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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 21/03/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 386/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 386/2024, promossa da:
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/05/1964 difeso dall'avv. ASSANTE MARCELLO unitamente all'avv. DE MICHELE RITA ) Indirizzo Telematico;
ATTORE opponente C.F._2 contro
, c.f. , difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PUGLISI SANTI con domicilio in VIA SAN RAFFAELE, 1 20121 MILANO CONVENUTA opposta
OGGETTO: opp. D.i. 2620/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte opponente: Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: In via preliminare:
- In accoglimento dell'eccezione di incompetenza per materia e territorio formulata nell'atto introduttivo del presente giudizio, accertare e ritenere la competenza del Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del lavoro a conoscere la presente controversia e per l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto. - In ogni caso, sempre in via preliminare, rigettare l'eventuale istanza di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. Nel merito: - Con qualsiasi statuizione ritenere e dichiarare nullo, e comunque revocare, annullare e/o dichiarare inefficace e/o inammissibile per le causali di cui sopra il decreto ingiuntivo opposto n. 2620/2023, reso dal Tribunale di Velletri il 05.12.2023 e notificato il 12.12.2023, e rigettare le domande pagina 1 di 9 proposte dalla contro il sig. n.q. Controparte_1 Parte_1
Ancora nel merito, anche in via riconvenzionale: - Ritenere e dichiarare, in ogni caso, che il sig. è creditore della Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 32.661,04 a titolo di indennità di fine rapporto, nonché dell'importo di
€ 60.000,00 oltre Iva (alla data del 31.12.2023) a titolo di corrispettivo per il deposito della merce. - Per l'effetto condannare la Società opposta al pagamento dei relativi importi, ovvero di quelli maggiori o minori che verranno accertati in corso di causa, oltre interessi legali sino alla domanda e moratori da quest'ultima sino al soddisfo. - Disporre, in subordine, la compensazione tra il credito vantato dall'Agente e l'eventuale somma di cui controparte dimostrerà di essere creditrice, condannando la società opposta al pagamento dell'eventuale somma della quale il sig. dovesse risultare PT ancora creditore, il tutto oltre interessi legali sino alla domanda e moratori da quest'ultima sino al soddisfo. - In ogni caso, rideterminare l'importo delle somme eventualmente dovute alla sulla scorta dei rilievi Controparte_1 formulati dall'opponente nei propri scritti difensivi. - Con vittoria di spese ed onorari. In via istruttoria: - Ammettere prova per testi sui seguenti articolati: 1) Vero è che la concordava con i propri agenti per ciascun cliente una soglia limite Controparte_1 di affidamento, al fine di limitare il rischio di insoluti o tardivi pagamenti;
2) vero è che, superata la predetta soglia di affidamento, la società mandante pretendeva che fosse il singolo agente a provvedere ad ordinare ed acquistare in proprio i singoli prodotti che necessitavano ai clienti morosi o non puntuali pagatori;
3) vero è che per gli ordini di cui sopra effettuati dagli agenti a loro nome, venivano pattuiti con la società dei prezzi di vendita fortemente ridotti, così da consentire all'agente di avere un ristoro per le provvigioni non incassate;
4) vero è che la società opposta era perfettamente a conoscenza della circostanza che gli agenti rivendevano ai propri clienti non puntuali nei pagamenti i suoi prodotti, acquistati a prezzi di favore, tenuto conto che era lei stessa ad incentivare tale prassi;
5) vero è che la società opposta era perfettamente a conoscenza della circostanza che alcuni agenti, fra i quali il sig. , lasciassero i prodotti da PT piazzare direttamente in conto deposito presso alcune strutture sanitarie clienti, le quali li andavano prelevando in caso d'uso, formalizzando successivamente i vari ordini ai fini del pagamento. Si indicano quali testi i sigg. , nato a [...] il Testimone_1
6.10.1979 ed ivi residente nella via Felice Bisazza n. 57 e nato a Testimone_2
Palermo, il 5.12.1980 ed ivi residente nella via Francesco Giunta, n.25. 6) vero è che la
, per finalità sue proprie, registrò sul conto depositi del sig. Controparte_1 PT beni ordinati e dalla stessa inviati ad altro agente domiciliato in Calabria. Si indica quale teste il sig. , nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via Testimone_1
Felice Bisazza n. 57; 7) vero è che successivamente alla revoca del mandato conferito all'opponente, la invitò le strutture sanitarie presso le quali Controparte_1 quest'ultimo aveva allocato parte del suo conto depositi, a non permettere al di PT poter accedere ai beni in questione, neppure per inventariarli, poichè di proprietà della ex mandante;
8) vero è che successivamente alla revoca del mandato conferito al sig.
[...]
, la ha trasferito, di sua iniziativa e senza effettuare alcuna PT Controparte_1
pagina 2 di 9 comunicazione all'interessato, i conti deposito aperti dal ricorrente presso le Aziende Sanitarie o cliniche sue clienti ad altri agenti, segnatamente i sigg. Persona_1
che hanno creato a tal fine apposita società, Persona_2 Persona_3 denominata DA.MA. Medicali;
9) vero è che, contrariamente a quanto previsto contrattualmente, la società opposta a partire dal 27.09.2020 istituì una nuova procedura per la restituzione dei beni in deposito presso gli agenti, che prevedeva che gli stessi fossero restituiti a cura e spese della mandante, come da comunicazione che mi viene esibita (doc.33). Si indica quale teste il sig. nato a [...], il [...] Testimone_2 ed ivi residente nella via Francesco Giunta, n.25; 10) vero è che in ossequio a tale nuova procedura di reso, l'agente doveva limitarsi a comunicare l'elenco con i codici dei beni da restituire, ricevuto il quale sarebbe stata la ad occuparsi di Controparte_1 contattare e pagare lo spedizioniere per il ritiro della merce presso il deposito dell'agente; 11) vero è che prima della cessazione del mandato, il sig. segnalò PT più volte la presenza di errori nell'elenco dei beni che secondo la Controparte_1 risultavano presenti nel suo conto deposito, fra i quali anche quelli spediti all'agente calabro, chiedendo il supporto della società per stilare un inventario corretto in contraddittorio. Si indicano quali testi i sigg. , nato a [...] il Testimone_1
6.10.1979 ed ivi residente nella via Felice Bisazza n. 57 e nato a Testimone_2
Palermo, il 5.12.1980 ed ivi residente nella via Francesco Giunta, n.25; 12) vero è che il sig. , nella sua qualità di agente della Parte_1 Controparte_1
aveva allocato, sino al 31.12.2020 allorquando gli venne revocato il mandato,
[...] presso la casa di cura Villa dei Gerani di Casa Santa, Erice., della quale sono
Amministratore Unico, un conto deposito relativo ai prodotti medicali della società sua mandante;
13) vero è che la clinica da me amministrata, in caso di bisogno, andava prelevando dal suddetto conto depositi del i materiali medicali che di volta in PT volta si rendevano necessari per la propria attività, formalizzando successivamente i vari ordini all'agente ai fini della regolarizzazione dei pagamenti. 14) vero è che successivamente alla revoca del mandato conferito all'opponente, la Controparte_1 diede disposizioni alla predetta struttura sanitaria di non consentire al sig. di PT poter accedere ai beni presenti nel conto deposito allocato presso la casa di cura, neppure per inventariarli, comunicando contestualmente il nominativo dei nuovi responsabili del suddetto conto depositi. Si indica quale teste l'Avv. Testimone_3
domiciliato presso la con sede in Via A.
[...] Controparte_2
Manzoni 83 – Casa Santa – 91016 Erice, Trapani..
Parte opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Velletri adìto, accertati i fatti di causa e valutate le conseguenze giuridiche e processuali nell'interesse della società convenuta: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità, e/o comunque rigettare in quanto pretestuose e strumentali in fatto ed in diritto, le domande ex adverso formulate, attesi gli invocati istituti della “exceptio doli generalis seu presentis” e dell'abuso del diritto e del processo imputabili a , per le ragioni esposte con la presente Parte_1 difesa;
dichiarare l'inammissibilità, e/o comunque rigettare in quanto pretestuose e pagina 3 di 9 strumentali in fatto ed in diritto, le domande di compensazione ex adverso formulate. * In via pregiudiziale: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai fini della sua esecuzione ex art. 648 c.p.c., attesa la non contestazione della ricezione della merce;
in subordine previa compensazione di spese, fissare il termine ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Palermo, in funzione del Giudice del lavoro. * Nel merito: respingere tutte le domande ex adverso formulate, comprese quelle in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi dedotti con la presente difesa, anche autonomamente considerati, e per l'effetto, oltre a rigettare ogni forma di compensazione richiesta da controparte, confermare il decreto ingiuntivo opposto in subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale dell'opposizione ex adverso formulata, nonché previa emissione di sentenza ex art. 653 c.p.c., condannare la parte opponente al Parte_1 pagamento, in favore di della diversa somma che Controparte_1 dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi sino all'effettivo saldo, in rideterminazione dell'importo di euro 163.955,86; in ulteriore subordine in caso di translatio Judicii, con istanze da trasmettersi all'Ufficio Giudiziario ritenuto competente, condannare la parte opponente al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
dell'importo di euro 163.955,86, oltre interessi sino Controparte_1 all'effettivo saldo, e salvo diversa somma da accertarsi in corso di causa, per le ragioni in fatto ed in diritto esposte con la presente difesa. * - in ogni caso, accertare ex art. 96 c.p.c. la responsabilità aggravata di per aver agito in giudizio con
Parte_1 male fede o colpa grave e per l'effetto condannare al risarcimento
Parte_1 che sarà accertato e liquidato anche d'ufficio e/o in via equitativa e/o sulla base delle risultanze di causa. * Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge. * in via istruttoria Si formula, in quanto occorra, istanza di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. in merito alla firma del sig. , e da quest'ultimo
Parte_1 disconosciuta, sui Documenti Di Trasposto prodotti nel giudizio monitorio, per le ragioni meglio descritte con la presente difesa, cui occorre fare riferimento anche per i motivi di paternità della firma. * Si chiede, altresì, la produzione delle scritture contabili della ditta . * Ferma la non contestazione, in modo specifico, delle
Parte_1 circostanze elencate in atti, e fatto salvo quanto già provato documentalmente, senza inoltre alcun inversione dell'onere della prova, si chiede in quanto occorra l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che, tra e
Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto di agenzia in base al quale il primo è Controparte_1 stato incaricato di promuovere, in una determinata zona, la conclusione di contratti a favore del preponente, dietro corrispettivo provvigionale? 2) Vero che le condizioni del rapporto di agenzia intercorso tra Parte_2 sono state regolate da un contratto di agenzia con deposito come da doc. 1) di controparte che si esibisce al teste? 3) Vero che, in diverse occasioni,
[...] ha fatturato gli ordini di acquisto merci direttamente a , Controparte_1 PT poiché quest'ultimo emetteva delle richieste d'ordine a suo nome? 4) Vero che
[...]
quando riceveva una richiesta d'ordine a nome di , Controparte_1 PT
pagina 4 di 9 fatturava direttamente a quest'ultimo a causa di ammanchi o smarrimenti del materiale da lui detenuto? 5) Dica il teste se , dopo la revoca dell'incarico di Parte_1 depositario da parte di ha restituito la merce a lui Controparte_1 consegnata dalla società preponente ed ancora in deposito presso di lui. 6) Dica il teste se ha mai venduto a terzi, senza autorizzazione di Parte_1 Controparte_1
prodotti che gli venivano consegnati da quest'ultima nell'ambito del
[...] rapporto di agenzia intercorrente tra le parti. 7) Vero che ha Parte_1 rivenduto i prodotti della Linea Mitek Sports Medicine che gli erano stati consegnati da nell'ambito del rapporto di agenzia intercorrente tra Controparte_1 le parti? 8) Dica il teste se ha mai impedito a Controparte_1 [...]
la restituzione della merce in giacenza presso di lui a seguito della Parte_1 cessazione sia del rapporto di deposito sia del rapporto di agenzia. 9) Vero che
[...]
nel riconoscere a l'indennità di fine Controparte_1 Parte_1 rapporto agenzia pari ad euro 32.661,04, ha altresì calcolato, all'interno della predetta somma, anche 15.000,00 euro per il protrarsi del deposito presso Parte_1 nell'anno 2020 e che quest'ultimo importo sarebbe stato erogato solo a condizione dell'immediata restituzione della merce? * Si indicano come testimoni i sig.ri: Tes_4 domiciliato presso * Si chiede altresì di essere
[...] Controparte_1 ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova dedotti da controparte con i medesimi testimoni sopra indicati, ferme le eccezioni di inammissibilità e/o inutilizzabilità dei documenti nn. 31), 32), 33) e 34) prodotti da controparte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna opposta ha agito in via monitoria nei confronti del signor per far PT valere la propria pretesa creditoria fondata su fatture emesse per forniture.
Il signor ha proposto opposizione eccependo in via preliminare l'incompetenza PT del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro.
A fondamento dell'opposizione ha sostenuto che in data 9.12.2013 le parti avevano stipulato un contratto di agenzia con deposito, in virtù del quale l'odierno opponente era stato incaricato di “promuovere la conclusione di contratti di vendita dei Prodotti di
. In virtù di tale contratto il sig. aveva Controparte_1 PT curato nel territorio della provincia di Palermo la promozione dei prodotti della ricorrente presso strutture sanitarie ed ospedaliere, sia pubbliche che private, provvedendo direttamente alla consegna dei beni che lo stesso aveva in deposito, una volta perfezionati i relativi contratti di vendita. Ha precisato che, in taluni casi, il “conto deposito” in carico al sig. era stato allocato direttamente presso le strutture PT sanitarie che, di volta in volta e in caso di necessità, apprendevano i prodotti sanitari dal conto deposito del quale avevano la disponibilità, perfezionando successivamente il relativo ordine con la J&J che, a sua volta, riconosceva le provvigioni al sig. , PT suo agente. Ha ancora sostenuto che, in data 16.01.2020, la Società, a parziale modifica del contratto di agenzia, aveva revocato al sig. l'incarico di depositario dei PT pagina 5 di 9 prodotti, comunicando che avrebbe preso contatti “per definire le modalità della riconsegna dei Prodotti attualmente in deposito presso il Suo Magazzino”. Tuttavia, la Società non aveva mai provveduto al ritiro delle merci giacenti presso il deposito del sig.
né aveva preso contatti per definire le modalità di riconsegna dei prodotti. PT
L'opponente ha aggiunto che, al fine di garantire i propri incassi da possibili insoluti, stante la circostanza che i pagamenti da parte delle strutture sanitarie non venivano sempre eseguiti con puntualità, la società opposta aveva assegnato a ciascun cliente una soglia massima di “affidamento”, superata la quale era l'agente stesso che doveva sostituirsi al cliente, facendo gli ordini in prima persona e provvedendo direttamente al pagamento degli stessi. In altri termini, per tutti gli ordini di prodotti i cui corrispettivi rientravano nella soglia limite pattuita con l'agente, il rapporto si svolgeva nell'ambito del contratto di agenzia con deposito esistente tra le parti. Il sig. in tali casi PT girava alla mandante gli ordini ricevuti, provvedendo a consegnare la merce giacente nel proprio deposito al cliente, il quale provvedeva direttamente al pagamento in favore della società, a fronte di emissione da parte di questa di regolare fattura. Il sig. PT su tali ordini maturava il diritto alle provvigioni. Superata la soglia di c.d. “affidamento” la società mandante pretendeva che fosse il singolo agente ad ordinare in prima persona il materiale occorrente al cliente finale. In tali casi la J&J emetteva fatture di vendita direttamente al sig. , ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello PT applicato normalmente alle strutture sanitarie clienti, di modo che l'agente, rivendendo il bene al cliente finale, avesse un utile che lo ristorasse della provvigione persa. Nella prassi in uso tra le parti, l'Agente faceva dunque richiesta alla J&J, a mezzo e-mail, di autorizzazione all'acquisto di merce a prezzi abbattuti;
in riscontro alle predette e-mail veniva rilasciato il nulla osta da parte della direzione vendite e/o commerciale della Società, cui faceva seguito la fatturazione da parte della Società direttamente al sig.
e la consegna dei prodotti. Parte_1
L'opponente ha proseguito la narrazione, esponendo che, con nota del 27.11.2020, la aveva comunicato al sig. il recesso dal summenzionato CP_1 CP_1 PT contratto di agenzia con effetto dal 1° gennaio 2021, senza erogare l'indennità di fine rapporto, opponendo un illegittimo ostruzionismo alla redazione dell'inventario da parte del sig. dei beni giacenti nel suo conto deposito ed impedendo la restituzione
PT degli stessi. In particolare, con pec del 19.05.2021 la J&J aveva trasmesso un elenco di materiale che risultava ancora in carico al sig. , invitando lo stesso “a prendere
PT contatti con il dott. per l'effettuazione dell'inventario. In pari data il Persona_4 sig. aveva comunicato che avrebbe immediatamente attivato le procedure di
PT controllo sul file inviatogli. In data 24.05.2021 il sig. recatosi presso la
PT [...] era stato informato che alcuni incaricati della Controparte_2 Controparte_1 avevano dato disposizioni alla Casa di cura di inibire al sig. l'accesso ai beni
PT da lui lasciati a suo tempo in deposito, e che detto deposito era passato sotto la competenza di altri soggetti. Con pec del 25.05.2021 il sig. , per il tramite del
PT proprio difensore, aveva chiesto chiarimenti alla di Controparte_2 quanto accaduto, senza ricevere alcun riscontro. Esaminando il file trasmesso dalla pagina 6 di 9 Società, l'opponente aveva scoperto che della merce caricata sul suo conto deposito era stata già venduta dalla Società, ma non fatturata;
la circostanza era stata contestata con pec del 6.6.2021. Nella medesima data il sig. aveva comunicato di trovarsi PT costretto a sospendere l'inventario temporaneamente e comunque fino alla trasmissione da parte della di un nuovo file aggiornato, poiché aveva scoperto Controparte_1 che erano stati caricati anche prodotti da lui acquistati. In data 7.6.2021 il sig. PT aveva comunicato al dott. indicato dalla Società quale referente per l'inventario, Per_4 alcuni lotti pronti per la restituzione, chiedendo di provvedere al ritiro tramite corriere, secondo gli usi intercorsi tra le parti. Analoga richiesta era stata tramessa il 17.06.2021 in relazione ad altra merce. In questa ultima nota il sig. aveva trasmesso anche PT un elenco di codici e lotti che non erano compresi nel file inviato dalla società, comunicando che gli stessi erano disponibili per il ritiro. Ha precisato che gli usi intercorsi tra le parti prevedevano che la società provvedesse, tramite corriere, al ritiro della merce. Tuttavia, né il dott. né altri responsabili della società avevano dato Per_4 seguito alle richieste inoltrate dal sig. . Solo con pec del 16.12.2022, infine, la PT
, si era riconosciuta debitrice dell'agente dell'importo Controparte_1 di € 32.661,04 a titolo di competenze e indennità di fine rapporto, comunicando, tuttavia, che avrebbe provveduto al pagamento solo quando il sig. avesse PT corrisposto il costo del materiale asseritamente in deposito, per un importo di Euro 143.593,61. Aveva poi agito in via monitoria per la complessiva somma di € 163.955,86 sostenendo di aver effettuato, fra il novembre 2020 ed il dicembre 2022, diverse forniture di prodotti medici in favore della ditta del signor , senza, tuttavia, PT precisare di aver ricevuto da parte di quest'ultima il pagamento dei corrispettivi e senza menzione del rapporto di agenzia inter partes e del controcredito del sig. , pari PT ad € 32.661,04.
Con particolare riferimento all'eccepita incompetenza del giudice adito, l'opponente ha sostenuto che la materia, ai sensi dell'art. 413 c.p.c, era rimessa in via esclusiva ed inderogabile al Giudice del Lavoro nella cui circoscrizione si trovava il domicilio dell'agente, vale a dire, il Giudice del lavoro di Palermo, essendo nulle le clausole derogative della competenza territoriale. Ha aggiunto che la circostanza che alcune delle fatture utilizzate da controparte per l'emissione del provvedimento monitorio opposto, segnatamente la n. 22277202 e la n. 22278596, recassero data successiva alla cessazione del summenzionato contratto di agenzia non era rilevante in senso contrario, in quanto le fatture si riferivano a materiale presuntivamente giacente in deposito presso il magazzino dell'agente all'atto della cessazione del rapporto di agenzia, come confermato dalla stessa produzione avversaria alle pag. 19 e 33 dell'allegato 1, dove, dopo l'intestazione delle relative fatture, il numero d'ordine cliente riportava la dicitura
“FU CHIUSURA DEPOSITO” – documento di trasporto: 0. 1.2.
In sostanza, ad avviso della parte opponente, le pretese azionate reciprocamente nel presente giudizio, ovvero quella al pagamento della fornitura azionata in via monitoria ed il controcredito opposto in compensazione per le indennità di fine rapporto maturate pagina 7 di 9 dal signor , originando dal rapporto di agenzia intercorso fra le parti, fondavano PT la competenza funzionale ed esclusiva del Giudice del Lavoro nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, il quale , nella specie, era domiciliato e risiedeva nel Comune di Capaci, in provincia di Palermo.
Sul punto, la difesa della società ricorrente non si è opposta ad una eventuale translatio iudicii, precisando di non aver fatto riferimento al rapporto di agenzia nel proprio ricorso monitorio perché era stata contestata l'omessa restituzione di merci consegnate durante il rapporto di agenzia, ma la cui mancata restituzione era avvenuta a seguito del recesso dal rapporto di agenzia.
*****
L'eccezione di incompetenza del Tribunale adito è fondata.
E' pacifico, infatti, che le reciproche pretese azionate dalle parti nel presente procedimento originano entrambe dal pregresso rapporto di agenzia e rientrano, dunque, nella competenza per materia del giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 cod. proc. civ..
Ed invero, sebbene la controversia sia stata instaurata per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di agenzia, ha ad oggetto la responsabilità contrattuale collegata al pregresso rapporto e alla regolamentazione di interessi derivante dalla cessazione di esso. In tema di competenza territoriale per le controversie del lavoratore parasubordinato, il foro esclusivo del domicilio del prestatore di lavoro opera anche se il giudizio venga instaurato successivamente alla cessazione del rapporto di collaborazione, non potendosi privare il lavoratore della garanzia che assiste la sua posizione quando egli faccia valere diritti derivanti dal rapporto estinto, talvolta esercitabili proprio a seguito dell'estinzione (Cass. 114/2012).
La fondatezza dell'eccezione di incompetenza impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la regolazione delle spese di lite.
Non essendo state addotte ragioni gravi da giustificare la compensazione, le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente come liquidate in dispositivo ai minimi della tariffa stante la semplicità della questione preliminare trattata.
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice "ad quem") avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione (Cass. n. 15988/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto, stante la sua nullità perché emesso da pagina 8 di 9 Giudice incompetente,
- Rimette la controversia avanti al Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro,
- Condanna la opposta a rifondere l'opponente delle spese di lite liquidandole in euro 7.052,00 oltre spese forf iva e cpa
Velletri, 20/03/2025
Il Giudice
dott. Francesca Aratari
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 386/2024, promossa da:
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/05/1964 difeso dall'avv. ASSANTE MARCELLO unitamente all'avv. DE MICHELE RITA ) Indirizzo Telematico;
ATTORE opponente C.F._2 contro
, c.f. , difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PUGLISI SANTI con domicilio in VIA SAN RAFFAELE, 1 20121 MILANO CONVENUTA opposta
OGGETTO: opp. D.i. 2620/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte opponente: Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: In via preliminare:
- In accoglimento dell'eccezione di incompetenza per materia e territorio formulata nell'atto introduttivo del presente giudizio, accertare e ritenere la competenza del Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del lavoro a conoscere la presente controversia e per l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto. - In ogni caso, sempre in via preliminare, rigettare l'eventuale istanza di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. Nel merito: - Con qualsiasi statuizione ritenere e dichiarare nullo, e comunque revocare, annullare e/o dichiarare inefficace e/o inammissibile per le causali di cui sopra il decreto ingiuntivo opposto n. 2620/2023, reso dal Tribunale di Velletri il 05.12.2023 e notificato il 12.12.2023, e rigettare le domande pagina 1 di 9 proposte dalla contro il sig. n.q. Controparte_1 Parte_1
Ancora nel merito, anche in via riconvenzionale: - Ritenere e dichiarare, in ogni caso, che il sig. è creditore della Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 32.661,04 a titolo di indennità di fine rapporto, nonché dell'importo di
€ 60.000,00 oltre Iva (alla data del 31.12.2023) a titolo di corrispettivo per il deposito della merce. - Per l'effetto condannare la Società opposta al pagamento dei relativi importi, ovvero di quelli maggiori o minori che verranno accertati in corso di causa, oltre interessi legali sino alla domanda e moratori da quest'ultima sino al soddisfo. - Disporre, in subordine, la compensazione tra il credito vantato dall'Agente e l'eventuale somma di cui controparte dimostrerà di essere creditrice, condannando la società opposta al pagamento dell'eventuale somma della quale il sig. dovesse risultare PT ancora creditore, il tutto oltre interessi legali sino alla domanda e moratori da quest'ultima sino al soddisfo. - In ogni caso, rideterminare l'importo delle somme eventualmente dovute alla sulla scorta dei rilievi Controparte_1 formulati dall'opponente nei propri scritti difensivi. - Con vittoria di spese ed onorari. In via istruttoria: - Ammettere prova per testi sui seguenti articolati: 1) Vero è che la concordava con i propri agenti per ciascun cliente una soglia limite Controparte_1 di affidamento, al fine di limitare il rischio di insoluti o tardivi pagamenti;
2) vero è che, superata la predetta soglia di affidamento, la società mandante pretendeva che fosse il singolo agente a provvedere ad ordinare ed acquistare in proprio i singoli prodotti che necessitavano ai clienti morosi o non puntuali pagatori;
3) vero è che per gli ordini di cui sopra effettuati dagli agenti a loro nome, venivano pattuiti con la società dei prezzi di vendita fortemente ridotti, così da consentire all'agente di avere un ristoro per le provvigioni non incassate;
4) vero è che la società opposta era perfettamente a conoscenza della circostanza che gli agenti rivendevano ai propri clienti non puntuali nei pagamenti i suoi prodotti, acquistati a prezzi di favore, tenuto conto che era lei stessa ad incentivare tale prassi;
5) vero è che la società opposta era perfettamente a conoscenza della circostanza che alcuni agenti, fra i quali il sig. , lasciassero i prodotti da PT piazzare direttamente in conto deposito presso alcune strutture sanitarie clienti, le quali li andavano prelevando in caso d'uso, formalizzando successivamente i vari ordini ai fini del pagamento. Si indicano quali testi i sigg. , nato a [...] il Testimone_1
6.10.1979 ed ivi residente nella via Felice Bisazza n. 57 e nato a Testimone_2
Palermo, il 5.12.1980 ed ivi residente nella via Francesco Giunta, n.25. 6) vero è che la
, per finalità sue proprie, registrò sul conto depositi del sig. Controparte_1 PT beni ordinati e dalla stessa inviati ad altro agente domiciliato in Calabria. Si indica quale teste il sig. , nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via Testimone_1
Felice Bisazza n. 57; 7) vero è che successivamente alla revoca del mandato conferito all'opponente, la invitò le strutture sanitarie presso le quali Controparte_1 quest'ultimo aveva allocato parte del suo conto depositi, a non permettere al di PT poter accedere ai beni in questione, neppure per inventariarli, poichè di proprietà della ex mandante;
8) vero è che successivamente alla revoca del mandato conferito al sig.
[...]
, la ha trasferito, di sua iniziativa e senza effettuare alcuna PT Controparte_1
pagina 2 di 9 comunicazione all'interessato, i conti deposito aperti dal ricorrente presso le Aziende Sanitarie o cliniche sue clienti ad altri agenti, segnatamente i sigg. Persona_1
che hanno creato a tal fine apposita società, Persona_2 Persona_3 denominata DA.MA. Medicali;
9) vero è che, contrariamente a quanto previsto contrattualmente, la società opposta a partire dal 27.09.2020 istituì una nuova procedura per la restituzione dei beni in deposito presso gli agenti, che prevedeva che gli stessi fossero restituiti a cura e spese della mandante, come da comunicazione che mi viene esibita (doc.33). Si indica quale teste il sig. nato a [...], il [...] Testimone_2 ed ivi residente nella via Francesco Giunta, n.25; 10) vero è che in ossequio a tale nuova procedura di reso, l'agente doveva limitarsi a comunicare l'elenco con i codici dei beni da restituire, ricevuto il quale sarebbe stata la ad occuparsi di Controparte_1 contattare e pagare lo spedizioniere per il ritiro della merce presso il deposito dell'agente; 11) vero è che prima della cessazione del mandato, il sig. segnalò PT più volte la presenza di errori nell'elenco dei beni che secondo la Controparte_1 risultavano presenti nel suo conto deposito, fra i quali anche quelli spediti all'agente calabro, chiedendo il supporto della società per stilare un inventario corretto in contraddittorio. Si indicano quali testi i sigg. , nato a [...] il Testimone_1
6.10.1979 ed ivi residente nella via Felice Bisazza n. 57 e nato a Testimone_2
Palermo, il 5.12.1980 ed ivi residente nella via Francesco Giunta, n.25; 12) vero è che il sig. , nella sua qualità di agente della Parte_1 Controparte_1
aveva allocato, sino al 31.12.2020 allorquando gli venne revocato il mandato,
[...] presso la casa di cura Villa dei Gerani di Casa Santa, Erice., della quale sono
Amministratore Unico, un conto deposito relativo ai prodotti medicali della società sua mandante;
13) vero è che la clinica da me amministrata, in caso di bisogno, andava prelevando dal suddetto conto depositi del i materiali medicali che di volta in PT volta si rendevano necessari per la propria attività, formalizzando successivamente i vari ordini all'agente ai fini della regolarizzazione dei pagamenti. 14) vero è che successivamente alla revoca del mandato conferito all'opponente, la Controparte_1 diede disposizioni alla predetta struttura sanitaria di non consentire al sig. di PT poter accedere ai beni presenti nel conto deposito allocato presso la casa di cura, neppure per inventariarli, comunicando contestualmente il nominativo dei nuovi responsabili del suddetto conto depositi. Si indica quale teste l'Avv. Testimone_3
domiciliato presso la con sede in Via A.
[...] Controparte_2
Manzoni 83 – Casa Santa – 91016 Erice, Trapani..
Parte opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Velletri adìto, accertati i fatti di causa e valutate le conseguenze giuridiche e processuali nell'interesse della società convenuta: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità, e/o comunque rigettare in quanto pretestuose e strumentali in fatto ed in diritto, le domande ex adverso formulate, attesi gli invocati istituti della “exceptio doli generalis seu presentis” e dell'abuso del diritto e del processo imputabili a , per le ragioni esposte con la presente Parte_1 difesa;
dichiarare l'inammissibilità, e/o comunque rigettare in quanto pretestuose e pagina 3 di 9 strumentali in fatto ed in diritto, le domande di compensazione ex adverso formulate. * In via pregiudiziale: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai fini della sua esecuzione ex art. 648 c.p.c., attesa la non contestazione della ricezione della merce;
in subordine previa compensazione di spese, fissare il termine ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Palermo, in funzione del Giudice del lavoro. * Nel merito: respingere tutte le domande ex adverso formulate, comprese quelle in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi dedotti con la presente difesa, anche autonomamente considerati, e per l'effetto, oltre a rigettare ogni forma di compensazione richiesta da controparte, confermare il decreto ingiuntivo opposto in subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale dell'opposizione ex adverso formulata, nonché previa emissione di sentenza ex art. 653 c.p.c., condannare la parte opponente al Parte_1 pagamento, in favore di della diversa somma che Controparte_1 dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi sino all'effettivo saldo, in rideterminazione dell'importo di euro 163.955,86; in ulteriore subordine in caso di translatio Judicii, con istanze da trasmettersi all'Ufficio Giudiziario ritenuto competente, condannare la parte opponente al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
dell'importo di euro 163.955,86, oltre interessi sino Controparte_1 all'effettivo saldo, e salvo diversa somma da accertarsi in corso di causa, per le ragioni in fatto ed in diritto esposte con la presente difesa. * - in ogni caso, accertare ex art. 96 c.p.c. la responsabilità aggravata di per aver agito in giudizio con
Parte_1 male fede o colpa grave e per l'effetto condannare al risarcimento
Parte_1 che sarà accertato e liquidato anche d'ufficio e/o in via equitativa e/o sulla base delle risultanze di causa. * Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge. * in via istruttoria Si formula, in quanto occorra, istanza di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. in merito alla firma del sig. , e da quest'ultimo
Parte_1 disconosciuta, sui Documenti Di Trasposto prodotti nel giudizio monitorio, per le ragioni meglio descritte con la presente difesa, cui occorre fare riferimento anche per i motivi di paternità della firma. * Si chiede, altresì, la produzione delle scritture contabili della ditta . * Ferma la non contestazione, in modo specifico, delle
Parte_1 circostanze elencate in atti, e fatto salvo quanto già provato documentalmente, senza inoltre alcun inversione dell'onere della prova, si chiede in quanto occorra l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che, tra e
Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto di agenzia in base al quale il primo è Controparte_1 stato incaricato di promuovere, in una determinata zona, la conclusione di contratti a favore del preponente, dietro corrispettivo provvigionale? 2) Vero che le condizioni del rapporto di agenzia intercorso tra Parte_2 sono state regolate da un contratto di agenzia con deposito come da doc. 1) di controparte che si esibisce al teste? 3) Vero che, in diverse occasioni,
[...] ha fatturato gli ordini di acquisto merci direttamente a , Controparte_1 PT poiché quest'ultimo emetteva delle richieste d'ordine a suo nome? 4) Vero che
[...]
quando riceveva una richiesta d'ordine a nome di , Controparte_1 PT
pagina 4 di 9 fatturava direttamente a quest'ultimo a causa di ammanchi o smarrimenti del materiale da lui detenuto? 5) Dica il teste se , dopo la revoca dell'incarico di Parte_1 depositario da parte di ha restituito la merce a lui Controparte_1 consegnata dalla società preponente ed ancora in deposito presso di lui. 6) Dica il teste se ha mai venduto a terzi, senza autorizzazione di Parte_1 Controparte_1
prodotti che gli venivano consegnati da quest'ultima nell'ambito del
[...] rapporto di agenzia intercorrente tra le parti. 7) Vero che ha Parte_1 rivenduto i prodotti della Linea Mitek Sports Medicine che gli erano stati consegnati da nell'ambito del rapporto di agenzia intercorrente tra Controparte_1 le parti? 8) Dica il teste se ha mai impedito a Controparte_1 [...]
la restituzione della merce in giacenza presso di lui a seguito della Parte_1 cessazione sia del rapporto di deposito sia del rapporto di agenzia. 9) Vero che
[...]
nel riconoscere a l'indennità di fine Controparte_1 Parte_1 rapporto agenzia pari ad euro 32.661,04, ha altresì calcolato, all'interno della predetta somma, anche 15.000,00 euro per il protrarsi del deposito presso Parte_1 nell'anno 2020 e che quest'ultimo importo sarebbe stato erogato solo a condizione dell'immediata restituzione della merce? * Si indicano come testimoni i sig.ri: Tes_4 domiciliato presso * Si chiede altresì di essere
[...] Controparte_1 ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova dedotti da controparte con i medesimi testimoni sopra indicati, ferme le eccezioni di inammissibilità e/o inutilizzabilità dei documenti nn. 31), 32), 33) e 34) prodotti da controparte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna opposta ha agito in via monitoria nei confronti del signor per far PT valere la propria pretesa creditoria fondata su fatture emesse per forniture.
Il signor ha proposto opposizione eccependo in via preliminare l'incompetenza PT del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro.
A fondamento dell'opposizione ha sostenuto che in data 9.12.2013 le parti avevano stipulato un contratto di agenzia con deposito, in virtù del quale l'odierno opponente era stato incaricato di “promuovere la conclusione di contratti di vendita dei Prodotti di
. In virtù di tale contratto il sig. aveva Controparte_1 PT curato nel territorio della provincia di Palermo la promozione dei prodotti della ricorrente presso strutture sanitarie ed ospedaliere, sia pubbliche che private, provvedendo direttamente alla consegna dei beni che lo stesso aveva in deposito, una volta perfezionati i relativi contratti di vendita. Ha precisato che, in taluni casi, il “conto deposito” in carico al sig. era stato allocato direttamente presso le strutture PT sanitarie che, di volta in volta e in caso di necessità, apprendevano i prodotti sanitari dal conto deposito del quale avevano la disponibilità, perfezionando successivamente il relativo ordine con la J&J che, a sua volta, riconosceva le provvigioni al sig. , PT suo agente. Ha ancora sostenuto che, in data 16.01.2020, la Società, a parziale modifica del contratto di agenzia, aveva revocato al sig. l'incarico di depositario dei PT pagina 5 di 9 prodotti, comunicando che avrebbe preso contatti “per definire le modalità della riconsegna dei Prodotti attualmente in deposito presso il Suo Magazzino”. Tuttavia, la Società non aveva mai provveduto al ritiro delle merci giacenti presso il deposito del sig.
né aveva preso contatti per definire le modalità di riconsegna dei prodotti. PT
L'opponente ha aggiunto che, al fine di garantire i propri incassi da possibili insoluti, stante la circostanza che i pagamenti da parte delle strutture sanitarie non venivano sempre eseguiti con puntualità, la società opposta aveva assegnato a ciascun cliente una soglia massima di “affidamento”, superata la quale era l'agente stesso che doveva sostituirsi al cliente, facendo gli ordini in prima persona e provvedendo direttamente al pagamento degli stessi. In altri termini, per tutti gli ordini di prodotti i cui corrispettivi rientravano nella soglia limite pattuita con l'agente, il rapporto si svolgeva nell'ambito del contratto di agenzia con deposito esistente tra le parti. Il sig. in tali casi PT girava alla mandante gli ordini ricevuti, provvedendo a consegnare la merce giacente nel proprio deposito al cliente, il quale provvedeva direttamente al pagamento in favore della società, a fronte di emissione da parte di questa di regolare fattura. Il sig. PT su tali ordini maturava il diritto alle provvigioni. Superata la soglia di c.d. “affidamento” la società mandante pretendeva che fosse il singolo agente ad ordinare in prima persona il materiale occorrente al cliente finale. In tali casi la J&J emetteva fatture di vendita direttamente al sig. , ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello PT applicato normalmente alle strutture sanitarie clienti, di modo che l'agente, rivendendo il bene al cliente finale, avesse un utile che lo ristorasse della provvigione persa. Nella prassi in uso tra le parti, l'Agente faceva dunque richiesta alla J&J, a mezzo e-mail, di autorizzazione all'acquisto di merce a prezzi abbattuti;
in riscontro alle predette e-mail veniva rilasciato il nulla osta da parte della direzione vendite e/o commerciale della Società, cui faceva seguito la fatturazione da parte della Società direttamente al sig.
e la consegna dei prodotti. Parte_1
L'opponente ha proseguito la narrazione, esponendo che, con nota del 27.11.2020, la aveva comunicato al sig. il recesso dal summenzionato CP_1 CP_1 PT contratto di agenzia con effetto dal 1° gennaio 2021, senza erogare l'indennità di fine rapporto, opponendo un illegittimo ostruzionismo alla redazione dell'inventario da parte del sig. dei beni giacenti nel suo conto deposito ed impedendo la restituzione
PT degli stessi. In particolare, con pec del 19.05.2021 la J&J aveva trasmesso un elenco di materiale che risultava ancora in carico al sig. , invitando lo stesso “a prendere
PT contatti con il dott. per l'effettuazione dell'inventario. In pari data il Persona_4 sig. aveva comunicato che avrebbe immediatamente attivato le procedure di
PT controllo sul file inviatogli. In data 24.05.2021 il sig. recatosi presso la
PT [...] era stato informato che alcuni incaricati della Controparte_2 Controparte_1 avevano dato disposizioni alla Casa di cura di inibire al sig. l'accesso ai beni
PT da lui lasciati a suo tempo in deposito, e che detto deposito era passato sotto la competenza di altri soggetti. Con pec del 25.05.2021 il sig. , per il tramite del
PT proprio difensore, aveva chiesto chiarimenti alla di Controparte_2 quanto accaduto, senza ricevere alcun riscontro. Esaminando il file trasmesso dalla pagina 6 di 9 Società, l'opponente aveva scoperto che della merce caricata sul suo conto deposito era stata già venduta dalla Società, ma non fatturata;
la circostanza era stata contestata con pec del 6.6.2021. Nella medesima data il sig. aveva comunicato di trovarsi PT costretto a sospendere l'inventario temporaneamente e comunque fino alla trasmissione da parte della di un nuovo file aggiornato, poiché aveva scoperto Controparte_1 che erano stati caricati anche prodotti da lui acquistati. In data 7.6.2021 il sig. PT aveva comunicato al dott. indicato dalla Società quale referente per l'inventario, Per_4 alcuni lotti pronti per la restituzione, chiedendo di provvedere al ritiro tramite corriere, secondo gli usi intercorsi tra le parti. Analoga richiesta era stata tramessa il 17.06.2021 in relazione ad altra merce. In questa ultima nota il sig. aveva trasmesso anche PT un elenco di codici e lotti che non erano compresi nel file inviato dalla società, comunicando che gli stessi erano disponibili per il ritiro. Ha precisato che gli usi intercorsi tra le parti prevedevano che la società provvedesse, tramite corriere, al ritiro della merce. Tuttavia, né il dott. né altri responsabili della società avevano dato Per_4 seguito alle richieste inoltrate dal sig. . Solo con pec del 16.12.2022, infine, la PT
, si era riconosciuta debitrice dell'agente dell'importo Controparte_1 di € 32.661,04 a titolo di competenze e indennità di fine rapporto, comunicando, tuttavia, che avrebbe provveduto al pagamento solo quando il sig. avesse PT corrisposto il costo del materiale asseritamente in deposito, per un importo di Euro 143.593,61. Aveva poi agito in via monitoria per la complessiva somma di € 163.955,86 sostenendo di aver effettuato, fra il novembre 2020 ed il dicembre 2022, diverse forniture di prodotti medici in favore della ditta del signor , senza, tuttavia, PT precisare di aver ricevuto da parte di quest'ultima il pagamento dei corrispettivi e senza menzione del rapporto di agenzia inter partes e del controcredito del sig. , pari PT ad € 32.661,04.
Con particolare riferimento all'eccepita incompetenza del giudice adito, l'opponente ha sostenuto che la materia, ai sensi dell'art. 413 c.p.c, era rimessa in via esclusiva ed inderogabile al Giudice del Lavoro nella cui circoscrizione si trovava il domicilio dell'agente, vale a dire, il Giudice del lavoro di Palermo, essendo nulle le clausole derogative della competenza territoriale. Ha aggiunto che la circostanza che alcune delle fatture utilizzate da controparte per l'emissione del provvedimento monitorio opposto, segnatamente la n. 22277202 e la n. 22278596, recassero data successiva alla cessazione del summenzionato contratto di agenzia non era rilevante in senso contrario, in quanto le fatture si riferivano a materiale presuntivamente giacente in deposito presso il magazzino dell'agente all'atto della cessazione del rapporto di agenzia, come confermato dalla stessa produzione avversaria alle pag. 19 e 33 dell'allegato 1, dove, dopo l'intestazione delle relative fatture, il numero d'ordine cliente riportava la dicitura
“FU CHIUSURA DEPOSITO” – documento di trasporto: 0. 1.2.
In sostanza, ad avviso della parte opponente, le pretese azionate reciprocamente nel presente giudizio, ovvero quella al pagamento della fornitura azionata in via monitoria ed il controcredito opposto in compensazione per le indennità di fine rapporto maturate pagina 7 di 9 dal signor , originando dal rapporto di agenzia intercorso fra le parti, fondavano PT la competenza funzionale ed esclusiva del Giudice del Lavoro nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, il quale , nella specie, era domiciliato e risiedeva nel Comune di Capaci, in provincia di Palermo.
Sul punto, la difesa della società ricorrente non si è opposta ad una eventuale translatio iudicii, precisando di non aver fatto riferimento al rapporto di agenzia nel proprio ricorso monitorio perché era stata contestata l'omessa restituzione di merci consegnate durante il rapporto di agenzia, ma la cui mancata restituzione era avvenuta a seguito del recesso dal rapporto di agenzia.
*****
L'eccezione di incompetenza del Tribunale adito è fondata.
E' pacifico, infatti, che le reciproche pretese azionate dalle parti nel presente procedimento originano entrambe dal pregresso rapporto di agenzia e rientrano, dunque, nella competenza per materia del giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 cod. proc. civ..
Ed invero, sebbene la controversia sia stata instaurata per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di agenzia, ha ad oggetto la responsabilità contrattuale collegata al pregresso rapporto e alla regolamentazione di interessi derivante dalla cessazione di esso. In tema di competenza territoriale per le controversie del lavoratore parasubordinato, il foro esclusivo del domicilio del prestatore di lavoro opera anche se il giudizio venga instaurato successivamente alla cessazione del rapporto di collaborazione, non potendosi privare il lavoratore della garanzia che assiste la sua posizione quando egli faccia valere diritti derivanti dal rapporto estinto, talvolta esercitabili proprio a seguito dell'estinzione (Cass. 114/2012).
La fondatezza dell'eccezione di incompetenza impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la regolazione delle spese di lite.
Non essendo state addotte ragioni gravi da giustificare la compensazione, le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente come liquidate in dispositivo ai minimi della tariffa stante la semplicità della questione preliminare trattata.
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice "ad quem") avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione (Cass. n. 15988/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto, stante la sua nullità perché emesso da pagina 8 di 9 Giudice incompetente,
- Rimette la controversia avanti al Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro,
- Condanna la opposta a rifondere l'opponente delle spese di lite liquidandole in euro 7.052,00 oltre spese forf iva e cpa
Velletri, 20/03/2025
Il Giudice
dott. Francesca Aratari
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