Decreto presidenziale 24 maggio 2024
Decreto presidenziale 2 luglio 2024
Ordinanza cautelare 10 luglio 2024
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 01/08/2025, n. 2816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2816 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02816/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00402/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 402 EL 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da CA EL RG di AT NI e RE AN S.n.c., in persona EL legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Pistone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga, 6;
contro
Comune di Lazzate, in persona EL legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Soncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Regina Margherita 1;
nei confronti
Sessantanove Cafè Sas di D'AM NO & C., in persona EL legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mario AM, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
I. quanto al ricorso introduttivo:
ELl’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico n. 93/2023 EL 18 dicembre 2023 EL Comando Polizia Locale EL Comune di Lazzate, nella parte in cui non concede l''intero suolo richiesto da CA EL RG;
ELl'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico n. 94/2023 EL 29 dicembre 2023 EL Comando Polizia Locale EL Comune di Lazzate rilasciata sulla stessa area a CA 69;
ELla modifica ELle aree da occupare, disposta con atto EL 3 febbraio 2024, prot. 1306/24, e ELle perimetrazioni ELl’area concessa, effettuate con la trasmissione di piantine in data 22 dicembre 2023 e il 28 dicembre 2023, e con gli interventi sul luogo EL 23 gennaio 2024 e EL 26 gennaio 2024;
II. quanto al ricorso ex art. 116, co. 2, c.p.a.:
EL silenzio - rigetto formatosi in data 14 aprile 2024 sull’istanza di accesso formale ex L. n. 241/1990, inviata a mezzo pec in data 15 marzo 2024, protocollata il 16.03.24 n. 3135;
per la declaratoria ELl’obbligo a carico ELl’Amministrazione competente di procedere al rilascio ELla documentazione richiesta;
per la condanna EL Comune di Lazzate al risarcimento dei danni;
III. quanto ai motivi aggiunti:
ELla comunicazione relativa alla "diffida ad adempiere" EL 24 aprile 2024 prot. 4547/2024 EL responsabile ELla Polizia Locale EL Comune di Lazzate, trasmessa via pec in pari data, nonché di ogni atto antecedente, successivo o comunque connesso alla segnalazione EL 16 febbraio 2024 ed alla diffida ad adempiere EL 15 marzo 2024, relative all’occupazione abusiva realizzata in una parte di suolo pubblico ELla piazzetta non concessa ed alle violazioni ELl''autorizzazione n. 94/2023 da parte di CA 69;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio EL Comune di Lazzate e di Sessantanove Cafe' Sas di D'AM NO & C.;
Visti tutti gli atti ELla causa;
Relatore nell'udienza pubblica EL giorno 15 luglio 2025 il dott. Andrea Lipari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente, CA EL RG di AT NI e RE AN s.n.c. (di seguito CA EL RG), esercita attività di somministrazione di alimenti e bevande. Dal marzo 2022, CA EL RG ha svolto la propria attività nei locali di cui all’immobile sito in Lazzate (MB), via Vittorio Emanuele n. 2/4 angolo via San Lorenzo n. 1, in locazione ad uso commerciale.
2. Con autorizzazione n. 28/2022 EL 2.05.22, alla ricorrente è stato concesso di occupare, fino al 30.9.2022, 64 mq. di suolo pubblico, antistante uno dei propri ingressi e le attigue due vetrine, su una c.d. “piazzetta” ivi presente per la rientranza EL fronte ELl’edificio utilizzato su via San Lorenzo in prossimità ELl’incrocio con via Vittorio Emanuele. Tale prima autorizzazione è stata poi prorogata fino al 31.10.2022. In data 24.10.2022, CA EL RG, informata ELla necessità di mantenere una distanza rispetto al muro ELl’edificio sulla sinistra ed al marciapiede a raso, ha chiesto l’occupazione per 60 mq. di suolo pubblico sulla medesima “piazzetta”, fino al 31.12.2023. L’istanza è stata accolta, con autorizzazione EL 26.10.2022, fino al 31.12.2022. Con atto EL 31.1.2023, l’autorizzazione è stata prorogata fino al 31.12.2023.
3. In data 11.11.2023, CA EL RG ha presentato nuova istanza di occupazione sull’area ELla “piazzetta” per 64 mq, per il periodo 1.1.2024-31.12.2024. In data 18.12.23, il Comune di Lazzate ha accolto l’istanza solo parzialmente, con l’autorizzazione n. 93/23, che ha consentito alla Società ricorrente l’occupazione per 32 mq.
4. Con autorizzazione n. 94/2023, il Comune di Lazzate ha concesso alla Società “CA Sessantanove s.a.s.” l’occupazione di 32 mq sulla medesima “piazzetta” oggetto ELla richiesta di CA EL RG.
5. Con atto EL 3.02.24, prot. 1306/23, il Comando Polizia Locale di Lazzate ha modificato le due concessioni, rideterminando l’area da occupare in 21,78 mq per ciascuna.
6. Con ricorso ritualmente notificato, CA EL RG ha impugnato: i) l’autorizzazione d'occupazione di suolo pubblico n. 93/2023 EL 18 dicembre 2023 EL Comando Polizia Locale EL Comune di Lazzate, nella parte in cui non le concede l’intero suolo richiesto; ii) l’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico n. 94/2023 EL 29 dicembre 2023 EL Comando Polizia Locale EL Comune di Lazzate rilasciata sulla stessa area a CA 69; iii) la modifica ELle aree da occupare, disposta con atto EL 3 febbraio 2024, prot.1306/24, e ELle perimetrazioni ELl’area concessa, effettuate con la trasmissione di piantine in data 22 dicembre 2023 e il 28 dicembre 2023, e con gli interventi sul luogo EL 23 gennaio 2024 e EL 26 gennaio 2024. Ha chiesto, altresì, il risarcimento EL danno.
Il tutto sulla base di quattro motivi:
“ Sull’illegittimità, in parte qua, ELl’autorizzazione d'occupazione di suolo pubblico n. 93/2023 EL 18/12/2023 per parziale accoglimento ELla richiesta di CA EL RG (…)
1) Violazione ELl’art. 14 Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione ELla relativa tassa EL Comune di Lazzate – Violazione e/o falsa applicazione ELl’art. 3 L. n. 241/1990 per carenza assoluta di motivazione - Carenza assoluta d’istruttoria e travisamento dei fatti - Eccesso di potere per ingiustizia ;
2) Violazione degli artt. 14 e 15 Regolamento TOSAP - Errata individuazione ELl’area concessa - Violazione e/o falsa applicazione ELl’art. 3 L. n. 241/1990 per carenza di istruttoria e di motivazione – Violazione ELl’art. 7 L. n. 241/1990 - Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. per irragionevolezza e illogicità ELla concessione rilasciata - Eccesso di potere per ingiustizia manifesta ;
“ Sull’illegittimità ELla rettifica EL 3.02.24, prot. 1306/24(…).
3) Violazione ELl’art. 7 L. n. 241/1990 e ELl’art. 32 Regolamento TOSAP - Eccesso di potere sotto il profilo ELl’eccesso di discrezionalità e ELl’erroneità ELla motivazione - Sviamento di potere - Perplessità - Irragionevolezza - Travisamento in fatto e in diritto - Violazione EL dovere di legittimità ELl’azione amministrativa e di leale collaborazione con i privati di cui all’art. 1, commi 1, 2 e 2bis, L. n. 241/1990 - Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità amministrativa di cui agli artt. 2, 3 e 97 Cost.”
“Sull’illegittimo modo di procedere EL Comune nell’adottare gli atti impugnati e gli altri atti assunti nel corso dei rispettivi procedimenti amministrativi
4) Eccesso di potere sotto il profilo ELlo sviamento di potere, ELl’abuso di discrezionalità e ELl’abuso di potere - Perplessità - Irragionevolezza - Travisamento in fatto ed in diritto e difetto di motivazione - Violazione EL dovere di legittimità ELl’azione amministrativa e di leale collaborazione con i privati di cui all’art. 1, commi 1, 2 e 2bis, L. n. 241/1990 - Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità amministrativa di cui agli artt. 2, 3 e 97 Cost. - Irragionevolezza - Disparità di trattamento - Ingiustizia grave e manifesta - Violazione EL principio di proporzionalità.
7. Con ricorso ex art. 116, co. 2, c.p.a., CA EL RG ha domandato: i) l’annullamento EL silenzio - rigetto formatosi in data 14 aprile 2024 sull’istanza di accesso formale ex L. n. 241/1990, inviata a mezzo pec in data 15 marzo 2024, protocollata il 16 marzo 2024 n. 3135; ii) la declaratoria ELl’obbligo a carico ELl’Amministrazione competente di procedere al rilascio ELla documentazione richiesta; iii) la condanna EL Comune di Lazzate al risarcimento dei danni.
8. Infine, con ricorso per motivi aggiunti, CA EL RG ha impugnato, con istanza di misure cautelari, la comunicazione relativa alla "diffida ad adempiere" EL 24 aprile 2024 prot. 4547/2024 EL responsabile ELla Polizia Locale EL Comune di Lazzate, trasmessa via pec in pari data, nonché ogni atto antecedente, successivo o comunque connesso alla segnalazione EL 16 febbraio 2024 ed alla diffida ad adempiere EL 15 marzo 2024, relative all'occupazione abusiva realizzata in una parte di suolo pubblico ELla piazzetta non concessa ed alle violazioni ELl'autorizzazione n. 94/2023 da parte di CA 69; in subordine, ha chiesto l’accertamento ELl’inerzia EL Comune di Lazzate sulla diffida EL 15.03.24, e, per l’effetto per l’accertamento ELl’obbligo di provvedere ai sensi degli artt. 31, c. 3, e 117 c.p.a.
9. Si sono costituiti sia il Comune di Lazzate, sia la controinteressata CA 69, per resistere ai ricorsi.
10. Con ordinanza n. 703/2024, la Sezione ha respinto la domanda cautelare per insussistenza EL periculum .
11. In vista ELl’udienza pubblica, tutte le parti hanno depositato memorie e documenti, e la parte ricorrente e l’Amministrazione resistente anche memorie di replica.
12. Nella memoria di merito, parte ricorrente ha eccepito l’inesistenza, o comunque la nullità, ELle procure rilasciate al legale EL Comune resistente, in quanto le stesse non farebbero riferimento ad alcuna determina comunale di conferimento ELl’incarico, e in ragione ELla mancanza di riferimenti alla lite per la quale le stesse sono state conferite.
13. All’udienza pubblica EL 15.7.2025, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
14. Preliminarmente, il Collegio ritiene di rigettare l’eccezione di difetto di ius postulandi in capo al difensore ELl’amministrazione resistente.
Invero, risultano in atti le copie informatiche ELla procura alle liti rilasciata in originale cartaceo per il ricorso introduttivo, e di quella rilasciata per il ricorso ex art. 116, co. 2, c.p.a., entrambe munite di attestazione di conformità all’originale sottoscritta digitalmente dal difensore. Le procure, recanti il numero di r.g. EL giudizio (e quindi senz’altro da considerarsi speciali) sono state rilasciate dal Sindaco di Lazzate – ossia dall’organo a tanto competente a norma ELl’art. 50, comma 2, EL d.lgs. n. 267/2000 (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 26.3.2013, n. 1700; Cass. civ., sez. I, n. 13016/2014; sez. VI, n. 5802/2016; sez. trib., n. 4583/2019). L’efficacia esterna di tali atti ai fini ELl’esercizio ELlo ius postulandi non può reputarsi vanificata dal dedotto vizio afferente al rapporto interno di mandato tra parte e difensore ( ex multis , T.A.R. Salerno, sez. II, 13.1.2020, n. 56 e le pronunce ivi citate).
15. Tanto premesso, il Collegio reputa che il ricorso introduttivo, il ricorso incidentale ex art. 116, co. 2, c.p.a. e il ricorso per motivi aggiunti siano in parte improcedibili e in parte da respingere.
16. Deve in primo luogo evidenziarsi che, secondo quanto rappresentato nella memoria EL 13.6.2025, CA EL RG ha chiuso, nelle more EL giudizio, l’attività nel Comune di Lazzate, per proseguirla nel Comune di Saronno, in via Giuseppe Verdi n. 18.
Pertanto, le domande di annullamento contenute nel ricorso introduttivo, e quelle di annullamento e di accertamento contenute nell’atto di motivi aggiunti devono essere dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. È evidente, infatti, che la ricorrente non potrebbe ottenere alcuna utilità dall’eventuale accoglimento ELle suddette domande, relative all’occupazione di suolo pubblico antistante uno degli ingressi ELla precedente sede di esercizio ELla propria attività.
17. Parimenti, devono essere dichiarate improcedibili la domanda di annullamento e quella di accertamento formulate nel ricorso ex art. 116, co. 2, c.p.a., in quanto la richiesta di accesso è evidentemente correlata all’interesse ELla ricorrente all’ampliamento ELla propria concessione di suolo pubblico dinanzi alla precedente sede ELl’attività. Del resto, con la memoria depositata in vista EL merito, CA EL RG non ha prospettato elementi volti a radicare la persistenza ELl’interesse al riscontro sull’istanza di accesso a seguito ELlo spostamento ELl’attività, limitandosi ad evidenziare i danni da ritardo che sarebbero stati provocati dalla (asserita) mancata risposta EL Comune.
18. Le domande risarcitorie formulate nel ricorso introduttivo, in quello incidentale ex art. 116, co. 2, c.p.a. e in quello per motivi aggiunti, invece, si rivelano infondate sul fronte ELl’allegata ingiustizia EL danno giuridico dedotto in giudizio, non avendo parte ricorrente, in particolare, dimostrato la spettanza EL bene ELla vita rivendicato.
19. Giova al riguardo rammentare che l’Adunanza plenaria ha affermato che la responsabilità in cui incorre l’Amministrazione per l’esercizio ELle funzioni pubbliche è inquadrabile nella responsabilità da fatto illecito (Ad. plen. 23 aprile 2021 n. 7).
I requisiti ELla responsabilità da fatto illecito sono la presenza di una condotta imputabile, il danno ingiusto, il nesso di causalità e l’elemento soggettivo.
Il requisito ELl’ingiustizia EL danno, come affermato dall’Adunanza Plenaria, “ implica che il risarcimento potrà essere riconosciuto se l’esercizio illegittimo EL potere amministrativo abbia leso un bene ELla vita EL privato, che quest’ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi e pretensivi ” (Ad. Plen. 23 aprile 2021 n. 7).
La decisione sulla domanda risarcitoria quindi “ dipende dalla decisione in ordine alla spettanza EL bene ELla vita ” (Ad. plen. 23 aprile 2021 n. 7). Ciò in quanto l’ingiustizia EL danno che fonda la responsabilità ELl’Amministrazione per lesione di interessi legittimi si correla alla dimensione sostanzialistica di questi ultimi, quali interessi correlati a un bene ELla vita coinvolto nell’esercizio ELla funzione pubblica, e comunque a una situazione soggettiva sostanziale facente parte ELla sfera giuridica di cui il soggetto è titolare.
Ne deriva che, anche nell’impostazione giurisprudenziale più recente, non basta allegare l’illegittimità dei provvedimenti per superare lo scrutinio EL requisito (ELla fattispecie risarcitoria) ELl’ingiustizia EL danno, specie allorquando l’illegittimità si fonda su meri difetti motivazionali o inadempienze procedurali (cfr. in tal senso, ex multis , C.G.A.R.S. n. 1050 EL 2022).
Ne consegue quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza EL bene ELla vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, EL bene che ha perduto od al quale anela, e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l’equivalente economico (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 21.8.2024, n. 7195; Consiglio di Stato, Sezione II, 7 gennaio 2022, n. 106).
Ai fini EL risarcimento EL danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo- come nel caso di specie, in cui la società ricorrente aspira(va) ad un atto ampliativo- l’accoglimento è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, con accertamento in termini di certezza o probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento richiesto sarebbe stato rilasciato in assenza ELl’agire illegittimo ELla pubblica amministrazione. Si tratta di onere che grava sul ricorrente in quanto attiene alla prova degli elementi costitutivi ELla domanda azionata in giudizio, trovando piena applicazione il criterio di riparto di cui all’art. 2697 c.c. ed il principio dispositivo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 11.7.2025, n. 5263).
20. Orbene, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, le censure e le prospettazioni di parte attrice non siano idonee a provare la c.d. spettanza EL bene ELla vita, ossia a dimostrare che, in assenza ELle denunciate illegittimità degli atti impugnati, la ricorrente avrebbe ottenuto la concessione per l’occupazione di suolo pubblico nei termini richiesti.
21. CA EL RG ha censurato il parziale diniego all’istanza di concessione per l’occupazione di 64 mq di suolo pubblico, e la contestuale concessione per l’occupazione di 32 mq di suolo pubblico a beneficio ELla controinteressata CA 69 (atti poi rettificati con la riduzione, per entrambe le ditte, ELla superficie occupabile), anzitutto deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti impugnati (primo motivo EL ricorso introduttivo).
Al riguardo, si rileva che l’eventuale sussistenza di vizi formali EL provvedimento, nei quali rientrano il difetto di istruttoria o di motivazione (Cons. Stato, Sez. II, 9.5.2025, n. 3970), non è idonea a fondare il rimedio risarcitorio, essendo comunque necessario l’accertamento sulla spettanza EL bene ELla vita coinvolto nel provvedimento oggetto di impugnazione (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 13 gennaio 2023, n.449; Sez., III, 12 febbraio 2024, n. 1363).
Considerazioni analoghe valgono per il terzo motivo EL ricorso introduttivo, con cui si lamenta che la modifica ELle concessioni adottata il 3.02.23, oltre a contenere molteplici errori materiali, sarebbe stata adottata senza alcuna comunicazione di avvio EL procedimento ai sensi ELl’art. 7 L. n. 241/1990.
Con riferimento alla mancata comunicazione di avvio EL procedimento, giova altresì evidenziare che parte ricorrente non ha allegato né dimostrato gli elementi che, se avesse avuto la possibilità di partecipare, avrebbe potuto sottoporre all’Amministrazione, e che avrebbero potuto condurla a una diversa determinazione da quella che invece ha assunto; ne discende, anche sotto questo profilo, l’irrilevanza ELla violazione procedimentale dedotta (cfr. sul punto, Cons. Stato, Sez. VI, 23.10.2023, n. 9143).
22. Sul piano sostanziale, parte ricorrente ha in primo luogo dedotto che l’art. 14 EL Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche imporrebbe di dare preferenza, in caso di più richieste di occupazione di suolo pubblico, all’esercizio commerciale antistante lo spazio chiesto in concessione, ovvero – nel caso di specie - quello di CA EL RG.
Al riguardo, è sufficiente osservare che la ditta ricorrente fa riferimento ad un Regolamento integrato, da ultimo, con ELiberazione EL Consiglio Comunale n°8 EL 22.03.2007; diversamente, il Regolamento Comunale per l’applicazione EL canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria adottato con ELiberazione EL Consiglio Comunale n. 7 EL 10/03/2021, depositato dal Comune resistente, e ratione temporis applicabile, non contiene riferimenti al carattere “antistante” degli esercizi commerciali.
In ogni caso, l’art. 14 EL Regolamento richiamato dalla ricorrente non prevede una generica preferenza per gli esercizi commerciali antistanti lo spazio chiesto in concessione, bensì, più specificamente, che “ è data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione ELlo spazio antistante i negozi stessi per l’esposizione ELla loro merce ”.
Pertanto, il criterio di preferenza invocato da parte attrice, che non intendeva esporre merci ma esercitare la propria attività di somministrazione di cibo e bevande, non risulta pertinente.
23. Con riferimento alla mancata comunicazione a CA EL RG ELl’avvio EL procedimento sulla richiesta di concessione formulata da CA 69 (secondo motivo EL ricorso introduttivo), deve rilevarsi che si tratta di un vizio formale, per il quale valgono le considerazioni supra svolte in relazione alla necessità di dimostrare la spettanza EL bene ELla vita coinvolto nel provvedimento oggetto di impugnazione.
In ogni caso, nell’interpretazione ELl’art. 7 ELla l. 7 agosto 1990 n. 241, la giurisprudenza ha sottolineato come la comunicazione di inizio EL procedimento sia dovuta, “ come dice la norma, soltanto a coloro rispetto ai quali il provvedimento finale produce effetti diretti, intesi come ampliamento o restrizione rilevante in termini giuridici ELla propria sfera, e non come effetto di mero fatto; allo stesso modo, il ‘pregiudizio’ considerato dalla seconda parte ELla norma, prima ancora che si ponga la questione ELla possibilità di individuare gli interessati, deve essere un pregiudizio giuridicamente rilevante e in qualche misura certo, non soltanto ipotetico ed eventuale, come affermato, sempre fra le molte, da C.d.S. sez. IV 22 settembre 2014 n. 4728 e 13 luglio 1998 n. 1088 ” (Cons. Stato, VI, 15.10.2019, n. 7017). Si tratta di un avviso che si correla alla funzione ELla comunicazione, che, in quanto finalizzata all’instaurazione di un contraddittorio endo-procedimentale, mal tollera un suo inquadramento estraneo alla sfera, strettamente intesa, di interesse giuridico EL soggetto che la riceve, ciò che renderebbe inconciliabile “ la partecipazione degli amministrati con l’esigenza di celerità e non aggravamento EL procedimento amministrativo, valori che ricevono entrambi tutela costituzionale come aspetti EL principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. ” (così Cons. Stato, VI, n. 7017/2019, cit., richiamata da Cons. Stato, Sez. V, 29.9.2020, n. 5723).
Orbene, nel caso di specie, atteso che la concessione a favore di CA EL RG era destinata a scadere il 31.12.2023, deve seriamente dubitarsi che l’istanza formulata da CA 69 potesse produrre effetti diretti nei confronti ELla ditta ricorrente, o potesse dirsi causa – in capo a quest’ultima – di uno specifico pregiudizio giuridicamente rilevante.
24. Parte ricorrente ha altresì dedotto, con il quarto motivo EL ricorso introduttivo, che il Comune di Lazzate, anziché valutare le diverse e rispettive domande presentate dai due bar, quella presentata il 16.10.2023 dal CA 69, e quella protocollata in data 11.11.2023 da CA EL RG, avrebbe, “ senza alcuna considerazione ELl’interesse generale per cui le è attribuito il potere di concedere il suolo pubblico ad un uso privato, posto in essere un’attività volta a condizionare la volontà dei richiedenti per attuare un assetto degli interessi privati sul bene pubblico in questione in totale spregio degli interessi pubblici sottesi, senza seguire le specifiche norme dallo stesso previste nel Regolamento TOSAP, ed anche snaturando e dilatando le relative procedure ”.
Segnatamente, la ricorrente lamenta che l’Amministrazione comunale, ricevuta l’istanza da parte di CA 69 volta a ottenere un’occupazione temporanea EL suolo pubblico antistante il locale, ha informalmente riscontrato la stessa solo dopo la presentazione ELl’istanza di rinnovo ELla concessione da parte di CA EL RG, comunicando a CA 69 di dover denegare e di proporre “ in alternativa ” allo stesso “ di richiedere l’occupazione di metà ELla piazzetta antistante il CA EL RG ”. Il potere pubblico sarebbe poi stato esercitato in disparità di trattamento nella misura in cui si è ritenuto che CA EL RG e CA 69 si trovassero in una situazione simile; al contrario, lo stato dei luoghi evidenzierebbe la diversità ELle posizioni tra i due bar; inoltre, solo il CA EL RG avrebbe vantato una situazione di radicamento ELla propria attività sulla piazzetta, per esserne concessionaria sin dall’apertura con il rilascio di quattro titoli concessori; tuttavia, nell’agire ELl’Amministrazione non trasparirebbe nessuna considerazione di tale posizione di “ affidamento consolidato ”.
Sul punto, il Collegio osserva che non appare illegittima, e quindi non iure , la scelta EL Comune di indicare alla società controinteressata, a seguito ELl’istanza di quest’ultima avente ad oggetto l’occupazione di suolo pubblico, una alternativa percorribile per il perseguimento EL medesimo interesse economico e commerciale.
Ciò in ossequio al principio di leale collaborazione tra amministrazione e privato, corollario EL più generale principio EL giusto procedimento (cfr. art. 1, co. 2 bis, ELla l. 7 agosto 1990 n. 241).
Nella condotta EL Comune, quindi, non si ravvisano gli estremi di un uso distorto o abusivo EL potere allo stesso attribuito nell’esame ELle istanze ad esso pervenute.
Giova per altro osservare che, al momento ELla presentazione ELle istanze di occupazione di suolo pubblico sfociate nei provvedimenti impugnati, CA EL RG non vantava una aspettativa giuridicamente tutelata al rinnovo ELla concessione nei termini precedentemente accordati; di talché la scelta ELl’Amministrazione resistente di contemperare gli interessi privati coinvolti concedendo alle due società istanti di occupare metà ELla “piazzetta” oggetto ELl’istanza di concessione non appare violativa di alcun affidamento giuridicamente rilevante in capo alla ricorrente.
Invero, per consolidata giurisprudenza, “ una volta intervenuta la scadenza naturale ELla concessione per l’occupazione di suolo pubblico, non sussiste alcun diritto d’insistenza in capo al concessionario, né alcuna aspettativa a ottenerne il rinnovo, ma una mera facoltà per l’Amministrazione di disporre, su istanza ELl’interessato, detto rinnovo, che può essere denegato allorquando ricorrano oggettive ragioni di pubblico interesse; il concessionario di un bene pubblico comunale non è, infatti, titolare di alcuna aspettativa al rinnovo EL rapporto e il relativo diniego, nei limiti ELla ragionevolezza ELl’agire amministrativo, è parificabile al rigetto di un’ordinaria istanza di rilascio, con conseguente facoltà ELl’ente locale di non consentire l’occupazione EL suolo pubblico che si intenda riservare a una destinazione più adeguata ed idonea alle caratteristiche EL bene e alla realizzazione degli interessi generali (cfr. per tutte TAR Palermo n. 814/2022; Consiglio di Stato, sez. V, 22 aprile 2020, n. 2552) ” (T.A.R. Sicilia, Catania, 25.6.2024, Sez. III, n. 2317; conforme, ex multis , T.A.R. Marche, Sez. II, 9.4.2024, n. 354).
A ciò si aggiunga che, in materia di rilascio di autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico, l’Amministrazione, in quanto titolare EL potere di programmazione ELl’assetto EL territorio, nell’esercizio ELla sua discrezionalità finalizzata ad assicurare un uso razionale EL suolo, è tenuta ad operare preventivamente un corretto bilanciamento degli interessi coinvolti pubblici e privati, dal momento che l’esercizio EL commercio al dettaglio su suolo pubblico comporta un utilizzo permanente, a fini privati, di spazi pubblici che vengono sottratti all’uso comune. Tenuto conto ELla pluralità di interessi pubblici e privati coinvolti, l’Amministrazione, nell’esercizio EL potere, è tenuta a valutare ogni eventuale modalità alternativa, e forma di contemperamento ritenuta, di volta in volta, opportuna dal punto di vista viabilistico, urbanistico e architettonico (T.A.R. Marche, Sez. II, 9.4.2024, n. 354).
Ne consegue l’insussistenza, anche sotto i suesposti profili, ELl’elemento (oggettivo) ELla fattispecie aquiliana costituito dalla c.d. ingiustizia EL danno (che, per qualificarsi come ingiusto, dev’essere prodotto, al contempo, non iure e altresì contra ius : cfr., ex multis , C.G.A.R.S., 29.7.2024, n. 598).
25. Non militano a favore ELl’ingiustizia dei danni asseritamente subiti neppure le censure, articolate con motivi aggiunti (primo, secondo e terzo motivo) che si appuntano sulla segnalazione EL 16.02.24 con la quale CA EL RG ha chiesto, in merito alle piante installate dal sig. D’AM in data 15.02.24 un intervento ai sensi degli artt. 54 e 58 Regolamento TOSAP e ELl’art. 13 L. n. 689/1981, e, in relazione alla mancata occupazione da parte di CA 69 EL suolo concesso con l’autorizzazione n. 94/23 nei trenta giorni previsti dal Regolamento TOSAP, di adottare l’avvio EL procedimento volto alla decadenza previsto dall’art. 35 stesso Regolamento per tale situazione.
È dirimente evidenziare che, quand’anche risultasse l’illegittimità ELla condotta EL Comune nella mancata adozione dei provvedimenti sanzionatori richiesti dalla società ricorrente, quest’ultima non vanterebbe, per le ragioni sopra esposte, una aspettativa giuridicamente tutelata all’espansione ELla concessione nello spazio pubblico occupato da CA 69.
In ogni caso, per un verso le segnalazioni relative alle piante installate avrebbero potuto al più determinare la rimozione ELle stesse, fermo restando che non appare irragionevole la determinazione, espressa dal Comune nella impugnata nota EL 24.4.2024, di ritenere che “ i vasi di piante ornamentali non rappresentano elementi ultronei rispetto alle concessioni, essendo peraltro caratterizzati da facile amovibilità”, e non possono “ritenersi di intralcio alla sicurezza” . Per altro verso, con riguardo alla richiesta di decadenza dalla concessione per mancata occupazione da parte di CA 69 EL suolo concesso, dal Verbale di accertamento ELla Polizia Locale ELl’1.3.2024 (Doc. 8 allegato da parte resistente), dotato di valore fidefacente, risulta che, in data 24.2.2024, lo spazio pubblico fosse in uso.
26. Infine, non valgono a configurare l’esistenza di un danno ingiusto le considerazioni, svolte diffusamente nella memoria depositata dalla ricorrente in vista EL merito, secondo cui CA 69 e CA EL RG non si sarebbero trovate affatto in una similare situazione al momento ELla presentazione ELle rispettive istanze di autorizzazioni di uso di suolo pubblico, non solo per i diversi rispettivi affacci, ma anche per aver la prima richiesto concessione temporanea in linea con le concessioni temporanee di cui aveva beneficiato dall’inizio ELl’apertura per “ periodi temporanei brevi (in concomitanza con le feste comunali programmate) nel periodo estivo 2023 ”, mentre la seconda chiesto un’occupazione permanente in continuità con le precedenti richieste che, pur riscontrate con concessioni temporanee, le hanno consentito, a partire dal 2.05.2022, di occupare continuativamente il suolo ELl’intera piazzetta.
Dette osservazioni non persuadono, in quanto, come sopra rammentato, dopo la scadenza naturale ELla concessione per l’occupazione di suolo pubblico, non sussiste alcun diritto d’insistenza in capo al concessionario, né alcuna aspettativa a ottenerne il rinnovo, tenuto conto anche ELla discrezionalità ELla pubblica amministrazione nel rilascio ELle relative autorizzazioni in considerazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
27. Ciò posto, e conclusivamente, ad avviso EL Collegio non è stato dimostrato che le determinazioni comunali impugnate abbiano cagionato un danno qualificabile come ingiusto ( non iure e contra ius ) a carico ELla società ricorrente. Quest’ultima, EL resto, non poteva vantare alcun diritto di insistenza nell’occupazione di suolo pubblico anelata. In ogni caso, rientra nelle prerogative ELl’Amministrazione operare, a fronte di più richieste concorrenti di occupazione, un bilanciamento tra i diversi interessi incisi dall’ agere pubblico; bilanciamento che, nel caso di specie non appare irragionevole e sproporzionato, anche tenuto conto che lo slargo di via Vittorio Emanuele, dalla documentazione prodotta, appare attiguo ai locali commerciali ove la ditta controinteressata svolge la sua attività.
28. Deve essere ora esaminata la domanda risarcitoria formulata nel ricorso incidentale ex art. 116, co. 2, c.p.a.
La ricorrente ha precisato, nella memoria depositata in vista EL merito, che il danno lamentato consiste nell’aggravio degli oneri processuali sostenuti per effetto EL mancato riscontro all’accesso agli atti; ha evidenziato, infatti, di aver dovuto esperire il ricorso incidentale ed effettuare la successiva impugnazione per motivi aggiunti senza la conoscenza degli interventi accertativi e sanzionatori assunti dal Comune, con un aggravio ingiustificato ed una lesione EL proprio diritto di difesa; ha aggiunto che il danno può altresì essere valutato con riferimento alla perdita di chance , nell’ipotesi che i motivi aggiunti non vengano accolti per mancata conoscenza di elementi decisivi.
29. Il Collegio ritiene la domanda infondata, per mancanza di una condotta illegittima ELl’Amministrazione resistente, e dunque ELl’elemento oggettivo costituito dall’ingiustizia EL danno (danno non iure e contra ius ).
Ad avviso EL Collegio, infatti, la PEC trasmessa al Comune in data 15.3.2024 non può essere qualificata come istanza di accesso agli atti.
In tal senso milita non soltanto l’oggetto ELla missiva (“ richiesta d’intervento sulla segnalazione, EL 16.02.24, di occupazione abusiva da parte di CA 69 in via Vittorio Emanuele angolo via San Lorenzo - diffida ad adempiere e costituzione in mora ai sensi e per gli effetti ELl’art. 328 c.p .”), ma anche il contenuto ELla stessa. La lettera, infatti, dopo una articolata premessa, contiene in realtà, più che una richiesta di accesso documentale, una diffida, nei confronti EL Responsabile ELla Polizia Locale EL Comune e EL Sindaco, a compiere una serie di atti di vigilanza e a “ fornire riscontro sulle eventuali sanzioni elevate al CA 69, circa le procedure avviate ai fini ELla decadenza dalla concessione n. 94/23 o le eventuali motivazioni per cui, nonostante il superamento EL termine ELl’art. 30 EL Regolamento TOSAP, non sia stata fatta la relativa contestazione, informazioni necessarie ai fini difensivi (nel già radicato ricorso avanti il TAR Milano, r.g. n. 402/2024) e, quindi, costituente interesse legittimo, concreto ed attuale, ai fini ELl’accesso agli atti, ovvero ad esporre e documentare le ragioni EL ritardo ”, il tutto “ entro il termine di 30 giorni ”.
Ad ogni modo, con riferimento alla richiesta, per altro generica, di fornire riscontro “ sulle eventuali sanzioni elevate al CA 69 ” risulta che il Comune abbia evaso l’istanza in data 16.3.2024 (doc. 4 depositato da parte resistente), informando la ricorrente che “ nel giorno venerdì 1.3.2024 è stato avviato il relativo procedimento amministrativo ed elevata relativa sanzione amministrativa a carico EL trasgressore/obbligato in solido ”.
La richiesta di informazioni “circa le procedure avviate ai fini ELla decadenza dalla concessione n. 94/23 o le eventuali motivazioni per cui, nonostante il superamento EL termine ELl’art. 30 EL Regolamento TOSAP, non sia stata fatta la relativa contestazione” , invece, non poteva essere soddisfatta: per un verso, infatti, secondo quanto risulta dagli atti di causa, non era stata avviata alcuna procedura di decadenza dalla concessione di CA 69; per altro verso, la richiesta ELle eventuali motivazioni per cui non fosse stata fatta la contestazione di cui all’art. 30 EL Regolamento invocato si rivela meramente esplorativa, e non ha ad oggetto documenti già formati e nella disponibilità ELl’Amministrazione.
30. Per quanto esposto, l’istanza risarcitoria proposta in via incidentale nel ricorso ex art. 116, co. 2 c.p.a. deve ritenersi infondata.
31. Conclusivamente, il Collegio ritiene di dover:
- dichiarare improcedibile la domanda di annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
- dichiarare improcedibili la domanda di annullamento e quella di accertamento formulate con il ricorso per motivi aggiunti;
- dichiarare improcedibili la domanda di annullamento e quella di accertamento formulate nel ricorso ex art. 116, co. 2, c.p.a.;
- respingere le domande risarcitorie.
32. La particolarità ELla vicenda giustifica la compensazione ELle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo, sui motivi aggiunti e sul ricorso ex art. 116, co. 2, c.p.a., come in epigrafe proposti, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda di annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
- dichiara improcedibili la domanda di annullamento e quella di accertamento formulate con il ricorso per motivi aggiunti;
- dichiara improcedibili la domanda di annullamento e quella di accertamento formulate nel ricorso ex art. 116, co. 2, c.p.a.;
- respinge le domande risarcitorie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio EL giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Mielli, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Andrea Lipari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Lipari | Stefano Mielli |
IL SEGRETARIO