Articolo 3 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383
Articolo 1 bisArticolo 4
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25 novembre 2001
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25 aprile 2002
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24 novembre 2002
Art. 3. Disposizioni di attuazione 1. Con decreto interministeriale sono determinati forma e contenuto della dichiarazione di emersione di cui agli articoli 1 e 1-bis e degli altri modelli di dichiarazione, in modo da garantire l'applicazione dell'incentivo fiscale a tassazione separata in caso di cumulo tra redditi agevolati ed altri redditi, nonche' le modalita' di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4. Con lo stesso decreto sono approvate le istruzioni sulle modalita' di presentazione delle dichiarazioni predette e sulle attivita' amministrative idonee a garantire adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali e di categoria al fine di favorire l'emersione dell'economia sommersa.
2. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, non sono comunque compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo.
Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
3. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), non genera credito di imposta in favore del socio, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato, le regioni e gli enti locali, conseguenti all'attuazione del presente capo.
5. Le disposizioni del presente capo concernenti gli imprenditori si applicano, in quanto compatibili, anche ai titolari di redditi di lavoro autonomo (( e alle imprese che svolgono attivita' agricola non produttiva di reddito di impresa )) .
Entrata in vigore il 24 novembre 2002
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