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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 09/01/2026, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 286/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
RT ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4288/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio, 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401446397 TARI - TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401446397 TARI - TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401446397 TARI - TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401446397 TARI - TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401446397 TARI - TEFA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13190/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica la ricorrente sopra indicata rappresentava di aver ricevuto notifica il 13.11.2024 , da parte del Comune di Roma Capitale , dell'accertamento in oggetto di Euro 1.749,00 onnicomprensivi per Tari e Tefa anni dal 2018 al 2022 , inerente l'immobile sito in Indirizzo_1 interno 7 B .
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per infondatezza, violazione di legge , difetto di motivazione ed erroneita' dei dati alla base della pretesa erariale , non avendo l'ente comunale tenuto conto che il tributo era stato regolarmente pagato dalla conduttrice ,essendovi nella fattispecie un contratto locativo a far data dall'anno 2017 regolarmente registrato , come da documentazione allegata , per cui chiedeva l'annullamento dell' atto impugnato.
Il Comune di Roma Capitale non provvedeva a costituirsi.
All'udienza del 13.11.2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che il Comune di Roma Capitale non ha provveduto a costituirsi e a controdedurre, non giustificando le ragioni del proprio operato.
L'opponente, tuttavia , si è limitata a depositare telematicamente il ricorso presso la commissione adita , non provvedendo a dimostrare la spedizione del ricorso al Comune di Roma Capitale in violazione del principio del contraddittorio, impedendo all'ente comunale di difendersi in giudizio, in violazione della normativa prevista a pena di inammissibilita' ai sensi dell'art. 22, co.2 e 3 D.Lgs. 546/92, in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimita' recente(ex multis, Cass., 6677/17).
La dichiarazione di inammissibilita' rende superfluo l'esame delle questioni di fatto e diritto esposte in ricorso.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese. ROMA, 11.12.2025 Il Giudice monocratico R.Roberti
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
RT ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4288/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio, 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401446397 TARI - TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401446397 TARI - TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401446397 TARI - TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401446397 TARI - TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401446397 TARI - TEFA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13190/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica la ricorrente sopra indicata rappresentava di aver ricevuto notifica il 13.11.2024 , da parte del Comune di Roma Capitale , dell'accertamento in oggetto di Euro 1.749,00 onnicomprensivi per Tari e Tefa anni dal 2018 al 2022 , inerente l'immobile sito in Indirizzo_1 interno 7 B .
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per infondatezza, violazione di legge , difetto di motivazione ed erroneita' dei dati alla base della pretesa erariale , non avendo l'ente comunale tenuto conto che il tributo era stato regolarmente pagato dalla conduttrice ,essendovi nella fattispecie un contratto locativo a far data dall'anno 2017 regolarmente registrato , come da documentazione allegata , per cui chiedeva l'annullamento dell' atto impugnato.
Il Comune di Roma Capitale non provvedeva a costituirsi.
All'udienza del 13.11.2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che il Comune di Roma Capitale non ha provveduto a costituirsi e a controdedurre, non giustificando le ragioni del proprio operato.
L'opponente, tuttavia , si è limitata a depositare telematicamente il ricorso presso la commissione adita , non provvedendo a dimostrare la spedizione del ricorso al Comune di Roma Capitale in violazione del principio del contraddittorio, impedendo all'ente comunale di difendersi in giudizio, in violazione della normativa prevista a pena di inammissibilita' ai sensi dell'art. 22, co.2 e 3 D.Lgs. 546/92, in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimita' recente(ex multis, Cass., 6677/17).
La dichiarazione di inammissibilita' rende superfluo l'esame delle questioni di fatto e diritto esposte in ricorso.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese. ROMA, 11.12.2025 Il Giudice monocratico R.Roberti