'illegittimità del pignoramento presso terzi ex art. 72-bis DPR n. 602/1973, procedura esecutiva n. 139/2022/61, per un importo complessivamente pari a 21.268,09€, in ragione dell'estinzione delle pretese per intervenuta prescrizione, in ragione dell'omessa ricezione di atti interruttivi nel periodo intercorrente fra la data di notifica delle cartelle sottese all'atto di pignoramento e la data di notifica dell'atto medesimo. Parte ricorrente deduceva l'infondatezza dell'atto impugnato anche al fine di ottenere lo svincolo di un credito, di
1 cui aveva richiesto il rimborso, di importo pari a 5.980,00€, bloccato proprio in ragione della sussistenza del debito contestato. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare l'illegittimità, l'infondatezza, l'inefficacia della procedura esecutiva ex art. 72 bis e 48 bis del DPR 602 del 1973 per la mancata notifica del pignoramento presso terzi e la mancata notifica dell'atto prodromico intimazione di pagamento n. 139 20229000142255000; - Accertare e dichiarare lo svincolo della somma per euro 5.980,00 illegittimamente trattenuta dal terzo
[...]
su Controparte_3 richiesta dell;
- Accertare e dichiarare, l'intervenuta prescrizione della Controparte_1 pretesa creditoria (contributi previdenziali)e per l'effetto dichiarare l'illegittima e/o inefficace e/o nulla le cartelle di pagamento richiamate nell'atto prodromico, altrettanto illegittimo, intimazione di pagamento n. 13920229000142255000 . - Condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. L
[...]
al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via Controparte_4 equitativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_5 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. Si dichiara, invece, la contumacia di , stante il tempestivo inoltro da parte del ricorrente CP_2 dell'atto introduttivo e la mancata costituzione dell'Ente. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'esito della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente, nei limiti che seguono.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza della pretesa richiamata dall'atto di pignoramento presso terzi, stante I) la nullità della notifica dell'atto medesimo perché proveniente da un indirizzo pec non presente nell'elenco ufficiale;
II) l'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione dalla data di notifica delle cartelle di pagamento contestate e la data di notifica dell'atto di pignoramento impugnato in via principale;
III) l'estinzione delle pretese per intervenuta prescrizione, con annesso svincolo del credito per cui aveva avanzato domanda di rimborso.
3. Preliminarmente, si segnala che, in merito alla deduzione dell'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento per mancata iscrizione nell'elenco ufficiale dell'indirizzo pec, come condivisibilmente statuito dalla “la normativa contenuta negli Controparte_6 artt. 26 DPR. n. 602/1973 e 60 DPR. n. 600/1973. …prevede che la notifica della cartella può essere eseguita a mezzo PEC all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata ("Ini-Pec") ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC da inserire nell'Ini-Pec all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. Quindi è necessario che l'iscrizione nei Registri sia riferita all'indirizzo PEC del destinatario della notificazione, e non anche al mittente della stessa. Rimane pertanto privo di rilievo che l abbia utilizzato, a fini di notificazione, altro indirizzo PEC rispetto a quello CP_1 iscritto nel Registro previsto dalla normativa. Né vi può essere dubbio circa la provenienza dell'atto da , che non può seriamente essere messa in discussione, essendo stato, in via generale, CP_5 ritenuto sufficiente a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario, che dal contenuto dell'atto si renda comunque possibile individuare l'autorità di provenienza. La disciplina normativa vigente ed il modello ministeriale della cartella, infatti, contemplano la stampigliatura della
2 denominazione della società cui è dato incarico di riscuotere, al fine di consentire al contribuente l'individuazione della relativa provenienza.” (CTP n.. 7205/2021). CP_3
3.1. Di tal senso, anche la recente sentenza della Suprema Corte, ha statuito come non sia da considerarsi nulla, una notifica effettuata tramite PEC utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non presente nei pubblici elenchi.
3.2. Da ciò discende la validità della notifica dell'atto di pignoramento, n. 1392022322000005005, impugnato, avvenuta il 15.4.2022. 4. Occorre, poi, segnalare che vertendosi in materia di contributi previdenziali, il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie -termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
5. Parte ricorrente ha dedotto, in questa sede, che le cartelle contestate sono state notificate nelle date di seguito indicate:
- n. 13920110006387822000 è stata notificata il 17.6.2011;
- n. 13920120003739426000 è stata notificata il 2.5.2012;
- n. 13920130003406124000 è stata notificata il 7.5.2013;
- n. 13920140003319470000 è stata notificata il 20.3.2015. 5.1. Il ha documentato di aver inoltrato a parte ricorrente, delle richieste di CP_7 pagamento, dirette ad interrompere i termini quinquennali di prescrizione. Esse sono:
- il preavviso di fermo amministrativo n. 13980201200002360000, contenente le cartelle n. 13920110006387822000, 13920120003739426000, è stato notificato il 18.12.2012;
- il preavviso di fermo n. 13980201500000869000, contenente la cartella n. 13920130003406124000, notificata il 7.4.2015;
3 - l'intimazione di pagamento n. 13920179001464867000, contenente le cartelle di pagamento n. 13920110006387822000, 13920120003739426000, notificata il 25.1.2018;
- l'intimazione di pagamento n. 13920179002683773000, contenente le cartelle di pagamento n. 13920110006387822000, 13920120003739426000, 13920130003406124000 e 13920140003319470000, notificata il 6.3.2018;
- l'intimazione di pagamento n. 13920229000142255000, contenente le cartelle di pagamento n. 13920110006387822000, 13920120003739426000, 13920130003406124000 e 13920140003319470000, notificata il 6.4.2022.
6. Sulla base di quanto detto, il ricorso può trovare accoglimento limitatamente alla questione relativa alle cartelle di pagamento n. 13920110006387822000, 13920120003739426000, perché dalla data di notifica delle stesse (rispettivamente: 17.6.2011 e 2.5.2012) a quella di notifica della richiesta di pagamento n. n. 13920179001464867000 (25.1.2018) è decorso il termine quinquennale di prescrizione, provocando l'estinzione delle pretese creditorie.
7. Nel resto, invece, il ricorso deve essere rigettato, perché dalla data di notifica delle cartelle di pagamento a quella di notifica del pignoramento impugnato, sono stati inoltrati al ricorrente delle richieste di pagamento utili ad interrompere i termini di prescrizione.
8. Per tutto quanto fin qui detto, il ricorso può trovare accoglimento solo parziale.
9. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, dichiara l'estinzione, per intervenuta prescrizione, delle pretese creditorie riportate dalle cartelle di pagamento n. 13920110006387822000 e 13920120003739426000, richiamati dall'atto di pignoramento impugnato in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 29/9/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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