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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/07/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 3743 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. DEMESTRI C.F._1
CARLO, come da procura in atti;
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. IRRERA C.F._2
SALVATORE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 13/11/2024 i coniugi Parte_2
[...] , nata a [...] il [...], e , nato
[...] Controparte_1
a Messina il 27/09/1989, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 10/07/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 84 parte 1;
- che dall'unione erano nati i figli (nata a [...] il Controparte_2
03/07/2017) e (nato a [...] il [...]); Controparte_3
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 3933/2023 del 01/03/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“2) I sig.ri e convengono di Controparte_1 Parte_1
vivere separatamente e di fissare la loro residenza ove credono più opportuno;
3) I due figli minori, e verranno affidati ad CP_2 CP_3
entrambi i genitori, secondo le modalità dell'affido condiviso, ex Legge n.
54/2006, con collocamento prevalente presso la madre;
4) Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali dei minori.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, fermo l'onere di entrambi di tenersi reciprocamente informati
2 circa tutte le questioni importanti relative ai figli e che richiedano particolari decisioni. 5) Al fine di garantire il mantenimento di costanti e significativi rapporti con entrambe le figure genitoriali ed in modo tale da consentire anche al genitore non collocatario l'adempimento dei propri doveri di cura, educazione ed istruzione dei figli, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18,00 alle CP_2 CP_3
ore 21,00 nonché, a fine settimane alternati, dal sabato dalle 16,00 sino alla domenica sera alle 21,00 o al lunedì mattina, salvo diverse intese tra i genitori;
durante le festività dell'anno e familiari secondo il criterio dell'alternanza; 6) Il Sig. con la sottoscrizione del Controparte_1
presente accordo si obbliga a corrispondere in favore della sig.ra Parte_1
un assegno di mantenimento in favore dei figli minori pari ad euro
[...]
500,00 mensili entro e non oltre il giorno venti di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat; il tutto mediante bonifico bancario alle coordinate che verranno dalla stessa comunicate;
7) Le parti concordano che le spese straordinarie che si dovessero rendere necessari nell'interesse dei figli minori, come specificatamente individuate secondo le indicazioni fornite dalle linee guida ufficiali, preventivamente concordate e debitamente documentate, verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50%; 8) l'assegno unico verrà trattenuto per intero dal sig. CP_1
9) il sig. con la sottoscrizione del presente
[...] Controparte_1
accordo si onera a trasferire la propria residenza anagrafica in un luogo diverso dall'abitazione coniugale;
10) Le parti, sig.ri e sig. Parte_1
con la presente scrittura dichiarano di avere regolato tutti Controparte_1
i loro rapporti economici e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna causale o ragione. 11) Spese legali compensate”.
3 A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 30/12/2024.
All'udienza del 18/06/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 3933/2023 del 01/03/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 13/11/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina il 10/07/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 84 parte 1, tra , nata a [...] Parte_1
il 25/08/1992, e nato a [...] il [...], Controparte_1
alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 19/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 3743 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. DEMESTRI C.F._1
CARLO, come da procura in atti;
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. IRRERA C.F._2
SALVATORE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 13/11/2024 i coniugi Parte_2
[...] , nata a [...] il [...], e , nato
[...] Controparte_1
a Messina il 27/09/1989, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 10/07/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 84 parte 1;
- che dall'unione erano nati i figli (nata a [...] il Controparte_2
03/07/2017) e (nato a [...] il [...]); Controparte_3
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 3933/2023 del 01/03/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“2) I sig.ri e convengono di Controparte_1 Parte_1
vivere separatamente e di fissare la loro residenza ove credono più opportuno;
3) I due figli minori, e verranno affidati ad CP_2 CP_3
entrambi i genitori, secondo le modalità dell'affido condiviso, ex Legge n.
54/2006, con collocamento prevalente presso la madre;
4) Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali dei minori.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, fermo l'onere di entrambi di tenersi reciprocamente informati
2 circa tutte le questioni importanti relative ai figli e che richiedano particolari decisioni. 5) Al fine di garantire il mantenimento di costanti e significativi rapporti con entrambe le figure genitoriali ed in modo tale da consentire anche al genitore non collocatario l'adempimento dei propri doveri di cura, educazione ed istruzione dei figli, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18,00 alle CP_2 CP_3
ore 21,00 nonché, a fine settimane alternati, dal sabato dalle 16,00 sino alla domenica sera alle 21,00 o al lunedì mattina, salvo diverse intese tra i genitori;
durante le festività dell'anno e familiari secondo il criterio dell'alternanza; 6) Il Sig. con la sottoscrizione del Controparte_1
presente accordo si obbliga a corrispondere in favore della sig.ra Parte_1
un assegno di mantenimento in favore dei figli minori pari ad euro
[...]
500,00 mensili entro e non oltre il giorno venti di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat; il tutto mediante bonifico bancario alle coordinate che verranno dalla stessa comunicate;
7) Le parti concordano che le spese straordinarie che si dovessero rendere necessari nell'interesse dei figli minori, come specificatamente individuate secondo le indicazioni fornite dalle linee guida ufficiali, preventivamente concordate e debitamente documentate, verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50%; 8) l'assegno unico verrà trattenuto per intero dal sig. CP_1
9) il sig. con la sottoscrizione del presente
[...] Controparte_1
accordo si onera a trasferire la propria residenza anagrafica in un luogo diverso dall'abitazione coniugale;
10) Le parti, sig.ri e sig. Parte_1
con la presente scrittura dichiarano di avere regolato tutti Controparte_1
i loro rapporti economici e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna causale o ragione. 11) Spese legali compensate”.
3 A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 30/12/2024.
All'udienza del 18/06/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 3933/2023 del 01/03/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
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P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 13/11/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina il 10/07/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 84 parte 1, tra , nata a [...] Parte_1
il 25/08/1992, e nato a [...] il [...], Controparte_1
alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 19/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
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