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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/12/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa RA Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3185/2024 promossa da
(C.F. ), in qualità di genitore della minore Parte_1 C.F._1 Per_1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mangione, giusta
[...] C.F._2 procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 17.10.2024, l'odierno ricorrente, in qualità di genitore della minore Per_1
a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede
[...] di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa. Con condanna alle spese.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Con condanna alle spese. CP_1
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza. ________________________
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale -decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che:
“Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n.
6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha ritenuto che “la minore, , è un soggetto in buone condizioni Persona_1 generali. Presenta una paralisi delle corde vocali che nella prima infanzia, unitamente all'anchilosi cricoaritenoidea ha determinato l'insorgenza di stridore ingravescente. Per tale motivo è sottoposta
a 2 dilatazioni con balloon therapy. Nel tempo, la bambina ha presentato un progressivo miglioramento con presenza di stridore durante il pianto e l'affaticamento e, successivamente, solo in caso di affaticamento estremo, come si evince dalla cartella specialistica rilasciata in data
23.05.22 da Osp. Pediatrico Bambino Gesù. Nel Dicembre 2023 è stata rilasciata nuova certificazione in cui si parla di stridore inspiratorio notturno, associato a pianto e agitazione in assenza di disfonia e disfagia. Tenuto conto che lo stridore, comunque, non è associato a compromissione rilevante dello stato di salute della minore e che la bambina non ha difficoltà nella respirazione e/o nell'alimentazione, non esistono criticità particolari tali da rendere necessaria un'assistenza permanente per cui si ritiene che non vi siano i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione anche in sede di risposta alle osservazioni formulate dal procuratore di parte ricorrente.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto, vanno definitivamente poste
– per le medesime ragioni – a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando che la minore non Persona_1 possiede i requisiti sanitari per avere diritto all'indennità di accompagnamento;
dichiara irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.; pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Agrigento, il 2 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RA Di AL
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa RA Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3185/2024 promossa da
(C.F. ), in qualità di genitore della minore Parte_1 C.F._1 Per_1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mangione, giusta
[...] C.F._2 procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 17.10.2024, l'odierno ricorrente, in qualità di genitore della minore Per_1
a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede
[...] di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa. Con condanna alle spese.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Con condanna alle spese. CP_1
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza. ________________________
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale -decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che:
“Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n.
6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha ritenuto che “la minore, , è un soggetto in buone condizioni Persona_1 generali. Presenta una paralisi delle corde vocali che nella prima infanzia, unitamente all'anchilosi cricoaritenoidea ha determinato l'insorgenza di stridore ingravescente. Per tale motivo è sottoposta
a 2 dilatazioni con balloon therapy. Nel tempo, la bambina ha presentato un progressivo miglioramento con presenza di stridore durante il pianto e l'affaticamento e, successivamente, solo in caso di affaticamento estremo, come si evince dalla cartella specialistica rilasciata in data
23.05.22 da Osp. Pediatrico Bambino Gesù. Nel Dicembre 2023 è stata rilasciata nuova certificazione in cui si parla di stridore inspiratorio notturno, associato a pianto e agitazione in assenza di disfonia e disfagia. Tenuto conto che lo stridore, comunque, non è associato a compromissione rilevante dello stato di salute della minore e che la bambina non ha difficoltà nella respirazione e/o nell'alimentazione, non esistono criticità particolari tali da rendere necessaria un'assistenza permanente per cui si ritiene che non vi siano i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione anche in sede di risposta alle osservazioni formulate dal procuratore di parte ricorrente.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto, vanno definitivamente poste
– per le medesime ragioni – a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando che la minore non Persona_1 possiede i requisiti sanitari per avere diritto all'indennità di accompagnamento;
dichiara irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.; pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Agrigento, il 2 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RA Di AL