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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/09/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1170/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito del deposito delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. con termine fissato al 15 settembre
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1170/2021 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Maurizio FATICONI come da procura in atti ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Scauri, Via Appia n. 501
- parte ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Gianluca SASSO come da procura in atti Controparte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sessa Aurunca, Via Seggetiello n. 20
- parte resistente
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Antonietta TUMINELLI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato in Frosinone, Piazza Gramsci n. 4 presso il suo ufficio legale
- parte resistente
Oggetto: accertamento subordinazione – differenze retributive
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 10.6.2021 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale il IG. e l' per sentire accogliere le Controparte_1 CP_2 seguenti conclusioni: accertato che la ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze del IG. CP_1 dal 02.05.2009 al 31.07.2020 svolgendo mansioni di collaboratrice domestica, Voglia condannare il
[...] resistente a corrispondere, in favore della ricorrente, a titolo di retribuzioni e accessori non percepite per il suddetto periodo lavorativo, oltre TFR, ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., nella misura di euro 58.851,78 e/o quella minore o maggiore che verrà accertata nel corso del giudizio con interessi e rivalutazione come per legge. Condannare altresì il resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente con pagamento in favore dell CP_2
Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
2. La ricorrente espone di avere lavorato senza regolarizzazione contrattuale, quale collaboratrice domestica, alle dipendenze di , dal 2.5.2009 al 31.7.2020; di essersi occupata delle Controparte_1 pulizie dell'abitazione del resistente in SS. e Damiano, della cura del giardino adiacente CP_3 all'abitazione, dell'accudimento degli animali domestici e, dal 2.5.2009 fino al 28.2.2014, dell'assistenza all'anziana madre del convenuto nella cura dell'igiene personale e nella vestizione;
di avere svolto la propria attività lavorativa dal lunedì alla domenica dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18.00, orario ridottosi dalle ore 7:00 alle ore 9:00 a seguito del decesso della madre del resistente;
di avere percepito brevi manu, nel periodo dal 2.5.2009 al 28.2.2014, la retribuzione mensile di euro 300,00 e nel periodo successivo quella di euro 180,00.
3. Tanto premesso, la ricorrente deduce che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato, ancorché mai regolarizzato, e che per le mansioni disimpegnate la lavoratrice deve essere inquadrata nel livello A del CCNL Lavoro domestico - profilo collaboratore familiare. Sostiene che, in ragione delle mansioni svolte e degli orari di lavoro osservati, la stessa ha maturato nei confronti del convenuto un credito per differenze retributive pari a complessivi euro 58.851,78, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di retribuzione ordinaria, straordinario, tredicesima mensilità, compenso per festività cadenti di domenica, indennità sostitutiva delle ferie non godute, trattamento di fine rapporto.
4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede al giudice l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
5. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio eccependo Controparte_1 preliminarmente il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda avente ad oggetto le differenze retributive per l'assistenza asseritamente prestata dalla ricorrente alla madre del convenuto,
Nel merito il resistente chiede il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in CP_4 fatto e in diritto.
6. Il convenuto deduce, nello specifico, che la defunta madre era persona pienamente autosufficiente e non convivente con il figlio, al quale non può dunque imputarsi il rapporto di lavoro per le suddette prestazioni di assistenza. Eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti maturati anteriormente all'anno 2016, potendo al più configurarsi in favore del resistente prestazioni occasionali e stagionali autonome l'una dall'altra. Evidenzia l'impossibilità che la ricorrente prestasse attività di lavoro subordinato alle dipendenze di in quanto quest'ultimo viveva da molti anni e Controparte_1 tutt'ora vive con la propria famiglia a Milano, tornando in SS. e solo un mese l'anno, CP_3 Pt_2 in occasione delle vacanze estive, e la ricorrente non aveva la disponibilità delle chiavi dell'abitazione in cui risiedeva la madre del convenuto. Precisa, inoltre, che alla cura degli animali domestici, dopo il decesso della IG.ra provvedevano a turno alcuni vicini. Fa rilevare che tra il compagno CP_4 della ricorrente ed il resistente intercorre grave inimicizia per liti ed attriti dovuti a questioni di vicinato, sfociate in querele presentate dal resistente nei confronti del primo per le minacce subite.
Osserva che, proprio dopo tale vicenda, la ricorrente ha presentato distinti ricorsi per differenze retributive sia nei confronti del convenuto sia nei confronti della di lui moglie e della cognata e che il compagno della stessa ha tentato di ottenere la remissione della querela a fronte della rinuncia ai giudizi instaurati dalla ricorrente.
7. Si è costituito in giudizio l' eccependo il difetto di legittimazione passiva per l'estraneità al CP_2 rapporto di lavoro dedotto in causa e la parziale prescrizione quinquennale dei contributi non versati, laddove dovesse accertarsi l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.
8. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'assunzione della prova testimoniale. Le parti sono state quindi autorizzate al deposito di note difensive. All'esito del deposito delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. con termine fissato al 15 settembre 2025, la causa
è stata decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. La ricorrente agisce per l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato a suo dire instauratosi alle dipendenze del convenuto, per prestazioni di lavoro domestico, dal 2.5.2009 al
31.7.2020, e per la conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento in proprio favore delle differenze retributive asseritamente maturate a titolo di retribuzione ordinaria, straordinario, tredicesima, indennità ferie non godute, compenso per festività cadenti di domenica, trattamento di fine rapporto.
10. Il ricorso è infondato e va integralmente rigettato per i motivi di seguito esposti.
11. Preliminarmente deve evidenziarsi che la ricorrente ha convenuto in giudizio il IG. Controparte_1 iure proprio e non quale erede della madre anche per il periodo dal 2.5.2009 al CP_4
28.2.2014, in cui assume di avere svolto mansioni di assistenza della IG.ra nella cura CP_4 dell'igiene personale e nella vestizione presso l'abitazione del figlio dove questa viveva, in SS. Cosma
e Damiano, Via Randaccio n. 823, oltre a mansioni di pulizia dell'abitazione, cura del giardino adiacente, accudimento degli animali domestici. Secondo la prospettazione dell'attrice, infatti, in tale periodo, l'attività è stata prestata sempre alle dipendenze di , unico datore di lavoro, Controparte_1 come si chiede di accertare anche nelle conclusioni del ricorso.
12. In questo periodo, e fino all'intervenuto decesso della IG.ra in data 6.3.2014 (cfr. certificato CP_4 di morte, doc. 6, , quest'ultima appare invero l'unica beneficiaria delle prestazioni lavorative CP_1 della IG.ra Il certificato dello stato di famiglia di (doc. 3, attesta che Pt_1 Parte_3 CP_1
, alla data del 1.1.2014, non viveva con la madre in Via Randaccio n. 823, Controparte_1 CP_5
e ma risiedeva con la propria famiglia, costituita dalla moglie e dai figli Pt_2 Parte_3
e in Milano, Via Val Lagarina n. 45. Dalla certificazione si Parte_4 Controparte_6 evince inoltre che la nascita dei figli e rispettivamente in data 22.1.1978 e Parte_4 CP_6
31.5.1983, è avvenuta in Milano, da ciò desumendosi che a quell'epoca il IG. già viveva a CP_1
Milano con la moglie. La circostanza è stata riferita anche dai testi ( “Dopo il decesso della IG.ra Tes_1
il figlio, il quale era a Milano, anche se veniva spesso a San Cosma presso la casa della CP_4 Controparte_1 madre…”; : “Confermo che il IG. vive e risiede a Milano da oltre trent'anni con la Tes_2 Controparte_1 moglie”; “La madre del ricorrente [rectius, del resistente] viveva da sola”; Izzo: “Il IG. vive e Tes_3 CP_1 risiede a Milano da molti anni”; : “Il resistente viveva e vive a Milano e ritorna solo per l'estate Controparte_7
e per le feste”; “Mio padre risiede da oltre trent'anni a Milano con mia madre”). I testi hanno inoltre CP_1 confermato l'assunto di parte convenuta secondo cui la IG.ra è sempre stata pienamente CP_4 autosufficiente fino a poco prima dell'intervenuto decesso ( “La IG.ra era in grado Tes_1 CP_4 di nutrirsi, vestirsi e lavarsi da sola, ma aveva bisogno di un aiuto domestico”; Di : “La IG.ra , Tes_2 CP_4 fino al decesso, era in grado di alimentarsi, vestirsi e lavarsi da sola, guidava anche l'auto, veniva con l'auto anche da me e io andavo da lei”; “Alla IG.ra piaceva andare a ballare. La ricorrente non si occupava della Tes_3 CP_4 preparazione dei pasti, perché se ne occupava direttamente la IG.ra . La IG.ra era in grado di provvedere CP_4 CP_4 da sola alle proprie eIGenze personali (alimentarsi, vestirsi, lavarsi), questo prima che andasse in ospedale. È stata in Tes_ ospedale due mesi. È stata dimessa e poi è stata nuovamente ricoverata ed è poi deceduta di polmonite”; : “La IG.ra era indipendente, provvedeva da sola alle proprie eIGenze personali, nutrirsi, vestirsi, lavarsi”; CP_4 CP_1
“Mia NA , fino ad una settimana prima di ammalarsi di polmonite, andava a ballare, era CP_4 autosufficiente”).
13. Se dunque la IG.ra beneficiaria delle prestazioni lavorative della ricorrente quale CP_4 collaboratrice domestica, fino a poco prima del decesso era perfettamente autosufficiente e viveva da sola nell'abitazione di Via Randaccio n. 823, SS. e Damiano, risiedendo il figlio CP_3 CP_1
a Milano con la propria famiglia, salvo rientrare in SS. e nel periodo estivo
[...] CP_3 Pt_2
o in occasione delle festività, l'imputazione del rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato al figlio , nella veste di unico datore di lavoro della ricorrente, è preclusa dalla carenza Controparte_1 di allegazione, nell'atto introduttivo di lite, di specifici e circostanziati elementi fattuali da cui desumere che era e non ad esercitare l'effettivo potere direttivo e Controparte_1 CP_4 organizzativo della prestazione lavorativa della IG.ra , sia pure nelle forme attenuate che tale Pt_1 potere può assumere nel lavoro domestico. Come insegna la Suprema Corte, infatti, per l'individuazione del datore di lavoro, al criterio dell'apparenza del diritto il giudice deve preferire il criterio dell'effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare. Nel caso esaminato dalla
Corte di Cassazione una lavoratrice aveva reso prestazioni domestiche in favore di un'anziana, ma, nel corso del rapporto, aveva sempre osservato le direttive della di lei figlia, da questa percependo la retribuzione. Il giudice di legittimità ha ritenuto che la legittimazione passiva della figlia fosse fondata proprio sull'effettività del potere direttivo da lei esercitato sulla lavoratrice e non – come ritenuto dal giudice territoriale – sull'apparenza giuridica determinata dalla sua condotta (Cass. civ. n. 3418/2012).
14. Poiché nella specie tali elementi rivelatori della reale allocazione del potere direttivo non sono stati minimamente allegati nell'atto introduttivo – a nulla rilevando quello che sul punto hanno riferito spontaneamente i testi escussi, le cui dichiarazioni non possono colmare lacune assertive relative a fatti costitutivi del diritto azionato – viene a mancare in radice la possibilità di imputare l'asserito rapporto di lavoro subordinato al resistente. Quest'ultimo è stato evocato in giudizio in proprio e non iure successionis, ragione per cui non importa in questa sede indagare se, nel periodo in esame, dal
2.5.2009 al 28.2.2014, la ricorrente abbia reso prestazioni di lavoro subordinato quale collaboratrice domestica, atteso che, se anche ciò fosse provato, il datore di lavoro potrebbe al più essere individuato
– valorizzando quali elementi presuntivi del potere direttivo datoriale le circostanze sopra indicate – unicamente nella persona di e non certo di contrariamente a CP_4 Controparte_1 quanto si chiede di accertare nelle conclusioni del ricorso.
15. Ne discende l'infondatezza della domanda con riferimento al periodo in questione.
16. Passando ad esaminare il periodo successivo, dal 1.3.2014 al 31.7.2020, la ricorrente allega di avere continuato a svolgere in favore di le medesime mansioni di collaboratrice Controparte_1 domestica già prestate in precedenza, ma con riduzione dell'orario lavorativo, a seguito del decesso della IG.ra a due ore giornaliere, dalle 7.00 alle 9.00, dal lunedì alla domenica. CP_4
17. Si ricorda che l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c. è costituito dalla subordinazione, quale messa a disposizione delle energie lavorative del prestatore in favore del datore di lavoro con assoggettamento del primo al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del secondo e conseguente eterodirezione datoriale della prestazione lavorativa. La subordinazione comporta lo stabile inserimento del prestatore nell'organizzazione aziendale, la sottoposizione all'assidua e penetrante vigilanza datoriale sull'espletamento delle attività affidate, con conseguente IGnificativa limitazione della sua autonomia funzionale, secondo moduli organizzativi predefiniti dalla medesima parte datoriale (ex plurimis, Cass. civ. sez. lav., 3.4.2000, n.
4036; Cass. civ. sez. lav. 9.1.2001, n. 224; Cass. civ. sez. lav., 15.6.2009, n. 13858; Cass. civ. sez. lav.,
19.4.2010, n. 9251).
18. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, il criterio distintivo tra rapporto di lavoro subordinato e autonomo, rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con esercizio di una assidua e penetrante di vigilanza di quest'ultimo sulle modalità di esecuzione della prestazione, può risultare di non agevole apprezzamento in concreto e dunque è possibile valorizzare in chiave sintomatica della subordinazione, secondo i moduli propri del ragionamento indiziario, elementi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti, l'incidenza del rischio, la sussistenza o meno di un effettivo potere di autorganizzazione del prestatore. Tali elementi, di natura sussidiaria, seppure non assumano valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono comunque indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale (Cass. civ. sez. lav. 30.3.2010 n. 7681; Cass. civ. sez. lav., 26.5.2021, n. 14530;
Cass. civ. sez. lav., 27.6.2019, n. 17384).
19. In applicazione del generale criterio di riparto di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare la natura subordinata del rapporto, anche mediante gli elementi sussidiari di cui si è detto, grava sul soggetto che intende far valere il rapporto in giudizio, e dunque sul lavoratore che rivendichi – come nella specie – spettanze retributive sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con l'ulteriore corollario per cui, qualora vi sia una situazione di oggettiva incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr. Cass. civ. sez. lav. 16.11.2018 n. 29646; e Cass. civ. sez. lav., 3.8.2017, n. 19436).
20. Dall'istruttoria espletata non emerge alcuno di tali indici, invero neppure compiutamente allegati in ricorso.
21. Non possono essere valorizzate le dichiarazioni rese dal teste di parte ricorrente (“Dopo Tes_5 il decesso della IG.ra il figlio, il quale era a Milano, anche se veniva spesso a San Cosma CP_4 Controparte_1 presso la casa della madre, aveva chiesto alla IG.ra di occuparsi, per due ore al giorno, delle pulizie del giardino e degli animali domestici. Questo dal 2014 fino al 2020. In questo periodo si occupava anche della pulizia della casa, faceva sempre trovare la casa pulita”), in quanto la stessa ha ammesso di riferire circostanze a sue volta riferitele dalla ricorrente (“preciso che è stata la ricorrente a riferirmi che, dopo la morte della IG.ra il figlio CP_4 CP_1
l'aveva incaricata di recarsi presso l'abitazione della madre per svolgere i servizi di cui ho riferito”). Neppure
[...]
è possibile riconoscere valore probatorio alle dichiarazioni de relato actoris di tale teste solo perché questi ha dichiarato di aver visto lavorare la ricorrente “perché passavo davanti casa o mi fermavo a farci due chiacchiere”. Non è dato comprendere, infatti, quando questo sarebbe avvenuto, se solo nel periodo in cui la IG.ra era in vita o anche successivamente, e con quale frequenza. All'assoluta CP_4 indeterminatezza delle coordinate temporali dell'osservazione diretta, si aggiunge l'assenza di concreti riferimenti ad elementi che possano rivelare una prestazione di carattere subordinato, piuttosto che una prestazione resa occasionalmente, magari a titolo gratuito o comunque in regime di autonomia
(continuità nel tempo della prestazione, percezione di una retribuzione, vincoli di orario, sottoposizione a direttive altrui). Il teste non sa neppure se, dopo la morte della IG.ra la CP_4 ricorrente avesse continuato ad avere le chiavi dell'abitazione di Via Randaccio n. 823.
22. È del tutto inattendibile la deposizione del teste di parte ricorrente , non solo e non Testimone_6 tanto perché compagno della ricorrente da circa dodici anni, ma perché in rapporti di grave inimicizia con il resistente, il quale ha presentato contro di lui una querela in data 31.8.2019 (doc. 4, CP_1 per le minacce subite, nel contesto di pluriennali attriti e litigi per questioni di vicinato (“So come fare per darti una lezione perché ho gli amici ti affronto in mezzo alla piazza “San Lorenzo”, so come ti muovi Pt_5 quindi ti farò un bello scherzetto…figlio di puttana io non ti faccio più tonare a Milano”), minacce poi accertate come realmente poste in essere nella sentenza di condanna n. 76/2022 emessa dal giudice di pace del
Tribunale di Cassino (prod. el 21.11.2023). Le dichiarazioni del (“Dopo il decesso della CP_1 Tes_3 IG.ra la ricorrente ha lavorato dalle 7.00 alle 9.00 la mattina, dal lunedì alla domenica, fino al 2020. Io CP_4 conosco gli orari di lavoro in quanto abito a fianco dell'abitazione in cui viveva la IG.ra ”), in considerazione CP_4 del suo pluriennale vincolo affettivo con la ricorrente, avrebbero comunque necessitato di ulteriori e rigorosi riscontri, che sono invece mancati.
23. Il teste di parte ricorrente ha dichiarato: “Confermo che la ricorrente ha lavorato Testimone_7 presso l'abitazione del resistente in Santi Cosma e Damiano, via Randaccio n. 823. Ha iniziato a lavorare nel 2009
e ha terminato nell'estate del 2020. Si occupava di dare da mangiare agli animali del IG. delle Controparte_8 pulizie interne ed esterne dell'abitazione, annaffiava le piante…dopo il decesso della IG.ra avvenuto nel CP_4
2014, la ricorrente ha continuato ad andare a lavoro presso l'abitazione della defunta con gli stessi orari che aveva precedentemente… So che la ricorrente si occupava delle pulizie e delle faccende domestiche. La ricorrente lavorava dalle ore 7.00 alle ore 9.00, tutti i giorni della settimana, anche la domenica. A volte lavorava il pomeriggio, anzi tutte le settimane, quando c'era bisogno, lavorava il pomeriggio. Questo orario è sempre rimasto invariato. Lavorava anche nei giorni festivi (Pasqua, Natale), io la vedevo che usciva per andare a lavorare, per andare a dare da mangiare ai cani”.
24. Il teste è inattendibile. Innanzitutto, nel riferire gli orari di lavoro della ricorrente, dalle ore 7:00 alle ore 9:00 tutti i giorni della settimana e quando c'era bisogno il pomeriggio, il teste ha convintamente affermato che questi sono rimasti sempre invariati per tutta la durata del rapporto, mentre nel ricorso vengono indicati, per il periodo dal 2.5.2009 al 28.2.2014, orari diversi, dalle 8:00 alle 12:00 e dalle
16:00 alle 18:00. In secondo luogo, perlomeno fino al 2018, quando è andata a vivere al secondo piano di una abitazione in via Randaccio n. 778, posta di fronte a quelle della ricorrente (via Randaccio
n. 793, cfr. ricorso) e del resistente (via Randaccio n. 823, dove ha abitato fino al momento del decesso la madre del resistente, cfr. ricorso), la IG.ra sarebbe stata a CP_4 Controparte_7 conoscenza dei fatti riferiti perché, secondo quanto dalla stessa dichiarato, si sarebbe recata quotidianamente a svolgere attività di pulizia per un privato nella predetta abitazione di via Randaccio
n. 778, dove successivamente avrebbe comprato casa e si sarebbe trasferita. Orbene, se si considera che all'epoca in cui svolgeva attività di pulizia in tale abitazione la IG.ra non Controparte_7 conosceva di persona la IG.ra (“non conoscevo di persona la IG.ra , so che CP_4 CP_4 era la mamma del resistente”), appare inverosimile che, nel mentre svolgeva attività lavorativa in una casa di fronte a quella della IG.ra peraltro alternando i lavori di pulizia anche in altre abitazioni CP_4 private (“Preciso che avevo in zona parecchi lavori presso diverse persone e andavo ogni giorno”), monitorasse costantemente, tutti i giorni con continuità, gli orari di entrata e di uscita della ricorrente nell'abitazione in cui viveva persona che neppure conosceva personalmente. È invero poco plausibile che ciò sia avvenuto anche dopo il 2018, quando la IG.ra si è trasferita in tale Controparte_7 abitazione, sempre continuando a svolgere attività di pulizia presso abitazioni private (“Quando andavo
a fare le pulizie, che faccio anche ora, andavo ogni giorno”), apparendo assai più probabile che una così perentoria e puntuale affermazione circa i precisi orari di lavoro della ricorrente sia frutto di dichiarazioni de relato actoris piuttosto che di una personale, sistematica e continuativa attività di osservazione, a guisa di “vedetta”, alla finestra della propria abitazione. Ad ogni buon conto, valgono anche in questo caso le osservazioni precedentemente formulate a proposito della deposizione del teste in merito alla assenza di concreti riferimenti ad elementi che possano rivelare una Tes_5 prestazione di carattere subordinato, in specie sotto il profilo delle direttive altrui impartite alla lavoratrice circa le modalità di svolgimento della prestazione o comunque la sua organizzazione anche temporale e al pagamento a cadenze fisse di una retribuzione.
25. Le deposizioni dei testi di parte resistente, benché rese da familiari o lontani parenti o conoscenti del convenuto, convergono tutte nel riferire circostanze fattuali incompatibili con la prestazione di attività di lavoro subordinato della IG.ra in favore di nel periodo in esame. Pt_1 Controparte_1
Il teste vedova di un cugino di ha dichiarato di non avere mai visto Testimone_8 CP_4 la ricorrente nell'abitazione della IG.ra di averla anzi vista la prima volta in occasione CP_4 dell'udienza in cui ha reso testimonianza. Il teste cognata della nipote del resistente, ha Tes_9 dichiarato: “Confermo che nel giardino dell'abitazione della IG.ra c'erano tutt'ora tre cani e un gatto. Un cane CP_4 poi è morto. Il IG. mi chiese di dargli una mano per accudire a questi animali. E io, avendo un'associazione CP_1 di volontariato per la cura di animali domestici, compatibilmente con i miei impegni, mi prendevo cura di questi animali.
Eravamo varie persone a farlo a turno. Io andavo una o due volte a settimana. Di tali animali si occupavano anche una tale la IG.ra e tale IG. e i cognati del IG. Io non ho mai visto la IG.ra né la Tes_8 Pt_6 CP_1 Pt_1 conosco…Noi volontari che ci occupavamo degli animali della IG.ra avevamo solo le chiavi del cancello…Non CP_4 mi è mai capitato, dopo il decesso della IG.ra , di vedere altre persone entrare in casa”. Il teste CP_4 CP_6
figlia del resistente, ha dichiarato: “Confermo che presso l'abitazione di mia NA vi erano gatti e cani
[...] di cui si occupava mia NA personalmente e dopo il suo decesso se ne sono occupati mio padre o diversi suoi amici
( , o io stessa o i miei zii. Escludo che se ne sia mai occupata la ricorrente, che io conosco Per_1 Persona_2 perché ha sempre vissuto di fianco a casa di mia NA con il compagno…Le chiavi dell'abitazione in cui viveva mia NA sono state sempre nella esclusiva disponibilità di mio padre. La ricorrente non le ha mai avute. Lo so perché mio padre non lascia le chiavi nemmeno agli amici e anche per una questione di sicurezza visti i precedenti che ci sono stati tra mio padre e il IG. . Testimone_6
26. Le dichiarazioni citate, oltre a non essere in contraddizione tra loro ma anzi coerenti – ad esempio circa l'attività di accudimento degli animali domestici presso l'abitazione di via Randaccio n. 823, che veniva ripartita a turno tra diversi parenti o conoscenti del resistente, tra cui la IG.ra – Tes_9 trovano conforto in considerazioni di carattere logico che si desumono dal compendio documentale in atti.
27. Anche nel periodo in esame (1.3.2014 - 31.7.2020) il resistente ha continuato a risiedere con la propria famiglia in Milano (cfr. bollette della luce e del gas, doc. 5, , ritornando solo in occasione di CP_1 festività o nel periodo estivo in SS. e Non si vede allora quale attività lavorativa CP_3 Pt_2 avrebbe potuto svolgere la IG.ra in favore del IG. resso l'abitazione di via Randaccio Pt_1 CP_1
n. 823 nei mesi in cui questi era a Milano – e cioè per la gran parte dell'anno – se si considera che, da un lato, la ricorrente non aveva la disponibilità delle chiavi dell'appartamento (teste , come CP_1 peraltro è altamente plausibile, tenuto conto dei pluriennali trascorsi litigiosi per attriti di vicinato, sfociati in minacce e in una denuncia penale (cfr. querele in atti) tra il IG. e il compagno CP_1 della IG. e dall'altro che all'accudimento degli animali domestici attendevano conoscenti o Pt_1
Tes_ familiari del resistente a turno, come confermato dai testi e CP_1
28. Il resistente ha prodotto nel fascicolo di causa copia di altri due ricorsi presentati dalla IG.ra Pt_1 quello iscritto al n.r.g. 1165/2021 contro moglie del resistente, e quello iscritto al Parte_3
n.r.g. 1166/2021, contro cognata del resistente (doc. 2). Dalle allegazioni di tali ricorsi, CP_9 raffrontate con quelle dell'atto introduttivo del presente giudizio, emerge che la ricorrente avrebbe lavorato nello stesso periodo, dal 1.3.2014 al 31.7.2020, tutti i giorni dal lunedì alla domenica, come collaboratrice domestica, alle dipendenze di dalle ore 7.00 alle ore 9.00, alle Controparte_1 dipendenze della moglie di questi, dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e alle dipendenze della Parte_3 cognata del IG. dalle ore 12.00 alle ore 14.00. Un tale proliferazione di CP_1 CP_9 distinti rapporti di lavoro domestico alle dipendenze di persone legate tra loro da stretti vincoli familiari, addirittura marito e moglie, senza che peraltro in alcuno dei menzionati ricorsi sia indicato il soggetto da cui concretamente promanavano le direttive sul lavoro che la doveva svolgere, Pt_1 calato in un contesto di altissima conflittualità tra lo stesso e il compagno della ricorrente, CP_1 destinatario anche di una querela poi sfociata in una condanna penale, rende inverosimile la coesistenza dei predetti rapporti di lavoro e ingenera più che ragionevoli sospetti in ordine all'alto tasso di strumentalità delle iniziative giudiziarie intraprese.
29. Il mancato raggiungimento della prova della instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche per il periodo dal 1.3.2014 al 31.7.2020, impone l'integrale rigetto della domanda. Parimenti va rigettata, in quanto strettamente conseguenziale, la domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale e assicurativa della ricorrente presso l'INPS, in quanto alcun rapporto di lavoro subordinato è stato instaurato con l'odierno resistente.
30. Le spese processuali sono poste, secondo soccombenza, a carico della ricorrente e vanno liquidate in favore del convenuto nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, cause di lavoro di valore indeterminabile, complessità bassa.
31. Quanto alla posizione dell' litisconsorte necessario rispetto alla domanda di regolarizzazione CP_2 della posizione contributiva della ricorrente quale creditore dei contributi previdenziali e assistenziali asseritamente omessi, e come tale convenuto in giudizio, benché l'ente sia rimasto soccombente, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, e ciò tenuto conto che la parte convenuta non ha spiegato alcuna attività difensiva rispetto alla memoria Controparte_1 di costituzione dell' e alla domanda di regolarizzazione contributiva. CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− rigetta integralmente il ricorso;
− condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
, liquidandole in euro 9.257,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura
[...] del 15 per cento, CPA, IVA.
− compensa integralmente le spese in relazione alla domanda di regolarizzazione contributiva.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito del deposito delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. con termine fissato al 15 settembre
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1170/2021 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Maurizio FATICONI come da procura in atti ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Scauri, Via Appia n. 501
- parte ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Gianluca SASSO come da procura in atti Controparte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sessa Aurunca, Via Seggetiello n. 20
- parte resistente
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Antonietta TUMINELLI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato in Frosinone, Piazza Gramsci n. 4 presso il suo ufficio legale
- parte resistente
Oggetto: accertamento subordinazione – differenze retributive
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 10.6.2021 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale il IG. e l' per sentire accogliere le Controparte_1 CP_2 seguenti conclusioni: accertato che la ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze del IG. CP_1 dal 02.05.2009 al 31.07.2020 svolgendo mansioni di collaboratrice domestica, Voglia condannare il
[...] resistente a corrispondere, in favore della ricorrente, a titolo di retribuzioni e accessori non percepite per il suddetto periodo lavorativo, oltre TFR, ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., nella misura di euro 58.851,78 e/o quella minore o maggiore che verrà accertata nel corso del giudizio con interessi e rivalutazione come per legge. Condannare altresì il resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente con pagamento in favore dell CP_2
Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
2. La ricorrente espone di avere lavorato senza regolarizzazione contrattuale, quale collaboratrice domestica, alle dipendenze di , dal 2.5.2009 al 31.7.2020; di essersi occupata delle Controparte_1 pulizie dell'abitazione del resistente in SS. e Damiano, della cura del giardino adiacente CP_3 all'abitazione, dell'accudimento degli animali domestici e, dal 2.5.2009 fino al 28.2.2014, dell'assistenza all'anziana madre del convenuto nella cura dell'igiene personale e nella vestizione;
di avere svolto la propria attività lavorativa dal lunedì alla domenica dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18.00, orario ridottosi dalle ore 7:00 alle ore 9:00 a seguito del decesso della madre del resistente;
di avere percepito brevi manu, nel periodo dal 2.5.2009 al 28.2.2014, la retribuzione mensile di euro 300,00 e nel periodo successivo quella di euro 180,00.
3. Tanto premesso, la ricorrente deduce che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato, ancorché mai regolarizzato, e che per le mansioni disimpegnate la lavoratrice deve essere inquadrata nel livello A del CCNL Lavoro domestico - profilo collaboratore familiare. Sostiene che, in ragione delle mansioni svolte e degli orari di lavoro osservati, la stessa ha maturato nei confronti del convenuto un credito per differenze retributive pari a complessivi euro 58.851,78, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di retribuzione ordinaria, straordinario, tredicesima mensilità, compenso per festività cadenti di domenica, indennità sostitutiva delle ferie non godute, trattamento di fine rapporto.
4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede al giudice l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
5. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio eccependo Controparte_1 preliminarmente il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda avente ad oggetto le differenze retributive per l'assistenza asseritamente prestata dalla ricorrente alla madre del convenuto,
Nel merito il resistente chiede il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in CP_4 fatto e in diritto.
6. Il convenuto deduce, nello specifico, che la defunta madre era persona pienamente autosufficiente e non convivente con il figlio, al quale non può dunque imputarsi il rapporto di lavoro per le suddette prestazioni di assistenza. Eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti maturati anteriormente all'anno 2016, potendo al più configurarsi in favore del resistente prestazioni occasionali e stagionali autonome l'una dall'altra. Evidenzia l'impossibilità che la ricorrente prestasse attività di lavoro subordinato alle dipendenze di in quanto quest'ultimo viveva da molti anni e Controparte_1 tutt'ora vive con la propria famiglia a Milano, tornando in SS. e solo un mese l'anno, CP_3 Pt_2 in occasione delle vacanze estive, e la ricorrente non aveva la disponibilità delle chiavi dell'abitazione in cui risiedeva la madre del convenuto. Precisa, inoltre, che alla cura degli animali domestici, dopo il decesso della IG.ra provvedevano a turno alcuni vicini. Fa rilevare che tra il compagno CP_4 della ricorrente ed il resistente intercorre grave inimicizia per liti ed attriti dovuti a questioni di vicinato, sfociate in querele presentate dal resistente nei confronti del primo per le minacce subite.
Osserva che, proprio dopo tale vicenda, la ricorrente ha presentato distinti ricorsi per differenze retributive sia nei confronti del convenuto sia nei confronti della di lui moglie e della cognata e che il compagno della stessa ha tentato di ottenere la remissione della querela a fronte della rinuncia ai giudizi instaurati dalla ricorrente.
7. Si è costituito in giudizio l' eccependo il difetto di legittimazione passiva per l'estraneità al CP_2 rapporto di lavoro dedotto in causa e la parziale prescrizione quinquennale dei contributi non versati, laddove dovesse accertarsi l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.
8. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'assunzione della prova testimoniale. Le parti sono state quindi autorizzate al deposito di note difensive. All'esito del deposito delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. con termine fissato al 15 settembre 2025, la causa
è stata decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. La ricorrente agisce per l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato a suo dire instauratosi alle dipendenze del convenuto, per prestazioni di lavoro domestico, dal 2.5.2009 al
31.7.2020, e per la conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento in proprio favore delle differenze retributive asseritamente maturate a titolo di retribuzione ordinaria, straordinario, tredicesima, indennità ferie non godute, compenso per festività cadenti di domenica, trattamento di fine rapporto.
10. Il ricorso è infondato e va integralmente rigettato per i motivi di seguito esposti.
11. Preliminarmente deve evidenziarsi che la ricorrente ha convenuto in giudizio il IG. Controparte_1 iure proprio e non quale erede della madre anche per il periodo dal 2.5.2009 al CP_4
28.2.2014, in cui assume di avere svolto mansioni di assistenza della IG.ra nella cura CP_4 dell'igiene personale e nella vestizione presso l'abitazione del figlio dove questa viveva, in SS. Cosma
e Damiano, Via Randaccio n. 823, oltre a mansioni di pulizia dell'abitazione, cura del giardino adiacente, accudimento degli animali domestici. Secondo la prospettazione dell'attrice, infatti, in tale periodo, l'attività è stata prestata sempre alle dipendenze di , unico datore di lavoro, Controparte_1 come si chiede di accertare anche nelle conclusioni del ricorso.
12. In questo periodo, e fino all'intervenuto decesso della IG.ra in data 6.3.2014 (cfr. certificato CP_4 di morte, doc. 6, , quest'ultima appare invero l'unica beneficiaria delle prestazioni lavorative CP_1 della IG.ra Il certificato dello stato di famiglia di (doc. 3, attesta che Pt_1 Parte_3 CP_1
, alla data del 1.1.2014, non viveva con la madre in Via Randaccio n. 823, Controparte_1 CP_5
e ma risiedeva con la propria famiglia, costituita dalla moglie e dai figli Pt_2 Parte_3
e in Milano, Via Val Lagarina n. 45. Dalla certificazione si Parte_4 Controparte_6 evince inoltre che la nascita dei figli e rispettivamente in data 22.1.1978 e Parte_4 CP_6
31.5.1983, è avvenuta in Milano, da ciò desumendosi che a quell'epoca il IG. già viveva a CP_1
Milano con la moglie. La circostanza è stata riferita anche dai testi ( “Dopo il decesso della IG.ra Tes_1
il figlio, il quale era a Milano, anche se veniva spesso a San Cosma presso la casa della CP_4 Controparte_1 madre…”; : “Confermo che il IG. vive e risiede a Milano da oltre trent'anni con la Tes_2 Controparte_1 moglie”; “La madre del ricorrente [rectius, del resistente] viveva da sola”; Izzo: “Il IG. vive e Tes_3 CP_1 risiede a Milano da molti anni”; : “Il resistente viveva e vive a Milano e ritorna solo per l'estate Controparte_7
e per le feste”; “Mio padre risiede da oltre trent'anni a Milano con mia madre”). I testi hanno inoltre CP_1 confermato l'assunto di parte convenuta secondo cui la IG.ra è sempre stata pienamente CP_4 autosufficiente fino a poco prima dell'intervenuto decesso ( “La IG.ra era in grado Tes_1 CP_4 di nutrirsi, vestirsi e lavarsi da sola, ma aveva bisogno di un aiuto domestico”; Di : “La IG.ra , Tes_2 CP_4 fino al decesso, era in grado di alimentarsi, vestirsi e lavarsi da sola, guidava anche l'auto, veniva con l'auto anche da me e io andavo da lei”; “Alla IG.ra piaceva andare a ballare. La ricorrente non si occupava della Tes_3 CP_4 preparazione dei pasti, perché se ne occupava direttamente la IG.ra . La IG.ra era in grado di provvedere CP_4 CP_4 da sola alle proprie eIGenze personali (alimentarsi, vestirsi, lavarsi), questo prima che andasse in ospedale. È stata in Tes_ ospedale due mesi. È stata dimessa e poi è stata nuovamente ricoverata ed è poi deceduta di polmonite”; : “La IG.ra era indipendente, provvedeva da sola alle proprie eIGenze personali, nutrirsi, vestirsi, lavarsi”; CP_4 CP_1
“Mia NA , fino ad una settimana prima di ammalarsi di polmonite, andava a ballare, era CP_4 autosufficiente”).
13. Se dunque la IG.ra beneficiaria delle prestazioni lavorative della ricorrente quale CP_4 collaboratrice domestica, fino a poco prima del decesso era perfettamente autosufficiente e viveva da sola nell'abitazione di Via Randaccio n. 823, SS. e Damiano, risiedendo il figlio CP_3 CP_1
a Milano con la propria famiglia, salvo rientrare in SS. e nel periodo estivo
[...] CP_3 Pt_2
o in occasione delle festività, l'imputazione del rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato al figlio , nella veste di unico datore di lavoro della ricorrente, è preclusa dalla carenza Controparte_1 di allegazione, nell'atto introduttivo di lite, di specifici e circostanziati elementi fattuali da cui desumere che era e non ad esercitare l'effettivo potere direttivo e Controparte_1 CP_4 organizzativo della prestazione lavorativa della IG.ra , sia pure nelle forme attenuate che tale Pt_1 potere può assumere nel lavoro domestico. Come insegna la Suprema Corte, infatti, per l'individuazione del datore di lavoro, al criterio dell'apparenza del diritto il giudice deve preferire il criterio dell'effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare. Nel caso esaminato dalla
Corte di Cassazione una lavoratrice aveva reso prestazioni domestiche in favore di un'anziana, ma, nel corso del rapporto, aveva sempre osservato le direttive della di lei figlia, da questa percependo la retribuzione. Il giudice di legittimità ha ritenuto che la legittimazione passiva della figlia fosse fondata proprio sull'effettività del potere direttivo da lei esercitato sulla lavoratrice e non – come ritenuto dal giudice territoriale – sull'apparenza giuridica determinata dalla sua condotta (Cass. civ. n. 3418/2012).
14. Poiché nella specie tali elementi rivelatori della reale allocazione del potere direttivo non sono stati minimamente allegati nell'atto introduttivo – a nulla rilevando quello che sul punto hanno riferito spontaneamente i testi escussi, le cui dichiarazioni non possono colmare lacune assertive relative a fatti costitutivi del diritto azionato – viene a mancare in radice la possibilità di imputare l'asserito rapporto di lavoro subordinato al resistente. Quest'ultimo è stato evocato in giudizio in proprio e non iure successionis, ragione per cui non importa in questa sede indagare se, nel periodo in esame, dal
2.5.2009 al 28.2.2014, la ricorrente abbia reso prestazioni di lavoro subordinato quale collaboratrice domestica, atteso che, se anche ciò fosse provato, il datore di lavoro potrebbe al più essere individuato
– valorizzando quali elementi presuntivi del potere direttivo datoriale le circostanze sopra indicate – unicamente nella persona di e non certo di contrariamente a CP_4 Controparte_1 quanto si chiede di accertare nelle conclusioni del ricorso.
15. Ne discende l'infondatezza della domanda con riferimento al periodo in questione.
16. Passando ad esaminare il periodo successivo, dal 1.3.2014 al 31.7.2020, la ricorrente allega di avere continuato a svolgere in favore di le medesime mansioni di collaboratrice Controparte_1 domestica già prestate in precedenza, ma con riduzione dell'orario lavorativo, a seguito del decesso della IG.ra a due ore giornaliere, dalle 7.00 alle 9.00, dal lunedì alla domenica. CP_4
17. Si ricorda che l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c. è costituito dalla subordinazione, quale messa a disposizione delle energie lavorative del prestatore in favore del datore di lavoro con assoggettamento del primo al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del secondo e conseguente eterodirezione datoriale della prestazione lavorativa. La subordinazione comporta lo stabile inserimento del prestatore nell'organizzazione aziendale, la sottoposizione all'assidua e penetrante vigilanza datoriale sull'espletamento delle attività affidate, con conseguente IGnificativa limitazione della sua autonomia funzionale, secondo moduli organizzativi predefiniti dalla medesima parte datoriale (ex plurimis, Cass. civ. sez. lav., 3.4.2000, n.
4036; Cass. civ. sez. lav. 9.1.2001, n. 224; Cass. civ. sez. lav., 15.6.2009, n. 13858; Cass. civ. sez. lav.,
19.4.2010, n. 9251).
18. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, il criterio distintivo tra rapporto di lavoro subordinato e autonomo, rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con esercizio di una assidua e penetrante di vigilanza di quest'ultimo sulle modalità di esecuzione della prestazione, può risultare di non agevole apprezzamento in concreto e dunque è possibile valorizzare in chiave sintomatica della subordinazione, secondo i moduli propri del ragionamento indiziario, elementi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti, l'incidenza del rischio, la sussistenza o meno di un effettivo potere di autorganizzazione del prestatore. Tali elementi, di natura sussidiaria, seppure non assumano valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono comunque indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale (Cass. civ. sez. lav. 30.3.2010 n. 7681; Cass. civ. sez. lav., 26.5.2021, n. 14530;
Cass. civ. sez. lav., 27.6.2019, n. 17384).
19. In applicazione del generale criterio di riparto di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare la natura subordinata del rapporto, anche mediante gli elementi sussidiari di cui si è detto, grava sul soggetto che intende far valere il rapporto in giudizio, e dunque sul lavoratore che rivendichi – come nella specie – spettanze retributive sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con l'ulteriore corollario per cui, qualora vi sia una situazione di oggettiva incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr. Cass. civ. sez. lav. 16.11.2018 n. 29646; e Cass. civ. sez. lav., 3.8.2017, n. 19436).
20. Dall'istruttoria espletata non emerge alcuno di tali indici, invero neppure compiutamente allegati in ricorso.
21. Non possono essere valorizzate le dichiarazioni rese dal teste di parte ricorrente (“Dopo Tes_5 il decesso della IG.ra il figlio, il quale era a Milano, anche se veniva spesso a San Cosma CP_4 Controparte_1 presso la casa della madre, aveva chiesto alla IG.ra di occuparsi, per due ore al giorno, delle pulizie del giardino e degli animali domestici. Questo dal 2014 fino al 2020. In questo periodo si occupava anche della pulizia della casa, faceva sempre trovare la casa pulita”), in quanto la stessa ha ammesso di riferire circostanze a sue volta riferitele dalla ricorrente (“preciso che è stata la ricorrente a riferirmi che, dopo la morte della IG.ra il figlio CP_4 CP_1
l'aveva incaricata di recarsi presso l'abitazione della madre per svolgere i servizi di cui ho riferito”). Neppure
[...]
è possibile riconoscere valore probatorio alle dichiarazioni de relato actoris di tale teste solo perché questi ha dichiarato di aver visto lavorare la ricorrente “perché passavo davanti casa o mi fermavo a farci due chiacchiere”. Non è dato comprendere, infatti, quando questo sarebbe avvenuto, se solo nel periodo in cui la IG.ra era in vita o anche successivamente, e con quale frequenza. All'assoluta CP_4 indeterminatezza delle coordinate temporali dell'osservazione diretta, si aggiunge l'assenza di concreti riferimenti ad elementi che possano rivelare una prestazione di carattere subordinato, piuttosto che una prestazione resa occasionalmente, magari a titolo gratuito o comunque in regime di autonomia
(continuità nel tempo della prestazione, percezione di una retribuzione, vincoli di orario, sottoposizione a direttive altrui). Il teste non sa neppure se, dopo la morte della IG.ra la CP_4 ricorrente avesse continuato ad avere le chiavi dell'abitazione di Via Randaccio n. 823.
22. È del tutto inattendibile la deposizione del teste di parte ricorrente , non solo e non Testimone_6 tanto perché compagno della ricorrente da circa dodici anni, ma perché in rapporti di grave inimicizia con il resistente, il quale ha presentato contro di lui una querela in data 31.8.2019 (doc. 4, CP_1 per le minacce subite, nel contesto di pluriennali attriti e litigi per questioni di vicinato (“So come fare per darti una lezione perché ho gli amici ti affronto in mezzo alla piazza “San Lorenzo”, so come ti muovi Pt_5 quindi ti farò un bello scherzetto…figlio di puttana io non ti faccio più tonare a Milano”), minacce poi accertate come realmente poste in essere nella sentenza di condanna n. 76/2022 emessa dal giudice di pace del
Tribunale di Cassino (prod. el 21.11.2023). Le dichiarazioni del (“Dopo il decesso della CP_1 Tes_3 IG.ra la ricorrente ha lavorato dalle 7.00 alle 9.00 la mattina, dal lunedì alla domenica, fino al 2020. Io CP_4 conosco gli orari di lavoro in quanto abito a fianco dell'abitazione in cui viveva la IG.ra ”), in considerazione CP_4 del suo pluriennale vincolo affettivo con la ricorrente, avrebbero comunque necessitato di ulteriori e rigorosi riscontri, che sono invece mancati.
23. Il teste di parte ricorrente ha dichiarato: “Confermo che la ricorrente ha lavorato Testimone_7 presso l'abitazione del resistente in Santi Cosma e Damiano, via Randaccio n. 823. Ha iniziato a lavorare nel 2009
e ha terminato nell'estate del 2020. Si occupava di dare da mangiare agli animali del IG. delle Controparte_8 pulizie interne ed esterne dell'abitazione, annaffiava le piante…dopo il decesso della IG.ra avvenuto nel CP_4
2014, la ricorrente ha continuato ad andare a lavoro presso l'abitazione della defunta con gli stessi orari che aveva precedentemente… So che la ricorrente si occupava delle pulizie e delle faccende domestiche. La ricorrente lavorava dalle ore 7.00 alle ore 9.00, tutti i giorni della settimana, anche la domenica. A volte lavorava il pomeriggio, anzi tutte le settimane, quando c'era bisogno, lavorava il pomeriggio. Questo orario è sempre rimasto invariato. Lavorava anche nei giorni festivi (Pasqua, Natale), io la vedevo che usciva per andare a lavorare, per andare a dare da mangiare ai cani”.
24. Il teste è inattendibile. Innanzitutto, nel riferire gli orari di lavoro della ricorrente, dalle ore 7:00 alle ore 9:00 tutti i giorni della settimana e quando c'era bisogno il pomeriggio, il teste ha convintamente affermato che questi sono rimasti sempre invariati per tutta la durata del rapporto, mentre nel ricorso vengono indicati, per il periodo dal 2.5.2009 al 28.2.2014, orari diversi, dalle 8:00 alle 12:00 e dalle
16:00 alle 18:00. In secondo luogo, perlomeno fino al 2018, quando è andata a vivere al secondo piano di una abitazione in via Randaccio n. 778, posta di fronte a quelle della ricorrente (via Randaccio
n. 793, cfr. ricorso) e del resistente (via Randaccio n. 823, dove ha abitato fino al momento del decesso la madre del resistente, cfr. ricorso), la IG.ra sarebbe stata a CP_4 Controparte_7 conoscenza dei fatti riferiti perché, secondo quanto dalla stessa dichiarato, si sarebbe recata quotidianamente a svolgere attività di pulizia per un privato nella predetta abitazione di via Randaccio
n. 778, dove successivamente avrebbe comprato casa e si sarebbe trasferita. Orbene, se si considera che all'epoca in cui svolgeva attività di pulizia in tale abitazione la IG.ra non Controparte_7 conosceva di persona la IG.ra (“non conoscevo di persona la IG.ra , so che CP_4 CP_4 era la mamma del resistente”), appare inverosimile che, nel mentre svolgeva attività lavorativa in una casa di fronte a quella della IG.ra peraltro alternando i lavori di pulizia anche in altre abitazioni CP_4 private (“Preciso che avevo in zona parecchi lavori presso diverse persone e andavo ogni giorno”), monitorasse costantemente, tutti i giorni con continuità, gli orari di entrata e di uscita della ricorrente nell'abitazione in cui viveva persona che neppure conosceva personalmente. È invero poco plausibile che ciò sia avvenuto anche dopo il 2018, quando la IG.ra si è trasferita in tale Controparte_7 abitazione, sempre continuando a svolgere attività di pulizia presso abitazioni private (“Quando andavo
a fare le pulizie, che faccio anche ora, andavo ogni giorno”), apparendo assai più probabile che una così perentoria e puntuale affermazione circa i precisi orari di lavoro della ricorrente sia frutto di dichiarazioni de relato actoris piuttosto che di una personale, sistematica e continuativa attività di osservazione, a guisa di “vedetta”, alla finestra della propria abitazione. Ad ogni buon conto, valgono anche in questo caso le osservazioni precedentemente formulate a proposito della deposizione del teste in merito alla assenza di concreti riferimenti ad elementi che possano rivelare una Tes_5 prestazione di carattere subordinato, in specie sotto il profilo delle direttive altrui impartite alla lavoratrice circa le modalità di svolgimento della prestazione o comunque la sua organizzazione anche temporale e al pagamento a cadenze fisse di una retribuzione.
25. Le deposizioni dei testi di parte resistente, benché rese da familiari o lontani parenti o conoscenti del convenuto, convergono tutte nel riferire circostanze fattuali incompatibili con la prestazione di attività di lavoro subordinato della IG.ra in favore di nel periodo in esame. Pt_1 Controparte_1
Il teste vedova di un cugino di ha dichiarato di non avere mai visto Testimone_8 CP_4 la ricorrente nell'abitazione della IG.ra di averla anzi vista la prima volta in occasione CP_4 dell'udienza in cui ha reso testimonianza. Il teste cognata della nipote del resistente, ha Tes_9 dichiarato: “Confermo che nel giardino dell'abitazione della IG.ra c'erano tutt'ora tre cani e un gatto. Un cane CP_4 poi è morto. Il IG. mi chiese di dargli una mano per accudire a questi animali. E io, avendo un'associazione CP_1 di volontariato per la cura di animali domestici, compatibilmente con i miei impegni, mi prendevo cura di questi animali.
Eravamo varie persone a farlo a turno. Io andavo una o due volte a settimana. Di tali animali si occupavano anche una tale la IG.ra e tale IG. e i cognati del IG. Io non ho mai visto la IG.ra né la Tes_8 Pt_6 CP_1 Pt_1 conosco…Noi volontari che ci occupavamo degli animali della IG.ra avevamo solo le chiavi del cancello…Non CP_4 mi è mai capitato, dopo il decesso della IG.ra , di vedere altre persone entrare in casa”. Il teste CP_4 CP_6
figlia del resistente, ha dichiarato: “Confermo che presso l'abitazione di mia NA vi erano gatti e cani
[...] di cui si occupava mia NA personalmente e dopo il suo decesso se ne sono occupati mio padre o diversi suoi amici
( , o io stessa o i miei zii. Escludo che se ne sia mai occupata la ricorrente, che io conosco Per_1 Persona_2 perché ha sempre vissuto di fianco a casa di mia NA con il compagno…Le chiavi dell'abitazione in cui viveva mia NA sono state sempre nella esclusiva disponibilità di mio padre. La ricorrente non le ha mai avute. Lo so perché mio padre non lascia le chiavi nemmeno agli amici e anche per una questione di sicurezza visti i precedenti che ci sono stati tra mio padre e il IG. . Testimone_6
26. Le dichiarazioni citate, oltre a non essere in contraddizione tra loro ma anzi coerenti – ad esempio circa l'attività di accudimento degli animali domestici presso l'abitazione di via Randaccio n. 823, che veniva ripartita a turno tra diversi parenti o conoscenti del resistente, tra cui la IG.ra – Tes_9 trovano conforto in considerazioni di carattere logico che si desumono dal compendio documentale in atti.
27. Anche nel periodo in esame (1.3.2014 - 31.7.2020) il resistente ha continuato a risiedere con la propria famiglia in Milano (cfr. bollette della luce e del gas, doc. 5, , ritornando solo in occasione di CP_1 festività o nel periodo estivo in SS. e Non si vede allora quale attività lavorativa CP_3 Pt_2 avrebbe potuto svolgere la IG.ra in favore del IG. resso l'abitazione di via Randaccio Pt_1 CP_1
n. 823 nei mesi in cui questi era a Milano – e cioè per la gran parte dell'anno – se si considera che, da un lato, la ricorrente non aveva la disponibilità delle chiavi dell'appartamento (teste , come CP_1 peraltro è altamente plausibile, tenuto conto dei pluriennali trascorsi litigiosi per attriti di vicinato, sfociati in minacce e in una denuncia penale (cfr. querele in atti) tra il IG. e il compagno CP_1 della IG. e dall'altro che all'accudimento degli animali domestici attendevano conoscenti o Pt_1
Tes_ familiari del resistente a turno, come confermato dai testi e CP_1
28. Il resistente ha prodotto nel fascicolo di causa copia di altri due ricorsi presentati dalla IG.ra Pt_1 quello iscritto al n.r.g. 1165/2021 contro moglie del resistente, e quello iscritto al Parte_3
n.r.g. 1166/2021, contro cognata del resistente (doc. 2). Dalle allegazioni di tali ricorsi, CP_9 raffrontate con quelle dell'atto introduttivo del presente giudizio, emerge che la ricorrente avrebbe lavorato nello stesso periodo, dal 1.3.2014 al 31.7.2020, tutti i giorni dal lunedì alla domenica, come collaboratrice domestica, alle dipendenze di dalle ore 7.00 alle ore 9.00, alle Controparte_1 dipendenze della moglie di questi, dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e alle dipendenze della Parte_3 cognata del IG. dalle ore 12.00 alle ore 14.00. Un tale proliferazione di CP_1 CP_9 distinti rapporti di lavoro domestico alle dipendenze di persone legate tra loro da stretti vincoli familiari, addirittura marito e moglie, senza che peraltro in alcuno dei menzionati ricorsi sia indicato il soggetto da cui concretamente promanavano le direttive sul lavoro che la doveva svolgere, Pt_1 calato in un contesto di altissima conflittualità tra lo stesso e il compagno della ricorrente, CP_1 destinatario anche di una querela poi sfociata in una condanna penale, rende inverosimile la coesistenza dei predetti rapporti di lavoro e ingenera più che ragionevoli sospetti in ordine all'alto tasso di strumentalità delle iniziative giudiziarie intraprese.
29. Il mancato raggiungimento della prova della instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche per il periodo dal 1.3.2014 al 31.7.2020, impone l'integrale rigetto della domanda. Parimenti va rigettata, in quanto strettamente conseguenziale, la domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale e assicurativa della ricorrente presso l'INPS, in quanto alcun rapporto di lavoro subordinato è stato instaurato con l'odierno resistente.
30. Le spese processuali sono poste, secondo soccombenza, a carico della ricorrente e vanno liquidate in favore del convenuto nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, cause di lavoro di valore indeterminabile, complessità bassa.
31. Quanto alla posizione dell' litisconsorte necessario rispetto alla domanda di regolarizzazione CP_2 della posizione contributiva della ricorrente quale creditore dei contributi previdenziali e assistenziali asseritamente omessi, e come tale convenuto in giudizio, benché l'ente sia rimasto soccombente, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, e ciò tenuto conto che la parte convenuta non ha spiegato alcuna attività difensiva rispetto alla memoria Controparte_1 di costituzione dell' e alla domanda di regolarizzazione contributiva. CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− rigetta integralmente il ricorso;
− condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
, liquidandole in euro 9.257,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura
[...] del 15 per cento, CPA, IVA.
− compensa integralmente le spese in relazione alla domanda di regolarizzazione contributiva.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci