Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/03/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
4811/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona della
Dott.ssa Laura Garofalo , giudice onorario , all'esito dell'udienza del 19 /3/2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4811/2024 R.G. Lavoro promosso
DA
nata a [...] il [...] c. f. , residente Parte_1 C.F._1
in Maniace , via Cavour 19 , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Alessandro Pace, come da procura alle liti in atti di giudizio , domiciliata presso il suo studio in Messina via degli Angeli 185
B n. 20 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Direttore Generale Dott. Controparte_1
con Sede in , via Santa Maria la Grande 5, c. f. , rappre- Controparte_2 CP_1 P.IVA_1
sentata e difesa dall'avv. Filippa Morina, Direttore U.O.C. Servizio Legale , come da procura in atti di giudizio , domiciliata in , via Santa Maria La Grande 5 presso U.O.C. Servizio legale;
CP_1
Resistente
Oggetto : accertamento disabile gravissimo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
, chiedendo l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al benefi- CP_3
cio economico per i soggetti affetti da disabilità gravissima , secondo le previsioni dell'art. 3 del
D.M. 26/09/2016.
Premetteva in fatto di avere inoltrato al Distretto Socio Sanitario di Bronte l'istanza per l'accesso al beneficio specificato e che in precedenza , in data 30 gennaio 2023 aveva presentato istanza per il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento.
L'Asp di Catania in data 04.04.2024 faceva pervenire alla ricorrente odierna comunicazione affe-
rente il mancato riconoscimento dello stato di disabile gravissimo.
La ricorrente odierna precisava di essere già affetta da malattie gravissime , già riconosciute nel verbale di visita medica del 24 gennaio 2023, in cui veniva riscontrata ipertensione , diabete melli to , poliartrosi , gonartrosi bilaterale, neuropatia arti inferiori, impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore.
In considerazione del proprio quadro clinico agiva in giudizio per il riconoscimento del proprio diritto. Chiedeva pertanto che il Tribunale nominasse un consulente tecnico d'ufficio, disponendo l'accertamento per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso ai benefici di disabile gravissimo. Parte ricorrente in seno al ricorso indicava la nomina di proprio consulente tecnico di parte Dott. . Persona_1
Chiedeva che il tribunale fissasse l'udienza di comparizione delle parti e stabilisse termini per la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Chiedeva la condanna dell'ente convenuto alle spese di giudizio con il beneficio della distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
Con provvedimento del 22 maggio 2024 il Tribunale , nella persona del Magistrato titolare del ruolo e del giudizio, disponeva la trattazione secondo il rito ordinario del lavoro, rilevato che l'accerta-
mento della condizione di disabile gravissimo, di cui all'art. 3 D.M. 26/9/2016,per l'applicazione della Legge regionale n. 4/2017, esulava dal perimetro dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c. fissava l'udienza del 13/9/2024, disponendo le modalità di cui all'art. Pt_2 In data 19/8/2024 nominata il C.T.U. Dott. Persona_2
Nonostante la tempestiva notificazione del ricorso , la parte convenuta A.S.P. di Catania si costi –
tuiva tardivamente in data 18.11.2024 con propria memoria difensiva in cui contestava la domanda e ne chiedeva integrale rigetto non avendo il ricorrente offerto prova in giudizio di possedere i requisiti di legge per la condizione di disabile gravissimo , deduceva altresì il mancato possesso dei requisiti sanitari evincibile dalla medesima documentazione e dalla mancanza di certificazioni sani-
tarie che potessero documentare la sussistenza dei requisiti di legge per potere rientrare nella categoria di disabile gravissimo. Evidenziava la circostanza che i requisiti per l'accompagnamento e l'invalidità non coincidono con la presenza dei requisiti di disabilità gravissima , nelle condizioni descritte dalla legge, per cui la ricorrente , pur godendo dell'accompagnamento , non rientrava in nessuna delle categorie in cui si riscontra la disabilità gravissima , come già valutato da
[...]
, odierna resistente . CP_3
Pertanto si opponeva alla consulenza tecnica e chiedeva che fosse la ricorrente onerata dalla condanna alle spese di consulenza medica e di giudizio poiché la domanda si presentava infondata carente dei requisiti previsti dalla legge e di carattere meramente esplorativo.
Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio della ricorrente,poiché la domanda , anche in presenza di dichiarazione reddituale tale da giustificare l'esenzione ex art. 152
disp. att. c.p.c., presentava gli elementi della temerarietà di cui all'art. 96 c.p.c. 1° comma .
Durante il corso di giudizio veniva espletata la visita medico legale e depositata in atti la relazione di consulenza tecnica da parte del nominato C.T.U.
Successivamente delegata alla trattazione e decisione del presente giudizio con provvedimento del
19/02/2025, all'udienza odierna le parti discutevano la causa ed in particolare la parte ricorrente ,
come da verbale in atti depositato con il quale veniva richiesta nuova consulenza tecnica alla luce degli elementi presenti nella consulenza che venivano qualificati contraddittori dalla parte ricor-
rente.
Poiché la causa era già sta delegata per decisione , dinanzi la richiesta di rinnovo di consulenza da parte ricorrente , questo giudice tratteneva il fascicolo per la valutazione della domanda di rinno vo , in considerazione della necessità di adempiere alla delega ricevuta . Pertanto all'esito di camera di consiglio definisce il giudizio col presente provvedimento , dando lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione ex art. 429 c.p.c.
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In via preliminare occorre evidenziare che la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio disposta per l'accertamento del requisito sanitario di disabile gravissimo, si presenta generica e non idonea a fare ritenere necessaria la rinnovazione della medesima.
Il giudice non può disporre la rinnovazione di consulenza a fronte di una contestazione generica ,
consistente nella riproposizione delle tesi già esposte in ricorso o nella semplice prospettazione della sottovalutazione del quadro patologico oppure ancora di una diversa interpretazione delle certificazioni mediche, anche tenuto conto che parte ricorrente nulla ha osservato tramite il proprio consulente tecnico di parte, in ricorso nominato.
L'affermazione a verbale contenuta secondo la quale la consulenza appare contraddittoria ,poiché
pur riconoscendo il deficit statico –dinamico che non consente la deambulazione senza accompa-
gnamento , nega tuttavia la sussistenza della condizione di disabile gravissimo alla ricorrente odierna, si presenta come una affermazione generica , priva del requisito di specificità dei motivi di contestazione della consulenza e dei vizi di valutazione che presenterebbe.
Pertanto non può trovare accoglimento la richiesta di rinnovazione di consulenza alla luce delle censure generiche mosse da chi la contesta , dovendo essere idonee a palesare la necessità del rinnovo , mentre quelle contestazioni presentate all'udienza 19.03.2025 si palesano prive di neces-
sario supporto documentale ( cfr. Cass.n. 20188/2011: Cass. n. 17318/2004 , Cass. n. 21594/2004,
Cass. 7341/2004, Cass. n. 10552/2003, Cass. n. 11467/2002).
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU Dott. , elaborato che qui deve Persona_2
intendersi richiamato integralmente ed al quale questo giudice si riporta, condividendo gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al giudice di rilevare che a seguito dell'esame medico svolto sulla ricorrente , pur risultando affetta da un complesso patologico consistente in” grave deficit-
statico dinamico con severa compromissione dell'autonomia deambulatoria in soggetto poliartrosi co – demenza senile grave con secondaria severa compromissione delle autonomie personali semplici e complesse”, dal complessivo esame non è emersa alcuna condizione che possa consentire il riconoscimento della condizione di soggetto disabile gravissimo.
Le conclusioni cui giunge il consulente Tecnico sono il frutto della visita con la quale si è espletato l'accertamento sanitario nonché l'esame di documentazione sanitaria offerta dalla ricorrente .
Dalla medesima documentazione emerge che la ricorrente versa nella condizione di soggetto abbisognevole di assistenza continua , ma non è emersa nessuna delle condizioni previste dalla legge per la valutazione di disabile gravissimo.
Tali condizioni sono previste dal DM 26/9/2016 che all'art. 3 comma 2 individua con precisione
Quali siano i soggetti da considerare disabili gravissimi :
Si tratta di soggetti che oltre a godere dell'indennità di accompagnamento :
1 . Si trovano in condizione di coma , di stato vegetativo , di stato di minima coscienza e con punteggio nella scala Glasgow>= 10;
2 . Siano dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa;
3 . Presentino grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia
Rating Scale( CDRS) >=4 ;
4 . Presentino lesioni spinali fra C0/C5 , di qualsiasi natura , con lesione identificata dal livello sulla scala ASIA di grado A o B;
5 . Siano persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare;
6 . Siano persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio miglio re o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento;
e/o grave ipoacusia;
7 . Siano persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico;
8 . Si tratti di persone in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore , sette giorni su sette.
Tali condizioni risultano naturalmente richiamate nella consulenza , come risulta descritto l'esame e la visita sulla perizianda e sulla documentazione medica afferente l'accompagnamento e la condi-
zione di soggetto abbisognevole di assistenza continua , ma non è emersa nessuna delle condizio-
ni di legge, sopra richiamate , che consentivano il riconoscimento della condizione di soggetto di-
sabile gravissimo. Condividendo questo giudice le conclusioni di tale accertamento peritale , essendo gli aspetti logico scientifici supportati da idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sul la documentazione sanitaria versata in atti , immuni da vizi logici , la domanda non può trovare accoglimento .
Quanto alle spese di giudizio , vanno dichiarate irripetibili tra le parti ex art. 152 disp. att. c.p.c.
come modificato dall'art. 42 del D.L. 269/2003, stante la produzione in atti da parte dell'odierna ricorrente della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Le spese di consulenza tecnica a favore del CTU, come da dispositivo , vanno poste a carico del-
l' CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4811/2024 R.G. , disattesa ogni contraria domanda , eccezione e difesa , così
provvede :
Rigetta il ricorso;
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio;
Condanna al pagamento delle spese di consulenza tecnica in favore del CTU, liquidate come CP_3
da separato provvedimento.
Catania 19.3.2025 il giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
127 ter c.p.c.