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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 10/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3928/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Francesco Paganini - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3928/2024 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
RICORRENTE contro
MA EC (C.F. [...])
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale d'udienza del 5 febbraio 2025.
pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La Procura della Repubblica di Busto Arsizio proponeva domanda di interdizione nei confronti di
EC IM, affetta da sindrome di Rett, a seguito del decreto dell'8.10.2024 (n. v.g.3674/2024) con il quale il Giudice Tutelare di Busto Arsizio rigettava la domanda di apertura di amministrazione di sostegno presentata dalla madre dell'interdicenda e disponeva la trasmissione degli atti alla Procura affinchè procedesse alla richiesta della misura di interdizione.
Il GT riteneva non sufficientemente tutelante la misura dell'amministrazione di sostegno in considerazione della totale incapacità di intendere e di volere del EC IM.
La domanda del PM è fondata, essendo rilevabile l'effettiva sussistenza in capo alla resistente di uno stato di totale incapacità di intendere e di volere, come emerge dalla documentazione medica e dall'esame svolto dal GT (che deve essere acquisito, in quanto l'interdicenda non compariva all'udienza fissata davanti al Giudice relatore per il suo esame nonostante la regolarità della notifica che veniva presa a mani dalla madre).
In particolare, dall'esame dell'interdicenda svolto dal GT l'8.10.2024, risulta che questa non è in condizione di parlare, di comprendere e di controllare i movimenti. Compariva in udienza su una sedia a rotelle, tenendo il capo verso il basso e non riuscendo ad interagire col mondo esterno.
Nella documentazione medica presente nel fascicolo viene, poi, attestato che l'interdicenda “è affetta da sindrome di Rett presenta grave disabilità motoria e cognitiva per cui è stata riconosciuta invalidità con accompagnamento”.
La madre, che si proponeva quale amministratrice di sostegno, deve essere nominata tutrice in via provvisoria.
Il padre dell'interdicenda decedeva il 26.11.2013.
*
Nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite, in assenza di opposizione alla domanda del ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) dichiara l'interdizione di EC IM, nata il [...] a [...];
2) dispone che, a cura della Cancelleria, la presente sentenza venga immediatamente annotata nel registro delle tutele e comunicata, entro dieci giorni, al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita;
pagina 2 di 3 3) nomina quale tutore provvisorio la madre EC IR, nata il [...] a [...].
Così deciso in Camera di Consiglio in Busto Arsizio in data 6 febbraio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott. Francesco Paganini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Francesco Paganini - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3928/2024 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
RICORRENTE contro
MA EC (C.F. [...])
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale d'udienza del 5 febbraio 2025.
pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La Procura della Repubblica di Busto Arsizio proponeva domanda di interdizione nei confronti di
EC IM, affetta da sindrome di Rett, a seguito del decreto dell'8.10.2024 (n. v.g.3674/2024) con il quale il Giudice Tutelare di Busto Arsizio rigettava la domanda di apertura di amministrazione di sostegno presentata dalla madre dell'interdicenda e disponeva la trasmissione degli atti alla Procura affinchè procedesse alla richiesta della misura di interdizione.
Il GT riteneva non sufficientemente tutelante la misura dell'amministrazione di sostegno in considerazione della totale incapacità di intendere e di volere del EC IM.
La domanda del PM è fondata, essendo rilevabile l'effettiva sussistenza in capo alla resistente di uno stato di totale incapacità di intendere e di volere, come emerge dalla documentazione medica e dall'esame svolto dal GT (che deve essere acquisito, in quanto l'interdicenda non compariva all'udienza fissata davanti al Giudice relatore per il suo esame nonostante la regolarità della notifica che veniva presa a mani dalla madre).
In particolare, dall'esame dell'interdicenda svolto dal GT l'8.10.2024, risulta che questa non è in condizione di parlare, di comprendere e di controllare i movimenti. Compariva in udienza su una sedia a rotelle, tenendo il capo verso il basso e non riuscendo ad interagire col mondo esterno.
Nella documentazione medica presente nel fascicolo viene, poi, attestato che l'interdicenda “è affetta da sindrome di Rett presenta grave disabilità motoria e cognitiva per cui è stata riconosciuta invalidità con accompagnamento”.
La madre, che si proponeva quale amministratrice di sostegno, deve essere nominata tutrice in via provvisoria.
Il padre dell'interdicenda decedeva il 26.11.2013.
*
Nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite, in assenza di opposizione alla domanda del ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) dichiara l'interdizione di EC IM, nata il [...] a [...];
2) dispone che, a cura della Cancelleria, la presente sentenza venga immediatamente annotata nel registro delle tutele e comunicata, entro dieci giorni, al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita;
pagina 2 di 3 3) nomina quale tutore provvisorio la madre EC IR, nata il [...] a [...].
Così deciso in Camera di Consiglio in Busto Arsizio in data 6 febbraio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott. Francesco Paganini
pagina 3 di 3