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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/10/2025, n. 2792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2792 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 789/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
AN OT Presidente
SS LO Consigliere rel.
Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 789/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SANTA MARIA VALLE, 3 20127 MILANO
Opponente
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE Controparte_1 C.F._2
OFANTO, 329 71100 FOGGIA presso lo studio dell'avv. RICCO DOMENICO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
Opposta
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'On. Le Corte di appello di Milano – V.G., in persona del Giudice a designarsi per la presente opposizione e trattandosi di lodo straniero dichiarare ex art. 839 C.P.C.:
pagina 1 di 6 1)- la propria incompetenza territoriale con conseguente nullità della dichiarazione di esecutività del lodo di cui all' istanza datata Foggia 20.01.2023 (ante 28.02.2023) depositato in cancelleria il
02.02.2023 e pedissequo decreto del Presidente Delegato n. 93 R.G. V.G. del 31.01.2022.
2)- Il lodo deciso dalla of concerne una controversia non contemplata nel CP_2 CP_2 compromesso o non prevista nella clausola compromissoria, trattandosi di
3)- Per mancanza nello Stato d'Albania e quindi a - dove è avvenuto l'arbitrato - di una legge CP_2 istitutiva dell'arbitrato commerciale internazionale quindi trattandosi di lodo deciso in violazione dell'ordine pubblico, nazionale ed internazionale, si chiede la sospensione dello stesso e nel merito la revoca di diritto.
Indica come teste: l'Ing. , da Rimini. Testimone_1
Con riserva di presentazione di ogni altra documentazione già presentata in ambito penale.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Per Controparte_1
Dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione ex art. 164 4 co. c.p.c. confermando
l'esecutorietà del lodo arbitrale
Dichiarare non proposta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, non contenendo l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente
Con la conseguente condanna alle spese di soccombenza
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
L'avv. (parte che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c.), con citazione a comparire Parte_1 notificata il 12.3.2023 per l'udienza del 28.4.2023, ha proposto opposizione “ex art. 839 c.p.c.” contro un decreto del Presidente delegato della Corte d'Appello di Milano emesso il 2.2.2023, che ha dichiarato l'efficacia nella Repubblica Italiana di un lodo arbitrale straniero, pronunciato dalla Camera
Arbitrale di (doc. 1 opponente). CP_2
L'opposizione si fonda, in sintesi, sull'incompetenza per territorio della Corte d'Appello di Milano per essere l'opponente residente in [...], sulla nullità di contratti quadro, sul mancato deposito dell'atto contenente la clausola compromissoria e sulla violazione dell'ordine pubblico.
pagina 2 di 6 La convenuta opposta si è costituita con comparsa depositata l'11.4.2023 ed ha eccepito in rito l'inosservanza del termine a comparire, chiedendo la fissazione di una nuova udienza, nonché la nullità della citazione per la mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 bis, n. 4, n. 5 e n. 7 c.p.c.
La convenuta opposta ha altresì contestato l'eccezione di incompetenza per territorio, ritenendo che si debba avere per non proposta ai sensi dell'art. 38 c.p.c. per non essere indicato il giudice competente.
Il Presidente di sezione ha designato ex art. 349 bis c.p.c. il consigliere istruttore, davanti al quale il
24.5.2023 si è tenuta la prima udienza, in cui le parti sono state invitate a precisare le conclusioni ex art. 350 bis c.p.c. al fine di rimettere al Collegio le questioni pregiudiziali.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusive nei termini assegnati.
All'udienza del 28.6.2023, la Corte, tenuto conto delle difese in rito della convenuta e rilevato che il procedimento è soggetto alle norme di cui agli artt. 645 e ss. c.p.c., ha dichiarato la nullità della citazione per l'inosservanza del termine a comparire, fissando nuova udienza al 10.1.2024.
L'opponente avv. , pur senza esservi autorizzato, ha depositato in data 18.12.2023 un “atto di Pt_1 citazione in rinnovazione ex art. 164 c.p.c.” composto da 59 pagine e in data 19.12.2023 ha depositato quattro memorie con 58 documenti.
In data 8.1.2024 la convenuta opposta ha depositato una memoria con la quale ha insistito nell'eccezione di nullità della citazione, rilevando che l'atto di citazione in rinnovazione della controparte era totalmente differente dall'atto introduttivo ed era stato notificato ad un difensore estraneo al giudizio.
All'udienza del 10.1.2024, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 26.2.2025.
All'udienza del 26.2.2025 l'opponente non è comparso e il consigliere istruttore si è riservato di provvedere su un'istanza di rimessione in termini per gravi motivi di salute, già depositata fuori udienza dall'avv. , istanza alla quale la controparte si era opposta. Pt_1
L'istanza è stata accolta e l'udienza ex art. 352 c.p.c. è stata rinviata al 2.7.2025, con nuova assegnazione di termini intermedi.
Gli scritti conclusivi sono stati depositati da entrambe le parti.
Il 5.6.2025 il difensore della parte convenuta ha depositato istanza per la sostituzione dell'udienza del
2.7.25 con il deposito di note scritte, istanza che il consigliere istruttore ha accolto.
Il 15.6.2025 l'avv. ha depositato opposizione alla trattazione scritta dell'udienza del 2.7.2025, Pt_1 chiedendo un nuovo differimento dell'udienza a ottobre, sempre per motivi di salute.
pagina 3 di 6 Tali istanze dell'avv. sono state respinte con provvedimento del consigliere istruttore in data Pt_1
16.6.2025.
All'udienza del 2.7.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e in pari data è stata decisa.
Ritiene, preliminarmente, la Corte che l'opposizione debba essere decisa soltanto sulla base dei motivi indicati nell'atto introduttivo, che costituisce atto di impugnazione, da proporre entro un termine perentorio (v. art. 840 c.p.c.), e che non può, quindi, essere “integrato” da motivi ulteriori, successivamente indicati.
Nessun rilievo possono avere, pertanto, gli ulteriori motivi illustrati nelle memorie depositate nel corso del procedimento dalla parte opponente.
Sempre in via preliminare va osservato, ai fini della decisione sull'eccezione di nullità della citazione introduttiva sollevata dalla convenuta e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, che l'atto di citazione era inizialmente affetto da nullità per inosservanza del termine a comparire, ma tale vizio è stato sanato, ai sensi dell'art. 164 co. 3 c.p.c., a seguito della costituzione del convenuto e della fissazione, da parte del consigliere istruttore, di una nuova udienza nel rispetto dei termini.
La sanatoria è intervenuta, ai sensi della norma citata, per effetto, soltanto, della costituzione della parte convenuta e della fissazione della nuova udienza nel rispetto dei termini (che aveva lo scopo di consentire alla parte convenuta di articolare compiutamente le proprie difese).
Non erano, invece, necessarie, ai fini della sanatoria, la rinnovazione della citazione e la sua rinotifica
(che, infatti, il consigliere istruttore non ha disposto).
Tale rilievo assorbe le censure della parte convenuta sull'atto di rinnovazione della citazione, che l'opponente ha depositato e che ha un contenuto diverso rispetto all'atto introduttivo, e sulla notifica, che l'opponente avrebbe effettuato ad un avvocato estraneo al presente giudizio: trattandosi di attività non necessarie, sia l'atto di rinnovazione della citazione che la sua notifica possono considerarsi tamquam non essent.
La convenuta, come si è accennato, insiste comunque in sede di precisazione delle conclusioni nell'eccezione di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 co. 4 c.p.c.
Ritiene la Corte, tuttavia, che l'atto introduttivo non sia affetto da nullità per la mancata determinazione del petitum e per la mancata esposizione dei fatti su cui si fonda la domanda, poiché si riesce ad pagina 4 di 6 evincere, dalla lettura complessiva dell'atto, che l'opponente chiede l'accertamento della nullità e la revoca della dichiarazione di esecutività del lodo straniero per:
-l'incompetenza territoriale del Presidente della Corte di Appello di Milano, che ha emesso il decreto opposto, essendo la residenza dell'opponente in Bologna
-aver il lodo deciso in violazione dell'ordine pubblico
-non essere stato depositato uno dei contratti contenenti la clausola compromissoria.
Nel merito di tali doglianze ritiene la Corte che il primo motivo sia fondato.
L'opponente ha documentato che la sua residenza è in Bologna e la convenuta opposta non ha replicato in relazione a tale circostanza, non precisando quale sarebbe il criterio di collegamento con Milano.
La parte convenuta, su tale primo motivo, ha eccepito, invece, in rito, l'inefficacia dell'eccezione per non aver l'opponente indicato il giudice ritenuto competente.
Purtuttavia, ritiene la Corte che la formulazione dell'eccezione mediante il rilievo che la residenza dell'opponente si trova in Bologna, implichi per implicito, ma in modo inequivoco, l'indicazione del
Presidente della Corte d'Appello di Bologna quale giudice competente, e ciò soddisfa pienamente la ratio della norma che impone l'indicazione del giudice ritenuto competente, che è quella di consentire alla controparte di aderire e determinare così la cancellazione della causa dal ruolo e la prosecuzione davanti al giudice che entrambe le parti ritengono competente.
Non essendovi stata adesione della parte convenuta, che sul punto ha apprestato l'unica difesa in rito di cui si è detto, senza indicare ragioni per le quali la competenza dovrebbe essere attribuita al Presidente della Corte d'Appello di Milano, la causa deve essere decisa sulla base della prova che l'opponente ha offerto della fondatezza dell'eccezione, provando di essere residente in [...](v. doc. 4 allegato all'atto di opposizione).
La fondatezza del primo motivo è sufficiente all'accoglimento dell'opposizione, poiché l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ne determina la nullità, con la conseguenza che il decreto deve essere revocato.
Le spese, liquidate in dispositivo secondo i minimi dello scaglione di valore (da euro 26.000 a euro
52.000), seguono la soccombenza.
Per completezza va rilevato che nella memoria di replica della convenuta vi è la richiesta di cancellazione delle espressioni offensive contenute nella precisazione delle conclusioni dell'opponente, che sono enunciate in ben 13 pagine.
pagina 5 di 6 La convenuta non ha, tuttavia, a fronte delle suddette 13 pagine dell'atto di controparte, specificamente indicato le espressioni offensive che dovrebbero essere cancellate, sicché nessun provvedimento può essere sul punto adottato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie l'opposizione e revoca il decreto di esecutività di lodo straniero emesso dal Presidente delegato della Corte d'Appello di Milano in data 2.2.2023;
-condanna la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.473,00 per compensi oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre accessori.
Così deciso in Milano il 2.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
SS LO AN OT
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
AN OT Presidente
SS LO Consigliere rel.
Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 789/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SANTA MARIA VALLE, 3 20127 MILANO
Opponente
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE Controparte_1 C.F._2
OFANTO, 329 71100 FOGGIA presso lo studio dell'avv. RICCO DOMENICO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
Opposta
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'On. Le Corte di appello di Milano – V.G., in persona del Giudice a designarsi per la presente opposizione e trattandosi di lodo straniero dichiarare ex art. 839 C.P.C.:
pagina 1 di 6 1)- la propria incompetenza territoriale con conseguente nullità della dichiarazione di esecutività del lodo di cui all' istanza datata Foggia 20.01.2023 (ante 28.02.2023) depositato in cancelleria il
02.02.2023 e pedissequo decreto del Presidente Delegato n. 93 R.G. V.G. del 31.01.2022.
2)- Il lodo deciso dalla of concerne una controversia non contemplata nel CP_2 CP_2 compromesso o non prevista nella clausola compromissoria, trattandosi di
3)- Per mancanza nello Stato d'Albania e quindi a - dove è avvenuto l'arbitrato - di una legge CP_2 istitutiva dell'arbitrato commerciale internazionale quindi trattandosi di lodo deciso in violazione dell'ordine pubblico, nazionale ed internazionale, si chiede la sospensione dello stesso e nel merito la revoca di diritto.
Indica come teste: l'Ing. , da Rimini. Testimone_1
Con riserva di presentazione di ogni altra documentazione già presentata in ambito penale.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Per Controparte_1
Dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione ex art. 164 4 co. c.p.c. confermando
l'esecutorietà del lodo arbitrale
Dichiarare non proposta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, non contenendo l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente
Con la conseguente condanna alle spese di soccombenza
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
L'avv. (parte che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c.), con citazione a comparire Parte_1 notificata il 12.3.2023 per l'udienza del 28.4.2023, ha proposto opposizione “ex art. 839 c.p.c.” contro un decreto del Presidente delegato della Corte d'Appello di Milano emesso il 2.2.2023, che ha dichiarato l'efficacia nella Repubblica Italiana di un lodo arbitrale straniero, pronunciato dalla Camera
Arbitrale di (doc. 1 opponente). CP_2
L'opposizione si fonda, in sintesi, sull'incompetenza per territorio della Corte d'Appello di Milano per essere l'opponente residente in [...], sulla nullità di contratti quadro, sul mancato deposito dell'atto contenente la clausola compromissoria e sulla violazione dell'ordine pubblico.
pagina 2 di 6 La convenuta opposta si è costituita con comparsa depositata l'11.4.2023 ed ha eccepito in rito l'inosservanza del termine a comparire, chiedendo la fissazione di una nuova udienza, nonché la nullità della citazione per la mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 bis, n. 4, n. 5 e n. 7 c.p.c.
La convenuta opposta ha altresì contestato l'eccezione di incompetenza per territorio, ritenendo che si debba avere per non proposta ai sensi dell'art. 38 c.p.c. per non essere indicato il giudice competente.
Il Presidente di sezione ha designato ex art. 349 bis c.p.c. il consigliere istruttore, davanti al quale il
24.5.2023 si è tenuta la prima udienza, in cui le parti sono state invitate a precisare le conclusioni ex art. 350 bis c.p.c. al fine di rimettere al Collegio le questioni pregiudiziali.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusive nei termini assegnati.
All'udienza del 28.6.2023, la Corte, tenuto conto delle difese in rito della convenuta e rilevato che il procedimento è soggetto alle norme di cui agli artt. 645 e ss. c.p.c., ha dichiarato la nullità della citazione per l'inosservanza del termine a comparire, fissando nuova udienza al 10.1.2024.
L'opponente avv. , pur senza esservi autorizzato, ha depositato in data 18.12.2023 un “atto di Pt_1 citazione in rinnovazione ex art. 164 c.p.c.” composto da 59 pagine e in data 19.12.2023 ha depositato quattro memorie con 58 documenti.
In data 8.1.2024 la convenuta opposta ha depositato una memoria con la quale ha insistito nell'eccezione di nullità della citazione, rilevando che l'atto di citazione in rinnovazione della controparte era totalmente differente dall'atto introduttivo ed era stato notificato ad un difensore estraneo al giudizio.
All'udienza del 10.1.2024, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 26.2.2025.
All'udienza del 26.2.2025 l'opponente non è comparso e il consigliere istruttore si è riservato di provvedere su un'istanza di rimessione in termini per gravi motivi di salute, già depositata fuori udienza dall'avv. , istanza alla quale la controparte si era opposta. Pt_1
L'istanza è stata accolta e l'udienza ex art. 352 c.p.c. è stata rinviata al 2.7.2025, con nuova assegnazione di termini intermedi.
Gli scritti conclusivi sono stati depositati da entrambe le parti.
Il 5.6.2025 il difensore della parte convenuta ha depositato istanza per la sostituzione dell'udienza del
2.7.25 con il deposito di note scritte, istanza che il consigliere istruttore ha accolto.
Il 15.6.2025 l'avv. ha depositato opposizione alla trattazione scritta dell'udienza del 2.7.2025, Pt_1 chiedendo un nuovo differimento dell'udienza a ottobre, sempre per motivi di salute.
pagina 3 di 6 Tali istanze dell'avv. sono state respinte con provvedimento del consigliere istruttore in data Pt_1
16.6.2025.
All'udienza del 2.7.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e in pari data è stata decisa.
Ritiene, preliminarmente, la Corte che l'opposizione debba essere decisa soltanto sulla base dei motivi indicati nell'atto introduttivo, che costituisce atto di impugnazione, da proporre entro un termine perentorio (v. art. 840 c.p.c.), e che non può, quindi, essere “integrato” da motivi ulteriori, successivamente indicati.
Nessun rilievo possono avere, pertanto, gli ulteriori motivi illustrati nelle memorie depositate nel corso del procedimento dalla parte opponente.
Sempre in via preliminare va osservato, ai fini della decisione sull'eccezione di nullità della citazione introduttiva sollevata dalla convenuta e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, che l'atto di citazione era inizialmente affetto da nullità per inosservanza del termine a comparire, ma tale vizio è stato sanato, ai sensi dell'art. 164 co. 3 c.p.c., a seguito della costituzione del convenuto e della fissazione, da parte del consigliere istruttore, di una nuova udienza nel rispetto dei termini.
La sanatoria è intervenuta, ai sensi della norma citata, per effetto, soltanto, della costituzione della parte convenuta e della fissazione della nuova udienza nel rispetto dei termini (che aveva lo scopo di consentire alla parte convenuta di articolare compiutamente le proprie difese).
Non erano, invece, necessarie, ai fini della sanatoria, la rinnovazione della citazione e la sua rinotifica
(che, infatti, il consigliere istruttore non ha disposto).
Tale rilievo assorbe le censure della parte convenuta sull'atto di rinnovazione della citazione, che l'opponente ha depositato e che ha un contenuto diverso rispetto all'atto introduttivo, e sulla notifica, che l'opponente avrebbe effettuato ad un avvocato estraneo al presente giudizio: trattandosi di attività non necessarie, sia l'atto di rinnovazione della citazione che la sua notifica possono considerarsi tamquam non essent.
La convenuta, come si è accennato, insiste comunque in sede di precisazione delle conclusioni nell'eccezione di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 co. 4 c.p.c.
Ritiene la Corte, tuttavia, che l'atto introduttivo non sia affetto da nullità per la mancata determinazione del petitum e per la mancata esposizione dei fatti su cui si fonda la domanda, poiché si riesce ad pagina 4 di 6 evincere, dalla lettura complessiva dell'atto, che l'opponente chiede l'accertamento della nullità e la revoca della dichiarazione di esecutività del lodo straniero per:
-l'incompetenza territoriale del Presidente della Corte di Appello di Milano, che ha emesso il decreto opposto, essendo la residenza dell'opponente in Bologna
-aver il lodo deciso in violazione dell'ordine pubblico
-non essere stato depositato uno dei contratti contenenti la clausola compromissoria.
Nel merito di tali doglianze ritiene la Corte che il primo motivo sia fondato.
L'opponente ha documentato che la sua residenza è in Bologna e la convenuta opposta non ha replicato in relazione a tale circostanza, non precisando quale sarebbe il criterio di collegamento con Milano.
La parte convenuta, su tale primo motivo, ha eccepito, invece, in rito, l'inefficacia dell'eccezione per non aver l'opponente indicato il giudice ritenuto competente.
Purtuttavia, ritiene la Corte che la formulazione dell'eccezione mediante il rilievo che la residenza dell'opponente si trova in Bologna, implichi per implicito, ma in modo inequivoco, l'indicazione del
Presidente della Corte d'Appello di Bologna quale giudice competente, e ciò soddisfa pienamente la ratio della norma che impone l'indicazione del giudice ritenuto competente, che è quella di consentire alla controparte di aderire e determinare così la cancellazione della causa dal ruolo e la prosecuzione davanti al giudice che entrambe le parti ritengono competente.
Non essendovi stata adesione della parte convenuta, che sul punto ha apprestato l'unica difesa in rito di cui si è detto, senza indicare ragioni per le quali la competenza dovrebbe essere attribuita al Presidente della Corte d'Appello di Milano, la causa deve essere decisa sulla base della prova che l'opponente ha offerto della fondatezza dell'eccezione, provando di essere residente in [...](v. doc. 4 allegato all'atto di opposizione).
La fondatezza del primo motivo è sufficiente all'accoglimento dell'opposizione, poiché l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ne determina la nullità, con la conseguenza che il decreto deve essere revocato.
Le spese, liquidate in dispositivo secondo i minimi dello scaglione di valore (da euro 26.000 a euro
52.000), seguono la soccombenza.
Per completezza va rilevato che nella memoria di replica della convenuta vi è la richiesta di cancellazione delle espressioni offensive contenute nella precisazione delle conclusioni dell'opponente, che sono enunciate in ben 13 pagine.
pagina 5 di 6 La convenuta non ha, tuttavia, a fronte delle suddette 13 pagine dell'atto di controparte, specificamente indicato le espressioni offensive che dovrebbero essere cancellate, sicché nessun provvedimento può essere sul punto adottato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie l'opposizione e revoca il decreto di esecutività di lodo straniero emesso dal Presidente delegato della Corte d'Appello di Milano in data 2.2.2023;
-condanna la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.473,00 per compensi oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre accessori.
Così deciso in Milano il 2.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
SS LO AN OT
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