Trib. Firenze, sentenza 15/07/2025, n. 2507
TRIB
Sentenza 15 luglio 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale di Firenze, Sezione Seconda Civile, si è pronunciato in appello avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva accolto l'opposizione proposta da un soggetto contro un'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dal Comune, relativa a sanzioni per violazioni del Codice della Strada. L'opponente aveva dedotto, in primo grado, l'omesso invio di una comunicazione dettagliata degli importi iscritti a ruolo prima dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, in violazione dell'art. 1, comma 544, della L. n. 228/2012, e l'illegittimità della maggiorazione del 10% semestrale prevista dall'art. 27 della L. n. 689/1981. Il Giudice di Pace aveva annullato l'ingiunzione, ritenendo che l'ordinanza-ingiunzione, quale titolo esecutivo, richiedesse la preventiva comunicazione del dettaglio delle iscrizioni a ruolo. Il Comune, appellante, contestava tale interpretazione, sostenendo che la norma si riferisse esclusivamente alle azioni cautelari ed esecutive e non all'emissione dell'ingiunzione stessa, e che fosse inapplicabile alle sanzioni amministrative. Il Comune eccepiva altresì l'inapplicabilità dell'art. 1, comma 544, della L. n. 228/2012 ai debiti derivanti da violazioni del Codice della Strada, in quanto norma di stretta interpretazione applicabile solo ai debiti tributari.

Il Tribunale di Firenze ha accolto parzialmente l'appello, riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto fondato il motivo di appello relativo all'art. 1, comma 544, della L. n. 228/2012, statuendo che la comunicazione del dettaglio delle iscrizioni a ruolo è prodromica solo all'instaurazione di azioni cautelari ed esecutive, e non all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, la quale, equiparata al precetto, costituisce un'intimazione di pagamento. Pertanto, l'omessa invio di tale comunicazione non poteva giustificare l'annullamento dell'ingiunzione. Tuttavia, il Tribunale ha dichiarato fondato il motivo riproposto dall'appellato, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., relativo all'illegittimità della maggiorazione del 10% semestrale prevista dall'art. 27, comma 6, della L. n. 689/1981. Ha chiarito che tale maggiorazione ha natura sanzionatoria e si applica esclusivamente alle riscossioni coattive tramite cartella esattoriale, non essendo dovuta nel caso di specie, in quanto la riscossione era avvenuta tramite ordinanza-ingiunzione e non mediante esattore. Di conseguenza, l'opposizione è stata accolta solo per la parte relativa alle maggiorazioni, mentre nel resto l'ordinanza-ingiunzione è stata confermata. Le spese del doppio grado di giudizio sono state compensate integralmente tra le parti, stante la reciproca soccombenza.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Firenze, sentenza 15/07/2025, n. 2507
    Giurisdizione : Trib. Firenze
    Numero : 2507
    Data del deposito : 15 luglio 2025

    Testo completo