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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 11/04/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Paolo Grippa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al R.G. 409/2019 promossa da:
con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Federico Breccia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Urbino, al piazzale E. Gonzaga n. 3
ATTRICE
Contro
con il patrocinio dell'Avv. Claudio Guazzaroni ed elettivamente domiciliato CP_1 presso lo studio del difensore, sito in Cagli, alla via Flaminia n. 151
CONVENUTO
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
CP_3
CONVENUTA CONTUMACE
CP_4
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: divisione di beni non caduti in successione
Conclusioni:
Per (come da atto di citazione, essendosi Parte_1 rimessa a Giustizia, all'udienza dell'8 aprile 2025, sulla declaratoria di carenza di interesse sui lotti 1 e
2):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito disporre come in premessa descritto sulla base dell'ordinanza menzionata la divisione degli immobili pignorati secondo le disposizioni di legge.
Con onorari e spese, del presente giudizio, a favore della .” CP_5
Per CI BR: nessuna, essendosi costituita in giudizio “onde nell'interesse del suddetto mandante possa partecipare a tutte le fasi della procedura di divisione” e non avendo CP_1 partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 aprile 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio di divisione endoesecutiva è sorto dalla procedura di esecuzione immobiliare iscritta al ruolo con R.G.E. 26/2018 ed è stata introdotto con atto di citazione depositato il
12 giugno 2019, con cui , che in data 1° marzo 2018 ha Parte_1 eseguito pignoramento in quota su beni appartenenti a e (in particolare, i CP_2 CP_1 beni distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Cagli al foglio 194, particella 640, subalterni 5, 6 e 7), ha chiesto la divisione giudiziale degli stessi.
Con comparsa di risposta del 13 settembre 2019 si è costituito in giudizio al CP_1 solo fine di partecipare al giudizio e senza rassegnare alcuna conclusione;
al contrario, i comproprietari
(co-esecutato del procedimento esecutivo R.G.E. 26/2018), e CP_2 CP_3 CP_4 sono rimaste contumaci.
[...]
Accertata la regolarità della documentazione depositata, in assenza di istanze di assegnazione, con ordinanza del 31 gennaio 2025 è stata disposta la vendita dell'intero dei beni oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 788 c.p.c., con nomina del Not. quale professionista delegato alla Persona_1 vendita. I beni oggetto del giudizio di divisione endoesecutivo sono stati suddivisi in tre lotti, uno per ciascuno dei subalterni sopra menzionati, al prezzo di partenza di €209.000,00 per il lotto 1 (il subalterno 5), €96.700,00 per il lotto 2 (subalterno 6) ed €91.200,00 per il lotto 3 (subalterno 7). A seguito di diversi tentativi di vendita, e conseguenti riduzioni di prezzo dovute alle aste andate deserte, in data 8 ottobre 2024, il lotto 3 è stato aggiudicato al prezzo di €10.200,00 ed in data 22 ottobre 2024 è stato emesso il relativo decreto di trasferimento.
Al contrario, per i lotti 1 e 2 sono stati effettuati ben 11 tentativi di vendita, tutti con esito negativo. Rilevato che il prezzo di tali lotti si è ridotto rispettivamente da €209.000,00 ed €96.700,00 ad €19.100,00 ed €8.800,00 e ritenuta l'antieconomicità della prosecuzione delle operazioni di vendita, sub specie di sopravvenuta carenza di interesse della banca attrice a proseguire il giudizio divisionale, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'8 aprile 2025, la banca attrice si è rimessa a giustizia, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e, conseguentemente, la causa è stata trattenuta per la decisione.
---
Occorre in primo luogo specificare che il presente giudizio di divisione, trovando la sua fonte nella procedura esecutiva da cui scaturisce, non ha natura autonoma, ma incidentale ed ancillare all'esecuzione forzata. Tanto ciò vero che la procedura esecutiva nata dal pignoramento in quota dei beni oggetto della divisione viene sospesa in attesa della conclusione della divisione endoesecutiva, assegnata dall'art. 181 disp.att.c.p.c. alla cognizione dello stesso Giudice che ha competenza sull'esecuzione. Lo scopo del presente giudizio è quello di enucleare i beni da vendere o da assegnare, al fine di ottenere il soddisfacimento dei creditori che partecipano all'esecuzione forzata che è presupposto di questo giudizio. Ne è prova la stessa giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di affermare che “in tema di espropriazione di beni indivisi, il giudizio con cui si procede alla divisione
(cd. divisione endoesecutiva), pur costituendo una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, dal quale rimane soggettivamente ed oggettivamente distinto, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione né una fase, è, tuttavia, ad esso funzionalmente correlato” (Cass. 6072/2012).
Conseguenza diretta di quanto sino ad ora detto è che al presente giudizio si applicano, direttamente od analogicamente, i medesimi principi che regolano la procedura esecutiva e, in particolare, il principio cardine per cui lo scopo della divisione è quello di tramutare la quota del bene immobile pignorata in una somma di denaro da distribuire ai creditori procedenti ed intervenuti in executivis.
Va specificato che, in materia esecutiva, l'infruttuosità delle operazioni di vendita – dovuta, com'è noto, alla carenza di offerte valide nel corso di diversi tentativi di vendita andati deserti, con conseguenti riduzioni di prezzo, al punto da ritenere la prosecuzione della procedura non più economicamente vantaggiosa per il ceto creditorio – è causa di chiusura anticipata della procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 164 bis disp.att.c.p.c.. Tale forma di estinzione c.d. atipica dell'esecuzione è coerente con il principio sopra menzionato, secondo cui l'esecuzione deve essere indirizzata a garantire la soddisfazione, anche parziale ma in ogni caso apprezzabile, delle ragioni dei creditori che vi partecipano. L'art. 164 bis disp.att.c.p.c. prevede quindi che, qualora non sia possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento dei creditori, anche in ragione dei costi necessari per la prosecuzione della procedura e del presumibile valore di realizzo, deve disporsi la chiusura anticipata del processo esecutivo. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura ex art. 164 bis disp.att.c.p.c. ricorre e va disposta ove, motivatamente esclusi tutti gli istituti processuali tesi alla massima possibile fruttuosità della vendita del bene pignorato, risulti, in base ad un giudizio prognostico basato su dati obiettivi anche come raccolti nell'andamento pregresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile (Cass. 11116/2020).
L'art. 164 bis disp.att.c.p.c. ha tuttavia una portata limitata e circoscritta al processo esecutivo, come dimostra chiaramente il richiamo al processo esecutivo contenuto nella norma e la collocazione della stessa nel Titolo IV (“Del processo di esecuzione”), Capo I (“Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale”) delle disposizioni di attuazione del codice di rito. Ciononostante, in materia divisionale, l'infruttuosità delle operazioni di vendita riverbera sotto il profilo della carenza di interesse ad agire in capo al creditore o ai creditori che hanno avviato il giudizio endoesecutivo, dovendo ritenersi che non vi sia alcuna utilità da perseguire, anche alla luce dei costi necessari a portare avanti le operazioni di vendita, nel caso in cui i tentativi di vendita siano andati deserti ed il prezzo di vendita si sia ridotto al punto da impedire un ragionevole ed apprezzabile soddisfacimento degli interessi creditori.
Ebbene, alla luce di quanto detto, deve ritenersi che le evidenziate circostanze in ordine alla mancanza di offerte presentate per gli undici tentativi di vendita aventi ad oggetto i lotti 1 e 2 – da cui si desume una remota possibilità di alienare gli immobili, in ogni caso ad un prezzo che non garantisce un soddisfacimento non irrisorio delle pretese creditorie – devono essere valutate come idonee a far apprezzare il sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio, che deve essere definito con pronuncia in rito in tal senso.
Riguardo le spese, in considerazione del contegno processuale delle parti e, in particolare, della mancata costituzione di tutti i comproprietari titolari delle quote non pignorate e delle sopravvenienze che hanno determinato il venire meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ricorrono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti che vi hanno partecipato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la sopravvenuta carenza di interesse di Parte_1
limitatamente ai lotti 1 e 2;
[...]
2. Spese compensate fra le parti costituite;
3. Dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
Urbino, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Grippa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Paolo Grippa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al R.G. 409/2019 promossa da:
con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Federico Breccia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Urbino, al piazzale E. Gonzaga n. 3
ATTRICE
Contro
con il patrocinio dell'Avv. Claudio Guazzaroni ed elettivamente domiciliato CP_1 presso lo studio del difensore, sito in Cagli, alla via Flaminia n. 151
CONVENUTO
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
CP_3
CONVENUTA CONTUMACE
CP_4
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: divisione di beni non caduti in successione
Conclusioni:
Per (come da atto di citazione, essendosi Parte_1 rimessa a Giustizia, all'udienza dell'8 aprile 2025, sulla declaratoria di carenza di interesse sui lotti 1 e
2):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito disporre come in premessa descritto sulla base dell'ordinanza menzionata la divisione degli immobili pignorati secondo le disposizioni di legge.
Con onorari e spese, del presente giudizio, a favore della .” CP_5
Per CI BR: nessuna, essendosi costituita in giudizio “onde nell'interesse del suddetto mandante possa partecipare a tutte le fasi della procedura di divisione” e non avendo CP_1 partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 aprile 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio di divisione endoesecutiva è sorto dalla procedura di esecuzione immobiliare iscritta al ruolo con R.G.E. 26/2018 ed è stata introdotto con atto di citazione depositato il
12 giugno 2019, con cui , che in data 1° marzo 2018 ha Parte_1 eseguito pignoramento in quota su beni appartenenti a e (in particolare, i CP_2 CP_1 beni distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Cagli al foglio 194, particella 640, subalterni 5, 6 e 7), ha chiesto la divisione giudiziale degli stessi.
Con comparsa di risposta del 13 settembre 2019 si è costituito in giudizio al CP_1 solo fine di partecipare al giudizio e senza rassegnare alcuna conclusione;
al contrario, i comproprietari
(co-esecutato del procedimento esecutivo R.G.E. 26/2018), e CP_2 CP_3 CP_4 sono rimaste contumaci.
[...]
Accertata la regolarità della documentazione depositata, in assenza di istanze di assegnazione, con ordinanza del 31 gennaio 2025 è stata disposta la vendita dell'intero dei beni oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 788 c.p.c., con nomina del Not. quale professionista delegato alla Persona_1 vendita. I beni oggetto del giudizio di divisione endoesecutivo sono stati suddivisi in tre lotti, uno per ciascuno dei subalterni sopra menzionati, al prezzo di partenza di €209.000,00 per il lotto 1 (il subalterno 5), €96.700,00 per il lotto 2 (subalterno 6) ed €91.200,00 per il lotto 3 (subalterno 7). A seguito di diversi tentativi di vendita, e conseguenti riduzioni di prezzo dovute alle aste andate deserte, in data 8 ottobre 2024, il lotto 3 è stato aggiudicato al prezzo di €10.200,00 ed in data 22 ottobre 2024 è stato emesso il relativo decreto di trasferimento.
Al contrario, per i lotti 1 e 2 sono stati effettuati ben 11 tentativi di vendita, tutti con esito negativo. Rilevato che il prezzo di tali lotti si è ridotto rispettivamente da €209.000,00 ed €96.700,00 ad €19.100,00 ed €8.800,00 e ritenuta l'antieconomicità della prosecuzione delle operazioni di vendita, sub specie di sopravvenuta carenza di interesse della banca attrice a proseguire il giudizio divisionale, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'8 aprile 2025, la banca attrice si è rimessa a giustizia, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e, conseguentemente, la causa è stata trattenuta per la decisione.
---
Occorre in primo luogo specificare che il presente giudizio di divisione, trovando la sua fonte nella procedura esecutiva da cui scaturisce, non ha natura autonoma, ma incidentale ed ancillare all'esecuzione forzata. Tanto ciò vero che la procedura esecutiva nata dal pignoramento in quota dei beni oggetto della divisione viene sospesa in attesa della conclusione della divisione endoesecutiva, assegnata dall'art. 181 disp.att.c.p.c. alla cognizione dello stesso Giudice che ha competenza sull'esecuzione. Lo scopo del presente giudizio è quello di enucleare i beni da vendere o da assegnare, al fine di ottenere il soddisfacimento dei creditori che partecipano all'esecuzione forzata che è presupposto di questo giudizio. Ne è prova la stessa giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di affermare che “in tema di espropriazione di beni indivisi, il giudizio con cui si procede alla divisione
(cd. divisione endoesecutiva), pur costituendo una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, dal quale rimane soggettivamente ed oggettivamente distinto, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione né una fase, è, tuttavia, ad esso funzionalmente correlato” (Cass. 6072/2012).
Conseguenza diretta di quanto sino ad ora detto è che al presente giudizio si applicano, direttamente od analogicamente, i medesimi principi che regolano la procedura esecutiva e, in particolare, il principio cardine per cui lo scopo della divisione è quello di tramutare la quota del bene immobile pignorata in una somma di denaro da distribuire ai creditori procedenti ed intervenuti in executivis.
Va specificato che, in materia esecutiva, l'infruttuosità delle operazioni di vendita – dovuta, com'è noto, alla carenza di offerte valide nel corso di diversi tentativi di vendita andati deserti, con conseguenti riduzioni di prezzo, al punto da ritenere la prosecuzione della procedura non più economicamente vantaggiosa per il ceto creditorio – è causa di chiusura anticipata della procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 164 bis disp.att.c.p.c.. Tale forma di estinzione c.d. atipica dell'esecuzione è coerente con il principio sopra menzionato, secondo cui l'esecuzione deve essere indirizzata a garantire la soddisfazione, anche parziale ma in ogni caso apprezzabile, delle ragioni dei creditori che vi partecipano. L'art. 164 bis disp.att.c.p.c. prevede quindi che, qualora non sia possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento dei creditori, anche in ragione dei costi necessari per la prosecuzione della procedura e del presumibile valore di realizzo, deve disporsi la chiusura anticipata del processo esecutivo. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura ex art. 164 bis disp.att.c.p.c. ricorre e va disposta ove, motivatamente esclusi tutti gli istituti processuali tesi alla massima possibile fruttuosità della vendita del bene pignorato, risulti, in base ad un giudizio prognostico basato su dati obiettivi anche come raccolti nell'andamento pregresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile (Cass. 11116/2020).
L'art. 164 bis disp.att.c.p.c. ha tuttavia una portata limitata e circoscritta al processo esecutivo, come dimostra chiaramente il richiamo al processo esecutivo contenuto nella norma e la collocazione della stessa nel Titolo IV (“Del processo di esecuzione”), Capo I (“Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale”) delle disposizioni di attuazione del codice di rito. Ciononostante, in materia divisionale, l'infruttuosità delle operazioni di vendita riverbera sotto il profilo della carenza di interesse ad agire in capo al creditore o ai creditori che hanno avviato il giudizio endoesecutivo, dovendo ritenersi che non vi sia alcuna utilità da perseguire, anche alla luce dei costi necessari a portare avanti le operazioni di vendita, nel caso in cui i tentativi di vendita siano andati deserti ed il prezzo di vendita si sia ridotto al punto da impedire un ragionevole ed apprezzabile soddisfacimento degli interessi creditori.
Ebbene, alla luce di quanto detto, deve ritenersi che le evidenziate circostanze in ordine alla mancanza di offerte presentate per gli undici tentativi di vendita aventi ad oggetto i lotti 1 e 2 – da cui si desume una remota possibilità di alienare gli immobili, in ogni caso ad un prezzo che non garantisce un soddisfacimento non irrisorio delle pretese creditorie – devono essere valutate come idonee a far apprezzare il sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio, che deve essere definito con pronuncia in rito in tal senso.
Riguardo le spese, in considerazione del contegno processuale delle parti e, in particolare, della mancata costituzione di tutti i comproprietari titolari delle quote non pignorate e delle sopravvenienze che hanno determinato il venire meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ricorrono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti che vi hanno partecipato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la sopravvenuta carenza di interesse di Parte_1
limitatamente ai lotti 1 e 2;
[...]
2. Spese compensate fra le parti costituite;
3. Dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
Urbino, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Grippa