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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 21/06/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 123 /2023 R.G. di appello avverso la sentenza 519/2023, del Tribunale di Taranto pubblicata il 7.03.2023, pendente tra
, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Taranto Parte_1 presso l'Avv. Giuseppe Vespertina dal quale è rappresentata e difesa;
appellante e
, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Controparte_1
Taranto presso l'Avv. Mario Esposito dal quale è rappresentata e difesa;
appellata
All'udienza del 6.06.2025 la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte alle quali si rinvia e qui da intendersi richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione, ex art. 615 co. I c.p.c., dinanzi al Parte_2
Tribunale di Taranto avverso l'atto di precetto notificatole il 3/11/2021 dalla Pt_1
[... (già , con cui le veniva intimato il pagamento Controparte_2 dell'importo di € 6.867,46 per la corresponsione di maggiori interessi (rispetto a quelli ex art. 1284 c. I c.c. già pagati e portati in detrazione nel precetto) maturati nella misura prevista dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., nel periodo dal 16/07/2015 al 09/09/2019, sulla sorte capitale portata dalla sentenza del Tribunale di Taranto n. 2154/2019, recante la condanna dell'ex (poi incorporata per fusione in ) Controparte_3 Controparte_1 al pagamento in favore della della somma di € Controparte_2
21.533,30, oltre interessi legali a far data dalla domanda, dovuta per effetto della rideterminazione del saldo di c/c bancario a seguito dell'accoglimento dell'azione di ripetizione di indebito spiegata dall'attrice nei confronti del predetto istituto di credito. A sostegno dell'opposizione la banca eccepiva, preliminarmente, a) il difetto di legittimazione della intimante, attesa la diversa natura giuridica dalla medesima assunta a seguito di trasformazione societaria (da società in nome collettivo a s.r.l.); b) la intervenuta rinuncia alla maggior somma dovuta al ricalcolo degli interessi, ricavabile dal comportamento concludente della parte creditrice, c) l'illegittimo frazionamento del credito e l'inammissibilità della pretesa (Cass. n. 31308/2019); in subordine, deduceva d) la violazione ed errata interpretazione della norma riguardante gli interessi relativi alle transazioni commerciali (art. 1284 c. IV c.c.), in quanto, a suo dire, applicabile esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, e non anche, stante l'assenza di un astratto accordo tra le parti, per quelle derivanti da fatto illecito o dalla legge, come nell'ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo. Sempre a dire dell'opponente, erano state interamente corrisposte da le somme Controparte_1
riconosciute alla convenuta dal (non impugnato) titolo giudiziale e dunque era stato dato adempimento al disposto del titolo giudiziale, contenente condanna al pagamento degli
“interessi legali dalla domanda al saldo”.
Il procedimento veniva incardinato al n. 7007/2021 R.G., e l'efficacia esecutiva della sentenza sospesa con ordinanza resa dal Tribunale in data 02.02.2022.
Costituitasi, la deduceva l'inammissibilità dell'azione tesa ad introdurre Parte_1
un giudizio di merito sulle statuizioni della sentenza poste a base del precetto impugnato,
e chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e compensi di lite, insistendo sulla corretta applicazione della norma in esame, e sulla spettanza, nel caso di specie, anche a mente dei richiamati precedenti giurisprudenziali di legittimità, degli interessi moratori c.d. “commerciali”, da calcolarsi sulla sorte capitale come determinata in sentenza. Quanto all'eccezione, ex adverso formulata, di frazionamento del credito e di tacita rinuncia ai maggiori interessi contemplati al comma 4 dell'art. 1284 c.c., la opposta deduceva che l'aver precettato una somma inferiore a quella effettivamente dovuta non avrebbe potuto comportare alcuna rinuncia in favore della banca, posto che con la notifica del secondo atto di precetto veniva operata unicamente, sulla base di un distinto calcolo, una diversa quantificazione degli interessi dovuti in applicazione del corretto saggio percentuale, e non invece azionato lo stesso credito, frazionato in più volte.
Chiedeva pertanto dichiararsi, anche sotto tale profilo, l'inammissibilità della opposizione. La causa veniva definita con sentenza n. 519/2023 con cui il giudice di prime cure accoglieva l'opposizione, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso detta decisione la ropone appello allegando quale primo motivo Parte_1
di gravame la contrarietà della sentenza impugnata ai consolidati principi di diritto enunciati dalla S.C. in tema di opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo giudiziale (ex plurimis Cass. S.U. n. 19889 del 23/07/2019), i quali non consentono al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, non avendo quest'ultimo poteri di accertamento dei fatti, riservati unicamente al giudice della cognizione, ed essendo egli vincolato alla statuizione contenuta nel titolo, la quale avrebbe potuto essere contestata solo mediante impugnazione della decisione di merito, potendo in sede di opposizione all'esecuzione essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo, e non quelle attinenti al merito, ormai precluse in questa sede.
Con il secondo motivo di censura l'appellante allega l'errata valutazione da parte del giudice di prime cure in ordine alla non applicabilità al caso di specie degli interessi di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. relativo alle transazioni commerciali, sul presupposto fatto proprio dal tribunale della natura non contrattuale dell'obbligazione di ripetizione di indebito e dell'applicazione del 4° comma alla sola ipotesi di inadempimento contrattuale, ipotesi qui non ricorrente.
Costituitasi, l'appellata ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1
del gravame ex art. 342 c.p.c. e concluso nel merito per il rigetto dell'impugnazione, riproponendo in questa fase l'eccezione di inammissibilità della pretesa azionata, per intervenuta tacita rinuncia da parte della questione che, sebbene Parte_1
ritualmente sollevata in primo grado, il Tribunale aveva omesso di esaminare.
Deve innanzitutto rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata dalla odierna appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto sulla base dell'atto di appello sono ben individuabili le critiche rivolte alla sentenza impugnata e le conclusioni ivi rassegnate, come di seguito esposte e avendo l'appellata
contro
- dedotto nel merito dell'appello, a dimostrazione della sua specificità. Ciò premesso in rito, infondato appare il primo motivo di appello.
Posto infatti che non è affatto preclusa al giudice adito in sede di opposizione alla esecuzione, ex art. 615 c. I c.p.c., la corretta interpretazione del titolo esecutivo al fine di accertarne l'esatta portata, essendo a lui demandato del compito di dare attuazione alle statuizioni in esso contenute, senza che ciò possa in alcun modo porre in discussione il principio, consolidato in sede di legittimità, a mente del quale deve ritenersi assolutamente vietata qualunque modifica o integrazione al titolo di formazione giudiziale nella successiva fase esecutiva, si ritiene che nel caso in esame, nel rispetto dei principi testé esposti, si è limitato ad una mera interpretazione del titolo esecutivo giudiziale. Il tribunale ha infatti solo interpretato la portata della condanna, contenuta nel titolo esecutivo, “al pagamento degli interessi legali a far data dalla domanda”.
Non fondato è anche il secondo motivo di censura con cui l'appellante ha dedotto la erroneità in diritto della decisione in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure per non aver ritenuto applicabili alla fattispecie de qua i criteri di calcolo degli interessi da ritardato pagamento nella misura maggiorata di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c.., avuto riguardo alla natura dell'obbligo restitutorio posto a carico della banca, scaturente non da un inadempimento contrattuale ma dall'assenza di clausole negoziali poste a fondamento degli addebiti operati dalla banca in danno del correntista.
A sostegno del motivo di appello, la ichiama numerose pronunce di legittimità, Pt_1
tutte orientate nel senso di ritenere che la disposizione di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento, e che tali interessi sian dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza, allorquando la obbligazione pecuniaria trovi la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad un obbligo restitutorio (cit. tra le altre Cass. ord. n. 61/2023 del 03.01.2023
e Cass. n. 8050/2019).
La tesi non è condivisibile, avendo l'adita Corte già condiviso con riferimento a fattispecie del tutto simili a quella esaminata (ex plurimis sent. n. 70/2025), e con motivazione che può qui essere ulteriormente ribadita, il recente insegnamento espresso,
a Sezioni Unite, dai giudici di legittimità in tema di esclusione dell'automatica applicabilità degli interessi moratori di cui all'art. 1284 c. IV c.c. in assenza di specifica domanda e di apposita statuizione contenuta in sentenza.
Premesso infatti che con la sentenza n. 2154/2019 del Tribunale di Taranto, costituente titolo esecutivo presupposto all'atto di precetto per cui è causa, il Controparte_3
veniva condannato al pagamento in favore dell'odierna appellata della somma di €
21.533,30, oltre “interessi legali a far data dalla domanda”, si osserva come il contrasto giurisprudenziale sul saggio d'interesse da applicarsi in caso di generica condanna al pagamento degli “interessi legali” che non contenga ulteriori specificazioni da parte del giudice, già in essere alla data di notifica dell'atto di precetto opposto, è stato risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 12449 del 7.05.2024, confermata dalla quasi coeva sentenza n. 12974 del 13.05.2024, sancendo che “ove il giudice disponga il pagamento degli interessi legali senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284 comma 1 c.c., se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Il principio di diritto affermato dalla Cassazione ha dunque definitivamente chiarito che, quando il comma 4 dell'articolo 1284 stabilisce che siano dovuti i c.d. “super-interessi” dal momento della domanda giudiziale, tali interessi non sono dovuti automaticamente come se fossero un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli stessi, richiedendosi, in quanto correlati a determinate fattispecie e ad ulteriori presupposti, un'autonoma valutazione giudiziale di esistenza di detti ulteriori presupposti rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale.
Ne consegue che a seguito dell'introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, è compito del giudice adito in sede di cognizione accertare la ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, quarto comma, c.c., che la Suprema Corte individua: a) nella natura della fonte della obbligazione;
b) nella mancanza di una valida ed efficace determinazione contrattuale della misura degli interessi;
c) nell'identificazione della domanda giudiziale quale momento rilevante per la decorrenza degli interessi moratori.
La su esposta esigenza di cognizione dei vari presupposti applicativi della misura degli interessi maggiorati comporta che il titolo esecutivo giudiziale contenga espressamente l'accertamento di spettanza degli interessi legali in detta misura, con la conseguenza che nel caso in cui sussistano i presupposti ma il giudice della cognizione non li abbia riconosciuti, l'avente diritto ha l'onere di impugnare sul punto la sentenza, non potendo sopperire con una sorta di integrazione del titolo esecutivo in sede esecutiva.
Applicando tale principio al caso in esame, consegue che la mera previsione nel dispositivo della sentenza della condanna al pagamento “degli interessi legali” non era e non è idonea ad integrare l'accertamento del diritto agli interessi di cui all'art.1284 c.
IV c.c. e la relativa condanna, dovendosi definitivamente concludere che l'appellante non aveva e non ha diritto al pagamento di detti interessi maggiorati.
Ricevuti pertanto dalla li interessi al tasso legale ai sensi dell'art.1284 c. I Pt_1
c.c. (circostanza pacifica tra le parti), esclusa l'applicazione dell'art.1284 c. IV c.c., non le spettano a titolo di interessi le somme oggetto di intimazione con il precetto opposto, ulteriori rispetto agli interessi ex art. 1284 c. I c.c. già riscossi.
Corretta appare in definitiva l'allegazione fatta dalla banca nell'opposizione al precetto di aver adempiuto esattamente a quanto disposto dal Tribunale di Taranto con la sentenza n. 2154/2019.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
I contrasti interpretativi sull'ambito di applicazione e sull'interpretazione dell'art. 1284
c. IV c.c., dimostrati dai due interventi a sezioni unite della Corte di Cassazione
(contrasti peraltro ancora non sopiti in quanto le Sezioni Unite sembrano dubitare della applicazione dell'art.1284 c. IV c.c. alle obbligazioni pecuniarie non negoziali, avendo nella motivazione delle due sentenze su citate affermato la necessità di accertare la natura della fonte dell'obbligazione), giustificano la parziale compensazione delle spese di lite del presente giudizio di appello nella misura della metà.
La restante metà, invece, liquidata in dispositivo nei limiti della nota specifica (secondo il principio della domanda) e secondo i parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n. 55, in virtù del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), deve essere oggetto di rimborso dall'appellante in favore dell'appellata. Non può infatti non tenersi conto che la Pt_1 ha insistito nell'appello nonostante nel maggio 2024 la Corte di Cassazione, a sezioni unite, avesse chiarito che la condanna generica al pagamento degli “interessi legali a far data dalla domanda” non implica l'applicazione automatica degli interessi di cui all'art. 1284 c. IV c.c. Al rigetto dell'appello consegue altresì l'obbligo dell'appellante al versamento dello ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, pari a quello della stessa impugnazione, come previsto dall'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 519/2023 del Tribunale di Taranto proposto dalla nei confronti della con atto di Parte_1 Controparte_1
citazione notificato il 5.04.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) compensa per la metà le spese e competenze del presente giudizio d'appello e condanna per la restante metà la a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
€ 1.888,50 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese forfettarie
[...]
(15%), CAP ed IVA come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti ex art. 13 c. 1 quater d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 18.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Campanale dr.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 123 /2023 R.G. di appello avverso la sentenza 519/2023, del Tribunale di Taranto pubblicata il 7.03.2023, pendente tra
, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Taranto Parte_1 presso l'Avv. Giuseppe Vespertina dal quale è rappresentata e difesa;
appellante e
, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Controparte_1
Taranto presso l'Avv. Mario Esposito dal quale è rappresentata e difesa;
appellata
All'udienza del 6.06.2025 la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte alle quali si rinvia e qui da intendersi richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione, ex art. 615 co. I c.p.c., dinanzi al Parte_2
Tribunale di Taranto avverso l'atto di precetto notificatole il 3/11/2021 dalla Pt_1
[... (già , con cui le veniva intimato il pagamento Controparte_2 dell'importo di € 6.867,46 per la corresponsione di maggiori interessi (rispetto a quelli ex art. 1284 c. I c.c. già pagati e portati in detrazione nel precetto) maturati nella misura prevista dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., nel periodo dal 16/07/2015 al 09/09/2019, sulla sorte capitale portata dalla sentenza del Tribunale di Taranto n. 2154/2019, recante la condanna dell'ex (poi incorporata per fusione in ) Controparte_3 Controparte_1 al pagamento in favore della della somma di € Controparte_2
21.533,30, oltre interessi legali a far data dalla domanda, dovuta per effetto della rideterminazione del saldo di c/c bancario a seguito dell'accoglimento dell'azione di ripetizione di indebito spiegata dall'attrice nei confronti del predetto istituto di credito. A sostegno dell'opposizione la banca eccepiva, preliminarmente, a) il difetto di legittimazione della intimante, attesa la diversa natura giuridica dalla medesima assunta a seguito di trasformazione societaria (da società in nome collettivo a s.r.l.); b) la intervenuta rinuncia alla maggior somma dovuta al ricalcolo degli interessi, ricavabile dal comportamento concludente della parte creditrice, c) l'illegittimo frazionamento del credito e l'inammissibilità della pretesa (Cass. n. 31308/2019); in subordine, deduceva d) la violazione ed errata interpretazione della norma riguardante gli interessi relativi alle transazioni commerciali (art. 1284 c. IV c.c.), in quanto, a suo dire, applicabile esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, e non anche, stante l'assenza di un astratto accordo tra le parti, per quelle derivanti da fatto illecito o dalla legge, come nell'ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo. Sempre a dire dell'opponente, erano state interamente corrisposte da le somme Controparte_1
riconosciute alla convenuta dal (non impugnato) titolo giudiziale e dunque era stato dato adempimento al disposto del titolo giudiziale, contenente condanna al pagamento degli
“interessi legali dalla domanda al saldo”.
Il procedimento veniva incardinato al n. 7007/2021 R.G., e l'efficacia esecutiva della sentenza sospesa con ordinanza resa dal Tribunale in data 02.02.2022.
Costituitasi, la deduceva l'inammissibilità dell'azione tesa ad introdurre Parte_1
un giudizio di merito sulle statuizioni della sentenza poste a base del precetto impugnato,
e chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e compensi di lite, insistendo sulla corretta applicazione della norma in esame, e sulla spettanza, nel caso di specie, anche a mente dei richiamati precedenti giurisprudenziali di legittimità, degli interessi moratori c.d. “commerciali”, da calcolarsi sulla sorte capitale come determinata in sentenza. Quanto all'eccezione, ex adverso formulata, di frazionamento del credito e di tacita rinuncia ai maggiori interessi contemplati al comma 4 dell'art. 1284 c.c., la opposta deduceva che l'aver precettato una somma inferiore a quella effettivamente dovuta non avrebbe potuto comportare alcuna rinuncia in favore della banca, posto che con la notifica del secondo atto di precetto veniva operata unicamente, sulla base di un distinto calcolo, una diversa quantificazione degli interessi dovuti in applicazione del corretto saggio percentuale, e non invece azionato lo stesso credito, frazionato in più volte.
Chiedeva pertanto dichiararsi, anche sotto tale profilo, l'inammissibilità della opposizione. La causa veniva definita con sentenza n. 519/2023 con cui il giudice di prime cure accoglieva l'opposizione, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso detta decisione la ropone appello allegando quale primo motivo Parte_1
di gravame la contrarietà della sentenza impugnata ai consolidati principi di diritto enunciati dalla S.C. in tema di opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo giudiziale (ex plurimis Cass. S.U. n. 19889 del 23/07/2019), i quali non consentono al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, non avendo quest'ultimo poteri di accertamento dei fatti, riservati unicamente al giudice della cognizione, ed essendo egli vincolato alla statuizione contenuta nel titolo, la quale avrebbe potuto essere contestata solo mediante impugnazione della decisione di merito, potendo in sede di opposizione all'esecuzione essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo, e non quelle attinenti al merito, ormai precluse in questa sede.
Con il secondo motivo di censura l'appellante allega l'errata valutazione da parte del giudice di prime cure in ordine alla non applicabilità al caso di specie degli interessi di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. relativo alle transazioni commerciali, sul presupposto fatto proprio dal tribunale della natura non contrattuale dell'obbligazione di ripetizione di indebito e dell'applicazione del 4° comma alla sola ipotesi di inadempimento contrattuale, ipotesi qui non ricorrente.
Costituitasi, l'appellata ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1
del gravame ex art. 342 c.p.c. e concluso nel merito per il rigetto dell'impugnazione, riproponendo in questa fase l'eccezione di inammissibilità della pretesa azionata, per intervenuta tacita rinuncia da parte della questione che, sebbene Parte_1
ritualmente sollevata in primo grado, il Tribunale aveva omesso di esaminare.
Deve innanzitutto rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata dalla odierna appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto sulla base dell'atto di appello sono ben individuabili le critiche rivolte alla sentenza impugnata e le conclusioni ivi rassegnate, come di seguito esposte e avendo l'appellata
contro
- dedotto nel merito dell'appello, a dimostrazione della sua specificità. Ciò premesso in rito, infondato appare il primo motivo di appello.
Posto infatti che non è affatto preclusa al giudice adito in sede di opposizione alla esecuzione, ex art. 615 c. I c.p.c., la corretta interpretazione del titolo esecutivo al fine di accertarne l'esatta portata, essendo a lui demandato del compito di dare attuazione alle statuizioni in esso contenute, senza che ciò possa in alcun modo porre in discussione il principio, consolidato in sede di legittimità, a mente del quale deve ritenersi assolutamente vietata qualunque modifica o integrazione al titolo di formazione giudiziale nella successiva fase esecutiva, si ritiene che nel caso in esame, nel rispetto dei principi testé esposti, si è limitato ad una mera interpretazione del titolo esecutivo giudiziale. Il tribunale ha infatti solo interpretato la portata della condanna, contenuta nel titolo esecutivo, “al pagamento degli interessi legali a far data dalla domanda”.
Non fondato è anche il secondo motivo di censura con cui l'appellante ha dedotto la erroneità in diritto della decisione in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure per non aver ritenuto applicabili alla fattispecie de qua i criteri di calcolo degli interessi da ritardato pagamento nella misura maggiorata di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c.., avuto riguardo alla natura dell'obbligo restitutorio posto a carico della banca, scaturente non da un inadempimento contrattuale ma dall'assenza di clausole negoziali poste a fondamento degli addebiti operati dalla banca in danno del correntista.
A sostegno del motivo di appello, la ichiama numerose pronunce di legittimità, Pt_1
tutte orientate nel senso di ritenere che la disposizione di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento, e che tali interessi sian dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza, allorquando la obbligazione pecuniaria trovi la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad un obbligo restitutorio (cit. tra le altre Cass. ord. n. 61/2023 del 03.01.2023
e Cass. n. 8050/2019).
La tesi non è condivisibile, avendo l'adita Corte già condiviso con riferimento a fattispecie del tutto simili a quella esaminata (ex plurimis sent. n. 70/2025), e con motivazione che può qui essere ulteriormente ribadita, il recente insegnamento espresso,
a Sezioni Unite, dai giudici di legittimità in tema di esclusione dell'automatica applicabilità degli interessi moratori di cui all'art. 1284 c. IV c.c. in assenza di specifica domanda e di apposita statuizione contenuta in sentenza.
Premesso infatti che con la sentenza n. 2154/2019 del Tribunale di Taranto, costituente titolo esecutivo presupposto all'atto di precetto per cui è causa, il Controparte_3
veniva condannato al pagamento in favore dell'odierna appellata della somma di €
21.533,30, oltre “interessi legali a far data dalla domanda”, si osserva come il contrasto giurisprudenziale sul saggio d'interesse da applicarsi in caso di generica condanna al pagamento degli “interessi legali” che non contenga ulteriori specificazioni da parte del giudice, già in essere alla data di notifica dell'atto di precetto opposto, è stato risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 12449 del 7.05.2024, confermata dalla quasi coeva sentenza n. 12974 del 13.05.2024, sancendo che “ove il giudice disponga il pagamento degli interessi legali senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284 comma 1 c.c., se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Il principio di diritto affermato dalla Cassazione ha dunque definitivamente chiarito che, quando il comma 4 dell'articolo 1284 stabilisce che siano dovuti i c.d. “super-interessi” dal momento della domanda giudiziale, tali interessi non sono dovuti automaticamente come se fossero un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli stessi, richiedendosi, in quanto correlati a determinate fattispecie e ad ulteriori presupposti, un'autonoma valutazione giudiziale di esistenza di detti ulteriori presupposti rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale.
Ne consegue che a seguito dell'introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, è compito del giudice adito in sede di cognizione accertare la ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, quarto comma, c.c., che la Suprema Corte individua: a) nella natura della fonte della obbligazione;
b) nella mancanza di una valida ed efficace determinazione contrattuale della misura degli interessi;
c) nell'identificazione della domanda giudiziale quale momento rilevante per la decorrenza degli interessi moratori.
La su esposta esigenza di cognizione dei vari presupposti applicativi della misura degli interessi maggiorati comporta che il titolo esecutivo giudiziale contenga espressamente l'accertamento di spettanza degli interessi legali in detta misura, con la conseguenza che nel caso in cui sussistano i presupposti ma il giudice della cognizione non li abbia riconosciuti, l'avente diritto ha l'onere di impugnare sul punto la sentenza, non potendo sopperire con una sorta di integrazione del titolo esecutivo in sede esecutiva.
Applicando tale principio al caso in esame, consegue che la mera previsione nel dispositivo della sentenza della condanna al pagamento “degli interessi legali” non era e non è idonea ad integrare l'accertamento del diritto agli interessi di cui all'art.1284 c.
IV c.c. e la relativa condanna, dovendosi definitivamente concludere che l'appellante non aveva e non ha diritto al pagamento di detti interessi maggiorati.
Ricevuti pertanto dalla li interessi al tasso legale ai sensi dell'art.1284 c. I Pt_1
c.c. (circostanza pacifica tra le parti), esclusa l'applicazione dell'art.1284 c. IV c.c., non le spettano a titolo di interessi le somme oggetto di intimazione con il precetto opposto, ulteriori rispetto agli interessi ex art. 1284 c. I c.c. già riscossi.
Corretta appare in definitiva l'allegazione fatta dalla banca nell'opposizione al precetto di aver adempiuto esattamente a quanto disposto dal Tribunale di Taranto con la sentenza n. 2154/2019.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
I contrasti interpretativi sull'ambito di applicazione e sull'interpretazione dell'art. 1284
c. IV c.c., dimostrati dai due interventi a sezioni unite della Corte di Cassazione
(contrasti peraltro ancora non sopiti in quanto le Sezioni Unite sembrano dubitare della applicazione dell'art.1284 c. IV c.c. alle obbligazioni pecuniarie non negoziali, avendo nella motivazione delle due sentenze su citate affermato la necessità di accertare la natura della fonte dell'obbligazione), giustificano la parziale compensazione delle spese di lite del presente giudizio di appello nella misura della metà.
La restante metà, invece, liquidata in dispositivo nei limiti della nota specifica (secondo il principio della domanda) e secondo i parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n. 55, in virtù del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), deve essere oggetto di rimborso dall'appellante in favore dell'appellata. Non può infatti non tenersi conto che la Pt_1 ha insistito nell'appello nonostante nel maggio 2024 la Corte di Cassazione, a sezioni unite, avesse chiarito che la condanna generica al pagamento degli “interessi legali a far data dalla domanda” non implica l'applicazione automatica degli interessi di cui all'art. 1284 c. IV c.c. Al rigetto dell'appello consegue altresì l'obbligo dell'appellante al versamento dello ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, pari a quello della stessa impugnazione, come previsto dall'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 519/2023 del Tribunale di Taranto proposto dalla nei confronti della con atto di Parte_1 Controparte_1
citazione notificato il 5.04.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) compensa per la metà le spese e competenze del presente giudizio d'appello e condanna per la restante metà la a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
€ 1.888,50 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese forfettarie
[...]
(15%), CAP ed IVA come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti ex art. 13 c. 1 quater d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 18.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Campanale dr.ssa Anna Maria Marra