TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/11/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2028/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile - Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile a n. 2028/2022 R.G., avente ad oggetto “Usucapione”
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
(c.f.: ) Parte_2 C.F._2
(c.f.: ) Parte_3 C.F._3
(c.f.: ) Parte_4 C.F._4
Rappresentati e difesi dagli Avv.ti Laura ANTELMI e prof. Vincenzo FARINA
ATTORI E
FU IÀ Controparte_1 Per_1 Persona_2
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
_____________________________
IN FATTO Con atto di citazione del 27.03.2022 i sig.ri , Parte_1 Parte_2
e chiedevano dichiararsi di essere divenuti proprietari Parte_3 Parte_4 esclusivi, per intervenuta usucapione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., ognuno pro quota, quali figli ed eredi di e già a loro volta Parte_5 CP_2 proprietari esclusivi del medesimo cespite sito in Mesagne alla via Petrarca n. 17 identificato in Catasto Urbano alla partita 3281 Fg. 132 P.lla 3505 A/4 vani 5 Piano Terra, edificato dal defunto padre su Fondo Suburbano in Mesagne C.da Parte_5
Macina o Tostini di mq. 191,64 Articolo 4218 n. 484. Assumevano quanto segue:
- “Tale cespite era stato acquistato dai Sigg.ri e - giusti n. 2 atti di Pt_5 CP_2 compravendita a rogito del Notaio del 28/07/1965 rep. n. 15535 Persona_3 trascritti alla Conservatoria dei Registri di Lecce in data 03/08/1965 ai nn. 37228 e 37229 dai sigg.ri (madre della Sig.ra ), Persona_4 CP_2 [...]
(vedova di uno dei germani ) nata a [...] il [...] e dai Per_5 CP_2 germani nato a [...] il [...], nato a [...] il Persona_6 Per_7
01/04/1921, nata a [...] il [...], nata il Persona_8 Per_9
01/07/1925, nata a [...] il [...], nata a [...] il CP_3 Per_10
19/09/1929, nata a [...] il [...], nato a [...] il Per_11 Per_12
18/03/1932, nata a [...] il [...], nata a [...] il CP_4 Per_13 Per_ 26/07/1939, nata il [...] e nata a [...] il [...]. CP_1
- A loro volta, le parti venditrici avevano acquisito la proprietà del bene immobile in oggetto a seguito della denunzia di successione m. 44 vol. 132 dell'allora esistente
“Ufficio del Registro di Mesagne” presentata il 18/03/1947 in occasione della morte del Sig. fu , marito di fu , Persona_15 Per_16 Persona_4 Per_17 genitori della Sig.ra . CP_2
- il bene oggetto di causa venne edificato su Area di Ente Urbano Censito al Fg. 132 P.lla 3505 are 1,90 negli anni 40 venendo ivi indicato «Casa di nuova costruzione non accatastata perché di nuova costruzione… valore dell'immobile ventimila» su suolo identificato come parte del Fondo Urbano nell'Abitato di Mesagne detto Macina o Tostini identificato nel Catasto Murattiano Art. 4218 n. 484 di mq. 191,64.
- La disponibilità di tale fondo inedificato fu data al defunto fu Persona_15
a mezzo Atto per Notaio del 28/11/928 Rep. 10252 Per_16 Persona_18
Registrato a Mesagne il 14/12/1928 al n. 165 trascritto il 24/12/1928 ai nn. 26678/30947 di Particolare e Generale, con il quale si costituiva il diritto di enfiteusi a Favore del predetto Fu ad opera della Sig.ra Persona_15 Per_16 CP_1
FU DI .”
[...] Persona_19 Per_2 Per_2
Sostenevano che non fosse mai stato pagato alcun canone, che non era intervenuto alcun atto formale di affranco e che negli anni '40 si era proceduto alla costruzione di una civile abitazione, attività che nulla aveva a che vedere con coltivazione del fondo o con il suo miglioramento;
i coniugi e di poi Parte_6
i loro figli avevano continuato a manifestare sul bene la condotta tipica della piena proprietà, provvedendo al pagamento delle varie tasse e all'allaccio delle relative utenze ed al loro pagamento. Pertanto, chiedevano dichiararsi l'intervenuta usucapione della piena proprietà del cespite sito in Mesagne alla via Petrarca n. 17 identificato in Catasto Urbano alla partita 3281 Fg. 132 P.lla 3505 A/4 vani 5 Piano Terra, edificato su Fondo Suburbano in Mesagne C.da Macina o Tostini di mq. 191,64 Articolo 4218 n. 484 essendo ormai - ab immemore e prima ancora della relativa edificazione - venuto meno il rapporto di enfiteusi costituito con atto per Notaio del 28/11/928 Rep. 10252 Persona_18
Registrato il 14/12/1928 al n. 165. Stante la mancanza di dati anagrafici della Sig.ra risultando CP_1 altresì vane e le ricerche effettuate presso il comune di Mesagne, gli attori procedevano alla notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., autorizzata con provvedimento del 03.05.2022 dal Presidente del Tribunale f.f. dott.ssa Palazzo n. 614/2022 R.G.V.G.. Nessuno dei resistenti si costituiva. La causa veniva istruita con l'escussione di testi, e successivamente discussa e decisa all'udienza del .27.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
IN DIRITTO La domanda proposta dagli attori è fondata e merita accoglimento. L'istruttoria svolta in corso di giudizio ha confermato la veridicità delle allegazioni della parte attrice e cioè che i coniugi ed i suoi aventi causa, attori nel presente Persona_20 procedimento, hanno posseduto uti domini le unità immobiliari per cui è causa per un periodo ben maggiore dei venti anni richiesti dalla legge per il maturarsi dell'usucapione. Innanzitutto, deve ritenersi che sia venuto meno, per effetto dell'intervenuta usucapione, il rapporto di enfiteusi costituito con atto per Notaio del Persona_18
28/11/928 Rep. 10252 Registrato il 14/12/1928 al n. 165 inerente al fondo sul quale è stato edificata la costruzione per uso abitativo dei sig.rri ; la Persona_20 trasformazione irreversibile della destinazione del bene non riconducibile nell'alveo della mera miglioria deve considerarsi idonea a dimostrare l'interversione del possesso dell'enfiteuta, il quale ha assunto un comportamento iure domini sul bene. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la ricorrenza di tale interversione da possesso da diritto reale limitato a possesso del pieno proprietario proprio nella trasformazione irreversibile del fondo che non sia semplice miglioria (Cass. 1296/2010; 5419/2011; 27251/2011) comunque in tutti quei casi in cui è chiara l'intenzione di esercitare da parte del livellario un potere nomine proprio. In buona sostanza occorre accertare una interversione del possesso, la quale non può consistere in un atto di semplice volizione interna, ma deve esteriorizzarsi in modo tale da rendere inequivocabile e riconoscibile che il detentore, possessore in nome d'altri, ha iniziato a possedere in nome proprio (Cass. 10 gennaio 2011 n. 355; Cass. 6 marzo 1976 n. 762; Cass. 2 febbraio 1973 n. 323, ivi, 1973, I, 776, con riferimento all'analogo istituto dell'enfiteusi; Cass. 11 febbraio 1967 n. 346, in Giur. agr. it., 1968, II, 97; Cass. 11 giugno 1963 n. 1546, in Giur. agr. it., 1963, I, 2412). Orbene, nel caso di specie sia la prova orale che il supporto documentalmente hanno confermato il possesso uti domini ascrivibile ai danti causa degli attori del cespite di cui si discute per un arco più lungo di un ventennio. In particolare, il teste ha dichiarato di essere “cugino delle parti Testimone_1 attrici dal ramo materno ” confermando che “i sigg.ri e fin CP_2 Pt_5 CP_2 da quando si sono sposati hanno sempre vissuto in Mesagne in un'abitazione posta al piano terra alla via Petrarca” e che fin da quando il teste avesse ricordo “quella costruzione è sempre esistita ed è sempre stata di mia (sua) zia e dei figli nonché CP_2 della nonna" ed ancora che "negli anni successivi al 1986 per quanto a mia (sua) conoscenza i sigg.ri ed i figli del Sig. ...hanno sempre usato come CP_2 Pt_5 proprietari l'abitazione in questione e che io sappia nessuno altro l'ha mai rivendicata." La teste , moglie di dal 1980, ha Testimone_2 Testimone_1 confermato che fin da quando ha conosciuto il marito, ovvero dal 1974, gli attori e i loro genitori “hanno sempre abitato in via Petrarca a Mesagne al piano terra” e che gli stessi “hanno sempre avuto un uso esclusivo di tale casa, pagandone anche gli oneri e le utenze e provvedendo anche alla sua manutenzione, apportando anche migliorie". Anche la teste amica di famiglia da almeno 50 anni, ha Testimone_3 confermato che “i c.gi hanno sempre vissuto in Mesagne alla via Persona_20
Petrarca al piano terra (…) tanto che vi sono nati i loro figli” e che “ i c.gi e Pt_5
ed i loro figli si sono sempre rapportati al bene come di loro proprietà CP_2 pagandone gli oneri e le utenze nonché facendovi lavori anche di ampliamento ed avendone un uso esclusivo". I testi e amici di infanzia di , Testimone_4 Testimone_5 Parte_1 hanno confermato che i coniugi avevano sempre vissuto unitamente Persona_20 ai propri figli in quell'abitazione che esisteva già, confermando gli assunti degli attori. Il teste , nipote di e , oltre a Testimone_6 Parte_5 CP_2 confermare che “gli zii hanno sempre vissuto in via Petrarca” ha anche specificato che “la stessa zia è nata in [...]abitazione ed ha sempre vissuto li anche dopo CP_2 il suo matrimonio, insieme a sua madre" e che “ha proceduto all'ampliamento della casa”. Pertanto, deve ritenersi dimostrato che gli attori hanno posseduto in modo continuo e ininterrotto, per oltre venti anni, uti domini il bene in considerazione. Di conseguenza, la domanda merita accoglimento e deve dichiararsi che Pt_1
e sono divenuti, ognuno pro
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 quota, proprietari a titolo originale, per effetto di usucapione ventennale, dell'immobile censito catastalmente nel comune di Mesagne alla via Petrarca n. 17 identificato in Catasto Urbano alla partita 3281 Fg. 132 P.lla 3505 A/4 vani 5 Piano Terra, edificato dal defunto padre su Fondo Suburbano in Mesagne C.da Macina o Tostini Parte_5 di mq. 191,64 Articolo 4218 n. 484 essendo ormai venuto meno il rapporto di enfiteusi costituito con atto per Notaio del 28/11/928 Rep. 10252 Registrato Persona_18 il 14/12/1928 al n. 165 con il padre di essendo comunque maturata in CP_2 favore di essi genitori ( e l'usucapione acquisitiva del Parte_5 CP_2 predetto immobile. Con ordine al Conservatore di procedere alla trascrizione della sentenza. Nulla deve disporsi sulle spese, stante il difetto di richiesta da parte degli attori e la mancata opposizione all'usucapione da parte dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e , dichiara che ,
[...] Parte_4 Parte_1 Parte_2
e hanno acquistato, a titolo di usucapione ventennale, Parte_3 Parte_4 ognuno pro quota quali figli ed eredi di e la piena Parte_5 CP_2 proprietà dell'immobile censito catastalmente nel comune di Mesagne alla via Petrarca 23-31 (originariamente civici 17 e 19), alla Partita 352, Foglio 132 e P.lla 3505 Cat. A/4 classe 1, Piano Terra, edificato dal defunto padre su Fondo Parte_5
Suburbano in Mesagne C.da Macina o Tostini di mq. 191,64 Articolo 4218 n. 484, per il quale è venuto meno, anch'esso per usucapione acquisitiva, il rapporto di enfiteusi costituito con atto per Notaio del 28/11/928 Rep. 10252 Registrato Persona_18 il 14/12/1928 al n. 165. Ordina alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari (Agenzia del Territorio) di provvedere alle conseguenti trascrizioni in favore dell'attore. Nulla sulle spese. Brindisi, 27.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Maria Cristina Mancino.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile - Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile a n. 2028/2022 R.G., avente ad oggetto “Usucapione”
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
(c.f.: ) Parte_2 C.F._2
(c.f.: ) Parte_3 C.F._3
(c.f.: ) Parte_4 C.F._4
Rappresentati e difesi dagli Avv.ti Laura ANTELMI e prof. Vincenzo FARINA
ATTORI E
FU IÀ Controparte_1 Per_1 Persona_2
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
_____________________________
IN FATTO Con atto di citazione del 27.03.2022 i sig.ri , Parte_1 Parte_2
e chiedevano dichiararsi di essere divenuti proprietari Parte_3 Parte_4 esclusivi, per intervenuta usucapione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., ognuno pro quota, quali figli ed eredi di e già a loro volta Parte_5 CP_2 proprietari esclusivi del medesimo cespite sito in Mesagne alla via Petrarca n. 17 identificato in Catasto Urbano alla partita 3281 Fg. 132 P.lla 3505 A/4 vani 5 Piano Terra, edificato dal defunto padre su Fondo Suburbano in Mesagne C.da Parte_5
Macina o Tostini di mq. 191,64 Articolo 4218 n. 484. Assumevano quanto segue:
- “Tale cespite era stato acquistato dai Sigg.ri e - giusti n. 2 atti di Pt_5 CP_2 compravendita a rogito del Notaio del 28/07/1965 rep. n. 15535 Persona_3 trascritti alla Conservatoria dei Registri di Lecce in data 03/08/1965 ai nn. 37228 e 37229 dai sigg.ri (madre della Sig.ra ), Persona_4 CP_2 [...]
(vedova di uno dei germani ) nata a [...] il [...] e dai Per_5 CP_2 germani nato a [...] il [...], nato a [...] il Persona_6 Per_7
01/04/1921, nata a [...] il [...], nata il Persona_8 Per_9
01/07/1925, nata a [...] il [...], nata a [...] il CP_3 Per_10
19/09/1929, nata a [...] il [...], nato a [...] il Per_11 Per_12
18/03/1932, nata a [...] il [...], nata a [...] il CP_4 Per_13 Per_ 26/07/1939, nata il [...] e nata a [...] il [...]. CP_1
- A loro volta, le parti venditrici avevano acquisito la proprietà del bene immobile in oggetto a seguito della denunzia di successione m. 44 vol. 132 dell'allora esistente
“Ufficio del Registro di Mesagne” presentata il 18/03/1947 in occasione della morte del Sig. fu , marito di fu , Persona_15 Per_16 Persona_4 Per_17 genitori della Sig.ra . CP_2
- il bene oggetto di causa venne edificato su Area di Ente Urbano Censito al Fg. 132 P.lla 3505 are 1,90 negli anni 40 venendo ivi indicato «Casa di nuova costruzione non accatastata perché di nuova costruzione… valore dell'immobile ventimila» su suolo identificato come parte del Fondo Urbano nell'Abitato di Mesagne detto Macina o Tostini identificato nel Catasto Murattiano Art. 4218 n. 484 di mq. 191,64.
- La disponibilità di tale fondo inedificato fu data al defunto fu Persona_15
a mezzo Atto per Notaio del 28/11/928 Rep. 10252 Per_16 Persona_18
Registrato a Mesagne il 14/12/1928 al n. 165 trascritto il 24/12/1928 ai nn. 26678/30947 di Particolare e Generale, con il quale si costituiva il diritto di enfiteusi a Favore del predetto Fu ad opera della Sig.ra Persona_15 Per_16 CP_1
FU DI .”
[...] Persona_19 Per_2 Per_2
Sostenevano che non fosse mai stato pagato alcun canone, che non era intervenuto alcun atto formale di affranco e che negli anni '40 si era proceduto alla costruzione di una civile abitazione, attività che nulla aveva a che vedere con coltivazione del fondo o con il suo miglioramento;
i coniugi e di poi Parte_6
i loro figli avevano continuato a manifestare sul bene la condotta tipica della piena proprietà, provvedendo al pagamento delle varie tasse e all'allaccio delle relative utenze ed al loro pagamento. Pertanto, chiedevano dichiararsi l'intervenuta usucapione della piena proprietà del cespite sito in Mesagne alla via Petrarca n. 17 identificato in Catasto Urbano alla partita 3281 Fg. 132 P.lla 3505 A/4 vani 5 Piano Terra, edificato su Fondo Suburbano in Mesagne C.da Macina o Tostini di mq. 191,64 Articolo 4218 n. 484 essendo ormai - ab immemore e prima ancora della relativa edificazione - venuto meno il rapporto di enfiteusi costituito con atto per Notaio del 28/11/928 Rep. 10252 Persona_18
Registrato il 14/12/1928 al n. 165. Stante la mancanza di dati anagrafici della Sig.ra risultando CP_1 altresì vane e le ricerche effettuate presso il comune di Mesagne, gli attori procedevano alla notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., autorizzata con provvedimento del 03.05.2022 dal Presidente del Tribunale f.f. dott.ssa Palazzo n. 614/2022 R.G.V.G.. Nessuno dei resistenti si costituiva. La causa veniva istruita con l'escussione di testi, e successivamente discussa e decisa all'udienza del .27.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
IN DIRITTO La domanda proposta dagli attori è fondata e merita accoglimento. L'istruttoria svolta in corso di giudizio ha confermato la veridicità delle allegazioni della parte attrice e cioè che i coniugi ed i suoi aventi causa, attori nel presente Persona_20 procedimento, hanno posseduto uti domini le unità immobiliari per cui è causa per un periodo ben maggiore dei venti anni richiesti dalla legge per il maturarsi dell'usucapione. Innanzitutto, deve ritenersi che sia venuto meno, per effetto dell'intervenuta usucapione, il rapporto di enfiteusi costituito con atto per Notaio del Persona_18
28/11/928 Rep. 10252 Registrato il 14/12/1928 al n. 165 inerente al fondo sul quale è stato edificata la costruzione per uso abitativo dei sig.rri ; la Persona_20 trasformazione irreversibile della destinazione del bene non riconducibile nell'alveo della mera miglioria deve considerarsi idonea a dimostrare l'interversione del possesso dell'enfiteuta, il quale ha assunto un comportamento iure domini sul bene. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la ricorrenza di tale interversione da possesso da diritto reale limitato a possesso del pieno proprietario proprio nella trasformazione irreversibile del fondo che non sia semplice miglioria (Cass. 1296/2010; 5419/2011; 27251/2011) comunque in tutti quei casi in cui è chiara l'intenzione di esercitare da parte del livellario un potere nomine proprio. In buona sostanza occorre accertare una interversione del possesso, la quale non può consistere in un atto di semplice volizione interna, ma deve esteriorizzarsi in modo tale da rendere inequivocabile e riconoscibile che il detentore, possessore in nome d'altri, ha iniziato a possedere in nome proprio (Cass. 10 gennaio 2011 n. 355; Cass. 6 marzo 1976 n. 762; Cass. 2 febbraio 1973 n. 323, ivi, 1973, I, 776, con riferimento all'analogo istituto dell'enfiteusi; Cass. 11 febbraio 1967 n. 346, in Giur. agr. it., 1968, II, 97; Cass. 11 giugno 1963 n. 1546, in Giur. agr. it., 1963, I, 2412). Orbene, nel caso di specie sia la prova orale che il supporto documentalmente hanno confermato il possesso uti domini ascrivibile ai danti causa degli attori del cespite di cui si discute per un arco più lungo di un ventennio. In particolare, il teste ha dichiarato di essere “cugino delle parti Testimone_1 attrici dal ramo materno ” confermando che “i sigg.ri e fin CP_2 Pt_5 CP_2 da quando si sono sposati hanno sempre vissuto in Mesagne in un'abitazione posta al piano terra alla via Petrarca” e che fin da quando il teste avesse ricordo “quella costruzione è sempre esistita ed è sempre stata di mia (sua) zia e dei figli nonché CP_2 della nonna" ed ancora che "negli anni successivi al 1986 per quanto a mia (sua) conoscenza i sigg.ri ed i figli del Sig. ...hanno sempre usato come CP_2 Pt_5 proprietari l'abitazione in questione e che io sappia nessuno altro l'ha mai rivendicata." La teste , moglie di dal 1980, ha Testimone_2 Testimone_1 confermato che fin da quando ha conosciuto il marito, ovvero dal 1974, gli attori e i loro genitori “hanno sempre abitato in via Petrarca a Mesagne al piano terra” e che gli stessi “hanno sempre avuto un uso esclusivo di tale casa, pagandone anche gli oneri e le utenze e provvedendo anche alla sua manutenzione, apportando anche migliorie". Anche la teste amica di famiglia da almeno 50 anni, ha Testimone_3 confermato che “i c.gi hanno sempre vissuto in Mesagne alla via Persona_20
Petrarca al piano terra (…) tanto che vi sono nati i loro figli” e che “ i c.gi e Pt_5
ed i loro figli si sono sempre rapportati al bene come di loro proprietà CP_2 pagandone gli oneri e le utenze nonché facendovi lavori anche di ampliamento ed avendone un uso esclusivo". I testi e amici di infanzia di , Testimone_4 Testimone_5 Parte_1 hanno confermato che i coniugi avevano sempre vissuto unitamente Persona_20 ai propri figli in quell'abitazione che esisteva già, confermando gli assunti degli attori. Il teste , nipote di e , oltre a Testimone_6 Parte_5 CP_2 confermare che “gli zii hanno sempre vissuto in via Petrarca” ha anche specificato che “la stessa zia è nata in [...]abitazione ed ha sempre vissuto li anche dopo CP_2 il suo matrimonio, insieme a sua madre" e che “ha proceduto all'ampliamento della casa”. Pertanto, deve ritenersi dimostrato che gli attori hanno posseduto in modo continuo e ininterrotto, per oltre venti anni, uti domini il bene in considerazione. Di conseguenza, la domanda merita accoglimento e deve dichiararsi che Pt_1
e sono divenuti, ognuno pro
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 quota, proprietari a titolo originale, per effetto di usucapione ventennale, dell'immobile censito catastalmente nel comune di Mesagne alla via Petrarca n. 17 identificato in Catasto Urbano alla partita 3281 Fg. 132 P.lla 3505 A/4 vani 5 Piano Terra, edificato dal defunto padre su Fondo Suburbano in Mesagne C.da Macina o Tostini Parte_5 di mq. 191,64 Articolo 4218 n. 484 essendo ormai venuto meno il rapporto di enfiteusi costituito con atto per Notaio del 28/11/928 Rep. 10252 Registrato Persona_18 il 14/12/1928 al n. 165 con il padre di essendo comunque maturata in CP_2 favore di essi genitori ( e l'usucapione acquisitiva del Parte_5 CP_2 predetto immobile. Con ordine al Conservatore di procedere alla trascrizione della sentenza. Nulla deve disporsi sulle spese, stante il difetto di richiesta da parte degli attori e la mancata opposizione all'usucapione da parte dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e , dichiara che ,
[...] Parte_4 Parte_1 Parte_2
e hanno acquistato, a titolo di usucapione ventennale, Parte_3 Parte_4 ognuno pro quota quali figli ed eredi di e la piena Parte_5 CP_2 proprietà dell'immobile censito catastalmente nel comune di Mesagne alla via Petrarca 23-31 (originariamente civici 17 e 19), alla Partita 352, Foglio 132 e P.lla 3505 Cat. A/4 classe 1, Piano Terra, edificato dal defunto padre su Fondo Parte_5
Suburbano in Mesagne C.da Macina o Tostini di mq. 191,64 Articolo 4218 n. 484, per il quale è venuto meno, anch'esso per usucapione acquisitiva, il rapporto di enfiteusi costituito con atto per Notaio del 28/11/928 Rep. 10252 Registrato Persona_18 il 14/12/1928 al n. 165. Ordina alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari (Agenzia del Territorio) di provvedere alle conseguenti trascrizioni in favore dell'attore. Nulla sulle spese. Brindisi, 27.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Maria Cristina Mancino.