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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8503 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza cartolare del 31.03.2025, avente ad oggetto divorzio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parete (Ce) alla Parte_1 C.F._1
Via G. Matteotti n. 10, presso lo studio dell'avv. , che lo rappresenta e difende, giusta Parte_1
procura in atti.
RICORRENTE
E
PRISCO (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Aversa (Ce) al CP_1 C.F._2
Viale Europa n. 314b, presso lo studio dell'avv. Antonio Zaccariello, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 31.03.2025 i procuratori concludevano come da note in atti.
Il P.M. in data 01.04.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.03.2023 il sig. deduceva che: - in data 04.03.1982 aveva Parte_1
contratto matrimonio in Aversa (Ce) con la sig.ra e che dalla loro unione non erano Controparte_2
nati figli;
- con decreto nr. cronol. 3100/2021 del 10.03.2021 il Tribunale di Napoli Nord omologava
1 la separazione dei coniugi recependo l'accordo in virtù del quale esso ricorrente era tenuto a corrispondere alla sig.ra la somma mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento Controparte_2
della stessa;
- a far data dal 31.08.2023, esso ricorrente cessava la propria attività lavorativa e veniva collocato in pensione percependo euro 1.170,00 circa mensili, a fronte di una retribuzione lavorativa pari ad euro 1.600,00; - di converso, la sig.ra aveva raggiunto l'età pensionabile e Controparte_2
percepiva la relativa prestazione economica, tale per cui aveva raggiunto una propria indipendenza economica;
- la separazione perdurava interrottamente e mai era intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed era decorso il tempo richiesto dalla legge per la pronuncia di divorzio.
Pertanto, parte ricorrente chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente;
- a modifica delle condizioni di cui alla separazione, revocarsi l'obbligo in capo ad esso ricorrente di versare in favore della resistente la somma mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento della stessa;
- in subordine, stabilirsi un assegno divorzile in favore della sig.ra in misura inferiore a quanto omologato in sede di separazione, in ogni caso in misura Controparte_2
non superiore ad euro 150,00, in ragione della mutata situazione economica di parte resistente.
Incardinato il giudizio, si costituiva la sig.ra la quale, pur non opponendosi alla Controparte_2
domanda di divorzio, contestava l'avversa domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in proprio favore. Invero, essa resistente deduceva che: - la circostanza dedotta da controparte secondo cui essa resistente aveva raggiunto l'età pensionabile e percepiva la relativa prestazione economica non corrispondeva al vero, atteso che essa resistente non aveva ancora maturato l'età per il collocamento in pensione e, pertanto, la sua unica fonte di mantenimento era l'assegno mensile corrisposto dal sig. ; - a far data dal 31.08.2023, il ricorrente cessava la propria attività Parte_1
e veniva collocato in pensione percependo il TFR e, dunque, ad essa resistente spettava il 40% dell'indennità di fine rapporto in ragione della legge sul divorzio.
Per questi motivi
, la resistente chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- confermarsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere la somma Parte_1
mensile pari ad euro 500,00 a titolo di mantenimento di essa resistente;
- riconoscersi in capo a quest'ultima, il diritto a percepire la quota pari al 40% del TFR maturato dal sig. . Parte_1
All'esito dell'udienza di comparizione del 14.02.2024 il Giudice Delegato, con provvedimento del
18.02.2024, sciolta la riserva e dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, considerato il peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente e della mancanza di ulteriori entrate da parte della resistente, così statuiva in via provvisoria ed urgente: - pone a carico del ricorrente
l'obbligo di versare in favore della moglie, con decorrenza dal deposito del ricorso, la somma mensile di € 350,00, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat; pertanto, rilevando che le parti non avevano avanzato istanze istruttorie, rinviava la causa all'udienza cartolare
2 del 23.09.2024, onerando le parti al deposito delle dichiarazioni reddituali aggiornate alla data di udienza.
Quivi, parte ricorrente, riportandosi ai propri scritti difensivi, insisteva sulle conclusioni ivi rassegnate e, in particolare, evidenziava l'inerzia della resistente che, sebbene avesse raggiunto l'età pensionabile, non inoltrava domande all'Istituto previdenziale al fine di ottenere le prestazioni assistenziali;
di converso, la resistente deduceva che, nelle more, aveva ottenuto l'assegno sociale pari ad euro 251,00 mensile e, pertanto, chiedeva: - in via principale, confermarsi l'obbligo in capo al sig. di corrispondere ad essa resistente la somma mensile di euro 500,00 a titolo di Pt_1
mantenimento della stessa;
- in subordine, confermarsi le statuizioni rese in via provvisoria con ordinanza del 18.02.2024; - altresì, si riservava di chiedere la quota TFR ad essa spettante all'esito del giudizio di divorzio.
All'esito dell'udienza cartolare del 23.09.2024, il Giudice delegato rinviava la causa all'udienza del
31.03.2025 di rimessione al Collegio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 473bis. 28
c.p.c..
Quivi, il Giudice Delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio, previa trasmissione al P.M. per le proprie conclusioni.
Il P.M. in data 01.04.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, la domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione omologata dal Tribunale di
Napoli Nord con decreto nr. cronol. 3100/2021 del 10.03.2021, in atti.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno successivo alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (13.01.2021), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5, L.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Il Collegio osserva che va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, posto che come si evince dall'estratto di matrimonio allegato in atti la registrazione è stata effettuata nella parte I, sicché deve ritenersi che trattasi di matrimonio celebrato con rito civile.
Con riferimento alle statuizioni accessorie il Collegio reputa che sussistano i presupposti per riconoscere alla resistente il diritto a percepire l'assegno divorzile da parte del marito.
In tema di riconoscimento dell'assegno divorzile è noto l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della S.C., la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti
3 asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita
(assistenziale e perequativa/compensativa); d) equi ordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio
"adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno
(età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.
In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà post coniugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato (cfr. ex multis,
Cass. sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 23 aprile 2019, n. 11178).
Sulla base di tali acquisizioni, anche di recente è stato affermato il seguente principio di diritto:
“L'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale
4 adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa.” (cfr. Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 4215 del 17/02/2021).
A ben vedere, pertanto, l'assegno divorzile non ha mai perso la sua funzionale assistenziale, per acquisire invece, nell'elaborazione più recente, anche una funzione perequativa/compensativa, ogniqualvolta il caso concreto sottoponga all'attenzione del giudicante la necessità di valutare l'intera storia coniugale, il concreto contributo offerto da ciascuno dei coniugi alla realizzazione della vita familiare, ferma restando la prospettiva di prognosi futura, declinata nell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive intercorso tra la separazione e la domanda di divorzio, ancorché tra le parti non vi sia stato alcun rapporto neanche di natura economica.
Ciò posto, venendo al caso di specie, ritiene il Tribunale che sia evidente una disparità tra le parti in ordine alle entrate di cui possono disporre, atteso che il ricorrente risulta essere pensionato con un'entrata mensile di euro 1.170,00 (come dichiarato dallo stesso), mentre la resistente, a far data dal
01.03.2024, è percettrice di assegno sociale per una somma mensile di euro 251,18 (v. provvedimento di liquidazione del 17.05.2024). CP_3
Del pari, può dirsi provato che la resistente, attese l'età pari a 68 anni e l'assenza di pregressa qualificazione professionale, si trova nell'impossibilità oggettiva di procurarsi entrate idonee a garantirle il sostentamento personale, sicché quanto meno sotto il profilo assistenziale si giustifica la previsione di un assegno divorzile in suo favore a carico del ricorrente.
Quanto all'ammontare dell'assegno in questione, alla luce delle entrate del ricorrente e della durata considerevole della convivenza coniugale (circa 37 anni in base alle risultanze di causa), tenuto conto che non sono stati offerti elementi per dare corpo alla funzione perequativo-compensativa dell'assegno stesso, il Tribunale ritiene congruo prevedere che il sig. sia obbligato a Parte_1
versare a favore della sig.ra , a titolo di assegno divorzile, la somma di € 250,00 Controparte_2
mensili, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, annualmente ed automaticamente rivalutabile in base agli indici Istat-Foi.
Il Collegio rileva che nulla debba essere disposto in ordine alla domanda avanzata dalla resistente in sede di comparsa di costituzione e risposta volta ad ottenere la quota di TFR spettante al coniuge divorziato, posto che con le note del 20.09.2024 detta parte ha modificato le proprie conclusioni, riservandosi all'esito della pronuncia di divorzio, di formulare istanza di riconoscimento della quota del detto di TFR.
5 Con riguardo alle spese, il Collegio ritiene che le stesse vadano compensate, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia.
Il Tribunale provvede, altresì, con separato decreto sulla istanza di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario avanzata da parte resistente, stante l'ammissione in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio della parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 04.03.1982 in Aversa (Ce), tra , nato a [...] l'[...], e Parte_1
, nata ad [...] il [...], (Atto n. 10, parte I, S. /, Atti di Matrimonio Controparte_2 dell'anno 1982);
B) dispone che il sig. versi alla sig.ra la somma mensile di € Parte_1 Controparte_2
250,00 a titolo di assegno divorzile, entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Aversa (Ce) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g)
e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
D) spese compensate;
E) provvede con separato decreto in ordine all'istanza di liquidazione delle spese a carico dell'Erario formulate dalla parte resistente ammessa in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 09.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8503 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza cartolare del 31.03.2025, avente ad oggetto divorzio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parete (Ce) alla Parte_1 C.F._1
Via G. Matteotti n. 10, presso lo studio dell'avv. , che lo rappresenta e difende, giusta Parte_1
procura in atti.
RICORRENTE
E
PRISCO (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Aversa (Ce) al CP_1 C.F._2
Viale Europa n. 314b, presso lo studio dell'avv. Antonio Zaccariello, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 31.03.2025 i procuratori concludevano come da note in atti.
Il P.M. in data 01.04.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.03.2023 il sig. deduceva che: - in data 04.03.1982 aveva Parte_1
contratto matrimonio in Aversa (Ce) con la sig.ra e che dalla loro unione non erano Controparte_2
nati figli;
- con decreto nr. cronol. 3100/2021 del 10.03.2021 il Tribunale di Napoli Nord omologava
1 la separazione dei coniugi recependo l'accordo in virtù del quale esso ricorrente era tenuto a corrispondere alla sig.ra la somma mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento Controparte_2
della stessa;
- a far data dal 31.08.2023, esso ricorrente cessava la propria attività lavorativa e veniva collocato in pensione percependo euro 1.170,00 circa mensili, a fronte di una retribuzione lavorativa pari ad euro 1.600,00; - di converso, la sig.ra aveva raggiunto l'età pensionabile e Controparte_2
percepiva la relativa prestazione economica, tale per cui aveva raggiunto una propria indipendenza economica;
- la separazione perdurava interrottamente e mai era intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed era decorso il tempo richiesto dalla legge per la pronuncia di divorzio.
Pertanto, parte ricorrente chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente;
- a modifica delle condizioni di cui alla separazione, revocarsi l'obbligo in capo ad esso ricorrente di versare in favore della resistente la somma mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento della stessa;
- in subordine, stabilirsi un assegno divorzile in favore della sig.ra in misura inferiore a quanto omologato in sede di separazione, in ogni caso in misura Controparte_2
non superiore ad euro 150,00, in ragione della mutata situazione economica di parte resistente.
Incardinato il giudizio, si costituiva la sig.ra la quale, pur non opponendosi alla Controparte_2
domanda di divorzio, contestava l'avversa domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in proprio favore. Invero, essa resistente deduceva che: - la circostanza dedotta da controparte secondo cui essa resistente aveva raggiunto l'età pensionabile e percepiva la relativa prestazione economica non corrispondeva al vero, atteso che essa resistente non aveva ancora maturato l'età per il collocamento in pensione e, pertanto, la sua unica fonte di mantenimento era l'assegno mensile corrisposto dal sig. ; - a far data dal 31.08.2023, il ricorrente cessava la propria attività Parte_1
e veniva collocato in pensione percependo il TFR e, dunque, ad essa resistente spettava il 40% dell'indennità di fine rapporto in ragione della legge sul divorzio.
Per questi motivi
, la resistente chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- confermarsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere la somma Parte_1
mensile pari ad euro 500,00 a titolo di mantenimento di essa resistente;
- riconoscersi in capo a quest'ultima, il diritto a percepire la quota pari al 40% del TFR maturato dal sig. . Parte_1
All'esito dell'udienza di comparizione del 14.02.2024 il Giudice Delegato, con provvedimento del
18.02.2024, sciolta la riserva e dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, considerato il peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente e della mancanza di ulteriori entrate da parte della resistente, così statuiva in via provvisoria ed urgente: - pone a carico del ricorrente
l'obbligo di versare in favore della moglie, con decorrenza dal deposito del ricorso, la somma mensile di € 350,00, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat; pertanto, rilevando che le parti non avevano avanzato istanze istruttorie, rinviava la causa all'udienza cartolare
2 del 23.09.2024, onerando le parti al deposito delle dichiarazioni reddituali aggiornate alla data di udienza.
Quivi, parte ricorrente, riportandosi ai propri scritti difensivi, insisteva sulle conclusioni ivi rassegnate e, in particolare, evidenziava l'inerzia della resistente che, sebbene avesse raggiunto l'età pensionabile, non inoltrava domande all'Istituto previdenziale al fine di ottenere le prestazioni assistenziali;
di converso, la resistente deduceva che, nelle more, aveva ottenuto l'assegno sociale pari ad euro 251,00 mensile e, pertanto, chiedeva: - in via principale, confermarsi l'obbligo in capo al sig. di corrispondere ad essa resistente la somma mensile di euro 500,00 a titolo di Pt_1
mantenimento della stessa;
- in subordine, confermarsi le statuizioni rese in via provvisoria con ordinanza del 18.02.2024; - altresì, si riservava di chiedere la quota TFR ad essa spettante all'esito del giudizio di divorzio.
All'esito dell'udienza cartolare del 23.09.2024, il Giudice delegato rinviava la causa all'udienza del
31.03.2025 di rimessione al Collegio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 473bis. 28
c.p.c..
Quivi, il Giudice Delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio, previa trasmissione al P.M. per le proprie conclusioni.
Il P.M. in data 01.04.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, la domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione omologata dal Tribunale di
Napoli Nord con decreto nr. cronol. 3100/2021 del 10.03.2021, in atti.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno successivo alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (13.01.2021), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5, L.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Il Collegio osserva che va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, posto che come si evince dall'estratto di matrimonio allegato in atti la registrazione è stata effettuata nella parte I, sicché deve ritenersi che trattasi di matrimonio celebrato con rito civile.
Con riferimento alle statuizioni accessorie il Collegio reputa che sussistano i presupposti per riconoscere alla resistente il diritto a percepire l'assegno divorzile da parte del marito.
In tema di riconoscimento dell'assegno divorzile è noto l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della S.C., la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti
3 asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita
(assistenziale e perequativa/compensativa); d) equi ordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio
"adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno
(età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.
In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà post coniugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato (cfr. ex multis,
Cass. sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 23 aprile 2019, n. 11178).
Sulla base di tali acquisizioni, anche di recente è stato affermato il seguente principio di diritto:
“L'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale
4 adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa.” (cfr. Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 4215 del 17/02/2021).
A ben vedere, pertanto, l'assegno divorzile non ha mai perso la sua funzionale assistenziale, per acquisire invece, nell'elaborazione più recente, anche una funzione perequativa/compensativa, ogniqualvolta il caso concreto sottoponga all'attenzione del giudicante la necessità di valutare l'intera storia coniugale, il concreto contributo offerto da ciascuno dei coniugi alla realizzazione della vita familiare, ferma restando la prospettiva di prognosi futura, declinata nell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive intercorso tra la separazione e la domanda di divorzio, ancorché tra le parti non vi sia stato alcun rapporto neanche di natura economica.
Ciò posto, venendo al caso di specie, ritiene il Tribunale che sia evidente una disparità tra le parti in ordine alle entrate di cui possono disporre, atteso che il ricorrente risulta essere pensionato con un'entrata mensile di euro 1.170,00 (come dichiarato dallo stesso), mentre la resistente, a far data dal
01.03.2024, è percettrice di assegno sociale per una somma mensile di euro 251,18 (v. provvedimento di liquidazione del 17.05.2024). CP_3
Del pari, può dirsi provato che la resistente, attese l'età pari a 68 anni e l'assenza di pregressa qualificazione professionale, si trova nell'impossibilità oggettiva di procurarsi entrate idonee a garantirle il sostentamento personale, sicché quanto meno sotto il profilo assistenziale si giustifica la previsione di un assegno divorzile in suo favore a carico del ricorrente.
Quanto all'ammontare dell'assegno in questione, alla luce delle entrate del ricorrente e della durata considerevole della convivenza coniugale (circa 37 anni in base alle risultanze di causa), tenuto conto che non sono stati offerti elementi per dare corpo alla funzione perequativo-compensativa dell'assegno stesso, il Tribunale ritiene congruo prevedere che il sig. sia obbligato a Parte_1
versare a favore della sig.ra , a titolo di assegno divorzile, la somma di € 250,00 Controparte_2
mensili, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, annualmente ed automaticamente rivalutabile in base agli indici Istat-Foi.
Il Collegio rileva che nulla debba essere disposto in ordine alla domanda avanzata dalla resistente in sede di comparsa di costituzione e risposta volta ad ottenere la quota di TFR spettante al coniuge divorziato, posto che con le note del 20.09.2024 detta parte ha modificato le proprie conclusioni, riservandosi all'esito della pronuncia di divorzio, di formulare istanza di riconoscimento della quota del detto di TFR.
5 Con riguardo alle spese, il Collegio ritiene che le stesse vadano compensate, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia.
Il Tribunale provvede, altresì, con separato decreto sulla istanza di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario avanzata da parte resistente, stante l'ammissione in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio della parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 04.03.1982 in Aversa (Ce), tra , nato a [...] l'[...], e Parte_1
, nata ad [...] il [...], (Atto n. 10, parte I, S. /, Atti di Matrimonio Controparte_2 dell'anno 1982);
B) dispone che il sig. versi alla sig.ra la somma mensile di € Parte_1 Controparte_2
250,00 a titolo di assegno divorzile, entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Aversa (Ce) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g)
e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
D) spese compensate;
E) provvede con separato decreto in ordine all'istanza di liquidazione delle spese a carico dell'Erario formulate dalla parte resistente ammessa in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 09.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
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