TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/07/2025, n. 2507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2507 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 10003/2023 R. G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Opposizione ad ordinanza ingiunzione- violazioni CdS”
VERTENTE
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annalisa Parte_1 ndrea Tacccari e Matteo Romeo
-Appellante- E
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Vascellari CP_1
-Appellata-
pagina 1 di 8
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Giudice di pace di la propose Pt_1 CP_1
opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento del ex RD Parte_1
n. 639/1910 dell'8 Giugno 2022 con la quale le era stato intimato il pagamento della somma di € 1.776 a seguito dell'omesso pagamento della sanzione di cui ai verbali di accertamento del 14 Maggio 2018 e 18 Dicembre 2018 elevatile per violazioni del CdS.
Dedusse parte opponente, a fondamento della propria opposizione, e per quel che ancora interessa in questa sede, 1) l'omesso invio del dettaglio degli importi iscritti a ruolo prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, e tanto in violazione del disposto di cui all'art. 1 co 544 l. n. 228/2012; 2) l'illegittimità dell'applicazione della maggiorazione del 10% semestrale di cui all'art. 27 l. n.
689/1981.
Si costituì il tramite funzionario delegato chiedendo il Parte_1
rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di pace di con sentenza n. 691/2023, accolse l'opposizione, Pt_1
annullò l'ingiunzione di pagamento e condannò il alla rifusione delle Pt_1
spese processuali.
Osservò il primo giudice, a fondamento del proprio decisum, la indiscussa «natura di titolo esecutivo e di precetto» dell'l'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del
RD n. 639/1910, quale atto che «cumula in sé la duplice natura di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla Pubblica Amministrazione e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, equivalente al precetto del processo civile ordinario», con la conseguenza che anche per la ingiunzione fiscale era necessaria l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1 comma 544 della legge numero 22 del 2012 che fa obbligo all'Amministrazione, prima di procedere ad azioni cautelari ed pagina 2 di 8 esecutive, di inviare al debitore una comunicazione del dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
E poiché, nel caso in questione, l'ordinanza ingiunzione non era stata preceduta dal predetto avviso, il primo giudice annullò l'ingiunzione di pagamento.
Aggiunse, a suffragio del proprio assunto, che anche nel 'Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate' del all'art. 3, è previsto Parte_1
che l'ente può avviare la procedura coattiva scaduto il termine previsto per il pagamento dell'atto di sollecito/ intimazione, dal che risultava evidente come anche livello regolamentare il avesse previsto la necessità Parte_1
dell'invio del sollecito di pagamento.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il , Parte_1
affidando le proprie doglianze al seguente motivo di censura:
1) Violazione e/o errata applicazione dell'art. 1 comma 544 l. n. 228/2012.
La norma di cui all'art. 544 co 1 l. n. 22/2012 prevede che «… non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo».
Conseguentemente, proseguiva il ai sensi della citata disposizione Pt_1
nessuna comunicazione doveva essere inoltrata prima della notifica dell'ingiunzione di pagamento, poiché la norma fa espresso riferimento alla riscossione coattiva di debiti, in tal modo riferendosi al momento in cui l'amministrazione, per soddisfare il proprio credito, deve agire coattivamente in quanto si è esaurita la fase dell'adempimento volontario da parte del debitore.
Aveva quindi errato il Giudice di pace nel ritenere che l'adozione di ingiunzione di pagamento, in quanto titolo esecutivo, costituisse già di per sé avvio della fase di riscossione coattiva del credito e non piuttosto l'atto prodromico alla futura azione esecutiva.
pagina 3 di 8 2) Violazione e/o errata applicazione dell'art. 1 co 544 l. n. 228/2012 sotto altro profilo-Inapplicabilità all'ordinanza ingiunzione ex RD n. 639/1910 relativa a sanzioni al CdS.
La predetta norma è applicabile solo ai debiti di cui al DPR n. 602/1973 e, quindi, a debiti di carattere tributario e, stante la natura di norma di stretta interpretazione che non ammette estensioni analogiche, inapplicabile ai debiti derivanti dalla violazione delle norme del CdS.
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto dell'opposizione proposta in primo grado.
Si costituiva la a quale sosteneva la correttezza della sentenza CP_1
impugnata deducendo la applicabilità alla fattispecie in esame, stante la equiparazione operata ex lege tra l'ingiunzione di pagamento e cartella esattoriale, dell'art. 1 co 544 della l. n. 228/2012.
Riproponeva, inoltre, il motivo di opposizione ritenuto assorbito dal primo giudice in ordine alla illegittimità della maggiorazione per interessi applicati ai sensi ex art. 27 co 6 l. n. 689/1981.
La causa, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.3.20245.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita parziale accoglimento.
Preliminarmente va dato atto che parte appellata ha prestato totale acquiescenza alla parte della sentenza in cui è stata ritenuta valida la notifica del verbale del 14 maggio 2018, mentre non ha contestato, rimettendosi a giustizia, il motivo di appello relativo all'omessa notifica del verbale dell'11 gennaio 2019, posto che pagina 4 di 8 dall'esame del fascicolo risulta che entrambi i verbali risultano ritualmente notificati, come emerge dall'esame telematico del fascicolo.
Pertanto, esclusa ogni ipotesi di unità o inesistenza della notifica dei verbali presupposti, si procederà all'esame dei motivi d'appello come sopra riportati.
Ora, come correttamente sostenuto da parte appellante, si presenta erronea la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la fondatezza dell'opposizione poiché il non ha inviato all'opponente la Pt_1
comunicazione contenente il dettaglio della iscrizione a ruolo e tanto, secondo la ratio decidendi, in violazione del disposto di cui all'art. 1 co 544 l. n. 22/2012.
La norma appena citata prevede testualmente: «In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneita' della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni [termine ridotto a 60 giorni ex art. 1 co 795 l. n. 160/2019] dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo».
E' evidente, dal tenore letterale della disposizione, che l'invio «di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo» è atto prodromico solo all'instaurazione di azioni cautelari ed esecutive(pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche) non certo atto che deve precedere l'ingiunzione di pagamento.
L'ingiunzione è legittimamente emessa e non deve contenere la predetta comunicazione che, invece, sarà necessaria per procedere cautelativamente ed esecutivamente dopo che sia stato appurato l'omesso pagamento del debito entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione.
pagina 5 di 8 Si aggiunga, per completezza, che l'ingiunzione non è certo atto che integra la sussistenza di una azione esecutiva già in corso, rappresentando invece, al pari dell'atto di precetto, una intimazione di pagamento da effettuarsi entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica e che, al pari del precetto, preannuncia la futura esecuzione che, come disposto dall'art. 491 cpc, si ha con l'espropriazione forzata che inizia con il pignoramento.
La fondatezza del motivo di gravame non comporta, tuttavia, la riforma totale della sentenza di primo grado, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta, poiché fondato si presenta il motivo riproposto da parte appellata, ai sensi dell'art. 346 cpc, relativo alla illegittimità della maggiorazione prevista dall'art. 27 co 6 l. n. 689/1981.
La riproposizione della doglianza è stata rituale in quanto «la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite;
in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo»(Cass. SS.UU. 13195/2018; in senso conforme la successiva Cass. n. 33649/2023).
Nella fattispecie parte appellata, nel costituirsi in giudizio- e quindi con la prima difesa utile- ha riproposto il motivo non esaminato dal primo giudice in quanto ritenuto assorbito, sì che rimane oscura l'eccezione del di Pt_1
inammissibilità della riproposizione del motivo ex art. 346 cc in quanto non contenuto nel primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza.
pagina 6 di 8 La doglianza di parte appellata è contenuta nella comparsa di costituzione e risposta, è richiamata non genericamente, viene sviluppata nell'atto introduttivo e tanto la rende legittima.
Si procederà di conseguenza al suo scrutinio.
Il motivo risulta fondato.
Si ritiene, infatti, che la maggiorazione del 10% prevista dall'art. 27 co 6 l. n.
689/1981 non sia dovuta nella fattispecie.
Ed invero, il comma 1 della predetta disposizione, rubricata Esecuzione forzata, prevede che «Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso», mentre il comma 6 testualmente recita: «Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore».
Appare evidente, quindi, dal tenore testuale della norma, che essa si riferisca esclusivamente alla fase di recupero coattivo di quanto dovuto alla pubblica amministrazione previa formazione del ruolo, trasmesso per competenza
«all'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza- ingiunzione»(comma 2 del citato articolo), e che quindi il suo ambito di applicazione sia limitato alle sole riscossioni mediante esattore.
E poiché la maggiorazione prevista dall'art. 27 co 6 l. n. 689/1981 ha natura sanzionatoria(Corte Cost. n. 308/1999), ad essa vanno applicati i principî di cui all'art. 1 co 2 della l. n. 689/1981, di legalità, tipicità e tassatività dell'illecito sanzionatorio con conseguente divieto di interpretazione analogica.
pagina 7 di 8 In definitiva, la maggiorazione del 10% semestrale si applica solo ed esclusivamente alle riscossioni coattive tramite cartella esattoriale.
Conseguentemente, il predetto importo non sarà dovuto.
Tanto comporta l'accoglimento solo parziale dell'appello poiché lo scrutinio del motivo riproposto da parte appellata ai sensi dell'art. 346 cpc ne ha evidenziato la sua fondatezza, così che l'opposizione proposta in primo grado dovrà ritenersi fondata solo per quel che concerne la inammissibile applicazione delle maggiorazioni, mentre i restanti importi, operata la decurtazione delle maggiorazioni, saranno dovuti.
Attesa la reciproca soccombenza le spese del doppio grado del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in parziale riforma della sentenza n.
691 emessa dal Giudice di pace di in data 6.3.2023, accoglie Pt_1
parzialmente l'opposizione proposta in primo grado dalla ei CP_1
confronti del , dichiara non dovute le somme pretese Parte_1
a titolo di maggiorazione ex art. 27 co 6 l. n. 689/1981 di cui all'ordinanza ingiunzione dell'8.6.2022 e conferma nel resto la legittimità del provvedimento opposto;
compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Firenze, 15.VII.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-
pagina 8 di 8
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 10003/2023 R. G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Opposizione ad ordinanza ingiunzione- violazioni CdS”
VERTENTE
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annalisa Parte_1 ndrea Tacccari e Matteo Romeo
-Appellante- E
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Vascellari CP_1
-Appellata-
pagina 1 di 8
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Giudice di pace di la propose Pt_1 CP_1
opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento del ex RD Parte_1
n. 639/1910 dell'8 Giugno 2022 con la quale le era stato intimato il pagamento della somma di € 1.776 a seguito dell'omesso pagamento della sanzione di cui ai verbali di accertamento del 14 Maggio 2018 e 18 Dicembre 2018 elevatile per violazioni del CdS.
Dedusse parte opponente, a fondamento della propria opposizione, e per quel che ancora interessa in questa sede, 1) l'omesso invio del dettaglio degli importi iscritti a ruolo prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, e tanto in violazione del disposto di cui all'art. 1 co 544 l. n. 228/2012; 2) l'illegittimità dell'applicazione della maggiorazione del 10% semestrale di cui all'art. 27 l. n.
689/1981.
Si costituì il tramite funzionario delegato chiedendo il Parte_1
rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di pace di con sentenza n. 691/2023, accolse l'opposizione, Pt_1
annullò l'ingiunzione di pagamento e condannò il alla rifusione delle Pt_1
spese processuali.
Osservò il primo giudice, a fondamento del proprio decisum, la indiscussa «natura di titolo esecutivo e di precetto» dell'l'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del
RD n. 639/1910, quale atto che «cumula in sé la duplice natura di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla Pubblica Amministrazione e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, equivalente al precetto del processo civile ordinario», con la conseguenza che anche per la ingiunzione fiscale era necessaria l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1 comma 544 della legge numero 22 del 2012 che fa obbligo all'Amministrazione, prima di procedere ad azioni cautelari ed pagina 2 di 8 esecutive, di inviare al debitore una comunicazione del dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
E poiché, nel caso in questione, l'ordinanza ingiunzione non era stata preceduta dal predetto avviso, il primo giudice annullò l'ingiunzione di pagamento.
Aggiunse, a suffragio del proprio assunto, che anche nel 'Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate' del all'art. 3, è previsto Parte_1
che l'ente può avviare la procedura coattiva scaduto il termine previsto per il pagamento dell'atto di sollecito/ intimazione, dal che risultava evidente come anche livello regolamentare il avesse previsto la necessità Parte_1
dell'invio del sollecito di pagamento.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il , Parte_1
affidando le proprie doglianze al seguente motivo di censura:
1) Violazione e/o errata applicazione dell'art. 1 comma 544 l. n. 228/2012.
La norma di cui all'art. 544 co 1 l. n. 22/2012 prevede che «… non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo».
Conseguentemente, proseguiva il ai sensi della citata disposizione Pt_1
nessuna comunicazione doveva essere inoltrata prima della notifica dell'ingiunzione di pagamento, poiché la norma fa espresso riferimento alla riscossione coattiva di debiti, in tal modo riferendosi al momento in cui l'amministrazione, per soddisfare il proprio credito, deve agire coattivamente in quanto si è esaurita la fase dell'adempimento volontario da parte del debitore.
Aveva quindi errato il Giudice di pace nel ritenere che l'adozione di ingiunzione di pagamento, in quanto titolo esecutivo, costituisse già di per sé avvio della fase di riscossione coattiva del credito e non piuttosto l'atto prodromico alla futura azione esecutiva.
pagina 3 di 8 2) Violazione e/o errata applicazione dell'art. 1 co 544 l. n. 228/2012 sotto altro profilo-Inapplicabilità all'ordinanza ingiunzione ex RD n. 639/1910 relativa a sanzioni al CdS.
La predetta norma è applicabile solo ai debiti di cui al DPR n. 602/1973 e, quindi, a debiti di carattere tributario e, stante la natura di norma di stretta interpretazione che non ammette estensioni analogiche, inapplicabile ai debiti derivanti dalla violazione delle norme del CdS.
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto dell'opposizione proposta in primo grado.
Si costituiva la a quale sosteneva la correttezza della sentenza CP_1
impugnata deducendo la applicabilità alla fattispecie in esame, stante la equiparazione operata ex lege tra l'ingiunzione di pagamento e cartella esattoriale, dell'art. 1 co 544 della l. n. 228/2012.
Riproponeva, inoltre, il motivo di opposizione ritenuto assorbito dal primo giudice in ordine alla illegittimità della maggiorazione per interessi applicati ai sensi ex art. 27 co 6 l. n. 689/1981.
La causa, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.3.20245.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita parziale accoglimento.
Preliminarmente va dato atto che parte appellata ha prestato totale acquiescenza alla parte della sentenza in cui è stata ritenuta valida la notifica del verbale del 14 maggio 2018, mentre non ha contestato, rimettendosi a giustizia, il motivo di appello relativo all'omessa notifica del verbale dell'11 gennaio 2019, posto che pagina 4 di 8 dall'esame del fascicolo risulta che entrambi i verbali risultano ritualmente notificati, come emerge dall'esame telematico del fascicolo.
Pertanto, esclusa ogni ipotesi di unità o inesistenza della notifica dei verbali presupposti, si procederà all'esame dei motivi d'appello come sopra riportati.
Ora, come correttamente sostenuto da parte appellante, si presenta erronea la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la fondatezza dell'opposizione poiché il non ha inviato all'opponente la Pt_1
comunicazione contenente il dettaglio della iscrizione a ruolo e tanto, secondo la ratio decidendi, in violazione del disposto di cui all'art. 1 co 544 l. n. 22/2012.
La norma appena citata prevede testualmente: «In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneita' della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni [termine ridotto a 60 giorni ex art. 1 co 795 l. n. 160/2019] dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo».
E' evidente, dal tenore letterale della disposizione, che l'invio «di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo» è atto prodromico solo all'instaurazione di azioni cautelari ed esecutive(pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche) non certo atto che deve precedere l'ingiunzione di pagamento.
L'ingiunzione è legittimamente emessa e non deve contenere la predetta comunicazione che, invece, sarà necessaria per procedere cautelativamente ed esecutivamente dopo che sia stato appurato l'omesso pagamento del debito entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione.
pagina 5 di 8 Si aggiunga, per completezza, che l'ingiunzione non è certo atto che integra la sussistenza di una azione esecutiva già in corso, rappresentando invece, al pari dell'atto di precetto, una intimazione di pagamento da effettuarsi entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica e che, al pari del precetto, preannuncia la futura esecuzione che, come disposto dall'art. 491 cpc, si ha con l'espropriazione forzata che inizia con il pignoramento.
La fondatezza del motivo di gravame non comporta, tuttavia, la riforma totale della sentenza di primo grado, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta, poiché fondato si presenta il motivo riproposto da parte appellata, ai sensi dell'art. 346 cpc, relativo alla illegittimità della maggiorazione prevista dall'art. 27 co 6 l. n. 689/1981.
La riproposizione della doglianza è stata rituale in quanto «la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite;
in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo»(Cass. SS.UU. 13195/2018; in senso conforme la successiva Cass. n. 33649/2023).
Nella fattispecie parte appellata, nel costituirsi in giudizio- e quindi con la prima difesa utile- ha riproposto il motivo non esaminato dal primo giudice in quanto ritenuto assorbito, sì che rimane oscura l'eccezione del di Pt_1
inammissibilità della riproposizione del motivo ex art. 346 cc in quanto non contenuto nel primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza.
pagina 6 di 8 La doglianza di parte appellata è contenuta nella comparsa di costituzione e risposta, è richiamata non genericamente, viene sviluppata nell'atto introduttivo e tanto la rende legittima.
Si procederà di conseguenza al suo scrutinio.
Il motivo risulta fondato.
Si ritiene, infatti, che la maggiorazione del 10% prevista dall'art. 27 co 6 l. n.
689/1981 non sia dovuta nella fattispecie.
Ed invero, il comma 1 della predetta disposizione, rubricata Esecuzione forzata, prevede che «Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso», mentre il comma 6 testualmente recita: «Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore».
Appare evidente, quindi, dal tenore testuale della norma, che essa si riferisca esclusivamente alla fase di recupero coattivo di quanto dovuto alla pubblica amministrazione previa formazione del ruolo, trasmesso per competenza
«all'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza- ingiunzione»(comma 2 del citato articolo), e che quindi il suo ambito di applicazione sia limitato alle sole riscossioni mediante esattore.
E poiché la maggiorazione prevista dall'art. 27 co 6 l. n. 689/1981 ha natura sanzionatoria(Corte Cost. n. 308/1999), ad essa vanno applicati i principî di cui all'art. 1 co 2 della l. n. 689/1981, di legalità, tipicità e tassatività dell'illecito sanzionatorio con conseguente divieto di interpretazione analogica.
pagina 7 di 8 In definitiva, la maggiorazione del 10% semestrale si applica solo ed esclusivamente alle riscossioni coattive tramite cartella esattoriale.
Conseguentemente, il predetto importo non sarà dovuto.
Tanto comporta l'accoglimento solo parziale dell'appello poiché lo scrutinio del motivo riproposto da parte appellata ai sensi dell'art. 346 cpc ne ha evidenziato la sua fondatezza, così che l'opposizione proposta in primo grado dovrà ritenersi fondata solo per quel che concerne la inammissibile applicazione delle maggiorazioni, mentre i restanti importi, operata la decurtazione delle maggiorazioni, saranno dovuti.
Attesa la reciproca soccombenza le spese del doppio grado del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in parziale riforma della sentenza n.
691 emessa dal Giudice di pace di in data 6.3.2023, accoglie Pt_1
parzialmente l'opposizione proposta in primo grado dalla ei CP_1
confronti del , dichiara non dovute le somme pretese Parte_1
a titolo di maggiorazione ex art. 27 co 6 l. n. 689/1981 di cui all'ordinanza ingiunzione dell'8.6.2022 e conferma nel resto la legittimità del provvedimento opposto;
compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Firenze, 15.VII.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-
pagina 8 di 8