Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/05/2025, n. 2327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2327 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Monica Montan- te, a scioglimento della riserva assunta ex lege alla scadenza del termine as- segnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
26/5/2025; ha emesso ai sensi degli articoli 281 decies e seguenti c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1985 dell'anno 2025 promossa
DA
, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul figlio minore , nato a Palermo in [...] Persona_1
30.01.2015, rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. Impiduglia
Giuseppe;
– ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempo- Controparte_1 re;
– resistente contumace–
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
26/5/20255, celebrata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18/02/2025, , quale Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_2
, nato a [...] in data [...], premettendo che il proprio
[...] figlio è affetto da “grave disturbo dello spettro autistico”, patologia per la quale è stato riconosciuto, con certificazione della Commissione medica del centro medico legale Inps di Palermo, “disabile grave ai sensi dell'art. 3 com- ma 3 della l. 104/92” (cfr. verbale commissione medica INPS allegato al ri-
(PAI) del 09.01.2024 era stata prevista, al fine di “migliorare le qualità pre- stazionali adattive, con acquisizione di minimi patterns comunicativi e rela- zionali, sviluppando e consolidando le autonomie personali e sociali”,
l'assegnazione di un “educatore domiciliare 4 ore a settimana” e, tuttavia, il
Comune di non aveva provveduto ad attivare il suddetto servi- CP_1 zio assistenziale.
La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il diritto del minore a fruire del servizio assistenziale previsto dal summenzio- nato Piano Personalizzato approvato in data 09.01.2024, nonché la natura discriminatoria della condotta assunta del Comune di e, per CP_1
l'effetto, ordinare, già in via provvisoria ed urgente, ex art. 700 cod. proc. civ., con decreto inaudita altera parte, la cessazione dell'anzidetta condotta e l'erogazione del servizio mediante assegnazione di un educatore domiciliare 4 ore a settimana.
2. Con decreto del 21/02/2025 il Tribunale ha ordinato al convenuto l'immediata cessazione della condotta discrimina- Controparte_1 toria posta in essere nei riguardi del minore e, per Persona_1
l'effetto, l'attivazione di tutti i servizi socioassistenziali indicati in ricorso.
3. Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, ha omesso di co- stituirsi.
4. Con le note scritte depositate in data 23/05/2025 la difesa di parte ri- corrente ha esposto che, a seguito della notifica del decreto emesso da que- sto Tribunale, l'Amministrazione resistente in data 25/02/2025 ha provve- duto ad affidare l'attivazione del servizio assistenziale previsto per il minore alla “Cooperativa sociale Autismi” (si veda “Certificato Persona_1 di attivazione SED” ) e ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della mate- ria del contendere in ordine alla domanda principale, con condanna al pa- gamento delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore anti- statario.
5. Tanto premesso, in via preliminare dev'essere dichiarata la contuma-
- 2 - cia del che non si è costituito, sebbene sia stato ri- Controparte_1 tualmente evocato in giudizio.
6. Orbene, essendovi prova dell'avvenuta assegnazione di un educatore domiciliare per 4 ore a settimana, solo successivamente alla notificazione del ricorso e del decreto reso inaudita altera parte il 21/02/2025, deve ritenersi cessato il comportamento discriminatorio lamentato e, dunque, cessata la materia del contendere.
7. In base, infine, al principio della soccombenza c.d. virtuale, avendo il dato causa alla presente controversia, dal momen- Controparte_1 to che ha provveduto ad attivare i servizi previsti dal piano individuale relati- vo al minore (piano approvato in 09.01.2024) ad oltre Persona_1 un anno di distanza dalla sua adozione, s'impone la condanna dell'ente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano come in dispo- sitivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta e della non pe- culiare difficoltà delle questioni affrontate, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta..
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la contumacia del Controparte_1
2. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di parte ricorrente diretta ad ottenere, previo accertamento della natura di- scriminatoria della condotta posta in essere dall'Amministrazione conve- nuta, la cessazione della stessa mediante attribuzione in favore del
[...]
, nato a [...] in data [...], dei servizi previsti dal Persona_1
PAI approvato in data 09.01.2024 e, segnatamente, l'assegnazione di un educatore domiciliare, 4 ore a settimana”;
3. condanna il Comune di a rimborsare alla ricorrente le CP_1 spese del procedimento che si liquidano in complessivi euro 1.427,00 oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Impiduglia Giuseppe che ne ha fatto richiesta.
- 3 - Così deciso a Palermo, lì 27/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. Monica Montante.
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