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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/06/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3676/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il 1° settembre 1970 (C.F.: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela BONDI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, Via Arienti n. 26, e
nato a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Michela BINA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, Via Marsili n. 17,
* * *
Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23 maggio 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 14 marzo 2025. Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 23 maggio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio ad Argelato, il 25 ottobre 1997. Dall'unione sono nati , il 6 maggio 1998, , il 23 febbraio 2001, e Per_1 Per_2
l'8 ottobre 2004. Per_3
pagina 1 di 3 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che , e sono maggiorenni. Per_1 Per_2 Per_3
Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento in quanto i genitori hanno dichiarato che sono economicamente autosufficienti. Il P.M. non è intervenuto.
Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 marzo 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese legali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1 il 1° settembre 1970 e , nato a [...] l'[...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Argelato (BO), il 25 ottobre 1997, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al numero 7 p. 1 anno 1997; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) prende atto che figli -maggiorenni e autosufficienti- continueranno a vivere nella casa coniugale col padre;
3) prende atto che la moglie, pur mantenendo la propria residenza presso l'abitazione familiare fino al 31 dicembre 2025, eleggerà sin d'ora il proprio domicilio altrove, dove di fatto si trasferirà coi suoi beni ed effetti personali;
4) prende atto che i coniugi hanno concordato che la signora orterà con Parte_1 sé l'arredamento della sua camera da letto (letto, armadio, cassettone), il vestiario ed altri oggetti personali, come ad esempio libri, riviste, materiali per hobby, ricordi vari, entro il 30 settembre 2025; trascorso detto termine, la moglie potrà avere, previo pagina 2 di 3 accordo con il signor , un ulteriore lasso di tempo di 15 giorni per il ritiro, Pt_2 trascorso il quale quest'ultimo potrà disporre di questi oggetti come preferisce, ritenendoli definitivamente abbandonati;
eventuali spese sostenute per la movimentazione, facchinaggio, trasporto, discarica, saranno a carico della signora
Parte_1
5) prende atto che la moglie rinuncia espressamente agli elettrodomestici, utensili da cucina, altri casalinghi, attrezzi e macchine per hobby di falegnameria o meccanica di biciclette, il contenuto delle cantine, il motocoltivatore ed accessori, di proprietà esclusiva del signor che resteranno nella sua piena titolarità. Pt_2
Il materiale fotografico degli album di ricordi familiari la moglie li porterà con sé nella nuova abitazione, come concordato con e realizzerà delle copie da lasciare in Per_2
Via Mascarelle 701/A;
6) prende atto che i coniugi hanno dichiarato che:
- in considerazione dell'attuale situazione lavorativa, delle rispettive retribuzioni e della situazione patrimoniale complessiva di entrambi, rinunciano reciprocamente a richiedere l'un l'altro un sostegno economico;
- i tre figli, maggiorenni e autosufficienti, non hanno allo stato necessità di contributi da parte dei genitori e in caso di spese extra derivanti da assoluta necessità (a titolo esemplificativo, sanitarie, di istruzione, formazione e universitarie, di riparazione agli autoveicoli, tasse e sanzioni e ogni spesa improvvisa di rilevante entità) forniranno il proprio aiuto secondo le rispettive possibilità economiche;
7) prende atto che le parti hanno concordato che l'automobile targata FJ013WR intestata alla signora errà lasciata nella disponibilità del signor Parte_1 Pt_2 fino al 30 giugno 2025, il quale sosterrà i relativi costi nel periodo in cui la avrà in uso (rifornimento, manutenzione, tagliandi, bollo, assicurazione) anche restituendo le spese anticipate dalla moglie e ferma restando la possibilità di quest'ultima di utilizzarla in caso di necessità personale, previo accordo fra le parti. Dal 1° luglio 2025 l'autovettura tornerà nella piena disponibilità dell'intestataria, ferma la possibilità del marito, in caso di impellente necessità personale, di utilizzarla, previo accordo fra le parti;
8) prende atto che il conto cointestato ai coniugi verrà estinto e i fonti presenti verranno divisi al 50% ciascuno tenuto conto del saldo al 31/12/24, pari a 4.970,85 euro, fermo restando che ogni spesa personale della signora già stata rimborsata nel Parte_1 relativo conto corrente e che le spese dal 1/1/25 sono tutte relative al signor;
Pt_2
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il 1° settembre 1970 (C.F.: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela BONDI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, Via Arienti n. 26, e
nato a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Michela BINA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, Via Marsili n. 17,
* * *
Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23 maggio 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 14 marzo 2025. Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 23 maggio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio ad Argelato, il 25 ottobre 1997. Dall'unione sono nati , il 6 maggio 1998, , il 23 febbraio 2001, e Per_1 Per_2
l'8 ottobre 2004. Per_3
pagina 1 di 3 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che , e sono maggiorenni. Per_1 Per_2 Per_3
Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento in quanto i genitori hanno dichiarato che sono economicamente autosufficienti. Il P.M. non è intervenuto.
Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 marzo 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese legali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1 il 1° settembre 1970 e , nato a [...] l'[...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Argelato (BO), il 25 ottobre 1997, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al numero 7 p. 1 anno 1997; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) prende atto che figli -maggiorenni e autosufficienti- continueranno a vivere nella casa coniugale col padre;
3) prende atto che la moglie, pur mantenendo la propria residenza presso l'abitazione familiare fino al 31 dicembre 2025, eleggerà sin d'ora il proprio domicilio altrove, dove di fatto si trasferirà coi suoi beni ed effetti personali;
4) prende atto che i coniugi hanno concordato che la signora orterà con Parte_1 sé l'arredamento della sua camera da letto (letto, armadio, cassettone), il vestiario ed altri oggetti personali, come ad esempio libri, riviste, materiali per hobby, ricordi vari, entro il 30 settembre 2025; trascorso detto termine, la moglie potrà avere, previo pagina 2 di 3 accordo con il signor , un ulteriore lasso di tempo di 15 giorni per il ritiro, Pt_2 trascorso il quale quest'ultimo potrà disporre di questi oggetti come preferisce, ritenendoli definitivamente abbandonati;
eventuali spese sostenute per la movimentazione, facchinaggio, trasporto, discarica, saranno a carico della signora
Parte_1
5) prende atto che la moglie rinuncia espressamente agli elettrodomestici, utensili da cucina, altri casalinghi, attrezzi e macchine per hobby di falegnameria o meccanica di biciclette, il contenuto delle cantine, il motocoltivatore ed accessori, di proprietà esclusiva del signor che resteranno nella sua piena titolarità. Pt_2
Il materiale fotografico degli album di ricordi familiari la moglie li porterà con sé nella nuova abitazione, come concordato con e realizzerà delle copie da lasciare in Per_2
Via Mascarelle 701/A;
6) prende atto che i coniugi hanno dichiarato che:
- in considerazione dell'attuale situazione lavorativa, delle rispettive retribuzioni e della situazione patrimoniale complessiva di entrambi, rinunciano reciprocamente a richiedere l'un l'altro un sostegno economico;
- i tre figli, maggiorenni e autosufficienti, non hanno allo stato necessità di contributi da parte dei genitori e in caso di spese extra derivanti da assoluta necessità (a titolo esemplificativo, sanitarie, di istruzione, formazione e universitarie, di riparazione agli autoveicoli, tasse e sanzioni e ogni spesa improvvisa di rilevante entità) forniranno il proprio aiuto secondo le rispettive possibilità economiche;
7) prende atto che le parti hanno concordato che l'automobile targata FJ013WR intestata alla signora errà lasciata nella disponibilità del signor Parte_1 Pt_2 fino al 30 giugno 2025, il quale sosterrà i relativi costi nel periodo in cui la avrà in uso (rifornimento, manutenzione, tagliandi, bollo, assicurazione) anche restituendo le spese anticipate dalla moglie e ferma restando la possibilità di quest'ultima di utilizzarla in caso di necessità personale, previo accordo fra le parti. Dal 1° luglio 2025 l'autovettura tornerà nella piena disponibilità dell'intestataria, ferma la possibilità del marito, in caso di impellente necessità personale, di utilizzarla, previo accordo fra le parti;
8) prende atto che il conto cointestato ai coniugi verrà estinto e i fonti presenti verranno divisi al 50% ciascuno tenuto conto del saldo al 31/12/24, pari a 4.970,85 euro, fermo restando che ogni spesa personale della signora già stata rimborsata nel Parte_1 relativo conto corrente e che le spese dal 1/1/25 sono tutte relative al signor;
Pt_2
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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