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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/04/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
26/03/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Giuseppe Giacovelli e Massimo Romata
- Ricorrente – contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappr. e dif. dall'Avv. Danilo Buonamico
- Convenuto –
Nonché contro
, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'Avv. Emanuele Altamura
- Convenuto -
Fatto e diritto
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr.
CASS. 2 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. 1 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Pt_2 Pt_2
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle
SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a CASS. CP_3
8 MAGGIO 2014 N° 12002).
[...]
****
Con ricorso depositato in data 03/02/2021 l'Avv. impugnava l'atto di Parte_1
comunicazione n. 10690201904018187150 emesso da Agenzia delle Entrate
Riscossione (ADER) in data 23 ottobre 2019, con cui l'ente chiedeva il pagamento dell'importo di euro 3.363,12 a titolo di definizione agevolata cd rottamazione ter nonostante questi avesse avanzato richiesta di adesione alla definizione agevolata, ex artt. 1 commi 184 e 185 L. n. 145/2018, cd “saldo e stralcio”.
Il ricorrente adduceva che, essendo debitore nei confronti della per il CP_2
mancato pagamento in suo favore dei contributi previdenziali obbligatori, aveva presentato ad ADER, in data 26 aprile 2019, relativamente a tali debiti, la domanda di adesione alla definizione agevolata di cui alla citata L. n. 145/2018, cd “saldo e stralcio” assumendo di avere diritto a tale beneficio, poiché risultava titolare di un reddito ISEE inferiore a 20.000 euro.
Precisava che ADER, in sede di rilascio dell'attestazione di ricevuta, gli aveva fornito un prospetto riepilogativo e informativo che dava atto di come le due cartelle di pagamento rientrassero nell'alveo applicativo della su citata normativa.
Senonché in data 23.10.2019 con la comunicazione impugnata, e venendo meno a quanto dichiarato con quel prospetto, l'ADER dichiarava che le somme richieste non potevano rientrare nella definizione “saldo e stralcio” e che automaticamente erano state ricomprese nella definizione con “rottamazione ter”.
Il ricorrente, dunque, si doleva di tale provvedimento, sul presupposto della sua buona fede tutelata dall'art. 10 dello statuto del contribuente e della illegittimità della condotta dell'ADER che lo aveva indotto in errore elaborando il prospetto informativo e dunque creando un legittimo affidamento sulla possibilità di definire il contenzioso con le modalità richieste.
Il tutto valorizzando la circostanza per cui già nell'aprile 2019 l'Ente era a conoscenza del fatto che la aveva espresso dissenso sulla possibilità di definire con CP_2
il saldo e stralcio le sue cartelle per contributi non versati.
Deduceva, infine, di aver subito con tale comportamento illegittimo un aggravio della sua esposizione debitoria, atteso che con la rottamazione ter avrebbe dovuto versare somme aggiuntive, e pari a euro 2.730,00.
Pertanto, atteso che riteneva che “l'affidamento riposto dal contribuente nelle determinazioni dell'amministrazione finanziaria relative a casi concreti e personali preclude alla stessa amministrazione l'emanazione di successivi atti impositivi aventi contenuto difforme dalle precedenti determinazioni” chiedeva al Tribunale di Taranto che venisse accolta la domanda di saldo e stralcio previa declaratoria di illegittimità della comunicazione dell'ADER.
Si costituiva in giudizio ADER la quale deduceva che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente le due cartelle erano state escluse dal beneficio del Parte_1
c.d. “saldo e stralcio” per espressa previsione normativa nel caso di insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Inoltre ADER, dato atto che i crediti iscritti a ruolo dalla potevano essere CP_2
esclusi dal beneficio del “saldo e stralcio” anche perché richiesti “a seguito di accertamento” sul cui merito non era in grado di controdedurre, e che tuttavia non era stato evocato in giudizio l'Ente di riferimento, proponeva istanza di chiamata in causa del predetto Ente, anche ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs n. 112/1999. Autorizzata dal Tribunale la detta chiamata in causa, si costituiva in giudizio la
[...]
la quale assumeva che il beneficio del “saldo e stralcio” non era applicabile CP_2
ai crediti previdenziali della sicché formulava, in via subordinata, anche CP_2
domanda riconvenzionale, chiedendo che il ricorrente venisse condannato al pagamento dell'intero credito vantato da essa così come era stato iscritto a ruolo CP_2
e notificato con le relative cartelle di pagamento.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Deve preliminarmente osservarsi che la L. n. 145/2018, art. 1, ai commi 185, 185 bis,
189, 192 così recita:
Art.
1 - Comma 185: Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell' con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una CP_4
grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.”
Art. 1 comma 185-bis (inserito dall' art. 16-quinquies, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58): Le disposizioni del comma 185 si applicano ai debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, previe apposite delibere delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e comunicate, entro la stessa data, all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.
Art.
1 - Comma 189 Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o al comma 188 e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 190.
Art.
1 - Comma 192: Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 189, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi
186 e 188 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 184 e al comma 185 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 184 e 185.
Art.
1 - Comma 192 (Comma così modificato dall' art. 16-quinquies, comma 1, lett. b),
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58:
Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 189, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o l'esistenza della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 184 e al comma 185 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 184 e 185. Pertanto il tenore letterale della norma dispone chiaramente che all'entrata in vigore della normativa (dicembre 2018) vi era la possibilità di estinguere i debiti previdenziali con il
“saldo e stralcio”, salvo poi, con correttivo dell'aprile 2019, divenuto legge nel giugno
2019, specificare che tale procedura era ammissibile solo in caso di parere (positivo) dell'ente di riferimento da approvarsi con apposita delibera da pubblicare sul sito proprio istituzionale entro il 19 settembre 2019 e da comunicare in pari data all'ente di riscossione.
Quindi, prima del 30 aprile 2019 nessun parere dell'ente previdenziale di appartenenza risultava vincolante se non effettuato con la nuova procedura, men che mai una mozione emessa in data antecedente al correttivo dell'aprile 2019 che, seppur poteva indicare la volontà (contraria) dell'ente rispetto alla definizione agevolata con “saldo e stralcio”, non poteva avere alcun effetto erga omnes.
Vieppiù che in linea con tali tempistiche specificate dal legislatore, il comma 192 dell' art. 1 della legge 145/2018 già stabiliva che l'ente di riscossione, a fronte di istanze presentate entro il 30 aprile 2019, avrebbe dovuto comunicare ufficialmente al richiedente debitore, entro il 31 ottobre 2019, l'ammontare del debito dovuto o i motivi ostavi all'accoglimento della richiesta.
Pertanto, alla luce dei dati normativi esistenti così come ricostruiti, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, l'ADER abbia agito legittimamente e né avrebbe potuto porre in essere un diverso e alternativo comportamento, atteso il chiaro tenore letterale vincolante della normativa di settore.
La comunicazione impugnata con l'odierno ricorso risulta inviata e ricevuta dal ricorrente in data 23 ottobre 2019, dunque nel pieno rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge.
Né ritiene il Tribunale che l'ente sia incorso in un vizio di procedura o comunque nella violazione della buona fede del ricorrente all'atto del rilascio del prospetto informativo.
Invero, in calce allo stesso era presente e ben leggibile la dicitura che riportava la possibilità che “eventuali e diverse indicazioni che riceveremo dagli stessi enti creditori potranno determinare una variazione del contenuto di questo elenco o degli importi in esso evidenziati” . Alla stessa stregua non può assumere rilievo il richiamato procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c promosso presso il Tribunale di Roma da
contro
ADER, avente CP_2
tale giudizio mera efficacia inter partes e comunque non definitiva.
Pertanto, ritenuta assorbita ogni altra questione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate ai sensi del D.M. n° 55/14, seguono la soccombenza (nei limiti della stessa) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore di ciascuna delle parti convenute, che liquida in complessivi € 600,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Danilo Buonamico, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 3 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Viviana Di Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
26/03/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Giuseppe Giacovelli e Massimo Romata
- Ricorrente – contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappr. e dif. dall'Avv. Danilo Buonamico
- Convenuto –
Nonché contro
, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'Avv. Emanuele Altamura
- Convenuto -
Fatto e diritto
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr.
CASS. 2 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. 1 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Pt_2 Pt_2
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle
SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a CASS. CP_3
8 MAGGIO 2014 N° 12002).
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Con ricorso depositato in data 03/02/2021 l'Avv. impugnava l'atto di Parte_1
comunicazione n. 10690201904018187150 emesso da Agenzia delle Entrate
Riscossione (ADER) in data 23 ottobre 2019, con cui l'ente chiedeva il pagamento dell'importo di euro 3.363,12 a titolo di definizione agevolata cd rottamazione ter nonostante questi avesse avanzato richiesta di adesione alla definizione agevolata, ex artt. 1 commi 184 e 185 L. n. 145/2018, cd “saldo e stralcio”.
Il ricorrente adduceva che, essendo debitore nei confronti della per il CP_2
mancato pagamento in suo favore dei contributi previdenziali obbligatori, aveva presentato ad ADER, in data 26 aprile 2019, relativamente a tali debiti, la domanda di adesione alla definizione agevolata di cui alla citata L. n. 145/2018, cd “saldo e stralcio” assumendo di avere diritto a tale beneficio, poiché risultava titolare di un reddito ISEE inferiore a 20.000 euro.
Precisava che ADER, in sede di rilascio dell'attestazione di ricevuta, gli aveva fornito un prospetto riepilogativo e informativo che dava atto di come le due cartelle di pagamento rientrassero nell'alveo applicativo della su citata normativa.
Senonché in data 23.10.2019 con la comunicazione impugnata, e venendo meno a quanto dichiarato con quel prospetto, l'ADER dichiarava che le somme richieste non potevano rientrare nella definizione “saldo e stralcio” e che automaticamente erano state ricomprese nella definizione con “rottamazione ter”.
Il ricorrente, dunque, si doleva di tale provvedimento, sul presupposto della sua buona fede tutelata dall'art. 10 dello statuto del contribuente e della illegittimità della condotta dell'ADER che lo aveva indotto in errore elaborando il prospetto informativo e dunque creando un legittimo affidamento sulla possibilità di definire il contenzioso con le modalità richieste.
Il tutto valorizzando la circostanza per cui già nell'aprile 2019 l'Ente era a conoscenza del fatto che la aveva espresso dissenso sulla possibilità di definire con CP_2
il saldo e stralcio le sue cartelle per contributi non versati.
Deduceva, infine, di aver subito con tale comportamento illegittimo un aggravio della sua esposizione debitoria, atteso che con la rottamazione ter avrebbe dovuto versare somme aggiuntive, e pari a euro 2.730,00.
Pertanto, atteso che riteneva che “l'affidamento riposto dal contribuente nelle determinazioni dell'amministrazione finanziaria relative a casi concreti e personali preclude alla stessa amministrazione l'emanazione di successivi atti impositivi aventi contenuto difforme dalle precedenti determinazioni” chiedeva al Tribunale di Taranto che venisse accolta la domanda di saldo e stralcio previa declaratoria di illegittimità della comunicazione dell'ADER.
Si costituiva in giudizio ADER la quale deduceva che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente le due cartelle erano state escluse dal beneficio del Parte_1
c.d. “saldo e stralcio” per espressa previsione normativa nel caso di insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Inoltre ADER, dato atto che i crediti iscritti a ruolo dalla potevano essere CP_2
esclusi dal beneficio del “saldo e stralcio” anche perché richiesti “a seguito di accertamento” sul cui merito non era in grado di controdedurre, e che tuttavia non era stato evocato in giudizio l'Ente di riferimento, proponeva istanza di chiamata in causa del predetto Ente, anche ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs n. 112/1999. Autorizzata dal Tribunale la detta chiamata in causa, si costituiva in giudizio la
[...]
la quale assumeva che il beneficio del “saldo e stralcio” non era applicabile CP_2
ai crediti previdenziali della sicché formulava, in via subordinata, anche CP_2
domanda riconvenzionale, chiedendo che il ricorrente venisse condannato al pagamento dell'intero credito vantato da essa così come era stato iscritto a ruolo CP_2
e notificato con le relative cartelle di pagamento.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Deve preliminarmente osservarsi che la L. n. 145/2018, art. 1, ai commi 185, 185 bis,
189, 192 così recita:
Art.
1 - Comma 185: Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell' con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una CP_4
grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.”
Art. 1 comma 185-bis (inserito dall' art. 16-quinquies, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58): Le disposizioni del comma 185 si applicano ai debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, previe apposite delibere delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e comunicate, entro la stessa data, all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.
Art.
1 - Comma 189 Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o al comma 188 e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 190.
Art.
1 - Comma 192: Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 189, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi
186 e 188 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 184 e al comma 185 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 184 e 185.
Art.
1 - Comma 192 (Comma così modificato dall' art. 16-quinquies, comma 1, lett. b),
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58:
Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 189, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o l'esistenza della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 184 e al comma 185 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 184 e 185. Pertanto il tenore letterale della norma dispone chiaramente che all'entrata in vigore della normativa (dicembre 2018) vi era la possibilità di estinguere i debiti previdenziali con il
“saldo e stralcio”, salvo poi, con correttivo dell'aprile 2019, divenuto legge nel giugno
2019, specificare che tale procedura era ammissibile solo in caso di parere (positivo) dell'ente di riferimento da approvarsi con apposita delibera da pubblicare sul sito proprio istituzionale entro il 19 settembre 2019 e da comunicare in pari data all'ente di riscossione.
Quindi, prima del 30 aprile 2019 nessun parere dell'ente previdenziale di appartenenza risultava vincolante se non effettuato con la nuova procedura, men che mai una mozione emessa in data antecedente al correttivo dell'aprile 2019 che, seppur poteva indicare la volontà (contraria) dell'ente rispetto alla definizione agevolata con “saldo e stralcio”, non poteva avere alcun effetto erga omnes.
Vieppiù che in linea con tali tempistiche specificate dal legislatore, il comma 192 dell' art. 1 della legge 145/2018 già stabiliva che l'ente di riscossione, a fronte di istanze presentate entro il 30 aprile 2019, avrebbe dovuto comunicare ufficialmente al richiedente debitore, entro il 31 ottobre 2019, l'ammontare del debito dovuto o i motivi ostavi all'accoglimento della richiesta.
Pertanto, alla luce dei dati normativi esistenti così come ricostruiti, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, l'ADER abbia agito legittimamente e né avrebbe potuto porre in essere un diverso e alternativo comportamento, atteso il chiaro tenore letterale vincolante della normativa di settore.
La comunicazione impugnata con l'odierno ricorso risulta inviata e ricevuta dal ricorrente in data 23 ottobre 2019, dunque nel pieno rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge.
Né ritiene il Tribunale che l'ente sia incorso in un vizio di procedura o comunque nella violazione della buona fede del ricorrente all'atto del rilascio del prospetto informativo.
Invero, in calce allo stesso era presente e ben leggibile la dicitura che riportava la possibilità che “eventuali e diverse indicazioni che riceveremo dagli stessi enti creditori potranno determinare una variazione del contenuto di questo elenco o degli importi in esso evidenziati” . Alla stessa stregua non può assumere rilievo il richiamato procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c promosso presso il Tribunale di Roma da
contro
ADER, avente CP_2
tale giudizio mera efficacia inter partes e comunque non definitiva.
Pertanto, ritenuta assorbita ogni altra questione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate ai sensi del D.M. n° 55/14, seguono la soccombenza (nei limiti della stessa) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore di ciascuna delle parti convenute, che liquida in complessivi € 600,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Danilo Buonamico, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 3 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Viviana Di Palma