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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 17/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1755/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1755/23 R.G. posta in decisione all'udienza del 12/02/2025 e promossa
da
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente Parte_1 domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Laura Roberta Satta, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio degli avv.ti Controparte_1
Federico Luigi Rena e Lorenzo Bonomo, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DEI MINORI AVV. CHIARAVALLI, con ammissione al patrocinio a spese dello Stato
OGGETTO: separazione giudiziale.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, DISATTESA OGNI
CONTRARIA ISTANZA, eccezione e deduzione, così provvedere:
1. DICHIARARE la separazione personale dei coniugi, che vivranno separati nel reciproco rispetto per colpa del marito per gravi violazioni dei doveri nascenti Controparte_1
dal matrimonio;
2. COLLOCARE e affidare i figli minori in via esclusiva alla madre Parte_1
anche per gli atti di straordinaria amministrazione, autorizzando il padre a vedere
[...]
i minori esclusivamente in spazio protetto, mantenendo un monitoraggio esterno dei servizi sociali;
3. PORRE a carico di un assegno mensile provvisorio di Euro 150,00 Controparte_1
per ogni figlio minore o ancora non indipendente economicamente, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di concorso al mantenimento degli stessi, oltre ad eventuali assegni famigliari da lui percepiti, mantenendo la distrazione diretta all'attuale datore di lavoro in favore della madre;
4. PORRE a carico di il versamento del 50% delle spese straordinarie Controparte_1
sostenuto dalla madre per i figli (ludiche, sportive e sanitarie non coperte dal SSN), come da protocollo formulato dalla Corte d'Appello di Milano nel novembre 2017;
5. AUTORIZZARE il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della ricorrente;
6. AUTORIZZARE il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori;
7. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%;
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
autorizzando gli stessi a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto.
[...]
1) Disporre l'affido condiviso di , Persona_1 Persona_2
e ad entrambi i genitori che contribuiranno ad assumere
[...] Controparte_2 le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, all'indirizzo religioso e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli minori.
2) Il padre, che già vede i figli con cadenza settimanale, godrà di un diritto di visita ampliato, anche all'infuori di spazio neutro.
3) Atteso che la madre percepisce integralmente l'assegno unico, il padre contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre un assegno di mantenimento mensile per pagina 2 di 7 ciascuno figlio di euro 125,00, oltre a contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE PER I MINORI:
Voglia il Tribunale Illustrissimo, previa ogni più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, così disporre:
Nel merito, pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni:
Per quanto riguarda i minori:
1) Conferma dell'affidamento all'Ente, con collocamento presso la madre,
2) conferma di ADM presso la casa materna, sia di monitoraggio, sia di sostegno, in ragione della valutazione psicodiagnostica della ricorrente, con il precipuo compiuto di porre in essere ogni intervento utile anche con riguardo al rapporto mamma/figli, sostenendo la signora Pt_1
nello svolgimento delle funzioni educative,
3) mantenere gli incontri, come in essere, del padre con i figli in spazio neutro, sino a che non verranno ristabiliti i rapporti con l'aiuto e la presenza di una persona capace di contenere il signor e con facoltà di sospendere, all'occorrenza, in caso di pregiudizio per i minore, CP_1
anche tali incontri protetti.
Per quanto riguarda il concorso nel mantenimento dei figli, considerato l'assegno unico oggi ricevuto in via integrale dalla ricorrente e la convivenza con il figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, disoccupato, si confida perché venga confermato il diritto della signora Parte_1 quale genitore collocatario dei figli a ricevere il 100% dell'assegno unico, con onere del resistente a corrispondere alla medesima ricorrente un assegno a titolo di concorso nel mantenimento dei figli di €
150,00 per ciascuno di loro, o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rifondere il 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo della Corte di appello di Milano.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale dei coniugi
[...]
è fondata e meritevole di accoglimento. Per_1
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dal resistente limitatamente alla richiesta di pronunzia della separazione dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza;
nel contempo, può accogliersi la richiesta avanzata dalla ricorrente al fine di ottenere la declaratoria di addebito della separazione in capo al marito.
pagina 3 di 7 Nel caso concreto, dalla produzione documentale in atti, con particolare riferimento alla sentenza n.
188 resa dal G.U.P. presso questo Tribunale, divenuta irrevocabile lo scorso aprile, si desume come il convenuto abbia posto in essere ripetute condotte di violenza nei confronti della moglie anche alla presenza dei figli, tali da indurla in uno stato di sudditanza psicologica verso di lui e da provocare nei figli un sentimento di paura.
Al contrario, risulta del tutto indimostrata l'avversa domanda di addebito fondata sui presunti tradimenti della moglie.
Peraltro, secondo la Cassazione (ordinanza n. 27766 del 22 settembre 2022), l'accertamento delle condotte violente esonera il Giudice dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, con il comportamento del coniuge che ne sia vittima, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Pertanto, in caso di violenza (e la Corte ritiene sufficiente un singolo episodio di percosse), deve essere accantonato il principio consolidato in base al quale, per addivenire ad una pronuncia di addebito della separazione, la parte deve dimostrare azioni che costituiscano un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tale da assurgere a causa necessaria e sufficiente a determinare l'irreversibile intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Per quanto concerne i provvedimenti concernenti la prole, devono confermarsi sia l'affidamento dei tre CP_ minori e al Comune di residenza con il loro collocamento presso la madre, sia la Per_3 Per_1
regolamentazione delle visite paterne in spazio neutro anche alla luce del contenuto delle relazioni dei
Servizi Sociali e del parere reso dal Curatore Speciale dei Minori, avv. Barbara Chiaravalli, al cui contenuto si rinvia integralmente.
In effetti, oltre alla condotta tenuta dal padre in costanza di matrimonio, deve considerarsi che i Servizi
Sociali hanno riferito di aver appreso dai figli di condotte inappropriate nei loro confronti anche da parte della ricorrente. quali il viaggio materno in Ecuador in assenza di adeguate informazioni ai figli, i comportamenti denigranti e l'utilizzo di inidonei mezzi di correzione da parte della in Pt_1
particolare, Servizi Sociali hanno relazionato quanto segue:
pagina 4 di 7 I Servizi Sociali dovranno, pertanto, sia predisporre ogni utile percorso di sostegno psicologico atto a sostenere la ripresa dei rapporti tra il padre ed i tre figli minori, sia assicurare l'intervento di un educatore che possa sostenere la madre nella gestione della prole.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici, possono confermarsi le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione, a carico del padre, di un contributo al mantenimento dei tre minori e del maggiorenne dell'importo di € 150 rivalutabili annualmente per ciascuno, oltre il 50% delle Per_4
spese straordinarie secondo le disposizioni della Corte di Appello di Milano, anche tenuto conto della percezione del 100% dell'assegno unico ad opera della ricorrente e della sua scarsa trasparenza nell'esposizione della sua condizione reddituale, essendo emersi movimenti valutari all'estero in ordine ai quali la ha fornito una spiegazione inattendibile e non supportata da adeguati elementi di Pt_1 riscontro, nonché versamenti del sotto forma di assegno unico (€ 1000) e di contributi al CP_1 mantenimento per € 300 mensili in contanti prima dell'udienza di comparizione del 21/06/2023, taciuti nel ricorso dall'attrice, la quale, anzi, lamentava di non aver ricevuto alcuna somma dal marito (punto
19 dell'atto introduttivo), senza contare i plurimi solleciti del Giudice delegato in funzione dell'integrazione dei documenti concernenti la sua situazione economica.
In considerazione, della soccombenza del resistente con particolare riferimento alla domanda di addebito, deve condannarsi lo stesso al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente nella liquidazione effettuata in dispositivo, con il versamento diretto in favore dell'Erario a condizione della sua definitiva ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ma senza la dimidiazione di legge dei compensi alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle pagina 5 di 7 dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello
Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. sez. II, sentenza n.
19 del 3 gennaio 2020).
Deve, infine, porsi a carico solidale delle parti il compenso del Curatore Speciale dei Minori nella quantificazione operata in dispositivo, con il versamento diretto in favore dell'Erario a condizione della definitiva ammissione dei minori al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ma senza la dimidiazione di legge dei compensi per le motivazioni già esposte, atteso che la nomina è stata resa necessaria dalla condotta conflittuale di entrambi i genitori.
Deve, infine, aprirsi la vigilanza sui minori (nata l'[...]), (nato Persona_1 Persona_5
il 28/06/2011) e (07/09/2013), disponendo che i Servizi Sociali del Comune di Turbigo Persona_6
provvedano a relazionare al Giudice Tutelare ogni sei mesi (prima relazione entro il 31/08/2025).
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Pronuncia la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito;
Parte_2
CP_ 2) Affida i minori e al Comune di Turbigo per le scelte scolastiche, sanitarie e Per_3 Per_1 relative al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, mantenendone il collocamento presso la madre, con facoltà per il padre di incontrarli secondo modalità protette disciplinate dai Servizi Sociali, cui incomberà, altresì, il compito di apprestare gli interventi indicati in motivazione;
3) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla controparte un assegno periodico complessivo di
€ 600 rivalutabile annualmente, a titolo di contributo al mantenimento dei quattro figli, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni della Corte di Appello di Milano, con il versamento diretto a mani della da parte del datore di lavoro del convenuto;
Pt_1
4) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
5) Condanna il convenuto a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di € 3.000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge, con il versamento diretto in favore dell'Erario a condizione della definitiva ammissione dell'attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
pagina 6 di 7 6) Pone a carico solidale delle parti il compenso del Curatore Speciale nell'importo di € 1.500, oltre gli accessori di legge, con il versamento diretto in favore dell'Erario a condizione della definitiva ammissione dei minori al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
7) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
8) Dispone l'apertura di una procedura di vigilanza sui tre minori secondo le modalità indicate in motivazione.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 14/02/2025
Il Presidente Estensore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1755/23 R.G. posta in decisione all'udienza del 12/02/2025 e promossa
da
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente Parte_1 domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Laura Roberta Satta, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio degli avv.ti Controparte_1
Federico Luigi Rena e Lorenzo Bonomo, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DEI MINORI AVV. CHIARAVALLI, con ammissione al patrocinio a spese dello Stato
OGGETTO: separazione giudiziale.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, DISATTESA OGNI
CONTRARIA ISTANZA, eccezione e deduzione, così provvedere:
1. DICHIARARE la separazione personale dei coniugi, che vivranno separati nel reciproco rispetto per colpa del marito per gravi violazioni dei doveri nascenti Controparte_1
dal matrimonio;
2. COLLOCARE e affidare i figli minori in via esclusiva alla madre Parte_1
anche per gli atti di straordinaria amministrazione, autorizzando il padre a vedere
[...]
i minori esclusivamente in spazio protetto, mantenendo un monitoraggio esterno dei servizi sociali;
3. PORRE a carico di un assegno mensile provvisorio di Euro 150,00 Controparte_1
per ogni figlio minore o ancora non indipendente economicamente, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di concorso al mantenimento degli stessi, oltre ad eventuali assegni famigliari da lui percepiti, mantenendo la distrazione diretta all'attuale datore di lavoro in favore della madre;
4. PORRE a carico di il versamento del 50% delle spese straordinarie Controparte_1
sostenuto dalla madre per i figli (ludiche, sportive e sanitarie non coperte dal SSN), come da protocollo formulato dalla Corte d'Appello di Milano nel novembre 2017;
5. AUTORIZZARE il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della ricorrente;
6. AUTORIZZARE il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori;
7. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%;
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
autorizzando gli stessi a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto.
[...]
1) Disporre l'affido condiviso di , Persona_1 Persona_2
e ad entrambi i genitori che contribuiranno ad assumere
[...] Controparte_2 le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, all'indirizzo religioso e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli minori.
2) Il padre, che già vede i figli con cadenza settimanale, godrà di un diritto di visita ampliato, anche all'infuori di spazio neutro.
3) Atteso che la madre percepisce integralmente l'assegno unico, il padre contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre un assegno di mantenimento mensile per pagina 2 di 7 ciascuno figlio di euro 125,00, oltre a contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE PER I MINORI:
Voglia il Tribunale Illustrissimo, previa ogni più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, così disporre:
Nel merito, pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni:
Per quanto riguarda i minori:
1) Conferma dell'affidamento all'Ente, con collocamento presso la madre,
2) conferma di ADM presso la casa materna, sia di monitoraggio, sia di sostegno, in ragione della valutazione psicodiagnostica della ricorrente, con il precipuo compiuto di porre in essere ogni intervento utile anche con riguardo al rapporto mamma/figli, sostenendo la signora Pt_1
nello svolgimento delle funzioni educative,
3) mantenere gli incontri, come in essere, del padre con i figli in spazio neutro, sino a che non verranno ristabiliti i rapporti con l'aiuto e la presenza di una persona capace di contenere il signor e con facoltà di sospendere, all'occorrenza, in caso di pregiudizio per i minore, CP_1
anche tali incontri protetti.
Per quanto riguarda il concorso nel mantenimento dei figli, considerato l'assegno unico oggi ricevuto in via integrale dalla ricorrente e la convivenza con il figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, disoccupato, si confida perché venga confermato il diritto della signora Parte_1 quale genitore collocatario dei figli a ricevere il 100% dell'assegno unico, con onere del resistente a corrispondere alla medesima ricorrente un assegno a titolo di concorso nel mantenimento dei figli di €
150,00 per ciascuno di loro, o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rifondere il 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo della Corte di appello di Milano.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale dei coniugi
[...]
è fondata e meritevole di accoglimento. Per_1
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dal resistente limitatamente alla richiesta di pronunzia della separazione dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza;
nel contempo, può accogliersi la richiesta avanzata dalla ricorrente al fine di ottenere la declaratoria di addebito della separazione in capo al marito.
pagina 3 di 7 Nel caso concreto, dalla produzione documentale in atti, con particolare riferimento alla sentenza n.
188 resa dal G.U.P. presso questo Tribunale, divenuta irrevocabile lo scorso aprile, si desume come il convenuto abbia posto in essere ripetute condotte di violenza nei confronti della moglie anche alla presenza dei figli, tali da indurla in uno stato di sudditanza psicologica verso di lui e da provocare nei figli un sentimento di paura.
Al contrario, risulta del tutto indimostrata l'avversa domanda di addebito fondata sui presunti tradimenti della moglie.
Peraltro, secondo la Cassazione (ordinanza n. 27766 del 22 settembre 2022), l'accertamento delle condotte violente esonera il Giudice dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, con il comportamento del coniuge che ne sia vittima, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Pertanto, in caso di violenza (e la Corte ritiene sufficiente un singolo episodio di percosse), deve essere accantonato il principio consolidato in base al quale, per addivenire ad una pronuncia di addebito della separazione, la parte deve dimostrare azioni che costituiscano un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tale da assurgere a causa necessaria e sufficiente a determinare l'irreversibile intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Per quanto concerne i provvedimenti concernenti la prole, devono confermarsi sia l'affidamento dei tre CP_ minori e al Comune di residenza con il loro collocamento presso la madre, sia la Per_3 Per_1
regolamentazione delle visite paterne in spazio neutro anche alla luce del contenuto delle relazioni dei
Servizi Sociali e del parere reso dal Curatore Speciale dei Minori, avv. Barbara Chiaravalli, al cui contenuto si rinvia integralmente.
In effetti, oltre alla condotta tenuta dal padre in costanza di matrimonio, deve considerarsi che i Servizi
Sociali hanno riferito di aver appreso dai figli di condotte inappropriate nei loro confronti anche da parte della ricorrente. quali il viaggio materno in Ecuador in assenza di adeguate informazioni ai figli, i comportamenti denigranti e l'utilizzo di inidonei mezzi di correzione da parte della in Pt_1
particolare, Servizi Sociali hanno relazionato quanto segue:
pagina 4 di 7 I Servizi Sociali dovranno, pertanto, sia predisporre ogni utile percorso di sostegno psicologico atto a sostenere la ripresa dei rapporti tra il padre ed i tre figli minori, sia assicurare l'intervento di un educatore che possa sostenere la madre nella gestione della prole.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici, possono confermarsi le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione, a carico del padre, di un contributo al mantenimento dei tre minori e del maggiorenne dell'importo di € 150 rivalutabili annualmente per ciascuno, oltre il 50% delle Per_4
spese straordinarie secondo le disposizioni della Corte di Appello di Milano, anche tenuto conto della percezione del 100% dell'assegno unico ad opera della ricorrente e della sua scarsa trasparenza nell'esposizione della sua condizione reddituale, essendo emersi movimenti valutari all'estero in ordine ai quali la ha fornito una spiegazione inattendibile e non supportata da adeguati elementi di Pt_1 riscontro, nonché versamenti del sotto forma di assegno unico (€ 1000) e di contributi al CP_1 mantenimento per € 300 mensili in contanti prima dell'udienza di comparizione del 21/06/2023, taciuti nel ricorso dall'attrice, la quale, anzi, lamentava di non aver ricevuto alcuna somma dal marito (punto
19 dell'atto introduttivo), senza contare i plurimi solleciti del Giudice delegato in funzione dell'integrazione dei documenti concernenti la sua situazione economica.
In considerazione, della soccombenza del resistente con particolare riferimento alla domanda di addebito, deve condannarsi lo stesso al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente nella liquidazione effettuata in dispositivo, con il versamento diretto in favore dell'Erario a condizione della sua definitiva ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ma senza la dimidiazione di legge dei compensi alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle pagina 5 di 7 dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello
Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. sez. II, sentenza n.
19 del 3 gennaio 2020).
Deve, infine, porsi a carico solidale delle parti il compenso del Curatore Speciale dei Minori nella quantificazione operata in dispositivo, con il versamento diretto in favore dell'Erario a condizione della definitiva ammissione dei minori al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ma senza la dimidiazione di legge dei compensi per le motivazioni già esposte, atteso che la nomina è stata resa necessaria dalla condotta conflittuale di entrambi i genitori.
Deve, infine, aprirsi la vigilanza sui minori (nata l'[...]), (nato Persona_1 Persona_5
il 28/06/2011) e (07/09/2013), disponendo che i Servizi Sociali del Comune di Turbigo Persona_6
provvedano a relazionare al Giudice Tutelare ogni sei mesi (prima relazione entro il 31/08/2025).
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Pronuncia la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito;
Parte_2
CP_ 2) Affida i minori e al Comune di Turbigo per le scelte scolastiche, sanitarie e Per_3 Per_1 relative al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, mantenendone il collocamento presso la madre, con facoltà per il padre di incontrarli secondo modalità protette disciplinate dai Servizi Sociali, cui incomberà, altresì, il compito di apprestare gli interventi indicati in motivazione;
3) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla controparte un assegno periodico complessivo di
€ 600 rivalutabile annualmente, a titolo di contributo al mantenimento dei quattro figli, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni della Corte di Appello di Milano, con il versamento diretto a mani della da parte del datore di lavoro del convenuto;
Pt_1
4) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
5) Condanna il convenuto a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di € 3.000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge, con il versamento diretto in favore dell'Erario a condizione della definitiva ammissione dell'attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
pagina 6 di 7 6) Pone a carico solidale delle parti il compenso del Curatore Speciale nell'importo di € 1.500, oltre gli accessori di legge, con il versamento diretto in favore dell'Erario a condizione della definitiva ammissione dei minori al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
7) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
8) Dispone l'apertura di una procedura di vigilanza sui tre minori secondo le modalità indicate in motivazione.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 14/02/2025
Il Presidente Estensore
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